Niente da segnalare
ARTICOLO a cura di Antonio Criscione
Niente da
segnalare
ARTICOLO a cura di Antonio Criscione "Notifica di ricorsi fiscali nella bufera - La sezione
tributaria della Cassazione potrebbe chiedere l'intervento della Consulta - Nel
mirino l'interpretazione retroattiva delle inserita nel "collegato" In
breve L'autore riporta un importante dichiarazione fatta dal Pres. Michele Cantillo (Presidente titolare della neo sezione tributaria della Corte di Cassazione), al convegno organizzato dall'Associazione nazionale tributaristi italiani ad Udine il 26.11.1999. Sembra infatti che il Presidente abbia espresso dei dubbi circa l'applicabilità retroattiva della disposizione "interpretativa" contenuta nell'art.21 della legge n. 133/1999. La norma da ultimo citata dava interpretazione agli artt.38, commi 2 e 3 e 51 del D.Lgs n. 546/92, nell'individuazione del soggetto (controparte) a cui notificare la decisione della Commissione tributaria regionale, ai fini della riduzione del termine per la proposizione del ricorso in Cassazione. Come si è ricordato con le Novità del 18.10.1999 a commento della Sent. Cass. n. 10799 del 1999, mentre in passato giurisprudenza e amministrazione finanziaria discutevano tra Avvocatura generale dello Stato e Ufficio finanziario che aveva istruito il contenzioso fino al secondo grado di giudizio[1], la norma "interpretativa" contenuta nell'art.21 della L. n. 133/99, spiazzando tutti, indicava come competente l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Dello stesso parere del presidente Cantillo è anche Cesare Glendi che, nel commentare la decisione sopra citata, ha indicato che la norma contenuta nell'art.21 si appalesa sfacciatamente incostituzionale se vista come norma interpretativa con valenza retroattiva, in quanto contrastante con gli articoli 101, 102 e 108 della Costituzione italiana. Il sole 24 ore di sabato 27 novembre 1999, pag. 19 [1] Favorevoli alla sentenza all'Ufficio finanziario erano: Cassa civ., sent. 17.6.1998 n . 6034 e amministrazione finanziaria C.M. n.201/E dell’11 agosto 1998. Favorevoli alla notifica presso l'Avvocatura generale dello Stato erano: Cass. civile sentenze, 3.10.1998, n. 9846; 21.10.1998, n. 10420; 28.10.1998, n. 10752; 12.3.1999, n. 2188; 22.3.1999, n. 2641. |
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