Approvato definitivamente dal Consiglio del Ministri il 16.12.1999 in attesa di pubblicazione In Gazzetta Ufficiale Ora DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n.505 Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31-12-1999, Suppl. Ord. n. 232 " Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente" Il decreto definitivamente approvato denota diverse modifiche rispetto al testo approdato all'esame della "Commissione dei trenta" (vedi Novità del 22 novembre 1999). Le modifiche riguardano soprattutto il regime transitorio di applicazione e alcune disposizioni volte ad evitare facili elusioni nell'ambito della nuova disciplina di tassazione delle stock option e assegnazioni di azioni ai dipendenti. Appreso si procederà al riesame dell'intero decreto avendo cura di evidenziare le modifiche rispetto al testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri in prima battuta il 19.11.1999. Clicca su
MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA
DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO E DI CREDITO D'IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI
D.Lgs n. 467/1997
MODIFICHE AL REGIME DELLA DUAL INCOME TAX -
D.Lgs n. 466/1997
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE -
D.Lgs n. 314/1997
Imposizione sostitutiva su
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi
all’estero percepiti da residenti - Articoli 1 e 6
L'articolo 6 dello schema di decreto apporta modifiche al D.Lgs n. 239/1996, inserendo tra i redditi da capitale soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,5% (Per i titoli con scadenza inferiore ai 18 mesi l'imposta si applica nella misura del 27%.): § gli interessi e altri proventi da obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti; § interessi e altri proventi da obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art.31 del D.P.R. n. 601/1973 e di quelli in regime fiscale equiparato emessi dopo il 10.09.1992. Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1.7.2000 (neo articolo 12, comma 2-bis del D.Lgs n. 239/1996). Se alla data del 30.06.2000 esistono cedole in corso gli intermediari, attraverso un meccanismo matematico finanziario, assoggettano ad imposizione sostitutiva solamente la parte di interessi maturata dopo il 30.06.2000. L'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce nell'art.16-bis[1], comma 1 del TUIR il riferimento alle disposizioni appena commentate concedendo la possibilità di non avvalersi del regime sostitutivo di imposizione, ed in tal caso, l'obbligo di dichiarare i redditi sopra indicati nella dichiarazione UNICO, assoggettandoli ad imposta nei modi ordinari. Ai sensi dell'art. 15 dello stesso TUIR del D.P.R. n. 917/1986 è riconosciuto il credito d'imposta per le imposte eventualmente pagate all'estero a titolo definitivo.
Ritenuta sugli interessi
da obbligazioni emessi da soggetti diversi dalle banche quotati in mercati non
regolamentati - Articolo 2, lett. a).
Come è noto l'art.26 del D.P.R. 600/1973 dispone l'applicazione di una ritenuta del 27% con l'obbligo di rivalsa sugli interessi erogati in relazione alle obbligazioni emesse da società o enti. Detta ritenuta è ridotta al 12,5% nel caso in cui la scadenza delle obbligazioni è superiore a 18 mesi. [2] Si ricorda inoltre che se l'ente emittente le obbligazioni non è una banca o è quotato in mercati non regolamentati o ancora il capitale sociale è rappresentato da quote, la ritenuta è applicata nella misura ridotta del 12,5% solamente se "al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto: § aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione §
aumentato di un terzo, per le obbligazioni e titoli similari
diversi dai precedenti. La modifica La lettera a) dell'art.2 porta da due terzi al doppio del tasso ufficiale di sconto la misura del tasso di rendimento indicato nel primo punto e porta altresì da un terzo a due terzi l'incremento del medesimo tasso ufficiale di sconto nel secondo punto. Il nuovo
testo del decreto correttivo, rispetto al precedente, specifica che le disposizioni dell'articolo in commento si
applicano a decorrere dal 1.7.2000. Ritenuta a titolo
d'imposta sui dividendi erogati a persone fisiche non imprenditori - Articolo 2,
lett. b)
La lettera riscrive il comma 5 dell'art.27, D.P.R. 600/1973, apportando solamente delle correzioni di carattere formale volte a migliorare la comprensione della disposizione attualmente in vigore. Infatti coma anche chiarito dalla Relazione accompagnatoria, la ritenuta sui dividendi del 12,5% prevista dal primo comma dello stesso articolo 27 continua ad essere applicabile solamente nei casi in cui le persone fisiche residenti attestino: § di possedere una partecipazione non rilevante a norma dell’articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del Tuir § che le partecipazioni non siano relative all’impresa commerciale. Obbligo di indicazione in
