

Circolare 101 del 19.05.00
MATERIA FISCALE: Riscossione
OGGETTO Irpef Risposte a quesiti forniti in occasione di videoconferenza in materia
di imposte sui redditi, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie.
TESTO
Alle Direzioni regionali delle entrate
Agli Uffici delle entrate
Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette
Ai Centri di servizio delle Imposte Dirette e indirette
e, per conoscenza:
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Al Segretariato Generale
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo tributario
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
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INDICE
1. DIT 1.1 Compilazione del Quadro RS
1.2 Riporto delle eccedenze di reddito agevolabile
2. AGEVOLAZIONE VISCO
2.1 Nuovi impianti
2.2 Investimenti effettuati con finanziamenti
2.3 Appalti
2.4 Entrata in funzione
2.5 Cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati
2.6 Ammortamenti beni agevolati
2.7 Cessioni dei beni agevolati
2.8 Ragguaglio ad anno
3. IRAP
3.1 Tassazione di plusvalenze
3.2 Riclassificazione del conto economico
4. ALTRI QUESITI IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA
4.1 Imposte differite
4.2 Perdita dello status di imprenditore
4.3 Imputazione di redditi di impresa familiare
5. REDDITI DI FABBRICATI
5.1 Applicazione della maggiorazione di un terzo
5.2 Locazione di immobile non commerciali: canoni non percepiti
6. REDDITI AGRARI
6.1 Coefficienti di normalizzazione
7. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
7.1 Trasfertisti
7.2 Erogazioni liberali
7.3 Rimborso spese taxi
7.4 Rimborso spese mediche
7.5 Stipendi e pensioni esteri
8. ONERI
8.1 Premi di assicurazione sulla vita
8.2 Spese per frequenza di master universitari
8.3 Spese per procedure di adozione internazionale
8.4 Elenco delle ONLUS
8.5 Contributo al CSSN
9. DETRAZIONI
9.1 Detrazione per redditi di lavoro autonomo
9.2 Agriturismo
10. ADDIZIONALE REGIONALE
10.1 Variazione di domicilio fiscale
11. COMPENSAZIONI
11.1 Utilizzo di crediti inesistenti
11.2 Regolarizzazione di errori formali
11.3 Utilizzo del nuovo modello F24
11.4 Imposte sostitutive
12. DICHIARAZIONI
12.1 Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di
liquidazione di societa' di capitali
12.2 Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di
liquidazione volontaria di S.r.l.
12.3 Termini di presentazione delle dichiarazioni in caso di liquidazione
volontaria di societa' di persone
13. SANZIONI
13.1 Omesso versamento di IVA
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In occasione della videoconferenza del 4 maggio u.s., questo Ministero
ha fornito le risposte ai quesiti pervenuti che, per opportuna conoscenza,
sono di seguito riportate.
1.DIT
1.1 Compilazione del Quadro RS
D. Ai fini della corretta compilazione del Quadro RS, nella colonna 3 dei
righi RS7, RS8, RS9 e RS10 deve essere riportata sia la quota di reddito
agevolato ai sensi della DIT, che quella relativa alla legge n. 133/99?
R. Il quadro RS ha esclusivamente la funzione di riepilogare le quote di
reddito da attribuire ai collaboratori dell'impresa familiare.
Pertanto, ferme restando le modalita' analitiche di determinazione delle
agevolazioni D.I.T. e Visco, nella colonna 3 dei righi RS7, RS8, RS9 e RS10,
deve essere indicato l'importo complessivo delle quote di reddito agevolato.
Cio' risulta evidente dal confronto tra le istruzioni al nuovo modello Unico
2000 e quelle per il 1999, atteso che, mentre in queste ultime veniva
specificato che la quota di reddito agevolata da indicare nel quadro RS era
quella relativa alla D.I.T., nelle nuove e' stato eliminato il riferimento a
detta specifica agevolazione, intendendo in tal modo estendere il riferimento
sia alla D.I.T. che alla Visco.
1.2 Riporto delle eccedenze di reddito agevolabile
D. Se il campo RJ15 e' uguale a zero si puo' compilare il campo RJ19 (55,56%
del reddito imponibile o il 56,57% per i soggetti quotati)?
Anche se nel periodo d'imposta 1999 si e' verificato un decremento del
capitale investito, si puo' usufruire dell'agevolazione DIT in considerazione
delle eccedenze di reddito agevolabile dei precedenti esercizi?
R. Il campo RJ19 puo' essere compilato indipendentemente dal campo RJ15. Le
eccedenze di reddito agevolabile derivanti dai precedenti esercizi sono
riportabili nel limite temporale di cinque anni e nei limiti della differenza
positiva a RJ19 e RJ20, col. 2, anche se in quello in corso non vi sia stato
alcun incremento patrimoniale.
2. AGEVOLAZIONE VISCO
2.1 Nuovi impianti
D. E' agevolabile l'investimento relativo all'allestimento di un nuovo
impianto elettrico presso uno stabilimento di produzione fornito a corpo da
una ditta di installazione esterna?
R. L'allestimento di un nuovo impianto elettrico presso uno stabilimento di
produzione e' - come chiarito nella circolare n. 51 - agevolabile solo qualora
non rappresenti un ammodernamento di un impianto gia' esistente.
In particolare, se l'impianto da inserire in una struttura preesistente
rappresenta un elemento oggettivamente autonomo nel senso cioe' che
costituisce di per se' un bene strumentale ammortizzabile, il relativo
investimento sara' da considerare agevolabile.
2.2 Investimenti effettuati con finanziamenti
D. L'acquisto per lire 130 milioni degli arredi e delle attrezzature in una
azienda in contabilita' semplificata e separata ai fini IVA (per la presenza
di operazioni esenti), puo' essere considerato agevolabile ai fini della
legge "Visco" e utilizzato, pertanto, ai fini della detassazione del reddito,
anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato grazie al finanziamento
erogato dalla banca e non con capitale proprio?
R. Per i soggetti in contabilita' semplificata la quota di reddito d'impresa
da assoggettare all'aliquota del 19% coincide con il solo parametro degli
investimenti effettuati in beni strumentali nuovi, non assumendo rilevanza gli
incrementi patrimoniali.
Non esistono limitazioni in ordine alle modalita' di finanziamento di detti
investimenti. Il diritto all'agevolazione e', invece, condizionato al
rispetto, da parte del soggetto in contabilita' semplificata, dell'obbligo di
dichiarare ricavi non inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei
parametri o degli studi di settore, se gia' approvati per il settore di
appartenenza.
2.3 Appalti
D. Come si determina l'importo dell' investimento agevolato relativo a
fabbricato classificato in categoria catastale D/1 in corso di costruzione al
termine dell'esercizio?
R. Nel paragrafo 5.2 della circolare, intitolato "impianti e investimenti
immobiliari", si chiarisce che l'agevolazione e' concessa, secondo le
modifiche normative attualmente all'esame del Parlamento,"anche quando i beni
immobili e gli impianti, realizzati in economia o in appalto, sono in corso di
esecuzione". Al successivo paragrafo 5.6, con riferimento ai lavori eseguiti
in appalto, si precisa che "l'importo dell'investimento che rileva in ciascun
periodo agevolato e' commisurato all'ammontare dei corrispettivi liquidati in
base allo stato di avanzamento lavori". Ai fini dell'agevolazione in esame,
pertanto, tale criterio rileva per le opere in corso di esecuzione al termine
dell'esercizio, oggetto di contratti di appalto di durata non solo
ultrannuale, ma anche infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla
base del S.A.L., infatti, anche alla luce degli articoli 1655 e ss. del codice
civile, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata
(cioe' ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi
agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta. Nel caso di specie non
rilevano, dunque, ai fini del calcolo dell'importo agevolato in capo al
committente, gli artt. 59 e 60 del TUIR, applicabili invece all'appaltatore,
il quale e' ammesso a valutare le rimanenze - in caso di appalti infrannuali -
sulla base dei costi sostenuti.
