Niente da segnalare
RISOLUZIONE n. 70 del 26.04.99
CIRCOLARE n. 91/E del 26.4.1999
NOTA MINISTERIALE riportata dal il sole 24 ore
CIRCOLARE n. 92/E del 26.4.1999
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato dal Consiglio dei Ministri il 30.4.1999
RISOLUZIONE n. 70 del 26.04.99. “Riscossione - Istituzione
codici-tributo per compensazione crediti d'imposta.” In breve La Risoluzione in esame istituisce altri 9 nuovi codici tributo riferiti ad altrettanti
crediti di imposta, al fine di consentire la loro compensazione
nel modello di versamento F24.
tali codici tributo si aggiungono agli
altri già istituiti in
dal Ministero, portando così
ad un totale di 19 i codici tributo
fino ad ora istituiti. Per compensare un debito tributario o contributivo con uno dei crediti
d’imposta compensabili è sufficiente indicare nella colonna degli importi a
credito compensati del modello F24 di versamento unificato, l’ammontare del
credito d’imposta portato a compensazione, identificato dal rispettivo codice
tributo e, specificando come periodo di riferimento, l’anno nel quale si
effettua la compensazione. Si coglie l’occasione per riportare in un tabella esemplificativa i
codici tributo per ora istituiti dal ministero con l’indicazione: della
tipologia di credito ad esso associato e la norme istitutive delle varie
agevolazioni.
* Tributo utilizzabile solo presso il Concessionario della riscossione competente in ragione del proprio domicilio fiscale, con la procedura indicata dalla C.M. 12.2.1999, n.33/E. Il
sole 24 ore di martedì 27 aprile 1999, pag. 22 CIRCOLARE n. 91/E del 26.4.1999 “ Modifiche avvertenze Mod. F24 - Istituzione codici-tributo prima e seconda rata acconti Irpef, Irpeg, Irap” In breve La CircolareDECRETO 12 aprile 1999 (Novità 19 aprile 1999 Con la predetta circolare sono stati
cancellati i codici tributo identificativi dei versamenti in acconto:
Irpef-4007, Irpeg-2110, Irap-3810, ed al loro posto, per ognuno di essi, sono
stati istituiti due nuovi codici tributo: il primo per identificare il
versamento della prima rata di acconto ed il secondo per identificare il versamento
della seconda rata di acconto o dell’unica rata in caso versamento dell'acconto in unica
soluzione entro il mese di novembre. Dalla modifica si deve quindi ritenere superata la R.M. 4.11.1998, n.
168/E, nella parte in cui chiariva che, nel caso di rateizzazione del primo
acconto delle imposte emergenti dal modello di dichiarazione Unico, nel
successivo mese di novembre si doveva utilizzare sia per l’ultima rata del
primo acconto che per il secondo acconto, l’unico codice tributo previsto per
il pagamento dell’acconto. Pertanto dal momento che dal prossimo primo maggio sono applicabili i
nuovi codici tributo, dal prossimo mese di novembre, chi si è avvalso della
facoltà di rateizzare il primo acconto Irpef, Irpeg, Irap dovrà versare
l’ultima rata del primo acconto ed il secondo acconto utilizzando due codici
tributo distinti indicati nella seguente tabella.
