Novità della settimana

Dal 25.04.1999 al 03.05.1999

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Sommario

 

Niente da segnalare

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

riscossione – compensazioni – crediti d’imposta – codici tributo

RISOLUZIONE  n. 70 del 26.04.99

RISCOSSIONE – IMPOSTE SUI REDDITI ED IRAP – VERSAMENTI IN ACCONTO – CODICI TRIBUTO

CIRCOLARE n. 91/E del 26.4.1999

iva – SUB-FORNITURA - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI – CODICI TRIBUTO

NOTA MINISTERIALE riportata dal il sole 24 ore

iva - Rimborsi infrannuali – quesiti vari

CIRCOLARE n. 92/E del 26.4.1999

IRAP – CAPITAL GAIN – CORREZIONI IN CORSO D’OPERA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.4.1999

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Niente da segnalare

 

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

RISOLUZIONE n. 70 del 26.04.99.

“Riscossione -  Istituzione codici-tributo per compensazione crediti d'imposta.”

In breve

La Risoluzione in esame istituisce altri 9 nuovi codici tributo riferiti ad altrettanti crediti di imposta, al fine di consentire la loro compensazione nel modello di versamento F24.  tali codici tributo si aggiungono agli altri già istituiti in dal Ministero, portando così ad un totale di 19 i codici tributo fino ad ora istituiti.

Per compensare un debito tributario o contributivo con uno dei crediti d’imposta compensabili è sufficiente indicare nella colonna degli importi a credito compensati del modello F24 di versamento unificato, l’ammontare del credito d’imposta portato a compensazione, identificato dal rispettivo codice tributo e, specificando come periodo di riferimento, l’anno nel quale si effettua la compensazione.

Si coglie l’occasione per riportare in un tabella esemplificativa i codici tributo per ora istituiti dal ministero con l’indicazione: della tipologia di credito ad esso associato e la norme istitutive delle varie agevolazioni.

 

CODICI TRIBUTO AFFERENTI AI CREDITI D’IMPOSTA COMPENSABILI

Codice tributo

Credito d’imposta

Norma di riferimento

6601

Agevolazione per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro delle aree archeologiche di Pompei

Art. 9, comma 13, legge 352/1997.

6700

Incentivi piccole e medie imprese per le assunzioni

Art. 4, legge 449/1997

6701

Incentivi per la ricerca scientifica.

Art. 5, legge 779/1997

6702

Credito d’imposta per incentivi territoriali.

 

Art. 7, legge 449/97

 

6703

Credito d’imposta per incentivi fiscali per il commercio.

 

Art. 11, legge 449/97

 

6705

Credito d’imposta per incentivi alle piccole e medie imprese. Per nuove assunzioni

Art. 4, legge 448/98

 

6706(*)

Incentivi automatici per gli investimenti

 

D.L. 224/95, convertito dalla legge 341/95

6707(*)

Incentivi per la ricerca e sviluppo.

Art.13 del D.L. 79/97, convertito dalla legge 140/1997

6709

Incentivi per l’alimentazione dei veicoli a metano e a GPL

Art. 1, DL 324/97, convertito dalla legge 403/97

6710

Incentivi per la rottamazione di motocicli e ciclomotori

Art.22 L. 266/97

6711

Incentivi per la rottamazione delle macchine ed attrezzature agricole

Art.17, comma 34, legge 449/97

6712

Incentivi per la rottamazione di autovetture ed autoveicoli.

Art. 29, DL. 669/96, convertito dalla legge 30/97; Art. DL. 324/97, convertito dalla legge 403/97

6713    

Agevolazioni per investimenti innovativi

Artt. 5 e 6 legge 317/91

6714

Agevolazioni per la ricerca

Art.8, legge 317/91

6715

Agevolazioni concessa ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art.20, DL 331/93, convertito dalla legge 427/93

6716

Premio di assicurazione

Art.2, DL. 357/94, convertito dalla legge 489/94

6717

Agevolazioni per l’acquisto di strumenti per la pesatura

Art.1 legge 77/97

6718

Agevolazioni per la promozione dell’imprenditoria femminile

Art.5 legge 215/92

6719

Credito d’imposta concesso ai venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche.

Art.6, legge 449/97

* Tributo utilizzabile solo presso il Concessionario della riscossione competente in ragione del proprio domicilio fiscale, con la procedura indicata dalla C.M. 12.2.1999, n.33/E.

