

Circolare 113 del 31.05.00
MATERIA FISCALE: Accertamento
OGGETTO Iva Risposte ai quesiti in materia di compilazione delle dichiarazioni
da presentare nell'anno 2000 nonche' in materia di dichiarazioni e
liquidazioni periodiche IVA.
TESTO
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette
Agli Uffici IVA
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed
Indirette
Al Segretariato Generale
e, per conoscenza,
Al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle
Entrate
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INDICE
1 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
1.1 Esercenti attivita' di trasporto pubblico urbano di persone -
detraibilita' dei compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di
viaggio
1.2 Modalita' per l'adeguamento ai parametri o agli studi di
settore
1.3 Quadro VF - indicazione degli acquisti con
esigibilita' differita…
1.4 Quadro VG - regimi speciali
1.5 Quadro VK - determinazione dell'eccedenza d'imposta
1.6 UNICO 2000 - indicazione della partita IVA
Modalita' e termini per i versamenti
Dichiarazione presentata dagli eredi
1.9 Eredi del contribuente - indicazione della data del decesso
1.10 Quadro VX - compilazione del rigo VX1
1.11 Quadro VX - indicazione dell'importo versato in caso di versamento
rateale
1.12 Ulteriori chiarimenti
DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE
2.1 Risposte a quesiti concernenti le modalita' di compilazione del
modello di dichiarazione IVA periodica approvato con decreto del 21/12/1999
2.1.1 Errata determinazione dell'imposta - criteri per la regolarizzazione
2.1.2 Persone fisiche - determinazione del volume d'affari al fine
dell'obbligo di presentazione della dichiarazione
2.1.3 Trasformazioni sostanziali soggettive - modalita' di presentazione
della dichiarazione IVA periodica
2.1.4 Note di variazione - compilazione dei righi VP1, VP5 e VP6…
2.1.5 Presentazione della dichiarazione nel caso in cui vengano meno le
condizioni di esonero dall'obbligo dichiarativo
2.2 Risposte a quesiti concernenti le annotazioni delle liquidazioni
periodiche sui registri IVA
2.2.1 Modalita' di effettuazione delle liquidazioni periodiche e di
annotazione del credito IVA riportato dall'anno precedente
2.2.2 Arrotondamenti degli importi da indicare nelle liquidazioni
e dichiarazioni periodiche
2.2.3 Contribuenti trimestrali - liquidazione dell'ultimo trimestre
DICHIARAZIONI DEI REDDITI E UNIFICATA
3.1 Quadro RM della dichiarazione UNICO 2000 - Persone fisiche…
3.2 Societa' di persone con scioglimento anticipato prima del 31/12/1999
3.3 Residenza anagrafica - residenti all'estero
3.4 Acconti IRPEG versati e non indicati in dichiarazione
3.5 Certificazione tributaria
3.6 Soggetti abilitabili alla trasmissione telematica - Facolta' di fruire
del servizio telematico da parte dei soggetti con un numero
considerevole di percipienti…
3.7 Modello 770 - compilazione del quadro ST
3.8 Modello 770 - determinazione della soglia per l'invio del modello in
forma unificata
3.9 Modello 770 - presupposti per l'invio in forma unificata del modello
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A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei modelli di
dichiarazione IVA annuale e periodica nonche' dei modelli UNICO 2000, sono
pervenuti alla scrivente alcuni quesiti in merito alla compilazione di detti
modelli, in relazione ai quali si forniscono i richiesti chiarimenti
evidenziando che alcune precisazioni sono state gia' fornite quali istruzioni
particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000 all'interno del
modello UNICO 2000.
Si forniscono, inoltre, alcune precisazioni in merito alle modalita' di
effettuazione delle liquidazioni periodiche nei registri IVA, al fine di avere
la necessaria corrispondenza con i dati da indicare nelle dichiarazioni
periodiche IVA.
