Novità della settimana

Dal 10.05.1999 al 17.05.1999

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Sommario

 

IMPOSTE SUI REDDITI – REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI – SOGGETTI RESIDENTI

DECRETO 4 maggio 1999

CREDITI PER IMPOSTE E SANZIONI DI MODESTA ENTITà - ESCLUSIONE DELLA RISCOSSIONE

D.P.R. 16 aprile 1999, n.129  

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

riscossione – mod. f24 – indicazione degli importi

COMUNICATO stampa diramato l’11.5.1999 dal Ministero delle finanze

DICHIARAZIONI – MODELLO 770 – QUADRO SA – INAIL

CIRCOLARE INAIL n. 37 del 10.5.1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 4 maggio 1999

Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.”

In breve

Il decreto, in ottemperanza all'art.10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, individua gli stati aventi un regime fiscale privilegiato. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo da ultimo citato ,  ha aggiunto all'art. 2 del Tuir il comma 2-bis. Il nuovo comma 2-bis, include tra i residenti in Italia , salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. 

Pertanto i soggetti emigrati nei Paesi indicati nel decreto dovranno assoggettare i propri redditi ad imposizione in Italia, salvo che non riescono a provare che il cambiamento di residenza è stato effettivo  e non al solo fine di usufruire dell'imposizione fiscale più mite.

Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10-05-1999

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D.P.R. 16 aprile 1999, n.129

"Crediti tributari di modesta entità"

In breve

Il decreto stabilisce che fino al 31.12.1997 i crediti tributari per imposte e sanzioni inferiori alla L. 32.500 per ciascun periodo d'imposta non danno luogo ad accertamento. Ovviamente nel caso in cui il credito supera detto limite l'accertamento interesserà l'intero debito tributario. La franchigia non si applica nel caso in cui il contribuente abbia effettuato ripetute violazioni negli obblighi di versamento in un biennio riguardanti il medesimo tributo.

Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12-05-1999  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

COMUNICATO stampa diramato l’11.5.1999 dal ministero delle finanze

“Modello F24 – pagamenti rateali”

In breve

Si ricorda preliminarmente che nella novità del 19.4.1999  l’art.1 del decreto 12 aprile 1999 (Gazzatta Ufficiale n. 87) andava ha sostituire integralmente le istruzioni alla compilazione del modello di versamento unificato F24, al fine di includere una recente apertura del ministero delle finanze sul fronte dei versamenti rateali disciplinati dall’art.20 del D.Lgs n. 241/12997( cfr. istruzioni alla compilazione della dichiarazione UNICO-99).

Secondo il Ministero infatti ora è possibile effettuare pagamenti rateali distinti tra saldo Iva emergente dalla dichiarazione annuale da corrispondere entro il 16 marzo di ogni anno e saldo emergente dalla dichiarazione UNICO-99.

Nel nuovo foglio delle avvertenze del modello unificato di versamento viene di conseguenza indicato che:

in corrispondenza  dello spazio riservato all’indicazione del numero di rate prescelto[1] deve essere indicato sia il numero della rate in versamento che il numero di rate prescelto (ad esempio pere indicare il versamento della prima rata di 5 si dovrà indicare 0105; nel caso in cui si versa in un'unica soluzione ovviamente si dovrà indicare 0101);

nel caso in cui si è scelto di versare in modo rateale sia il saldo Iva che le somme emergenti da UNICO-99 in corrispondenza del versamento di entrambe le rate relative si dovranno predisporre due distinti modelli F24: il primo per il versamento della rata IVA il secondo per versare i debiti d’imposta emergenti da unico. Questo perché nel modello attuale è previsto solo uno spazio per i versamenti rateali.

Con il comunicato in oggetto il Ministero delle finanze ha precisato che l’indicazione 0101 “deve essere indicata in tutti i casi di versamenti in unica soluzione ancorché non rateizzabile.”

Tuttavia tale precisazione avrà pieno effetto solamente dopo il 31.5.1999 in quanto, sempre dal comunicato, anche a ragione della sollecitazione al riguardo avanzata dalla CNA, emerge che, le banche, le agenzie postali e i concessionari sono inviati ad accettare le deleghe di versamento nei quali non è stato riempito lo spazio “numero di rate prescelto” nella delega di versamento F24.

Da quanto precede ne dovrebbe conseguire che per i versamenti effettuati  dopo il 31.5.1999, in tutti i casi in cui si sceglie di effettuare pagamenti rateali unitamente a pagamenti di altri tributi o contributi rateizzabili in unica soluzione, è necessario procedere al versamento utilizzando due distinte deleghe di versamento: la prima per il versamento rateale in cui dovrà essere indicata la rata in versamento ed il totale delle rate da versare, ad esempio 0104, la seconda con cui si versano le altre imposte rateizzabili con l’indicazione 0101.

Italia Oggi di Mercoledì 12 maggio 1999, pag. 19

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CIRCOLARE INAIL n. 37 del 10.5.1999

“Dichiarazioni annuali ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi ex art.4, D.Lgs 241/1997 – D.M. 2.3.1999 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 53 del 5.3.1999”

In breve

Come è noto, a partire dalle dichiarazioni 1999  la dichiarazione dei sostituti d’imposta, secondo quanto indicato dall’art.4 del D.P.R. 22-07-1998, n. 322 (prima asrt.4 del D.Lgs 241/1997) è unificata anche ai fini contributivi. In particolare nel modello 770 devono essere inseriti, ovviamente se obbligati dalle  “norme contributive”,  anche i dati riguardanti i versamenti effettuati agli enti previdenziali: INPS ed INAL.

Con la circolare in oggetto L’INAL spiega come compilare il quadro SA del Mod. 770 contenente i dati di interesse dell’ente assistenziale.

Italia oggi di mercoledì 12 maggio 1999, 39


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[1] Si ricorda che: secondo l’art.20 del D.Lgs 241/1997 che la rateazione non può andare oltre il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.

                                                                                                

 
 
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Aggiornato il: 27 novembre 1999