Il sole 24 ore di martedì 27 aprile 1999, pag. 22

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CIRCOLARE n. 91/E del 26.4.1999

“ Modifiche avvertenze Mod. F24 - Istituzione codici-tributo prima e seconda rata acconti Irpef, Irpeg, Irap”

In breve

La CircolareDECRETO 12 aprile 1999 (Novità 19 aprile 1999

Con la predetta circolare sono stati cancellati i codici tributo identificativi dei versamenti in acconto: Irpef-4007, Irpeg-2110, Irap-3810, ed al loro posto, per ognuno di essi, sono stati istituiti due nuovi codici tributo: il primo per identificare il versamento della prima rata di acconto ed il secondo per identificare il versamento della seconda rata di acconto o dell’unica rata in caso versamento dell'acconto in unica soluzione entro il mese di novembre.

Dalla modifica si deve quindi ritenere superata la R.M. 4.11.1998, n. 168/E, nella parte in cui chiariva che, nel caso di rateizzazione del primo acconto delle imposte emergenti dal modello di dichiarazione Unico, nel successivo mese di novembre si doveva utilizzare sia per l’ultima rata del primo acconto che per il secondo acconto, l’unico codice tributo previsto per il pagamento dell’acconto.

Pertanto dal momento che dal prossimo primo maggio sono applicabili i nuovi codici tributo, dal prossimo mese di novembre, chi si è avvalso della facoltà di rateizzare il primo acconto Irpef, Irpeg, Irap dovrà versare l’ultima rata del primo acconto ed il secondo acconto utilizzando due codici tributo distinti indicati nella seguente tabella.

Tabella riassuntiva dei nuovi codici tributo per gli acconti Irpef, Irpeg, Irap

Imposta

Primo acconto

2° acconto o acconto in unica soluzione

Irpef

4033

4034

Irpeg

2112

2113

Irap

3812

3813

Il sole 24 ore di martedì 27.4.1999, pag. 22

Italia Oggi di martedì 27.4.1999.  

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NOTA MINISTERIALE riportata dal Il sole 24 ore

Istituzione dei codici tributo per coloro che si avvalgono delle facilitazioni nei versamenti Iva per la subfornitura.

In breve

Il sole 24 ore” del 27.4.1999, pag. 22, ha riportato che il  Ministero delle finanze ha istituito 8 nuovi codici tributo relativi ai versamenti Iva effettuati da coloro che pongono in essere attività definita di sub-fornitura ai sensi della Legge n. 192 del 1998 e si avvalgono delle facilitazioni nei versamenti Iva ivi previsti. Al fine di comprendere a pieno le motivazioni che anno spinto il ministero all’istituzione dei nuovi codici tributo occorre preliminarmente ricordare, che coloro che verificano le condizioni indicate dall’art.8 della legge da ultimo richiamata, il cui ambito di applicazione è stato meglio chiarito dal Ministero delle finanze con la C.M.18.2.1998, n.45/E, possono effettuare i versamenti periodici Iva a scadenza trimestrale senza applicazione della maggiorazione dell’1,5% a titolo di interessi prevista dall’art.33 del D.P.R. 633/1972.

Da quanto precede coloro che sono obbligati ai versamenti periodici con cadenza mensile hanno la possibilità, ricorrendone i presupposti, si versare in modo trimestrale senza applicazione degli interessi, mentre coloro che sono trimestrali verseranno sempre con la stessa cadenza ma non sarà loro applicata nessuna maggiorazione a titolo di interesse.

La ricordata circolare esplicativa dell’art.8 della L. 192, del 1998, ha chiarito che la facilitazione non rompe l’unitarietà delle liquidazioni periodiche, che continuano ad essere quelle proprie di ogni soggetto d’imposta. Il differimento infatti riguarda solamente i versamenti. Pertanto il contribuente sub-fornitore mensile dovrà effettuare ogni mese la liquidazione delle operazioni effettuate e, determinato l’ammontare di Iva dovuta per il mese, potrà differire il versamento del relativo debito al 16 del secondo mese successivo al trimestre in cui è compreso il mese liquidato.

I chiarimenti forniti dalla circolare n. 45/E cit. per i contribuenti mensili hanno causato uno scollamento tra periodo riferito alle liquidazioni: mensile, e periodo riferito ai versamenti per le operazioni di sub-fornitura: trimestrale.

