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DIPARTIMENTO Entrate
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine ai limiti di applicabilita'
nei territori della provincia di Latina delle agevolazioni fiscali in favore
del Mezzogiorno, tenuto conto della successione normativa che ha interessato
la materia: Testo Unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno,
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; legge 1 marzo 1986, n. 64; D.L. 11
luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; Delibera
del CIPI del 3 agosto 1988, n. 374; D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
In particolare e' stato chiesto di conoscere il regime agevolativo
applicabile ai fini IRPEG ad una societa' costituita, con sede in Latina, nel
corso del 1990.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
La legge 1 marzo 1986, n. 64 ha prorogato al 31 dicembre 1993 le
disposizioni fiscali contenute nel Testo Unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e, nel contempo, ha
elevato la misura di alcuni benefici: in particolare, la riduzione a meta'
dell'IRPEG e' stata sostituita dall'esenzione totale.
Successivamente il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito
dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, in attuazione della decisione della
Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, ha anticipato al 31 dicembre 1990 la
scadenza delle agevolazioni fiscali per le provincie di Ascoli Piceno e Roma e
al 31 dicembre 1992 per quelle di Latina e Rieti, lasciando invariato al 31
dicembre 1993, per i restanti territori del Mezzogiorno, il termine di
scadenza stabilito dalla legge n. 64 del 1986.
Lo stesso decreto-legge n. 258 del 1988 ha, altresi', ripristinato
limitatamente agli anzidetti territori - province di Ascoli Piceno, Roma,
Latina e Rieti - nonche' ai territori della provincia di Frosinone, il regime
agevolativo recato dall'art. 105 del T.U. n. 218 del 1978 (riduzione a meta'
dell'IRPEG).
Con la deliberazione del CIPI del 3 agosto 1988, n. 374 sono state poi
dettate le disposizioni per l'applicazione del decreto-legge n. 258 del 1988
nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti.
Per quanto riguarda l'agevolazione ai fini IRPEG, il punto 8 della
menzionata deliberazione del CIPI ha precisato che l'esenzione decennale
totale di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 64 del 1986, "che ha
sostituito tale agevolazione alla riduzione a meta' dello stesso tributo
prevista dall'art. 105, comma 1, del Testo Unico n. 218 del 1978, e' concessa
alle imprese che si sono costituite entro il 10 giugno 1988".
Pertanto, alle societa' costituite nei territori delle province di
Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti dopo il 10 giugno 1988, ma entro il 31
dicembre 1990 (province di Ascoli Piceno e Roma) ovvero entro il 31 dicembre
1992 (province di Latina e Rieti), puo' essere riconosciuto, qualora
ovviamente sussistano tutte le condizioni stabilite dalla legge, il minor
beneficio della riduzione a meta' dell'IRPEG previsto dall'art. 105 del Testo
Unico n. 218 del 1978.
Nulla ha innovato al riguardo il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che all'art. 18 reca una
disposizione a carattere interpretativo con la quale e' stata confermata la
data di scadenza del 31 dicembre 1993 delle agevolazioni fiscali per i
territori meridionali per i quali tale termine non era stato anticipato dal
citato decreto-legge n. 258 del 1988, (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Isola d'Elba, Isola del Giglio,
Capraia Isola e provincia di Frosinone).
La stessa disposizione dell'art. 18 del decreto-legge n. 244 del 1995
menzionato ha, altresi', chiarito che la data di scadenza delle agevolazioni a
carattere pluriennale costituisce il termine tassativo entro il quale devono
verificarsi i presupposti per il riconoscimento del diritto all'esenzione:.
realizzazione di uno stabilimento divenuto atto all'uso entro il 31 dicembre
1993 per l'esenzione decennale dall'ILOR; costituzione della societa' entro
l'anzidetta data per l'esenzione decennale dall'IRPEG.
Per i territori delle province di Ascoli Piceno e Roma e per il
territori delle province di Latina e Rieti restano, invece, ferme le date di
scadenza (rispettivamente del 31 dicembre 1990 e del 31 dicembre 1992) nonche'
i limiti di applicabilita' dei benefici fiscali stabiliti dal piu' volte
richiamato decreto-legge n. 258 del 1988.
Da quanto sopra precisato, consegue che nella fattispecie oggetto del
quesito - societa' costituita con sede in Latina nel 1990 - puo' trovare
applicazione, in presenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge, il
beneficio della riduzione a meta' dell'IRPEG.
Cio' posto, relativamente all'ulteriore problematica concernente la
riconducibilita' delle componenti straordinarie di reddito e degli interessi
attivi su finanziamento nell'ambito applicativo dell'agevolazione ai fini
IRPEG, si ricorda l'indirizzo ministeriale espresso al riguardo con circolare
n. 73/E del 27 maggio 1994 che limita i benefici fiscali previsti dalla
normativa in favore del Mezzogiorno al reddito derivante dall'attivita'
produttiva.
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