NUlla sa segnalare
CIRCOLARE INPS 15.05.2000, N. 93
CIRCOLARE INPS 16.05.2000, N. 94
CIRCOLARE 17.05.2000, n 98
CIRCOLARE
18.05.2000, n. 99/E
CIRCOLARE 18.05.2000, n. 100/E
CIRCOLARE
19.05.2000, n. 101/E
CIRCOLARE
INPS 15.05.2000, N. 93
"1. Spedizione modelli F24.-2 . Rateizzazione.-3.
Quadro ""RR"" del modello UNICO 2000 -4.Compensazione. In breve La circolare spiega agli artigiani, commercianti ed ai lavoratori autonomi e assimilati iscritti alla gestione separata INPS, la compilazione della sezione INPS del modello di versamento F24. Sebbene le indicazioni siano direttamente riferibili a tali categorie di contribuenti, la circolare detta alcune indicazioni di carattere generale applicabili a tutti i soggetti debitori dell'istituto previdenziale. Il sole 24 ore di martedì 16 e giovedì 18 maggio 2000, pagg. 25. 22
CIRCOLARE
INPS 16.05.2000, N. 94
"Le novità del modello
770/2000. Precisazioni sul riquadro "" Dati previdenziali e
assistenziali " Chiarimenti
sulla compilazione : integrazioni alle istruzioni contenute nel Decreto del Min.
Finanze del 20.12.'99; modifiche alla Circolare n. 208 del 1.12.1999. -- Altra
modulistica.-- Software di controllo." In breve Si tratta della circolare dell'ente previdenziale utile per la compilazione del quadri SA e SS della dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod. 770-2000. Si coglie l'occasione per ricordare che, dall'anno in corso, la dichiarazione dei sostituti d'imposta con un numero di dipendenti superiore a 20, potrà essere presentata entro il mese di maggio 2000. Si ricorda altresì che per tale dichiarazione non si rende applicabile il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazione previsto dal D.P.C.M. 20 aprile 2000. Ovviamente chi invece avendo un numero di sostituiti inferiore a 20 deve presentare il modello 770 all'interno di UNICO-2000, potrà usufruire del differimento dei termini.. Il sole 24
ore di mercoledì 17 maggio 2000, pag. 26
CIRCOLARE
17.05.2000, n 98
"Risposte a quesiti in
materia di imposte sui redditi, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie». Parte
dei chiarimenti raccolti nella circolare è stata fornita in occasione di «Telefisco
2000» e già anticipata sul Sole-24 Ore. In breve La circolare, composta di 98 pagine, rende ufficiali le risposte date nell'ambito dell'incontro organizzato da Il sole 24 ore il 3 marzo 2000 denominato "Telefisco". Le alcune delle risposte più interessanti e meritevoli di segnalazione, sono state messe in evidenza in occasione della pubblicazione delle risposte su Il sole 24 ore dei giorni immediatamente successivi a "Telefisco"(in propositi Novità del 6 marzo 2000) In questa sede si da cenno alle risposte non già menzionate Si tenga presente altresì che,
in merito all'agevolazione disposta dai commi da 8 a 11 dell'articolo 1 della
legge n. 133/1999 c.d. "Visco", le risposte erano già state
anticipate con la precedente C.M. n. 51/E del 2000, commentata con le Novità
del 27 marzo 2000…. Spunti critici E'
appena il caso di rilevare che, in riferimento all'agevolazione "Visco",
mentre la ricordata C.M. n. 51/E del 2000 e la circolare in commento indicano
che tra le riduzioni degli investimenti in beni strumentali nuovi non devono
essere comprese anche le quote di ammortamento relative ai beni nuovi acquistati
negli anni agevolati le istruzioni alla compilazione del Rigo RJ2 della
dichiarazione dei redditi UNICO-2000 società di capitali, pag. 30, indicano
esattamente l'opposto. In tale
occasione viene infatti indicato che in tale rigo devono essere indicati "l'ammontare
delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni
strumentali di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, compresi quelli oggetto di
investimenti agevolati e con esclusione dei beni diversi da quelli
agevolabili" Si
spera che in proposito il Ministero delle finanze dia soluzione alla
contraddizione evidenziata nelle righe che precedono con una successiva
