

Schema di decreto legislativo definitivamente
approvato dal Consiglio dei ministri giovedì 16 dicembre 1999, in attesa di
pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente,
disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di
tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie."
ARTICOLO 1
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di imposta
regionale
sulle attività produttive, nonché di disciplina dei tributi locali
1.Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e l’istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti: «e)
gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato Testo
unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d)
dello stesso comma; e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le
amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte
Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle
regioni a statuto speciale;»;
b) all’articolo 4, comma 2, dopo le parole: «ai depositi in denaro e in
titoli» sono aggiunte le seguenti: «verso la clientela»;
c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 - (Determinazione del
valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere a) e b) l. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è
determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore
della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell’articolo 2425 del
codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di
cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e
delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i
soggetti non tenuti all’applicazione del citato articolo 2425.»;
d) all’articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, lettera n), sono aggiunte le seguenti parole: «nonché degli
accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora»;
2) nel comma 1-bis, le parole: «comma 1», sono soppresse;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per i soggetti di cui al
presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile
gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.»;
e) nell’articolo 9, commi 2 e 3, le parole: «comma 2» sono soppresse;
f) all’articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, al primo periodo, le parole: «comma 2» sono soppresse e il
secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La base imponibile relativa alle
altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare
degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell’importo di essi specificamente
riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano
specificamente riferibili alle attività commerciali, l’ammontare degli stessi
è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al
rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) nel comma 4, la lettera c) è abrogata;
g) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente: «Articolo 10-bis -
(Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis) l. Per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in
un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale
dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all’articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi
erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49,
comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera 1), del citato Testo
unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all’articolo 47,
comma 1, lettera c), del medesimo Testo unico esenti dall’imposta sul reddito
delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo
qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto
aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale
per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute
negli articoli precedenti. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche
attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della
base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni
dell’articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente
riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto
tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta
disposizione e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base
imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente
comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto
dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali.
Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività
commerciali, l’ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle
attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del
presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini
delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all’articolo 88,
comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall’imposta sul
reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto.»;
h) l’articolo 11 è sostituito dai seguenti: «Articolo 11 - (Disposizioni
comuni per la determinazione del valore della produzione netta) l. Nella
determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, e, nei
limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con contratti di
formazione lavoro;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) i costi relativi al personale classificabili nell’articolo 2425, primo
comma, lettera B), numeri 9) e 14), del Codice civile;
2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di
cui all’articolo 81, comma 1, lettera 1), del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma
1;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto Testo unico delle
imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi
dell’articolo 47 dello stesso Testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c)
del predetto articolo 49, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi;
6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla
parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di
calcolo, anche forfettarie, stabilite con decreto del ministro delle Finanze.
2.Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le
somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e di servizi destinati alla
generalità dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e
collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel
compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di
recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla
formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il
personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale
non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base
imponibile ai sensi dell’articolo 10, comma 1, e dell’articolo 10-bis, comma
1.
3.Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e
7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da
quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi
del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi e, in
ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non
derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i contributi
erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti
negativi non ammessi in deduzione.
4.Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti
positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta
classificazione.
Articolo 11-bis - (Variazioni fiscali del valore della produzione netta) 1. I
componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della
produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si
assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste
ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni
degli articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste
dall’articolo 65, comma 2, del predetto Testo unico delle imposte sui redditi,
non sono ammesse in deduzione.
