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Approvato definitivamente dal Consiglio del Ministri il 16.12.1999 in attesa di pubblicazione In Gazzetta Ufficiale Ora DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n.505 Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31-12-1999, Suppl. Ord. n. 232 " Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente" Il decreto definitivamente approvato denota diverse modifiche rispetto al testo approdato all'esame della "Commissione dei trenta" (vedi Novità del 22 novembre 1999). Le modifiche riguardano soprattutto il regime transitorio di applicazione e alcune disposizioni volte ad evitare facili elusioni nell'ambito della nuova disciplina di tassazione delle stock option e assegnazioni di azioni ai dipendenti. Appreso si procederà al riesame dell'intero decreto avendo cura di evidenziare le modifiche rispetto al testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri in prima battuta il 19.11.1999. Clicca su
MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA
DELLA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO E DI CREDITO D'IMPOSTA SUGLI UTILI SOCIETARI
D.Lgs n. 467/1997
MODIFICHE AL REGIME DELLA DUAL INCOME TAX -
D.Lgs n. 466/1997
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE -
D.Lgs n. 314/1997
Imposizione sostitutiva su
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi
all’estero percepiti da residenti - Articoli 1 e 6
L'articolo 6 dello schema di decreto apporta modifiche al D.Lgs n. 239/1996, inserendo tra i redditi da capitale soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,5% (Per i titoli con scadenza inferiore ai 18 mesi l'imposta si applica nella misura del 27%.): § gli interessi e altri proventi da obbligazioni o titoli similari emessi da soggetti non residenti; § interessi e altri proventi da obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art.31 del D.P.R. n. 601/1973 e di quelli in regime fiscale equiparato emessi dopo il 10.09.1992. Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1.7.2000 (neo articolo 12, comma 2-bis del D.Lgs n. 239/1996). Se alla data del 30.06.2000 esistono cedole in corso gli intermediari, attraverso un meccanismo matematico finanziario, assoggettano ad imposizione sostitutiva solamente la parte di interessi maturata dopo il 30.06.2000. L'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce nell'art.16-bis[1], comma 1 del TUIR il riferimento alle disposizioni appena commentate concedendo la possibilità di non avvalersi del regime sostitutivo di imposizione, ed in tal caso, l'obbligo di dichiarare i redditi sopra indicati nella dichiarazione UNICO, assoggettandoli ad imposta nei modi ordinari. Ai sensi dell'art. 15 dello stesso TUIR del D.P.R. n. 917/1986 è riconosciuto il credito d'imposta per le imposte eventualmente pagate all'estero a titolo definitivo.
Ritenuta sugli interessi
da obbligazioni emessi da soggetti diversi dalle banche quotati in mercati non
regolamentati - Articolo 2, lett. a).
Come è noto l'art.26 del D.P.R. 600/1973 dispone l'applicazione di una ritenuta del 27% con l'obbligo di rivalsa sugli interessi erogati in relazione alle obbligazioni emesse da società o enti. Detta ritenuta è ridotta al 12,5% nel caso in cui la scadenza delle obbligazioni è superiore a 18 mesi. [2] Si ricorda inoltre che se l'ente emittente le obbligazioni non è una banca o è quotato in mercati non regolamentati o ancora il capitale sociale è rappresentato da quote, la ritenuta è applicata nella misura ridotta del 12,5% solamente se "al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al tasso ufficiale di sconto: § aumentato di due terzi, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione §
aumentato di un terzo, per le obbligazioni e titoli similari
diversi dai precedenti. La modifica La lettera a) dell'art.2 porta da due terzi al doppio del tasso ufficiale di sconto la misura del tasso di rendimento indicato nel primo punto e porta altresì da un terzo a due terzi l'incremento del medesimo tasso ufficiale di sconto nel secondo punto. Il nuovo
testo del decreto correttivo, rispetto al precedente, specifica che le disposizioni dell'articolo in commento si
applicano a decorrere dal 1.7.2000.
