Circolare 101 del 19.05.00 

MATERIA FISCALE: Riscossione 



OGGETTO Irpef Risposte a quesiti forniti in occasione di videoconferenza in materia 
di imposte sui redditi, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie. 



TESTO
                     Alle Direzioni regionali delle entrate                   
                     Agli Uffici delle entrate                                
                     Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette           
                     Ai Centri di servizio delle Imposte Dirette e indirette  
  e, per conoscenza:                                                          
                     Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate   
                     Al Segretariato Generale                                 
                     Al Servizio Consultivo ed Ispettivo tributario           
                     Al Comando Generale della Guardia di Finanza             
                ---------------------------------------                       
INDICE                                                                        
1.  DIT 1.1 Compilazione del Quadro RS                                        
1.2 Riporto delle eccedenze di reddito agevolabile                            
2.  AGEVOLAZIONE VISCO                                                        
2.1 Nuovi impianti                                                            
2.2 Investimenti effettuati con finanziamenti                                 
2.3 Appalti                                                                   
2.4 Entrata in funzione                                                       
2.5 Cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati                       
2.6 Ammortamenti beni agevolati                                               
2.7 Cessioni dei beni agevolati                                               
2.8 Ragguaglio ad anno                                                        
3.  IRAP                                                                      
3.1 Tassazione di plusvalenze                                                 
3.2 Riclassificazione del conto economico                                     
4.  ALTRI QUESITI IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA                             
4.1 Imposte differite                                                         
4.2 Perdita dello status di imprenditore                                      
4.3 Imputazione di redditi di impresa familiare                               
5.  REDDITI DI FABBRICATI                                                     
5.1 Applicazione della maggiorazione di un terzo                              
5.2 Locazione di immobile non commerciali: canoni non percepiti               
6.  REDDITI AGRARI                                                            
6.1 Coefficienti di normalizzazione                                           
7.  REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE                                              
7.1 Trasfertisti                                                              
7.2 Erogazioni liberali                                                       
7.3 Rimborso spese taxi                                                       
7.4 Rimborso spese mediche                                                    
7.5 Stipendi e pensioni esteri                                                
8.  ONERI                                                                     
8.1 Premi di assicurazione sulla vita                                         
8.2 Spese per frequenza di master universitari                                
8.3 Spese per procedure di adozione internazionale                            
8.4 Elenco delle ONLUS                                                        
8.5 Contributo al CSSN                                                        
9.  DETRAZIONI                                                                
9.1 Detrazione per redditi di lavoro autonomo                                 
9.2 Agriturismo                                                               
10. ADDIZIONALE REGIONALE                                                     
10.1 Variazione di domicilio fiscale                                          
11.  COMPENSAZIONI                                                            
11.1 Utilizzo di crediti inesistenti                                          
11.2 Regolarizzazione di errori formali                                       
11.3 Utilizzo del nuovo modello F24                                           
11.4 Imposte sostitutive                                                      
12.  DICHIARAZIONI                                                            
12.1 Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di      
     liquidazione di societa' di capitali                                     
12.2 Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di      
     liquidazione volontaria di S.r.l.                                        
12.3 Termini di presentazione delle dichiarazioni in caso di liquidazione     
     volontaria di societa' di persone                                        
13.  SANZIONI                                                                 
13.1 Omesso versamento di IVA                                                 
                   ----------------------------------------------             
        In occasione della videoconferenza del 4 maggio u.s., questo Ministero
ha fornito   le   risposte ai quesiti pervenuti che, per opportuna conoscenza,
sono di seguito riportate.                                                    
1.DIT                                                                         
1.1 Compilazione del Quadro RS                                                
D. Ai   fini   della  corretta compilazione del Quadro RS, nella colonna 3 dei
righi RS7,   RS8,   RS9   e RS10 deve essere riportata sia la quota di reddito
agevolato ai   sensi   della   DIT,  che quella relativa alla legge n. 133/99?
R. Il   quadro   RS   ha esclusivamente la funzione di riepilogare le quote di
reddito da attribuire ai collaboratori dell'impresa familiare.                
Pertanto, ferme   restando   le   modalita' analitiche di determinazione delle
agevolazioni D.I.T.   e Visco, nella colonna 3 dei righi RS7, RS8, RS9 e RS10,
deve essere indicato l'importo complessivo delle quote di reddito agevolato.  
Cio' risulta   evidente dal confronto tra le istruzioni al nuovo modello Unico
2000 e   quelle   per   il   1999,  atteso che, mentre in queste ultime veniva
specificato che   la  quota di reddito agevolata da indicare nel quadro RS era
quella relativa   alla D.I.T., nelle nuove e' stato eliminato il riferimento a
detta specifica  agevolazione, intendendo in tal modo estendere il riferimento
sia alla D.I.T.  che alla Visco.                                              
1.2 Riporto delle eccedenze di reddito agevolabile                            
D. Se il  campo RJ15 e' uguale  a zero si puo' compilare il campo RJ19 (55,56%
del reddito imponibile o il 56,57% per i soggetti quotati)?                   
Anche se   nel   periodo   d'imposta   1999 si e' verificato un decremento del
capitale investito,  si puo' usufruire dell'agevolazione DIT in considerazione
delle eccedenze di reddito agevolabile dei precedenti esercizi?               
R. Il   campo  RJ19 puo' essere compilato indipendentemente dal campo RJ15. Le
eccedenze di   reddito   agevolabile   derivanti  dai precedenti esercizi sono
riportabili nel  limite temporale di cinque anni e nei limiti della differenza
positiva a   RJ19 e RJ20, col. 2, anche se in quello in corso non vi sia stato
alcun incremento patrimoniale.                                                
2. AGEVOLAZIONE VISCO                                                         
2.1 Nuovi impianti                                                            
D. E'    agevolabile    l'investimento   relativo all'allestimento di un nuovo
impianto elettrico   presso  uno stabilimento di produzione fornito a corpo da
una ditta di installazione esterna?                                           
R. L'allestimento   di  un nuovo impianto elettrico presso uno stabilimento di
produzione e' - come chiarito nella circolare n. 51 - agevolabile solo qualora
non rappresenti un ammodernamento di un impianto gia' esistente.              
In particolare,   se   l'impianto   da  inserire in una struttura preesistente
rappresenta un    elemento    oggettivamente    autonomo   nel senso cioe' che
costituisce di   per   se'   un   bene strumentale ammortizzabile, il relativo
investimento sara' da considerare agevolabile.                                
2.2 Investimenti effettuati con finanziamenti                                 
D. L'acquisto   per  lire 130 milioni degli arredi e delle attrezzature in una
azienda in   contabilita' semplificata e separata ai fini IVA (per la presenza
di operazioni   esenti),   puo'  essere considerato agevolabile  ai fini della
legge "Visco"  e utilizzato, pertanto, ai fini della detassazione del reddito,
anche nel   caso  in cui il pagamento venga effettuato grazie al finanziamento
erogato dalla banca e non con capitale proprio?                               
R. Per   i soggetti in contabilita' semplificata la quota di reddito d'impresa
da assoggettare    all'aliquota   del 19% coincide con il solo parametro degli
investimenti effettuati in beni strumentali nuovi, non assumendo rilevanza gli
incrementi patrimoniali.                                                      
Non esistono   limitazioni  in ordine alle modalita' di finanziamento di detti
investimenti. Il    diritto    all'agevolazione    e', invece, condizionato al
rispetto, da  parte del soggetto in contabilita' semplificata, dell'obbligo di
dichiarare ricavi   non   inferiori  a quelli risultanti dall'applicazione dei
parametri o   degli   studi   di  settore, se gia' approvati per il settore di
appartenenza.                                                                 
2.3 Appalti                                                                   
D. Come   si   determina   l'importo   dell' investimento agevolato relativo a
fabbricato classificato in categoria catastale D/1 in  corso di costruzione al
termine dell'esercizio?                                                       
R. Nel   paragrafo   5.2  della circolare, intitolato "impianti e investimenti
immobiliari", si    chiarisce    che    l'agevolazione e' concessa, secondo le
modifiche normative  attualmente all'esame del Parlamento,"anche quando i beni
immobili e gli impianti, realizzati in economia o in appalto, sono in corso di
esecuzione". Al   successivo paragrafo 5.6, con riferimento ai lavori eseguiti
in appalto,  si precisa che "l'importo dell'investimento che rileva in ciascun
periodo agevolato  e' commisurato all'ammontare dei corrispettivi liquidati in
base allo   stato  di avanzamento lavori". Ai fini dell'agevolazione in esame,
pertanto, tale criterio rileva per le opere  in corso di esecuzione al termine
dell'esercizio, oggetto    di    contratti    di    appalto di durata non solo
ultrannuale, ma   anche infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla
base del S.A.L., infatti, anche alla luce degli articoli 1655 e ss. del codice
civile, permette   di individuare con certezza la porzione di opera realizzata
(cioe' ultimata,   in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi
agevolabile nell'ambito   di ciascun periodo d'imposta. Nel caso di specie non
rilevano, dunque,   ai   fini   del  calcolo dell'importo agevolato in capo al
committente, gli   artt. 59 e 60 del TUIR, applicabili invece all'appaltatore,
il quale e' ammesso a valutare le rimanenze - in caso di appalti infrannuali -
sulla base dei costi sostenuti.                                               
2.4 Entrata in funzione                                                       
D. In    presenza    di    quali  circostanze l'investimento puo' considerarsi
effettuato in   un  determinato periodo d'imposta, ancorche' il bene acquisito
nello stesso periodo non sia entrato in funzione?                             
