
Roma, in data 01.06.99
DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.89
All' Associazione Bancaria Italiana
All' Ascotributi
Alle Poste Italiane S.p.A.
Alla Sogei
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Sono pervenute alla Scrivente alcune richieste di chiarimenti
circa l'utilizzazione, nel mod. F24, di taluni codici-tributo.
In particolare, e' stato chiesto di conoscere:
1) il codice-tributo da utilizzare per il versamento integrativo
dell'imposta sul valore aggiunto, da effettuare per l'adeguamento al volume
d'affari in conseguenza dell'applicazione, a norma dell'art. 10, comma 10,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, della disciplina concernente gli studi di
settore;
2) il codice-tributo da utilizzare per il versamento di ritenute su
indennita' liquidate in base ai piani di inserimento professionale di cui alla
legge n. 451 del 1994;
3) se i soggetti non titolari di partita IVA debbano continuare ad
utilizzare, ai fini del versamento degli interessi da corrispondere all'Erario
per il pagamento rateizzato di imposte dirette, il codice-tributo 4056 in
luogo del 1668, e, per il versamento degli interessi dovuti per il pagamento
dilazionato di imposte regionali, il codice-tributo 8898 in luogo del 3805.
Al riguardo, si osserva quanto segue:
1) per il versamento integrativo di cui al citato art. 10, comma 10,
legge n. 146/1998, e' istituito il nuovo codice tributo 6494, denominato:
"Studi di settore - Adeguamento IVA", le cui somme saranno imputate al capo
VIII, capitolo 1203, art. 1.
Per quanto attiene alle modalita' di utilizzazione di tale
codice-tributo, si precisa che il pagamento va effettuato presso le banche, i
concessionari o le agenzie postali, con il modello F24, indicando come periodo
di riferimento l'anno d'imposta per il quale si effettua l'integrazione, nella
forma AAAA.
Gli importi relativi al codice 6494, vanno esposti nella colonna
"importi a debito versati"; essendo somme dovute a titolo di versamento
integrativo, non possono, invece, comparire nella colonna "importi a credito
compensati".
2) Per quanto riguarda i versamenti delle ritenute di cui alla legge
n. 451/1994, si fa presente che il codice da utilizzare e' il 1152, gia'
istituito per il versamento delle ritenute sui compensi percepiti dai soggetti
impegnati in lavori socialmente utili.
Comunque, eventuali versamenti effettuati utilizzando erroneamente il
codice 1001 - relativo a ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte,
mensilita' aggiuntive e relativo conguaglio-, in luogo del codice 1152,
saranno considerati validi.
3) A seguito dell'abolizione, ad opera dell'art. 1, comma 1, del
decreto dirigenziale 15 dicembre 1998, della modulistica specifica prevista
per il pagamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP da parte dei soggetti
non titolari di partita IVA, non devono piu' essere utilizzati codici-tributo
differenti per gli interessi da rateazione dovuti dalle diverse categorie di
contribuenti.
Pertanto, i codici 4056 e 8898 sono da considerarsi soppressi e, per
il versamento degli interessi da corrispondere all'Erario ed alle regioni per
tributi oggetto di rateizzazione esposti nelle sezioni 2 e 4 del mod. F24,
devono essere utilizzati, rispettivamente, i codici-tributo 1668 e 3805.
Con l'occasione, si ritiene necessario rettificare le indicazioni
fornite con nota prot. 1998/203866 del 22 gennaio 1999, in relazione
all'utilizzazione del codice-tributo 6493, denominato "Integrazione IVA art.
4, comma 7, DL 29 maggio 1996 n. 230".
Contrariamente, infatti, a quanto emerge dall' elenco allegato alla
citata nota, le somme relative al suddetto codice, non possono essere esposte
nella colonna "importi a credito compensati", trattandosi di somme dovute a
titolo di versamento integrativo; pertanto, la parola "SI", riportata
nell'elenco in corrispondenza della colonna relativa ai crediti compensabili,
deve intendersi sostituita dalla parola "NO".

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