

Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997
n. 314, 9 luglio 1997 n. 461, 18 dicembre 1997 n. 466 e 467 approvato il
19.11.1999 dal Consiglio dei ministri.
TITOLOI
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi
ARTICOLO1
1.Nell’articolo 16-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo le parole: "la ritenuta a titolo d’imposta", sono inserite le
seguenti: "o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, commi 1-bis e
1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,".
ARTICOLO2
1.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26:
1) nel comma 1, terzo periodo, le parole: "al tasso ufficiale di sconto
aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati regolamentati italiani", sono sostituite dalle seguenti: "al
doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari
negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all’Unione europea";
nel medesimo periodo, le parole: "ovvero di un terzo" sono sostituite
dalle seguenti: "ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due
terzi";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Quando gli interessi ed altri
proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista è operata dal soggetti di cui all’articolo 23 che intervengono
nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari
con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al
20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento
dell’anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui
all’articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri
proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.";
b) all’articolo 27, comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
"La ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone
fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni
nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso
in cui attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non
è operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta
all’atto della riscossione degli utili.".
2. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n, 662.
ARTICOLO3
1.All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo
le parole: "non residenti" sono aggiunte le seguenti: ", soggetti
all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,".
ARTICOLO4
1.All’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito
dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Nel caso in cui alla
cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-bis, la società di
gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti
l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti
di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali
sia stata esercitata l’opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto
n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun
periodo d’imposta in cui il risultato negativo è maturato.".
2. All’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, , come sostituito
dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui alla
cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 3, la società di
gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti
l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti
di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali
sia stata esercitata l’opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto
n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato
negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo
d’imposta in cui il risultato negativo è maturato.".
3. All’articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, come
sostituito dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui alla
cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in
Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti
l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti
di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali
sia stata esercitata l’opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto
n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato
negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo
d’imposta in cui il risultato negativo è maturato.".
ARTICOLO5
1.Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 9, le parole: "del versamento entro il mese
successivo a quello in cui questo è stato effettuato" sono sostituite
dalle seguenti: " dei versamenti entro il mese di febbraio dell’anno
successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati";
b) all’articolo 7, comma 3, lettera a) le parole "all’articolo 2"
sono sostituite dalle seguenti "all’articolo 2, commi 1 e 1-bis";
c) all’articolo 7, comma 12, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"I soggetti diversi dalle società presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
sostituti d’imposta.".
2. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n, 662.
ARTICOLO6
1.Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis.
Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non
residenti. L’imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a
decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter. L’imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei
titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.
1-quater. L’imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi
ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di
cui all’articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461 l’imposta è applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma
1-ter.";
b) all’articolo 2, comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-bis e 1-ter";
c) all’articolo 3, comma 1, le parole "comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1 e 1-quater";
d) all’articolo 3, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per i titoli indicati nell’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, si
considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli
intermediari.";
e) all’articolo 5:
1) nel comma 1, le parole "articolo 2, comma 1", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter";
2) nel comma 2, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti
"commi 1, 1-bis e 1-ter" e nel medesimo comma le parole " al
periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 2,
comma 1";
f) all’articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis.Per
i titoli indicati nell’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, l’imposta
sostitutiva si applica a partire dal 1° luglio 2000. Per i titoli di cui al
periodo precedente depositati al 1° luglio 2000 presso gli intermediari di cui
all’articolo 2, comma 2, il conto unico è accreditato dell’ammontare
dell’imposta sostitutiva commisurata all’importo degli interessi, premi e
altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 ed è
addebitato dell’ammontare dell’imposta sostitutiva commisurata all’importo
degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data
di inizio di maturazione della cedola in corso, nonché dell’imposta
commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma
percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.".
ARTICOLO7
Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti
1.All’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo
mese solare successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 16
febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese
successivo".
2. All’articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato
dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole:
"entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 16 febbraio di ciascun anno".
3. All’articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come
modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le
parole: "entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 16 febbraio di ciascun anno".