2.Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e
gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1,
lettera d), e 76, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
i) all’articolo 12, nel comma 1, le parole : «a 10», sono sostituite dalle
seguenti: «a 10-bis»;
l) all’articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei confronti dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto
nell’esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi
dell’articolo 10-bis, si applica l’aliquota dell’8,5 per cento.»;
2) nel comma 3, primo periodo, le parole: «dell’entrata in vigore» sono
sostituite dalle seguenti: «di emanazione»; nel medesimo periodo, la parola:
«maggiorare», è sostituita dalla seguente: «variare»; nello stesso comma 3,
secondo periodo, la parola: «maggiorazione», è sostituita dalla seguente: «variazione»;
m) all’articolo 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la dichiarazione è
presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei
versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive.»;
n) nell’articolo 24, comma 3, le parole: «La constatazione», sono sostituite
dalle seguenti: «L’accertamento»;
o) all’articolo 30, nel comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base
imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis), comma 1, versano l’acconto
mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del ministro
delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo
pari a quello risultante dall’applicazione dell’aliquota prevista
nell’articolo 16, comma 2, all’ammontare degli emolumenti ivi indicati
corrisposti nel mese precedente.»;
p) all’articolo 38, nel comma 1, dopo le parole: «90 per cento del gettito»,
sono aggiunte le seguenti: «, ricalcolato sulla base delle aliquote di cui
all’articolo 16, comma 1 e 2,»;
q) all’articolo 41, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per
gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi
precedenti s’intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui
all’articolo 16, commi 1 e 2.»;
r) all’articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. L’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo
0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui
l’addizionale si riferisce, può maggiorare l’aliquota suddetta fino all’1
per cento.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l’addizionale regionale dovuta è determinata dai
sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’atto di effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga
successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto l’importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo
di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L’importo da
trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 7-bis
del citato decreto n. 600 del 1973.»;
2) al comma 5 le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
s) all’articolo 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto dei
ministeri delle Finanze e della giustizia è definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati
occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei
regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.»;
2) nel comma 4, dopo la parola «i regolamenti» sono aggiunte le seguenti: «sulle
entrate tributarie»;
t) all’articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «È dovuta una sola imposta
quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più
formalità», sono aggiunte le seguenti: «di natura ipotecaria.»;
2) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Con lo stesso regolamento di cui
al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell’imposta provinciale di trascrizione e i relativi
controlli, nonché l’applicazione delle sanzioni per l’omesso o il ritardato
pagamento dell’imposta stessa ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell’articolo 52, sono
affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del
pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna
provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme
riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso
deve essere assicurata l’esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali
relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L’imposta
suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla
data in cui la formalità è stata eseguita.»;
3) nel comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per gli autoveicoli
muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a
servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose,
l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi
sull’imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del ministro delle
Finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso
abitazione per campeggio e simili.»;
u) nell’articolo 58 il comma 4 è abrogato;
v) nell’articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è abrogato;
2) nel comma 3 , le parole: «dei commi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti:
«del comma 1»; nel medesimo comma, le parole: «ed ai comuni» sono soppresse;
3) nel comma 4, le parole: «dei commi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti:
«del comma 1»;
4) nel comma 5, sono soppresse le parole: «: la disposizione del comma 1» e le
parole da: «e quella del comma 2» fino alla fine del comma;
z) nell’articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall’anno 1999, il
fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito
complessivo riscosso nell’anno 1999 per l’imposta sulle assicurazioni di cui
al comma 1 dell’articolo 60, ridotto dell’importo corrispondente
all’incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell’anno
1999, rispetto all’anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione
del predetto fondo è, per l’anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una
stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal
ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai ministeri del
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’Interno. Sulla
base dei dati finali, comunicati dal ministero delle Finanze ai predetti
ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto
fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di
bilancio. Il ministero dell’Interno provvede, con seconda e la terza rata dei
contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in
via definitiva l’importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni
provincia a decorrere dal 1999.»;
2) nel comma 4, primo periodo, le parole: «e ai comuni», sono soppresse;
aa) nell’articolo 63, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, lettera f), alinea, le parole: «di una speciale misura di
tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per
ubicazione, tipologia ed importanza dell’occupazione, ridotta non meno del 50
per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone è» sono sostituite
dalle seguenti: «di un canone»; nello stesso comma, lettera f), al numero 2),
le parole: «complessivamente corrisposto ai» sono sostituite dalle seguenti:
«risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al
precedente numero 1) per il numero complessivo delle utenze presenti nei»;
2) nel comma 3, secondo periodo, la parola: «concessione» è sostituita con la
parola: «occupazione»;
bb) nell’articolo 64, al comma 2, le parole: «Il comune può prorogare fino
al 31 dicembre 1999, a condizioni da stabilire tra le parti» sono sostituite
con le parole: «Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni
più vantaggiose per l’ente da stabilire tra le parti» e le parole «entro il
31 dicembre 1998», con le parole «anteriormente alla predetta data».
2. I componenti positivi e negativi conseguiti o sostenuti in periodi
d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la cui imputazione ai fini delle
imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del Testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla determinazione del valore
della produzione netta del periodo d’imposta in cui si verifica tale
imputazione.
ARTICOLO 2
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia ritardata
presentazione della dichiarazione
1.All’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta
giorni».
ARTICOLO 3
Decorrenze particolari
1.Le modificazioni apportate dall’articolo 1, comma 1, lettere da a) a q), si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle recate dalla lettera l),
numero 1), concernente l’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997, le quali si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2000.