R. Come chiarito al paragrafo 5 della circolare, e' agevolabile l'investimento
che ha   ad  oggetto beni entrati in funzione nel periodo d'imposta per cui si
richiede l'agevolazione.  Nella circolare, tuttavia, viene fatto salvo il caso
di "oggettivo  impedimento" all'entrata in funzione di un bene specialmente se
"acquistato in  prossimita' della fine del periodo di imposta". La previsione,
tesa a   non   penalizzare   i contribuenti nel caso di oggettiva e dimostrata
impossibilita' dell'entrata     in     funzione     nel  periodo agevolato, e'
necessariamente elastica.   Pertanto, non e' possibile fornire al riguardo dei
criteri astratti   e generali, dovendosi piuttosto avere riguardo a specifiche
fattispecie concretamente realizzatesi.                                       
2.5 Cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati                       
D. Cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati rilevano ai  fini della
determinazione degli investimenti?                                            
R. Al   paragrafo  5.7 della circolare, si illustra la regola generale secondo
cui gli   investimenti   rilevano,  in ciascun periodo d'imposta, per la parte
eccedente le  cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Allo stesso
paragrafo, si   chiariscono  le eccezionali ipotesi in cui la regola non trova
applicazione, e  precisamente: beni di cui all'art. 121, comma 1, lett. A), n.
1), del TUIR (tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
beni strumentali    nell'attivita'    propria    dell'impresa o adibiti ad uso
pubblico); tutti  i beni immobili diversi da quelli agevolati; beni relativi a
strutture situate   all'estero;   quote   di  ammortamento dei beni oggetto di
agevolazione. I   beni   usati,   come e' agevole osservare, non sono compresi
nell'eccezione. Ne    consegue    che,    in   base alla regola generale sopra
menzionata, cessioni,   dismissioni  e ammortamenti dei beni usati rilevano in
diminuzione degli investimenti.                                               
2.6 Ammortamenti beni agevolati                                               
D. Nella  circolare 51/E del 20 marzo 2000 si afferma, contrariamente a quanto
si legge   nelle   istruzioni   all'"Unico  2000", che l'ammortamento dei beni
agevolati non   decurta   l'ammontare  degli investimenti. Si conferma la tesi
sostenuta in circolare?                                                       
R. Si   conferma l'interpretazione esposta e  ampiamente motivata al paragrafo
5.7 della   circolare   51/E del 20 marzo 2000, secondo cui l'ammortamento dei
beni nuovi   acquisiti   nei   periodi agevolati non decurta l'ammontare degli
investimenti. Le istruzioni alla compilazione delle dichiarazione annesse alla
modulistica approvata   con  decreto del 16 marzo 2000, devono intendersi, sul
punto, superate   dalla   circolare  successivamente emanata. A differenza dei
"modelli approvati   con   decreto dirigenziale" ai sensi del D.P.R. 22 luglio
1998, n.   322,   infatti, le istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni
sono atti amministrativi di valore equivalente alle circolari.                
2.7 Cessioni dei beni agevolati                                               
D. Le   cessioni  di   beni  agevolati   vanno a  decurtare  l'ammontare degli
investimenti?                                                                 
R. Le  cessioni e dismissioni di beni agevolati rilevano sempre in diminuzione
degli investimenti,  nel periodo di imposta in cui avvengono. Nella circolare,
infatti, al   paragrafo  5.7, con riferimento agli importi da non computare in
diminuzione degli    investimenti,    sono    tassativamente menzionati i soli
ammortamenti (non  anche cessioni e dismissioni) relativi a beni nuovi oggetto
di investimento   agevolato;  ne consegue che le cessioni e le dismissioni dei
suddetti beni,   rappresentando   quel depauperamento dell'apparato produttivo
ritenuto rilevante   nel sistema dell'agevolazione, devono essere computati in
diminuzione dell'importo agevolato.                                           
2.8 Ragguaglio ad anno                                                        
D. Le disposizioni   sul ragguaglio ad anno previste per la DIT rilevano anche
ai fini della "Visco"?                                                        
R. Nel caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare (superiore
o inferiore   a 12 mesi), in mancanza di espresso rinvio normativo, si ritiene
che non debba essere effettuato il ragguaglio ad anno di cui all'art. 1, comma
1, ultimo   periodo,   del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Resta
invece ferma  la regola di cui al comma 5 del medesimo articolo, secondo cui i
conferimenti rilevano  a partire dalla data del versamento; si ricorda inoltre
che l'incremento     patrimoniale     deve     comunque trovare corrispondenza
nell'ammontare totale degli investimenti di periodo.                          
3. IRAP                                                                       
3.1 Tassazione di plusvalenze                                                 
D. Una   societa' ha in bilancio un appartamento A/2 di civile abitazione. Nel
corso del   1999   lo   stesso  e' stato ceduto realizzando una plusvalenza di
90.000.000. Si   chiede   se tale plusvalenza sia o meno tassata ai fini IRAP?
R. La   plusvalenza  realizzata con la cessione di un appartamento cat. A/2 di
civile abitazione e non strumentale per destinazione non e' imponibile ai fini
dell'Irap, atteso   che concorrono alla formazione del valore della produzione
rilevante ai   fini dell'Irap le sole plusvalenze realizzate dalla cessione di
beni strumentali (art. 11 comma 3 D.Lgs. 446/97).                             
3.2 Riclassificazione del conto economico                                     
D. Alla luce di quanto riportato nella pag. 4 delle istruzioni IRAP Unico 2000
- Persone   fisiche  "in colonna 1, ….. nel caso in cui il conto economico non
risulti redatto   secondo   lo   schema   previsto dall'art. 2425 c.c. occorre
procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;". 
Si chiede   di   sapere   se   deve essere compilato e conservato il prospetto
separato di detta riclassificazione.                                          
R. Come gia' chiarito nelle istruzioni all'Unico 2000 persone fisiche relativo
all'Irap, ove  il conto economico non segua lo schema di cui all'art. 2425 del
codice civile, occorre riclassificarlo secondo detto schema.                  
Pertanto, occorrera' conservarne la relativa documentazione.                  
4. ALTRI QUESITI IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA                              
4.1 Imposte differite                                                         
D. Le  imposte differite ai  fini  IRPEF si  applicano  anche alle societa' di
persone in capo ai soci, e alle ditte individuali?                            
Se la   risposta   e'   affermativa, qual e' il criterio di contabilizzazione,
considerando anche   che le stesse sono al netto delle detrazioni soggettive e
oneri deducibili?                                                             
R. Le    imposte    differite    originano     dalle   differenti modalita' di
determinazione del   reddito   civilistico   rispetto  a quello imponibile. In
particolare, il   fenomeno   si  verifica quando le variazioni in aumento o in
diminuzione da   apportare ai fini fiscali in un determinato periodo d'imposta
sono temporanee   e,   pertanto,   destinate ad essere riassorbite in esercizi
successivi a quello in corso.                                                 
La normativa    civilistica    non    detta    particolari norme in materia di
contabilizzazione delle  imposte differite che vanno, tuttavia, evidenziate in
bilancio in   ossequio   del   piu'  generale principio della rappresentazione
veritiera e corretta previsto dall'art. 2423 del c.c..                        
In mancanza  di una siffatta precisa regolamentazione da parte del legislatore
civilistico e'   recentemente   intervenuto  il Documento n. 25 da parte della
Commissione nazionale   per   la   statuizione   dei principi contabili che ha
definito le modalita' di trattamento contabile delle imposte sui redditi.     