2.4 Entrata in funzione
D. In presenza di quali circostanze l'investimento puo' considerarsi
effettuato in un determinato periodo d'imposta, ancorche' il bene acquisito
nello stesso periodo non sia entrato in funzione?
R. Come chiarito al paragrafo 5 della circolare, e' agevolabile l'investimento
che ha ad oggetto beni entrati in funzione nel periodo d'imposta per cui si
richiede l'agevolazione. Nella circolare, tuttavia, viene fatto salvo il caso
di "oggettivo impedimento" all'entrata in funzione di un bene specialmente se
"acquistato in prossimita' della fine del periodo di imposta". La previsione,
tesa a non penalizzare i contribuenti nel caso di oggettiva e dimostrata
impossibilita' dell'entrata in funzione nel periodo agevolato, e'
necessariamente elastica. Pertanto, non e' possibile fornire al riguardo dei
criteri astratti e generali, dovendosi piuttosto avere riguardo a specifiche
fattispecie concretamente realizzatesi.
2.5 Cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati
D. Cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati rilevano ai fini della
determinazione degli investimenti?
R. Al paragrafo 5.7 della circolare, si illustra la regola generale secondo
cui gli investimenti rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte
eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Allo stesso
paragrafo, si chiariscono le eccezionali ipotesi in cui la regola non trova
applicazione, e precisamente: beni di cui all'art. 121, comma 1, lett. A), n.
1), del TUIR (tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso
pubblico); tutti i beni immobili diversi da quelli agevolati; beni relativi a
strutture situate all'estero; quote di ammortamento dei beni oggetto di
agevolazione. I beni usati, come e' agevole osservare, non sono compresi
nell'eccezione. Ne consegue che, in base alla regola generale sopra
menzionata, cessioni, dismissioni e ammortamenti dei beni usati rilevano in
diminuzione degli investimenti.
2.6 Ammortamenti beni agevolati
D. Nella circolare 51/E del 20 marzo 2000 si afferma, contrariamente a quanto
si legge nelle istruzioni all'"Unico 2000", che l'ammortamento dei beni
agevolati non decurta l'ammontare degli investimenti. Si conferma la tesi
sostenuta in circolare?
R. Si conferma l'interpretazione esposta e ampiamente motivata al paragrafo
5.7 della circolare 51/E del 20 marzo 2000, secondo cui l'ammortamento dei
beni nuovi acquisiti nei periodi agevolati non decurta l'ammontare degli
investimenti. Le istruzioni alla compilazione delle dichiarazione annesse alla
modulistica approvata con decreto del 16 marzo 2000, devono intendersi, sul
punto, superate dalla circolare successivamente emanata. A differenza dei
"modelli approvati con decreto dirigenziale" ai sensi del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, infatti, le istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni
sono atti amministrativi di valore equivalente alle circolari.
2.7 Cessioni dei beni agevolati
D. Le cessioni di beni agevolati vanno a decurtare l'ammontare degli
investimenti?
R. Le cessioni e dismissioni di beni agevolati rilevano sempre in diminuzione
degli investimenti, nel periodo di imposta in cui avvengono. Nella circolare,
infatti, al paragrafo 5.7, con riferimento agli importi da non computare in
diminuzione degli investimenti, sono tassativamente menzionati i soli
ammortamenti (non anche cessioni e dismissioni) relativi a beni nuovi oggetto
di investimento agevolato; ne consegue che le cessioni e le dismissioni dei
suddetti beni, rappresentando quel depauperamento dell'apparato produttivo
ritenuto rilevante nel sistema dell'agevolazione, devono essere computati in
diminuzione dell'importo agevolato.
2.8 Ragguaglio ad anno
D. Le disposizioni sul ragguaglio ad anno previste per la DIT rilevano anche
ai fini della "Visco"?
R. Nel caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare (superiore
o inferiore a 12 mesi), in mancanza di espresso rinvio normativo, si ritiene
che non debba essere effettuato il ragguaglio ad anno di cui all'art. 1, comma
1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Resta
invece ferma la regola di cui al comma 5 del medesimo articolo, secondo cui i
conferimenti rilevano a partire dalla data del versamento; si ricorda inoltre
che l'incremento patrimoniale deve comunque trovare corrispondenza
nell'ammontare totale degli investimenti di periodo.
3. IRAP
3.1 Tassazione di plusvalenze
D. Una societa' ha in bilancio un appartamento A/2 di civile abitazione. Nel
corso del 1999 lo stesso e' stato ceduto realizzando una plusvalenza di
90.000.000. Si chiede se tale plusvalenza sia o meno tassata ai fini IRAP?
R. La plusvalenza realizzata con la cessione di un appartamento cat. A/2 di
civile abitazione e non strumentale per destinazione non e' imponibile ai fini
dell'Irap, atteso che concorrono alla formazione del valore della produzione
rilevante ai fini dell'Irap le sole plusvalenze realizzate dalla cessione di
beni strumentali (art. 11 comma 3 D.Lgs. 446/97).
3.2 Riclassificazione del conto economico
D. Alla luce di quanto riportato nella pag. 4 delle istruzioni IRAP Unico 2000
- Persone fisiche "in colonna 1, ….. nel caso in cui il conto economico non
risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 c.c. occorre
procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;".
Si chiede di sapere se deve essere compilato e conservato il prospetto
separato di detta riclassificazione.
R. Come gia' chiarito nelle istruzioni all'Unico 2000 persone fisiche relativo
all'Irap, ove il conto economico non segua lo schema di cui all'art. 2425 del
codice civile, occorre riclassificarlo secondo detto schema.
Pertanto, occorrera' conservarne la relativa documentazione.
4. ALTRI QUESITI IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA
4.1 Imposte differite
D. Le imposte differite ai fini IRPEF si applicano anche alle societa' di
persone in capo ai soci, e alle ditte individuali?
Se la risposta e' affermativa, qual e' il criterio di contabilizzazione,
considerando anche che le stesse sono al netto delle detrazioni soggettive e
oneri deducibili?
R. Le imposte differite originano dalle differenti modalita' di
determinazione del reddito civilistico rispetto a quello imponibile. In
particolare, il fenomeno si verifica quando le variazioni in aumento o in
diminuzione da apportare ai fini fiscali in un determinato periodo d'imposta
sono temporanee e, pertanto, destinate ad essere riassorbite in esercizi
successivi a quello in corso.
La normativa civilistica non detta particolari norme in materia di
contabilizzazione delle imposte differite che vanno, tuttavia, evidenziate in
bilancio in ossequio del piu' generale principio della rappresentazione
veritiera e corretta previsto dall'art. 2423 del c.c..
In mancanza di una siffatta precisa regolamentazione da parte del legislatore
civilistico e' recentemente intervenuto il Documento n. 25 da parte della
Commissione nazionale per la statuizione dei principi contabili che ha
definito le modalita' di trattamento contabile delle imposte sui redditi.
