DECRETO
25 agosto 1999
DECRETO-LEGGE
6 settembre 1999, n. 308
CIRCOLARE 26 agosto 1999, n.179
DECRETO
30 luglio 1999, n. 311
CIRCOLARE 6.09.1999,
n. 184/E
“Determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate di Latina, Modena, Pescara, Como e Lecce.” In breve Nei comuni di Latina, Modena, Pescara, Como e Lecce sarà
provvisoriamente attivato un unico Ufficio delle entrate, con la competenza
territoriale prevista da un precedente decreto ministeriale (tabella C/1
allegata D.M. - Finanze - 21 dicembre 1996, n. 700). In realtà, in tali sedi sono previsti due Uffici delle entrate a base circoscrizionale. Tuttavia, non essendo stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione risponda all'esigenza di creare un altro Ufficio e, per evitare ulteriori rinvii, è stato attivato uno solo dei due Uffici previsti con competenza territoriale estesa all'intera circoscrizione della rispettiva sede. Gazzetta
Ufficiale del 7 settembre 1999 n. 210 DECRETO-LEGGE
6 settembre 1999, n. 308 “Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi.” In breve Il decreto-legge, in vigore dal: 7- 9-1999, attua la disciplina sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, modificando alcune disposizioni della legge collegato alla finanziaria 1999 in materia (artt. 13 e 15, legge n. 448/1998). Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 07-09-1999
CIRCOLARE
26 agosto 1999, n.179 “Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993 - Minori estimi in circa 1.400 comuni - Loro inefficacia sull'anno di imposta 1993 - Istanze di rimborso presentate dai contribuenti - Rigetto.” In breve Si annuncia la pubblicazione della circolare in epigrafe già ampiamente commentata con le novità del 99_09_07 di cui si riporta il testo. In
circa 1.400 comuni, a seguito dei ricorsi prodotti dai comuni stessi, talune
tariffe d'estimo, per fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B e C, sono
state ridotte rispetto a quelle precedentemente stabilite (art. 2, comma 1-bis,
D.L. n. 16/1993, conv. dalla legge n. 75/1994). Le variazioni in diminuzione possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto alcune zone o categorie o classi. Tali valori sono rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili in quanto la rendita catastale è data dall'estimo moltiplicato per la consistenza dell'unità immobiliare considerata. In relazione a queste variazioni, il Ministero delle finanze ha precisato che i minori estimi (e, quindi, i minori valori catastali) hanno effetto, ai fini della determinazione dell'ICI dovuta, soltanto a decorrere dall'anno di imposta 1994, senza, pertanto, poter esplicare la loro efficacia sull'anno di imposta 1993. Per espressa previsione normativa, infatti, non può essere estesa all’ICI la valenza retroattiva dei minori estimi, limitata esclusivamente alle imposte erariali sui redditi (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/1993 e art. 2, comma 1, terzo periodo, legge n. 75/1993). Rimborsi - Pertanto i comuni, che hanno la competenza in materia di rimborsi dell'ICI indebitamente versata per l'anno di imposta 1993 (salvo restando il recupero nei confronti dello Stato della quota parte corrispondente all'aliquota del 4 per mille) dovranno respingere le istanze con le quali i contribuenti chiedono il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'ICI corrisposto per l'anno 1993, sulla base delle rendite originariamente determinate (D.M. 20 gennaio 1990) e quello calcolato sulla base delle rendite risultanti dalla riduzione degli estimi (D.Lgs. n. 568/1993). Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 08-09-1999 DECRETO
30 luglio 1999, n. 311 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle modalita' e delle condizioni cui e' subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale.” In breve Il decreto ministeriale, in attuazione di quanto disposto
dall’articolo 13-bis, comma 1-ter del TUIR, ha definito le modalità e le
condizioni per fruire della detrazione d’imposta del 19% degli interessi passivi dipendenti da mutui
contratti a partire
dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca per la costruzione dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Il decreto ha in primo luogo stabilito che per “costruzione di unità
immobiliare” si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al
provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione,
compresi quelli di ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 31, comma
1, lett. d), della legge 457/78. Ha poi disposto che per poter fruire della detrazione è necessario che
i lavori di costruzione dell'abitazione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti
o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto
che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità
immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale
entro sei mesi dal termine dei lavori. Ha stabilito altresì che tale detrazione è cumulabile con quella
prevista per gli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale solo per tutto il periodo di
durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo
di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Inoltre ha precisato che il limite di 5 milioni di lire in caso di
contitolarità del contratto di mutuo deve intendersi riferito all'ammontare
complessivo degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta e che la
detrazione viene meno se:
Da ultimo il provvedimento ha stabilito che per fruire della detrazione sarà necessario conservare:
Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 08-09-1999
“Articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Provvedimenti di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Istruzioni provvisorie” In breve La circolare ministeriale, in attesa dell'emanazione di direttive che
regolino compiutamente la materia, ha impartito istruzioni provvisorie ai propri
Uffici per la trattazione immediata delle istanze di rateizzazione delle somme
iscritte a ruolo per importi non superiori a 50 milioni di lire e per le quali
non prevista la presentazione di garanzie. Il documento ha in primo luogo sottolineato che a decorrere dal 1° luglio 1999, per effetto dell’intervento normativo recato dal D.lgs. 46 del 1999, gli Uffici competenti all’emissione dei provvedimenti di rateazione in materia di imposte dirette, Iva e registro sono gli stessi Uffici che hanno emesso il ruolo e non più, come accadeva prima di tale data, le sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate. In relazione a ciò la
circolare ha quindi precisato che le istanze di rateazione presentate alle
sezioni staccate prima del 1° luglio 1999 e non ancora evase dovranno essere
trasmesse d’ufficio agli Uffici che hanno emesso i ruoli. Inoltre il documento ha ricordato i nuovi requisiti che, sempre dal 1°
luglio, subordinano la concessione della dilazione e che quindi dovranno essere
verificati dagli Uffici competenti. In ordine alla verifica del requisito della "temporanea situazione
di obiettiva difficoltà" del debitore la circolare ha affidato ampio
potere discrezionale agli uffici che per ogni singola richiesta potranno quindi
valutare l'esistenza di tale situazione e in relazione alla stessa determinare
l’eventuale numero di rate mensili in cui ripartire il debito fermo restando
il limite massimo di 36 rate. La circolare ha poi sottolineato che un ulteriore requisito che dovrà
essere verificato è che l’istanza di rateazione sia anteriore all’inizio
del primo atto della procedura esecutiva ed a tal riguardo ha chiarito che non
dovrà essere considerato come tale l’avviso di mora. La circolare ha altresì sottolineato che la scadenza di ogni rata dovrà
sempre essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese e che gli interessi per
la dilazione di pagamento del 6% dovranno essere applicati dalla data di
scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di
tale data, o dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario,
trovando applicazione in questo ultimo caso tra la data di scadenza del termine
di pagamento e quella di presentazione dell'istanza gli interessi di mora. Infine il documento ha chiarito che, potendo dal 1° luglio essere
rateizzati anche i ruoli speciali emanati sulla base delle disposizioni vigenti
alla data del 30 giugno 1999, per le istanze di dilazione prodotte anteriormente
a tale data “se il contribuente non ha esplicitamente manifestato la volontà
di chiedere la rateazione delle sole somme iscritte nel ruoli non speciali,
l'Ufficio dovrà rateizzare l'intero importo risultante dalla cartella”. Il
sole 24 ore di mercoledì 8 settembre 1999, pag. 27 |
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