Approvato definitivamente dal Consiglio del Ministri il 16.12.1999 in attesa di pubblicazione In Gazzetta Ufficiale Ora DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1999, n.506 Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31-12-1999, Suppl. Ord. n. 232 "Disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997,
n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale
sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni
amministrative tributarie." Rispetto allo schema di decreto
legislativo approvato il 5.11.1999 (vedi Novità
del 22 novembre 1999) quello varato definitivamente dal Consiglio dei
ministeri il 16.12.1999 include
in se le disposizioni riguardanti la rateizzazione dell'addizionale regionale
IRPEF, originariamente contenute in un apposito schema di decreto correttivo
approvato dal Consiglio dei ministeri il 5.10.1999 (vedi Novità
del 18 ottobre 1999). Appresso si metteranno in evidenza le modifiche più innovative e di carattere generale. Clicca su
Suddivisione
della base imponibile su più regioni (Articolo 1 let. b));
Nel caso di attività svolta su più regioni da parte di istituti di credito, attualmente, la base imponibile deve essere ripartita in base ai depositi in denaro e in titoli. Il decreto specifica che i depositi in titoli ed in denaro rilevanti per tale suddivisione sono solamente quelli nei confronti dei clienti. Appare evidente che si vuole, come giusto, escludere i depositi interbancari.
Rimodulazione
dei criteri di determinazione della base imponibile delle imprese industriali -
Articolo 1 lettera c)
Il decreto correttivo riscrive completamente l'art.5 del decreto IRAP. Il "nuovo" articolo 5, prevede che: § le società di capitali; § le società di persone ed equiparate; § le persone fisiche che svolgono attività commerciale che non svolgono attività bancaria o assicurativa, determinano la base imponibile IRAP confrontando il valore della produzione, indicato (classificabile nella)[1] dalla lettera A) dell'art.2425 del c.c. e i costi classificati (o classificabili) nella lettera B) dello stesso articolo del codice civile, ad esclusione dei i costi del personale dipendente e le perdite su crediti. Rispetto alla precedente formulazione il nuovo articolo 5, non si preoccupa più di escludere espressamente le lettere c) e d) del n. 10 e i numeri 12 e 13 delll'art.2425 c.c. L'esclusione tuttavia non causa mutamenti nella determinazione della base imponibile. Infatti tali componenti rimangono sempre esclusi in ragione del noto criterio di correlazione che porta ad includere nella base imponibile elementi di costo e di ricavo classificabili nelle componenti irrilevanti ai fini della stessa imposta se correlati ad elementi rilevanti (art.11 del decreto IRAP come modificato dal D.L.gs n. 176/1999).
Per le banche sono deducibili gli accantonamenti perdite su crediti
e accantonamenti per cessazione di rapporti di agenzia - Articolo 1 let.
d)
La lettera in commento indica la rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile delle banche e istituti di credito degli:
Spunti critici Sembra
il caso di ricordare che il precedente D.Lgs n. 176/1999,
Art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), n. 2, ha spostato la disposizione
che imponeva l'indeducibilità delle perdite su crediti dall'art.11
(disposizioni comuni) all'art.5 (applicabile agli esercenti le altre attività
diverse da quelle bancarie e assicurative).
Pertanto l’irrilevanza di questo tipo di perdite ai fini della determinazione
della base imponibile IRAP era già applicabile solamente per le società
industriali meglio definite dall’art.5 del D.Lgs 446/1997, ad esclusione
quindi delle banche
Determinazione
della base imponibile ad oc per le amministrazioni pubbliche - Articolo 1
lettere a) e g)
Lo schema di decreto inserisce tra i soggetti IRAP gli enti pubblici (nuova lettera e-bis nell'art.3, comma 1 del D.Lgs n. 446/1997). Dal canto suo la lettera g) dell'art.1 dello stesso schema di decreto inserisce l'arti10-bis nel decreto IRAP al fine di dare agli enti pubblici definiti dalla nuova lettera e-bis una disciplina autonoma per la determinazione della base imponibile.
