
Roma, in data 08.06.99
DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.92
All' I.S.I. Industria Saccarifera Italiana
Agroindustriale S.p.A.
e per conoscenza,
All' Ascotributi
All' Associazione Bancaria Italiana
Alle Poste Italiane S.p.A.
Alla Sogei
Al Consorzio Nazionale Concessionari
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Al Segretariato Generale
Ufficio per l'informazione del contribuente
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Con lettera del 29/3/99, codesta societa' ha rivolto alla Scrivente
alcuni quesiti relativi alle modalita' di recupero di ritenute alla fonte
versate in eccedenza a quanto dovuto, chiedendo, in particolare di conoscere
se, e con quali modalita', l'istituto della compensazione, previsto dall'art.
17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sia applicabile anche ai casi di
versamenti di ritenute alla fonte effettuati in eccedenza dal sostituto
d'imposta a titolo di addizionale regionale IRPEF e di anticipazione
dell'imposta sui trattamenti di fine rapporto.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio n.
241, e dell'art. 1 del DPR 10 novembre 1997, n. 445, a partire dall'anno
1999 anche i crediti di ritenute alla fonte, purche' risultino dal mod. 770,
possono essere utililizzati in compensazione, tramite il mod. F24, per il
versamento di eventuali debiti.
Come precisato, infatti, nella risoluzione n. 165/E del 2 novembre
1998, il mod. 770 consente, da quest'anno, l'esposizione di eventuali crediti
di ritenute alla fonte versate in eccesso dal sostituto d'imposta.
Atteso, pertanto, che, in virtu' di quanto disposto dal citato art.
17, possono essere compensati esclusivamente i crediti risultanti dalle
dichiarazioni o dalle denunce periodiche, ne consegue che anche le eccedenze
relative alle ritenute alla fonte, afferenti a qualsiasi categoria reddituale,
possono essere compensate con eventuali debiti.
In proposito, si ritiene utile precisare che la facolta' di effettuare
tale compensazione e' esercitabile fin dal 1 gennaio dell'anno d'imposta
successivo a quello cui si riferisce il versamento in eccedenza, il cui
ammontare dovra' in seguito essere evidenziato nella dichiarazione.
Come chiarito, infatti, nelle stesse istruzioni al mod. Unico 1999,
l'utilizzazione del credito tramite il modello F24 puo' avvenire anche prima
dell'effettiva presentazione del modello di dichiarazione, in quanto il
diritto alla restituzione del credito sorge gia' dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento dell'eccedenza.
Quanto alle modalita' di compilazione del modello F24, per la
compensazione dei crediti in argomento, si forniscono le seguenti indicazioni:
1) per le eccedenze di ritenute versate a titolo di anticipo
dell'imposta sui trattamenti di fine rapporto, occorre indicare lo stesso
codice-tributo gia' utilizzato per i relativi importi a debito, e cioe' il
"1250";
2) per il recupero delle eccedenze relative ad imposte trattenute a
seguito dell'assistenza fiscale, deve essere indicato il codice-tributo
"4731", gia' utilizzato per i versamenti a saldo;
3) per i crediti derivanti da eccedenze di ritenute relative a imposte
sui redditi, e' istituito il codice-tributo "1678", denominato "Eccedenze di
versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione -
Art. 1, comma 2, DPR n. 445/1997";
4) per quanto riguarda le eccedenze di ritenute versate a titolo di
addizionale regionale IRPEF, occorre indicare il codice-tributo "3802", gia'
utilizzato per i corrispondenti importi a debito;
5) con riferimento alle eccedenze di ritenute relative ai
codici-tributo istituiti con DM 3 marzo 1993, DM 10 agosto 1993 e DM 6 agosto
1998, in applicazione di norme contenute negli statuti delle regioni
Sicilia e Sardegna, e nella legge n. 690 del 26 novembre 1981, di
revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta, si fa
presente quanto segue.
La necessita' di operare una corretta imputazione, in sede di
ripartizione dei crediti compensati, delle somme ai rispettivi enti creditori,
impone di distinguere le ritenute riscosse al di fuori delle regioni a statuto
speciale Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, ma in tutto o in parte di loro
competenza, da quelle riscosse nelle predette regioni, ma di competenza
esclusiva dell'erario.