1 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
1.1 Esercenti attivita' di trasporto pubblico urbano - detraibilita' dei
compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio
D. I contribuenti che esercitano l'attivita' di trasporto pubblico urbano di
persone ai sensi dell'art. 74, 1 comma, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, in
quale quadro della dichiarazione IVA 2000 devono indicare l'importo dei
compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio, ai fini della
detrazione dell'IVA?
R. I soggetti esercenti l'attivita' di trasporto pubblico urbano di persone,
ai fini della detrazione, devono includere l'ammontare dell'imposta assolta
sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio - gia'
indicata nel rigo VA4 - nel quadro VF (ammontare degli acquisti effettuati)
alla corrispondente aliquota, fermo restando che la relativa imposta a debito
non deve essere inclusa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo VL2. (Ai fini
del diritto alla detrazione dell'imposta, cfr. ris. min. dell'8 luglio 1999,
n. 111/E).
1.2 Modalita' per l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore
D. I contribuenti che scelgono di adeguare il proprio volume d'affari a quello
risultante dall'applicazione dei parametri o studi di settore sono obbligati a
farlo in sede di dichiarazione annuale, compilando il rigo VA11?
R. I contribuenti che intendono ai fini dell'IVA adeguare i corrispettivi al
volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri o degli studi di
settore possono effettuare tale adeguamento, scegliendo una delle seguenti
modalita':
- adeguamento fuori dichiarazione. La maggiore imposta dovuta, che ovviamente
non deve essere indicata nel rigo VA11 ne' compresa nel quadro VE della
dichiarazione, e' versata separatamente entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice tributo;
- adeguamento in dichiarazione. In tal caso, i soggetti interessati indicano
il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in
base ai parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni
registrate per il 1999) e la relativa imposta nel rigo VA11. Gli importi
indicati nel citato rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE alla
aliquota corrispondente ovvero, nell'ipotesi di operazioni soggette a piu'
aliquote, nel rigo relativo all'aliquota piu' prossima a quella media,
calcolata secondo le modalita' illustrate nella circolare n. 117/E del
13/5/1996. In quest'ultima ipotesi occorre riportare nel rigo VE15, relativo
alle variazioni ed arrotondamenti d'imposta, la differenza tra l'imposta
calcolata sul maggior imponibile con l'aliquota del quadro VE applicata e
l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media.
Nel caso in cui il versamento venga fatto nei termini della presentazione
dell'UNICO, sulla maggiore imposta non devono essere calcolati gli interessi
dello 0,40% dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento
riservato, quest'ultimo, ai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione
IVA nell'ambito della dichiarazione unificata. Si precisa, inoltre, che le
opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni
e relativi versamenti con cadenza trimestrale gia' esercitate dal contribuente
rimangono comunque valide anche quando il nuovo volume d'affari, per effetto
dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore, superi il limite
previsto per l'adozione di detti regimi.
Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale
regolarizzazione confluisce nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice
tributo di quest'ultima. Si pone in evidenza, infine, che qualora dalla
dichiarazione emerga un credito, l'inclusione dell'adeguamento nella
dichiarazione comporta un'automatica compensazione della maggiore imposta
risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente.
1.3 Quadro VF - indicazione degli acquisti con esigibilita' differita
D. L'ammontare degli acquisti da indicare ai righi VF17 e VF18 deve essere
riportato anche nei precedenti righi da VF1 a VF9?
R. Gli acquisti indicati al rigo VF17 - cioe' quelli annotati nel 1999 ma per
i quali non si e' verificata la detraibilita' dell'imposta nel corso dello
stesso anno - non devono essere compresi nei righi da VF1 a VF9; invece, gli
acquisti indicati al rigo VF18 - cioe' quelli registrati nell'anno precedente
per i quali si e' verificata la detraibilita' nel 1999 - devono essere
compresi anche nei righi da VF1 a VF9 in corrispondenza della relativa
aliquota.
1.4 Quadro VG - regimi speciali
D. Come va compilato il quadro VG nell'ipotesi in cui il contribuente adotti
regimi o metodi
diversi per determinare l'IVA ammessa in detrazione?
