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Approvato dal Consiglio del Ministri il 05.01.2000 "Nuova disciplina dei reati
in materia di imposte sui redditi sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205. In
breve Lo schema di decreto si propone di sostituire il Titolo I della Legge n. 516/1982 ( c.d. legge manette agli evasori) regolando direttamente la disciplina della sanzioni penali in materia tributaria. Il provvedimento si snoda in 25 articoli. In primo luogo sono individuati le fattispecie penalmente rilevanti in materia di dichiarazione:
Le violazioni appena indicate sono tuttavia destinate ad avere rilevanza penale solo se l’imposta evasa è superiore a determinati valori "soglia", più elevati di quelli indicati dalla legge n. 516/1982.. Elemento importante ed innovativo rispetto al passato è l’irrilevanza delle violazioni di obblighi contabili che non sfociano nella presentazione di una dichiarazione. In sostanza da una visone di insieme delle norme del decreto sembra che la logica sia quella di passare dalla punizione delle violazioni prodromiche all'evasione (comportamenti che lascia presagire ad intenti evasivi, (logica inserita nella legge 516/1982) alla punizione dei soli comportamenti che sfociano effettivamente in evasione d'imposta, al centro della quale ci sono le dichiarazioni. Si deve infatti considerare che se il contribuente abbia effettivamente la volontà di evadere sicuramente non riporta i dati che testimoniano la sua evasione nella dichiarazione. Sono regolate penalmente le seguenti violazioni
A queste si aggiungono le disposizioni in materia di competenza territoriale, di principio di specialità e sui rapporti fra procedimento penale e tributario nonché disposizioni riguardanti il periodo transitorio d'applicazione delle nuove disposizioni. Da segnalare abrogazione dell'articolo 20, legge 7 gennaio 1929 n. 4, - principio di ultrattività della legge penale tributaria. Pertanto dall'entrata in vigore del presente decreto verranno cancellati di fatto una serie di procedimenti penali attualmente in corso. Tuttavia l'articolo 25 del decreto prevede espressamente, che l'abrogazione delle vecchie pendenze è subordinata alla presenza di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi Appresso si darà un primo commento alle disposizioni dello schema di decreto legislativo.di maggiore interesse. Clicca su
- "documenti per operazioni inesistenti" - Articolo 1, lett. a) - "finalità evasive" - Articolo 1, lettera d) - "Imposta evasa" Articolo 1, let. f) - "soglie di punibilità - Articolo 1, let, g)
Norme di definizione - Articolo 1Le norme di definizione contenute nell'articolo 1 costituiscono una delle novità della nuova disciplina dei reati tributari. L'articolo infatti si preoccupa di dare delle interpretazioni autentiche ad alcuni termini usati nelle norme dello steso decreto. Meritano segnalazione le seguenti interpretazioni. "documenti per
operazioni inesistenti" - Articolo 1, lett. a)
l'espressione integra il
concetto di falso ideologico, che si concretizza nell'inesistenza totale o
parziale delle operazioni su cui si fonda il documento, nell'indicare
imponibili od imposta diversa da quella reale ovvero nell'indicare nel
documento un soggetto diverso da quello ha eseguito l'operazione[1].
Come anche chiarito dalla Relazione
di accompagnamento allo schema di decreto, la definizione è
riconducibile alla previsione prima indicata dall'articolo 4, let. d) della
Legge 516/1982. Approfondimenti sul concetto di falso materiale
o ideologico Al
falso ideologico si contrappone il falso materiale. La differenza tra i due
concetti si trova nella esistenza o meno delle operazioni ci cui il documento
rilevante fiscalmente attesta l'esistenza. Se l'operazione non è avvenuta
ovvero è avvenuta, ma in misura diversa da quella reale, si qualifica la
fattispecie di falso ideologico. Così ad esempio, la fattura che indica la
vendita di n. 100 scatole di banane, configura falso ideologico non solo se la
vendita non c'è mai stata ma anche qualora il grossista abbia venduto
solamente 50 scatole di banane. Il
falso materiale, in precedenza previsto dalla precedente lettera a) dello
stesso articolo 4, non si riferisce all'operazione ma al contenuto del
documento. Nell'esempio in precedenza (ipotizzando le che il prezzo a scatola
sia di L. 100 mila) il falso materiale si realizza se nella fattura
l'acquirente apporta delle contraffazioni o delle alterazioni, indicando ad
esempio un prezzo a scatola superiore quello indicato dal proprio fornitore,
ovvero indicato nella fattura un soggetto diverso da quello che ha effettuato
l'operazione. In sostanza, la fattura testimonia un fatto realmente accaduto
(vendita di n. 100 scatole di banane) ma alcuni elementi della fattura
rilevanti fiscalmente sono contraffatti o alterati.