Ritenuta a titolo
d'imposta sui dividendi erogati a persone fisiche non imprenditori - Articolo 2,
lett. b)
La lettera riscrive il comma 5 dell'art.27, D.P.R. 600/1973, apportando solamente delle correzioni di carattere formale volte a migliorare la comprensione della disposizione attualmente in vigore. Infatti coma anche chiarito dalla Relazione accompagnatoria, la ritenuta sui dividendi del 12,5% prevista dal primo comma dello stesso articolo 27 continua ad essere applicabile solamente nei casi in cui le persone fisiche residenti attestino: § di possedere una partecipazione non rilevante a norma dell’articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del Tuir § che le partecipazioni non siano relative all’impresa commerciale. |
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Vecchio
regime |
Regime
transitorio per azioni |
Regime
transitorio per diritti di opzione |
Nuovo
regime |
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Fattispecie |
Per le azioni acquistate e vendute prima del 1° gennaio 2000 |
Per le azioni acquisite e vendute prima del 1° gennaio 2000 e vendute dopo |
Per le opzioni concesse prima dell'entrata in vigore del decreto e dopo il 1.1.1998 |
Per le azioni concesse a partire dal 1.1.2000 |
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Reddito di lavoro dipendente |
Nessun prelievo IRPEF |
Nessun prelievo IRPEF |
Nessun prelievo IRPEF |
Regole previste dalle nuove lettere g) e g-bis dell'articolo 48 del TUIR |
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Capital Gain |
Il valore di carico è il valore normale al momento dell'assegnazione anche se non tassato. |
Il valore di carico coincide con il costo di acquisto delle azioni. (pari a 0 in caso di assegnazioni gratuite) |
Il valore di carico coincide con il costo di acquisto delle azioni. (pari a 0 in caso di assegnazioni gratuite) |
Il valore di carico coincide con il costo a cui va aggiunto l'eventuale importo tassato come lavoro dipendente. |
Spunti critici
Dall'esame
dello schema di decreto appare avvantaggiato chi riesce a vendere i titoli
entro la fine dell’anno, poiché su questi l’imposta capital gain non
colpisce il valore già sottratto all’Irpef (in pratica, non pagato dal
dipendente). Chi, invece, non può esercitare subito l’opzione oppure non può
vendere subito i titoli, per espressa limitazione contenuta nei piani
aziendali che hanno previsto vincoli di detenzione — e si troverà, quindi,
a vendere le azioni dopo il 31 dicembre — si vedrà colpire dal prelievo
capital gain anche la parte di valore ricevuta gratuitamente dall’azienda.
È una differenza di trattamento che, logicamente, non dovrebbe esistere e che
rende iniquo questo regime transitorio.
Inoltre
si deve considerare che il provvedimento dà tempo fino alla sua entrata in
vigore (che avverrà nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella «Gazzetta
Ufficiale», quindi al più presto dopo il 6 gennaio) per assegnare azioni o
attribuire diritti di opzione secondo le regole del vecchio regime, quindi in
esenzione totale di Irpef e di capital gain.
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Come è noto nel caso in cui dalle operazioni di conguaglio da effettuarsi entro il 28 febbraio ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, emerge un debito d'imposta l'ammontare corrispondente è trattenuto dal sostituto sulla retribuzione del dipendente. Nel caso la retribuzione fosse incapiente il sostituito può:
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scegliere di versare al sostituto la differenza; | |
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chiedere al sostituto di trattenere la ritenuta sulle retribuzioni successive. |
In questo secondo caso sulle
somme di cui si è ritardato il pagamento devono essere applicati gli interessi
nella misura del 1% mensile.
La modifica
La disposizione in commento, applicabile a decorrere dai versamenti di ritenute riguardanti le operazioni di conguaglio relative al periodo d'imposta 1999, porta la misura degli interessi al 0,5%.
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Attualmente se un dipendente
effettua una prestazione lavorativa qualificabile quale reddito assimilato al
lavoro dipendente indicato nella lettera b), comma 1 dell'art.47 TUIR[7]
in favore di un soggetto diverso dal proprio sostituito, il committente la
prestazione deve comunicare al sostituto del percipiente l'ammontare del
compenso corrisposto delle ritenute operate e dei contributi, entro il 12
gennaio dell'anno successivo. Quest'ultimo dovrà redigere la certificazione
unica dei redditi (CUD) da rilasciare al proprio dipendete tenendo conto degli
elementi comunicategli (Comma 2, articolo
24 del D.P.R. 600/1973); nel caso in cui la comunicazione di cui sopra
avviene dopo il termine del 12 gennaio delle somme erogate dei valori e dei
contributi versati si terrà conto nelle operazioni di conguaglio relative
all'anno successivo (articolo 23, comma
3, quinto periodo del D.P.R. 600/1973).
