Il comunicato del Ministro delle finanze

29 dicembre 1999


Il ministro
delle Finanze ha portato oggi all’approvazione del Consiglio dei ministri, il decreto legislativo sul trattamento fiscale dei fondi pensione, un decreto correttivo in materia di sanzioni amministrative, e il regolamento relativo all’abolizione dell’imposta sugli intrattenimenti.

Fondi Pensione

Il provvedimento ha lo scopo di stimolare la costituzione di fondi previdenziali integrativi grazie ad un trattamento fiscale agevolato rispetto ad altre forme di investimento.

Il provvedimento riguarda gli aspetti tributari e non interviene sulla struttura del sistema pensionistico vigente né sull’utilizzazione del Tfr: tale materia è oggetto della concertazione fra governo e parti sociali e gli orientamenti che emergeranno in proposito potranno determinare aggiustamenti anche sulla materia tributaria ora disciplinata con decorrenza dal 2001.

Il provvedimento fa riferimento ai fondi integrativi senza distinguere tra "fondi chiusi" e "fondi aperti", confermando in tal modo il principio di neutralità fiscale.

Il provvedimento introduce la deducibilità degli importi versati nei fondi integrativi fino ad un ammontare massimo del 12% del reddito del contribuente (rispetto al 6% attualmente vigente) e con un tetto fissato in 10 milioni di lire (rispetto ai 2 milioni e mezzo attuali). Tale agevolazione è godibile dai lavoratori dipendenti in relazione al versamento nei fondi previdenziali di una quota di Tfr pari ad almeno la metà dell’intera contribuzione.

La stessa deduzione è consentita per chiunque versi contributi a favore di un familiare a carico.

Lo stesso regime è previsto per le forme assicurative istituite a fini esclusivamente previdenziali.

Le posizioni già in essere presso fondi o assicurazioni, seguiteranno ad usufruire del regime vigente.

Le prosecuzioni volontarie del versamento di contributi, oggi detraibili al 19%, saranno considerate deducibili al 12%

La pensione corrisposta ai contribuenti dai fondi integrativi godrà di un trattamento fiscale differenziato: la quota corrispondente ai contributi non dedotti dal contribuente al momento del versamento nel corso dell’attività lavorativa entrerà a far parte del reddito complessivo sottoposto ad Irpef; la quota derivante dal rendimento ottenuto dal fondo, sarà sottoposta a tassazione sostitutiva con aliquota fissa dell’11%.

Sanzioni

Il decreto correttivo si propone di apportare alcune modifiche alle disposizioni riguardanti sia la parte generale del nuovo sistema sanzionatorio tributario in vigore dal 1° aprile 1998, sia talune previsioni concernenti singoli tributi, allo scopo di correggere sviste, errori materiali o semplici disarmonie del sistema, di superare qualche difficoltà emersa in sede operativa e anche di aggiornare l'aspetto sanzionatorio alla luce del mutato quadro normativo tributario.

A) E’ stata eliminata la sanzione proporzionale (dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta) per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica Iva, sostituendola con la sanzione fissa da cinquecentomila lire a quattro milioni;

B) E’ stato inoltre chiarito che la stessa sanzione da lire cinquecentomila a lire quattromilioni si applica anche per i casi di infedele dichiarazione periodica.

C) Si è chiarito che la tolleranza fino al cinquanta per cento per il mancato rispetto di certi adempimenti non riguarda soltanto gli obblighi ma anche gli altri obblighi (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, dichiarazione) previsti in materia di imposta sul valore aggiunto e imposte dirette.

D) E’ stato precisato che la violazione può riguardare sia l'omissione di una comunicazione imposta direttamente dalla legge (senza che all'uopo occorra alcuna richiesta) sia le diverse fattispecie in cui l'omissione riguardi una richiesta di comunicazione, in ogni caso conforme alla legge, avanzata dagli Uffici o dalla Guardia di finanza.

E) E’ stato modificato l'art. 12 del d.lgs. n. 472 riguardante il concorso di violazioni e la continuazione, tenuto conto degli inconvenienti cui dà luogo l'attuale testo, allorché il cumulo giuridico debba essere applicato nei confronti di tributi amministrati da diversi Dipartimenti (Dogane ed Entrate) o con riguardo a diversi periodi di imposta. Si è stabilito, pertanto, che le previsioni sul concorso, continuazione o progressione si applicano separatamente rispetto ai tributi doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi, agli altri tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore.

F) Inoltre si è chiarito che allo scopo di applicare il cumulo giuridico per più periodi di imposta non è indispensabile che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, essendo sufficiente che si tratti di violazioni della stessa indole.

G) Le ulteriori modifiche specificano meglio gli adempimenti degli uffici finanziari e delle commissioni tributarie relativi alla determinazione della sanzione, nella suddetta ipotesi di continuazione estesa a più periodi d'imposta.

H) Sono state previste alcune modifiche in tema di ravvedimento, istituto disciplinato dall'art. 13 dei d.lgs. n. 472. Con la diminuzione della riduzione dall'attuale "un sesto del minimo" ad "un quinto del minimo" si è inteso, soprattutto, aumentare dal cinque al sei per cento la sanzione da corrispondere per la regolarizzazione degli omessi versamenti, tenuto conto dell'ampio margine di tempo (entro il termine per la presentazione della dichiarazione o entro un anno) previsto per il tipo di ravvedimento.