Il
sole 24 ore di martedì 27.4.1999, pag. 22 Italia
Oggi di martedì 27.4.1999. NOTA MINISTERIALE riportata dal Il sole 24 oreIstituzione dei codici tributo per coloro che si avvalgono delle facilitazioni nei versamenti Iva per la subfornitura. In breve Il sole 24 ore” del 27.4.1999, pag. 22, ha riportato che il Ministero delle finanze ha istituito 8 nuovi codici tributo relativi ai
versamenti Iva effettuati da coloro che pongono in essere attività definita di
sub-fornitura ai sensi della Legge n. 192 del 1998 e si avvalgono delle
facilitazioni nei versamenti Iva ivi previsti. Al fine di comprendere a pieno le
motivazioni che anno spinto il ministero all’istituzione dei nuovi codici
tributo occorre preliminarmente ricordare, che coloro che verificano le
condizioni indicate dall’art.8 della legge da ultimo richiamata, il cui ambito
di applicazione è stato meglio chiarito dal Ministero delle finanze con la
C.M.18.2.1998, n.45/E, possono effettuare i versamenti periodici Iva a scadenza
trimestrale senza applicazione della maggiorazione dell’1,5% a titolo di
interessi prevista dall’art.33 del D.P.R. 633/1972. Da quanto precede coloro che sono obbligati ai versamenti periodici con
cadenza mensile hanno la possibilità, ricorrendone i presupposti, si versare in
modo trimestrale senza applicazione degli interessi, mentre coloro che sono
trimestrali verseranno sempre con la stessa cadenza ma non sarà loro applicata
nessuna maggiorazione a titolo di interesse. La ricordata circolare esplicativa dell’art.8 della L. 192, del 1998,
ha chiarito che la facilitazione non rompe l’unitarietà delle liquidazioni
periodiche, che continuano ad essere quelle proprie di ogni soggetto
d’imposta. Il differimento infatti riguarda solamente i versamenti. Pertanto
il contribuente sub-fornitore mensile dovrà effettuare ogni mese la
liquidazione delle operazioni effettuate e, determinato l’ammontare di Iva
dovuta per il mese, potrà differire il versamento del relativo debito al 16 del
secondo mese successivo al trimestre in cui è compreso il mese liquidato. I chiarimenti forniti dalla circolare n. 45/E cit. per i contribuenti
mensili hanno causato uno scollamento tra periodo riferito alle liquidazioni:
mensile, e periodo riferito ai versamenti per le operazioni di sub-fornitura:
trimestrale. Si ricorda infatti che i contribuenti mensili, come indicato nelle
istruzioni alla compilazione della
dichiarazione periodica Iva, in corrispondenza di ogni dichiarazione periodica,
dovranno evidenziare le operazioni effettuate nel mese comprensive anche delle
operazioni c.d. da sub-fornitura, mentre il versamento da indicare nel rigo VP12
della dichiarazione deve essere quello effettivamente effettuato. Appare
evidente che dal momento che, il versamento dell’imposta di ogni mese,
afferente a queste operazioni, è posticipato al 16 del secondo mese successivo
ad ogni trimestre, in ogni dichiarazione periodica non potrà mai essere
evidenziato nessuno dei quattro versamenti periodici effettuati nell’anno dal
sub-fornitore, con ovvi problemi di monitoraggio fiscale dei versamenti. I nuovi codici tributo istituiti risolvono il problema evidenziato nelle
righe che precedono consentendo all’amministrazione finanziaria di seguire il
susseguirsi delle operazioni di versamento nella delega F24. Già dalle prossime scadenze il contribuente che effettua
contemporaneamente sia operazioni da sub-fornitura che operazioni diverse da
questa dovrà versare l’iva utilizzando diversi codici tributo. In particolare
dovrà versare l’iva relativa alle operazioni non rientranti nel differimento
del versamento, utilizzando i codici tributo ordinari previsti per i versamenti
mensili trimestrali o a saldo (seguendo le ordinarie regole dei versamenti),
mentre i versamenti trimestrali dell’Iva da sub-fornitura dovranno essere
effettuati utilizzando i nuovi codici tributo in corrispondenza della varie
scadenze trimestrali 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio. I codici tributo previsti sono diversi secondo se il contribuente è
trimestrale o mensile. Ad esempio nel caso di un contribuente sub-fornitore con
liquidazione mensile che effettua sia operazioni facilitate e non, fermo
restando le liquidazioni ed i versamenti relativi alle operazioni per le quali
non è possibile differire il versamento, nei mesi corrispondenti alle
liquidazioni trimestrali da sub-fornitura: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e
16 febbraio dovrà versare l’Iva relativa alle operazioni effettuate nel mese
precedente non rientranti nel differimento, utilizzando gli ordinari codici
tributo previsti per i contribuenti mensili, mentre il versamento dell’Iva
relativa alle operazioni da sub-fornitura effettuate nei vari trimestri, dovrà
essere posto in essere utilizzando i codici tributo appena istituiti riferiti ai
contribuenti mensili. Nel caso in cui il contribuente ipotetico effettui le liquidazioni con
cadenza trimestrale, in corrispondenza di ognuna delle scadenze previste dovrà
versare l’Iva relativa alle operazioni non rientranti nel regime dei
versamenti da sub-fornitiura utilizzando per i primi tre trimestri i normali
codici tributo previsti per i versamenti trimestrali e in corrispondenza del 16
marzo il versamento a conguaglio, mentre, per effettuare i versamenti da
sub-fornitura, dovrà utilizzare i codici tributo riferiti ai contribuenti
trimestrali in corrispondenza delle 4 scadenze viste in precedenza. Tabella
riassuntiva dei nuovi codi tributo
Il sole 24 ore di martedì 27 aprile 1999, pag. 22 CIRCOLARE n. 92/E del 26.4.1999 “Ulteriori chiarimenti sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni annuali Iva relative all’anno 1998 e sulle dichiarazioni Iva periodiche.” In breve: Con la circolare in oggetto sono
state chiarite ulteriori questioni riguardanti la dichiarazione Iva da
presentare in forma autonoma, e problemi rimasti ancora aperti sulle modalità
di compilazione e di efficacia del modello di dichiarazione periodica Iva.