Dette modalita'  vanno osservate da parte delle societa' di capitali. Cio' non
toglie, tuttavia,   che   possano   adeguarvisi  anche le societa' di persone,
secondo i    criteri    di   contabilizzazione previsti dal suddetto principio
contabile, sulla   base  di stime rese piu' incerte dalla progressivita' delle
imposte in   capo   ai   soci   sempre che ne derivi una rappresentazione piu'
veritiera e corretta.                                                         
Va infine    precisato,    che    le  variazioni economiche che derivano dalla
contabilizzazione delle   imposte   differite non esercitano, ai fini fiscali,
alcun effetto, avendo le stesse esclusiva rilevanza civilistica.              
4.2  Perdita dello status di imprenditore                                     
D. Sono  dell'avviso che l'imprenditore individuale che cede - dopo 4 o 5 anni
- l'unica   azienda   e perda lo status di imprenditore possa pagare in 5 rate
annuali l'imposta sostitutiva del 27% sulla plusvalenza. E cio' in base ad una
circolare ministeriale del 1999. Quale?                                       
R. L'imprenditore  che cede l'unica azienda posseduta da piu' di tre anni, pur
perdendo lo  status di imprenditore, realizza una plusvalenza cui e' possibile
applicare l'imposta   sostitutiva  del 27% ai sensi dell'art. 1, del D.Lgs. n.
358 del   1997,   versando la stessa in cinque rate annuali di pari importo ai
sensi dell'art. 2 stesso decreto, cosi' come precisato al punto 1.4.1.1. della
Circ. n. 320/E del 19/12/1997.                                                
4.3 Imputazione di redditi di impresa familiare                               
D. E'  possibile imputare al collaboratore la quota di reddito da lui prodotto
per l'anno   1999 gia' nel Modello unico 2000, nel caso di inizio attivita' il
10/4/1999 e   stipula   di   atto   dichiarativo  di impresa familiare in data
10/4/1999?                                                                    
R. L'art.   5, comma 4, del TUIR prevede che i redditi delle imprese familiari
di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento, sono
imputati a   ciascun   familiare subordinatamente alla verifica di determinate
condizioni. In   particolare, una di queste condizioni prevede che i familiari
dell'impresa debbano    risultare    "nominativamente,   con l'indicazione del
rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da
scrittura privata   autenticata   anteriore  all'inizio del periodo d'imposta,
recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti".    
Al riguardo, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'impresa sia gia' esistente
e successivamente, nel corso dell'anno, venga enunciata la conduzione sotto la
forma di   impresa   familiare,  da quella in cui l'attivita' sia iniziata "ex
novo" nel corso dell'anno sotto forma di impresa familiare.                   
Nella prima   ipotesi  il predetto atto di enunciazione dell'impresa familiare
formalizzato in    data    anteriore    all'inizio dell'attivita' dell'impresa
familiare avra'   effetto fiscale a decorrere dal periodo d'imposta successivo
alla data dell'atto di enunciazione.                                          
Nella seconda     ipotesi,     invece,     deve   ritenersi che, conformemente
all'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria con circolare n. 40
del 19   dicembre 1976, l'atto di determinazione delle quote di partecipazione
agli utili   puo' produrre effetti fiscali dal periodo stesso a condizione che
esso risulti   posto in essere contestualmente all'inizio dell'attivita' e sia
debitamente registrato    nel    termine    fisso    ordinario stabilito dalle
disposizioni concernenti l'imposta di registro.                               
5. REDDITI DI FABBRICATI                                                      
5.1 Applicazione della maggiorazione di un terzo                              
D. Se,   nel  caso di abitazione intestata a piu' comproprietari non parenti e
utilizzata da uno solo di questi come abitazione principale, gli altri debbano
maggiorare di    un    terzo    la    quota  loro spettante, pur non avendo la
disponibilita' effettiva del bene.                                            
R. I    comproprietari    che    non utilizzano l'immobile devono applicare la
maggiorazione di    1/3    trattandosi,    nella   fattispecie, di ipotesi non
classificabile fra quelle di cui alla colonna 2, codice n. 9, del quadro RB.  
5.2 Locazione     di     immobile     non    commerciali: canoni non percepiti
D. Per   un   immobile   ad   uso  commerciale  per tutto il 1999 non e' stato
percepito l'affitto   a  seguito del fallimento del conduttore. Parallelamente
era stata   presentata   la   procedura  per lo sfratto divenuta nel frattempo
esecutiva. Nel   gennaio   2000 il curatore rilascia l'immobile su rinuncia da
parte del   proprietario   a   qualsiasi  pretesa. Va dichiarato l'affitto non
percepito?                                                                    
R.  L'art.   8,   comma  5 della legge 9 dicembre 1998, in deroga al principio
generale in   base  al quale i redditi fondiari sono assoggettati a tassazione
indipendentemente dalla   loro  percezione, stabilisce che i redditi derivanti
da contratti   di  locazione  di immobili ad uso abitativo non concorrono alla
formazione del   reddito   dal   periodo   d'imposta  in cui si e' concluso il
procedimento giurisdizionale    di    convalida   di sfratto per morosita' del
conduttore. Con    la  circolare  n. 150/E del 7 luglio 1999 e' stato chiarito
che tale    deroga    concerne     esclusivamente  gli immobili locati per uso
abitativo. Resta  fermo, pertanto, che per gli immobili locati per uso diverso
da quello abitativo, il canone di locazione va comunque dichiarato, cosi' come
risulta dal   contratto di locazione ancorche' non percepito, rilevando in tal
caso il momento formativo del reddito e  non quello percettivo.               
6. REDDITI AGRARI                                                             
6.1 Coefficienti di normalizzazione                                           
D. Nello    schema    di    calcolo  per la determinazione del reddito agrario
complessivo normalizzato (pag. 44 delle istruzioni) tutti i valori relativi al
coefficiente di   normalizzazione   sono   identici a quelli dello scorso anno
tranne quelli   degli ovini e caprini da riproduzione, per i quali e' presente
il valore di 230.500 in luogo del valore 230.000.                             
Si chiede   di conoscere se trattasi di effettiva variazione del valore ovvero
di errore di stampa.                                                          
R. Il valore e' 230.000, come risulta dalle istruzioni al quadro RD, sezione 2
dello schema  di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo
normalizzato, pubblicato nella G.U. 8 aprile 2000, n. 57.                     
7. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE                                               
7.1 Trasfertisti                                                              
D. Le aziende di autotrasporti per conto terzi, artigiane ed industriali, sono
solite corrispondere   agli  autisti conducenti di autocarri una indennita' di
trasferta per   tutti   i   giorni   lavorativi nel rispetto dei limiti di cui
all'art. 48, comma 5 del TUIR 917/86.                                         
La suddetta indennita' non viene corrisposta nei giorni di assenza, nei giorni
di ferie,   nei  giorni di permesso, malattia, infortunio e comunque non viene
corrisposta nei   giorni   in   cui  il dipendente non effettua la prestazione
lavorativa.                                                                   
Reputo che il carattere di continuita' con cui tali trasferte sono corrisposte
possa essere    tale    da    farle    ricomprendere nella generale nozione di
retribuzione come   indicato   al    comma 1, art. 48, TUIR 917/86 riducendone
comunque la   base   imponibile   (fiscale   e previdenziale) al suo 50% (come
previsto dal    citato    6a    comma,    art   48, TUIR) nella considerazione
dell'effettivo disagio del dipendente e delle spese dallo stesso sostenute  in
trasferta.                                                                    
Per completezza   di   esposizione   si  riporta che sia il CCNL delle aziende
industriali che   quello delle aziende artigiane, NON qualificano i lavoratori
assunti con la qualifica di conducenti come LAVORATORI TRAFERTISTI.           
Si chiede  di voler cortesemente chiarire se le citate indennita' di trasferta
sono da   ricomprendere   nell'imponibile fiscale e previdenziale al  50% come
previsto dal  comma 6, art. 48 del TUIR 917/86 oppure possono beneficiare, nel
rispetto dei   limiti  di importo previsti, della completa esenzione di cui al
comma 5 dello stesso art. 48 TUIR 917/86.                                     
R. Gli    autisti    in    argomento   non sono giuridicamente equiparabili ai
trasfertisti in   quanto  l'indennita' in questione non viene riconosciuta nei
giorni di   assenza,   nei  giorni di ferie, nei giorni di permesso, malattia,
infortunio e   comunque  non viene corrisposta nei giorni in cui il dipendente
non effettua la prestazione lavorativa.                                       
Infatti, come precisato con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, paragrafo
2.4.2, l'indennita'   attribuita   ai trasfertisti "non e' precisamente legata
alla trasferta    poiche'    attribuita    per   contratto, per tutti i giorni
retribuiti, senza  distinguere se il dipendente si e' effettivamente recato in
trasferta e dove si e' svolta la trasferta".                                  
