Roma, in data 19.01.99

DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.6


 

        Con la   nota   sopradistinta   si  chiede di conoscere se il disposto
dell'art. 9,   comma  2, della legge in oggetto configuri lo slittamento anche
dei termini   per   l'accertamento   e l'iscrizione a ruolo dei tributi locali
disciplinati con il D.Leg.vo n. 507/93.                                       
        L'interpretazione letterale   prospettata   da codesto Comune non puo'
essere condivisa   in base ad un esame sistematico dell'ambito e della portata
della norma in questione in quanto:                                           
1) l'art. 9 e' collocato nel Titolo I riguardante  le disposizioni sostanziali
   in materia   di   imposte dirette  e indirette nonche' strumentali relative
   all'accertamento, riscossione   e   rimborsi  di tributi erariali o gestiti
   dall'Amministrazione centrale,   contributi  previdenziali ed altre entrate
   erariali, mentre   le disposizioni riguardanti la finanza locale sono state
   inserite nel Titolo II ed in particolare nell'art. 31 del Capo III;        
2) l'art.   31   contiene,   fra  l'altro, disposizioni su vari tributi locali
   comprese norme di differimento di termini di accertamento e di iscrizione a
   ruolo peraltro con scadenze diverse da quelle previste nell'art. 9, per cui
   e' da   escludere   che   si   sia inteso dettare in altra sede (impropria)
   un'unica norma   generale   di   proroga dei termini per tributi erariali e
   locali in   presenza   di  una specifica disciplina della fiscalita' locale
   (art. 31) che, secondo l'interpretazione prospettata, dovrebbe quindi avere
   effetti parzialmente derogatori rispetto alla norma generale in questione; 
3) i   termini   di   accertamento  e di iscrizione a ruolo dei tributi locali
   differiscono di    norma    da    quelli   erariali e non vengono prorogati
   contestualmente, salvo il caso di emergenza per calamita' naturali;        
4) d'altra  parte i due commi dell'art. 9 hanno un ambito unitario  e funzione
   complementare, in    quanto    il    comma 1 si riferisce esclusivamente al
   "controllo formale" delle dichiarazioni per tributi diretti ed Iva (secondo
   la nuova   nozione di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73 e successive
   modificazioni), mentre  il comma 2 riguarda le altre modalita' di controllo
   (controllo di    dichiarazioni,    liquidazioni  e accertamento) di tributi
   erariali, per   cui   non  avrebbe senso estendere l'ambito a tributi di un
   distinto ordinamento finanziario riguardante enti pubblici diversi.        

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999