Roma, in data 08.06.99

DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.92


 

       All'  I.S.I. Industria  Saccarifera  Italiana                          
             Agroindustriale S.p.A.                                           
e per conoscenza,                                                             
       All'  Ascotributi                                                      
       All'  Associazione Bancaria Italiana                                   
       Alle  Poste Italiane S.p.A.                                            
       Alla  Sogei                                                            
       Al    Consorzio Nazionale Concessionari                                
       Alle  Direzioni Regionali delle Entrate                                
       Al    Segretariato  Generale                                           
             Ufficio per l'informazione del contribuente                      
         -------------------------------------------------------              
        Con lettera   del  29/3/99, codesta societa' ha rivolto alla Scrivente
alcuni quesiti   relativi   alle  modalita' di recupero di ritenute alla fonte
versate in   eccedenza a quanto dovuto, chiedendo, in particolare di conoscere
se, e con quali modalita',  l'istituto della compensazione, previsto dall'art.
17 del   D.Lgs.   9   luglio   1997,  n. 241, sia applicabile anche ai casi di
versamenti di   ritenute   alla   fonte  effettuati in eccedenza dal sostituto
d'imposta a    titolo    di    addizionale  regionale IRPEF e di anticipazione
dell'imposta sui trattamenti di fine rapporto.                                
        Al riguardo si fa presente quanto segue.                              
        Ai sensi   del  combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio n.
241, e   dell'art. 1 del DPR 10  novembre  1997, n. 445, a  partire  dall'anno
1999 anche  i crediti di  ritenute alla fonte, purche' risultino dal mod. 770,
possono essere   utililizzati   in  compensazione, tramite il mod. F24, per il
versamento di eventuali debiti.                                               
        Come precisato,   infatti,   nella risoluzione n. 165/E del 2 novembre
1998, il  mod. 770 consente, da quest'anno, l'esposizione di eventuali crediti
di ritenute alla fonte versate in eccesso dal sostituto d'imposta.            
        Atteso, pertanto,   che,  in virtu' di quanto disposto dal citato art.
17, possono   essere   compensati   esclusivamente  i crediti risultanti dalle
dichiarazioni o   dalle denunce periodiche, ne consegue che anche le eccedenze
relative alle ritenute alla fonte, afferenti a qualsiasi categoria reddituale,
possono essere compensate con eventuali debiti.                               
        In proposito, si ritiene utile precisare che la facolta' di effettuare
tale compensazione   e'   esercitabile   fin dal 1 gennaio dell'anno d'imposta
successivo a   quello   cui   si  riferisce il versamento in eccedenza, il cui
ammontare dovra' in seguito essere evidenziato nella dichiarazione.           
        Come chiarito,   infatti,  nelle stesse istruzioni al mod. Unico 1999,
l'utilizzazione del   credito tramite il modello F24 puo' avvenire anche prima
dell'effettiva presentazione   del   modello   di  dichiarazione, in quanto il
diritto alla   restituzione   del   credito sorge gia' dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento dell'eccedenza.                            
        Quanto alle    modalita'    di    compilazione del modello F24, per la
compensazione dei crediti in argomento, si forniscono le seguenti indicazioni:
        1) per    le    eccedenze    di  ritenute versate a titolo di anticipo
dell'imposta sui   trattamenti   di  fine rapporto, occorre indicare lo stesso
codice-tributo gia'   utilizzato   per i relativi importi a debito, e cioe' il
"1250";                                                                       
        2) per   il  recupero delle eccedenze relative ad imposte trattenute a
seguito dell'assistenza    fiscale,    deve  essere indicato il codice-tributo
"4731", gia' utilizzato per i versamenti  a saldo;                            
        3) per i crediti derivanti da eccedenze di ritenute relative a imposte
sui redditi,   e' istituito il codice-tributo "1678", denominato "Eccedenze di
versamenti di   ritenute  di imposte erariali da utilizzare in compensazione -
Art. 1, comma 2, DPR n. 445/1997";                                            
        4) per   quanto  riguarda le eccedenze di ritenute versate a titolo di
addizionale regionale   IRPEF, occorre indicare il codice-tributo "3802", gia'
utilizzato per i corrispondenti importi a debito;                             
        5) con    riferimento    alle    eccedenze    di  ritenute relative ai
codici-tributo istituiti  con DM 3 marzo 1993, DM 10 agosto 1993 e DM 6 agosto
1998, in   applicazione   di   norme   contenute negli statuti  delle  regioni
Sicilia  e    Sardegna,   e   nella  legge  n. 690  del  26  novembre 1981, di
revisione dell'ordinamento   finanziario   della  regione Valle d'Aosta, si fa
presente quanto segue.                                                        
        La necessita'    di    operare    una corretta imputazione, in sede di
ripartizione dei crediti compensati, delle somme ai rispettivi enti creditori,