[2] "finalità evasive" - Articolo 1, lettera d)La lettera chiarisce che nel concetto di finalità evasive, elemento che caratterizza il dolo specifico necessario (ma non sufficiente) per l'applicazione delle sanzioni penali tributarie, rientra anche l'attività posta in essere al fine di conseguire nell'interesse proprio o di terzi tramite: · un rimborso di imposte non spettante ·
un riconoscimento di un credito d'imposta non spettante; Spunti critici Anche
questa definizione, come la precedente, include in se la disposizione
contenuta nell'articolo 4, comma 1 della legge n. 516/1982. Tuttavia rispetto
ad essa aggiunge l'ipotesi di riconoscimento di un credito d'imposta non
spettante. Pertanto se deve ritenere che, l'intento evasivo non si perfeziona
soltanto qualora il credito illegittimo viene chiesto a rimborso, ma altresì
qualora lo stesso venga indicato in dichiarazione come spettante. In
relazione a ciò la Relazione
di accompagnamento al
decreto esprime indirettamente lo stesso concetto, effettuando un parallelismo
tra la nuova definizione di intento evasivo e determinazione delle soglie di
punibilità definite nella successiva lettera g) dello stesso articolo 1. "Imposta evasa" Articolo 1, let. f).
la definizione di imposta evasa include: · la differenza tra imposta dovuta e quella indicata nella dichiarazione (in caso di dichiarazione fraudolenta o infedele); · intera imposta dovuta (caso di omessa presentazione della dichiarazione). Da queste somme devono essere scomputate le somme che risultano essere versate dal contribuente o da terzi (ad esempio sostituto) prima della presentazione della dichiarazione (in caso di infedeltà della stessa) o prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (in caso di omessa presentazione della dichiarazione) "soglie di punibilità - Articolo 1, let, g)Come anche indicato in precedenza, nella considerazione delle soglie di punibilità, vengono inclusi anche i crediti non spettanti indicati in dichiarazione. Dal
momento che nella dichiarazione (quadro RX) devono essere indicati i crediti
emergenti e che, questi possono essere chiesti a rimborso o a compensazione,
si deve ritenere che la dispostone in questione si riferisca solamente ai
crediti d'imposta riconosciuti a titolo di agevolazione. L'inesistenza dei
crediti, per così dire, fisiologici sono già inclusi nella precedente
previsione secondo cui deve essere incluso anche il credito indebito richiesto
a rimborso..Infatti come si è ricordato il credito "fisiologico"
attualmente è per sua natura richiesto a rimborso o utilizzato a
compensazione.
Le sanzioni penali sono applicabili soltanto in
caso di palese infondatezza dell'interpretazione adottata. Articolo 1, comma 2
Il secondo comma dell'artico 1 fissa un principio di carattere generale secondo cui l'applicabilità della sanzione penale è subordinata alla palese infondatezza dell'interpretazione adottata. Spunti
critici La
norma, con un diverso tenore, era contenuta nell'articolo 8 della legge n.