4. All’articolo 11-bis, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come modificato dall’articolo
8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: "entro il 28
febbraio dell’anno successivo" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 16 febbraio di ciascun anno".
5. All’articolo 35, secondo comma, del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46,
convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: "30 giugno e 31
ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "16 giugno e 16
ottobre".
6. All’articolo 8, comma 1, numero 3-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nel termine di un mese
dalla chiusura del periodo d’imposta" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il sedicesimo giorno del mese successivo alla chiusura del periodo
d’imposta".
7. I versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi si effettuano con le modalità di cui al capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
ARTICOLO8
Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate
1.Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile
alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di investimento
collettivo disciplinati dall’articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva è dovuta nella
misura del 27 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal
valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell’anno al lordo
dell’imposta sostituiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle
cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni
all’inizio dell’anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni
aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi
passivi.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni
partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o
enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e d), del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni
negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre
partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote si tiene conto dei diritti,
rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al
capitale o al patrimonio con diritto di voto.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 9, commi 2-bis, 3 e 4 della
legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi delle partecipazioni agli organismi di
cui al comma 1 assunte nell’esercizio di imprese commerciali riferibili al
risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per
cento, il credito d’imposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro
importo. I proventi in relazione ai quale compete il credito d’imposta nella
misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono determinati distintamente;
nel prospetto predisposto dalla società di gestione sono indicati
separatamente, per ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione
maturati dall’inizio dell’anno al netto dell’imposta sostitutiva applicata
con le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento.
ARTICOLO1
Decorrenza
1.Le disposizioni degli articoli da 1 a 6 si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2000, e quelle di cui agli articoli 7 e 8 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2000.
TITOLOII
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, concernente le
disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
e di credito d’imposta sugli utili societari
ARTICOLO10
1.Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3-bis, secondo periodo, le parole "al
lordo" sono sostituite dalle parole "al netto";
b) nell’articolo 94, comma 1-bis secondo periodo, le parole "al
lordo" sono sostituite dalle parole "al netto".
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1999.
TITOLOIII
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente il
riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese
ARTICOLO11
1.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nell’articolo 6, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "nei mercati regolamentati italiani" sono
sostituite dalle seguenti: "nei mercati regolamentati dei paesi aderenti
all’Unione Europea";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del
comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono
ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto
superiore a 500 miliardi di lire, così come risultante dal bilancio
dell’esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l’utile del
medesimo esercizio.".
2. La disposizione del comma 1 non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche relativi al periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 già versati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO12
1.Le disposizioni dell’articolo 11, comma 1, lettera b), si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
TITOLOIV
Modifiche al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, concernente
armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi
adempimenti da parte dei datori di lavoro
ARTICOLO13
1.Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 47, comma 1, lettera i), le parole: "alle lettere h) e
i) " sono sostituite con: "alle lettere c) e d)";
b) nell’articolo 48, comma 2:
1) la lettera f) è sostituita dalle seguenti: "f) l’utilizzazione delle
opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 65 da parte dei dipendenti
e dei soggetti indicati nell’articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da
parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a
favore dei medesimi familiari;";
2) la lettera g) è sostituita dalle seguenti: "g) il valore delle azioni
offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d’imposta a lire 3 milioni, a condizione che non
siano cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora
le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha
concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a
tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e
l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le
partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la
predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il
reddito;";
c) nello stesso articolo 48, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si
applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il
contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da
società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
2000.
ARTICOLO14
1.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23, comma 3:
1) nel terzo periodo, le parole: "dell’1 per cento mensile" sono
sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento mensile";
2) il quinto periodo è soppresso;
b) nell’articolo 24, il comma 2 è abrogato.
2. La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai
versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo
d’imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed
alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio
2000.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n, 662.
ARTICOLO15
1.A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli imprenditori individuali, alle società
e agli enti che utilizzano lavoratori dipendenti che prestano la loro attività
all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è
attribuito un credito d’imposta pari all’ammontare delle ritenute gravanti
sul relativo reddito di lavoro dipendente.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del
reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto
di cui all’articolo 63 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
riportabile nei periodi d’imposta successivi ed è utilizzabile in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
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