La correttezza  di tale interpretazione risulta, peraltro, confermata dal CCNL
il quale   segnatamente   non   attribuisce   ai dipendenti di cui trattasi la
qualifica di trasfertisti.                                                    
Inoltre, sempre   per  i menzionati motivi, le somme loro corrisposte non sono
assimilabili alle indennita' di disagio cui all'art. 48, comma 6, del TUIR.   
Le dette   indennita',   quindi,   devono   essere considerate alla stregua di
indennita' di trasferta di cui all'art. 48, comma 5, del TUIR e, pertanto, non
concorrono a  formare reddito imponibile fino a lire 90.000 al giorno, in caso
di trasferte   o missioni fuori dal territorio comunale, elevate a lire 150.00
per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di soggiorno.  
7.2 Erogazioni liberali                                                       
D. L'art. 14, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che i
contributi erogati   dai   datori   di  lavoro a titolo di partecipazione agli
interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unita' immobiliare destinata
a uso  di abitazione, concessi anteriormente al 10 gennaio 1997, ai dipendenti
che non   possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzione di
fabbricato destinato  al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni
di cui   all'art.   48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato  con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorrono
a formare   il   reddito   di  lavoro dipendente. Poiche' l'ultimo periodo del
suddetto comma   17   dispone  che la norma  ha effetto anche per i contributi
erogati anteriormente   alla data di entrata  in vigore della legge n. 449 del
1997, si  chiede di conoscere quali devono essere le modalita' da adottare per
il rimborso   delle   imposte   gia'  applicate a tali contributi per gli anni
precedenti alla   predetta   data   di   entrata in vigore e qual e' il limite
temporale cui occorre fare riferimento.                                       
R. L'art.   14,   comma  17, della legge n. 449 del 1997, richiama il disposto
dell'articolo 48   del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
D.P.R. 22   dicembre 1986, n. 917, vigente prima delle modifiche apportate con
il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e successive modificazioni.   
Le lettere   f)   e f-bis) del nuovo  testo dell'articolo 48, introdotte con i
citati decreti   legislativi,   infatti,   riproducono, con alcune sostanziali
innovazioni, la  lettera e) dell'articolo 48 nel precedente testo. Nella nuova
formulazione, come   e'   noto, viene previsto che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente:                                                 
- l'utilizzazione   delle  opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo
65 del   testo   unico   delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22
dicembre 1986,   n.   917,   da  parte dei dipendenti e dei familiari indicati
nell'articolo 12   del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;                                              
- le   somme  erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di   dipendenti  per frequenza di asili nido e di colonie climatiche
da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi,  approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le
borse di studio a favore dei medesimi familiari.                              
Il riferimento   contenuto   nella lettera f) dell'articolo 48 del testo unico
delle imposte   sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
al comma   1,  dell'articolo 65 dello stesso testo unico e' effettuato al solo
fine di   individuare   le finalita' per le quali devono essere  realizzate le
opere e i servizi.                                                            
Risulta evidente,   pertanto,   che il legislatore non puo' essersi riferito a
questa disposizione per sancire la non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro  dipendente dei contributi concessi per il pagamento degli interessi
passivi relativi a contratti di mutuo stipulati per acquistare una abitazione.
La lettera   f)   del  precedente testo dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui   redditi,   approvato   con   il  D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(corrispondente ora,   sia   pure,   con  profonde modifiche, alla lettera b))
prevedeva, invece,   che   non   concorrevano   a formare il reddito di lavoro
dipendente le  erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della
generalita' dei   dipendenti   o di categorie di dipendenti e quelle di modico
valore in   occasione   di   festivita',  nonche' i sussidi occasionali. E' da
ritenere che   il   legislatore  abbia inteso inserire un'ulteriore previsione
volta ad   escludere dalla formazione del reddito anche  i contributi concessi
per il   pagamento   degli   interessi   passivi relativi a contratti di mutuo
stipulati per   acquistare   una  abitazione. Peraltro, senza l'intervento del
legislatore non   si   sarebbe potuti giungere a tale conclusione in quanto la
fattispecie non   presenta   le  caratteristiche necessarie all'esclusione dal
reddito poiche':   1)   non   si   tratta  di una erogazione eccezionale e non
ricorrente, essendo  riferita al pagamento degli interessi di un mutuo che per
sua natura presuppone una pluralita' di rate; 2) non costituisce erogazione di
modico valore   in   occasione   di  festivita' in quanto non collegata ad una
festivita'; 3)  non potrebbe tecnicamente essere qualificata come un sussidio,
in quanto,   come   chiarito   nella  circolare n. 326/E del 1997, il sussidio
presuppone uno   stato  di bisogno del dipendente e, quindi, una situazione di
momentanee e    difficili    condizioni    economiche.  La citata circolare ha
precisato, inoltre,   con   valenza anche per il passato, che il sussidio deve
essere occasionale   e   che  il suo importo, benche' non sia fissato un tetto
massimo di   esenzione  previsto per legge, deve essere coerente con l'entita'
dell'evento e con le condizioni economiche dei soggetti interessati (datore di
lavoro e   dipendente).   A   titolo di esempio, e' stato citato il caso di un
sussidio concesso per far fronte alle spese sostenute in occasione di un lutto
del dipendente,   di   una   malattia del dipendente o di un suo familiare che
richieda cure molto costose e a carico del dipendente, a seguito della perdita
della casa   o di tutto il mobilio, per un evento eccezionale, naturale o meno
(incendio, furto,   alluvione o terremoto, etc.), in funzione del sostenimento
di considerevoli   spese   per   la  nascita di un figlio, etc., eventi tutti,
normalmente non programmabili, come, invece, l'acquisto di un immobile.       
Inoltre, la  stessa circolare ha sottolineato, e il chiarimento vale anche per
la precedente legislazione, che sia le erogazioni in occasione di festivita' o
di ricorrenze    sia   i  sussidi occasionali, trattandosi di liberalita', non
devono essere   previsti   come obbligatori da contratti collettivi, accordi o
regolamenti aziendali.                                                        
Va, altresi',   precisato   che  nella disposizione in esame il legislatore ha
espressamente stabilito   che   l'esclusione   dalla formazione del reddito di
lavoro dipendente  compete per i contributi concessi fino al 1 gennaio 1997 ed
anche se   erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
449 del   1997,   cioe'  prima del 1 gennaio 1998. Va osservato, quindi, che i
contributi concessi,   sia   pure   allo stesso titolo, dopo il 1 gennaio 1997
concorrono integralmente   a formare il reddito di lavoro dipendente. Inoltre,
il riferimento   al   precedente  testo dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui   redditi,   approvato  con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai
contributi concessi   prima   del 1 gennaio 1997 e a quelli gia' erogati prima
dell'entrata in   vigore della stessa legge che introduce la nuova previsione,
evidenziano la volonta' del legislatore di concedere una sorta di sanatoria di
comportamenti pregressi che si e' inteso convalidare. Peraltro, il legislatore
non ha    fornito    alcuna    indicazione  circa la eventuale possibilita' di
richiedere il rimborso per le imposte gia' pagate da coloro che, invece, hanno
tenuto comportamenti      conformi      alla      legislazione   vigente prima
dell'approvazione di tale disposizione. In assenza di una espressa previsione,
si deve   ritenere   che  non possano essere presentate istanze di rimborso di
imposte gia'   pagate   poiche'   in   queste  ipotesi non si tratta di errore
materiale, duplicazione   ed   inesistenza   totale o parziale dell'obbligo di
versamento (come richiesto dagli articoli 37 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973),
in quanto   nel momento in cui il versamento e' stato eseguito esso era dovuto
sulla base   della   legislazione  vigente e il legislatore non ha introdotto,
unitamente alla nuova previsione, un diritto al rimborso.                     
E' opportuno   sottolineare,  infine, che, come gia' chiarito con circolare n.
326/E del   1997,   con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 314 del
1997, avvenuta,   come  gia' detto, il 1 gennaio 1998, cessano di avere vigore
tutte le   disposizioni   concernenti  la determinazione dei redditi di lavoro
dipendente non  contenute nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come riformulato dallo
stesso decreto   legislativo   n.  314 del 1997. Pertanto, poiche' la norma in
esame si  riferisce al precedente testo dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui   redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, essa non
puo' esplicare    efficacia    per    la  determinazione dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti    dal    1   gennaio 1998. Conseguentemente, eventuali
contributi che,   pur   concessi a titolo di partecipazione agli interessi per
mutui edilizi   per   l'acquisto  di una unita' immobiliare destinata a uso di
abitazione ai   dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro
fabbricato o   porzione   di  fabbricato destinati al medesimo uso prima del 1
gennaio 1997,   siano   materialmente   erogati  a partire dal 1 gennaio 1998,
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.                  
