
Roma, in data 01.03.99
DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.35
In riferimento al quesito posto con la nota sopradistinta si evidenzia
che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992, il criterio (peraltro, tassativo, come chiarito con la
risoluzione ministeriale n. 27/E del 9.4.1998) di determinazione del valore,
ai fini ICI, sulla base delle scritture contabili, per i fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D ed interamente posseduti da imprese,
deve essere adottato fino all'anno di imposta (compreso) nel corso del quale
al fabbricato, che ne era sprovvisto fin dall'origine, viene attribuita la
rendita catastale (e' equiparata all'attribuzione della rendita l'annotazione
negli atti catastali della "rendita proposta" - vedasi, fra l'altro, la
predetta risoluzione n. 27/E, nonche' le istruzioni ministeriali per il
versamento dell'ICI 1998 -).
Il citato comma 3 e', infatti, finalizzato a disciplinare, come
rilevasi anche dalla sua formulazione letterale, esclusivamente il periodo che
intercorre dal momento in cui il fabbricato in commento, dovendo essere
assoggettato ad ICI, non risulta ancora iscritto in catasto, oppure risulta
iscritto ma senza aver mai avuto la rendita, fino al momento in cui riceve la
rendita catastale (e, piu' precisamente, fino alla fine dell'anno di
imposizione nel corso del quale viene a risultare, dagli atti catastali,
fornito di rendita, o per attribuzione da parte dell'U.T.E. o per
"proposizione" con la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto
del Ministro delle finanze n. 701 del 19.4.1994).
Pertanto, il fabbricato in discorso, che sia gia' stato attributario
di rendita, non puo' rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina
recata dal menzionato comma 3 (disciplina che rappresenta una eccezione,
rispetto al criterio ordinario indirizzato verso la determinazione del valore
ICI sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che similare) per
cui, se successivamente all'annotazione negli atti catastali della rendita
attribuita dall'U.T.E. o di quella "proposta", intervengono variazioni
permanenti, strutturali o di destinazione, che rendano non piu' idonea
siffatta rendita, il valore del fabbricato di cui trattasi deve essere
determinato sulla base della rendita similare, ai sensi del quarto comma
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992.

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