Dal 12.04.1999 al 19.04.1999

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Sommario

 

DICHIARAZIONI – MODELLO UNICO-99 – società di capitali – ANNUNCIO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1999

RISCOSSIONE – MODELLO DI VERSAMENTO F24 – VERSAMENTI RATEALI – NUOVE ISTRUZIONI

DECRETO 12 aprile 1999

DICHIARAZIONI – MODELLO unico-99 - PERSONE FISICHE – ANNUNCIO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1999

DICHIARAZIONI – MODELLO UNICO-99 - SOCIETà DI PERSONE – ANNUNCIO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1999

DICHIARAZIONI – MODELLO UNICO-99 – enti non commerciali ed equiparati – ANNUNCIO DI PUBBLICAZIONE.  

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

DICHIARAZIONE PERIODICA IVA – RIMBORSI IVA INFRANNUALI – AMMISSIBILI

Nota Ministero delle Finanze del 12.4.1999

IRPEG – ESENZIONE – AZIENDE DEL SUD

RISOLUZIONE  n. 64/E del 14.4.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1999.

“ Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione "UNICO 99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati" che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del quadro RZ per l'indicazione delle ritenute sugli interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi da presentare nell'anno 1999 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte”

In breve

Si tratta del modello di dichiarazione unificata annuale riferita alle società di capitali, modello base e alcuni quadri aggiuntivi. Un commento alle novità  più interessanti contenute nelle istruzioni alla compilazione dei modelli, seguirà con le novità che annunciano l’effettiva pubblicazione del supplemento ordinario.

Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1999  SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71  

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DECRETO 12 aprile 1999

“Approvazione del nuovo foglio delle avvertenze per la compilazione del modello F24.”

In breve

L’art.1 del decreto ha sostituito integralmente le istruzioni alla compilazione del modello di versamento unificato F24, al fine di includere una recente apertura del Ministero delle finanze sul fronte dei versamenti rateali disciplinati dall’art.20 del D.Lgs n. 241/12997, indicata nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione UNICO-99.

Il mistero ha indicato in fatti che possono essere effettuati pagamenti rateali distinti tra saldo iva emergente dalla dichiarazione annuale da corrispondere entro il 16 marzo di ogni anno e saldo emergente dalla dichiarazione UNICO-99.

Nel nuovo foglio delle avvertenze del modello unificato di versamento viene di conseguenza indicato che:

ü      in corrispondenza  dello spazio riservato all’indicazione del numero di rate prescelto[1] deve essere indicato sia il numero della rate in versamento che il numero di rate prescelto (ad esempio pere indicare il versamento della prima rata di 5 si dovrà indicare 0105; nel caso in cui si versa in un'unica soluzione ovviamente si dovrà indicare 0101);

ü      nel caso in cui si è scelto di versare in modo rateale sia il saldo Iva che le somme emergenti da UNICO-99 in corrispondenza del versamento di entrambe le rate relative si dovranno predisporre due distinti modelli F24: il primo per il versamento della rata IVA il secondo per versare i debiti d’imposta emergenti da unico. Questo perché nel modello attuale sono previsti nel modello due spazi per i versamenti rateali.

L’art.2 del decreto in epigrafe indica che sono utilizzabili i vecchi modelli F24 a patto che vengano seguite le indicazioni predisposte dal nuovo foglio delle avvertenze.

Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1999  

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DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1999.

“Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione "UNICO 99 Persone fisiche" che le persone fisiche devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del quadro RR concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera c ), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”

In breve

Si tratta del modello di dichiarazione unificata annuale riferita alle persone fisiche, modello base e alcuni quadri aggiuntivi. Un commento alle novità  più interessanti contenute nelle istruzioni alla compilazione dei modelli, seguirà con le novità che annunciano l’effettiva pubblicazione del supplemento ordinario.

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16.4.1999 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74  

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DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1999.

 Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione "UNICO 99 Società di persone ed equiparate" che le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1999 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte”

In breve

Si tratta del modello di dichiarazione unificata annuale riferita alle società di persone ed equiparate, modello base e alcuni quadri aggiuntivi. Un commento alle novità  più interessanti contenute nelle istruzioni alla compilazione dei modelli, seguirà con le novità che annunciano l’effettiva pubblicazione del supplemento ordinario.

Gazzetta Ufficiale n. 88  del 16.4.1999 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

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DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1999.

“Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli di dichiarazione "UNICO 99 Enti non commerciali ed equiparati" che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1999 dagli enti soggetti alle predette imposte”

In breve

Si tratta del modello di dichiarazione unificata annuale riferita agli enti non commerciali ed equiparati, modello base e alcuni quadri aggiuntivi. Un commento alle novità  più interessanti contenute nelle istruzioni alla compilazione dei modelli, seguirà con le novità che annunciano l’effettiva pubblicazione del supplemento ordinario.

Gazzetta Ufficiale n. 88  del 16.4.1999 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

Nota Ministero delle Finanze del 12.4.99

“Rimborso infrannuale del credito Iva – compensazione – codici tributo”

In breve

Il comunicato stampa in oggetto ha reso noti i codici tributo che dovranno essere utilizzati dai soggetti legittimati a richiedere il rimborso del credito Iva infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2 del DPR 633/72, qualora questi decidano di recuperare queste somme mediante la compensazione a mezzo delega F24 e non attraverso il rimborso.