7.3 Rimborso spese taxi                                                       
D. I   rimborsi    corrisposti individualmente ai dipendenti a fronte di spese
taxi sostenute   dagli   stessi   per  recarsi alla propria abitazione possono
rientrare nella  previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 48 del testo unico
delle imposte   sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
in base al quale  "non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti
e dei   servizi   prestati   se complessivamente di importo non superiore  nel
periodo d'imposta  a lire 500.000"?                                           
R. L'articolo   48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
DPR 22   dicembre  1986, n. 917, comma 1, prevede che costituiscono reddito di
lavoro dipendente   tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel
periodo d'imposta,   a   qualunque   titolo,   anche sotto forma di erogazioni
liberali, in   relazione   al  rapporto di lavoro, e, quindi, tutti quelli che
siano in   qualunque   modo  riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non
provenienti direttamente   dal   datore   di  lavoro. Con tale formulazione si
perviene a   una   concezione omnicomprensiva del reddito di lavoro dipendente
fiscalmente rilevante: costituisce reddito di lavoro dipendente tutto cio' che
il dipendente   riceve,   a   qualunque titolo anche sotto forma di erogazioni
liberali,  compresi i rimborsi di spese in relazione al rapporto di lavoro. Ne
consegue che  alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono, tra
l'altro, i   rimborsi   di spese, con esclusione soltanto di quanto disposto a
proposito delle trasferte e dei trasferimenti disciplinati, rispettivamente ai
commi 5 e 7 dell'art. 48 del TUIR.                                            
7.4 Rimborso spese mediche                                                    
D. Se  nelle disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale
e' previsto   che   in   caso  di malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio sono   a   carico del datore di lavoro le spese di cura relative alla
malattia stessa,   comprese   quelle   per ricoveri sanitari o per protesi, si
chiede di   sapere  se il rimborso al dipendente di dette spese effettivamente
sostenute e   debitamente   documentate   concorre  o meno alla formazione del
reddito di lavoro dipendente.                                                 
R. Nel   caso   in   cui   il datore di lavoro rimborsi al dipendente le spese
sanitarie - effettivamente sostenute e debitamente documentate -  in relazione
a malattia    riconosciuta    dipendente    da  causa di servizio le somme non
concorrono alla  formazione del reddito di lavoro dipendente in considerazione
del carattere tipicamente risarcitorio delle stesse.                          
7.5 Stipendi e pensioni esteri                                                
D. Qual e' il trattamento tributario delle pensioni e  stipendi di provenienza
francese corrisposti a residenti italiani?                                    
R. La   vigente   Convenzione   per  evitare le doppie imposizioni sui redditi
Italia-Francia dispone,   all'articolo   18,   paragrafo 1, che in generale le
pensioni e   le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente fiscale di
uno Stato   contraente,   in  relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto nello Stato di residenza.                                            
Tuttavia, nel    caso    di    pensioni    e altre somme pagate ai sensi della
legislazione sulla "sicurezza sociale", queste sono imponibili in entrambe gli
Stati sulla base delle legislazione nazionale di ciascuno.                    
Di conseguenza, nel caso di pensioni pagate in base alla legislazione francese
in materia   di   "se'curite'  sociale", le stesse sono imponibili anche nello
Stato della  fonte e, per le imposte ivi pagate (in via definitiva), spetta il
credito d'imposta previsto dall'articolo 15 del TUIR.                         
Per quanto   concerne   le pensioni corrisposte dallo Stato francese, o da sue
suddivisioni politiche o amministrative, o da suoi enti locali, in relazione a
servizi resi a tale Stato o enti, queste sono imponibili unicamente in Francia
ai sensi delle predetta convenzione.                                          
Tuttavia, se   il   beneficiario   e' residente italiano ed ha la nazionalita'
italiana, senza   avere  quella francese, le predette pensioni sono imponibili
solo in Italia, stato di residenza del percettore.                            
Per quanto   riguarda,   invece,   gli stipendi, la Convenzione Italia-Francia
prevede che   i redditi di "Lavoro subordinato" percepiti dal residente di uno
Stato in   relazione ad attivita' dipendente svolta nell'altro Stato siano, in
linea generale, imponibili in entrambi gli Stati.                             
Tuttavia e'   prevista   la   tassazione  esclusiva nel Paese di residenza del
percettore, cioe'   l'Italia   nella   fattispecie oggetto del quesito, quando
sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:                         
 - il lavoratore  residente  in  Italia presta la sua attivita' in Francia per
meno di 183 giorni;                                                           
 - le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro che non sia francese;  
 - l'onere non e' sostenuto da  una stabile organizzazione o base fissa che il
datore di lavoro ha in Francia.                                               
In presenza   di   tali condizioni la non imponibilita' del reddito in Francia
comporta la   perdita   del   credito d'imposta ex articolo 15 del TUIR per le
imposte che li' potrebbero essere state indebitamente prelevate.              
In tutti  gli altri casi, quando cioe' e' prevista l'imponibilita' in entrambi
gli Stati,   spetta   il credito d'imposta per le imposte pagate in Francia su
tale reddito.                                                                 
Naturalmente l'Italia,   nel sottoporre ad imposizioni i redditi di cui sopra,
applichera' la    propria    normativa    nazionale e cio' potrebbe comportare
l'esclusione dalla   base   imponibile  qualora ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 3,   comma 3, lettera c), del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre
2000. In   tal   caso,   ovviamente,  non spetta il credito d'imposta relativo
all'eventuale tassazione subita in Francia.                                   
8. ONERI                                                                      
8.1 Premi di assicurazione sulla vita                                         
D. Si  vuole conoscere se e' detraibile il premio di assicurazione sulla vita,
pagato in    unica    soluzione,    riguardante  tutta la durata del contratto
(contratti di assicurazione cosiddetti "a premio unico").                     
R. E'   detraibile salvo il rispetto del limite complessivo di lire  2.500.000
di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. f), del TUIR.                          
8.2. Spese per frequenza di master universitari                               
D. Sono  oneri  detraibili i  costi  sostenuti per la frequentazione di master
universitari, e in che misura?                                                
R. I   costi   per   la frequentazione di master danno diritto alla detrazione
d'imposta, nei    limiti    del    19%,    qualora,    per  durata e struttura
dell'insegnamento, gli   stessi   siano assimilabili a corsi universitari o di
specializzazione, e    sempre    che   siano gestiti da istituti universitari,
pubblici o   privati.   Per   quanto  riguarda i master gestiti da universita'
private, la  detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito
per tasse   e  contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti
statali italiani.                                                             
8.3 Spese per procedure di adozione internazionale                            
D. Quali  sono le  spese  deducibili  sostenute  per  le procedure di adozione
internazionale?                                                               
R. Con   la   risoluzione n. 55/E dell'8 maggio 2000 e' stato precisato che ai
sensi dell'art.   10,  primo comma, lettera 1-bis del TUIR, sono deducibili le
spese certificabili  o documentabili riferite all'assistenza che gli adottanti
hanno ricevuto,   alla   legalizzazione   dei documenti, alla traduzione degli
stessi, alla    richiesta   di   visti,   ai trasferimenti, al soggiorno, alla
eventuale quota   associativa   nel caso in cui l'adozione sia stata curata da
enti, nonche' alle altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore
straniero. Non si fa, pertanto, riferimento ai soli oneri burocratici connessi
alla procedura   di   adozione,   ma   a tutte le spese  purche' certificate o
certificabili o   documentabili.   Per le procedure di adozione avvenute prima
della costituzione   della  Commissione per le adozioni internazionali e della
pubblicazione degli   enti autorizzati, la documentazione delle suddette spese
puo' essere fornita dall'ente non autorizzato o mediante autocertificazione ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.                          
8.4 Elenco delle ONLUS                                                        
D. E'  possibile  avere  l'elenco  completo  delle ONLUS esistenti su tutto il
territorio nazionale?                                                         
R. Un   elenco   completo delle ONLUS operanti sul territorio nazionale non e'
disponibile in   quanto   la relativa anagrafe, costituita presso il Ministero
delle Finanze   non   e' ancora implementata dei dati relativi alle cosiddette
ONLUS di   diritto,   cioe'   alle   cooperative sociali iscritte nei registri
prefettizi previsti   dalla   legge   n.   381 del 1991, delle associazioni di
volontariato iscritte  nei pubblici registri regionali previsti dalla legge n.
