Niente da segnalare
DECRETO 19.4.1999
COMUNICATO STAMPA del Ministero delle finanze diramato del 20.4.1999
Niente da segnalare
“Specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli 770.” In breve nel commentare il comma 5 dell’unico articolo del D.P.C.M. 1.4.1999 si (Novità del 06.04.1999) è indicato che, salvo che non si sia presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato entro il 31 maggio, nel caso in cui si sono corrisposti compensi ed emolumenti ad un numero di dipendenti non inferiore a 50, la dichiarazione dei sostituti d’imposta è presentata ad un Ufficio postale entro il mese di settembre 1999 su supporto magnetico. Dalla citata disposizione, che ricordiamo vale solamente per il 1999, si affacciavano quindi le seguenti soluzioni: ü nel caso in cui si sono corrisposti compensi od emolumenti ad un numero di dipendenti inferiori a 20 la dichiarazione è presentata tramite UNICO/99, con i metodi e tempi ampiamente spiegati con la citata C.T. n. 25/1999; ü nel caso in cui si sono corrisposti compensi od emolumenti ad un numero di dipendenti inferiori a 50 ma superiori a 20, la dichiarazione si presenta in forma autonoma in posta in banca o tramite un intermediario abilitato entro il 31.5.1999 (salvo quanto si dirà in seguito); ü nel caso in cui si sono corrisposti compensi od emolumenti ad un numero di dipendenti superiore a 50, la dichiarazione è presentata tramite un Ufficio postale (ad esclusione delle banche) su supporti magnetici entro il 30.9.1999, ovvero tramite trasmissione diretta o per mezzo di un intermediario abilitato entro il 31.5.1999 nella forma più congeniale all’intermediario abilitato. È evidente che la disposizione contenuta nel comma 5 del D.P.C.M. 1.4.1999 presentava una evidente disparità di trattamento tra coloro che nel 1998 avevano corrisposto compensi od emolumenti ad un numero inferiore a 50, obbligati alla scadenza del 31.5.1999, da quelli che invece ne avevano più di 50 e che possono quindi presentare la dichiarazione entro il termine più ampio del 30.9.1999. Le novità apportate dal D.M. 19.4.1999Articolo 1 - Specifiche tecniche L’articolo in commento, rinviando all’allegato A) del Decreto, indica quali sono le specifiche tecniche da seguire per la predisposizione dei Mod.770/99 su supporti magnetici, che devono seguire sia coloro che come indicato nel successivo articolo 2, che hanno corrisposto compensi od emolumenti a non meno di 50 dipendenti, sia dai soggetti, indicati dall’art.3 dello stesso decreto, che predispongono il modello su supporto magnetico per scelta. Articolo 2 - Mod. 770 con più di 50 dipendenti in posta su supporto
magnetico entro il 30.9.1999 L’articolo 2 ripropone quanto indicato dal comma 5 del D.P.C.M. del 1.4.1999 commentato con la C.T. n. 25/1999 come sopra riportato e meglio esplicitato. Articolo 3 - Per “tutti” i
sostituti il Mod.770 su floppy in Posta entro il 30.9.1999 Con il D.M. 19.4.1999, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche da seguire per la predisposizione Modelli 770/99 su supporti magnetici, il ministero elimina lo squilibrio visto sopra. Infatti l’articolo 3 del decreto da ultimo citato dispone che, anche nel caso in cui si siano corrisposti compensi ed emolumenti ad un numero di dipendenti inferiore a 50, e sempre se qualora per lui fosse più agevole, il sostituto può presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in forma unificata ad un ufficio postale su supporto magnetico entro il 30.9.1999. Articolo
4 - Modalità di presentazione dei supporti magnetici
L’articolo quattro del decreto indica chiaramente che i supporti magnetici predisposti sia da coloro che ne sono obbligati, sia da coloro che li presentano per facoltà devono essere consegnati dal sostituto in plico chiuso, compilando e consegnando l’apposita bolla di consegna allegata al decreto stesso (allegato B). I supporti magnetici da utilizzare per la memorizzazione del modello devono essere tutti dello stesso tipo: non è possibile memorizzare una parte del Mod. 770 su floppy ed una parte su nastri magnetici a cartuccia. Inoltre la memoria disponibile di ogni supporto magnetico deve essere utilizzata per intero. Articolo
5 - Obbligo di conservazione dei supporti magnetici
I sostituti d’imposta che presentano il modello Mod. 770 su supporto magnetico devono conservare una compia dei floppy o dei nastri consegnati alle posta per il periodo di 12 mesi. Inoltre devono essere in grado di fornire entro 30 giorni dalla richiesta dell’amministrazione finanziaria, una copia cartacea del Mod. 770 riprodotta con la sequenza dei campi prevista per la dichiarazione, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art.43 del D.R.P. 600/1973). Articolo 6 - Consegna di supporti magnetici non rispondenti alle specifiche tecniche. Il sole 14
ore di mercoledì 21 aprile 1999, pag. 21 Comunicato stampa del Ministero delle finanze diramato del 20.4.1999 “Modelli 770 e 730” In breve Il comunicato, fa seguito all’art.3 del decreto appena annotato. Il Ministero indica che “qualora risulti più agevole per il contribuente e l’intermediario, quest’ultimo può restituire al contribuente stesso parte della dichiarazione su supporto cartaceo e parte su supporto magnetico”. Pertanto, conclude il ministero, gli
abilitati e le società del gruppo che trasmettono il Mod. 770 entro il mese di
settembre possono rilasciare entro lo stesso termine la copia della
dichiarazione con l’impegno a trasmettere e la ricevuta contenente la data ed
il numero di protocollo che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. In
sostanza, coloro che decidono utilizzare questa forma di presentazione a mezzo
intermediario, possono differire la presentazione del modello stesso al
30.9.1999, così come avviene nel caso di presentazione in posta. Resta fermo che
l’intermediario dovrà comunque rispettare il termine del 30.9.1999 per
l’invio telematico della dichiarazione per la quale ha assunto l’impegno.
E’ appena il caso di specificare che come anche indicato nelle istruzioni alla
compilazione del modello UNICO-99 persone fisiche (§ 5.5, pag. 17 della
Gazzetta Ufficiale) l’amministrazione finanziari ha tempo 5 giorni per
rilasciare la ricevuta di avvenuta ricezione della dichiarazione. Il sole 24
ore del 21.4.1999, pag. 21. |
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