istruzione. Cessione di un'azienda incorporata
a seguito di una scissione. Il Ministero delle finanze ritiene che la cessione dell'azienda incorporata a seguito di una precedente scissione, prevede anche il passaggio dell'eventuale disavanzo da concambio, riconosciuto fiscalmente in applicazione del dell'imposta sostitutiva del 27% prevista dal D.Lgs 358/1997. Nel caso prospettato si chiedeva se la cessione di un'azienda con plusvalenza latente di L 4.500 milioni all'atto della cessione, precedentemente acquisita tramite una scissione con realizzo di un disavanzo riconosciuto fiscalmente di 2000, comportasse il realizzo dell'intera plusvalenza di 4.500, ferma restando la deducibilità del disavanzo da scissione di 2.000 in capo alla società cedente, ovvero comportasse il realizzo di una plusvalenza di L. 2500 milioni (differenza tra 4500 e 2000). Il Ministero delle finanze
risponde chiarendo che nel caso prospettato il disavanzo di 2.500 deve seguire
l'azienda per la quale è stato riconosciuto e che pertanto la plusvalenza da
riconoscere fiscalmente è data dall'intera plusvalenza di 4.500 meno quella già
riconosciuta all'atto della scissione di 2.000. Precisazioni Si fa
rilevare che se il disavanzo da concambio riconosciuto fosse stato "spalmato"
sui beni dell'azienda scissa, la plusvalenza latente sarebbe stata di 2500
direttamente, non facendo nascere il problema a monte.. Passaggio da attività irrilevante
Iva ad attività rilevante Iva ed effetti sulla detrazione. Il Ministero delle finanze nella risposta 3.2.3. chiarisce che il passaggio da un regime fuori del campo di applicazione del tributo al un regime compreso in tale ambito non comporta variazioni nella detraibilità dell'imposta addebitata in rivalsa dai propri fornitori per i beni acquistati in precedenza e non ancora utilizzati quando si verifica il cambiamento (19-bis2, comma 3 del D.P.R. 633/1972). Il Ministero ritiene infatti che
l'istituto della rettifica presuppone che l'acquisto di beni e servizi sia stato
effettuato da un soggetto che all'atto dell'acquisto svolgeva un'attività
rientrante nel sistema impositivo Iva. Stock option In materia di stock option è
stato affermato che: - la società controllante può assegnare ai dipendenti della società controllata le azioni della società controllate stessa che possiede in portafoglio; - la determinazione del prezzo delle azioni assegnate in riferimento alle quotazioni dell'ultimo mese precedente alle cessione, è da intendersi quale mese solare ad esempio dal 29 marzo al 29 aprile. Nel caso in cui nel mese precedente non ci sono state quotazioni si deve far riferimento al mese ancora precedente. - il limite di 4 milioni previsto per l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dalla lettera g) dell'articolo 48 delle azioni assegnate ai dipendenti è da intendersi quale franchigia. Pertanto nel caso in cui sono assegnate delle azioni di controvalori pari a L. 10 milioni ricevendo un corrispettivo di L. 5 milioni, il reddito da lavoro dipendente è costituto solamente da L. 1 milione; -
viene ricordato che mentre i diritti di opzione cedibili sono sempre da
assoggettare a tassazione quale reddito di lavoro dipendente i diritti di
opzione non cedibili sono assoggettati attraverso la tassazione delle
assegnazioni delle azioni ai quali le opzioni stesse danno diritto in
applicazione della lettera g-bis) dell'articolo 48 del TUIR. Ritenuta alla fonte sugli
interessi maturati su obbligazioni di durata non inferiore a 18 mesi. Secondo il ministero delle
finanze le modifiche apportate dall'articolo 2 del D.Lgs 505/1999 ai parametri
di riferimento al TUS per individuare i soggetti ammessi all'applicazione della
ritenuta in forma ridotta prevista dall'articolo 26 comm1 del D.P.R. 600/1973,
non si applicano ai titoli emessi dal 1 gennaio 1995 al 12 gennaio 1996, stante
il fatto che per tali titoli non si applica ancora l'articolo 26 del D.P.R.