impone di distinguere le ritenute riscosse al di fuori delle regioni a statuto
speciale Sicilia,   Sardegna   e Valle d'Aosta, ma in tutto o in parte di loro
competenza, da   quelle   riscosse   nelle  predette regioni, ma di competenza
esclusiva dell'erario.                                                        
        Si precisa, pertanto, che:                                            
        a) per   la   compensazione delle eccedenze di ritenute effettuate dai
sostituti di   imposta   titolari   di   imprese industriali e commerciali non
domiciliati fiscalmente   in  Sicilia, sugli emolumenti corrisposti a soggetti
che prestano   la loro opera in stabilimenti o impianti situati nel territorio
di tale regione, e' istituito il codice-tributo "1614", denominato " Eccedenza
di ritenute alla fonte di competenza della regione Sicilia - DM 3 marzo 1993",
cui corrispondono  i seguenti codici-tributo utilizzati per le somme a debito:
1601 - 1602 - 1603 - 1612 - 1613 - 1660;                                      
        b) per     la compensazione delle eccedenze di ritenute effettuate dai
sostituti di   imposta   titolari   di   imprese industriali e commerciali non
domiciliati fiscalmente   in Sardegna, sugli emolumenti corrisposti a soggetti
che prestano   la loro opera in stabilimenti o impianti situati nel territorio
di tale regione, e' istituito il codice-tributo "1963", denominato " Eccedenza
di ritenute   alla   fonte   di competenza della regione Sardegna - DM 3 marzo
1993", cui   corrispondono i seguenti codici-tributo utilizzati per le somme a
debito: 1901 - 1902 - 1903 - 1912 - 1913 - 1960;                              
        c) per     la compensazione delle eccedenze di ritenute effettuate dai
sostituti di  imposta titolari di imprese industriali e commerciali, o da enti
previdenziali, non  domiciliati fiscalmente in Valle d'Aosta, sugli emolumenti
corrisposti a  soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti, impianti e
uffici  periferici   situati  nel territorio di tale  regione, e' istituito il
codice-tributo "1962",   denominato   "   Eccedenza  di ritenute alla fonte di
competenza della  regione Valle d'Aosta - DM 6 agosto 1998", cui corrispondono
i seguenti   codici-tributo utilizzati per gli importi a debito: 1920 - 1921 -
1906 -   1914   -   1916  - 1961.  Il predetto codice "1962" andra', altresi',
utilizzato anche   per   la   compensazione   di eventuali ritenute versate in
eccesso, sia con il codice "1928", relativo a interessi, premi ed altri frutti
corrisposti  ai    correntisti    di    sportelli  di  banche  operanti  nella
regione  Valle  d'Aosta,  sia  con  il codice "1920", relativo a ritenute  sui
trattamenti pensionistici di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 690/1981;
        d) per   la   compensazione delle eccedenze di ritenute effettuate dai
sostituti d'imposta   con   domicilio   fiscale  in una delle regioni Sicilia,
Sardegna, o Valle d'Aosta sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano
la loro   opera  in stabilimenti o impianti situati al di fuori del territorio
delle stesse,   e'   istituito   un  unico codice-tributo "1304", denominato "
Eccedenze di   ritenute   alla   fonte   effettuate da sostituti d'imposta con
domicilio fiscale   in   Sicilia,   Sardegna o Valle d'Aosta, ma di competenza
esclusiva dell'erario - Decreto Ministeriale 3.3.1993  e  Decreto Ministeriale
6.8.1998", cui   corrispondono  i   seguenti codici-tributo utilizzati per gli
importi a   debito:   1301-1302-1303-1312-1313-1360;  lo stesso codice-tributo
andra', inoltre, utilizzato  anche per la compensazione di ritenute versate in
eccesso con   il    codice "1328", relativo a interessi, premi ed altri frutti
corrisposti da sportelli  di banche domiciliate fiscalmente in Valle d'Aosta a
correntisti di   sportelli   operanti fuori regione; e) per quanto riguarda il
recupero delle   eccedenze  relative   ad imposte trattenute dal  sostituto di
imposta a   seguito   dell'assistenza   fiscale prestata ai propri dipendenti,
dovra' essere  indicato lo stesso codice-tributo utilizzato per   i versamenti
a saldo,   cioe'   il  4631, il 4931 o il 4932, a seconda che l'imposta    sia
riferita ad   impianti   o stabilimenti situati rispettivamente in Sicilia, in
Sardegna o in Valle d'Aosta.                                                  
        Nel caso    in    cui    si  tratti di importi di esclusiva competenza
dell'erario, afferenti,   cioe',   ad   impianti  situati fuori delle predette
regioni, il codice-tributo da indicare nel mod. F24 sara' lo stesso utilizzato
per i corrispondenti versamenti a saldo, cioe' il "4331".                     
        Si fa    presente,    infine,    che    in   corrispondenza di ciascun
codice-tributo riportato nella colonna "importi a credito compensati", occorre
indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento in eccesso.          
Per quanto   riguarda,   inoltre, la problematica relativa alla esposizione in
dichiarazione dei   crediti   in  argomento, si rende noto, su conforme parere
della Direzione    Centrale    per    gli Affari Amministrativi, che il totale
complessivo di   tutte   le eccedenze di ritenute sopra menzionate deve essere
indicato al rigo ST22 del mod. 770/99.                                        

 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 13 novembre 1999