Dette modalita' vanno osservate da parte delle societa' di capitali. Cio' non
toglie, tuttavia, che possano adeguarvisi anche le societa' di persone,
secondo i criteri di contabilizzazione previsti dal suddetto principio
contabile, sulla base di stime rese piu' incerte dalla progressivita' delle
imposte in capo ai soci sempre che ne derivi una rappresentazione piu'
veritiera e corretta.
Va infine precisato, che le variazioni economiche che derivano dalla
contabilizzazione delle imposte differite non esercitano, ai fini fiscali,
alcun effetto, avendo le stesse esclusiva rilevanza civilistica.
4.2 Perdita dello status di imprenditore
D. Sono dell'avviso che l'imprenditore individuale che cede - dopo 4 o 5 anni
- l'unica azienda e perda lo status di imprenditore possa pagare in 5 rate
annuali l'imposta sostitutiva del 27% sulla plusvalenza. E cio' in base ad una
circolare ministeriale del 1999. Quale?
R. L'imprenditore che cede l'unica azienda posseduta da piu' di tre anni, pur
perdendo lo status di imprenditore, realizza una plusvalenza cui e' possibile
applicare l'imposta sostitutiva del 27% ai sensi dell'art. 1, del D.Lgs. n.
358 del 1997, versando la stessa in cinque rate annuali di pari importo ai
sensi dell'art. 2 stesso decreto, cosi' come precisato al punto 1.4.1.1. della
Circ. n. 320/E del 19/12/1997.
4.3 Imputazione di redditi di impresa familiare
D. E' possibile imputare al collaboratore la quota di reddito da lui prodotto
per l'anno 1999 gia' nel Modello unico 2000, nel caso di inizio attivita' il
10/4/1999 e stipula di atto dichiarativo di impresa familiare in data
10/4/1999?
R. L'art. 5, comma 4, del TUIR prevede che i redditi delle imprese familiari
di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento, sono
imputati a ciascun familiare subordinatamente alla verifica di determinate
condizioni. In particolare, una di queste condizioni prevede che i familiari
dell'impresa debbano risultare "nominativamente, con l'indicazione del
rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta,
recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti".
Al riguardo, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'impresa sia gia' esistente
e successivamente, nel corso dell'anno, venga enunciata la conduzione sotto la
forma di impresa familiare, da quella in cui l'attivita' sia iniziata "ex
novo" nel corso dell'anno sotto forma di impresa familiare.
Nella prima ipotesi il predetto atto di enunciazione dell'impresa familiare
formalizzato in data anteriore all'inizio dell'attivita' dell'impresa
familiare avra' effetto fiscale a decorrere dal periodo d'imposta successivo
alla data dell'atto di enunciazione.
Nella seconda ipotesi, invece, deve ritenersi che, conformemente
all'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria con circolare n. 40
del 19 dicembre 1976, l'atto di determinazione delle quote di partecipazione
agli utili puo' produrre effetti fiscali dal periodo stesso a condizione che
esso risulti posto in essere contestualmente all'inizio dell'attivita' e sia
debitamente registrato nel termine fisso ordinario stabilito dalle
disposizioni concernenti l'imposta di registro.
5. REDDITI DI FABBRICATI
5.1 Applicazione della maggiorazione di un terzo
D. Se, nel caso di abitazione intestata a piu' comproprietari non parenti e
utilizzata da uno solo di questi come abitazione principale, gli altri debbano
maggiorare di un terzo la quota loro spettante, pur non avendo la
disponibilita' effettiva del bene.
R. I comproprietari che non utilizzano l'immobile devono applicare la
maggiorazione di 1/3 trattandosi, nella fattispecie, di ipotesi non
classificabile fra quelle di cui alla colonna 2, codice n. 9, del quadro RB.
5.2 Locazione di immobile non commerciali: canoni non percepiti
D. Per un immobile ad uso commerciale per tutto il 1999 non e' stato
percepito l'affitto a seguito del fallimento del conduttore. Parallelamente
era stata presentata la procedura per lo sfratto divenuta nel frattempo
esecutiva. Nel gennaio 2000 il curatore rilascia l'immobile su rinuncia da
parte del proprietario a qualsiasi pretesa. Va dichiarato l'affitto non
percepito?
R. L'art. 8, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, in deroga al principio
generale in base al quale i redditi fondiari sono assoggettati a tassazione
indipendentemente dalla loro percezione, stabilisce che i redditi derivanti
da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non concorrono alla
formazione del reddito dal periodo d'imposta in cui si e' concluso il
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del
conduttore. Con la circolare n. 150/E del 7 luglio 1999 e' stato chiarito
che tale deroga concerne esclusivamente gli immobili locati per uso
abitativo. Resta fermo, pertanto, che per gli immobili locati per uso diverso
da quello abitativo, il canone di locazione va comunque dichiarato, cosi' come
risulta dal contratto di locazione ancorche' non percepito, rilevando in tal
caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo.
6. REDDITI AGRARI
6.1 Coefficienti di normalizzazione
D. Nello schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario
complessivo normalizzato (pag. 44 delle istruzioni) tutti i valori relativi al
coefficiente di normalizzazione sono identici a quelli dello scorso anno
tranne quelli degli ovini e caprini da riproduzione, per i quali e' presente
il valore di 230.500 in luogo del valore 230.000.
Si chiede di conoscere se trattasi di effettiva variazione del valore ovvero
di errore di stampa.
R. Il valore e' 230.000, come risulta dalle istruzioni al quadro RD, sezione 2
dello schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo
normalizzato, pubblicato nella G.U. 8 aprile 2000, n. 57.
7. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
7.1 Trasfertisti
D. Le aziende di autotrasporti per conto terzi, artigiane ed industriali, sono
solite corrispondere agli autisti conducenti di autocarri una indennita' di
trasferta per tutti i giorni lavorativi nel rispetto dei limiti di cui
all'art. 48, comma 5 del TUIR 917/86.
La suddetta indennita' non viene corrisposta nei giorni di assenza, nei giorni
di ferie, nei giorni di permesso, malattia, infortunio e comunque non viene
corrisposta nei giorni in cui il dipendente non effettua la prestazione
lavorativa.
Reputo che il carattere di continuita' con cui tali trasferte sono corrisposte
possa essere tale da farle ricomprendere nella generale nozione di
retribuzione come indicato al comma 1, art. 48, TUIR 917/86 riducendone
comunque la base imponibile (fiscale e previdenziale) al suo 50% (come
previsto dal citato 6a comma, art 48, TUIR) nella considerazione
dell'effettivo disagio del dipendente e delle spese dallo stesso sostenute in
trasferta.
Per completezza di esposizione si riporta che sia il CCNL delle aziende
industriali che quello delle aziende artigiane, NON qualificano i lavoratori
assunti con la qualifica di conducenti come LAVORATORI TRAFERTISTI.
Si chiede di voler cortesemente chiarire se le citate indennita' di trasferta
sono da ricomprendere nell'imponibile fiscale e previdenziale al 50% come
previsto dal comma 6, art. 48 del TUIR 917/86 oppure possono beneficiare, nel
rispetto dei limiti di importo previsti, della completa esenzione di cui al
comma 5 dello stesso art. 48 TUIR 917/86.
R. Gli autisti in argomento non sono giuridicamente equiparabili ai
trasfertisti in quanto l'indennita' in questione non viene riconosciuta nei
giorni di assenza, nei giorni di ferie, nei giorni di permesso, malattia,
infortunio e comunque non viene corrisposta nei giorni in cui il dipendente
non effettua la prestazione lavorativa.
