Il comunicato del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999
Fondi Pensione Il
provvedimento riguarda gli aspetti tributari e non interviene sulla struttura
del sistema pensionistico vigente né sull’utilizzazione del Tfr: tale materia
è oggetto della concertazione fra governo e parti sociali e gli orientamenti
che emergeranno in proposito potranno determinare aggiustamenti anche sulla
materia tributaria ora disciplinata con decorrenza dal 2001. Il
provvedimento fa riferimento ai fondi integrativi senza distinguere tra
"fondi chiusi" e "fondi aperti", confermando in tal modo il
principio di neutralità fiscale. Il
provvedimento introduce la deducibilità degli importi versati nei fondi
integrativi fino ad un ammontare massimo del 12% del reddito del contribuente
(rispetto al 6% attualmente vigente) e con un tetto fissato in 10 milioni di
lire (rispetto ai 2 milioni e mezzo attuali). Tale agevolazione è godibile dai
lavoratori dipendenti in relazione al versamento nei fondi previdenziali di una
quota di Tfr pari ad almeno la metà dell’intera contribuzione. La
stessa deduzione è consentita per chiunque versi contributi a favore di un
familiare a carico. Lo
stesso regime è previsto per le forme assicurative istituite a fini
esclusivamente previdenziali. Le
posizioni già in essere presso fondi o assicurazioni, seguiteranno ad usufruire
del regime vigente. Le
prosecuzioni volontarie del versamento di contributi, oggi detraibili al 19%,
saranno considerate deducibili al 12% La
pensione corrisposta ai contribuenti dai fondi integrativi godrà di un
trattamento fiscale differenziato: la quota corrispondente ai contributi non
dedotti dal contribuente al momento del versamento nel corso dell’attività
lavorativa entrerà a far parte del reddito complessivo sottoposto ad Irpef; la
quota derivante dal rendimento ottenuto dal fondo, sarà sottoposta a tassazione
sostitutiva con aliquota fissa dell’11%. Sanzioni Il
decreto correttivo si propone di apportare alcune modifiche alle
disposizioni riguardanti sia la parte generale del nuovo sistema sanzionatorio
tributario in vigore dal 1° aprile 1998, sia talune previsioni concernenti
singoli tributi, allo scopo di correggere sviste, errori materiali o semplici
disarmonie del sistema, di superare qualche difficoltà emersa in sede operativa
e anche di aggiornare l'aspetto sanzionatorio alla luce del mutato quadro
normativo tributario. A) E’ stata
eliminata la sanzione proporzionale (dal centoventi al duecentoquaranta per
cento dell'imposta dovuta) per l'omessa presentazione della dichiarazione
periodica Iva, sostituendola con la sanzione fissa da cinquecentomila lire a
quattro milioni; Il
Regolamento ha lo scopo di razionalizzare e semplificare gli adempimenti
contabili, le modalità ed i termini di versamento previsti per gli operatori
soggetti all’imposta sugli intrattenimenti. Il
provvedimento si compone di 12 articoli. In particolare: l’articolo
1, disciplina organicamente gli obblighi contabili degli esercenti le attività
di intrattenimento elencate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972,
per le quali si rende applicabile il regime speciale previsto dall’articolo 74
del D.P.R. n. 633 del 1972 (istitutivo dell’IVA). I predetti soggetti sono
obbligati ad emettere fattura unicamente per le prestazioni di pubblicità, di
sponsorizzazioni, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva
e di trasmissione radiofonica. Di contro, i medesimi soggetti, in considerazione
del particolare regime d’imposta, sono esonerati dagli obblighi di
registrazione dei corrispettivi, di liquidazione e di presentazione delle
dichiarazioni. Per le prestazioni soggette all’imposta sugli intrattenimenti,
e per quelle ad esse accessorie, anche se non soggette al tributo, è previsto
l’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite un titolo di accesso
emesso tramite apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate; l’articolo
2, detta disposizioni in tema di intrattenimenti organizzati da enti, società
ed associazioni; l’articolo
3, introduce alcune semplificazioni contabili in materia di certificazione dei
corrispettivi derivanti da attività di intrattenimento; l’articolo
4, disciplina le modalità e le formalità da osservare nel caso di applicazione
dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di minima importanza e per
quelle soggette soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi
sono soggette, prevedendo l’inoltro di una specifica preventiva comunicazione
che evidenzi l’intenzione di assolvere l’imposta in modo semplificato: l’articolo
5, detta disposizioni in materia di contabilizzazione dei proventi delle case da
gioco; l’articolo
6, disciplina le modalità ed i termini di pagamento dell’imposta sugli
intrattenimenti, uniformandoli a quelli previsti per le altre imposte; l’articolo
7, specifica gli adempimenti contabili degli esercenti le attività
spettacolistiche indicate nella tabella C allegata al D.P.R. n. 633 del 1972; l’articolo
8, prevede gli adempimenti contabili, particolarmente semplificati in
considerazione della ridotta dimensione economica, che devono osservare i
soggetti previsti dall’articolo 74-quater del D.P.R. n.633 del 1972,
facoltizzati a determinare forfetariamente l’imponibile Iva nella misura del
50 per cento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi; l’articolo
9, conferma l’estensione del particolare metodo forfetario di determinazione
dell’imposta, previsto dall’articolo 74 del D.P.R. n.633 del 1972, alle
associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e
alle pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla
legge n.398 del 1991 e alla legge n.133 del 1999, per le quali l’obbligo di
comunicazione dell’esercizio dell’opzione viene esteso anche alla SIAE; l’articolo
10, sostituisce la lettera h) dell’articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996,
n.696, al fine di estendere la disciplina dell’esonero dalla certificazione
dei corrispettivi di cui alla legge n.413, del 1991, alle operazioni relative ai
concorsi pronostici, alle scommesse, nonché alla raccolta delle giocate; l’articolo
11, in considerazione delle prevedibili difficoltà di approvvigionamento degli
apparecchi misuratori fiscali da parte dei soggetti obbligati, consente
l’adozione temporanea di strumenti alternativi di certificazione dei
corrispettivi e la provvisoria osservanza degli adempimenti contabili previsti,
a seconda dei casi, dai D.P.R. n.633 e n.640 del 1972. l’articolo
12, stabilisce che le disposizioni recate dal regolamento in questione si
applicano ai rapporti in corso al 1° gennaio 2000. |
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