La possibilità di utilizzare il credito infrannuale in compensazione è stata prevista, come alternativa alla richiesta di rimborso, nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione periodica Iva approvato con il D.M. 26.2.99 (in G.U. 5.3.99, n..). Le citate istruzioni hanno stabilito infatti

ü      chiedere il rimborso in tutto o in parte del credito Iva infrannuale presentando all'Ufficio Iva o all'Ufficio dell'entrate (ove istituito) il modello di dichiarazione periodica in luogo dell'apposita istanza prevista dal D.M. 23.7.75. In tal caso è necessario compilare il rigo VP14 ed indicare l'importo risultante dal rigo VP11 (al netto dell'importo di cui al rigo VP7, se presente,  in quanto resta fermo che il rimborso infrannuale ex art. 38-bis non può riguardare un importo che tiene conto anche di crediti di periodo precedenti a quello di riferimento). Il Modello dovrà essere presentato all'Ufficio entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (30 aprile 1999 per il credito Iva del primo trimestre) unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) dell’art. 38-bis, comma 7, del DPR 633/72 se il contribuente ai sensi di tale comma è esonerato dalla presentazione delle garanzie. Tale data dell’ultimo giorno del mese, fra l’altro, al fine di evitare discriminazioni dovrebbe valere anche come termine di presentazione dell’istanza da D.M.  23.7.75, superando in tal modo il termine per questa espressamente previsto del 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento. La società naturalmente oltre a tale adempimento dovrà presentare nei termini ordinariamente previsti la dichiarazione periodica in banca, posta o ad un intermediario abilitato per la trasmissione telematica

ü      utilizzare in compensazione in tutto o in parte il credito Iva infrannuale, a mezzo della delega Mod. F24, per il pagamento dei tributi o contributi. In questo caso l’importo del credito dovrà essere indicato nella colonna “importi a credito compensati” del Modello F24  utilizzando i seguenti codici tributo.

 

Codice tributo

Descrizione

Periodo di riferimento

6036

“ credito IVA articolo 38 bis, comma 2, D.P.R.633/72"

1° trimestre

6037

“ credito IVA articolo 38 bis, comma 2, D.P.R.633/72

2° trimestre

6038

“ credito IVA articolo 38 bis, comma 2, D.P.R.633/72

3° trimestre

   Il modello di dichiarazione periodica, come indicato nelle relative istruzioni ministeriali, non andrà compilato nel rigo VP14  e non andrà presentato all’Ufficio Iva o all’Ufficio delle entrate fermo restando l’obbligo di presentazione dello stesso, negli ordinari termini, in banca in posta o presso un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

Si coglie l’occasione per ricordare che la Circolare 3.5.99, n. 68/E, al § 2.1, ha concesso la possibilità di chiedere il rimborso del credito Iva infrannuale a mezzo del modello di dichiarazione periodica, sostitutivo dell’istanza prevista dal D.M. 23.7.75,  o in alternativa di utilizzarlo in compensazione a mezzo della delega F24 anche ai soggetti che per il 1999 non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica (imprenditori individuali e società di persone).

Per tali soggetti le due possibili scelte dovranno essere effettuate con le stesse modalità viste in precedenza per le società di capitali, fatta salva ovviamente la presentazione della dichiarazione periodica Iva in banca o posta o all’intermediario abilitato per la quale tali soggetti non sono obbligati.

Se quindi i soggetti legittimati intendono chiedere il rimborso del credito infrannuale, gli stessi potranno in alternativa alla presentazione dell’apposita istanza ex D.M. 23.7.75, presentare all’ufficio Iva o all’Ufficio dell’entrate (se istituito) la dichiarazione periodica Iva, compilata come sopra precisato nel rigo VP14, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.  Come già detto, non dovrà però essere presentata nei termini ordinariamente previsti la dichiarazione periodica in banca, posta o ad un intermediario abilitato per la trasmissione telematica. La richiamata C.M. 68/E ha infatti precisato che i predetti soggetti “restano comunque esclusi per il detto anno 1999 dall’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica”.

Se, in alternativa, i citati soggetti intendono invece utilizzare il credito in compensazione gli stessi dovranno solamente compilare la delega F24 indicando gli appositi codici tributo sopra riportati senza alcun ulteriore obbligo.

In ultimo sembra opportuno ricordare che il comunicato stampa in oggetto ha chiarito che la compensazione potrà essere effettuata a decorrere dal 1° giorno successivo al trimestre di riferimento (dal 1° aprile 1999 per il primo trimestre).

Il sole 24 ore di Martedì 13 aprile 1999, pag. 18

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RISOLUZIONE  n. 64/E del 14.4.1999

“Agevolazioni fiscali in favore del mezzogiorno. Limiti all’applicabilità nei territori della provincia di LATINA.”

In  breve

L’istruzione mette in chiaro l’ambito di applicazione delle varie agevolazioni succedute nel tempo . In  particolare, la riduzione al 50% dell’IRPEG:

per le società con sede nelle province di Ascoli Piceno e Roma si applica a quelle costituite tra l’11 giugno 1988 ed il 31 dicembre 1990;

per le società con sede nelle province di Latina e Rieti è applicabile a quelle costituite tra l’11 giugno 1988 ed il 31 dicembre 1992.

l’esenzione decennale IRPEG si applica invece per la parte restante del meridione costitute entro il 31.12.1993 e dall’ILOR per gli stabilimenti realizzati entro la stessa data.

La risoluzione ricorda inoltre  che, le agevolazioni mezzogiorno disciplinate dal T.U. delle leggi sugli interventi del mezzogiorno (DPR n. 218 del 6.3.1978) risultante dopo le modifiche apportate dalla legge n. 341 del 8.8.1995, si devono calcolare con riferimento al reddito derivante dall’attività produttiva, 

Italia Oggi di giovedì 15 aprile 1999, pag. 20

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[1] Si ricorda che: secondo l’art.20 del D.Lgs 241/1997 che la rateazione non può andare oltre il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.

                                                                                               

 
 
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Aggiornato il: 28 novembre 1999