DECRETO 4 maggio 1999
D.P.R. 16 aprile 1999, n.129
COMUNICATO stampa
diramato l’11.5.1999 dal Ministero delle finanze
CIRCOLARE INAIL n. 37 del 10.5.1999
“Individuazione di Stati
e territori aventi un regime fiscale privilegiato.” Il decreto, in ottemperanza all'art.10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, individua gli stati aventi un regime fiscale privilegiato. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo da ultimo citato , ha aggiunto all'art. 2 del Tuir il comma 2-bis. Il nuovo comma 2-bis, include tra i residenti in Italia , salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Pertanto i soggetti emigrati nei Paesi indicati nel decreto dovranno assoggettare i propri redditi ad imposizione in Italia, salvo che non riescono a provare che il cambiamento di residenza è stato effettivo e non al solo fine di usufruire dell'imposizione fiscale più mite. Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10-05-1999 "Crediti tributari di modesta entità" In breve Il decreto stabilisce che fino al 31.12.1997 i crediti tributari per imposte e sanzioni
inferiori alla L. 32.500 per ciascun periodo d'imposta non
danno luogo ad accertamento. Ovviamente nel caso in cui il credito supera detto
limite l'accertamento interesserà l'intero debito tributario. La franchigia non
si applica nel caso in cui il contribuente abbia effettuato ripetute violazioni
negli obblighi di versamento in un biennio riguardanti il medesimo tributo. Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12-05-1999
COMUNICATO stampa diramato l’11.5.1999 dal ministero delle finanze “Modello F24 – pagamenti rateali” In breve Si ricorda preliminarmente che nella novità del
19.4.1999 l’art.1 del decreto
12 aprile 1999 (Gazzatta
Ufficiale n. 87)
andava ha sostituire integralmente le istruzioni alla compilazione
del modello di versamento unificato F24, al fine di includere una recente
apertura del ministero delle finanze sul fronte dei versamenti rateali
disciplinati dall’art.20 del D.Lgs n. 241/12997( cfr. istruzioni alla
compilazione della dichiarazione UNICO-99). Secondo il Ministero infatti ora è possibile effettuare pagamenti
rateali distinti tra saldo Iva emergente dalla dichiarazione annuale da
corrispondere entro il 16 marzo di ogni anno e saldo emergente dalla
dichiarazione UNICO-99. Nel nuovo foglio
delle avvertenze del modello unificato di versamento viene di conseguenza
indicato che:
Italia Oggi
di Mercoledì 12 maggio 1999, pag. 19 CIRCOLARE INAIL n. 37 del 10.5.1999 “Dichiarazioni annuali ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi ex art.4, D.Lgs 241/1997 – D.M. 2.3.1999 pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 53 del 5.3.1999” In breve Come è noto, a partire dalle dichiarazioni 1999 la dichiarazione dei sostituti d’imposta, secondo quanto indicato dall’art.4 del D.P.R. 22-07-1998, n. 322 (prima asrt.4 del D.Lgs 241/1997) è unificata anche ai fini contributivi. In particolare nel modello 770 devono essere inseriti, ovviamente se obbligati dalle “norme contributive”, anche i dati riguardanti i versamenti effettuati agli enti previdenziali: INPS ed INAL. Con la circolare in oggetto L’INAL spiega come compilare il quadro SA del Mod. 770 contenente i dati di interesse dell’ente assistenziale. Italia oggi di mercoledì 12 maggio 1999, 39[1] Si ricorda che: secondo l’art.20 del D.Lgs 241/1997 che la rateazione non può andare oltre il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. |
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