RIFORMA VISCO

SANZIONI - DECRETO CORRETTIVO AI D.LGS 471, 472, 473 DEL 1997

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Approvato definitivamente dal Consiglio del Ministri il 29.12.1999 

inviato alla Commissione dei trenta

"Ulteriori disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472, 473 in materia di sanzioni amministrative tributarie."

In breve

Il decreto, commentato in prima battuta dal Ministero delle finanze nel Comunicato del 29.12.1999, apporta considerevoli modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo tributario.

Il decreto correttivo modifica sia la parte generale del nuovo sistema sanzionatorio, sia alcune previsioni che riguardano singoli tributi con la finalità di correggere errori materiali e soprattutto aggiornare l’aspetto sanzionatorio alla luce del mutato quadro normativo tributario.

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Sommario

Sanzioni per omessa, infedele o irregolare dichiarazione periodica Iva - Articolo 1 lett. a) e b).

Sanzioni connesse al mancato rispetto degli adempimenti contabili - Articolo 1, let. c).

Concorso di violazioni e continuazione - Articolo 2, comma 1, let. a).

Ravvedimento operoso da lettera b) la riduzione passa da 1/6 ad 1/5 - Articolo 2, let. b), n. 1.

Ravvedimento operoso da omessa presentazione della dichiarazione periodica Iva rimane a 30 giorni - Articolo 2, let. b), n. 2 

Definizione agevolata ex articolo 16 e 17 del D.Lgs n. 472/97 - Articolo 2, comma 1, let. c)

Decadenza e prescrizione dell'atto di contestazione Articolo 2, let. e)

Sanatoria delle violazioni formali commesse nelle dichiarazioni presentate nel corso del 1999 - Articolo 2, let. f) 

Riduzione del 50% delle sanzioni sulle somme iscritte a ruolo - Articolo 2, let. f).

  Sanzioni in materia di Tasse rifiuti e ICIAP - Articolo 3 lett. a) e b)

Decorrenza delle disposizioni - Articolo 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanzioni per omessa, infedele o irregolare dichiarazione periodica Iva - Articolo 1 lett. a) e b)

Le modifiche all'articolo 5 del D.Lgs n. 471/1997 eliminano la sanzione proporzionale a cui soggiacevano le violazioni di omessa o infedele dichiarazione periodica Iva. In luogo alla sanzione proporzionale, che ricordo poteva variare dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta o del maggior credito preteso, lo schema di decreto prevede una sanzione fissa che può variare da L. 500 mila a L. 4 milioni.

La modifica all'articolo 8 del D.Lgs 471 chiarisce che la sanzione fissa da L. 500 mila a L. 4 milioni per le violazioni formali si applica anche alle dichiarazione periodiche c.d. irregolari. 

Spunti critici

Pertanto anche nel caso si aderisse al ravvedimento operoso in materia di infedele dichiarazione periodica Iva, nel modo semplificato indicato nelle istruzioni della nuova dichiarazione, tale sanzione, anche se in forma ridotta, è dovuta unitamente alle altre sanzioni prodromiche alla violazione: omessa fatturazione, omessa registrazione, indebita detrazione ed eventuale omesso versamento. In questo si deve far presente che, le istruzioni alla presentazione della dichiarazione periodica Iva sembrano escludere che in sede di ravvedimento si debba corrispondere anche la sanzione ridotta prevista per l'infedele dichiarazione periodica.

La modifica all'articolo 8 si è resa necessaria in quanto, dal momento che le altre modifiche hanno escluso dal punto di vista sanzionatorio la dichiarazione periodica dal novero delle dichiarazioni in senso generale, rimaneva un vuoto normativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanzioni connesse al mancato rispetto degli adempimenti contabili - Articolo 1, let. c)

Come è noto il comma 4 dell'articolo 9 del D.Lgs n. 471/1997 prevede che nei casi in cui le violazioni degli obblighi inerenti alla tenuta della contabilità, sono inferiori al 50% del limiti previsti per i regimi semplificati applicabili (Ad esempio in materia di Iva art.32 e 33 del D.P.R. n. 633/72, 360 milioni o 1 miliardo), si applica la sanzione fissa da L.500 mila a L: 5 milioni in luogo alla sanzione prevista in via ordinaria variabile da L. 2 milioni a L. 15 milioni.