dichiarazione dei redditi da capitale di fonte estera - Articolo 3
Come è stato evidenziato nel commentare gli articolo 1 e 6 del provvedimento in esame gli interessi e altri proventi delle obbligazioni corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti soggiacciono all'imposta sostitutiva del 12,5% (27% se di durata del titolo è inferiore ai 18 mesi) prevista dall'art.2 del D.Lgs n. 239/1996.Tuttavia si ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva (articolo 16-bis del TUIR). La modifica all'art.4, comma 1 del D.L. n. 167/1990 operata dall'articolo in commento è preordinata ad includere tra i redditi di fonte estera da indicare nella dichiarazione quelli in discorso in tutti i casi in cui non si fosse optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
Divieto di utilizzo del
risultato negativo maturato dai fondi comuni soggetti all'imposizione
sostitutiva - Articolo 4
Come precisato dalla Relazione accompagnatoria l'articolo apporta modifiche all’articolo 9 della legge n. 77 del 1983, all’articolo 11 della legge n. 344 del 1993 e all’articolo 11-bis del decreto legge n. 512 del 1983 con chiaro intento antielusivo. Infatti le norme inserite negli articoli appena citati si preoccupano di dare disciplina alle ipotesi in cui, per effetto della cessazione dell’attività di un organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione, non sia possibile utilizzare l’eventuale risultato negativo maturato. Coordinamento delle
disposizioni relative ai termini di versamento delle ritenute e imposta
sostitutive sui redditi da capitale - Articolo 7
L'articolo, la cui applicazione decorre dal 1.1.2000, sposta dal 28 al 16 febbraio di ogni anno i termini per effettuare i versamenti di alcune ritenute da applicare sui redditi di capitale e relative imposte sostitutive. Inoltre dispone che i relativi versamenti devono essere effettuati con le modalità previste dal D.Lgs n. 241/1997. Quindi utilizzando il modello di versamento F24 con possibilità di compensazione dei debiti con i crediti relativi ad altri tributi e contributi, secondo quanto indicato dall'art.17 del ricordato D.Lgs 241/1997. Spunti critici L'indicazione contenuta nel comma 7 dell'articolo in commento da ultimo esaminata appare superflua. Infatti già adesso l'articolo 17, lett. c) del D.Lgs 241/1997, prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva entrino a far parte dei versamenti unitari a compensazione.
Fondi comuni di
investimento che investono in partecipazioni qualificate - Articolo 8
L'articolo dispone che il risultato di gestione dei fondi comuni riferibile agli investimenti in partecipazioni qualificate deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 27%. Si ricorda infatti che attualmente i fondi comuni sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato della gestione complessivo (Articolo 11 della legge 14-8-1993, n. 344). I commi successivi dell'articolo in commento si preoccupano di definire: ¨ determinazione dell'ammontare di risultato della gestione da assoggettare all'imposta sostitutiva del 27%; ¨ di dare una definizione di partecipazioni qualificate; ¨
indicare che per i proventi riferibili all'imposta sostitutiva del
27 il credito d'imposta spetta nella misura del 36,98. Dal momento che il risultato della gestione di questi organismi soggiace a due diversi regimi di imposizione sostitutiva: del 12,5% e del 27%. Le società, dovranno predisporre un prospetto per indicare: ¨ i proventi assoggettati all'imposta sostitutiva del 12.5% per i quali spetta il credito d'imposta del 15%; ¨
i proventi assoggettati all'imposta sostitutiva del 27% per i
quali spetta invece un credito d'imposta nella misura del 36,98. Il
testo del decreto definitivamente approvato limita l'applicazione delle
disposizioni appena commentate ai soli Fondi comuni e Sicav che abbiano meno di
500 partecipanti. A tale scopo i predetti soggetti devono verificare ogni anno
il numero dei propri partecipanti. Il superamento del limite ha effetto per il
periodo d'imposta successivo. Spunti critici L'obbiettivo
della disposizione è orientato ad evitare facili elusioni della nuova
normativa sui Capital Gain. Infatti prima dell'entrata in vigore della
disposizione introdotta dall'articolo 8, era possibile costituire un fondo
comune tra pochi intimi dove convogliare tutte le partecipazioni qualificate
detenute. In caso di vendita delle partecipazioni, le plusvalenze realizzate
dal fondo avrebbero scontato l'imposta sostitutiva del 12,5% quale risultato
di gestione del fondo d'investimento in luogo dell'imposta sostitutiva del 27%
prevista dall'articolo 5 del D.Lgs n. 461/1997.