Infatti, come precisato con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, paragrafo
2.4.2, l'indennita' attribuita ai trasfertisti "non e' precisamente legata
alla trasferta poiche' attribuita per contratto, per tutti i giorni
retribuiti, senza distinguere se il dipendente si e' effettivamente recato in
trasferta e dove si e' svolta la trasferta".
La correttezza di tale interpretazione risulta, peraltro, confermata dal CCNL
il quale segnatamente non attribuisce ai dipendenti di cui trattasi la
qualifica di trasfertisti.
Inoltre, sempre per i menzionati motivi, le somme loro corrisposte non sono
assimilabili alle indennita' di disagio cui all'art. 48, comma 6, del TUIR.
Le dette indennita', quindi, devono essere considerate alla stregua di
indennita' di trasferta di cui all'art. 48, comma 5, del TUIR e, pertanto, non
concorrono a formare reddito imponibile fino a lire 90.000 al giorno, in caso
di trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, elevate a lire 150.00
per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di soggiorno.
7.2 Erogazioni liberali
D. L'art. 14, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che i
contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli
interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unita' immobiliare destinata
a uso di abitazione, concessi anteriormente al 10 gennaio 1997, ai dipendenti
che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzione di
fabbricato destinato al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni
di cui all'art. 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente. Poiche' l'ultimo periodo del
suddetto comma 17 dispone che la norma ha effetto anche per i contributi
erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 449 del
1997, si chiede di conoscere quali devono essere le modalita' da adottare per
il rimborso delle imposte gia' applicate a tali contributi per gli anni
precedenti alla predetta data di entrata in vigore e qual e' il limite
temporale cui occorre fare riferimento.
R. L'art. 14, comma 17, della legge n. 449 del 1997, richiama il disposto
dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vigente prima delle modifiche apportate con
il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e successive modificazioni.
Le lettere f) e f-bis) del nuovo testo dell'articolo 48, introdotte con i
citati decreti legislativi, infatti, riproducono, con alcune sostanziali
innovazioni, la lettera e) dell'articolo 48 nel precedente testo. Nella nuova
formulazione, come e' noto, viene previsto che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente:
- l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo
65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, da parte dei dipendenti e dei familiari indicati
nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche
da parte dei familiari indicati nell'articolo 12 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per le
borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Il riferimento contenuto nella lettera f) dell'articolo 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
al comma 1, dell'articolo 65 dello stesso testo unico e' effettuato al solo
fine di individuare le finalita' per le quali devono essere realizzate le
opere e i servizi.
Risulta evidente, pertanto, che il legislatore non puo' essersi riferito a
questa disposizione per sancire la non concorrenza alla formazione del reddito
di lavoro dipendente dei contributi concessi per il pagamento degli interessi
passivi relativi a contratti di mutuo stipulati per acquistare una abitazione.
La lettera f) del precedente testo dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(corrispondente ora, sia pure, con profonde modifiche, alla lettera b))
prevedeva, invece, che non concorrevano a formare il reddito di lavoro
dipendente le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della
generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico
valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi occasionali. E' da
ritenere che il legislatore abbia inteso inserire un'ulteriore previsione
volta ad escludere dalla formazione del reddito anche i contributi concessi
per il pagamento degli interessi passivi relativi a contratti di mutuo
stipulati per acquistare una abitazione. Peraltro, senza l'intervento del
legislatore non si sarebbe potuti giungere a tale conclusione in quanto la
fattispecie non presenta le caratteristiche necessarie all'esclusione dal
reddito poiche': 1) non si tratta di una erogazione eccezionale e non
ricorrente, essendo riferita al pagamento degli interessi di un mutuo che per
sua natura presuppone una pluralita' di rate; 2) non costituisce erogazione di
modico valore in occasione di festivita' in quanto non collegata ad una
festivita'; 3) non potrebbe tecnicamente essere qualificata come un sussidio,
in quanto, come chiarito nella circolare n. 326/E del 1997, il sussidio
presuppone uno stato di bisogno del dipendente e, quindi, una situazione di
momentanee e difficili condizioni economiche. La citata circolare ha
precisato, inoltre, con valenza anche per il passato, che il sussidio deve
essere occasionale e che il suo importo, benche' non sia fissato un tetto
massimo di esenzione previsto per legge, deve essere coerente con l'entita'
dell'evento e con le condizioni economiche dei soggetti interessati (datore di
lavoro e dipendente). A titolo di esempio, e' stato citato il caso di un
sussidio concesso per far fronte alle spese sostenute in occasione di un lutto
del dipendente, di una malattia del dipendente o di un suo familiare che
richieda cure molto costose e a carico del dipendente, a seguito della perdita
della casa o di tutto il mobilio, per un evento eccezionale, naturale o meno
(incendio, furto, alluvione o terremoto, etc.), in funzione del sostenimento
di considerevoli spese per la nascita di un figlio, etc., eventi tutti,
normalmente non programmabili, come, invece, l'acquisto di un immobile.
Inoltre, la stessa circolare ha sottolineato, e il chiarimento vale anche per
la precedente legislazione, che sia le erogazioni in occasione di festivita' o
di ricorrenze sia i sussidi occasionali, trattandosi di liberalita', non
devono essere previsti come obbligatori da contratti collettivi, accordi o
regolamenti aziendali.
Va, altresi', precisato che nella disposizione in esame il legislatore ha
espressamente stabilito che l'esclusione dalla formazione del reddito di
lavoro dipendente compete per i contributi concessi fino al 1 gennaio 1997 ed
anche se erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
449 del 1997, cioe' prima del 1 gennaio 1998. Va osservato, quindi, che i
contributi concessi, sia pure allo stesso titolo, dopo il 1 gennaio 1997
concorrono integralmente a formare il reddito di lavoro dipendente. Inoltre,
il riferimento al precedente testo dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai
contributi concessi prima del 1 gennaio 1997 e a quelli gia' erogati prima
dell'entrata in vigore della stessa legge che introduce la nuova previsione,
evidenziano la volonta' del legislatore di concedere una sorta di sanatoria di
comportamenti pregressi che si e' inteso convalidare. Peraltro, il legislatore
non ha fornito alcuna indicazione circa la eventuale possibilita' di
richiedere il rimborso per le imposte gia' pagate da coloro che, invece, hanno
tenuto comportamenti conformi alla legislazione vigente prima
dell'approvazione di tale disposizione. In assenza di una espressa previsione,
si deve ritenere che non possano essere presentate istanze di rimborso di
imposte gia' pagate poiche' in queste ipotesi non si tratta di errore
materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di
versamento (come richiesto dagli articoli 37 e 38 del D.P.R. n. 602 del 1973),
in quanto nel momento in cui il versamento e' stato eseguito esso era dovuto
sulla base della legislazione vigente e il legislatore non ha introdotto,
unitamente alla nuova previsione, un diritto al rimborso.
E' opportuno sottolineare, infine, che, come gia' chiarito con circolare n.