Si ricorda infatti che i contribuenti mensili, come indicato nelle istruzioni alla compilazione  della dichiarazione periodica Iva, in corrispondenza di ogni dichiarazione periodica, dovranno evidenziare le operazioni effettuate nel mese comprensive anche delle operazioni c.d. da sub-fornitura, mentre il versamento da indicare nel rigo VP12 della dichiarazione deve essere quello effettivamente effettuato. Appare evidente che dal momento che, il versamento dell’imposta di ogni mese, afferente a queste operazioni, è posticipato al 16 del secondo mese successivo ad ogni trimestre, in ogni dichiarazione periodica non potrà mai essere evidenziato nessuno dei quattro versamenti periodici effettuati nell’anno dal sub-fornitore, con ovvi problemi di monitoraggio fiscale dei versamenti.

I nuovi codici tributo istituiti risolvono il problema evidenziato nelle righe che precedono consentendo all’amministrazione finanziaria di seguire il susseguirsi delle operazioni di versamento nella delega F24.

Già dalle prossime scadenze il contribuente che effettua contemporaneamente sia operazioni da sub-fornitura che operazioni diverse da questa dovrà versare l’iva utilizzando diversi codici tributo. In particolare dovrà versare l’iva relativa alle operazioni non rientranti nel differimento del versamento, utilizzando i codici tributo ordinari previsti per i versamenti mensili trimestrali o a saldo (seguendo le ordinarie regole dei versamenti), mentre i versamenti trimestrali dell’Iva da sub-fornitura dovranno essere effettuati utilizzando i nuovi codici tributo in corrispondenza della varie scadenze trimestrali 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio.

I codici tributo previsti sono diversi secondo se il contribuente è trimestrale o mensile. Ad esempio nel caso di un contribuente sub-fornitore con liquidazione mensile che effettua sia operazioni facilitate e non, fermo restando le liquidazioni ed i versamenti relativi alle operazioni per le quali non è possibile differire il versamento, nei mesi corrispondenti alle liquidazioni trimestrali da sub-fornitura: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dovrà versare l’Iva relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente non rientranti nel differimento, utilizzando gli ordinari codici tributo previsti per i contribuenti mensili, mentre il versamento dell’Iva relativa alle operazioni da sub-fornitura effettuate nei vari trimestri, dovrà essere posto in essere utilizzando i codici tributo appena istituiti riferiti ai contribuenti mensili.

Nel caso in cui il contribuente ipotetico effettui le liquidazioni con cadenza trimestrale, in corrispondenza di ognuna delle scadenze previste dovrà versare l’Iva relativa alle operazioni non rientranti nel regime dei versamenti da sub-fornitiura utilizzando per i primi tre trimestri i normali codici tributo previsti per i versamenti trimestrali e in corrispondenza del 16 marzo il versamento a conguaglio, mentre, per effettuare i versamenti da sub-fornitura, dovrà utilizzare i codici tributo riferiti ai contribuenti trimestrali in corrispondenza delle 4 scadenze viste in precedenza.

Tabella riassuntiva dei nuovi codi tributo

I NUOVI CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI DA SUB-FORNITURA

SCADENZE

Contribuenti mensili

Contribuenti trimestrali

16 maggio

6720

6724

16 agosto

6721

6725

16 novembre

6722

6726

16 febbraio

6723

6727

Il sole 24 ore di martedì 27 aprile 1999, pag. 22

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CIRCOLARE n. 92/E del 26.4.1999

“Ulteriori chiarimenti sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni annuali Iva relative all’anno 1998 e sulle dichiarazioni Iva periodiche.”

In breve:

Con la circolare in oggetto sono state chiarite ulteriori questioni riguardanti la dichiarazione Iva da presentare in forma autonoma, e problemi rimasti ancora aperti sulle modalità di compilazione e di efficacia del modello di dichiarazione periodica Iva. Appreso si metteranno in evidenza i chiarimenti più importanti, avendo cura di evidenziare preliminarmente i problemi che hanno reso necessaria l’emanazione della Circolare.