516/1982. L'articolo da ultimo citato prevedeva infatti che, "l'errore sulle norme che disciplinano le
imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclude la punibilità quando ha
cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato a norma del presente
decreto". Si deve tuttavia
considerare che tale disposizione si inseriva in un sistema che prevedeva
anche delle contravvenzioni (punibili a titolo di colpa) mentre il comma 2
dell'articolo 1, riguarda soltanto delle fattispecie delittuose, animate dal
dolo specifico del fine di evasione fiscale. Da
quanto sopra risulta difficile comprendere il coordinamento tra la finalità
di evadere il Fisco e l’adozione di un’interpretazione palesemente
infondata. Infatti si deve considerare che se manca il dolo di evasione, la
natura dell’interpretazione non rileva; se invece il dolo esiste, poco
importa che l’interpretazione sia infondata. La
norma avrebbe un senso solamente nel caso in cui venisse interpretata come
discriminante per determinare l'esistenza o meno del dolo. In altre parole si
potrà giungere all'assunto che l'interpretazione fondata esclude il dolo o al
contrario un'interpretazione infondata dimostra il dolo.
Pertanto oltre che in senso positivo la disposizione potrebbe essere
letta anche in senso negativo contro il contribuente. Infatti potrebbe
accadere che per un grossolano sbaglio interpretativo si incorra in sanzione
penale anche senza il presupposto fondamentale del dolo specifico dell'intento
di evadere.
TABELLA 1 - LE NUOVE SANZIONILa tabella riassume le nuove sanzioni mettendole in relazione: alla fattispecie di violazione prevista, alla norma che la prevede , alla soglia minima di imposta evasa e alla pena detentiva prevista. E' appena il casi di premettere che la soglia minima di imposta evasa e la soglia minima di imponibile sottratto, sono condizioni da leggere congiuntamente e non alternativamente.
TABELLA 2 LE SANZIONI NON PRESENTI NELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Il tentativo di dichiarazione fraudolenta non
costituisce comportamento penalmente
rilevate - Articolo 6
L'articolo prevede che i reati di dichiarazione fraudolenta (Articoli 2 e 3 dello schema di decreto legislativo), non si perfezionano se non inficiano la dichiarazione relativa al periodo d'imposta al quale si riferiscono, anche nel caso in cui i documenti fittizi su cui si basano vengono registrati o conservati ai fini di provare la spesa nei confronti dell'amministrazione finanziaria Appare evidente quindi che il contribuente, per evitare le sanzioni penali, può sempre non considerare i documenti falsi in sede di redazione della dichiarazione annuale. Approfondimenti Come
anche chiarito dalla Relazione
di accompagnamento la norma contenuta nell'articolo 6 mira ad escludere
l'applicazione dell'articolo 56 del c.p.. L'articolo da ultimo citato prevede
l'applicazione della sanzione prevista per la violazione contestata, ridotta
da 1/3 a 2/3, per "chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a
commettere un delitto, risponde di delitto tentato se l' azione non si compie
o l' evento non si verifica" Pertanto
in assenza della disposizione prevista dall'articolo 6 poteva accadere che il
rinvenimento di registrazione di
documenti fittizi, nel periodo d'imposta per il quale non si è ancora
presentata la dichiarazione, poteva portare a considerarli quali atti idonei e
diretti a produrre una successiva dichiarazione fraudolenta con la conseguente
applicazione della sanzione ex se
a titolo di delitto tentato".