Sebbene il paragrafo 1.1 della circolare in commento sia riferito alla sola ipotesi di presentazione della dichiarazione iva in forma autonoma in caso di donazione, si deve ritenere applicabile a tutte le ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, per le quali la C.M. 5.3.1999, n. 57/E prontamente commentata con la (C.I. n.10/1999 In particolare la Circolare da ultimo citata chiariva che, nel caso in
cui la trasformazione sostanziale soggettiva, che abbia comportato il passaggio
dei crediti o debiti Iva, fosse
intervenuta nel corso del 1999, obbligato alla presentazione della dichiarazione
Iva doveva essere l’avente causa: donatario, cessionario, società
incorporante, società scissa etc, nei modi e tempi per lui ordinari. Seguendo
questa interpretazione se la
trasformazione sostanziale soggettiva avveniva tra il 1
aprile 1999 e l’ultimo giorno utile per presentare della dichiarazione annuale,
l’avente causa seguendo l’interpretazione fornita dalla stessa circolare
n.57/E cit. era obbligato alla presentazione della dichiarazione in forma
autonoma entro il 31 marzo 1999, con
la conseguente impossibilita per quest’ultimo ad adempiere. La circolare in commento chiarisce che in questo caso, in deroga alla
regola generale indicata dalla predetta circolare n.57/E cit., che a presentare
la dichiarazione Iva rimane l’avente causa, però con i tempi del dante causa.
Pertanto se il dante causa, era tenuto alla presentazione di UNICO-99, la
dichiarazione Iva sarà presentata dal soggetto risultante dalla trasformazione
sostanziale soggettiva, entro il 2.8.1999, se trattasi di persone fisiche o
società di persone, entro il 20.7.1999 se trattasi si soggetti Irpeg (per i
termini di presentazione delle dichiarazioni vedi C.T. n. 26/1999.)
Sul punto la circolare
chiarisce che le indicazioni da riportare nei righi VG10 e VG16 delle
dichiarazione Iva, si riferiscono
entrambe alle operazioni esenti svolte però con connotati
diversi. L’elemento che contraddistingue le due le due tipologie di
operazioni ancorché non svolte in via esclusiva o principale dal soggetto Iva,
è l’abittualità o meno con la quale esse vengono poste in essere. In
particolare la casella VG10 dovrà
essere barrata nel caso in cui le operazioni esenti indicate dall’art.10 del
D.P.R. 633/1972 (compresi i punti da 1 a 9) vengono svolte occasionalmente;
l’importo dell’Iva indetraibile riferita a queste operazioni sarà invece
indicata per differenza nel rigo VF17 della dichiarazione. Nel caso in cui,
invece, le operazioni esenti indicate nei punti da 1 a 9, non rientranti
nell’attività propria, vengono svolte in modo abituale o comunque sono
attività accessorie a operazioni imponibili, l’iva indetraibile ad esse
afferente dovrà essere indicata nel rigo VG16 della dichiarazione.
Appare evidente che
l’indicazione nel rigo VP16 dell’ammontare di Iva indetraibile è
preordinato alla verifica del rispetto del comma 2 dell’art.19-bis sul calcolo
della percentuale di detrazione. Secondo l’articolo da ultimo citato infatti,
per la determinazione della percentuale di detrazione, risultano escluse le
operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 dell’art.10
D.P.R. 633/1972, ferma restando l’indetraibilità del’Iva relativa
agli acquisti effettuati per porre in essere queste ultime. Quello che ci si chiede ora è
cosa succede se il soggetto Iva effettua operazioni esenti in modo occasionale
relative ai punti dell’art.10 diversi da quelli da 1 a 9, mentre effettua nel
contempo operazioni esenti in modo abituale ancorché non esclusivo
relativamente ai punti da 1 a 9?
Come è noto i gruppi aziendali
che si avvalgono della procedura di liquidazione Iva di gruppo prevista dal D.M.
