

Schema di decreto
legislativo contenente «Ulteriori disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di
sanzioni amministrative tributarie», approvato il 5 gennaio 1999 dal Consiglio
dei ministri. Ora approdato alla commissione dei trenta per il relativo parere.
ARTICOLO 1
(Norme integrative e
correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi)
1.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nell’articolo 5, riguardante le violazioni relative alla dichiarazione
dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi:
1)al comma 1, primo periodo, la parola «periodica» è soppressa;
2)al comma 3, secondo periodo, dopo la parole «anche se è omessa la
dichiarazione» sono inserite le seguenti: «periodica o quella»;
3)al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Se la violazione
riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3»;
b)nell’articolo 8, riguardante le violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni, al comma 1, dopo le parole «dell’imposta
sul valore aggiunto» sono aggiunte le seguenti «, compresa quella periodica,»;
c)nell’articolo 9, riguardante le violazioni degli obblighi relativi alla
contabilità, al comma 4, le parole «gli obblighi indicati nei commi 1 e 2»
sono sostituite dalle parole «gli obblighi in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette»;
d)nell’articolo 11, riguardante altre violazioni in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto, al comma 1, lettera a), dopo le parole «prescritta
dalla legge tributaria» è inserita la parola «ovvero legittimamente».
ARTICOLO 2
(Norme integrative e
correttive delle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per
le violazioni di norme tributarie)
1.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dai decreti
legislativi n. 203 del 5 giugno 1998 e n. 422 del 19 novembre 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)nell’articolo 12, riguardante concorso di violazioni e continuazione:
1)il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3
si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun
altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle
imposte sulla produzione e sui consumi»;
2)il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Quando violazioni della stessa
indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione
base aumentata dalla metà al triplo. Se l’ufficio non contesta tutte le
violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando
in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle
violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione
danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici
diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze
precedentemente emanate»;
b)nell’articolo 13, riguardante il ravvedimento:
1)al comma 1, lettera b), le parole «ad un sesto del minimo» sono sostituite
dalle seguenti «ad un quinto del minimo»;
2)alla lettera c) del comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «c)
ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione
della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore
aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni»;
c)nell’articolo 16, riguardante il procedimento di irrogazione delle sanzioni:
1)al comma 3, le parole: «Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la proposizione
del ricorso»;
2)al comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: «sempre entro il
termine di sessanta giorni dalla sua notificazione»;
3)al comma 6, le parole: «di sessanta giorni dalla sua notificazione» sono
sostituite dalle seguenti: «previsto per la proposizione del ricorso»;
d)nell’articolo 17, riguardante l’irrogazione immediata delle sanzioni, al
comma 2, le parole: «entro sessanta giorni dalla notificazione del
provvedimento», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine previsto per
la proposizione del ricorso»;
e)nell’articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione, al comma 1, primo
periodo, la parola «maggior» è sostituita dalla seguente: «diverso»;
f)nell’articolo 25, recante disposizioni transitorie, dopo il comma 3-bis sono
aggiunti i seguenti: «3-ter. Nei casi di omissioni ed errori relativi alle
dichiarazioni presentate nell’anno 1999, che non incidono sulla determinazione
o sul pagamento del tributo, non si applicano le sanzioni previste se l’autore
delle violazioni provvede alla loro regolarizzazione nel termine di trenta
giorni dall’invito dell’ufficio.
3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro
il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale delle dichiarazioni
presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli
anni dal 1995 al 1998 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono ridotte
della metà per i contribuenti che aderiscono ad apposito invito al pagamento
dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni medesime, contenuto
in una comunicazione inviata al debitore dai concessionari del servizio
nazionale della riscossione entro il secondo mese successivo a quello di
consegna del ruolo.
3-quinquies. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 3-quater,
inviata tramite servizio postale, sono pagati entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di invio della comunicazione stessa.
3-sexies. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente
rideterminate in sede di autotutela, non sono integralmente corrisposte entro il
termine di cui al comma 3-quater, il debitore è tenuto a pagare l’intero
importo iscritto a ruolo previa modifica, da parte del concessionario, della
relativa cartella.
3-septies. La remunerazione spettante al concessionario sulle somme riscosse a
seguito dell’invio della comunicazione di cui al comma 3-quater è determinata
con decreto del ministro delle Finanze.».
ARTICOLO 3
(Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le sanzioni
amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui
consumi, nonché di altri tributi indiretti)
1.Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante revisione delle
sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e
sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)nell’articolo 12, comma 1, lettera d), riguardante le sanzioni relative alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, la parola «cinquantamila»
è sostituita dalla seguente: «centomila»;
b)nell’articolo 13, comma 1, riguardante sanzioni in materia di imposta
comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni:
1)nella lettera a), le parole: «il comma 10» sono sostituite dalle seguenti:
«ultimo comma»;
2)nella lettera b), all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la
parola «duecentomila» è sostituita dalla seguente: «centomila».
ARTICOLO 4
Decorrenza
1.Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1º aprile
1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso più
sfavorevole al contribuente.