600/1973, bensì ancora l'articolo 32, comma 2 del D.L: n. 69 del 1989 e
l'articolo 5, comma 1 della legge n. 725/1994. Determinazione del costo delle
azioni della società beneficiaria avute in concambio in ipotesi di
incorporazione da scissione rilevante per il Capital Gain Viene chiarito che nelle ipotesi
di scissione di società, il costo delle azioni della società beneficiaria date
in cambio alle azioni della società scissa, ai fini della determinazione della
futura plusvalenza da Caital Gain, è determinato in proporzione al capitale
netto della società scissa trasferito nella società beneficiaria. Dichiarazione integrativa e
compensazione dei maggiori crediti ivi indicati L'amministrazione finanziaria opera una distinzione tra dichiarazione rettificativa e dichiarazione sostitutiva, in relazione all'animus con cui si presenta la seconda dichiarazione e alla validità della stessa in base a quanto indicato dallo stesso articolo 2, comma 7 del D.P.R. n. 322/98. Non viene messa in discussione la possibilità del contribuente nella presentazione di una seconda dichiarazione che evidenzia un credito o un maggior credito rispetto, ma impone una distinzione tra dichiarazioni integrative e sostitutive alle quali consegue il differente trattamento dei crediti o dei maggiori cediti ivi indicati.( ) Il Ministero delle finanze è infatti dell'idea che la dichiarazione presentata al solo fine di rivendicare un eccessivo versamento consente di recuperare a compensazione il maggiore credito solamente se la dichiarazione può essere considerata sostitutiva di quella presentata nei termini regolari e se il motivo della presentazione non attiene alla regolarizzazione di una violazione. In questo senso la dichiarazione può essere considerata sostitutiva solamente se presentata entro 90 dal termine naturale di presentazione. Infatti solamente entro tale termine le dichiarazioni sulla base di quanto indicato dall'articolo 2, comma 7, (come modificato dall'articolo 1 del D.P.R. n. 542/1999) risulta validamente presentata. In quest'ultimo caso, sempre secondo il Ministero delle finanze, la dichiarazione essendo tardiva comporta l'applicazione della sanzione minima da L. 500 mila prevista dall'articolo 5, comma 1 del D.Lgs n. 471/1997. Riassumendo, la posizione del Ministero delle finanze comporta che: - i crediti o maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative presentate per correggere violazioni autonomamente sanzionate, non possono essere richiesti a compensazione ma possono essere richiesti a rimborso( ); - i crediti o maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni sostitutive presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di legge sono ammessi in compensazione; - in fine i crediti o maggiori
crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative presentate con un ritardo
superiore a 90 giorni non possono essere
compensati, ma possono essere chiesto a rimborso. Spunti critici e precisazioni Ovviamente
in tutti i casi in cui dalla presentazione della successiva dichiarazione,
emergono violazioni (per eventuali errori formali o per tardiva presentazione),
si ritiene che le relative sanzioni possano essere ridotte in applicazione
dell'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997. E' appena il caso di sottolineare che in
questo caso, il ravvedimento attiene alla violazione consistente nella
irregolare redazione della dichiarazione e non al motivo che ha spinto il
contribuente ha correggere la dichiarazione che rimane sempre il recupero delle
somme erroneamente versate. Si deve
sottolineare inoltre che le conclusioni a cui giunge il Ministero delle finanze,
se pur comprensibili da un punto di vista pratico (per il ministero sarebbe
infatti difficilmente gestibile il controllo delle compensazioni emergenti dalle
dichiarazioni integrative presentate dopo 48 mesi - termine indicato
dall'articolo 38 del D.P.R. 602/1973 - dalla presentazione della dichiarazione
originaria) appaio poco aderenti al dettato normativo. Infatti
non si può affermare che la dichiarazione integrativa presentata oltre i
termini previsti per la tardiva (90giorni di cui al comma 7, dell'articolo 2 del
D.P.R. n. 322/98) sia omessa. L'omissione della dichiarazione e la sua validità
o meno è riferita solamente alla prima dichiarazione del contribuente e non
alle dichiarazioni integrative. Dalla
formulazione dell'articolo 2, comma 8 le correzioni possono avvenire