R. Come gia' precisato nelle istruzioni per la compilazione della
dichiarazione IVA relativa all'anno 1999, i contribuenti che adottano metodi o
regimi diversi per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, previsti
in piu' sezioni del quadro VG, devono utilizzare piu' moduli della
dichiarazione IVA compilandone tutti i quadri (e non soltanto il quadro VG) e
riportando i vari dati distintamente come in caso di tenuta di piu'
contabilita' separate.
Inoltre nel caso di contribuente tenuto all'adozione di uno dei particolari
regimi per il quale e' obbligatorio compilare la corrispondente sezione del
quadro VG e che abbia, anche, effettuato operazioni esenti in via occasionale,
questi non deve compilare la sezione 4 relativa alle operazioni esenti (quindi
neanche il rigo VG10) e, pertanto, tali operazioni esenti devono essere
comprese unicamente nel rigo VE22. Inoltre, il contribuente che abbia adottato
uno dei regimi speciali o particolari metodi di determinazione dell'IVA
detraibile di cui alle sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro VG e' comunque tenuto
a barrare la corrispondente casella posta nel primo riquadro anche nel caso in
cui non debba riportare alcun valore nella relativa sezione in quanto non ha
effettuato alcuna operazione attiva o passiva nell'anno.
1.5 Quadro VK - determinazione dell'eccedenza d'imposta
D. Nel caso in cui una societa' che partecipa alla liquidazione dell'IVA di
gruppo abbia incorporato, durante il 1999, una o piu' societa' appartenenti al
gruppo, quali dati deve indicare ai righi VK1 e VK2 del proprio modulo IVA?
R. Nella fattispecie descritta, la societa' incorporante - che e' tenuta a
presentare, secondo quanto precisato nel paragrafo 3.3 delle istruzioni alla
dichiarazione IVA, anche i moduli relativi ai dati contabili delle societa'
incorporate - deve aumentare l'importo indicato nei righi VK1 (totale dei
crediti trasferiti) e VK2 (totale dei debiti trasferiti) del proprio modulo
IVA degli eventuali ammontari a credito o a debito, risultanti rispettivamente
dai righi VL20 (IVA a credito) e IVA da versare (VL21 - VL22 + VL23) dei
moduli delle societa' incorporate.
1.6 UNICO 2000 - indicazione della partita IVA
D. E' obbligatoria l'indicazione della partita IVA sul frontespizio del
modello UNICO/2000 anche da parte di un contribuente esonerato dalla
presentazione della dichiarazione IVA?
R. Tutti i contribuenti, titolari di partita IVA, devono in ogni caso indicare
la propria partita IVA sul frontespizio del modello UNICO 2000 anche se non
tenuti alla compilazione della dichiarazione IVA.
1.7 Modalita' e termini per i versamenti
D. In merito all'esposizione, nel quadro RX del modello UNICO 2000, dei dati
relativi al riepilogo IVA (ad esempio: rigo RX12 Unico-Societa' di capitali)
si chiede, in particolare, di conoscere se l'importo versato di colonna 2,
deve essere indicato sia da coloro che hanno eventualmente effettuato il
versamento separato dell'IVA, sia da coloro che hanno scelto di versare l'IVA
con altri tributi dell'UNICO? Inoltre, nel caso di versamento effettuato dopo
la scadenza, l'importo (dovendo coincidere con quello esposto nella colonna
"importi a debito versati" del modello F24) va esposto al lordo della
compensazione e comprensivo della maggiorazione?
R. In relazione alle modalita' di compilazione del rigo RX concernente il
versamento annuale dell'IVA del modello UNICO 2000 e, precisamente:
- del rigo RX12, per UNICO-Societa' di capitali
- del rigo RX9, per UNICO-Societa' di persone
- del rigo RX12, per UNICO-Enti non commerciali
- del rigo RX11, per UNICO-Persone fisiche,
si chiarisce che nella colonna 2 dei citati righi del quadro RX, occorre
indicare l'importo versato, separatamente o con gli altri tributi dell'UNICO
ed ancorche' compensato con altri crediti del contribuente indicati nel
modello F24, comprensivo della maggiorazione dello 0,40 per cento, per ogni
mese o frazione di mese nel caso di differimento del pagamento, qualora questo
sia stato effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione unificata.