326/E del 1997, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 314 del
1997, avvenuta, come gia' detto, il 1 gennaio 1998, cessano di avere vigore
tutte le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro
dipendente non contenute nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come riformulato dallo
stesso decreto legislativo n. 314 del 1997. Pertanto, poiche' la norma in
esame si riferisce al precedente testo dell'articolo 48 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, essa non
puo' esplicare efficacia per la determinazione dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal 1 gennaio 1998. Conseguentemente, eventuali
contributi che, pur concessi a titolo di partecipazione agli interessi per
mutui edilizi per l'acquisto di una unita' immobiliare destinata a uso di
abitazione ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro
fabbricato o porzione di fabbricato destinati al medesimo uso prima del 1
gennaio 1997, siano materialmente erogati a partire dal 1 gennaio 1998,
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
7.3 Rimborso spese taxi
D. I rimborsi corrisposti individualmente ai dipendenti a fronte di spese
taxi sostenute dagli stessi per recarsi alla propria abitazione possono
rientrare nella previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 48 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
in base al quale "non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel
periodo d'imposta a lire 500.000"?
R. L'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
DPR 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, prevede che costituiscono reddito di
lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel
periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutti quelli che
siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non
provenienti direttamente dal datore di lavoro. Con tale formulazione si
perviene a una concezione omnicomprensiva del reddito di lavoro dipendente
fiscalmente rilevante: costituisce reddito di lavoro dipendente tutto cio' che
il dipendente riceve, a qualunque titolo anche sotto forma di erogazioni
liberali, compresi i rimborsi di spese in relazione al rapporto di lavoro. Ne
consegue che alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono, tra
l'altro, i rimborsi di spese, con esclusione soltanto di quanto disposto a
proposito delle trasferte e dei trasferimenti disciplinati, rispettivamente ai
commi 5 e 7 dell'art. 48 del TUIR.
7.4 Rimborso spese mediche
D. Se nelle disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale
e' previsto che in caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di
servizio sono a carico del datore di lavoro le spese di cura relative alla
malattia stessa, comprese quelle per ricoveri sanitari o per protesi, si
chiede di sapere se il rimborso al dipendente di dette spese effettivamente
sostenute e debitamente documentate concorre o meno alla formazione del
reddito di lavoro dipendente.
R. Nel caso in cui il datore di lavoro rimborsi al dipendente le spese
sanitarie - effettivamente sostenute e debitamente documentate - in relazione
a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio le somme non
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente in considerazione
del carattere tipicamente risarcitorio delle stesse.
7.5 Stipendi e pensioni esteri
D. Qual e' il trattamento tributario delle pensioni e stipendi di provenienza
francese corrisposti a residenti italiani?
R. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi
Italia-Francia dispone, all'articolo 18, paragrafo 1, che in generale le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente fiscale di
uno Stato contraente, in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili
soltanto nello Stato di residenza.
Tuttavia, nel caso di pensioni e altre somme pagate ai sensi della
legislazione sulla "sicurezza sociale", queste sono imponibili in entrambe gli
Stati sulla base delle legislazione nazionale di ciascuno.
Di conseguenza, nel caso di pensioni pagate in base alla legislazione francese
in materia di "se'curite' sociale", le stesse sono imponibili anche nello
Stato della fonte e, per le imposte ivi pagate (in via definitiva), spetta il
credito d'imposta previsto dall'articolo 15 del TUIR.
Per quanto concerne le pensioni corrisposte dallo Stato francese, o da sue
suddivisioni politiche o amministrative, o da suoi enti locali, in relazione a
servizi resi a tale Stato o enti, queste sono imponibili unicamente in Francia
ai sensi delle predetta convenzione.
Tuttavia, se il beneficiario e' residente italiano ed ha la nazionalita'
italiana, senza avere quella francese, le predette pensioni sono imponibili
solo in Italia, stato di residenza del percettore.
Per quanto riguarda, invece, gli stipendi, la Convenzione Italia-Francia
prevede che i redditi di "Lavoro subordinato" percepiti dal residente di uno
Stato in relazione ad attivita' dipendente svolta nell'altro Stato siano, in
linea generale, imponibili in entrambi gli Stati.
Tuttavia e' prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del
percettore, cioe' l'Italia nella fattispecie oggetto del quesito, quando
sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attivita' in Francia per
meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro che non sia francese;
- l'onere non e' sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il
datore di lavoro ha in Francia.
In presenza di tali condizioni la non imponibilita' del reddito in Francia
comporta la perdita del credito d'imposta ex articolo 15 del TUIR per le
imposte che li' potrebbero essere state indebitamente prelevate.
In tutti gli altri casi, quando cioe' e' prevista l'imponibilita' in entrambi
gli Stati, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate in Francia su
tale reddito.
Naturalmente l'Italia, nel sottoporre ad imposizioni i redditi di cui sopra,
applichera' la propria normativa nazionale e cio' potrebbe comportare
l'esclusione dalla base imponibile qualora ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera c), del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre
2000. In tal caso, ovviamente, non spetta il credito d'imposta relativo
all'eventuale tassazione subita in Francia.
8. ONERI
8.1 Premi di assicurazione sulla vita
D. Si vuole conoscere se e' detraibile il premio di assicurazione sulla vita,
pagato in unica soluzione, riguardante tutta la durata del contratto
(contratti di assicurazione cosiddetti "a premio unico").
R. E' detraibile salvo il rispetto del limite complessivo di lire 2.500.000
di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. f), del TUIR.
8.2. Spese per frequenza di master universitari
D. Sono oneri detraibili i costi sostenuti per la frequentazione di master
universitari, e in che misura?
R. I costi per la frequentazione di master danno diritto alla detrazione
d'imposta, nei limiti del 19%, qualora, per durata e struttura
dell'insegnamento, gli stessi siano assimilabili a corsi universitari o di
specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari,
pubblici o privati. Per quanto riguarda i master gestiti da universita'
private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito
per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti
statali italiani.
8.3 Spese per procedure di adozione internazionale
D. Quali sono le spese deducibili sostenute per le procedure di adozione
internazionale?
R. Con la risoluzione n. 55/E dell'8 maggio 2000 e' stato precisato che ai
sensi dell'art. 10, primo comma, lettera 1-bis del TUIR, sono deducibili le
spese certificabili o documentabili riferite all'assistenza che gli adottanti
hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli
stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, alla
eventuale quota associativa nel caso in cui l'adozione sia stata curata da
enti, nonche' alle altre spese documentate finalizzate all'adozione del minore
straniero. Non si fa, pertanto, riferimento ai soli oneri burocratici connessi
alla procedura di adozione, ma a tutte le spese purche' certificate o
certificabili o documentabili. Per le procedure di adozione avvenute prima
della costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e della
pubblicazione degli enti autorizzati, la documentazione delle suddette spese
puo' essere fornita dall'ente non autorizzato o mediante autocertificazione ai
sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
8.4 Elenco delle ONLUS
D. E' possibile avere l'elenco completo delle ONLUS esistenti su tutto il
territorio nazionale?
R. Un elenco completo delle ONLUS operanti sul territorio nazionale non e'
disponibile in quanto la relativa anagrafe, costituita presso il Ministero
delle Finanze non e' ancora implementata dei dati relativi alle cosiddette
ONLUS di diritto, cioe' alle cooperative sociali iscritte nei registri
prefettizi previsti dalla legge n. 381 del 1991, delle associazioni di
volontariato iscritte nei pubblici registri regionali previsti dalla legge n.
266 del 1991 e dalle ONG riconosciute dal Ministero degli Esteri ai sensi
della legge n. 49 del 1987. Si fa tuttavia presente che ai fini della
detrazione prevista dall'art. 13-bis, lett. i-bis) del TUIR e' necessario che
l'organismo destinatario della liberalita' sia identificabile attraverso
l'acronimo ONLUS, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. i), del
decreto legislativo n. 460 del 1997, che fa obbligo alla generalita' delle
Onlus, escluse quelle di diritto, di utilizzare detto acronimo in tutte le
operazioni e manifestazioni di vita.