"mediante successiva dichiarazione" la quale deve essere vista quale
dichiarazione autonoma da cui emerge il maggior credito il maggior debito,
derivante dagli errori materiali commessi in sede di compilazione della
dichiarazione annuale. Tuttavia,
si è consapevoli che per gestire la compensazione dei maggiori crediti indicati
nelle dichiarazioni integrative è necessario che nel quadro RX della
dichiarazione annuale sia inserto una sezione o un ulteriore colonna in cui
dichiarare il maggior debito o il maggior credito dichiarato rispetto a quello
indicato nella dichiarazione originaria. Si
tenga presente che consentire la compensazione per il recupero degli crediti
emergenti da errori di commessi in sede di dichiarazione consentirebbe ai
contribuenti di arrivare prima e meglio alla restituzione delle imposte
erroneamente versate e allo stesso tempo eviterebbe al ministero delle finanze
di controllare la fondatezza delle richieste di rimborso. Applicazione della sanatoria per
gli errori formali anche alle dichiarazioni periodiche La circolare chiarisce che la
sanatoria per gli errori formali disposta dall'articolo 25, comma 3 bis del
D.Lgs n. 472/1997, come inserito dall'articolo 2 del D.Lgs 99/2000, si rende
applicabile anche alle dichiarazioni periodiche presentate nell'anno 1999. Ambito applicativo soggettivo
della dichiarazione periodica Iva La dichiarazione periodica Iva, a seguito delle modifiche operate all'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998 ad opera del D.P.R. n. 542/1999, nel caso delle persone fisiche le dichiarazioni periodiche Iva deve essere presentata solamente nell'anno precedente si è dichiarato un volume di affari superiore a L. 50 milioni. Il Ministero delle finanze
precisa che per il primo anno di attività non dovrà essere presentata nessuna
dichiarazione periodica. In tal caso infatti si presume un volume di affari pari
a zero. Viene precisato altresì' che, se l'attività è iniziata in corso
d'anno, l'anno successivo ai fini della determinazione del volume di affari
rilevante per l'individuazione dell'obbligo non dovrà essere ragguagliato
all'anno. Ravvedimento operoso da errori di
compilazione della delega di versamento L'articolo 15 del D.Lgs n. 471/1997 prevede una sanzione da L. 200 mila a Lire 1 milione per gli errori commessi nella delega di versamento che no consentono l'individuazione del contribuente o l'imputazione della somma versata. Il Ministero in proposito
conferma la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso espressa nella
C.M n. 192/1998 chiarendo inoltre che per regolarizzare la violazione è
necessario comunicare l'errore alla "Direzione
Centrale della Riscossione del Ministero delle finanze - Struttura di Gestione -
Piazza Marconi 15 - Roma Eur" E' invece vietato presentare una
seconda delega di versamento. Omesso versamento dei tributi
iscritti a ruolo a seguito di accertamento. Il documento ufficiale del
ministero delle finanze precisa che la sanzione per omesso versamento previsto
dall'articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997 si rende applicabile anche nei casi di
ritardato o omesso versamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi
dell'articolo 60 del D.P.R. 633/1972. Disapplicazione delle norme
antielusive particolari, sono estese anche nell'ambito di tributi diversi dalle
imposte sui redditi. La circolare in commento precisa che in linea di principio il comma 8 dell'articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973, (si ricorda che la disposizione prevede, nelle fattispecie specifiche che, i contribuenti possono presentare alla Direzione Regionale delle Entrate competente, apposita istanza di disapplicazione delle norme antielusive particolari), resta applicabile solamente nell'ambito delle imposte sui redditi. Tuttavia viene inoltre precisato
che " qualora una stessa fattispecie
costituisce oggetto di previsioni normative parallele, rispondenti alla stessa
ratio antielusiva, quando sussista, cioe', una evidente, stretta connessione
logica tra norme tributarie diverse, il direttore regionale delle entrate, nel
provvedere in ordine a istanze di disapplicazione di norme riguardanti le
imposte sui redditi, possa estendere l'esame anche ai fini di tributi
diversi" Il
sole 24 ore di giovedì 18 maggio 2000, pag. 21
CIRCOLARE
18.05.2000, n. 99/E
" Interpello dei contribuenti e consulenza giuridica.