La modifica proposta dalla lettera c) dell'articolo 1, chiarisce che la "franchigia" sia applica sia per le violazioni alla contabilità Iva che per quella inerente alle Imposte sui redditi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso di violazioni e continuazione - Articolo 2, comma 1, let. a)

Le modifiche all'articolo 12 del D.Lgs n. 472/1997 proposte dal n. 1 della lettera a) prevedono l'istituto del concorso della continuazione venga applicato in modo separato per:

·   tributi erariali

·   tributi erariali doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi;

·   tributi di competenza di altri enti impositori (Enti territoriali quali Regioni, Province,  Comuni) 

Le modifiche previste dal n. 2 della stessa lettera a), orientate all'amministrazione finanziaria,  prevedono che l'applicazione del cumulo giuridico non può essere condizionata dalla progressività con cui l'Ufficio irroga le sanzioni o da fatto che diversi atti di irrogazione o accertamento hanno dato vita a più contenziosi distinti.

Infatti nel primo caso, in "nuovo" comma 4 dell'articolo 12, prevede che l'ufficio in seguito dovrà rideterminare la sanzione dovuta considerando quanto gia stato irrogato e versato dal contribuente da altro ufficio o in tempi diversi. Nel secondo caso è previsto che il giudice investito dell'ultima controversia, dovrà rideterminare la sanzione complessivamente dovuta, tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze emanate in precedenza.

Considerazioni

Appare evidente che i contribuenti dovranno tenere a mente la disposizione in contenzioso al fine di richiederne l'applicazione nei ricorsi o nelle memorie. Infatti in entrambi i casi, ma in particolare per il secondo, l'applicazione della norma al caso concreto è legata alla conoscenza del giudice o dell'ufficio degli altri atti di irrogazione o procedimenti per i quali sono già state investite altri uffici o altri giudici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravvedimento operoso da lettera b) la riduzione passa da 1/6 ad 1/5 - Articolo 2, let. b), n. 1

Le modifiche apportate alla lettera b) dell'articolo 13 del D.Lgs n. 472/97 riguardano il decremento della riduzione della sanzione per il ravvedimento effettuato al fine di regolarizzare le violazioni diverse dall'omessa presentazione della dichiarazione (lettera c) dell'articolo 13) o dall'omesso versamento nei trenta giorni (articolo 13, let. a)). Infatti la riduzione, attualmente pari ad 1/6 della sanzione minima prevista, ove il decreto venisse pubblicato nella versione attuale passa ad 1/5. Pertanto ad esempio per poter porre in essere il ravvedimento da insufficiente o omesso versamento decorsi i trenta giorni oltre agli interessi e all'imposta saranno dovute sanzioni per il 6% dell'imposta non versata (1/5 della sanzione prevista del 30% - articolo 13 del D.Lgs n. 471/97)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravvedimento operoso da omessa presentazione della dichiarazione periodica Iva rimane a 30 giorni - Articolo 2, let. b), n. 2

La norma che, evidentemente tiene già conto delle modifiche apportate dall'articolo 2 del D.Lgs n. 506/1999, prevede che la regolarizzazione per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica Iva debba avvenire entro 30 giorni, tramite il pagamento della sanzione minima ora prevista dall'articolo 5 comma 3 del D.Lgs n. 471/97 di L. 500 mila, ridotta ad 1/8.

Pertanto mentre per presentare le dichiarazioni annuali si hanno 90 giorni di tempo per presentare la dichiarazione periodica si ha solamente 30 giorni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione agevolata ex articolo 16 e 17 del D.Lgs n. 472/97 - Articolo 2, comma 1, let. c)

Le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo si propongo di allineare il termine per aderire alla definizione agevolata (Articolo 16 D.Lgs n. 472/97) o della definizione in via breve (articolo 17 D.Lgs n. 472/97) delle sanzioni irrogate, ora previsto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di irrogazione, a quello previsto per proporre ricorso avverso lo stesso atto.

Si ricorda infatti che gli articolo 16 e 17 del D.Lgs n. 472/97 consentono ai contribuenti che si sono visti irrogare sanzioni, di aderire in via agevolata all'atto mediante il versamento delle eventuali imposte accertate e solo 1/4 delle sanzioni irrogate.

  Considerazioni

Il riferimento al termine per proporre ricorso determina la sospensione dello steso per i 46 giorni di periodo feriale estivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decadenza e prescrizione dell'atto di contestazione Articolo 2, let. e)

E’ stato armonizzato il termine di decadenza per l’irrogazione della sanzione con quello eventualmente diverso previsto per l’accertamento del tributo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanatoria delle violazioni formali commesse nelle dichiarazioni presentate nel corso del 1999 - Articolo 2, let. f)

La lettera prevede due diverse sanatorie. La prima, inserita nel comma 3-ter all'articolo 25 del D.Lgs n. 472/97, estende alle dichiarazioni presentate nel corso del 1999 la sanatoria prevista dal precedente comma 3.bis per la regolarizzazione degli errori formali nelle dichiarazioni 1998. Si ricorda che tale la sanatoria è prevista solamente per gli errori formali che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo (articolo 8, comma 1, primo inciso del D.Lgs n. 471/97) e si perfeziona con la regolarizzazione dell'omissione o dell'errore entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ufficio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del 50% delle sanzioni sulle somme iscritte a ruolo - Articolo 2, let. f)

La stessa lettera f) inserisce nell'articolo 25 del D.Lgs n. 472/97 i commi dal 3-quater al 3-septies. Le norme inserite prevedono la riduzione del 50% delle sanzioni iscritte nei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.2000 a seguito del controllo formale delle dichiarazioni:

·   delle imposte sui redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998;

·   dell'imposta sul valore aggiunto negli anni dal 1995 al 1998.

