

Schema di decreto legislativo definitivamente approvato dal Consiglio
dei ministri giovedì 16 dicembre in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta
Ufficiale».
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n.
314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale,
di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di
imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione
delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente.
TITOLO I
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi
ARTICOLO 1
1.Nell’articolo 16-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo le parole: «la ritenuta a titolo d’imposta», sono inserite le seguenti:
«o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,».
ARTICOLO 2
1.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26:
1) nel comma 1, terzo periodo, le parole: «al tasso ufficiale di sconto
aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati regolamentati italiani», sono sostituite dalle seguenti: «al doppio
del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari
negoziati in mercati regolamentati di Paesi aderenti all’Unione europea»; nel
medesimo periodo, le parole: «ovvero di un terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando gli interessi ed altri
proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista è operata dai soggetti di cui all’articolo 23 che intervengono
nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari
con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti,
abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al
20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento
dell’anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui
all’articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri
proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.»;
b) all’articolo 27, comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La
ritenuta di cui al comma 1 è operata nei confronti delle persone fisiche
residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da
quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative nel caso in cui
attestino di avere i requisiti di cui allo stesso comma. La ritenuta non è
operata qualora i soggetti di cui al periodo precedente ne facciano richiesta
all’atto della riscossione degli utili.».
2.Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi e altri
proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000.
ARTICOLO 3
1.All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo
le parole: «non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, soggetti
all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,».
ARTICOLO 4
1.All’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come sostituito
dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Nel caso in cui alla
cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-bis, la società di
gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti
l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti
di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali
sia stata esercitata l’opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto
n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il
risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun
periodo d’imposta in cui il risultato negativo è maturato.».
2.All’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, come sostituito
dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso in cui alla
cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 3, la società di
gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti
l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti
di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali
sia stata esercitata l’opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto
n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato
negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo
d’imposta in cui il risultato negativo è maturato.».
3.All’articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, come
sostituito dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso in cui alla
cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia
utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in
Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti
l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82,
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti
di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali
sia stata esercitata l’opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi
dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto
n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato
negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo
d’imposta in cui il risultato negativo è maturato.».
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2000.
ARTICOLO 5
1.Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 9, le parole: «del versamento entro il mese
successivo a quello in cui questo è stato effettuato» sono sostituite dalle
seguenti: «dei versamenti entro il mese di marzo dell’anno successivo ovvero
entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati»;
b) all’articolo 7, comma 3, lettera a) le parole «all’articolo 2» sono
sostituite dalle seguenti «all’articolo 2, commi 1 e 1-bis»;
c) all’articolo 7, comma 12, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
«I soggetti diversi dalle società ed enti di cui all’articolo 87, comma 1,
lettere a) e d) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta
dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d’imposta.».
2.La disposizione di cui alla lettera a) si applica con riferimento ai
versamenti dell’imposta sostitutiva relativi alle operazioni effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
ARTICOLO 6
1.Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50
per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti.
L’imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi
ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché
di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10
settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter. L’imposta è applicata nella misura del 27 per cento se la scadenza dei
titoli indicati nel primo periodo del comma 1-bis è inferiore a diciotto mesi.
1-quater. L’imposta di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applica sugli interessi
ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1. Per i soggetti di
cui all’articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461 l’imposta è applicata limitatamente ai titoli indicati nel comma
1-ter.»;
b) all’articolo 2, comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 1-ter»;
c) all’articolo 3, comma 1, le parole «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 1-quater»;
d) all’articolo 3, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
titoli indicati nell’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, si considerano cessioni
anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.»;
e) all’articolo 5: 1) nel comma 1, le parole «articolo 2, comma 1», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, commi 1, 1-bis e 1-ter»;
2) nel comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti «commi 1,
1-bis e 1-ter» e nel medesimo comma le parole «al periodo precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «all’articolo 2, comma 1»;
f) all’articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Per i
titoli indicati nell’articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, l’imposta sostitutiva
si applica a partire dal 1° luglio 2000. Per i titoli di cui al periodo
precedente depositati al 1° luglio 2000 presso gli intermediari di cui
all’articolo 2, comma 2, il conto unico è accreditato dell’ammontare
dell’imposta sostitutiva commisurata all’importo degli interessi, premi e
altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 ed è
addebitato dell’ammontare dell’imposta sostitutiva commisurata all’importo
degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data
di inizio di maturazione della cedola in corso, nonché dell’imposta
commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma
percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione.».
ARTICOLO 7
Coordinamento con le disposizioni relative ai versamenti
1.All’articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
le parole: «entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il secondo mese
solare successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 febbraio di
ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo».
2.All’articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato
dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: «entro
il 28 febbraio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16
febbraio di ciascun anno».
3.All’articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come
modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le
parole: «entro il 28 febbraio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 16 febbraio di ciascun anno».
4.All’articolo 11-bis, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, come modificato dall’articolo
8 del decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201, le parole: «entro il 28
febbraio dell’anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16
febbraio di ciascun anno».
5.All’articolo 35, secondo comma, del decreto legge 18 marzo 1976, n. 46,
convertito dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: «30 giugno e 31
ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno e 16 ottobre».
6.All’articolo
8, comma 1, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le parole: «nel termine di un mese dalla chiusura del
periodo d’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «entro il sedicesimo
giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta».