Rilevazioni estimative nelle scritture contabili e nel bilancio - Articolo 7, commi 1 e 2.L'articolo 7 mira ad escludere i reati di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" (art.3) e "dichiarazione infedele" (art.4) in alcuni del casi di violazione di criteri contabili di rilevazione che incidono sull'ammontare di imposte risultanti dalla dichiarazione. In particolare non sono punti: · le violazioni dei criteri di competenza economica derivanti da errori di impostazione contabile - La norma vuole evidentemente eliminare dall'applicazione dell'esimente "i furbeschi". Infatti l'esclusione delle sanzioni penali è limitata solamente ai casi in cui la violazione deriva da un errore di impostazione costante della contabilità che ha causato errori di imputazione dei costi o dei ricavi nei vari esercizi di competenza. Vengono esclusi pertanto le violazione sporadiche effettuate al solo scopo di ottenere un vantaggio in termini di minori imposte da versare. (cfr Relazione di accompagnamento ). · Violazione di criteri di valutazione evidenziati nel bilancio e nota integrativa - In questo caso gli articoli 3 e 4 non sono applicabili quando, ad esempio, si è sovrastimato un componente positivo di reddito o sottostimato un componente positivo di reddito e, i criteri che evidenziano l'errore nella valutazione, sono evidenziati nel Bilancio d'esercizio o nei documenti di accompagnamento. Come anche precisato dalla Relazione di accompagnamento la norma mira ad eliminare dall'ipotesi delittuosa i casi di errori di valutazione sicuramente non mossi dall'intenzione di evadere. ·
Violazioni dei criteri di
violazione entro il 10% - L'esimente evita l'applicazione delle sanzioni
richiamate, nei casi di errori valutativi che non superano il 10% del valore reale per ogni singolo
elemento di valutazione. Il successivo periodo dello stesso comma 2 dispone
che, anche se la soglia del 10% venisse superata, comunque l'errore entro tale
limite non deve essere considerato nel calcolo delle soglie di punibilità
previste dalle lettere a) e b) degli articolo 3 e 4. La Relazione
di accompagnamento precisa
che il superamento della soglia del 10% non significa l'automatica attivazione
del procedimento penale. Infatti è possibile che nel valutare il caso
concreto errori di valutazione, anche superiori al 10%, ma effettuati i
assoluta assenza di dolo non potranno causare azione penale. I
casi delineati dall'articolo 7 riguardano dichiarazioni infedeli o fraudolente
la cui infedeltà deriva da fatti che palesemente non possono essere classificati quali violazioni effettuate con l'intendo
evadere. Pertanto anche in assenza di tale articolo le fattispecie
delineate "non avrebbero potuto" causare azione penale per l'assenza
di dolo specifico, essenziale per la configurabilità del reato. Tuttavia le tre disposizioni dell'articolo 7 possono essere viste quali presunzioni positive volte ad indicare in quali casi in dolo specifico non sussiste. |
Approfondimenti Così
ad esempio in caso commissione della violazione di omessa fatturazione
delle operazioni comportante anche:
Nel
caso prospettato in applicazione dell'articolo 12 del D.Lgs n. 472/1997 la
sanzione applicabile è quella relativa all'infedele dichiarazione aumentata
da 1/4 al doppio. Se in
corrispondenza all'azione amministrativa viene instaurato un procedimento
penale per l'infedele dichiarazione, si dovranno rideterminare le sanzioni e
sospendere l'esecuzione della riscossione solamente per quelle oggetto del
procedimento penale. Pertanto
dal momento che, nel caso prospettato, oggetto del procedimento penale può
essere solamente l'infedele dichiarazione, si deve ritenere che
l'amministrazione finanziaria: ·
deve rideterminare la sanzione con
riferimento alle sole violazioni di omessa fatturazione, omessa registrazione,
omesso versamento. Applicando quindi il cumulo giuridico con riferimento a
queste fattispecie. Supponiamo che si determini una sanzione pari a L. 1000; ·
confrontare tale ammontare con la
sanzione determinata considerando anche la violazione di infedele
dichiarazione. Che si ipotizza sia di L. 1500; ·
sospendere l'esecuzione (articolo 20,
comma 2) delle sanzioni
per la parte eccedente quella determinata escludendo la violazione di
infedele dichiarazione rilevante penalmente. Pari quindi a L. 500 (L. 1500 -
L. 1000) e procedere quindi solamente per L: 1000 . |
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La disposizione modifica l'articolo 63, primo comma del D.P.R. 633/1972 e l'articolo 33, terzo comma del D.P.R. 600/1973.
Le modifiche sono volte ha consentire all'amministrazione finanziaria di reperire gli atti di indagine svolti in sede penale relativi ai reati tributari, nella fase in cui vige il segreto istruttorio previsto dall'articolo 329 c.p.p.
Infatti le analoghe disposizioni contenute negli articoli 33 e 63 sopra citati attualmente in vigore consento la visione degli atti processuali tramite autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che regolano il segreto. Il riferimento alle norme sul segreto, è stato interpretato dalla in senso restrittivo secondo cui l'autorizzazione non poteva essere concessa se non veniva a finire il segreto investigativo (cfr Relazione di accompagnamento ).