8.5 Contributo al CSSN
D. Si chiede se il contraente possa dedurre dal proprio reddito gli importi
pagati per CSSN in relazione ad assicurazioni auto RCA, nel caso in cui il
contratto stipulato assicuri, attraverso il pagamento di unico premio, tutti i
veicoli del nucleo familiare prescindendo dall'intestatario dei veicoli
stessi.
R. La deducibilita' del contributo per il servizio sanitario nazionale
discende dalla circostanza che tale contributo e' compreso tra quelli di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR. Il contraente che stipula una
polizza per responsabilita' civile, e' obbligato al pagamento del CSSN.
Poiche' l'obbligo e' collegato alla stipula della polizza, ai fini della
deducibilita', si deve prescindere dalla titolarita' giuridica del veicolo cui
la polizza si riferisce e considerare comunque deducibile l'importo versato
per CSSN.
9. DETRAZIONI
9.1 Detrazione per redditi di lavoro autonomo
D. La detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa non superiori a
determinati ammontari, prevista dall'art. 13, comma 3, del TUIR, spetta anche
nel caso di redditi negativi?
R. La risposta e' positiva in quanto la detrazione dall'imposta lorda spetta
in presenza di valori reddituali eguali o inferiori rispetto a quelli indicati
dall'art. 13, comma 3, del TUIR. Di conseguenza anche i valori negativi
rientrano fra i detti valori inferiori.
9.2 Agriturismo
D. L'art. 2, comma 2, della legge 5 dicembre 1985, n. 730, riguardante la
disciplina dell'agriturismo, stabilisce che lo svolgimento di attivita'
agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola dei
fondi e degli edifici interessati. Si chiede, pertanto se ai fabbricati
rurali utilizzati quale abitazione o per funzioni strumentali all'attivita'
agricola da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale,
che non abbiano compiuto 40 anni, si applichi la detrazione prevista
dall'art. 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 e, in caso affermativo, per
l'anno 2000, in che misura.
R. La legge n. 441 del 1998 dispone che la detrazione prevista dalla legge n.
449 del 1997 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo
si applichi, anche per l'anno 2000, limitatamente ai fabbricati rurali
utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attivita' agricola
da giovani imprenditori agricoli.
Al fine di stabilire se l'agevolazione in discorso si applichi anche agli
immobili destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica, occorre
chiarire quale sia la natura di tale attivita' ai fini fiscali.
Come e' noto l'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede, a tal
proposito, per l'attivita' agrituristica, particolari criteri forfetari di
determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
Tuttavia viene concessa al contribuente la facolta' di non avvalersi di tale
particolare regime impositivo applicando, invece, i criteri ordinari di
determinazione del reddito imponibile e dell'IVA.
Cio' comporta che l'attivita' agrituristica non essendo compresa tra le
attivita' agricole menzionate dall'art. 29, secondo comma, del TUIR, resta
assoggettata alle norme fiscali che disciplinano l'esercizio delle attivita'
commerciali. Naturalmente l'attivita' agrituristica deve essere ricondotta in
tale ambito anche nell'ipotesi in cui il contribuente applichi i suddetti
criteri forfetari.
La stessa legge n. 730 del 1985, per quanto concerne, in particolare, i
fabbricati utilizzati per lo svolgimento delle attivita' agrituristiche,
dispone che questi non vengono distratti dalla loro originaria destinazione
rurale, precisando pero', all'art. 3, che possono essere utilizzati per
attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'agricoltore
nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari
alla conduzione dello stesso.
Pertanto, in considerazione del fatto che sotto il profilo fiscale l'attivita'
agrituristica non costituisce attivita' agricola, bensi' commerciale, manca il
requisito della funzione strumentale dell'immobile rispetto all'attivita'
agricola, richiesto per l'applicazione del beneficio in esame. I fabbricati
utilizzati per l'attivita' di agriturismo non beneficiano, pertanto, della
detrazione per gli interventi di recupero edilizio su di essi eseguiti.
Per gli edifici che costituiscono l'abitazione dell'agricoltore la
detrazione spetta nella misura del 36%. Cio' in quanto la legge n. 488 del
1999 ha modificato la legge n. 449 del 1997, richiamata dalla legge
sull'imprenditoria giovanile agricola, riducendo per l'anno 2000 la
percentuale di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio dal 41% al 36%.
10. ADDIZIONALE REGIONALE
10.1 Variazione di domicilio fiscale
D. Ai fini dell'individuazione del comune che ha deliberato l'addizionale
rileva l'articolo 58, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 in base al quale le
variazioni hanno effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
in cui si e' verificata? Ad esempio, se un contribuente ha variato la
residenza in data 2 novembre 1999 da un comune che non ha deliberato ad un
comune che ha deliberato, l'addizionale comunale e' dovuta?
R. Gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate, secondo
quanto stabilito dall'art. 58, quinto comma, del DPR n. 600. Tale disposizione
costituisce un principio di carattere generale dell'ordinamento fiscale e vale
anche ai fini dell'applicabilita' dell'addizionale comunale. Pertanto, il
soggetto che abbia variato il proprio domicilio fiscale alla data del 2
novembre 1999, e' tenuto al pagamento dell'addizionale comunale se questa e'
stata deliberata dal precedente comune di appartenenza, mentre non e' tenuto
al pagamento in caso contrario.
11. COMPENSAZIONI
11.1 Utilizzo di crediti inesistenti
D. E' stato utilizzato in compensazione un importo superiore al credito IVA
risultante da Unico '99 per versare contributi INPS.
E' possibile effettuare il ravvedimento operoso versando la differenza IVA
utilizzata in piu', naturalmente maggiorata degli interessi, con la relativa
soprattassa?
L'importo di tale versamento puo' essere indicato nel rigo VL19, come
versamento integrativo, quale conguaglio per la compensazione eseguita in
eccesso?
R. Nel caso di compensazione di crediti inesistenti il contribuente potra'
avvalersi dell'istituto del ravvedimento, disciplinato dall'articolo 13 del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, cosi' come modificato dal d.lgs. 30 marzo
2000, n. 99, effettuando il versamento delle somme a debito, corrispondenti al
credito erroneamente utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi e
con il contestuale versamento della relativa sanzione prevista per l'omesso
versamento in misura ridotta in rapporto alla data del ravvedimento.
L'importo relativo alla sola imposta versata a seguito del ravvedimento,
dovra' essere indicato nel rigo VL19, inserendo al rigo VL11 l'intero importo
utilizzato in compensazione con il mod. F24.
11.2 Regolarizzazione di errori formali
D. E' stata presentata la dichiarazione periodica IVA relativa al II trimestre
1999, il cui importo a credito e' stato utilizzato giustamente in
compensazione, ma non e' stata barrata la casella prevista nel rigo VP 14.
Con quale sanzione e' possibile regolarizzare, attraverso il ravvedimento di
cui all'articolo 13 d.lgs. n. 472/97, tale omissione?
R. La violazione comporta la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1, del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in
caso di ravvedimento.
Pur tuttavia per effetto del comma 3-ter aggiunto in forza dell'art. 2 del
d.lgs. n. 99 del 2000, alla disposizione di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 472
del 1999, e' possibile regolarizzare l'omissione di che trattasi, relativa
alla dichiarazione periodica presentata nel secondo trimestre 1999, senza
pagamento di sanzione, a condizione che detta regolarizzazione venga
effettuata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'Ufficio.