Partecipazioni
ad organismi di investimento collettivo mobiliare di diritto estero - Articolo 9
L'articolo è stato inserito nella versione approvata il 16.12.1999. La disposizione include tra i redditi di capitale, i proventi / perdite delle gestioni patrimoniali (articolo 41 lett. g) del TUIR) riferibili alle differenze di cambio dei titoli acquistati/venduti in valuta estera maturate tra la data di negoziazione e e liquidazione dell'operazione di compravendita. Infatti per la determinazione
dell'ammontare del reddito di capitale emergente dalle gestioni patrimoniale il
prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita dei titoli devono ora essere
calcolati in riferimento ai cambi del giorno di impiego o di incasso.
Criteri di
determinazione delle plusvalenza da Capital Gain - Articolo 10
La disposizione, non presente nel testo del primo scema di decreto legislativo, chiarisce che ai fini della determinazione della plusvalenza da Capital Gain (lett. c, c-bis e c-ter, comma 1, articolo 81 del TUIR), il valore normale o il prezzo di vendita devono essere confrontati con il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione. Spunti critici La
modifica è evidentemente funzionale alle modifiche all'articolo 48 del TUIR
in tema di Stock option. Infatti come anche chiarito dalla Relazione
accompagnatoria allo schema di decreto la modifica è volta a chiarire
che il riferimento al costo di acquisto per la determinazione della
plusvalenza può essere derogato solamente se l'attività finanziaria ha già
scontato imposizione a titolo diverso. Pertanto se l'attività finanziaria
ceduta non ha scontato imposizione ad altro titolo (ad esempio quale reddito
di lavoro dipendente) il valore da tenere a riferimento per la determinazione
della plusvalenza da Capital Gain è quello di acquisto che in caso di
assegnazione gratuita è pari a "0".
Utilizzo del credito
d'imposta limitato - Articolo 11
Come è noto il comma 3-bis dell'art.11 TUIR, (per i soggetti diversi dalle persone giuridiche) e dal comma 1-bis dell'art.94 del TUIR (per le persone giuridiche), dispongono che, nel caso in cui il credito d'imposta stesso è indicato come limitato nella certificazione dei dividendi erogati rilasciata dai soggetti IRPEG, può essere utilizzato solamente a riduzione dalle imposte corrispondenti all'utile ricevuto dalla società stessa. La disposizione è chiaramente tesa ad evitare che il credito d'imposta limitato possa essere portato a riduzione delle imposte relative agli altri redditi del socio. Non bisogna dimenticare infatti che, il riconoscimento del credito d'imposta limitato ha lo scopo di trasmettere al socio l'agevolazione di cui ha beneficiato la società. Come indicato dai due articoli sopra citati dopo le modifiche apportate dall'articolo 11 in commento, il credito d'imposta limitato si considera utilizzato per primo e spetta limitatamente all'ammontare calcolato nel seguente modo:[3] + credito d'imposta «limitato»[4] ------------------------------------------------------------------------- x imposta netta Reddito complessivo (comprensivo del credito d'imposta limitato e non) + Spunti critici Come
anche chiarito dalla Relazione
accompagnatoria le modifiche,
apportate dall'art.10, lettere a) e b) dello schema in commento mirano a
rimuovere l'incongruenza derivante dall'esclusione della rilevanza delle
perdite pregresse nel calcolo del credito d'imposta da canestro B)
utilizzabile. Infatti
l’imposta riferibile al dividendo assistito da credito di imposta
limitato è calcolata sulla base "sic et simpliciter" del rapporto
fra tale dividendo (comprensivo del credito) e il reddito complessivo
imponibile, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse
in deduzione", anziché al lordo.