266 del   1991   e  dalle ONG riconosciute dal Ministero degli Esteri ai sensi
della legge   n.   49   del   1987.  Si fa tuttavia presente che ai fini della
detrazione prevista  dall'art. 13-bis, lett. i-bis) del TUIR e' necessario che
l'organismo destinatario    della    liberalita' sia identificabile attraverso
l'acronimo ONLUS, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. i), del
decreto legislativo   n.   460 del 1997, che fa obbligo alla generalita' delle
Onlus, escluse   quelle   di diritto, di utilizzare detto acronimo in tutte le
operazioni e manifestazioni di vita.                                          
8.5 Contributo al CSSN                                                        
D. Si   chiede  se il contraente possa dedurre dal proprio reddito gli importi
pagati per   CSSN   in relazione ad assicurazioni auto RCA, nel caso in cui il
contratto stipulato assicuri, attraverso il pagamento di unico premio, tutti i
veicoli del    nucleo    familiare  prescindendo dall'intestatario dei veicoli
stessi.                                                                       
R.      La   deducibilita'  del contributo per il servizio sanitario nazionale
discende dalla   circostanza che tale contributo e' compreso tra quelli di cui
all'articolo 10,  comma 1, lettera e), del TUIR. Il contraente che stipula una
polizza per   responsabilita'   civile,   e'  obbligato al pagamento del CSSN.
Poiche' l'obbligo   e'   collegato   alla stipula della polizza, ai fini della
deducibilita', si deve prescindere dalla titolarita' giuridica del veicolo cui
la polizza   si  riferisce e considerare comunque deducibile l'importo versato
per CSSN.                                                                     
9. DETRAZIONI                                                                 
9.1 Detrazione per redditi di lavoro autonomo                                 
D. La   detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa non superiori a
determinati ammontari, prevista dall'art. 13, comma 3,  del TUIR, spetta anche
nel caso di redditi negativi?                                                 
R. La  risposta e' positiva in quanto la detrazione  dall'imposta lorda spetta
in presenza di valori reddituali eguali o inferiori rispetto a quelli indicati
dall'art. 13,   comma   3,   del  TUIR. Di conseguenza anche i valori negativi
rientrano fra i detti valori inferiori.                                       
9.2 Agriturismo                                                               
D. L'art.   2,   comma  2, della legge 5 dicembre 1985, n. 730, riguardante la
disciplina dell'agriturismo,    stabilisce    che  lo svolgimento di attivita'
agrituristiche non   costituisce   distrazione della destinazione agricola dei
fondi e   degli   edifici   interessati. Si chiede, pertanto se  ai fabbricati
rurali utilizzati   quale  abitazione o per funzioni strumentali all'attivita'
agricola da   coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale,
che non   abbiano   compiuto   40   anni,  si applichi  la detrazione prevista
dall'art. 13  della legge 15 dicembre 1998, n. 441 e, in caso affermativo, per
l'anno 2000, in che misura.                                                   
R. La legge n. 441  del 1998 dispone che la detrazione prevista dalla legge n.
449 del 1997 per  gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo
si applichi,   anche   per   l'anno  2000, limitatamente  ai fabbricati rurali
utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attivita' agricola
da giovani imprenditori agricoli.                                             
Al fine   di   stabilire  se l'agevolazione in discorso si applichi anche agli
immobili destinati    all'esercizio    dell'attivita'   agrituristica, occorre
chiarire  quale sia la natura di tale attivita' ai fini fiscali.              
Come e'   noto  l'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  prevede, a tal
proposito, per   l'attivita'   agrituristica, particolari criteri forfetari di
determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.          
Tuttavia viene  concessa al contribuente la facolta' di  non avvalersi di tale
particolare regime   impositivo   applicando,   invece,  i criteri ordinari di
determinazione del reddito imponibile e dell'IVA.                             
Cio' comporta   che   l'attivita'   agrituristica  non essendo compresa tra le
attivita' agricole   menzionate   dall'art. 29, secondo comma, del TUIR, resta
assoggettata alle   norme fiscali che disciplinano l'esercizio delle attivita'
commerciali. Naturalmente  l'attivita' agrituristica deve essere ricondotta in
tale ambito    anche  nell'ipotesi  in cui il contribuente applichi i suddetti
criteri forfetari.                                                            
La stessa   legge   n.   730  del 1985, per quanto concerne, in particolare, i
fabbricati utilizzati   per   lo   svolgimento delle attivita' agrituristiche,
dispone che   questi  non vengono distratti dalla loro originaria destinazione
rurale, precisando   pero',   all'art.   3,  che possono essere utilizzati per
attivita' agrituristiche     i    locali siti nell'abitazione dell'agricoltore
nonche' gli  edifici o parte di essi  esistenti nel fondo e non piu' necessari
alla conduzione dello stesso.                                                 
Pertanto, in considerazione del fatto che sotto il profilo fiscale l'attivita'
agrituristica non costituisce attivita' agricola, bensi' commerciale, manca il
requisito  della   funzione  strumentale  dell'immobile rispetto all'attivita'
agricola, richiesto   per  l'applicazione del beneficio in esame. I fabbricati
utilizzati per   l'attivita'  di agriturismo non beneficiano, pertanto,  della
detrazione per gli interventi di recupero edilizio  su di essi eseguiti.      
Per gli    edifici     che    costituiscono  l'abitazione  dell'agricoltore la
detrazione spetta   nella  misura  del 36%. Cio' in quanto la legge n. 488 del
1999 ha    modificato    la    legge   n. 449 del 1997, richiamata dalla legge
sull'imprenditoria giovanile    agricola,     riducendo    per  l'anno 2000 la
percentuale di   detrazione   per   gli  interventi di recupero del patrimonio
edilizio dal 41% al 36%.                                                      
10. ADDIZIONALE REGIONALE                                                     
10.1 Variazione di domicilio fiscale                                          
D. Ai   fini   dell'individuazione  del comune che ha deliberato l'addizionale
rileva l'articolo   58,   comma 5, del DPR n. 600 del 1973 in base al quale le
variazioni hanno effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
in cui   si   e'   verificata?   Ad  esempio, se un contribuente ha variato la
residenza in   data   2 novembre 1999 da un comune che non ha deliberato ad un
comune che  ha deliberato, l'addizionale comunale e' dovuta?                  
R. Gli    effetti    delle    variazioni    di domicilio fiscale decorrono dal
sessantesimo giorno   successivo  a quello in cui si  sono verificate, secondo
quanto stabilito dall'art. 58, quinto comma, del DPR n. 600. Tale disposizione
costituisce un principio di carattere generale dell'ordinamento fiscale e vale
anche ai   fini   dell'applicabilita'  dell'addizionale comunale. Pertanto, il
soggetto che   abbia   variato   il  proprio domicilio fiscale alla data del 2
novembre 1999,   e' tenuto al pagamento dell'addizionale comunale se questa e'
stata deliberata  dal precedente comune di appartenenza, mentre  non e' tenuto
al pagamento in caso contrario.                                               
11. COMPENSAZIONI                                                             
11.1 Utilizzo di crediti inesistenti                                          
D. E'   stato  utilizzato in compensazione un importo superiore al credito IVA
risultante da Unico '99 per versare contributi INPS.                          
E' possibile   effettuare   il ravvedimento operoso versando la differenza IVA
utilizzata in   piu', naturalmente maggiorata degli interessi, con la relativa
soprattassa?                                                                  
L'importo di   tale   versamento   puo'   essere  indicato nel rigo VL19, come
versamento integrativo,   quale   conguaglio  per la compensazione eseguita in
eccesso?                                                                      
R. Nel   caso   di compensazione di crediti inesistenti il contribuente potra'
avvalersi dell'istituto   del  ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del
d.lgs. 18   dicembre   1997, n. 472, cosi' come modificato dal d.lgs. 30 marzo
2000, n. 99, effettuando il versamento delle somme a debito, corrispondenti al
credito erroneamente utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi e
con il   contestuale  versamento della relativa sanzione prevista per l'omesso
versamento in misura ridotta in rapporto alla data del ravvedimento.          
L'importo relativo   alla   sola   imposta versata a seguito del ravvedimento,
dovra' essere  indicato nel rigo VL19, inserendo al rigo VL11 l'intero importo
utilizzato in compensazione con il mod. F24.                                  
11.2 Regolarizzazione di errori formali                                       
D. E' stata presentata la dichiarazione periodica IVA relativa al II trimestre
1999, il    cui    importo    a    credito  e' stato utilizzato giustamente in
compensazione, ma non e' stata barrata la casella prevista nel rigo VP 14.    
Con quale   sanzione e' possibile regolarizzare, attraverso il ravvedimento di
cui all'articolo 13 d.lgs. n. 472/97, tale omissione?                         