Obbligo di presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma nelle trasformazioni sostanziali soggettive intervenute dal 1 aprile ed il termine finale di presentazione di UNICO-99. - § 1.1 

Sebbene il paragrafo 1.1 della circolare in commento sia riferito alla sola ipotesi di presentazione della dichiarazione iva in forma autonoma in caso di donazione, si deve ritenere applicabile a tutte le ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, per le quali la C.M. 5.3.1999, n. 57/E prontamente commentata con la (C.I. n.10/1999

In particolare la Circolare da ultimo citata chiariva che, nel caso in cui la trasformazione sostanziale soggettiva, che abbia comportato il passaggio dei crediti o debiti  Iva, fosse intervenuta nel corso del 1999, obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva doveva essere l’avente causa: donatario, cessionario, società incorporante, società scissa etc, nei modi e tempi per lui ordinari. Seguendo questa  interpretazione se la trasformazione sostanziale soggettiva avveniva tra il 1 aprile 1999 e l’ultimo giorno utile per presentare della dichiarazione annuale, l’avente causa seguendo l’interpretazione fornita dalla stessa circolare n.57/E cit. era obbligato alla presentazione della dichiarazione in forma autonoma entro il 31 marzo 1999, con la conseguente impossibilita per quest’ultimo ad adempiere.

La circolare in commento chiarisce che in questo caso, in deroga alla regola generale indicata dalla predetta circolare n.57/E cit., che a presentare la dichiarazione Iva rimane l’avente causa, però con i tempi del dante causa. Pertanto se il dante causa, era tenuto alla presentazione di UNICO-99, la dichiarazione Iva sarà presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione sostanziale soggettiva, entro il 2.8.1999, se trattasi di persone fisiche o società di persone, entro il 20.7.1999 se trattasi si soggetti Irpeg (per i termini di presentazione delle dichiarazioni vedi C.T. n. 26/1999.)  

Indicazione delle operazioni esenti di cui all’art.10, numeri da 1 a 9 nei righi VG10 e VG16 - § 1.3

 Sul punto la circolare chiarisce che le indicazioni da riportare nei righi VG10 e VG16 delle dichiarazione Iva,  si riferiscono entrambe alle operazioni esenti svolte però con connotati  diversi. L’elemento che contraddistingue le due le due tipologie di operazioni ancorché non svolte in via esclusiva o principale dal soggetto Iva, è l’abittualità o meno con la quale esse vengono poste in essere. In particolare la casella VG10  dovrà essere barrata nel caso in cui le operazioni esenti indicate dall’art.10 del D.P.R. 633/1972 (compresi i punti da 1 a 9) vengono svolte occasionalmente; l’importo dell’Iva indetraibile riferita a queste operazioni sarà invece indicata per differenza nel rigo VF17 della dichiarazione. Nel caso in cui, invece, le operazioni esenti indicate nei punti da 1 a 9, non rientranti nell’attività propria, vengono svolte in modo abituale o comunque sono attività accessorie a operazioni imponibili, l’iva indetraibile ad esse afferente dovrà essere indicata nel rigo VG16 della dichiarazione.

Pertanto, conclude il ministero,  la compilazione del rigo VG16 o barrare la casella prevista nel rigo VG10 della dichiarazione sono indicazioni alternative tra di loro.

Appare evidente che l’indicazione nel rigo VP16 dell’ammontare di Iva indetraibile è preordinato alla verifica del rispetto del comma 2 dell’art.19-bis sul calcolo della percentuale di detrazione. Secondo l’articolo da ultimo citato infatti, per la determinazione della percentuale di detrazione, risultano escluse le operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 dell’art.10  D.P.R. 633/1972, ferma restando l’indetraibilità del’Iva relativa agli acquisti effettuati per porre in essere queste ultime.

Quello che ci si chiede ora è cosa succede se il soggetto Iva effettua operazioni esenti in modo occasionale relative ai punti dell’art.10 diversi da quelli da 1 a 9, mentre effettua nel contempo operazioni esenti in modo abituale ancorché non esclusivo relativamente ai punti da 1 a 9? In questo caso secondo quanto indicato si dovrebbero compilare entrami i righi sopracitati (VG10 e VG16); il rigo VG10 per indicare l’effettuazione di operazioni esenti in modo occasionale e il Rigo VG16 per indicare che le operazioni esenti indicate nei punti da 1 a 9 vengono invece svolte in modo abituale.