Disposizioni riguardanti
l'applicazione della DIT alle "grandi imprese" - Articolo 12
L'articolo 6 comma 1 del D.Lgs n. 466/1997 limitatamente ai primi tre periodi d'imposta successivi alla prima quotazione della società, applicano alla parte di reddito equivalente alla remunerazione ordinaria del " capitale nuovo investito" l'aliquota DIT nella misura ridotta del 7% (il luogo del 19%) fino ad arrivare ad una aliquota media del 20% (invece del 27%). Questa agevolazione secondo l'articolo 6 attualmente in vigore è limitata alla società quotate in mercati regolamentati italiani. La lettera a), comma 1 dell'articolo in commento (applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.1999), estende la possibilità di applicare le aliquote ridotte appena indicate anche alle società con azioni quotate in mercati regolamentati dei paesi aderenti alla comunità economica europea. La lettera b) dello stesso articolo (anch'essa applicabile dal periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.1999) esclude dall'applicazione delle aliquote ridotte sopra indicate, le società che hanno un patrimonio netto superiore a L. 500 miliardi. Il comma 2 dell'art.11 in
commento indica poi che qualora le società abbia versato l'acconto IRPEG - 1999
in misura inferiore a quella effettivamente dovuta, considerando le disposizioni
previdenti alle modifiche apportate dal comma 1 (in
sostanza dall'applicazione della sola lettera b), dal momento che sola da essa
potrebbe derivare un maggior debito) rimane esclusa l'applicazione delle
sanzioni per insufficiente versamento. Infatti il comma 2 dell'articolo in esame
dispone che le modifiche apportate dall'articolo non rilevano ai fini della
determinazione degli acconti relativi al periodo d'imposta in corso alla data
del 31.12.1999.
Partecipazione alla base
imponibile delle spese sanitarie e di educazione corrisposte alla generalità
dei dipendenti - Articolo 13 lett. b), n. 1)
Mentre la lettera a) dell'articolo 13 prevede delle modifiche di natura formale la lettera b) apporta modifiche sostanziali alla lettera f) dell'art.48 del TUIR. In particolare le disposizioni contenute nella "vecchia" lettera f) vengono ora riformulate in due lettere distinte: lett. f) e f-bis). La neo lettera f) in sostanza riproduce la disposizione contenuta nella lettera e) dell'articolo 48 nella versione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 314/1997. Pertanto in virtù di tale modifica l'esclusione dalla base imponibile riguarda solamente non più le somme ma l'utilizzazione delle opere e dei servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria utilizzate dai dipendenti e dai famigliari (articolo 12 TUIR) Tuttavia, la successiva lettera f-bis) indica come escluse dalla base imponibile le somme erogate alla generalità o a singole categorie di dipendenti per: · la frequenza di asili nido; · colonie climatiche da parte dei familiari; ·
borse di studio a favore dei familiari. Spunti critici Come
chiarito nella Relazione
accompagnatoria al
provvedimento, la modifica si è resa necessaria al fine di evitare facili
intenti elusivi. Le intenzioni del legislatore del D.Lgs 314/97 nel sostituire
il termine utilizzazione con il
termine somme erano appunto quelle
di escludere dalla base imponibile fiscale solamente le fattispecie ora
indicate ora dalla lettera f-bis) per perseguire di unificazione della base
imponibile rilevante fiscalmente da quella rilevante dal punto di vista
contributivo.
Nuova disciplina fiscale dello c.d. Stock option - Articolo 13, lettera b) nn. da 2 a 4).Le disposizioni, che come si è anticipato includono diversi cambiamenti rispetto alla loro formulazione originaria, prevedono criteri di imposizione diversi per assegnazioni di azioni alla generalità dei dipendenti e per la vendita di azioni ai dipendenti (Stock option). Si ricorda preliminarmente che attualmente la lettera g) dell'articolo 48 prevede la totale esclusione dall'imposizione IRPEF per le azioni assegnate ai dipendenti in base agli articoli 2349 (Azioni a favore dei prestatori di lavoro) e 2441 (diritto di opzione) del c.c. Inoltre è appena il caso di ricordare che la C.M. 165/E del 1998 aveva indicato che ai fini del calcolo della plusvalenza da Capital Gain in caso di cessione delle azioni assegnate ai dipendenti il prezzo di vendita doveva essere confrontato con il valore normale della medesime azioni al momento dell'assegnazione. Pertanto l'intero valore normale della azioni assegnate era di fatto esonerato anche dall'imposizione quale reddito diverso da lettera c, c-bis. e c-ter dell'articolo 81 del TUIR. Dall'entrata in vigore dello
schema di Decreto legislativo i criteri di imposizione sono previsti nelle nuove
lettere lettere g) e g-bis) dell'articolo 48 del TUIR. Dalle nuove disposizioni
emergono i seguenti principi: Assegnazione di
azioni alla generalità dei dipendenti - nuova lettera g), articolo 48