La violazione rientra nella citata previsione normativa in quanto ha natura
formale, ossia non incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo.
11.3 Utilizzo del nuovo modello F24
D. Con riferimento al nuovo modello F24 approvato con d.m. 31 marzo 2000, e'
possibile effettuare compensazioni relativamente alle somme pagate per
concordato e conciliazione? E con riguardo alle sanzioni in che limiti?
R. L'articolo 1 del decreto 31 marzo 2000, di approvazione della modulistica
per eseguire il versamento unitario delle imposte, dei contributi e dei premi
di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, prevede esplicitamente la possibilita' di operare la compensazione delle
somme e delle sanzioni dovute ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218.
Pertanto e' possibile effettuare la compensazione delle somme, comprese le
sanzioni, dovute per effetto dell'accertamento con adesione e della
conciliazione giudiziale.
Il limite per effettuare la compensazione e' quello fissato, per l'anno 2000,
in 500 milioni.
11.4 Imposte sostitutive
D. Il quadro RX del modello unico delle societa' di capitali consente
espressamente la compensazione delle eccedenze di versamenti riguardanti
l'imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento immobiliare (Quadro
RG); non contiene invece alcuna indicazione relativamente alle eccedenze di
versamenti concernenti l'imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento
mobiliare (Quadro RH) e sui fondi pensione (Quadro RI).
Puo' accadere che le societa' di gestione di fondi comuni abbiano effettuato
versamenti per importi eccedenti le imposte sostitutive dovute (e tali dati
sono puntualmente desumibili dai quadri delle dichiarazioni che contengono sia
il dato relativo all'imposta dovuta sia il dato relativo all'imposta versata;
in tale caso considerato che anche alle imposte sostitutive in commento si
applicano le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, si
chiede quale comportamento debbano seguire le societa' per compensare le
eccedenze d'imposta versata rispetto a quella dovuta.
R. Nonostante il quadro RX non rechi espressamente l'indicazione delle
eccedenze di imposta sostitutiva sui fondi comuni di investimento mobiliare e
di imposta sostitutiva sui fondi pensione, considerato che detti versamenti
effettuati in eccesso risultano dai relativi quadri (quadro RH e quadro RI(,
tali eccedenze possono essere computate in diminuzione dai successivi
versamenti ai sensi del DPR n. 445 del 1997, come modificato dal DPR 14
ottobre 1999, n. 542. Infatti, tale provvedimento stabilisce che: "Il
sostituto d'imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte
in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facolta' di scomputare
l'eccedenza dai versamenti successivi." Al riguardo, occorre precisare che
nonostante la norma faccia espressamente riferimento alle "ritenute alla
fonte", lo scomputo delle ritenute versate in eccesso deve intendersi riferito
anche allo scomputo di imposte sostitutive. A queste ultime, infatti, si
applica tutta la disciplina prevista per l'imposta che vanno a sostituire e,
quindi, a seconda del soggetto passivo, l'imposta sul reddito delle persone
fisiche o quelle sulle persone giuridiche, con esclusione soltanto delle
eventuali previsioni che risultino incompatibili con l'applicazione
dell'imposta sostitutiva stessa.
In ogni caso, alle predette imposte sostitutive si applicano le disposizioni
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con
possibilita', quindi, di utilizzare le relative eccedenze mediante il modello
F24.
12. DICHIARAZIONI
12.1 Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di
liquidazione di societa' di capitali
D. Per meglio chiarire i termini di presentazione del mod. unico in caso di
liquidazione di societa' di capitali proponiamo le seguenti ipotesi:
1. Societa' di capitali messa in liquidazione il 27 aprile 1999 con
liquidazione chiusa il 25 novembre 1999 e bilancio finale approvato
espressamente il 1 dicembre 1999.
Vorremmo sapere:
a) il termine di presentazione per il mod. unico 760 periodo 1 gennaio -
27 aprile 1999 (ante liquidazione);
b) il termine di presentazione per il mod. unico 760 periodo 28 aprile -
25 novembre 1999 (di liquidazione)
2. Societa' di capitale messa in liquidazione il 27 aprile 1999, con
liquidazione in corso al 31 dicembre 1999. Qual e' il termine di presentazione
del modello unico 760 periodo 1 gennaio - 27 aprile (ante-liquidazione).
3. Societa' di capitale messa in liquidazione il 27 luglio 1999 con
liquidazione chiusa il 20 marzo 2000. Qual e' il termine di presentazione
dell'ultimo modello unico 760 da presentare?
In particolare vorremmo che fosse approfondito cosa si intende, nel caso di
societa' che chiude la liquidazione del corso dell'anno (casi 2 e 3), per
termine ordinario di presentazione di cui parla l'art. 5, comma 2 DPR n. 322
del 1998 ovvero:
a) deve intendersi il termine di cui all'art. 2, comma 2 DPR n. 322 del
1998, come modificato dal DPR n. 542 del 1999?
b) Se si, la decorrenza del termine di un mese da quando si calcola?
- dalla data di approvazione espressa del bilancio finale di liquidazione?
- dallo spirare dei tre mesi per l'approvazione tacita prevista dall'art. 2453
c.c.?
- dal quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio - chiusura della
liquidazione?
R. Per le societa' di capitali in liquidazione volontaria benche' il codice
civile non abbia riprodotto la disposizione del vecchio codice commerciale che
espressamente prevedeva l'obbligo di redazione ed approvazione del bilancio
per i periodi intermedi della liquidazione, e' da ritenersi, secondo
giurisprudenza e dottrina costanti, che tale obbligo sussista anche oggi
(Cass. civ. sez. 1a 9.11.1998, n. 6018).
Pertanto, le societa' di capitali in liquidazione volontaria sono tenute,
oltre alla redazione del bilancio finale di liquidazione, anche alla redazione
del bilancio per periodi intermedi.
Ai fini tributari per effetto di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, come modificato dal DPR 14 ottobre 1999, n. 542, in caso
di liquidazione volontaria il liquidatore e' tenuto alla presentazione delle
dichiarazioni relative:
a) al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione;
b) ai periodi d'imposta intermedi della liquidazione;
c) al risultato finale delle operazioni di liquidazione.
Per l'individuazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni occorre
far riferimento alla nomina del liquidatore e cioe' se la stessa sia avvenuta
con provvedimento dell'autorita' giudiziaria o con deliberazione
dell'assemblea dei soci.
Nell'ipotesi di nomina con provvedimento giudiziario, il liquidatore dovra'
produrre:
– - la dichiarazione ante liquidazione entro quattro mesi dalla data in
cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione;
– - le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta intermedi entro un
mese dall'approvazione del bilancio;
– - la dichiarazione finale entro quattro mesi dalla chiusura della
liquidazione o dal deposito del bilancio finale se prescritto.
Nell'ipotesi di nomina con delibera assembleare, il liquidatore, o in mancanza
il rappresentante legale dovra' produrre le dichiarazioni entro il normale
termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Per normale termine
di presentazione si intende quello previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R.
n. 322 del 1998, nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche tenute all'approvazione del bilancio.
In base a detta disposizione normativa la dichiarazione deve essere presentata
entro un mese dall'approvazione del bilancio, oppure entro un mese dalla
scadenza dei termini stabili dalla legge o dall'atto costitutivo.
