

RIFORMA
VISCO
SANZIONI
- DECRETO CORRETTIVO AI D.LGS 471, 472, 473 DEL 1997
SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO
Approvato
definitivamente dal Consiglio del Ministri il 29.12.1999
inviato alla Commissione dei trenta
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472, 473 in materia di
sanzioni amministrative tributarie."
In breve
Il decreto, commentato in prima
battuta dal Ministero delle finanze nel Comunicato
del 29.12.1999, apporta considerevoli modifiche al sistema sanzionatorio
amministrativo tributario.
Il decreto correttivo modifica
sia la parte generale del nuovo sistema sanzionatorio, sia alcune previsioni che
riguardano singoli tributi con la finalità di correggere errori materiali e
soprattutto aggiornare l’aspetto sanzionatorio alla luce del mutato quadro
normativo tributario.
Clicca su
per
accedere
Sommario
Sanzioni
per omessa, infedele o irregolare dichiarazione periodica Iva - Articolo 1 lett.
a) e b).
Sanzioni
connesse al mancato rispetto degli adempimenti contabili - Articolo 1, let. c).
Concorso
di violazioni e continuazione - Articolo 2, comma 1, let. a).
Ravvedimento
operoso da lettera b) la riduzione passa da 1/6 ad 1/5 - Articolo 2, let. b), n.
1.
Ravvedimento
operoso da omessa presentazione della dichiarazione periodica Iva rimane a 30
giorni - Articolo 2, let. b), n. 2
Definizione
agevolata ex articolo 16 e 17 del D.Lgs n. 472/97 - Articolo 2, comma 1, let. c)
Decadenza
e prescrizione dell'atto di contestazione Articolo 2, let. e)
Sanatoria
delle violazioni formali commesse nelle dichiarazioni presentate nel corso del
1999 - Articolo 2, let. f)
Riduzione
del 50% delle sanzioni sulle somme iscritte a ruolo - Articolo 2, let. f).
Sanzioni
in materia di Tasse rifiuti e ICIAP - Articolo 3 lett. a) e b)
Decorrenza
delle disposizioni - Articolo 4

Le modifiche all'articolo 5 del
D.Lgs n. 471/1997 eliminano la sanzione proporzionale a cui soggiacevano le
violazioni di omessa o infedele dichiarazione periodica Iva. In luogo alla
sanzione proporzionale, che ricordo poteva variare dal 120% al 240% della
maggiore imposta dovuta o del maggior credito preteso, lo schema di decreto
prevede una sanzione fissa che può variare da L. 500 mila a L. 4 milioni.
La modifica all'articolo 8 del
D.Lgs 471 chiarisce che la sanzione fissa da L. 500 mila a L. 4 milioni per le
violazioni formali si applica anche alle dichiarazione periodiche c.d.
irregolari.
Spunti
critici
Pertanto
anche nel caso si aderisse al ravvedimento operoso in materia di infedele
dichiarazione periodica Iva, nel modo semplificato indicato nelle istruzioni
della nuova dichiarazione, tale sanzione, anche se in forma ridotta, è dovuta
unitamente alle altre sanzioni prodromiche alla violazione: omessa fatturazione,
omessa registrazione, indebita detrazione ed eventuale omesso versamento. In
questo si deve far presente che, le istruzioni alla presentazione della
dichiarazione periodica Iva sembrano escludere che in sede di ravvedimento si
debba corrispondere anche la sanzione ridotta prevista per l'infedele
dichiarazione periodica.
La
modifica all'articolo 8 si è resa necessaria in quanto, dal momento che le
altre modifiche hanno escluso dal punto di vista sanzionatorio la dichiarazione
periodica dal novero delle dichiarazioni in senso generale, rimaneva un vuoto
normativo.


Come è noto il comma 4
dell'articolo 9 del D.Lgs n. 471/1997 prevede che nei casi in cui le violazioni
degli obblighi inerenti alla tenuta della contabilità, sono inferiori al 50%
del limiti previsti per i regimi semplificati applicabili (Ad esempio in
materia di Iva art.32 e 33 del D.P.R. n. 633/72, 360 milioni o 1 miliardo), si
applica la sanzione fissa da L.500 mila a L: 5 milioni in luogo alla sanzione
prevista in via ordinaria variabile da L. 2 milioni a L. 15 milioni.
La modifica proposta dalla lettera c) dell'articolo 1,
chiarisce che la "franchigia" sia applica sia per le violazioni alla
contabilità Iva che per quella inerente alle Imposte sui redditi.