13.12.1979 emanato in attuazione dell’art.73,
comma 3 del D.P.R. 633/1972. Possono presentare la dichiarazione Iva in forma
autonoma. Il termine ultimo per presentare tale dichiarazione era il 31 di marzo
1999, se presentata in posta od in banca o ad un intermediario abilitato, ovvero
sarà presentata entro il prossimo 30 settembre se la società capogruppo ha
richiesto l’abilitazione alla trasmissione telematica diretta delle
dichiarazioni, avendone i presupposti (art.3 del D.P.R. 322/97). Unita alla
dichiarazione ed entro lo stesso termine devono essere presentati i quadri
riepilogativi 26PR/99 e 26LP/99, redatti solo su supporti cartacei. (vedi
C.M.
24.3.1999 n. 68/E). L’art.6 del decreto del 1979
chiarisce che nel caso in cui i crediti emergenti da una delle dichiarazioni
presentate dalla società controllanti o controllate vengono compensati con i
debiti emergenti dalle altre dichiarazioni delle società del gruppo, per i
crediti compensati si devono prestate le garanzie previste dall’art.38-bis del
D.P.R. 633/1972. La circolare in commento chiarisce che tali garanzie devono essere prestate
unitamente al modello 26PR/99 “entro
lo stesso termine del 30 settembre
199 previsto per la trasmissione in via telematica”
Come è noto ai sensi dell’art. 1 del
D.M. 23.7.1975, l’istanza
per la richiesta di rimborso Iva
infrannuale deve essere presentata entro il 20 del secondo mese successivo ad
ognuno dei primi tre trimestri solari. Il ministero con il comunicato stampa del
12.4.1999 ha successivamente chiarito che in alternativa alla presentazione
dell’istanza da ultimo richiamata era possibile presentare il modello di
dichiarazione periodica Iva, approvato con D.M. 26.2.1999, sempre all’Ufficio
Iva competente (Ufficio delle entrate se istituito) relativo al trimestre per il
quale si chiedeva il rimborso del credito, cioè entro la fine del secondo mese
successivo ad ognuno dei primi tre trimestri solari. Appare evidente che secondo quanto appena indicato esistevano due
termini per effettuare la stessa operazione che differivano solamente per la
tipologia di modello che si presentava: 20 del mese, per l’istanza di rimborso
ex decreto del 1975, fine mese per la dichiarazione periodica. Il ministero sul
punto chiarisce che, così come per la dichiarazione periodica anche l’istanza
di rimborso può essere presentata entro la fine del secondo mese di ognuno dei
primi tre trimestri solari.
Le istruzioni al modello di dichiarazione periodica Iva veniva indicato
che l’importo che il contribuente, ricorrendone i presupposti, poteva
effettuare la richiesta di rimborso tramite la presentazione del modello di
dichiarazione periodica compilando il rigo VP14 della dichiarazione. Il rigo da
ultimo richiamato oltre al credito maturato nel trimestre di riferimento
comprendeva anche il credito derivante dal periodo precedente, riportato nel
rigo VP7. Dal momento che il D.M. 23.7.1975 disponeva chiaramente che il credito
Iva rimborsabile era solamente quello del periodo ci si chiedeva se
l’indicazione fornita dalle istruzioni del modello di dichiarazione periodica
potesse essere interpretata come una deroga tacita al precedente decreto di
disciplina dei rimborsi infrannuali. Il Ministero nel paragrafo in commento
elimina ogni dubbio, indicando che
l’importo rimborsabile da riportare nel rigo VP14, deve essere depurato del credito emergente dal periodo
precedente indicato nel rigo VP7. Sebbene le istruzioni alla compilazione dei modelli siano approvate con
decreto, le norme di legge che ne prevedono l’emanazione, non gli conferiscono
la capacità di interpretare norme o colmare vuoti normativi. La loro funzione
è solo quella di: indicare quali informazioni il contribuente deve inserire
nelle dichiarazioni, le modalità di inserimento dei dati e come questi devono
essere presentati. Si deve quindi ritenere che, qualora questi modelli
affrontino, direttamente o, indirettamente come nel nostro caso, problemi di
natura interpretativa il loro valore decada a mera istruzione ministeriale (cfr.
Raffaello Lupi, Manuale
professionale di diritto tributario, IPSOA – 1998, pag. 46) che ovviamente non
ha la forza normativa per abrogare il D.M. 23 luglio 1975. Quanto detto per giustificare come in questo caso è stata sufficiente una circolare per effettuare la correzione del decreto.