R. La   violazione comporta la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1, del
d.lgs. 18   dicembre   1997,   n.   471,  ridotta, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 13,   comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in
caso di ravvedimento.                                                         
Pur tuttavia   per   effetto del comma 3-ter aggiunto in forza dell'art. 2 del
d.lgs. n.  99 del 2000, alla disposizione di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 472
del 1999,   e'   possibile regolarizzare l'omissione di che trattasi, relativa
alla dichiarazione   periodica   presentata  nel secondo trimestre 1999, senza
pagamento di    sanzione,    a    condizione  che detta regolarizzazione venga
effettuata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'Ufficio.             
La violazione   rientra  nella citata previsione normativa in quanto ha natura
formale, ossia non incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo.   
11.3 Utilizzo del nuovo modello F24                                           
D. Con   riferimento al nuovo modello F24 approvato con d.m. 31 marzo 2000, e'
possibile effettuare    compensazioni    relativamente   alle somme pagate per
concordato e conciliazione? E con riguardo alle sanzioni in che limiti?       
R. L'articolo   1 del decreto 31 marzo 2000, di approvazione della modulistica
per eseguire  il versamento unitario delle imposte, dei contributi e dei premi
di cui   all'articolo   17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, prevede  esplicitamente la possibilita' di operare la compensazione delle
somme e delle sanzioni dovute ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218.                                                                       
Pertanto e'   possibile   effettuare la compensazione delle somme, comprese le
sanzioni, dovute    per    effetto    dell'accertamento   con adesione e della
conciliazione giudiziale.                                                     
Il limite  per effettuare la compensazione e' quello fissato, per l'anno 2000,
in 500 milioni.                                                               
11.4 Imposte sostitutive                                                      
D. Il   quadro   RX   del   modello  unico delle societa' di capitali consente
espressamente la   compensazione   delle   eccedenze di versamenti riguardanti
l'imposta sostitutiva   sui   fondi comuni di investimento immobiliare (Quadro
RG); non   contiene  invece alcuna indicazione relativamente alle eccedenze di
versamenti concernenti  l'imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento
mobiliare (Quadro RH) e sui fondi pensione (Quadro RI).                       
Puo' accadere   che le societa' di gestione di fondi comuni abbiano effettuato
versamenti per   importi  eccedenti le imposte sostitutive dovute (e tali dati
sono puntualmente desumibili dai quadri delle dichiarazioni che contengono sia
il dato  relativo all'imposta dovuta sia il dato relativo all'imposta versata;
in tale   caso   considerato che anche alle imposte sostitutive in commento si
applicano le   disposizioni  dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, si
chiede quale   comportamento   debbano   seguire le societa' per compensare le
eccedenze d'imposta versata rispetto a quella dovuta.                         
R. Nonostante   il   quadro   RX   non rechi espressamente l'indicazione delle
eccedenze di  imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento mobiliare e
di imposta   sostitutiva  sui fondi pensione, considerato che detti versamenti
effettuati in   eccesso risultano dai relativi quadri (quadro RH e quadro RI(,
tali eccedenze    possono    essere    computate in diminuzione dai successivi
versamenti ai   sensi   del   DPR  n. 445 del 1997, come modificato dal DPR 14
ottobre 1999,    n.    542.    Infatti, tale provvedimento stabilisce che: "Il
sostituto d'imposta  che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte
in misura   superiore   rispetto   alla somma dovuta ha facolta' di scomputare
l'eccedenza dai   versamenti   successivi." Al riguardo, occorre precisare che
nonostante la   norma   faccia   espressamente riferimento alle "ritenute alla
fonte", lo scomputo delle ritenute versate in eccesso deve intendersi riferito
anche allo   scomputo   di   imposte sostitutive. A queste ultime, infatti, si
applica tutta   la disciplina prevista per l'imposta che vanno a sostituire e,
quindi, a   seconda  del soggetto passivo, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche o   quelle   sulle   persone giuridiche, con esclusione soltanto delle
eventuali previsioni     che     risultino    incompatibili con l'applicazione
dell'imposta sostitutiva stessa.                                              
In ogni   caso, alle predette imposte sostitutive si applicano le disposizioni
dell'articolo 17    del    decreto    legislativo   9 luglio 1997, n. 241, con
possibilita', quindi,  di utilizzare le relative eccedenze mediante il modello
F24.                                                                          
12. DICHIARAZIONI                                                             
12.1 Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di      
liquidazione di societa' di capitali                                          
D. Per   meglio  chiarire i termini di presentazione del mod. unico in caso di
liquidazione di    societa'    di    capitali  proponiamo le seguenti ipotesi:
1. Societa'    di    capitali    messa   in liquidazione il 27 aprile 1999 con
liquidazione chiusa    il    25    novembre   1999 e bilancio finale approvato
espressamente il 1 dicembre 1999.                                             
Vorremmo sapere:                                                              
a)      il termine di presentazione per il mod. unico 760 periodo 1 gennaio - 
27 aprile 1999 (ante liquidazione);                                           
b)      il termine di presentazione per il mod. unico 760 periodo 28 aprile - 
25 novembre 1999 (di liquidazione)                                            
2. Societa'   di   capitale   messa   in   liquidazione il 27 aprile 1999, con
liquidazione in corso al 31 dicembre 1999. Qual e' il termine di presentazione
del modello unico 760 periodo 1 gennaio - 27 aprile (ante-liquidazione).      
3. Societa'    di    capitale    messa   in liquidazione il 27 luglio 1999 con
liquidazione chiusa   il   20  marzo 2000. Qual e' il termine di presentazione
dell'ultimo modello unico 760 da presentare?                                  
In particolare   vorremmo  che fosse approfondito cosa si intende, nel caso di
societa' che   chiude   la  liquidazione del corso dell'anno (casi 2 e 3), per
termine ordinario   di presentazione di cui parla l'art. 5, comma 2 DPR n. 322
del 1998 ovvero:                                                              
a)      deve  intendersi il  termine di cui all'art. 2, comma 2 DPR n. 322 del
1998, come modificato dal DPR n. 542 del 1999?                                
b)      Se si, la decorrenza del termine di un mese da quando si calcola?     
- dalla data di approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione?    
- dallo spirare dei tre mesi per l'approvazione tacita prevista dall'art. 2453
  c.c.?                                                                       
- dal quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio - chiusura della    
  liquidazione?                                                               
R. Per   le  societa' di capitali in liquidazione volontaria benche' il codice
civile non abbia riprodotto la disposizione del vecchio codice commerciale che
espressamente prevedeva   l'obbligo  di redazione ed approvazione del bilancio
per i    periodi    intermedi    della  liquidazione, e' da ritenersi, secondo
giurisprudenza e   dottrina   costanti,   che tale obbligo sussista anche oggi
(Cass. civ. sez. 1a 9.11.1998, n. 6018).                                      
Pertanto, le   societa'   di  capitali in liquidazione volontaria sono tenute,
oltre alla redazione del bilancio finale di liquidazione, anche alla redazione
del bilancio per periodi intermedi.                                           
Ai fini tributari per effetto di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. 22
luglio 1998,  n. 322, come modificato dal DPR 14 ottobre 1999, n. 542, in caso
di liquidazione   volontaria il liquidatore e' tenuto alla presentazione delle
dichiarazioni relative:                                                       
a)      al periodo  compreso tra  l'inizio  del periodo d'imposta e la data in
        cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione;             
b)      ai periodi d'imposta intermedi della liquidazione;                    
c)      al risultato finale delle operazioni di liquidazione.                 
Per l'individuazione  dei termini di presentazione delle dichiarazioni occorre
far riferimento  alla nomina del liquidatore e cioe' se la stessa sia avvenuta
con provvedimento     dell'autorita'     giudiziaria     o   con deliberazione
dell'assemblea dei soci.                                                      
Nell'ipotesi di   nomina  con provvedimento giudiziario, il liquidatore dovra'
produrre:                                                                     
–     -  la dichiarazione ante  liquidazione entro quattro mesi dalla  data in
cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione;                     
–     -  le  dichiarazioni relative  ai  periodi d'imposta  intermedi entro un
mese dall'approvazione del bilancio;                                          
–     -  la  dichiarazione  finale  entro  quattro  mesi  dalla chiusura della
liquidazione o dal deposito del bilancio finale se prescritto.                
Nell'ipotesi di nomina con delibera assembleare, il liquidatore, o in mancanza
il rappresentante   legale   dovra' produrre le dichiarazioni entro il normale
termine di  presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Per normale termine
di presentazione si intende quello  previsto  dall'art. 2, comma 2, del D.P.R.
n. 322   del 1998, nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche tenute all'approvazione del bilancio.                
In base a detta disposizione normativa la dichiarazione deve essere presentata
entro un   mese   dall'approvazione   del bilancio, oppure entro un mese dalla
scadenza dei termini stabili dalla legge o dall'atto costitutivo.             