del TUIR In base alla nuova lettera g) il valore della azioni offerte alla generalità dei dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente a condizione che sia di importo inferiore a L. 4 milioni[6] per ogni periodo d'imposta e che non siano cedute dal dipendete o comunque riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro, prima di tre anni dal giorno di percezione. Nel caso di vendita o comunque del riacquisto da parte della società emittente o datore di lavoro delle azioni entro i 3 anni l'intero valore delle azioni assegnate è computato quale reddito di lavoro dipendente nell'anno di vendita delle azioni In caso di vendita delle azioni dopo il predetto termine il valore della azioni che non è stato sottoposto ad imposizione quale reddito di lavoro dipendente sarà assoggettato quale reddito diverso (articolo 81 TUIR) soggetto ad imposizione sostitutiva del 12,5%. (articolo 5 del D.Lgs n. 461/1997) Come anche chiarito dalla Relazione
accompagnatoria dello schema di decreto legislativo approvato il
16.12.1999, include alcuni dei consigli suggeriti dalla Commissione
dei trenta Azioni offerte ad alcune categorie
di dipendenti (o al limite anche il singolo dipendente) . lettera g-bis) Secondo la nuova lettera g-bis)
non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente la
differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e la somma
corrisposta dal dipendente per l'acquisto, la quale deve essere necessariamente
non inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta delle azioni
medesime. Dalla disposizione emergere che ad essere
agevolato è solamente l'eventuale incremento di valore delle azioni tra il
momento dell'offerta ed il momento successivo dell'assegnazione. Inoltre è stabilito che la
predetta differenza concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente
qualora le azioni assegnate consentono diritti di voto esercitabili in assemblea
ordinaria o di partecipazione al capitale sociale al superiori al 10%. Il nuovo comma 2-bis
dell'articolo 48, TUIR indica che
le disposizioni appena viste si applicano alle azioni emesse dalla società in
cui il dipendente presta la propria attività, ma anche a quelle emesse da
società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Spunti critici e precisazioni Leggendo
la disposizione contenuta nella lettera g-bis) unitamente alla modifica
apportata all'articolo 82, comma 5 del TUIR vista prima si potrebbe pensare
che ai fini della determinazione della plusvalenza da Capital Gain il valore
della azioni all'atto della assegnazione debba essere solamente il costo di
acquisto assoggettato ai imposizione quale reddito di lavoro dipendete.
Tuttavia, rimane fuori dubbio che a base della determinazione del reddito
diverso da Capital Gain si deve considerare il costo di acquisto delle azione
corrispondente a quanto versato dal dipendente, ed eventualmente incrementarlo
dei valori che hanno scontato l'imposta quale reddito di lavoro dipendente. Inoltre
come del resto chiarito dalla Relazione
accompagantoria del decreto approvato
il 16.12.1999, restano sempre applicabili le disposizioni generali
insite nella disciplina del reddito da lavoro dipendente in base alla
quale i compensi in natura vanno assoggettati a tassazione al netto di quanto
corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa. Pertanto
se ad esempio il corrispettivo riconosciuto dal dipendente per la cessione
delle azioni sia inferiore al valore di offerta, il reddito di lavoro
dipendente è costituito solamente dalla differenza tra valore normale della
azioni e il corrispettivo riconosciuto dal dipendente. Allo stesso modo al
fine di determinare la franchigia di L. 4 milioni per l'esenzione da IRPEF del
reddito di lavoro dipendente, il valore normale delle azioni concesse dovrà
essere ridotto dell'ammontare corrisposto dal dipendente a fronte
dell'assegnazione stessa. Inoltre
si fa notare che mentre il punto 9 della relazione della Commissione
dei trenta consigliava di evitare eventuali
clausole di riacquisto nel contratto di assegnazione, il testo definitivo del
decreto legislativo prevede invece il divieto di riacquisto nei tre anni
dall'assegnazione, che è cosa bene diversa. Relativamente ai diritti di opzione la Relazione
accompagnatoria al decreto precisa che: "Nell’ipotesi
in cui il dipendente mantenga il diritto di opzione fino alla data di
esercizio dello stesso, rimane fermo che l’assegnazione di un diritto di
opzione cedibile deve essere assoggettato a tassazione come reddito di lavoro
dipendente fin dal momento della medesima assegnazione. Qualora, invece, il
diritto di opzione non sia cedibile l’assegnazione dello stesso non è di
per sé tassabile, essendo, invece, assoggettabili a tassazione i titoli e i
valori acquistati con l’esercizio dell’opzione (salvo la sussistenza delle
condizioni che in base alla disposizione in esame ne escludono l’imponibilità).