7.I versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi si effettuano con le modalità e termini di cui al capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
ARTICOLO 8
Fondi comuni che investono
in partecipazioni qualificate
1.Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile
alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di investimento
collettivo disciplinati dall’articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva è dovuta nella
misura del 27 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal
valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell’anno al lordo
dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle
cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni
all’inizio dell’anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni
aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi
passivi.
2.Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni
partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o
enti di cui all’art. 87, comma 1, lettere a) e d), del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni
negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre
partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote si tiene conto dei diritti,
rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al
capitale o al patrimonio con diritto di voto.
3.Si applicano le disposizioni dell’articolo 9, commi 2-bis, 3 e 4 della legge
23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi delle partecipazioni agli organismi di cui al
comma 1 assunte nell’esercizio di imprese commerciali riferibili al risultato
della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento, il
credito d’imposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I
proventi in relazione ai quali compete il credito d’imposta nella misura del
15 per cento e del 36,98 per cento sono determinati distintamente; nel prospetto
predisposto dalla società di gestione sono indicati separatamente, per ciascuna
quota o azione emessa, i risultati della gestione maturati dall’inizio
dell’anno al netto dell’imposta sostitutiva applicata con le aliquote del
12,50 per cento e del 27 per cento.
4.Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di
investimento collettivo che abbiano meno di 500 partecipanti. La società di
gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso,
accerta entro il 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza della condizione di
cui al precedente periodo. Il superamento del limite ha effetto dal periodo
d’imposta successivo.
5.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2000.
ARTICOLO 9
Partecipazione ad organismi
di investimento collettivo mobiliare di diritto estero
1.All’articolo 42, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I proventi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell’articolo 41 sono determinati valutando le somme
impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il
valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno
in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.».
2.La disposizione di cui al presente articolo si applicano a decorrere dai
redditi di capitale divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000.
ARTICOLO 10
1.All’articolo 82, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo le parole: «il valore di acquisto» sono aggiunte le seguenti: «,
assoggettato a tassazione,».
2.La presente disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal
1° gennaio 2000.
TITOLO II
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, concernente le
disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
e di credito d’imposta sugli utili societari
ARTICOLO 11
1.Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3-bis, secondo periodo, le parole «al lordo» sono
sostituite dalle parole «al netto»;
b) nell’articolo 94, comma 1-bis secondo periodo, le parole «al lordo» sono
sostituite dalle parole «al netto».
2.La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 1999.
TITOLO III
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente il
riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese
ARTICOLO 12
1.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nell’articolo 6, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: «nei mercati regolamentati italiani» sono
sostituite dalle seguenti: «nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti
all’Unione europea»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del comma
1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi
alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a
500 miliardi di lire, così come risultante dal bilancio dell’esercizio
precedente a quello di riferimento, escluso l’utile del medesimo esercizio.».
2.La disposizione di cui alla lettera b), si applica a decorrere dal periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; la stessa non ha effetto ai
fini del calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
1999 già versati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
TITOLO IV
Modifiche al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, concernente
armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi
adempimenti da parte dei datori di lavoro
ARTICOLO 13
1.Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 47, comma 1, lettera i), le parole: «alle lettere h) e i)»
sono sostituite con: «alle lettere c) e d)»;
b) nell’articolo 48:
1) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalle seguenti: «f)
l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 65
da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da
parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a
favore dei medesimi familiari;»;
2) al comma 2, la lettera g) è sostituita dalle seguenti: «g) il valore delle
azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non
siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque
cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso
a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel
periodo d’imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e
l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare
sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le
partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la
predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui
alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di
lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente,
controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla l’impresa»;
4) nel comma 4, lettera b), le parole: «vigente al momento della concessione
del prestito» sono sostituite dalle seguenti: «vigente al termine di ciascun
anno»;
c) nell’articolo 48-bis, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 47,
percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente
legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione
prevista dall’articolo 10, comma 3-bis per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la
parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta lire sei milioni.».
2.Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Le
disposizioni di cui alle lettere b), n. 2) e n. 3) non si applicano alle
assegnazioni di titoli effettuate anteriormente alla predetta data, nonché a
quelle derivanti dall’esercizio di opzioni attribuite dal 1° gennaio 1998
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 14
1.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 23, comma 3:
1) nel terzo periodo, le parole: «dell’1 per cento mensile» sono sostituite
dalle seguenti: «dello 0,50 per cento mensile»;
2) il quinto periodo è soppresso;
b) all’articolo 24:
1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Sulla parte imponibile dei
compensi di cui all’articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d’imposta con
l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle
addizionali vigenti.»;
2) il comma 2 è abrogato.
2.La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica a decorrere dai
versamenti concernenti le operazioni di conguaglio relative al periodo
d’imposta 1999; le disposizioni di cui alla stessa lettera a), numero 2), ed
alla lettera b) si applicano ai compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio
2000.
ARTICOLO 15
1.A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli imprenditori individuali, alle società
e agli enti che utilizzano lavoratori dipendenti che prestano la loro attività
all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è
attribuito un credito d’imposta pari all’ammontare delle ritenute gravanti
sul relativo reddito di lavoro dipendente.
2.Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del
reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto
di cui all'articolo 63 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile
nei periodi d’imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
ARTICOLO 16
1.Per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione
dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la
disposizione di cui all’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.