Organizzazione del servizio." In breve La circolare ministeriale ha illustrato le modalità con le quali sarà organizzata dall’Amministrazione finanziaria l'attività di supporto al contribuente nella corretta applicazione delle norme tributarie, con particolare riferimento alla attività di consulenza giuridica. Il documento ha prima di tutto chiarito che per attività di consulenza giuridica si deve intendere un’attività interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale di una fattispecie e che si sostanzia, dunque, nella formazione di un patrimonio interpretativo, piuttosto che nella divulgazione o applicazione dello stesso e quindi si differenzia profondamente sia dall'attività di informazione sia dall'assistenza. Successivamente la circolare ha precisato che nell’ambito di tale attività vi sarà una distinzione tra l’attività interpretativa di carattere generale, che si estrinsecherà principalmente attraverso circolari predisposte dalle strutture centrali del Dipartimento e rivolte alla generalità dei contribuenti, degli operatori e degli uffici e l’attività di interpello cosi detto “ordinario” che dovrà dare singoli pareri relativi a specifiche fattispecie applicative sollecitati da soggetti interessati a conoscere l'orientamento dell'amministrazione. In relazione a questa seconda attività di interpello ordinario il documento ha poi messo in evidenza i vari livelli in cui la stessa sarà organizzata in ragione della rilevanza territoriale o della complessità delle questioni affrontate. Il documento ha quindi chiarito che i quesiti del singolo contribuente dovranno essere inviati all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente. Tale Ufficio, che costituisce il primo livello della attività di interpello, dovrà rispondere direttamente al contribuente solo per i quesiti la cui soluzione si presenti agevole, in quanto derivante direttamente dal dettato normativo o da un pronunciamento ufficiale dell'Amministrazione; negli altri casi dovrà trasmettere tempestivamente il quesito alla competente Direzione regionale delle entrate, che costituisce il secondo livello. Questa potrà ricevere quesiti, oltre che dai dipendenti Uffici delle entrate, anche dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici o privati, compresi gli ordini professionali e le associazioni sindacali e di categoria, che esprimono interessi di rilevanza diffusa nell'ambito della regione di competenza ed anche dalle imprese di maggiori dimensioni. La direzione Regionale sarà tenuta a dare riscontro diretto ai quesiti salvo che questi non presentino particolari difficoltà o riguardino problematiche di carattere generale. In tal caso i quesiti dovranno essere trasmessi alla Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario. Tale direzione, che costituisce il terzo e più qualificato livello dell’attività, oltre a dare risposte ai quesiti pervenutegli dai livelli sottostanti, darà risposte anche a quesiti pervenuti direttamente da amministrazioni pubbliche centrali, da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati che esprimono interessi di rilevanza generale. Successivamente la circolare ha messo in evidenza le modalità con le quali dovranno essere formulati i quesiti, chiarendo che “la questione dovrà essere espressa in maniera succinta ma esauriente, con riferimento a fattispecie concrete e che i quesiti dovranno essere sottoscritti e contenere l'indicazione di tutti gli elementi di fatto nonché, se possibile, delle norme o degli altri dati (giurisprudenza, circolari, risoluzioni) ritenuti rilevanti o applicabili al caso specifico”. Inoltre il documento ha precisato che “è preferibile che il contribuente, a fronte della fattispecie esposta, metta in evidenza la soluzione ritenuta corretta”. Infine il documento ha comunque sottolineato che tutte le strutture interpellate si dovranno impegnare a rispondere entro un termine normalmente non superiore a novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. La circolare chiude ricordando che oltre all'attività di consulenza sopra evidenziata, i contribuente entrano in contatto con all'amministrazione finanziaria anche attraverso il c.d. diritto d'interpello di cui all'articolo 21 della legge n. 413/1991 e tramite le istanze previste per la disapplicazione delle norme antielusive particolari di cui all'articolo 37-bis, comma 8 del D.P.R. 600/1973. Il sole 24