Le modifiche all'articolo 12 del D.Lgs n. 472/1997 proposte
dal n. 1 della lettera a) prevedono l'istituto del concorso della continuazione
venga applicato in modo separato per:
·
tributi erariali
·
tributi erariali doganali e alle imposte sulla produzione e sui
consumi;
·
tributi di competenza di altri enti impositori (Enti territoriali
quali Regioni, Province, Comuni)
Le modifiche previste dal n. 2
della stessa lettera a), orientate all'amministrazione finanziaria,
prevedono che l'applicazione del cumulo giuridico non può essere
condizionata dalla progressività con cui l'Ufficio irroga le sanzioni o da
fatto che diversi atti di irrogazione o accertamento hanno dato vita a più
contenziosi distinti.
Infatti nel primo caso, in
"nuovo" comma 4 dell'articolo 12, prevede che l'ufficio in seguito
dovrà rideterminare la sanzione dovuta considerando quanto gia stato irrogato e
versato dal contribuente da altro ufficio o in tempi diversi. Nel secondo caso
è previsto che il giudice investito dell'ultima controversia, dovrà
rideterminare la sanzione complessivamente dovuta, tenendo conto delle
violazioni risultanti dalle sentenze emanate in precedenza.
Considerazioni
Appare
evidente che i contribuenti dovranno tenere a mente la disposizione in
contenzioso al fine di richiederne l'applicazione nei ricorsi o nelle memorie.
Infatti in entrambi i casi, ma in particolare per il secondo, l'applicazione
della norma al caso concreto è legata alla conoscenza del giudice o
dell'ufficio degli altri atti di irrogazione o procedimenti per i quali sono già
state investite altri uffici o altri giudici.


Le modifiche apportate alla
lettera b) dell'articolo 13 del D.Lgs n. 472/97 riguardano il decremento della
riduzione della sanzione per il ravvedimento effettuato al fine di regolarizzare
le violazioni diverse dall'omessa presentazione della dichiarazione (lettera c)
dell'articolo 13) o dall'omesso versamento nei trenta giorni (articolo 13, let.
a)). Infatti la riduzione, attualmente pari ad 1/6 della sanzione minima
prevista, ove il decreto venisse pubblicato nella versione attuale passa ad 1/5.
Pertanto ad esempio per poter porre in essere il ravvedimento da insufficiente o
omesso versamento decorsi i trenta giorni oltre agli interessi e all'imposta
saranno dovute sanzioni per il 6% dell'imposta non versata (1/5 della sanzione
prevista del 30% - articolo 13 del D.Lgs n. 471/97)


La norma che, evidentemente
tiene già conto delle modifiche apportate dall'articolo 2 del D.Lgs n.
506/1999, prevede che la regolarizzazione per l'omessa presentazione della
dichiarazione periodica Iva debba avvenire entro 30 giorni, tramite il pagamento
della sanzione minima ora prevista dall'articolo 5 comma 3 del D.Lgs n. 471/97
di L. 500 mila, ridotta ad 1/8.
Pertanto mentre per presentare
le dichiarazioni annuali si hanno 90 giorni di tempo per presentare la
dichiarazione periodica si ha solamente 30 giorni.


Le modifiche introdotte dallo
schema di decreto legislativo si propongo di allineare il termine per aderire
alla definizione agevolata (Articolo 16 D.Lgs n. 472/97) o della definizione in
via breve (articolo 17 D.Lgs n. 472/97) delle sanzioni irrogate, ora previsto
entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di irrogazione, a quello previsto per
proporre ricorso avverso lo stesso atto.
Si ricorda infatti che gli
articolo 16 e 17 del D.Lgs n. 472/97 consentono ai contribuenti che si sono
visti irrogare sanzioni, di aderire in via agevolata all'atto mediante il
versamento delle eventuali imposte accertate e solo 1/4 delle sanzioni irrogate.
Considerazioni
Il
riferimento al termine per proporre ricorso determina la sospensione dello steso
per i 46 giorni di periodo feriale estivo.


E’
stato armonizzato il termine di decadenza per l’irrogazione della sanzione con
quello eventualmente diverso previsto per l’accertamento del tributo.


La lettera prevede due diverse
sanatorie. La prima, inserita nel comma 3-ter all'articolo 25 del D.Lgs n.
472/97, estende alle dichiarazioni presentate nel corso del 1999 la sanatoria
prevista dal precedente comma 3.bis per la regolarizzazione degli errori formali
nelle dichiarazioni 1998. Si ricorda che tale la sanatoria è prevista solamente
per gli errori formali che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del
tributo (articolo 8, comma 1, primo inciso del D.Lgs n. 471/97) e si perfeziona
con la regolarizzazione dell'omissione o dell'errore entro 30 giorni dalla
comunicazione dell'ufficio.