Si precisa, pertanto, che:
a) per la compensazione delle eccedenze di ritenute effettuate dai
sostituti di imposta titolari di imprese industriali e commerciali non
domiciliati fiscalmente in Sicilia, sugli emolumenti corrisposti a soggetti
che prestano la loro opera in stabilimenti o impianti situati nel territorio
di tale regione, e' istituito il codice-tributo "1614", denominato " Eccedenza
di ritenute alla fonte di competenza della regione Sicilia - DM 3 marzo 1993",
cui corrispondono i seguenti codici-tributo utilizzati per le somme a debito:
1601 - 1602 - 1603 - 1612 - 1613 - 1660;
b) per la compensazione delle eccedenze di ritenute effettuate dai
sostituti di imposta titolari di imprese industriali e commerciali non
domiciliati fiscalmente in Sardegna, sugli emolumenti corrisposti a soggetti
che prestano la loro opera in stabilimenti o impianti situati nel territorio
di tale regione, e' istituito il codice-tributo "1963", denominato " Eccedenza
di ritenute alla fonte di competenza della regione Sardegna - DM 3 marzo
1993", cui corrispondono i seguenti codici-tributo utilizzati per le somme a
debito: 1901 - 1902 - 1903 - 1912 - 1913 - 1960;
c) per la compensazione delle eccedenze di ritenute effettuate dai
sostituti di imposta titolari di imprese industriali e commerciali, o da enti
previdenziali, non domiciliati fiscalmente in Valle d'Aosta, sugli emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti, impianti e
uffici periferici situati nel territorio di tale regione, e' istituito il
codice-tributo "1962", denominato " Eccedenza di ritenute alla fonte di
competenza della regione Valle d'Aosta - DM 6 agosto 1998", cui corrispondono
i seguenti codici-tributo utilizzati per gli importi a debito: 1920 - 1921 -
1906 - 1914 - 1916 - 1961. Il predetto codice "1962" andra', altresi',
utilizzato anche per la compensazione di eventuali ritenute versate in
eccesso, sia con il codice "1928", relativo a interessi, premi ed altri frutti
corrisposti ai correntisti di sportelli di banche operanti nella
regione Valle d'Aosta, sia con il codice "1920", relativo a ritenute sui
trattamenti pensionistici di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 690/1981;
d) per la compensazione delle eccedenze di ritenute effettuate dai
sostituti d'imposta con domicilio fiscale in una delle regioni Sicilia,
Sardegna, o Valle d'Aosta sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano
la loro opera in stabilimenti o impianti situati al di fuori del territorio
delle stesse, e' istituito un unico codice-tributo "1304", denominato "
Eccedenze di ritenute alla fonte effettuate da sostituti d'imposta con
domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, ma di competenza
esclusiva dell'erario - Decreto Ministeriale 3.3.1993 e Decreto Ministeriale
6.8.1998", cui corrispondono i seguenti codici-tributo utilizzati per gli
importi a debito: 1301-1302-1303-1312-1313-1360; lo stesso codice-tributo
andra', inoltre, utilizzato anche per la compensazione di ritenute versate in
eccesso con il codice "1328", relativo a interessi, premi ed altri frutti
corrisposti da sportelli di banche domiciliate fiscalmente in Valle d'Aosta a
correntisti di sportelli operanti fuori regione; e) per quanto riguarda il
recupero delle eccedenze relative ad imposte trattenute dal sostituto di
imposta a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti,
dovra' essere indicato lo stesso codice-tributo utilizzato per i versamenti
a saldo, cioe' il 4631, il 4931 o il 4932, a seconda che l'imposta sia
riferita ad impianti o stabilimenti situati rispettivamente in Sicilia, in
Sardegna o in Valle d'Aosta.
Nel caso in cui si tratti di importi di esclusiva competenza
dell'erario, afferenti, cioe', ad impianti situati fuori delle predette
regioni, il codice-tributo da indicare nel mod. F24 sara' lo stesso utilizzato
per i corrispondenti versamenti a saldo, cioe' il "4331".
Si fa presente, infine, che in corrispondenza di ciascun
codice-tributo riportato nella colonna "importi a credito compensati", occorre
indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento in eccesso.
Per quanto riguarda, inoltre, la problematica relativa alla esposizione in
dichiarazione dei crediti in argomento, si rende noto, su conforme parere
della Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi, che il totale
complessivo di tutte le eccedenze di ritenute sopra menzionate deve essere
indicato al rigo ST22 del mod. 770/99.

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