Novità della settimana

Dal 06.09.1999 al 13.09.1999

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Sommario

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – UFFICI DELLE ENTRATE – DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

DECRETO 25 agosto 1999

INPS – CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI – DECRETO CORRETTIVO

DECRETO-LEGGE 6 settembre 1999, n. 308

ICI – MINORI ESTIMI 1993 – ISTANZE DI RIMBORSO – INAMMISSIBILI

CIRCOLARE 26 agosto 1999, n.179

IRPEF – DEtrazioni – interessi passivi – costruzione prima casa

DECRETO 30 luglio 1999, n. 311  

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

RISCOSSIONE – ISCRIZIONE A RUOLO – DILAZIONE DEI VERSAMENTI

CIRCOLARE 6.09.1999, n. 184/E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 25 agosto 1999

“Determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate di Latina, Modena, Pescara, Como e Lecce.”

In breve

Nei comuni di Latina, Modena, Pescara, Como e Lecce sarà provvisoriamente attivato un unico Ufficio delle entrate, con la competenza territoriale prevista da un precedente decreto ministeriale (tabella C/1 allegata D.M. - Finanze - 21 dicembre 1996, n. 700).

In realtà, in tali sedi sono previsti due Uffici delle entrate a base circoscrizionale.  Tuttavia, non essendo stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione risponda all'esigenza di creare un altro Ufficio e, per evitare ulteriori rinvii, è stato attivato uno solo dei due Uffici previsti con competenza territoriale estesa all'intera circoscrizione della rispettiva sede.

Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1999 n. 210

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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1999, n. 308

“Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi.”

  In breve

Il decreto-legge, in vigore dal: 7- 9-1999, attua la disciplina sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, modificando alcune disposizioni della legge collegato alla finanziaria 1999 in materia (artt. 13 e 15, legge n. 448/1998).

Gazzetta Ufficiale n. 210 del 07-09-1999

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CIRCOLARE 26 agosto 1999, n.179

Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993 - Minori estimi in circa 1.400 comuni - Loro inefficacia sull'anno di imposta 1993 - Istanze di rimborso presentate dai contribuenti - Rigetto.”

In breve

Si annuncia la pubblicazione della circolare in epigrafe già ampiamente commentata con le novità del  99_09_07  di cui si riporta il testo.

In circa 1.400 comuni, a seguito dei ricorsi prodotti dai comuni stessi, talune tariffe d'estimo, per fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B e C, sono state ridotte rispetto a quelle precedentemente stabilite (art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 16/1993, conv. dalla legge n. 75/1994).

Le variazioni in diminuzione possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto alcune zone o categorie o classi.

Tali valori sono rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili in quanto la rendita catastale è data dall'estimo moltiplicato per la consistenza dell'unità immobiliare considerata.

In relazione a queste variazioni, il Ministero delle finanze ha precisato che i minori estimi (e, quindi, i minori valori catastali) hanno effetto, ai fini della determinazione dell'ICI dovuta, soltanto a decorrere dall'anno di imposta 1994, senza, pertanto, poter esplicare la loro efficacia sull'anno di imposta 1993.

Per espressa previsione normativa, infatti, non può essere estesa all’ICI la valenza retroattiva dei minori estimi, limitata esclusivamente alle imposte erariali sui redditi (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/1993 e art. 2, comma 1, terzo periodo, legge n. 75/1993).

Rimborsi - Pertanto i comuni, che hanno la competenza in materia di rimborsi dell'ICI indebitamente versata per l'anno di imposta 1993 (salvo restando il recupero nei confronti dello Stato della quota parte corrispondente all'aliquota del 4 per mille) dovranno respingere le istanze con le quali i contribuenti chiedono il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'ICI corrisposto per l'anno 1993, sulla base delle rendite originariamente determinate (D.M. 20 gennaio 1990) e quello calcolato sulla base delle rendite risultanti dalla riduzione degli estimi (D.Lgs. n. 568/1993).