Termine per la trasmissione delle dichiarazione IVA da parte dei gruppi di imprese che trasmettono direttamente la dichiarazione Iva e che effettuano la disciplina della liquidazione Iva di gruppo disciplinata dall’art.73 del D.P.R. 633/1972. § 1.4

Come è noto i gruppi aziendali che si avvalgono della procedura di liquidazione Iva di gruppo prevista dal D.M. 13.12.1979 emanato in attuazione  dell’art.73, comma 3 del D.P.R. 633/1972. Possono presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma. Il termine ultimo per presentare tale dichiarazione era il 31 di marzo 1999, se presentata in posta od in banca o ad un intermediario abilitato, ovvero sarà presentata entro il prossimo 30 settembre se la società capogruppo ha richiesto l’abilitazione alla trasmissione telematica diretta delle dichiarazioni, avendone i presupposti (art.3 del D.P.R. 322/97). Unita alla dichiarazione ed entro lo stesso termine devono essere presentati i quadri riepilogativi 26PR/99 e 26LP/99, redatti solo su supporti cartacei. (vedi C.M. 24.3.1999 n. 68/E).

L’art.6 del decreto del 1979 chiarisce che nel caso in cui i crediti emergenti da una delle dichiarazioni presentate dalla società controllanti o controllate vengono compensati con i debiti emergenti dalle altre dichiarazioni delle società del gruppo, per i crediti compensati si devono prestate le garanzie previste dall’art.38-bis del D.P.R. 633/1972.

La circolare in  commento chiarisce che tali garanzie devono essere prestate unitamente al modello 26PR/99 “entro lo stesso termine  del 30 settembre 199 previsto per la trasmissione in via telematica”

Termine per la presentazione dell’istanza per la richiesta di rimborso Iva  infrannuale. § 2.2.

Come è noto ai sensi dell’art. 1 del  D.M. 23.7.1975,  l’istanza per la richiesta di rimborso  Iva infrannuale deve essere presentata entro il 20 del secondo mese successivo ad ognuno dei primi tre trimestri solari. Il ministero con il comunicato stampa del 12.4.1999 ha successivamente chiarito che in alternativa alla presentazione dell’istanza da ultimo richiamata era possibile presentare il modello di dichiarazione periodica Iva, approvato con D.M. 26.2.1999, sempre all’Ufficio Iva competente (Ufficio delle entrate se istituito) relativo al trimestre per il quale si chiedeva il rimborso del credito, cioè entro la fine del secondo mese successivo ad ognuno dei primi tre trimestri solari.

Appare evidente che secondo quanto appena indicato esistevano due termini per effettuare la stessa operazione che differivano solamente per la tipologia di modello che si presentava: 20 del mese, per l’istanza di rimborso ex decreto del 1975, fine mese per la dichiarazione periodica. Il ministero sul punto chiarisce che, così come per la dichiarazione periodica anche l’istanza di rimborso può essere presentata entro la fine del secondo mese di ognuno dei primi tre trimestri solari.  

Ammontare di credito Iva che può essere richiesto come rimborso infrannuale. § 2.3

Le istruzioni al modello di dichiarazione periodica Iva veniva indicato che l’importo che il contribuente, ricorrendone i presupposti, poteva effettuare la richiesta di rimborso tramite la presentazione del modello di dichiarazione periodica compilando il rigo VP14 della dichiarazione. Il rigo da ultimo richiamato oltre al credito maturato nel trimestre di riferimento comprendeva anche il credito derivante dal periodo precedente, riportato nel rigo VP7. Dal momento che il D.M. 23.7.1975 disponeva chiaramente che il credito Iva rimborsabile era solamente quello del periodo ci si chiedeva se l’indicazione fornita dalle istruzioni del modello di dichiarazione periodica potesse essere interpretata come una deroga tacita al precedente decreto di disciplina dei rimborsi infrannuali. Il Ministero nel paragrafo in commento elimina  ogni dubbio, indicando che l’importo rimborsabile da riportare nel rigo VP14,  deve essere depurato del credito emergente dal periodo precedente indicato nel rigo VP7.

Sebbene le istruzioni alla compilazione dei modelli siano approvate con decreto, le norme di legge che ne prevedono l’emanazione, non gli conferiscono la capacità di interpretare norme o colmare vuoti normativi. La loro funzione è solo quella di: indicare quali informazioni il contribuente deve inserire nelle dichiarazioni, le modalità di inserimento dei dati e come questi devono essere presentati. Si deve quindi ritenere che, qualora questi modelli affrontino, direttamente o, indirettamente come nel nostro caso, problemi di natura interpretativa il loro valore decada a mera istruzione ministeriale (cfr. Raffaello Lupi, Manuale professionale di diritto tributario, IPSOA – 1998, pag. 46) che ovviamente non ha la forza normativa per abrogare il D.M. 23 luglio 1975.