ore di venerdì 19 maggio 2000, pag. 21
CIRCOLARE
18.05.2000, n. 100/E
"Accertamento Servizio di assistenza ai contribuenti
presso gli uffici delle Entrate, gli Uffici delle Imposte Dirette e gli Uffici
IVA relativamente alle comunicazioni di cui all'art. 36 bis del DPR 600 del 1973
e all'art. 54 bis del DPR 633 del 1972 In breve La circolare ministeriale ha dato istruzioni sulle nuove modalità di controllo auto-matizzato, introdotte dagli articoli 13 e 14 del D.lgs. 241/1997 (articolo 36-bis del DPR 600/1973 e 54_bis del DPR 633/972) che, prevedono per le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999, l'invio ai contribuenti di comunicazioni per rendere noto l'esito della liquidazione automatica, entro i termini di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. Il documento, dopo aver sottolineato l’importanza di queste nuove comunicazioni che consentiranno di evitare la reiterazione di errori, la regolarizzazione degli aspetti formali, la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione e più in generale consentiranno di instaurare un rapporto più diretto e trasparente con il contribuente, evitando in tal modo le iscrizioni a ruolo ed i conseguenti ricorsi, ha individuato le diverse forme di comunicazione che potranno essere inviate al contribuente. Il documento ha quindi sottolineato che si potrà ricevere a seguito della liquidazione: - una comunicazione di regolarità: quando l'esito della liquidazione automatica coincide con quanto dichiarato; - una comunicazione d'irregolarità nei soli versamenti: quando i conteggi sono regolari ma risultano versamenti omessi o effettuati in ritardo; - una comunicazione d'irregolarità: quando, oltre ad eventuali versamenti omessi o effettuati in ritardo, risultano errori materiali o di calcolo; - una comunicazione di solo maggior credito: quando, la correzione degli errori commessi dal contribuente comporta, un incremento del credito esposto in dichiarazione; - una comunicazione di solo minor rimborso: quando la correzione degli errori non ha determinato un’imposta dovuta, ma solo una riduzione del rimborso richiesto; - una comunicazione
d'incoerenza: quando emergono errori non correggibili automaticamente ma che,
per quelli che potrebbero rilevarsi come meri errori di trascrizione o
acquisizione dei dati, potrebbero innescare o comunque condizionare le ulteriori
attività dell'Amministrazione. Oltre a ciò la circolare ha illustrato i servizi di assistenza al contribuente che sono stati approntati dall’Amministrazione finanziaria per una trasparente ed efficiente gestione delle problematiche che potrebbero sorgere a seguito dell’arrivo di ciascun tipo delle predette comunicazioni presso i contribuenti. Ed in relazione a ciò ha messo in evidenza, in conclusione del documento, che questi servizi, di assistenza ed informazioni, dovranno essere forniti senza alcuna limitazione di competenza territoriale e di materia imponibile, specificando pertanto che i contribuenti potranno recarsi in uno qualsiasi degli Uffici delle Entrate o delle Imposte Dirette o IVA, indipendentemente sia dal loro domicilio fiscale sia dall'imposta oggetto di comunicazione. Il sole 24 ore di venerdì 19 maggio 2000, pag. 23
CIRCOLARE 19.05.2000, n. 101/E" Irpef Risposte a quesiti forniti in occasione di
videoconferenza in materia di imposte sui redditi, Irap, Iva, sanzioni