A tale scopo è previsto che l'amministrazione finanziaria, attraverso il concessionari per la riscossione, invii al contribuenti apposita comunicazione contenete l'invito al versamento in forma ridotta entro il secondo mese successivo a quello previsto per la consegna dei ruoli.

Le somme a debito, indicate nella comunicazione devono essere versate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è ricevuta la comunicazione.

In caso di omesso versamento delle somme in misura ridotta il concessionario procederà alla rettifica della cartella e il debitore sarà tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo. E'appena il caso di specificare che il nuovo comma 3-sexsies, prevede l'obbligo a versare l'intero debito iscritto a ruolo sorge anche nel caso in cui il contribuente non versi entro i termini previsti le somme a debito rideterminate in sede di autotutela.

  Spunti critici

Da segnalare, forse per errore di stampa che, il comma 3-sexies per stabilire che nel caso di omesso versamento nei termini si perde il diritto alla riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo, fa riferimento al termine indicato al comma 3-quater, dove invece il termine entro cui il contribuente deve adempiere è indicato nel comma 3-quinquies. Pertanto si deve ritenere errato l'ordine dei commi o il riferimento al comma 3-quater.

Si ritiene inoltre che la riduzione della sanzioni deve essere vista dopo l'eventuale applicazione dell'istituto del cumulo giuridico (Art.12 D.Lgs n. 472/97) e della definizione agevolata (Articoli 16 e 17 del D.Lgs n. 472/97).

Pertanto prima l'Ufficio deve determinare la sanzione prevista per la o per le violazioni formali commesse e dopo ridurle del 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanzioni in materia di Tasse rifiuti e ICIAP - Articolo 3 lett. a) e b)

La lettera a) dell'articolo in commento aumenta la sanzione minima (portandola da L. 50 mila a L. 100 mila)  prevista dall'articolo 12, lett. d) del D.Lgs n. 473/97,[1] per gli errori formali commessi nella denuncia concernete la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni.
Al pari la lettera b) porta da L. 200 mila a L. 100 mila il limite minimo della sanzione prevista dall'articolo 5 del D.L. n. 66/1986 convertito dalla Legge n. 144/1989 per l'omessa denuncia concernete l'imposta comunale per l’esercizio di arti e professioni.

Spunti critici

Non si capisce come mai sebbene sia l'articolo 12 (sanzione in materia di TARSU) che l'articolo 13 (sanzioni in materia di ICIAP) del D.Lgs n. 473/97 modificata la legge che fa riferimento ai due tributi, per incrementare il limite della sanzione in materia di TARSU si è modificato l'articolo 12 del D.Lgs n. 473/97 mentre per modificare le sanzioni in materia di ICIAP, più correttamente si è modificato l'articolo 5 del D.L. n. 66/1989 sostituito dall'articolo 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorrenza delle disposizioni - Articolo 4

Le norme del decreto legislativo entreranno in vigore in modo retroattivo al 1 aprile 1998, (si ricorda che tale data coincide con l'entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio tributario non penale). L'ultimo inciso dell'unico comma prevede una deroga per le norme che modificano il trattamento sanzionatorio in senso più sfavorevole,

  Spunti critici

La deroga all'entrata retroattiva è utile solamente a chiarire e ribadire il principio di legalità (Articolo 3 del D.Lgs n. 472/97) che ormai è presente anche nel sistema sanzionatorio tributario amministrativo.

Infatti anche in assenza della deroga prevista dall'articolo 4, se la violazione è stata commessa in data anteriore all'entrata in vigore delle modifiche, si applica la disposizione più favorevole al contribuente tra quella in vigore all'epoca in cui è stata commessa la violazione e quella entra in vigore successivamente.

Il sole 24 ore di venerdì 31 dicembre 1999, pag. 27

Italia oggi di venerdì 31 dicembre 1999, pag. 18

[1] L'articolo 12, comma 1 let. d) sostituisce l'articolo 76 del D.Lgs n. 507/1993.

 
 
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Aggiornato il: 15 gennaio 2000