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La norma, in coerenza con i nuovi principi ispiratori della riforma del sistema sanzionatorio penale, sostituisce il comma 8 dell'articolo 2 delle legge 26.1.1983, n. 18 al fine di sostituire la sanzione penale da questo disposta con una più mite sanzione amministrativa.
Pertanto dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni le manomissioni o contraffazioni dei registratori di cassa sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 2 milioni a L. 15 milioni. E' appena il caso di precisare che quale sanzione amministrativa rientra tra quelle per le quali si applicano le disposizione del D.Lgs n. 472/1997, ravvedimento operoso compreso (art.13).
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Tra le tante norme abrogate dall'articolo 24 si segnala l'intero titolo I della L. n. 516/1982.
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Come chiarito nella Relazione di accompagnamento le norme transitorie, tenendo fermo il principio del favor rei, imposto anche dalla legge delega, mirano a gestire il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina in modo meno traumatico. Infatti dal momento la logica del sistema è stata stravolta sarebbe molto difficile stabilire in corrispondenza di ogni caso concreto quale sia la sanzione più favorevole per il contribuente.
In tale ottica il primo comma fissa il principio del favor rei per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo, facendo riferimento all'articolo 2 del c.p.
I commi successivi dispongono delle deroghe volte a stabilire quando è applicabile la "vecchia" disciplina e quando invece trova applicazione la nuova, anche in relazione a elementi soggettivi dell'imputato.
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Italia oggi di giovedì 6 gennaio 2000, pag. 22
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[1] In proposito si veda Sent.
n. 552 in data 3 maggio 1995 (emessa il 30 marzo 1995) della Corte Cass.,
Sez. III pen., in banca dati Il fisco video. - ![]()
[2] In proposito vedi: Sent.
n. 2392 in data 22 marzo 1990 (emessa il 27 maggio 1988) della Corte
Cassasione; Sent. in data 22 settembre 1993 del Trib. di Pisa, entrambe in
banca dati Il fisco video
.
[3]
Il delitto si realizza con l'indicazione nelle dichiarazioni annuali dei
redditi o dell'iva di elementi passivi fittizi mediante l'utilizzo di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il comma 2
dell'articolo 2 precisa che il reato si perfeziona solamente se i
documenti fittizi vengono registrati nei registri obbligatori o conservati
ai fini di provare la spesa nei confronti dell'amministrazione
finanziaria. - ![]()
[4]
Il delitto si realizza con l'indicazione nelle dichiarazioni annuali dei
redditi o dell'iva di elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi
passivi fittizi, utilizzando artifici
diversi da quelli contemplati dall'articolo 2.. Anche il comma 2
dell'articolo 3 dello schema di decreto prevede che il reato si perfeziona
solamente se i documenti fittizi vengono riportati nei registri
obbligatori o conservati ai fini di provare la spesa nei confronti
dell'amministrazione finanziaria ![]()
[5] Indicazione, con finalità
di evasione, di elementi attivi inferiori a quelli effettivi ed elementi
passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'Iva -
.
[6] Mancata presentazione
della dichiarazione annuale dei redditi, dell'iva o dei sostituti
d'imposta con finalità evasive. -
[7] Emissione o rilascio di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire
a terzi l'evasione delle imposte. L'emissione di più fatture nello stesso
periodo d'imposta da luogo ad un'unica violazione. - ![]()
[8] Distruzione od
occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è
obbligatoria la conservazione con l'intento di evadere. - ![]()
[9] Vendita o altro
comportamento fraudolenta sui beni proprio o altrui, atti idonei in tutto
od in parte a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva. - ![]()
[10] Secondo tale articolo il
ragguaglio deve essere effettuato moltiplicando il numero dei giorni
previsti per la detenzione per il reato per L. 75.000. Così ad esempio se
la pena è di 1 anno di detenzione la somma non può essere inferiore a L.
27.375.000. - ![]()
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contenente domande o commenti su questo sito Web.
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