Rilevanza
IRAP dei rimborsi spese ai dipendenti a pie di lista, dei costi riferiti alla
generalità dei dipendenti e delle minus/plus valenze riferite ai beni
strumentali non emergenti da trasferimenti d'azienda - Articolo 1, lettera h),
comma 1,
Lo schema di decreto in commento riscrive l'art.11 del decreto IRAP. Per larga parte, anche se con diversa collocazione, il nuovo articolo 11 ripropone le norme contenute nella "passata" formulazione [2] Tuttavia il nuovo testo prevede delle novità:
Eliminazione
del riferimento ai principi contabili - Articolo 1, lettera h), comma 1,
Nel comma 4 del nuovo articolo 11 non è più presente il riferimento ai principi contabili finalizzato all'esatta collocazione delle voci di conto economico rilevanti ai fini dell'IRAP (disposizione prima contenuta nel comma 2). Come chiarito nella Relazione ministeriale al decreto la modifica è stata effettuata al fine di chiarire che l'esatta collocazione delle voci del conto economico non è solamente quella stabilita dai dottori commercialisti ma in generale quella indicata direttamente dal: codice civile, dalle disposizioni comunitarie, dall'elaborazione della dottrina specializzata e dalle interpretazioni giurisprudenziali. Spunti critici La
modifica produce dei margini di "libertà" di classificazione che può
scadere facilmente in arbitrio (a seconda della convenienza di includere o
escludere il tale o il talaltro costo o ricavo) creando le premesse per una
varietà di classificazioni che potrà procurare gravi danni all’Erario
nonché attenuare notevolmente la certezza del diritto in una materia così
delicata e importante.
Variazioni
fiscali al valore della produzione netta - Articolo 1 lettera h)
La stessa lettera h) inserisce l'art.11-bis nel decreto IRAP. Nel nuovo articolo vengono stabiliti i criteri di applicazione delle norme del TUIR rilevanti per la determinazione della base imponibile IRAP. A fianco di un rinvio generalizzato di applicazione del TUIR, peraltro presente già adesso nell'art.11 attualmente in vigore, il nuovo articolo 11-bis prevede delle deroghe. Infatti secondo la norma non si applicano: Articolo 58 - Proventi non computabili nella determinazione del reddito Pertanto sebbene esclusi dal reddito d'impresa, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, confermando quanto detto nella C.M. 141/1998: ¨ i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; ¨ i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; ¨ le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; ¨
le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle
lettere da g) a n) del primo comma dell' art. 16 quando ne è richiesta la
tassazione separata a norma del secondo comma dello stesso articolo, Articolo 63 - Interessi passivi Si ricorda preliminarmente che l'articolo 63 del TUIR limita la deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa. Si ritiene che la disposizione riguarda esclusivamente i soggetti che includono nella determinazione della base imponibile gli interessi passivi, quali i soggetti che possono optare per il regime forfetario di determinazione della base imponibile, indicati dal comma 3 dell'art.17 del D.Lgs n. 446/1997 ovvero in tutti i casi i cui altre norme del TUIR dispongono una limitazione facendo riferimento all'art.63. Pertanto si ritiene che: ¨ le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398; ¨ le associazioni senza scopo di lucro e le pro loco; ¨ le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;. i soggetti di cui all'art. 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; ¨ gli enti non commerciali di cui all'art. 109-bis del TUIR., determinano la base imponibile sommando ai costi del personale interessi
passivi al lordo delle limitazione indicate dall'aer.63 del TUIR. Articolo 65, comma 2 - Erogazioni liberali Nel testo dello schema di decreto approdato alla commissione dei trenta tra gli articoli del TUIR per i quali era prevista la disapplicazione era compreso l'articolo 65. La mera sua mera esclusione comportava di per se l'esclusione della rilevanza ai fini IRAP dei costi emergenti da liberalità. Considerato ciò l'ulteriore previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 del nuovo articolo 11-bis, (la quale facendo riferimento al comma 4 dell'art.65 Tuir disponeva l'indeducibilità ai fini IRAP di tutte le liberalità, comprese quelle indicate nelle lettere del comma 2 del predetto articolo 65) appariva superflua e tautologica. L'incongruenza è stata eliminata dallo schema di decreto definitivamente approvato. Infatti nel nuovo comma 1 dell'articolo 11-bis del D.Lgs n. 446/1997 non compare più l'articolo 65 TUIR e nell'ultimo inciso del nuovo articolo 11-bis viene indicata esplicitamente l'indeducibilità delle erogazioni liberali. Pertanto le erogazioni liberali di qualsiasi tipo, comprese nell'articolo 65, comma 2 del TUIR, risultano ora totalmente indeducibili ai fini dell'IRAP.