tributarie e varie." In breve La circolare ministeriale ha ufficializzato le risposte ai quesiti che erano stati posti all’Amministrazione finanziaria in una videoconferenza del 4 maggio scorso sulle novità che interessano le prossime dichiarazioni. Le risposte fornite sono suddivise per argomenti e riguardano la dual income tax, l’agevolazione Visco, l’Irap, i redditi di impresa, i redditi agrari e dei fabbricati, le detrazioni e le deduzioni di imposta, le addizionali IRPEF, le compensazioni, le di-chiarazioni ed infine le sanzioni. Nell’ambito della DIT la circolare ha risposto a due quesiti sulle modalità di compilazione del Quadro RS di Unico 2000 e sul riporto delle eccedenze di reddito agevolabile. Maggiori chiarimenti sono stati forniti, invece, in ordine alla agevolazione Visco dove, in particolare, è stato precisato che le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dei beni usati rilevano in diminuzione degli investimenti, così come rilevano in diminuzione nel periodo di imposta in cui avvengono anche le cessioni e le dismissioni dei beni agevolati. Ulteriori risposte sono state successivamente fornite in materia di reddito di impresa ed in particolare con riguardo alle imposte differite, alla perdita dello status di imprenditore e all’imputazione dei redditi di impresa familiare. Nell’ambito dei redditi dei fabbricati il documento si è interessato della applicazione della maggiorazione di un terzo e dei canoni non percepiti in ipotesi di locazione di immobile ad uso commerciale. In materia di redditi di lavoro dipendente, sono state fornite risposte in ordine: alle erogazioni liberali a favore della generalità dei dipendenti ed ai rimborsi delle spese di taxi sostenute dai dipendenti per recarsi dal luogo di lavoro alla propria abitazione. Un’ulteriore precisazione ha
poi interessato l’addizionale regionale IRPEF con riferimento agli effetti ai
fini di tale tributo delle variazioni di domicilio fiscale. Ravvedimento operoso in caso di
utilizzo di crediti utilizzati in misura superiore a quella spettante per il
versamento dei contributi. Di seguito, in materia di
compensazioni, è stato fornito il chiarimento forse più interessante di tutto
il documento riguardante l’utilizzo in compensazione di crediti Iva
inesistenti per versare contributi INPS. La circolare ha precisato che in queste
ipotesi il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso
effettuando il versamento delle somme a debito, corrispondenti al credito
erroneamente utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi e della
relativa sanzione prevista per l'omesso versamento in misura ridotta. Spunti critici L'ultimo
chiarimento messo in evidenza non appare aderente al dettato normativo per
almeno due ordini di ragioni: §
in considerazione dei principi generali
in materia di compensazioni (articolo 1241 e ss c.c.) il versamento di una somme
tramite l'utilizzo di crediti inesistenti annulla ex tunc il versamento stesso.
Pertanto in tal caso si verrebbe a determinare un omesso versamento dei
contributi INPS, violazione alla quale non si rende applicabile l'articolo 13
del D.Lgs n. 472/1997; §
se non in considerazione dei principi
generali delle compensazione dettati dal codice civile, non è possibile
assimilare l'utilizzo di crediti inesistenti all'omesso versamento.
Nell'ordinamento sanzionatorio tributario previsto dai D.Lgs nn. 471,
472, 473 del 1997 non è prevista una specifica sanzione. Si fa
rilevare inoltre che in base alle considerazioni sopra espresse il Ministero
delle finanze nella precedente n. 70 del 1998 aveva risposto che, in caso di
versamento dell'IRPEF tramite l'utilizzo di un credito Iva inesistente, imponeva
il riversamento dell'IRPEF. Il
problema che il Ministero delle finanze intende risolvere nella risposta al
quesito trae origine da un problema connesso al sistema di riscossione e
gestione delle compensazioni che posta l'erario, (attraverso la struttura di
gestione) ad effettuare il versamento all'INPS anche nei casi in cui il credito
compensato nella delega di versamento si scopre inesistente. Il
sole 24 ore di sabato 20 maggio 2000, 19 |
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