Tuttavia, qualora un diritto non cedibile perda successivamente tale
requisito, nel periodo d’imposta in cui è reso trasferibile il relativo
importo è assoggettato a tassazione." Norma transitoria Il comma 2 dell'articolo 13 dello schema di decreto in attesa di pubblicazione, in aderenza a quanto suggerito dalla Commissione dei trenta, prevede una norma transitoria per il passaggio dall'attuale disciplina della leggere g) dell'articolo 48 a quella prevista dalle nuove lettere g) e g-bis) dello stesso articolo. In particolare viene stabilito che rimane applicabile la vecchia lettera g) dell'articolo 48 per: ¨ le assegnazioni di azioni poste in essere prima del 1.1.2000; ¨ l'esercizio di opzioni attribuite dal 1.1.1998 all'entrata in vigore del decreto legislativo. In entrambi i casi, in considerazione della modifica operata al comma 5 dell'articolo 82 del TUIR, il valore di carico delle azioni ai fini della determinazione della plusvalenza da Capital Gain deve essere assunto al costo di acquisto delle azioni stesse e non più al valore normale come indicato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 165/E del 1998. Data la complessità delle
modifiche un grafico aiuterà a comprendere la portata delle innovazioni
Spunti critici Dall'esame
dello schema di decreto appare avvantaggiato chi riesce a vendere i titoli
entro la fine dell’anno, poiché su questi l’imposta capital gain non
colpisce il valore già sottratto all’Irpef (in pratica, non pagato dal
dipendente). Chi, invece, non può esercitare subito l’opzione oppure non può
vendere subito i titoli, per espressa limitazione contenuta nei piani
aziendali che hanno previsto vincoli di detenzione — e si troverà, quindi,
a vendere le azioni dopo il 31 dicembre — si vedrà colpire dal prelievo
capital gain anche la parte di valore ricevuta gratuitamente dall’azienda.
È una differenza di trattamento che, logicamente, non dovrebbe esistere e che
rende iniquo questo regime transitorio. Inoltre
si deve considerare che il provvedimento dà tempo fino alla sua entrata in
vigore (che avverrà nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella «Gazzetta
Ufficiale», quindi al più presto dopo il 6 gennaio) per assegnare azioni o
attribuire diritti di opzione secondo le regole del vecchio regime, quindi in
esenzione totale di Irpef e di capital gain.
Tasso di interesse da
ritardato versamento di ritenute dovute a seguito dalle operazioni di conguaglio
- Articolo 14, lett. a), n. 1.
Come è noto nel caso in cui dalle operazioni di conguaglio da effettuarsi entro il 28 febbraio ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, emerge un debito d'imposta l'ammontare corrispondente è trattenuto dal sostituto sulla retribuzione del dipendente. Nel caso la retribuzione fosse incapiente il sostituito può:
In questo secondo caso sulle
somme di cui si è ritardato il pagamento devono essere applicati gli interessi
nella misura del 1% mensile. La modifica La disposizione in commento, applicabile a decorrere dai versamenti di ritenute riguardanti le operazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1999, porta la misura degli interessi al 0,5%.
