
Roma, in data 19.01.99
DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.6
Con la nota sopradistinta si chiede di conoscere se il disposto
dell'art. 9, comma 2, della legge in oggetto configuri lo slittamento anche
dei termini per l'accertamento e l'iscrizione a ruolo dei tributi locali
disciplinati con il D.Leg.vo n. 507/93.
L'interpretazione letterale prospettata da codesto Comune non puo'
essere condivisa in base ad un esame sistematico dell'ambito e della portata
della norma in questione in quanto:
1) l'art. 9 e' collocato nel Titolo I riguardante le disposizioni sostanziali
in materia di imposte dirette e indirette nonche' strumentali relative
all'accertamento, riscossione e rimborsi di tributi erariali o gestiti
dall'Amministrazione centrale, contributi previdenziali ed altre entrate
erariali, mentre le disposizioni riguardanti la finanza locale sono state
inserite nel Titolo II ed in particolare nell'art. 31 del Capo III;
2) l'art. 31 contiene, fra l'altro, disposizioni su vari tributi locali
comprese norme di differimento di termini di accertamento e di iscrizione a
ruolo peraltro con scadenze diverse da quelle previste nell'art. 9, per cui
e' da escludere che si sia inteso dettare in altra sede (impropria)
un'unica norma generale di proroga dei termini per tributi erariali e
locali in presenza di una specifica disciplina della fiscalita' locale
(art. 31) che, secondo l'interpretazione prospettata, dovrebbe quindi avere
effetti parzialmente derogatori rispetto alla norma generale in questione;
3) i termini di accertamento e di iscrizione a ruolo dei tributi locali
differiscono di norma da quelli erariali e non vengono prorogati
contestualmente, salvo il caso di emergenza per calamita' naturali;
4) d'altra parte i due commi dell'art. 9 hanno un ambito unitario e funzione
complementare, in quanto il comma 1 si riferisce esclusivamente al
"controllo formale" delle dichiarazioni per tributi diretti ed Iva (secondo
la nuova nozione di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73 e successive
modificazioni), mentre il comma 2 riguarda le altre modalita' di controllo
(controllo di dichiarazioni, liquidazioni e accertamento) di tributi
erariali, per cui non avrebbe senso estendere l'ambito a tributi di un
distinto ordinamento finanziario riguardante enti pubblici diversi.

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