Roma, in data 01.03.99

DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.35


 

        In riferimento al quesito posto con la nota sopradistinta si evidenzia
che, ai   sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504
del 30   dicembre 1992, il criterio (peraltro, tassativo, come chiarito con la
risoluzione ministeriale   n. 27/E del 9.4.1998) di determinazione del valore,
ai fini    ICI,    sulla    base   delle scritture contabili, per i fabbricati
classificabili nel   gruppo   catastale D ed interamente posseduti da imprese,
deve essere   adottato fino all'anno di imposta (compreso) nel corso del quale
al fabbricato,   che   ne era sprovvisto fin dall'origine, viene attribuita la
rendita catastale  (e' equiparata all'attribuzione della rendita l'annotazione
negli atti   catastali   della   "rendita  proposta" - vedasi, fra l'altro, la
predetta risoluzione   n.   27/E,   nonche'  le istruzioni ministeriali per il
versamento dell'ICI 1998 -).                                                  
        Il citato   comma   3   e',  infatti, finalizzato a disciplinare, come
rilevasi anche dalla sua formulazione letterale, esclusivamente il periodo che
intercorre dal   momento   in   cui  il fabbricato in commento, dovendo essere
assoggettato ad   ICI,  non risulta ancora iscritto in catasto, oppure risulta
iscritto ma  senza aver mai avuto la rendita, fino al momento in cui riceve la
rendita catastale    (e,    piu'    precisamente,  fino alla fine dell'anno di
imposizione nel   corso   del   quale viene a risultare, dagli atti catastali,
fornito di    rendita,    o    per    attribuzione  da parte dell'U.T.E. o per
"proposizione" con  la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto
del Ministro delle finanze n. 701 del 19.4.1994).                             
        Pertanto, il   fabbricato in discorso, che sia gia' stato attributario
di rendita,   non  puo' rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina
recata dal   menzionato   comma   3 (disciplina che rappresenta una eccezione,
rispetto al  criterio ordinario indirizzato verso la determinazione del valore
ICI sulla   base della rendita catastale, sia essa effettiva che similare) per
cui, se   successivamente   all'annotazione negli atti catastali della rendita
attribuita dall'U.T.E.    o    di   quella "proposta", intervengono variazioni
permanenti, strutturali   o   di   destinazione,   che rendano non piu' idonea
siffatta rendita,   il   valore   del   fabbricato di cui trattasi deve essere
determinato sulla   base   della   rendita similare, ai sensi del quarto comma
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992.                          

 
 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 28 novembre 1999