Novità della settimana

Dal 25.10.1999 al 02.11.1999

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Sommario

 

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ATTIVAZIONE nuovi  UFFICI DELLE ENTRATE

DECRETO 15 ottobre 1999

RISCOSSIONE - CONCESSIONARI PER LA RISCOSSIONE - TRASMISSIONE DEI DATI

DECRETO 22 ottobre 1999

IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE - MOD. CUD VALIDO PER L'ANNO 2000

DECRETO 28 ottobre 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

TRASMISSIONE TELEMATICA - RETTIFICA RICEVUTE DI TRASMISSIONE

AVVISO della Sogei diramato il 25.10.1999 nel sito del Ministero delle finanze.................................. 268

IMPOSTE SUI REDDITI - CAPITAL GAIN

CIRCOLARE 26 ottobre 1999, n. 207/E

iMPOSTE SUI REDDITI - REDDITO D'IMPRESA - CELLULARI AD USO AZIENDALE - DEDUCIBILITà AL 100%

RISOLUZIONE D.R.E. Liguria 25.02.1999, prot. 8448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 15 ottobre 1999

"Attivazione degli uffici delle entrate di Pieve di Cadore, Rovigo, Civitavecchia, Cles, Vallo della Lucania e Viterbo."

 
In breve

Il decreto attiva dei nuovi Uffici delle entrate. Appresso, si riporta la tabella allegata al decreto in cui vengono illustrate le competenze territoriali dei nuovi Uffici, gli uffici soppressi e le date di attivazione e soppressione degli stessi.

REGIONE

PROVINCIA

UFFICI ATTIVATI

UFFICI SOPPRESSI

DATE ATTIVAZIONE E SOPPRESSIONE

Veneto

Belluno

Ufficio delle entrate di Pieve di Cadore e sezione staccata di Cortina d'Ampezzo

Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo

20 ottobre 1999

Rovigo

Ufficio delle entrate di Rovigo

Ufficio IVA, sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, Ufficio distrettuale delle imposte dirette e ufficio del registro di Rovigo

22 ottobre 1999

Lazio

Viterbo

Ufficio delle entrate di Viterbo

Ufficio IVA, sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, Ufficio distrettuale delle imposte dirette e ufficio del registro di Viterbo

29 ottobre 1999

Roma

Ufficio delle entrate di Civitavecchia

Ufficio distrettuale delle imposte dirette e ufficio del registro di Civitavecchia

22 ottobre 1999

Trentino Alto Adige

Trento

Ufficio delle entrate di Cles[1]

Ufficio distrettuale delle imposte dirette e ufficio del registro di Cles

26 ottobre 1999

Campania

Salerno

Ufficio delle entrate di Vallo della Lucania

Ufficio distrettuale delle imposte dirette e ufficio del registro di Vallo della Lucania

28 ottobre 1999

Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27-10-1999

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DECRETO 22 ottobre 1999

"Determinazione delle modalità di trasmissione, da parte dei concessionari della riscossione, della comunicazione di inesigibilità, dello stato delle procedure esecutive riguardanti le quote dei ruoli ricevuti in carico e delle informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 2 , lettera b), e 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."

In breve

Il decreto in ottemperanza all'art.36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, fissa le modalità con le quali il concessionario del servizio nazionale della riscossione entro la fine di ogni mese, deve trasmette in via telematica al soggetto creditore le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese precedente.
In particolare il concessionario del servizio nazionale della riscossione attraverso tale procedura informatica comunica all'ente creditore:

l'inesigibilità del ruolo, al fine di ottenere il discarico delle quote iscritte -  l'art. 19, comma 1, D.Lgs n. 112/1999;

 lo stato delle procedure esecutive relative alle singole quote -  art. 19, comma 2, lettera b), D.Lgs n. l 12 del 1999.

Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999

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DECRETO 28 ottobre 1999

"Approvazione, con le relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria."

In breve

Il decreto in ossequio all'art.1, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998 approva il modello di certificazione unica (CUD) 2000 da utilizzare per certificare le ritenute operate nel 1999.

Tra le altre disposizioni il decreto stabilisce che:

 la certificazione unica deve essere presentata anche da datori di lavoro non sostituti, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali che, da dall'anno in corso, comprendono anche quelli dovuti all'Inpdap  e Inpadai (art.2 e 3);

se a seguito di cessazione del rapporto di lavoro il sostituito ha richiesto al sostituto la certificazione delle ritenute operate nel 1999 e il sostituto ha già presentato il vecchio modello CUD - 1999, qualora il nuovo modello richieda indicazioni non presenti in quello già consegnato è necessario presentare il nuovo modello CUD 2000 per comunicare i soli dati non già trasmessi entro il mese di febbraio 2000 (art.4);

viene data attuazione alla disposizione prevista dall'art.10, comma 1 del D.Lgs n. 461/1997. Secondo l'articolo da ultimo citato, qualora il contribuente non abbia optato per i regimi del risparmio amministrato o gestito[2], i soggetti attraverso i quali  si concretizzano le operazioni di compravendita di titoli finanziari[3], dalle quali possono generarsi plusvalenze indicate dall'art.81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR, devono presentare la certificazione ai contribuenti.