La stessa lettera f) inserisce
nell'articolo 25 del D.Lgs n. 472/97 i commi dal 3-quater al 3-septies. Le norme
inserite prevedono la riduzione del 50% delle sanzioni iscritte nei ruoli resi
esecutivi entro il 31.12.2000 a seguito del controllo formale delle
dichiarazioni:
·
delle imposte sui redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998;
·
dell'imposta sul valore aggiunto negli anni dal 1995 al 1998.
A tale scopo è previsto che
l'amministrazione finanziaria, attraverso il concessionari per la riscossione,
invii al contribuenti apposita comunicazione contenete l'invito al versamento in
forma ridotta entro il secondo mese successivo a quello previsto per la consegna
dei ruoli.
Le somme a debito, indicate
nella comunicazione devono essere versate entro la fine del mese successivo a
quello in cui si è ricevuta la comunicazione.
In caso di omesso versamento
delle somme in misura ridotta il concessionario procederà alla rettifica della
cartella e il debitore sarà tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo.
E'appena il caso di specificare che il nuovo comma 3-sexsies, prevede l'obbligo
a versare l'intero debito iscritto a ruolo sorge anche nel caso in cui il
contribuente non versi entro i termini previsti le somme a debito rideterminate
in sede di autotutela.
Spunti
critici
Da
segnalare, forse per errore di stampa che, il comma 3-sexies per stabilire che
nel caso di omesso versamento nei termini si perde il diritto alla riduzione
delle sanzioni iscritte a ruolo, fa riferimento al termine indicato al comma
3-quater, dove invece il termine entro cui il contribuente deve adempiere è
indicato nel comma 3-quinquies. Pertanto si deve ritenere errato l'ordine dei
commi o il riferimento al comma 3-quater.
Si
ritiene inoltre che la riduzione della sanzioni deve essere vista dopo
l'eventuale applicazione dell'istituto del cumulo giuridico (Art.12 D.Lgs n.
472/97) e della definizione agevolata (Articoli 16 e 17 del D.Lgs n. 472/97).
Pertanto
prima l'Ufficio deve determinare la sanzione prevista per la o per le violazioni
formali commesse e dopo ridurle del 50%.


La lettera a)
dell'articolo in commento aumenta la sanzione minima (portandola da L. 50 mila a
L. 100 mila) prevista dall'articolo 12, lett. d) del D.Lgs n.
473/97,
per gli errori formali commessi nella denuncia concernete la tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi interni.
Al pari la lettera b) porta da L. 200 mila a L. 100 mila il limite minimo della
sanzione prevista dall'articolo 5 del D.L. n. 66/1986 convertito dalla Legge n.
144/1989 per l'omessa denuncia concernete l'imposta comunale per l’esercizio
di arti e professioni.
Spunti
critici
Non si
capisce come mai sebbene sia l'articolo 12 (sanzione in materia di TARSU) che
l'articolo 13 (sanzioni in materia di ICIAP) del D.Lgs n. 473/97 modificata la
legge che fa riferimento ai due tributi, per incrementare il limite della
sanzione in materia di TARSU si è modificato l'articolo 12 del D.Lgs n. 473/97
mentre per modificare le sanzioni in materia di ICIAP, più correttamente si è
modificato l'articolo 5 del D.L. n. 66/1989 sostituito dall'articolo 13.


Le norme del decreto legislativo entreranno in vigore in
modo retroattivo al 1 aprile 1998, (si ricorda che tale data coincide con
l'entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio tributario non penale).
L'ultimo inciso dell'unico comma prevede una deroga per le norme che modificano
il trattamento sanzionatorio in senso più sfavorevole,
Spunti critici
La
deroga all'entrata retroattiva è utile solamente a chiarire e ribadire il
principio di legalità (Articolo 3 del D.Lgs n. 472/97) che ormai è presente
anche nel sistema sanzionatorio tributario amministrativo.
Infatti
anche in assenza della deroga prevista dall'articolo 4, se la violazione è
stata commessa in data anteriore all'entrata in vigore delle modifiche, si
applica la disposizione più favorevole al contribuente tra quella in vigore
all'epoca in cui è stata commessa la violazione e quella entra in vigore
successivamente.


Il
sole 24 ore di venerdì 31 dicembre 1999, pag. 27
Italia
oggi di venerdì 31 dicembre 1999, pag. 18