Quanto detto per giustificare come in questo caso è stata sufficiente una circolare per effettuare la correzione del decreto.

Obbligo di redazione della dichiarazione periodica in EURO. § 2.7

Il paragrafo ricordando quanto il ministero ha precisato con la C.M. 23.12.1998, n. 291/E chiarisce che l’obbligo dio redazione delle dichiarazioni in EURO sorge a partire dall’anno successivo a quello in cui si è redatto in EURO il bilancio. Pertanto le dichiarazioni periodiche  relative al 1999 dovranno essere redatte in euro solamente se il bilancio 1998 è stato redatto in EURO.

Resta comunque fermo che se le dichiarazioni periodiche relative al periodi antecedenti a quello della redazione del bilancio in Euro sono redatte in EURO anche le successive e la dichiarazione annuale dovranno modo essere redatte nella stessa unità monetaria europea.

Appare evidente che tali disposizioni sono dettate da esigenze di uniformità dei valori.  

Contribuenti con contabilità presso terzi § 2.8

La circolare ha precisato che i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della propria contabilità devono indicare anche  nei righi VP1 e VP3 i dati relativi al secondo mese precedente. Quindi  nel rigo VP1 dovrà essere riportato l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel secondo mese precedente, registrate o soggette a registrazione, e nel rigo VP3 l'ammontare complessivo degli acquisti, rilevanti agli effetti dell'IVA, annotati nel registro degli acquisti con riferimento al secondo mese precedente.

Debiti di imposta inferiori a 50.000 § 2.9

La circolare ha chiarito le modalità di compilazione della dichiarazione periodica nella ipotesi in cui dalla liquidazione periodica di un mese o trimestre risulti un debito d'imposta non superiore a lire 50.000 e da quella relativa al periodo successivo emerga, invece, un credito d'imposta.

In tal caso la circolare ha chiarito che la compilazione deve essere effettuata nel modo seguente:

nella dichiarazione periodica relativa alla liquidazione del mese di gennaio con saldo dell'IVA a debito di lire 40.000:

   VP10 (IVA da versare) 40.000

   VP12 (versamento) zero  

-  nella dichiarazione periodica relativa alla liquidazione del mese di febbraio con saldo dell'IVA a credito di lire 100.000:

   VP10 (IVA da versare) zero

   VP11 (IVA a credito del periodo) 100.000.

-  nella dichiarazione periodica relativa alla liquidazione del mese di marzo con saldo dell'IVA a debito (VP5-VP6) di lire 130.000:

  VP7 (IVA a credito del periodo precedente) 60.000: tale importo si ricava dalla differenza tra il credito IVA risultante dalla liquidazione del mese di febbraio (L. 100.000) e il debito risultante dalla liquidazione del mese di gennaio (L. 40.000)

   VP10 (IVA da versare) 70.000

   VP11 (IVA a credito del periodo) zero

   VP12 (versamento) 70.000.  

Importi negativi nei registri Iva § 2.14

Se nei registri IVA, a seguito di variazioni, risultano importi negativi, questi devono essere indicati nella dichiarazione periodica con il segno (-) da apporre all'interno della casella che precede l'importo indicato, trattandosi di modello a lettura ottica.

Importi in migliaia di  lire § 2.15

La circolare ha chiarito che, contrariamente a quanto indicato nelle istruzioni alla dichiarazione periodica, anche gli importi di cui ai righi VP12 e VP14 devono essere indicati in migliaia di lire.

Importi da versare con il Modello F24 § 2.17

La circolare ha chiarito che l'IVA da versare con il modello F24 è sempre quella risultante dalla compilazione del modello di dichiarazione periodica anche se questo importo può non essere coincidente, per effetto degli arrotondamenti operati, con l'importo emergente dalla liquidazione periodica effettuata sui registri IVA. Ovviamente ciò comporterà che il contribuente, pur potendo legittimamente presentare la dichiarazione periodica entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, dovrà predisporre la stessa entro la data del 16 del mese e cioè la data entro la quale dovrà effettuare il versamento con il modello F24.

Iva a credito dell’anno 1998 § 2.18

La circolare ministeriale ha chiarito, fornendo anche un esempio, che se per l'anno 1998 risulta un'IVA a credito tale importo va comunque indicato nel rigo VP7 della dichiarazione periodica del mese di gennaio anche se il contribuente ha deciso di utilizzare tale credito in compensazione con il Modello F24.

