Schema di decreto legislativo recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" approvata dal Consiglio dei ministri il 5.1.2000

TITOLO I - Definizioni

ARTICOLO 1 - Definizioni e principi generali

1.Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti, aventi rilievo probatorio a fini fiscali, emessi a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l’evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;

g) le soglie di punibilità riferite all’imposta evasa si intendono estese anche all’ammontare dell’indebito rimborso richiesto o dell’inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

2. Le violazioni dipendenti da interpretazioni della normativa tributaria, o di disposizioni da essa richiamate, sono punibili soltanto in caso di palese infondatezza dell’interpretazione adottata.

TITOLO II - Delitti

CAPO I - Delitti in materia di dichiarazione

ARTICOLO 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1.È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

3. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

ARTICOLO 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1.Fuori dei casi previsti dall’articolo 2., è punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire cento milioni;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

2. Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l’indicazione non veritiera si fonda sulla falsa rappresentazione degli elementi attivi o passivi nelle scritture contabili obbligatorie o nel bilancio, conseguente alla violazione degli obblighi di fatturazione o di registrazione dei corrispettivi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi o ad altri artifici idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità.

ARTICOLO 4 - Dichiarazione infedele

1.Fuori dei casi previsti dagli articoli 2. e 3., è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

ARTICOLO 5 - Omessa dichiarazione

1.È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire cento milioni.

2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

ARTICOLO 6 - Tentativo nei delitti di dichiarazione fraudolenta

1.Gli atti indicati nel comma 2 dell’articolo 2. e nel comma 2 dell’articolo 3. non sono comunque punibili a titolo di tentativo dei delitti previsti dai medesimi articoli, se ad essi non segue la presentazione della dichiarazione recante indicazioni non veritiere.

ARTICOLO 7 - Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio

1.Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3. e 4. le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio o nei documenti ad esso allegati.

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3. e 4. le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.
CAPO II - Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

ARTICOLO 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1.È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

3. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

ARTICOLO 9 - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1.In deroga all’articolo 110 del codice penale:

a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2.;

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8..

ARTICOLO 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

ARTICOLO 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

TITOLO III - Disposizioni comuni

ARTICOLO 12 - Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:

a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2., 3. e 8. importa altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2., comma 3, e 8., comma 2.

ARTICOLO 13 - Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario

1.Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12. se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all’imputato a norma dell’articolo 18., comma 1.

ARTICOLO 14 - Circostanza attenuante. Riparazione dell’offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario

1.Se i debiti indicati nell’articolo 13. risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l’imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell’offesa recata all’interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

2. La somma, commisurata alla gravità dell’offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell’articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.

3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.

4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12..

5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.

ARTICOLO 15 Adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive

1.Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall’articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato al parere espresso dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive o ha compiuto le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

ARTICOLO 16 - Interruzione della prescrizione

1.Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell’articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall’atto di accertamento delle relative violazioni.

ARTICOLO 17 Competenza per territorio

1.Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell’articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all’estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

3. Nel caso previsto dal comma 2 dell’articolo 8., se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335 del codice di procedura penale.

TITOLO IV - Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti

ARTICOLO 18 - Principio di specialità

1.Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

ARTICOLO 19 - Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

1.Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

ARTICOLO 20 - Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

1.L’ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 18., comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest’ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all’ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.

3. Nei casi di irrogazione di un’unica sanzione amministrativa per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

TITOLO V - Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

ARTICOLO 21 - Modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari

1.Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell’avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell’articolo 13. e di versamento delle somme indicate nell’articolo 14., comma 3.

ARTICOLO 22 - Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza

1.Nell’articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell’articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 le parole "previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle parole "previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale".

ARTICOLO 23 - Modifica dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18

1.L’ottavo comma dell’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell’articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell’articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.".

ARTICOLO 24 Abrogazioni

1.Sono abrogati:

a) l’articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) l’articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;

c) l’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;

e) l’articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;

f) l’articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;

g) l’articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;

h) l’articolo 2, commi 27 e 28, e l’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

i) l’articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

l) l’articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

m) l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

ARTICOLO 25 - Disposizioni transitorie

1.Le disposizioni del titolo II non si applicano in alcun caso, a norma dell’articolo 2, terzo comma, del codice penale, ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i fatti previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni ed integrazioni, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto-legge, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il fatto è commesso al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

b) l’ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a lire trecento milioni.

3. Per i fatti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 429 del 1982, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto-legge, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il fatto è commesso al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

b) l’ammontare dei redditi fondiari o di capitale o degli altri redditi, in relazione ai quali non vi era obbligo di annotazione in scritture contabili, indicato nella dichiarazione è inferiore a quello effettivo di oltre quattrocento milioni di lire.

4. Per i fatti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere b) e d), limitatamente all’ipotesi di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, del citato decreto-legge n. 429 del 1982, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto-legge.

5. Per i fatti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera f), del citato decreto-legge n. 429 del 1982, relativi alla dichiarazione dei redditi e commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto-legge, se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il fatto è commesso utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

b) l’ammontare complessivo dei ricavi, proventi o altri componenti positivi di reddito e delle spese od altri componenti negativi di reddito indicati in misura diversa da quella effettiva è superiore a lire trecento milioni e al cinque per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi, proventi o altri componenti positivi di reddito indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

6. Per i fatti previsti dall’articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, commessi anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi tale disposizione, se l’ammontare delle somme non corrisposte è superiore a lire cento milioni.
 

 
 
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Aggiornato il: 15 gennaio 2000