I) Si è chiarito inoltre che l'estensione del termine da trenta a novanta giorni riguarda solo l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali, mentre per la regolarizzazione di quelle periodiche rimane fermo il termine di trenta giorni, considerato che la presentazione delle stesse con un ritardo superiore non consentirebbe all'Amministrazione finanziaria di svolgere le funzioni di monitoraggio e di controllo delle stesse, e, quindi, non giustificherebbe la previsione di un trattamento sanzionatorio premiale.

J ) E’ stato precisato che il termine previsto per beneficiare della riduzione ad un quarto della sanzione irrogata (c.d. definizione in via breve) deve essere sospeso durante il periodo feriale. A tal fine, invece che al termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto di contestazione, la norma modificata fa riferimento al termine previsto per la proposizione del ricorso, in armonia con quanto dispone l'art. 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, relativo alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di  accertamento.

K) E’ stata apportata analoga modifica in ordine al termine previsto per la definizione in via breve, nell'ipotesi di irrogazione immediata della sanzione.

L) E’ stato armonizzato il termine di decadenza per l'irrogazione della sanzione con quello eventualmente diverso (non necessariamente maggiore) previsto per l'accertamento del tributo.


M) E’ stato previsto che le eventuali omissioni o irregolarità relative a tutte le dichiarazioni presentate nel 1999 che, a giudizio degli uffici, non abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, possono essere regolarizzate entro trenta giorni dall'invito, senza applicazione di sanzioni. Sono inoltre state trasfuse le disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di controllo formale delle dichiarazioni già contenute nell'articolo 14 del disegno di legge A.S. 4336. Com'è noto, gli uffici finanziari sono tenuti a completare, entro il 31 dicembre 2000, l'attività di recupero dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 per le imposte dirette e negli anni dal 1995 al 1998 per l'I.V.A.. A tale riguardo, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione dei concessionari e, nel contempo, improntare alla massima trasparenza il rapporto con i contribuenti, con la norma si modifica l’ordinaria procedura di riscossione dei carichi in argomento, assimilandola a quella sulla cui base si procederà dal prossimo anno, ai sensi dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 241 (articolo 13), e 18 dicembre 1997, n. 462 (articoli 2 e 3), al recupero delle somme dovute a seguito dell'effettuazione delle liquidazioni delle imposte sui redditi e di quella sul valore aggiunto.


N) La sanzione in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni viene portata da cinquantamila a centomila lire il limite massimo. Contestualmente si porta da duecentomila a centomila lire il limite minimo della sanzione in materia di imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni.

Abolizione dell’imposta sugli intrattenimenti

Il Regolamento ha lo scopo di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili, le modalità ed i termini di versamento previsti per gli operatori soggetti all’imposta sugli intrattenimenti.

Il provvedimento si compone di 12 articoli. In particolare:

l’articolo 1, disciplina organicamente gli obblighi contabili degli esercenti le attività di intrattenimento elencate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972, per le quali si rende applicabile il regime speciale previsto dall’articolo 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 (istitutivo dell’IVA). I predetti soggetti sono obbligati ad emettere fattura unicamente per le prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazioni, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Di contro, i medesimi soggetti, in considerazione del particolare regime d’imposta, sono esonerati dagli obblighi di registrazione dei corrispettivi, di liquidazione e di presentazione delle dichiarazioni. Per le prestazioni soggette all’imposta sugli intrattenimenti, e per quelle ad esse accessorie, anche se non soggette al tributo, è previsto l’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite un titolo di accesso emesso tramite apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate;

l’articolo 2, detta disposizioni in tema di intrattenimenti organizzati da enti, società ed associazioni;

l’articolo 3, introduce alcune semplificazioni contabili in materia di certificazione dei corrispettivi derivanti da attività di intrattenimento;

l’articolo 4, disciplina le modalità e le formalità da osservare nel caso di applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di minima importanza e per quelle soggette soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, prevedendo l’inoltro di una specifica preventiva comunicazione che evidenzi l’intenzione di assolvere l’imposta in modo semplificato:

l’articolo 5, detta disposizioni in materia di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

l’articolo 6, disciplina le modalità ed i termini di pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, uniformandoli a quelli previsti per le altre imposte;

l’articolo 7, specifica gli adempimenti contabili degli esercenti le attività spettacolistiche indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972;

l’articolo 8, prevede gli adempimenti contabili, particolarmente semplificati in considerazione della ridotta dimensione economica, che devono osservare i soggetti previsti dall’articolo 74-quater del D.P.R. n.633 del 1972, facoltizzati a determinare forfetariamente l’imponibile Iva nella misura del 50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi;

l’articolo 9, conferma l’estensione del particolare metodo forfetario di determinazione dell’imposta, previsto dall’articolo 74 del D.P.R. n.633 del 1972, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.398 del 1991 e alla legge n.133 del 1999, per le quali l’obbligo di comunicazione dell’esercizio dell’opzione viene esteso anche alla SIAE;

l’articolo 10, sostituisce la lettera h) dell’articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n.696, al fine di estendere la disciplina dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi di cui alla legge n.413, del 1991, alle operazioni relative ai concorsi pronostici, alle scommesse, nonché alla raccolta delle giocate;

l’articolo 11, in considerazione delle prevedibili difficoltà di approvvigionamento degli apparecchi misuratori fiscali da parte dei soggetti obbligati, consente l’adozione temporanea di strumenti alternativi di certificazione dei corrispettivi e la provvisoria osservanza degli adempimenti contabili previsti, a seconda dei casi, dai D.P.R. n.633 e n.640 del 1972.

l’articolo 12, stabilisce che le disposizioni recate dal regolamento in questione si applicano ai rapporti in corso al 1° gennaio 2000.

 

 
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Aggiornato il: 07 gennaio 2000