La modifica applicabile ai
compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000.
Le norme in esame eliminano le disposizione dell'art.23 e 24 del D.P.R. 600/1973 viste prima, fa rientrare tali fattispecie nel regime generale di applicazione delle ritenute e della certificazione unica. Pertanto come anche chiarito dalla Relazione accompagnatoria il soggetto terzo, committente della prestazione lavorativa del dipendente, dovrà applicare e operare la ritenuta, versarla, procedere con le operazioni di conguaglio e rilasciare la certificazione unica (modello CUD) al percipiente.
Tuttavia il dipendete, al fine di rimanere comunque esonerato dalla presentazione della dichiarazione (UNICO o mod. 730) può consegnare al proprio sostituto il CUD rilasciato dal soggetto erogante, entro il termine del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di incasso delle somme chiedendo di tenerne conto nelle operazioni di conguaglio (comma 4, articolo 23 del D.P.R. 600/1973).
Ovviamente se la certificazione del soggetto erogante il reddito da articolo 47 del TUIR rilascia la certificazione unica dopo il termine del 12 gennaio dell'anno successivo ovvero per qualsiasi altro motivo il dipendente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
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Si ricorda preliminarmente che
articolo 3, comma 3, lettera c), del Tuir è stato abrogato dall’articolo 5,
comma 1, lettera a), n. 2, del D.lgs n. 314 del 1997 con effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.
La disposizione soppressa escludeva dalla formazione del reddito
complessivo il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via
continuativa. Pertanto, dall'effetto di tale soppressione, le somme corrisposte
in ragione di tale attività dovranno essere assoggettate a ritenuta,
conguaglio, certificazione etc.
La modifica
La norma in questione cerca di limitare gli effetti negativi che l'assoggettamento a ritenuta di queste somme potranno causare nei riguardi del conto del lavoro.
Infatti a decorrere dalla medesima data in cui ha effetto l’abolizione del citato articolo 3, comma 3, lettera c), del Tuir, ai sostituti è attribuito un credito d'imposta pari alle ritenute che essi dovranno operare su detti redditi.
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Italia
oggi di martedì 21 dicembre 1999. Pag. 45
Il
sole 24 ore di martedì 21 dicembre 1999, pag.
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[1] - Articolo
inserito dall'art.21 , comma 1 della legge n. 449/1997. - ![]()
[2] - E' appena il caso
di precisare che, sebbene il riferimento ai soggetti che devono applicare la
ritenuta è ampio (soggetti di cui all'art.23 del D.P.R. 600/1973),
solamente alcuni soggetti possono emettere obbligazioni sulla quali
applicarla. Quanto affermato si desume anche dalla lettura dell'art.1 comma
1 del D.Lgs 239/1996, il quale esclude
l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui interessi e altri proventi dello
obbligazioni emesse da alcuni soggetti. In sostanza si tratta di soggetti
che potendo emettere obbligazioni devono applicare la ritenuta prevista
dall'art26 del D.P.R. 600/1973. ![]()
[3]
Per
un approfondimento sulla questione si rinvia alla C.M. 22-01-1998, n. 26/E. - ![]()
[4] In sostanza si riproduce
la parte di reddito d'impresa assoggettato alla tassazione proporzionale dal
soggetto IREPG, attribuito al socio sulla base della partecipazione da lui
detenuta. - ![]()
[5] La doppia sbarrattura
indica la voce da eliminare nel rapporto, dopo le modifiche apportate dallo
schema di decreto legislativo. - ![]()
[6] La prima versione dello
schema di decreto legislativo prevedeva il limite di L. 3.000.000 - ![]()
[7] In sostanza si tratta di
prestazioni lavorative svolte dai dipendenti in favore di altri soggetti in
relazione alla qualifica in seno alla società presso cui lavorano. Ad
esempio, rientrano tra questa tipologia di redditi , le somme che percepisce
un Supervisor di una società di revisione in relazione ad una lezione
riguardante la revisione contabile presso un istituto privato. - ![]()
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