Il paragrafo ricordando quanto il ministero ha precisato con la C.M.
23.12.1998, n. 291/E chiarisce che l’obbligo dio redazione delle dichiarazioni
in EURO sorge a partire dall’anno successivo a quello in cui si è redatto in
EURO il bilancio. Pertanto le dichiarazioni periodiche
relative al 1999 dovranno essere redatte in euro solamente se il bilancio
1998 è stato redatto in EURO. Resta comunque fermo che se le dichiarazioni periodiche relative al
periodi antecedenti a quello della redazione del bilancio in Euro sono redatte
in EURO anche le successive e la dichiarazione annuale dovranno modo essere
redatte nella stessa unità monetaria europea. Appare evidente che tali disposizioni sono dettate da esigenze di
uniformità dei valori.
La circolare ha precisato che i contribuenti che affidano a terzi la
tenuta della propria contabilità devono indicare anche
nei righi VP1 e VP3 i dati relativi al secondo mese precedente. Quindi
nel rigo VP1 dovrà essere riportato l'ammontare complessivo delle
operazioni effettuate nel secondo mese precedente, registrate o soggette a
registrazione, e nel rigo VP3 l'ammontare complessivo degli acquisti, rilevanti
agli effetti dell'IVA, annotati nel registro degli acquisti con riferimento al
secondo mese precedente.
La circolare ha chiarito le modalità di compilazione della
dichiarazione periodica nella ipotesi in cui dalla liquidazione periodica di un
mese o trimestre risulti un debito d'imposta non superiore a lire 50.000 e da
quella relativa al periodo successivo emerga, invece, un credito d'imposta. In tal caso la circolare ha chiarito che la compilazione deve essere
effettuata nel modo seguente: -
nella dichiarazione periodica relativa alla liquidazione del mese di
gennaio con saldo dell'IVA a debito di lire 40.000:
VP10 (IVA da versare) 40.000
VP12 (versamento) zero -
nella dichiarazione periodica relativa alla liquidazione del mese di
febbraio con saldo dell'IVA a credito di lire 100.000:
VP10 (IVA da versare) zero
VP11 (IVA a credito del periodo) 100.000. -
nella dichiarazione periodica relativa alla liquidazione del mese di
marzo con saldo dell'IVA a debito (VP5-VP6) di lire 130.000:
VP7 (IVA a credito del periodo precedente) 60.000: tale importo si ricava
dalla differenza tra il credito IVA risultante dalla liquidazione del mese di
febbraio (L. 100.000) e il debito risultante dalla liquidazione del mese di
gennaio (L. 40.000)
VP10 (IVA da versare) 70.000
VP11 (IVA a credito del periodo) zero
VP12 (versamento) 70.000.
Se nei registri IVA, a seguito di variazioni, risultano importi
negativi, questi devono essere indicati nella dichiarazione periodica con il
segno (-) da apporre all'interno della casella che precede l'importo indicato,
trattandosi di modello a lettura ottica.
La circolare ha chiarito che, contrariamente a quanto indicato nelle
istruzioni alla dichiarazione periodica, anche gli importi di cui ai righi VP12
e VP14 devono essere indicati in migliaia di lire.
La circolare ha chiarito che l'IVA da versare con il modello F24 è
sempre quella risultante dalla compilazione del modello di dichiarazione
periodica anche se questo importo può non essere coincidente, per effetto degli
arrotondamenti operati, con l'importo emergente dalla liquidazione periodica
effettuata sui registri IVA. Ovviamente ciò comporterà che il contribuente,
pur potendo legittimamente presentare la dichiarazione periodica entro la fine
del mese successivo a quello di riferimento, dovrà predisporre la stessa entro
la data del 16 del mese e cioè la data entro la quale dovrà effettuare il
versamento con il modello F24.