Anche se tale istruzione ministeriale sembra perentoria si è del parere che si possibile non indicare nel rigo VP7 della dichiarazione periodica relativa al mese di gennaio il credito Iva dell’anno 1998 qualora questo, già dal 1° gennaio 1999, sia stato considerato dal contribuente interamente come “credito risultante da una dichiarazione da compensare con altri tributi e contributi ex D.lgs. 241/97”.

Si ritiene, infatti, che in tale ipotesi non sorga alcun obbligo in capo al contribuente di eseguire l’annotazione del suddetto credito Iva annuale nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. 633/72 e conseguentemente nella dichiarazione periodica. Tale annotazione, infatti, si ritiene sia obbligatoria ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.P.R. 633/72 nella sola ipotesi in cui il contribuente intenda computare tale importo in detrazione dalle liquidazioni periodiche dell’anno successivo (compensazione verticale).

In caso di risposta affermativa, ovviamente, sarà da ritenere legittimo anche l’operato del contribuente che, avendo deciso di destinare alla compensazione ex D.lgs. 241/97 solo una parte del credito Iva dell’anno 1998, indicherà nel rigo VP7 della dichiarazione periodica del mese di gennaio solo il residuo credito annuale, previa annotazione dello stesso nel registro di cui all’art. 25 del D.P.R. 633/72 ai sensi del già richiamato art. 30, comma 2, del medesimo D.P.R. 633/72.

Il sole 24 ore di martedì 27 aprile 1999, pag. 21

Italia oggi di mercoledì 28 aprile 1999, pag. 19              

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato dal consiglo dei ministerio il 30.4.1999

“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n.15/12/1997 n.446 e 21/11/1997 n. 461.”

In breve

Lo schema di decreto in epigrafe, ove fosse approvato nella sua versione attuale, apporta delle correzioni al decreto IRAP e a quello riguardante la tassazione sul CAPITAL GAIN. Appresso verranno riassunte le modifiche apportate.

Correzioni al decreto IRAP :

q       Oneri e proventi esclusi ma afferenti a quelli inclusi nelle base IRAP -  Il provvedimento prevede che, con effetto dal periodo d'imposta per il quale la presentazione della dichiarazione IRAP scade successivamente all'entrata in vigore del decreto (che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe avvenire in tempi brevi, già per le dichiarazioni 1998), nella determinazione della base imponibile IRAP concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili nelle voci di conto economico non espressamente incluse nella stessa base imponibile (artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 446/1997), se correlati a componenti positivi o negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi.

q       Contributi in base a legge -  Sempre ai fini della determinazione della base imponibile, è inoltre previsto che vi concorrano i contributi erogati in base a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, ma solo dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto modificativo. Anche tale disposizione, tuttavia, se confermata, avrà un impatto sulle prossime dichiarazioni: se ne dovrà, infatti, tenere conto nella determinazione dell'acconto IRAP per tale periodo (che sarà il 1999), rideterminando l'imposta risultante dalla dichiarazione del periodo precedente.  

CAPITAL GAIN

q       Regolarizzazione degli omessi versamenti da CAPITAL GAIN - il decreto legislativo in materia di IRAP e capital gains, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 aprile, e ora in attesa del parere della Commissione dei Trenta, consente di regolarizzare entro il 31 luglio prossimo, con gli interessi al tasso legale, gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle imposte e ritenute previste dal decreto di riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi, i cui termini sono scaduti al 19 marzo 1999 (D.Lgs. n. 461/1997, modificato dal D.Lgs. n. 201/1998;

q       Stock options - Il provvedimento, che contiene diverse integrazioni della disciplina tributaria introdotta lo scorso anno, interviene, in particolare, con effetto retroattivo, sulla determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni assegnate ai lavoratori dipendenti (c.d. stock options). Viene, infatti, stabilito che a partire da plusvalenze e minusvalenze realizzate dal 1° luglio 1998 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 461/1997), ai fini della tassazione, devono essere assunti i costi effettivamente sostenuti dai dipendenti per l'acquisto delle partecipazioni, con gli oneri inerenti alla loro produzione, e non il valore di mercato al momento dell'assegnazione come precedentemente indicato dal ministero nella circolare  n. 165/E del 1998.

Il sole 24 ore di sabato 1 maggio 1999, pag. 18

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Aggiornato il: 24 novembre 1999