Articolo 75, comma 5 seconda parte e comma 5-bis - Limitazioni nella deducibilità di spese generali Come anche chiarito dalla relazione accompagnatoria l'esclusione delle limitazione nella deducibilità, insieme a quella indicata sopra riferita all'art.63, ha lo scopo di semplificare la determinazione della base IRAP. Infatti la disapplicazione dei commi indicati comporta:
articolo 17, comma 4 del D.Lgs n. 504/92 - Confermata la deducibilità dell'ICI L'esclusione dell'articolo conferma la deducibilità IRAP dell'ICI, anticipata dalla circolare del Ministero delle finanze n. 141del 1998. Imponibilità dei ricavi e plusvalenze da autoconsumo Il comma 2 dell'art.11-bis, "introdotto" dallo schema di decreto legislativo, produce la rilevanza IRAP dei ricavi e plusvalenze emergenti:
Spunti critici In precedenza tali componenti rimanevano esclusi dalla base imponibile IRAP in quanto non classificabili in nessuna voce di conto economico (Cfr relazione accompagnatoria)
Attuazione
della modifica apportata dall'art.6, vomma 1 lettera a) della legge n. 448/98
all'art.3, al comma 144 della Legge 662/1996 - Articolo 1 lettera l, n. 2)
La lettera l) numero 2 corregge
l'articolo 16 del decreto IRAP disponendo la possibilità per le regioni di
modificare in ribasso oltre che di maggiorare, le aliquote dell'imposta
regionale sulle attività produttive
Versamento
rateale dell'addizionale regionale e comunale IRPEF - Articolo 1, lettera r)
Lo schema di decreto apporta significative modifiche all'art.50 del D.Lgs n. 446/1997. I novellati commi 3 e 4 dell'articolo da ultimo citato dispongono che i sostituti che erogano redditi da lavoro dipendente o a questi assimilati (art.46 e 47 del D.P.R. 600/1973), determinano l'ammontare di Addizionale regionale IRPEF dovuta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, procedendo alla riscossione, tramite trattenuta in busta paga, negli undici mesi successivi[3]; in caso di cessazione del rapporto di lavoro la trattenuta è effettuata in unica soluzione all'atto delle operazioni di conguaglio. L'importo della trattenuta dovrà essere indicato nel CUD (certificazione unica dei redditi) rilasciata ai sensi dell'art.7-bis del D.P.R. 600/1973. Nella tabella, a mero titolo esemplificativo, sono riportati gli importi dell'addizionale regionale Irpef previsti per il conguaglio di fine anno e che, se il decreto sarà approvato in tempo, sarà invece possibile rateizzare
Correlazioni L'articolo
6, comma 12 dello schema di legge finanziaria
2000, in attesa di pubblicazione (vedi Novità
del 20 dicembre 1999)
Le lettere
successive dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo
apportano modifiche: ¨ alla potestà regolamentare dei comuni (articolo 52 del D.Lgs n. 466/1997); ¨ all'imposta provinciale di trascrizione (articolo 56 del D.Lgs n. 446/1997); ¨ all'imposta comunale sugli immobili (ICI) (articolo 58 del D.Lgs n. 446/1997)[4]; ¨ canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Art. 63 del D.Lgs n. 446/1997); ¨
riordino della disciplina dei tributi locali
- Disposizioni finali e transitorie (Art. 64 del D.Lgs n. 446/1997)
Ravvedimento
operoso per l'omessa presentazione della dichiarazione va da 30 a 90 giorni -
Articolo 2
Lo schema di decreto legislativo in commento da risposta alla risoluzione parlamentare della VI Comm. finanze della Camera approvata il 21.10.1999 messa in evidenza con le Novità del 25 ottobre 1999 portando il termine per proporre ravvedimento operoso da omessa dichiarazione da 30 a 90 giorni.
Il
sole 24 ore di martedì 21 dicembre 1999, pag. 24 Italia
oggi di mercoledì 22 dicembre 1999, [1] Il nuovo articolo, a
differenza del precedente, non prevede due criteri di determinazione della
base imponibile: uno per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio e
un secondo per i soggetti non tenuti a tale approvazione, piuttosto si
limita ad indicare un unico criterio applicabili ad entrambi i soggetti. - [2] Data
la sua importanza si segnala la riproposizione del nuovo principio di
correlazione introdotto dal D.Lgs 176/99 nella lettera 0a) dell'art.11, ora
riproposto nel comma 3 della nuova formulazione. Secondo tale nuovo
principio e allo scopo di eliminare il c.d. terzo binario, la norma produce
la rilevanza nella base imponibile IRAP delle voci ad essa irrilevanti se
correlate a voci rilevanti. [3] La rateizzazione non può
andare oltre il mese per il quale le ritenute si versano il mese di
dicembre. - [4] La modifica abroga il
comma 4 dell'articolo 58 eliminando l'obbligo di pubblicazione degli estratti
delle delibere in cui vengono stabilite le aliquote
ICI. - |
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