La circolare ministeriale ha chiarito, fornendo anche un esempio, che se
per l'anno 1998 risulta un'IVA a credito tale importo va comunque indicato nel
rigo VP7 della dichiarazione periodica del mese di gennaio anche se il
contribuente ha deciso di utilizzare tale credito in compensazione con il
Modello F24. Anche se tale istruzione ministeriale sembra perentoria si è del parere
che si possibile non indicare nel rigo VP7 della dichiarazione periodica
relativa al mese di gennaio il credito Iva dell’anno 1998 qualora questo, già
dal 1° gennaio 1999, sia stato considerato dal contribuente interamente come
“credito risultante da una dichiarazione da compensare con altri tributi e
contributi ex D.lgs. 241/97”. Si ritiene, infatti, che in tale ipotesi non sorga alcun obbligo in capo
al contribuente di eseguire l’annotazione del suddetto credito Iva annuale nel
registro di cui all’art. 25 del D.P.R. 633/72 e conseguentemente nella
dichiarazione periodica. Tale annotazione, infatti, si ritiene sia obbligatoria
ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.P.R. 633/72 nella sola ipotesi in cui il
contribuente intenda computare tale importo in detrazione dalle liquidazioni
periodiche dell’anno successivo (compensazione verticale). In caso di risposta affermativa, ovviamente, sarà da ritenere legittimo
anche l’operato del contribuente che, avendo deciso di destinare alla
compensazione ex D.lgs. 241/97 solo una parte del credito Iva dell’anno 1998,
indicherà nel rigo VP7 della dichiarazione periodica del mese di gennaio solo
il residuo credito annuale, previa annotazione dello stesso nel registro di cui
all’art. 25 del D.P.R. 633/72 ai sensi del già richiamato art. 30, comma 2,
del medesimo D.P.R. 633/72. Il
sole 24 ore di martedì 27 aprile 1999, pag. 21 Italia
oggi di mercoledì 28 aprile 1999, pag. 19
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato dal consiglo dei ministerio il 30.4.1999 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n.15/12/1997 n.446 e 21/11/1997 n. 461.” In breve Lo schema di decreto
in epigrafe, ove fosse approvato nella sua versione attuale, apporta delle
correzioni al decreto IRAP e a quello riguardante la tassazione sul CAPITAL
GAIN. Appresso verranno riassunte le modifiche apportate. Correzioni al decreto IRAP
: q
Oneri
e proventi esclusi ma afferenti a quelli inclusi nelle base IRAP
- Il provvedimento prevede che, con
effetto dal periodo d'imposta per il quale la presentazione della dichiarazione
IRAP scade successivamente all'entrata in vigore del decreto (che, nelle
intenzioni del legislatore, dovrebbe avvenire in tempi brevi, già per le
dichiarazioni 1998), nella determinazione della base imponibile IRAP concorrono
anche i proventi e gli oneri classificabili nelle voci di conto economico non
espressamente incluse nella stessa base imponibile (artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n.
446/1997), se correlati a componenti positivi o negativi rilevanti ai fini del
valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi. q
Contributi
in base a legge -
Sempre ai fini della determinazione della base imponibile, è inoltre
previsto che vi concorrano i contributi erogati in base a norma di legge, con
esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione,
ma solo dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto
modificativo. Anche tale disposizione, tuttavia, se confermata, avrà un impatto
sulle prossime dichiarazioni: se ne dovrà, infatti, tenere conto nella
determinazione dell'acconto IRAP per tale periodo (che sarà il 1999),
rideterminando l'imposta risultante dalla dichiarazione del periodo precedente. CAPITAL
GAIN
q
Regolarizzazione
degli omessi versamenti da CAPITAL GAIN - il decreto legislativo in materia di IRAP e capital gains, approvato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 aprile, e ora in
attesa del parere della Commissione dei Trenta, consente di regolarizzare entro
il 31 luglio prossimo, con gli interessi al tasso legale, gli omessi, ritardati
o insufficienti versamenti delle imposte e ritenute previste dal decreto di
riforma dei redditi di capitale e dei redditi diversi, i cui termini sono
scaduti al 19 marzo 1999 (D.Lgs. n. 461/1997, modificato dal D.Lgs. n. 201/1998;
q
Stock
options - Il provvedimento, che
contiene diverse integrazioni della disciplina tributaria introdotta lo scorso
anno, interviene, in particolare, con effetto retroattivo, sulla determinazione
delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni
assegnate ai lavoratori dipendenti (c.d. stock options). Viene, infatti,
stabilito che a partire da plusvalenze e minusvalenze realizzate dal 1° luglio
1998 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 461/1997), ai fini della tassazione,
devono essere assunti i costi effettivamente sostenuti dai dipendenti per
l'acquisto delle partecipazioni, con gli oneri inerenti alla loro produzione, e
non il valore di mercato al momento dell'assegnazione come precedentemente
indicato dal ministero nella circolare n.
165/E del 1998. Il
sole 24 ore di sabato 1 maggio 1999, pag. 18 |
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