DECRETO 22 ottobre 1999
DECRETO 28 ottobre 1999
AVVISO
della Sogei diramato il 25.10.1999 nel sito del Ministero delle finanze..................................
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CIRCOLARE 26 ottobre 1999, n. 207/E
RISOLUZIONE D.R.E. Liguria 25.02.1999, prot. 8448
DECRETO
15 ottobre 1999
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REGIONE |
PROVINCIA |
UFFICI ATTIVATI |
UFFICI SOPPRESSI |
DATE
ATTIVAZIONE E SOPPRESSIONE |
Veneto |
Belluno |
Ufficio delle entrate di Pieve di Cadore e sezione staccata di Cortina d'Ampezzo |
Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo |
20 ottobre 1999 |
Rovigo |
Ufficio delle entrate di Rovigo |
Ufficio IVA, sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, Ufficio distrettuale delle imposte dirette e ufficio del registro di Rovigo |
22 ottobre 1999 |
|
Lazio |
Viterbo |
Ufficio delle entrate di Viterbo |
Ufficio IVA, sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, Ufficio distrettuale delle imposte dirette e ufficio del registro di Viterbo |
29 ottobre 1999 |
Roma |
Ufficio delle entrate di Civitavecchia |
Ufficio distrettuale delle imposte dirette e ufficio del registro di Civitavecchia |
22 ottobre 1999 |
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Trentino Alto Adige |
Trento |
Ufficio delle entrate di Cles[1] |
Ufficio distrettuale delle imposte dirette e ufficio del registro di Cles |
26 ottobre 1999 |
Campania |
Salerno |
Ufficio delle entrate di Vallo della Lucania |
Ufficio distrettuale delle imposte dirette e ufficio del registro di Vallo della Lucania |
28 ottobre 1999 |
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27-10-1999
"Determinazione delle modalità di trasmissione, da
parte dei concessionari della riscossione, della comunicazione di inesigibilità,
dello stato delle procedure esecutive riguardanti le quote dei ruoli ricevuti in
carico e delle informazioni relative allo svolgimento del servizio e
all'andamento delle riscossioni, ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 2 ,
lettera b), e 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112."
In breve
Il decreto in ottemperanza all'art.36, comma 1, del decreto
legislativo n. 112 del 1999, fissa le modalità con le quali il concessionario
del servizio nazionale della riscossione entro la fine di ogni mese, deve
trasmette in via telematica al soggetto creditore le informazioni relative allo
svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese
precedente.
In particolare il concessionario del servizio nazionale della riscossione
attraverso tale procedura informatica comunica all'ente creditore:
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l'inesigibilità del ruolo, al fine di ottenere il discarico delle quote iscritte - l'art. 19, comma 1, D.Lgs n. 112/1999; |
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lo stato delle procedure esecutive relative alle singole quote - art. 19, comma 2, lettera b), D.Lgs n. l 12 del 1999. |
Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999
"Approvazione, con le
relative istruzioni, dello schema di certificazione unica (modello CUD 2000),
concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati,
compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti
nell'anno 1999, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate,
dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o
dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P. delle relative
trattenute operate a carico del lavoratore nonché l'attestazione dell'ammontare
dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1999. Approvazione della
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria."
In breve
Il decreto in ossequio all'art.1, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998 approva il modello di certificazione unica (CUD) 2000 da utilizzare per certificare le ritenute operate nel 1999.
Tra le altre disposizioni il decreto stabilisce che:
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la certificazione unica deve essere presentata anche da datori di lavoro non sostituti, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali che, da dall'anno in corso, comprendono anche quelli dovuti all'Inpdap e Inpadai (art.2 e 3); |
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se a seguito di cessazione del rapporto di lavoro il sostituito ha richiesto al sostituto la certificazione delle ritenute operate nel 1999 e il sostituto ha già presentato il vecchio modello CUD - 1999, qualora il nuovo modello richieda indicazioni non presenti in quello già consegnato è necessario presentare il nuovo modello CUD 2000 per comunicare i soli dati non già trasmessi entro il mese di febbraio 2000 (art.4); |
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viene data attuazione alla disposizione prevista dall'art.10, comma 1 del D.Lgs n. 461/1997. Secondo l'articolo da ultimo citato, qualora il contribuente non abbia optato per i regimi del risparmio amministrato o gestito[2], i soggetti attraverso i quali si concretizzano le operazioni di compravendita di titoli finanziari[3], dalle quali possono generarsi plusvalenze indicate dall'art.81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del TUIR, devono presentare la certificazione ai contribuenti. |
La certificazione deve indicare:
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l'indicazione
delle generalità e del codice fiscale del contribuente; |
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la
natura, l'oggetto e la data dell'operazione; |
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la
quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione |
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gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi. |
Osservazioni
E' evidente che il sistema intende mettere l’amministrazione a conoscenza delle operazioni che, non essendo state assoggettate all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario, potrebbero essere soggette all’obbligo di dichiarazione da parte del contribuente.
Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999
QUOTIDIANI
ECONOMICI
"Errori nelle ricevute di trasmissione"
In breve
L'avviso conferma l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni del modello Unico persone fisiche per le quali sono state rilasciate ricevute di trasmissione fra il 19 e il 23 ottobre che riportano erroneamente la dicitura «Non esistono quadri compilati».
Inoltre avverte che nel corso del mese di novembre verranno inviate integrazioni a dette ricevute con l'indicazione corretta dei quadri compilati.
Nello stesso comunicato viene chiarito che verranno riprodotte le ricevute che, a fronte di valori negativi indicati in dichiarazione, indicavano errori nella trasmissione.
Il
sole 24 ore di martedì 26 ottobre 1999, pag. 19
"Modifiche alla disciplina
tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
Decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259."
In breve
Il Ministero delle finanze ha fornito una dettagliata spiegazione delle rilevanti modifiche apportate dal decreto legislativo di luglio al regime tributario applicabile ad alcuni redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria imputabili a soggetti non residenti nel territorio dello Stato e ai criteri di determinazione della base imponibile di proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute (D.Lgs. n. 259/1999).
Dal momento che le innovazioni apportate dal decreto sono state ampiamente illustrate con le novità del 07_09_99, in questa sede ci si limita a ricordare che, poiché le modifiche decorrono dal 1° gennaio 1999 e il decreto ha disposto il versamento delle imposte relative alle operazioni divenute imponibili per effetto delle nuove disposizioni, è stata prevista la possibilità di regolarizzare, entro il mese di ottobre 1999, gli omessi, i ritardati e gli insufficienti versamenti delle imposte sostitutive e delle ritenute che si sono verificati in sede di prima applicazione della disciplina originaria (D.Lgs. n. 461/1997) per i quali sono scaduti i termini alla data del 21 giugno 1999.
Il
sole 24 ore di giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 1999
Italia
oggi di giovedì 28 ottobre 1999, pag. 31
"Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del
costo di acquisizione dei telefonini cellulari istallati sui camion."
In breve
Come è noto la nuova norma antielusiva, contenuta nell'art.37-bis del D.P.R. 600/1973, attrae a se le norme antielusive di carattere specifico dettate dalle varie norme del TUIR. Infatti il comma 8 dell'articolo da ultimo citato consente di disapplicare norme che "limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario" se, come nel caso di specie, viene dimostrato che non poteva verificarsi il presupposto elusivo previsto norma.
Per ottenere tali disapplicazioni i contribuenti devono produrre istanza alla D.R.E. competente per territorio esponendo la fattispecie concreta.[4]
La Risoluzione messa in evidenza costituisce il prodotto dell'istanza predisposta da una società presentata al fine di superare la limitazione alla deducibilità del costo dei telefonini cellulari stabilita dall'art.67, comma 10-bis del TUIR.[5]
La società ottiene la disapplicazione della norma dimostrando che nel caso concreto le apparecchiature telefoniche non consentono l'uso promiscuo: personale e aziendale posto a fondamento della norma dettata dall'art.67. I radio trasmettitori infatti consento di comunicare solamente con alcuni numeri della società e possono essere utilizzate esclusivamente all'interno degli automezzi aziendali.
Italia
oggi di venerdì 29 ottobre 1999, pag. 29
[1] L'entrata in funzione dell'Ufficio delle entrate di Cles è stato prorogata al 9 novembre 1999, per effetto del DECRETO 22 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27.10.1999
[2] Articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
[3] Si tratta dei notai, dei professionisti abilitati, nonché degli enti emittenti che intervengono nelle operazioni di compravendita dei titoli.
[4] Come richiesto dalla norma, il Decreto ministeriale 19-06-1998, n. 259 ha dato regolamentazione alla compilazione e l'inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze.
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