Nella particolare  ipotesi di chiusura della liquidazione nel corso dell'anno,
il termine ordinario di presentazione decorre:                                
- dalla data di approvazione espressa del bilancio di liquidazione;           
- dalla  data  di approvazione  tacita di  cui all'art. 2454 del c.c., e cioe'
decorsi  tre  mesi  dal  deposito  del  bilancio  finale senza che siano stati
proposti reclami da parte dei soci;                                           
- dalla  data di pagamento  dell'ultima quota di riparto, ai sensi del comma 2
dell' art. 2454 del c.c., se  antecedente allo spirare del termine di tre mesi
dal deposito del bilancio.                                                    
Relativamente  alle  ipotesi proposte ai punti numero 1, 2 e 3, si rappresenta
quanto segue.                                                                 
1. Il  liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare ai
sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 5, commi 2 e 3,
del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, cosi' come modificato dal D.P.R. 14 ottobre
1999, n.   542,   la  dichiarazione iniziale, relativa al periodo compreso tra
l'inizio del  periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione, nonche' la
dichiarazione finale   entro   il  termine ordinario, ossia per le societa' di
capitali entro   un  mese dall'approvazione del bilancio o entro un mese dalla
scadenza del termine di approvazione.                                         
Pertanto, la   dichiarazione   relativa   al  periodo ante liquidazione (dal 1
gennaio 1999 al 26 aprile 1999) e quella per il periodo di liquidazione devono
essere presentate   entro   un   mese dall'approvazione del bilancio finale di
liquidazione, avvenuta   il 1 dicembre 1999, ossia il 1 gennaio 2000. Tuttavia
alla luce   del   comunicato   stampa  del 31 gennaio 2000, che ha previsto la
proroga del   termine   di presentazione delle dichiarazioni dei redditi i cui
termini ordinari   scadevano   tra   il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in
vigore del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 (3 marzo 2000), entrambe le predette
dichiarazioni devono   essere presentate entro il 31 maggio 2000. Tale termine
e' stato   ulteriormente   prorogato  dal D.P.C.M. 20 aprile 2000 al 20 luglio
2000.                                                                         
2 e 3. In entrambe le ipotesi la liquidazione e' in corso al 31 dicembre 1999,
per cui   dovranno  essere presentate entro un mese dalla data di approvazione
del bilancio   ordinario   o   dalla   scadenza del termine di approvazione la
dichiarazione relativa  al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta
(1 gennaio   1999)   e   la data di messa in liquidazione (27 aprile 1999 o 27
luglio 1999)   e la dichiarazione relativa al periodo compreso tra la predetta
data di messa in liquidazione ed il termine del periodo d'imposta (31 dicembre
1999).                                                                        
La dichiarazione   relativa  al periodo 1 gennaio 2000 - 30 marzo 2000, dovra'
essere a  sua volta successivamente presentata nei termini ordinari illustrati
precedentemente.                                                              
12.2 Termini   di   presentazione   della dichiarazione dei redditi in caso di
liquidazione volontaria di S.r.l.                                             
D. Si   chiede   cortesemente   di  voler rispondere al quesito in merito alla
seguente problematica:                                                        
Liquidazione volontaria    di    societa'    a  responsabilita' limitata senza
provvedimento dell'A.G.                                                       
- data di effetto della messa in liquidazione 27.03.1999;                     
- bilancio finale di liquidazione in data 31.10.1999 con espressa accettazione
del piano di riparto in  data 6.11.1999 come previsto dall'art. 2454, comma 2,
del codice civile;                                                            
- chiusura  della partita  I.V.A. in  data  31.10 1999 e  cancellazione  della
societa' dal registro delle imprese in data 11.11.1999.                       
Si chiede  il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
ante liquidazione   dal   01.01.1999  al 26.03.1999 e quello per il periodo di
liquidazione dal 27.03.1999 al 31.10.1999.                                    
R. Il liquidatore non nominato con provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, o
in mancanza   il rappresentante legale, deve presentare ai sensi del combinato
disposto dell'art.   2,   comma   2, e dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, cosi' come modificati dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542,
la dichiarazione   relativa   al   periodo   compreso tra l'inizio del periodo
d'imposta e   la  data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione,
nonche' la   dichiarazione   relativa  al risultato finale delle operazioni di
liquidazione, entro    il    termine    ordinario   per la presentazione della
dichiarazione dei   redditi   delle  societa' di capitale, ossia entro un mese
dall'approvazione del   bilancio o entro un mese dalla scadenza del termine di
approvazione.                                                                 
Nel caso   prospettato, la dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione
(dal 1   gennaio 1999 al 26 marzo 1999) e quella finale di liquidazione devono
essere presentate   entro  un mese dal pagamento dell'ultima quota di riparto,
che ha   significato di approvazione del bilancio, come espressamente previsto
dall'ultimo comma dell'art. 2454, del c.c..                                   
Conseguentemente, se   il   pagamento   dell'ultima  quota di riparto e' stato
effettuato il   6   novembre 1999, le dichiarazioni dovevano essere presentate
entro il 6 dicembre dello stesso anno.                                        
12.3 Termini di presentazione delle dichiarazioni in caso di liquidazione     
volontaria di societa' di persone                                             
D. Si  chiede  di   conoscere  le  scadenze  e la  modulistica da usare per le
dichiarazioni (IVA- sostituti -II.DD. - Irap) dei seguenti soggetti:          
- Societa'  in nome  collettivo  posta   in  liquidazione  volontaria  in data
28/12/1999;                                                                   
- Societa' in  nome  collettivo  estinta  senza  messa in liquidazione in data
14/10/1999.                                                                   
R. Le  dichiarazioni (IVA- II.DD. - IRAP- sostituti d'imposta) di una societa'
in nome   collettivo   posta   in   liquidazione in data 28 dicembre 1999, con
liquidatore non    nominato    con    provvedimento dell'autorita' giudiziaria
(liquidazione volontaria)   devono essere presentate entro l'ordinario termine
di presentazione di tali dichiarazioni.                                       
Le dichiarazioni   della societa' in nome collettivo cessata in data 4 ottobre
1999, senza   informale provvedimento di liquidazione devono essere presentate
entro l'ordinario    termine    di    presentazione    previsto per le singole
dichiarazioni.                                                                
13. SANZIONI                                                                  
13.1 Omesso versamento di IVA                                                 
D. Una   societa'   di   persone  nel mese di marzo 2000 a causa di una errata
contabilizzazione di   una  fattura d'acquisto ha detratto L. 2.000.000 di IVA
che in    realta'    era    indetraibile.  Quali sanzioni deve ora versare per
regolarizzare l'omesso    versamento?    E' sufficiente regolarizzare l'omesso
versamento ovvero si deve regolarizzare anche la denuncia periodica?          
R. Nel caso prospettato, per operare la regolarizzare ai fini del ravvedimento
di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e' necessario:                  
a)      provvedere  al  versamento   dell' imposta  indebitamente calcolata in
detrazione e dei relativi interessi moratori;                                 
b)      presentare la dichiarazione IVA periodica integrativa;                
c)      provvedere  al  versamento della sanzione per indebita detrazione pari
all'ammontare  della  detrazione  operata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 471
del 1997, con la riduzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 472 del 1997;     
d)      provvedere  al  versamento   della  sanzione  per  omesso  versamento,
prevista  dall'art. 13 del d.lgs 471  del  1997, ridotta ai sensi dell'art. 13
del citato d.lgs. n. 472 del 1997.                                            
In alternativa   alla  presentazione di un'apposita di dichiarazione periodica
integrativa, e' possibile regolarizzare con procedura "semplificata", mediante
la compilazione   dei   righi   VP1,   VP3 e VP8 della dichiarazione periodica
relativa al   periodo   in cui la regolarizzazione viene effettuata e comunque
entro il   termine   di   presentazione  dell'ultima dichiarazione periodi del
periodo d'imposta.                                                            
Previa barratura   della   casella 2 posta nell'intestazione del riquadro, nei
righi VP1 e VP3 verranno indicate le variazione dell'imponibile e nel rigo VP8
le variazioni   d'imposta,  comprensiva degli eventuali interessi compensativi
dovuti dai    soggetti    che    hanno  optato per la liquidazione trimestrale
dell'imposta e degli interessi moratori dovuti per il ravvedimento.           
E' appena   il caso di precisare che qualora, a seguito della regolarizzazione
risultasse ancora   a credito la dichiarazione periodica del periodo in cui e'
stata commessa   la   violazione, dovra' essere effettuato il versamento della
sola sanzione ridotta per indebita detrazione.                                
        Le Direzioni regionali vigileranno  sulla  corretta applicazione delle
presenti istruzioni.                                                          
 
 
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Aggiornato il: 03 agosto 2000