Compensi erogati da terzi
in relazione alla qualifica di lavoratore dipendente - Articolo 14, comma 1,
lett. a) n. 2 e lett. b)
Attualmente se un dipendente
effettua una prestazione lavorativa qualificabile quale reddito assimilato al
lavoro dipendente indicato nella lettera b), comma 1 dell'art.47 TUIR[7]
in favore di un soggetto diverso dal proprio sostituito, il committente la
prestazione deve comunicare al sostituto del percipiente l'ammontare del
compenso corrisposto delle ritenute operate e dei contributi, entro il 12
gennaio dell'anno successivo. Quest'ultimo dovrà redigere la certificazione
unica dei redditi (CUD) da rilasciare al proprio dipendete tenendo conto degli
elementi comunicategli (Comma 2, articolo
24 del D.P.R. 600/1973); nel caso in cui la comunicazione di cui sopra
avviene dopo il termine del 12 gennaio delle somme erogate dei valori e dei
contributi versati si terrà conto nelle operazioni di conguaglio relative
all'anno successivo (articolo 23, comma
3, quinto periodo del D.P.R. 600/1973). La modifica applicabile ai
compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000. Le norme in esame eliminano le disposizione dell'art.23 e 24 del D.P.R. 600/1973 viste prima, fa rientrare tali fattispecie nel regime generale di applicazione delle ritenute e della certificazione unica. Pertanto come anche chiarito dalla Relazione accompagnatoria il soggetto terzo, committente della prestazione lavorativa del dipendente, dovrà applicare e operare la ritenuta, versarla, procedere con le operazioni di conguaglio e rilasciare la certificazione unica (modello CUD) al percipiente. Tuttavia il dipendete, al fine di rimanere comunque esonerato dalla presentazione della dichiarazione (UNICO o mod. 730) può consegnare al proprio sostituto il CUD rilasciato dal soggetto erogante, entro il termine del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di incasso delle somme chiedendo di tenerne conto nelle operazioni di conguaglio (comma 4, articolo 23 del D.P.R. 600/1973). Ovviamente se la certificazione del soggetto erogante il reddito da articolo 47 del TUIR rilascia la certificazione unica dopo il termine del 12 gennaio dell'anno successivo ovvero per qualsiasi altro motivo il dipendente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Credito d'imposta pari
alle ritenute operate sui redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti che
prestano la propria attività all'estero - Articolo 15
Si ricorda preliminarmente che
articolo 3, comma 3, lettera c), del Tuir è stato abrogato dall’articolo 5,
comma 1, lettera a), n. 2, del D.lgs n. 314 del 1997 con effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.
La disposizione soppressa escludeva dalla formazione del reddito
complessivo il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via
continuativa. Pertanto, dall'effetto di tale soppressione, le somme corrisposte
in ragione di tale attività dovranno essere assoggettate a ritenuta,
conguaglio, certificazione etc. La modifica La norma in questione cerca di limitare gli effetti negativi che l'assoggettamento a ritenuta di queste somme potranno causare nei riguardi del conto del lavoro. Infatti a decorrere dalla medesima data in cui ha effetto l’abolizione del citato articolo 3, comma 3, lettera c), del Tuir, ai sostituti è attribuito un credito d'imposta pari alle ritenute che essi dovranno operare su detti redditi. Italia
oggi di martedì 21 dicembre 1999. Pag. 45 Il
sole 24 ore di martedì 21 dicembre 1999, pag. [1] - Articolo
inserito dall'art.21 , comma 1 della legge n. 449/1997. - [2] - E' appena il caso
di precisare che, sebbene il riferimento ai soggetti che devono applicare la
ritenuta è ampio (soggetti di cui all'art.23 del D.P.R. 600/1973),
solamente alcuni soggetti possono emettere obbligazioni sulla quali
applicarla. Quanto affermato si desume anche dalla lettura dell'art.1 comma
1 del D.Lgs 239/1996, il quale esclude
l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui interessi e altri proventi dello
obbligazioni emesse da alcuni soggetti. In sostanza si tratta di soggetti
che potendo emettere obbligazioni devono applicare la ritenuta prevista
dall'art26 del D.P.R. 600/1973. [3]
Per
un approfondimento sulla questione si rinvia alla C.M. 22-01-1998, n. 26/E. - [4] In sostanza si riproduce
la parte di reddito d'impresa assoggettato alla tassazione proporzionale dal
soggetto IREPG, attribuito al socio sulla base della partecipazione da lui
detenuta. - [5] La doppia sbarrattura
indica la voce da eliminare nel rapporto, dopo le modifiche apportate dallo
schema di decreto legislativo. - [6] La prima versione dello
schema di decreto legislativo prevedeva il limite di L. 3.000.000 - [7] In sostanza si tratta di
prestazioni lavorative svolte dai dipendenti in favore di altri soggetti in
relazione alla qualifica in seno alla società presso cui lavorano. Ad
esempio, rientrano tra questa tipologia di redditi , le somme che percepisce
un Supervisor di una società di revisione in relazione ad una lezione
riguardante la revisione contabile presso un istituto privato. - |
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