Gazzetta Ufficiale n. 211 del 08-09-1999

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DECRETO 30 luglio 1999, n. 311

“Regolamento recante norme per l'individuazione delle modalita' e delle condizioni cui e' subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale.”

In breve

Il decreto ministeriale, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 13-bis, comma 1-ter del TUIR, ha definito le modalità e le condizioni per fruire della detrazione d’imposta del 19% degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è riconosciuta sino al limite di 5 milioni annui 

Il decreto ha in primo luogo stabilito che per “costruzione di unità immobiliare” si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi quelli di ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 31, comma 1, lett. d), della legge 457/78.

Ha poi disposto che per poter fruire della detrazione è necessario che i lavori di costruzione dell'abitazione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori.

Ha stabilito altresì che tale detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale solo per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Inoltre ha precisato che il limite di 5 milioni di lire in caso di contitolarità del contratto di mutuo deve intendersi riferito all'ammontare complessivo degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta e che la detrazione viene meno se:

l'immobile costruito non è più utilizzato come abitazione principale;

i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato, a meno che i ritardi siano imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.

Da ultimo  il provvedimento ha stabilito che per fruire della detrazione sarà necessario conservare:

le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;

il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale;

le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia;

la copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la costruzione dell'immobile.

Gazzetta Ufficiale n. 211 del 08-09-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

CIRCOLARE 6.09.1999, n. 184/E

“Articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Provvedimenti di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Istruzioni provvisorie”

In breve

La circolare ministeriale, in attesa dell'emanazione di direttive che regolino compiutamente la materia, ha impartito istruzioni provvisorie ai propri Uffici per la trattazione immediata delle istanze di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per importi non superiori a 50 milioni di lire e per le quali non prevista la presentazione di garanzie.

Il documento ha in primo luogo sottolineato che a decorrere dal 1° luglio 1999, per effetto dell’intervento normativo recato dal D.lgs. 46 del 1999, gli Uffici competenti all’emissione dei provvedimenti di rateazione in materia di imposte dirette, Iva e registro sono gli stessi Uffici che hanno emesso il ruolo e non più, come accadeva prima di tale data, le sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate. 

In relazione a ciò la circolare ha quindi precisato che le istanze di rateazione presentate alle sezioni staccate prima del 1° luglio 1999 e non ancora evase dovranno essere trasmesse d’ufficio agli Uffici che hanno emesso i ruoli.

Inoltre il documento ha ricordato i nuovi requisiti che, sempre dal 1° luglio, subordinano la concessione della dilazione e che quindi dovranno essere verificati dagli Uffici competenti.

In ordine alla verifica del requisito della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" del debitore la circolare ha affidato ampio potere discrezionale agli uffici che per ogni singola richiesta potranno quindi valutare l'esistenza di tale situazione e in relazione alla stessa determinare l’eventuale numero di rate mensili in cui ripartire il debito fermo restando il limite massimo di 36 rate.

La circolare ha poi sottolineato che un ulteriore requisito che dovrà essere verificato è che l’istanza di rateazione sia anteriore all’inizio del primo atto della procedura esecutiva ed a tal riguardo ha chiarito che non dovrà essere considerato come tale l’avviso di mora.

La circolare ha altresì sottolineato che la scadenza di ogni rata dovrà sempre essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese e che gli interessi per la dilazione di pagamento del 6% dovranno essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, o dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario, trovando applicazione in questo ultimo caso tra la data di scadenza del termine di pagamento e quella di presentazione dell'istanza gli interessi di mora.

Infine il documento ha chiarito che, potendo dal 1° luglio essere rateizzati anche i ruoli speciali emanati sulla base delle disposizioni vigenti alla data del 30 giugno 1999, per le istanze di dilazione prodotte anteriormente a tale data “se il contribuente non ha esplicitamente manifestato la volontà di chiedere la rateazione delle sole somme iscritte nel ruoli non speciali, l'Ufficio dovrà rateizzare l'intero importo risultante dalla cartella”.

Il sole 24 ore di mercoledì 8 settembre 1999, pag. 27

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Aggiornato il: 13 novembre 1999