La certificazione deve indicare:

 l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente;

 la natura, l'oggetto e la data dell'operazione;

 la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione

 gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

Osservazioni

E' evidente che il sistema intende mettere l’amministrazione a conoscenza delle operazioni che, non essendo state assoggettate all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario, potrebbero essere soggette all’obbligo di dichiarazione da parte del contribuente.

Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

AVVISO della Sogei diramato il 25.10.1999 nel sito del Ministero delle finanze

"Errori nelle ricevute di trasmissione"

In breve

L'avviso conferma l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni del modello Unico persone fisiche per le quali sono state rilasciate ricevute di trasmissione fra il 19 e il 23 ottobre che riportano erroneamente la dicitura «Non esistono quadri compilati».

Inoltre avverte che nel corso del mese di novembre verranno inviate integrazioni a dette ricevute con l'indicazione corretta dei quadri compilati.

Nello stesso comunicato viene chiarito che verranno riprodotte le ricevute che, a fronte di valori negativi indicati in dichiarazione, indicavano errori nella trasmissione.

Il sole 24 ore di martedì 26 ottobre 1999, pag. 19

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CIRCOLARE 26 ottobre 1999, n. 207/E

"Modifiche alla disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259."

In breve

Il Ministero delle finanze ha fornito una dettagliata spiegazione delle rilevanti modifiche apportate dal decreto legislativo di luglio al regime tributario applicabile ad alcuni redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria imputabili a soggetti non residenti nel territorio dello Stato e ai criteri di determinazione della base imponibile di proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute (D.Lgs. n. 259/1999).

Dal momento che le innovazioni apportate dal decreto sono state ampiamente illustrate con le novità del 07_09_99, in questa sede ci si limita a ricordare che, poiché le modifiche decorrono dal 1° gennaio 1999 e il decreto ha disposto il versamento delle imposte relative alle operazioni divenute imponibili per effetto delle nuove disposizioni, è stata prevista la possibilità di regolarizzare, entro il mese di ottobre 1999, gli omessi, i ritardati e gli insufficienti versamenti delle imposte sostitutive e delle ritenute che si sono verificati in sede di prima applicazione della disciplina originaria (D.Lgs. n. 461/1997) per i quali sono scaduti i termini alla data del 21 giugno 1999.

Il sole 24 ore di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 1999

Italia oggi di giovedì 28 ottobre 1999, pag. 31  

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RISOLUZIONE D.R.E. Liguria 25.02.1999, prot. 8448 

"Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del costo di acquisizione dei telefonini cellulari istallati sui camion."

In breve

Come è noto la nuova norma antielusiva, contenuta  nell'art.37-bis del D.P.R. 600/1973, attrae a se le norme antielusive di carattere specifico dettate dalle varie norme del TUIR. Infatti il comma 8 dell'articolo da ultimo citato consente di disapplicare norme che "limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario" se, come nel caso di specie, viene dimostrato che non poteva verificarsi il presupposto elusivo previsto norma.

Per ottenere tali disapplicazioni i contribuenti devono produrre istanza alla D.R.E. competente per territorio esponendo la fattispecie concreta.[4]

La Risoluzione messa in evidenza costituisce il prodotto dell'istanza predisposta da una società presentata al fine di superare la limitazione alla deducibilità del costo dei telefonini cellulari stabilita dall'art.67, comma 10-bis del TUIR.[5]

La società ottiene la disapplicazione della norma dimostrando che nel caso concreto le apparecchiature telefoniche non consentono l'uso promiscuo: personale e aziendale posto a fondamento della norma dettata dall'art.67. I radio trasmettitori infatti consento di comunicare solamente con alcuni numeri della società e possono essere utilizzate esclusivamente all'interno degli automezzi aziendali.

Italia oggi di venerdì 29 ottobre 1999, pag. 29

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[1] L'entrata in funzione dell'Ufficio delle entrate di Cles è stato prorogata al 9 novembre 1999per effetto del DECRETO 22 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27.10.1999 

[2] Articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

[3] Si tratta dei notai, dei professionisti abilitati, nonché degli enti emittenti che intervengono nelle operazioni di compravendita dei titoli.

[4] Come richiesto dalla norma, il Decreto ministeriale 19-06-1998, n. 259 ha dato regolamentazione alla compilazione e l'inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze.

[5] Si ricorda che la norma limita al 50% la deducibilità dei costi di telefonia cellulare.

                                                                                               

 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999