Nella particolare ipotesi di chiusura della liquidazione nel corso dell'anno,
il termine ordinario di presentazione decorre:
- dalla data di approvazione espressa del bilancio di liquidazione;
- dalla data di approvazione tacita di cui all'art. 2454 del c.c., e cioe'
decorsi tre mesi dal deposito del bilancio finale senza che siano stati
proposti reclami da parte dei soci;
- dalla data di pagamento dell'ultima quota di riparto, ai sensi del comma 2
dell' art. 2454 del c.c., se antecedente allo spirare del termine di tre mesi
dal deposito del bilancio.
Relativamente alle ipotesi proposte ai punti numero 1, 2 e 3, si rappresenta
quanto segue.
1. Il liquidatore, o in mancanza il rappresentante legale, deve presentare ai
sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 5, commi 2 e 3,
del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, cosi' come modificato dal D.P.R. 14 ottobre
1999, n. 542, la dichiarazione iniziale, relativa al periodo compreso tra
l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione, nonche' la
dichiarazione finale entro il termine ordinario, ossia per le societa' di
capitali entro un mese dall'approvazione del bilancio o entro un mese dalla
scadenza del termine di approvazione.
Pertanto, la dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione (dal 1
gennaio 1999 al 26 aprile 1999) e quella per il periodo di liquidazione devono
essere presentate entro un mese dall'approvazione del bilancio finale di
liquidazione, avvenuta il 1 dicembre 1999, ossia il 1 gennaio 2000. Tuttavia
alla luce del comunicato stampa del 31 gennaio 2000, che ha previsto la
proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi i cui
termini ordinari scadevano tra il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in
vigore del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 (3 marzo 2000), entrambe le predette
dichiarazioni devono essere presentate entro il 31 maggio 2000. Tale termine
e' stato ulteriormente prorogato dal D.P.C.M. 20 aprile 2000 al 20 luglio
2000.
2 e 3. In entrambe le ipotesi la liquidazione e' in corso al 31 dicembre 1999,
per cui dovranno essere presentate entro un mese dalla data di approvazione
del bilancio ordinario o dalla scadenza del termine di approvazione la
dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta
(1 gennaio 1999) e la data di messa in liquidazione (27 aprile 1999 o 27
luglio 1999) e la dichiarazione relativa al periodo compreso tra la predetta
data di messa in liquidazione ed il termine del periodo d'imposta (31 dicembre
1999).
La dichiarazione relativa al periodo 1 gennaio 2000 - 30 marzo 2000, dovra'
essere a sua volta successivamente presentata nei termini ordinari illustrati
precedentemente.
12.2 Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in caso di
liquidazione volontaria di S.r.l.
D. Si chiede cortesemente di voler rispondere al quesito in merito alla
seguente problematica:
Liquidazione volontaria di societa' a responsabilita' limitata senza
provvedimento dell'A.G.
- data di effetto della messa in liquidazione 27.03.1999;
- bilancio finale di liquidazione in data 31.10.1999 con espressa accettazione
del piano di riparto in data 6.11.1999 come previsto dall'art. 2454, comma 2,
del codice civile;
- chiusura della partita I.V.A. in data 31.10 1999 e cancellazione della
societa' dal registro delle imprese in data 11.11.1999.
Si chiede il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
ante liquidazione dal 01.01.1999 al 26.03.1999 e quello per il periodo di
liquidazione dal 27.03.1999 al 31.10.1999.
R. Il liquidatore non nominato con provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, o
in mancanza il rappresentante legale, deve presentare ai sensi del combinato
disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, cosi' come modificati dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542,
la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione,
nonche' la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di
liquidazione, entro il termine ordinario per la presentazione della
dichiarazione dei redditi delle societa' di capitale, ossia entro un mese
dall'approvazione del bilancio o entro un mese dalla scadenza del termine di
approvazione.
Nel caso prospettato, la dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione
(dal 1 gennaio 1999 al 26 marzo 1999) e quella finale di liquidazione devono
essere presentate entro un mese dal pagamento dell'ultima quota di riparto,
che ha significato di approvazione del bilancio, come espressamente previsto
dall'ultimo comma dell'art. 2454, del c.c..
Conseguentemente, se il pagamento dell'ultima quota di riparto e' stato
effettuato il 6 novembre 1999, le dichiarazioni dovevano essere presentate
entro il 6 dicembre dello stesso anno.
12.3 Termini di presentazione delle dichiarazioni in caso di liquidazione
volontaria di societa' di persone
D. Si chiede di conoscere le scadenze e la modulistica da usare per le
dichiarazioni (IVA- sostituti -II.DD. - Irap) dei seguenti soggetti:
- Societa' in nome collettivo posta in liquidazione volontaria in data
28/12/1999;
- Societa' in nome collettivo estinta senza messa in liquidazione in data
14/10/1999.
R. Le dichiarazioni (IVA- II.DD. - IRAP- sostituti d'imposta) di una societa'
in nome collettivo posta in liquidazione in data 28 dicembre 1999, con
liquidatore non nominato con provvedimento dell'autorita' giudiziaria
(liquidazione volontaria) devono essere presentate entro l'ordinario termine
di presentazione di tali dichiarazioni.
Le dichiarazioni della societa' in nome collettivo cessata in data 4 ottobre
1999, senza informale provvedimento di liquidazione devono essere presentate
entro l'ordinario termine di presentazione previsto per le singole
dichiarazioni.
13. SANZIONI
13.1 Omesso versamento di IVA
D. Una societa' di persone nel mese di marzo 2000 a causa di una errata
contabilizzazione di una fattura d'acquisto ha detratto L. 2.000.000 di IVA
che in realta' era indetraibile. Quali sanzioni deve ora versare per
regolarizzare l'omesso versamento? E' sufficiente regolarizzare l'omesso
versamento ovvero si deve regolarizzare anche la denuncia periodica?
R. Nel caso prospettato, per operare la regolarizzare ai fini del ravvedimento
di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e' necessario:
a) provvedere al versamento dell' imposta indebitamente calcolata in
detrazione e dei relativi interessi moratori;
b) presentare la dichiarazione IVA periodica integrativa;
c) provvedere al versamento della sanzione per indebita detrazione pari
all'ammontare della detrazione operata, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 471
del 1997, con la riduzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. 472 del 1997;
d) provvedere al versamento della sanzione per omesso versamento,
prevista dall'art. 13 del d.lgs 471 del 1997, ridotta ai sensi dell'art. 13
del citato d.lgs. n. 472 del 1997.
In alternativa alla presentazione di un'apposita di dichiarazione periodica
integrativa, e' possibile regolarizzare con procedura "semplificata", mediante
la compilazione dei righi VP1, VP3 e VP8 della dichiarazione periodica
relativa al periodo in cui la regolarizzazione viene effettuata e comunque
entro il termine di presentazione dell'ultima dichiarazione periodi del
periodo d'imposta.
Previa barratura della casella 2 posta nell'intestazione del riquadro, nei
righi VP1 e VP3 verranno indicate le variazione dell'imponibile e nel rigo VP8
le variazioni d'imposta, comprensiva degli eventuali interessi compensativi
dovuti dai soggetti che hanno optato per la liquidazione trimestrale
dell'imposta e degli interessi moratori dovuti per il ravvedimento.
E' appena il caso di precisare che qualora, a seguito della regolarizzazione
risultasse ancora a credito la dichiarazione periodica del periodo in cui e'
stata commessa la violazione, dovra' essere effettuato il versamento della
sola sanzione ridotta per indebita detrazione.
Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.
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