Si ricorda che tale maggiorazione, ai fini dell'IVA, e' attualmente prevista
dall'art. 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che ha di fatto sostituito il
primo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Si precisa, inoltre, che, in base al recente provvedimento che ha dettato
disposizioni in materia di differimento dei termini di presentazione delle
dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti, vale a dire il D.P.C.M. 20
aprile 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000), i
soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata - modello
UNICO 2000 - che devono comprendere il modello IVA all'interno di tale
dichiarazione, possono fruire, anche per il conguaglio dell'IVA dovuta sulla
base della dichiarazione annuale, del maggior termine di versamento consentito
a seguito del predetto differimento.
Pertanto, la specifica maggiorazione dello 0,40 per cento, prevista per ogni
mese o frazione di mese dal citato art. 6 del D.P.R. n. 542 del 1999, si
applica, per le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6
del D.P.R. n. 600 del 1973, fino al 20 giugno 2000, ovviamente, come gia'
precisato anche nelle istruzioni al modello UNICO 2000 sulla parte del debito
non compensato con i crediti riportati in F24.
Qualora il versamento venga, invece, effettuato entro il piu' ampio termine
del 20 luglio 2000, occorre applicare l'interesse dello 0,40 per cento,
previsto dal richiamato D.P.C.M. del 20 aprile 2000, sull'importo dell'IVA
dovuto gia' aumentato della predetta specifica maggiorazione applicata fino
alla data del 20 giugno 2000.
1.8 Dichiarazione presentata dagli eredi
D. In caso di decesso avvenuto dopo il 31 dicembre 1999, l'erede che prosegue
l'attivita' del deceduto, deve presentare il modello UNICO a nome del de cuius
inserendo anche i quadri relativi all'IVA, ovvero questi ultimi devono essere
inseriti nella propria dichiarazione?
R. Nell'ipotesi di decesso avvenuto successivamente al 31 dicembre 1999,
l'erede deve, in ogni caso, presentare la dichiarazione unificata per l'anno
di imposta 1999, comprensiva della dichiarazione IVA, con il modello UNICO
2000, indicando, nel riquadro anagrafico riservato al contribuente, i dati del
contribuente deceduto, e, nell'apposito riquadro relativo alla dichiarazione
presentata da soggetto diverso dal contribuente, i propri dati.
Per l'anno di imposta 2000, l'erede dovra' invece presentare le dichiarazioni
dei redditi e dell'Irap per conto del deceduto per il periodo compreso dal
1gennaio alla data del decesso, secondo le indicazioni prima descritte;
inoltre in caso di prosecuzione dell'attivita' del deceduto, l'erede potra'
unificare la dichiarazione IVA alla propria dichiarazione dei redditi e
dell'IRAP. La dichiarazione IVA sara' composta di due moduli: il primo
relativo al periodo di attivita' esercitata dal deceduto, il secondo relativo
al periodo di attivita' svolta dall'erede.
1.9 Erede del contribuente - indicazione della data del decesso
D. Il dichiarante erede del contribuente che presenta la dichiarazione IVA
2000 "in via autonoma" per conto di quest'ultimo dove deve indicare la data
del decesso?
R. Il dichiarante erede del contribuente, deve indicare la data del decesso
nel frontespizio del modello utilizzando gli stessi campi previsti per
l'indicazione della data di inizio della procedura concorsuale.
1.10 Quadro VX - compilazione del rigo VX1
D. Come va indicato l'importo versato nel rigo VX1 del modello di
dichiarazione IVA 2000 nel caso di versamento in lire ovvero in euro, data
l'assenza dei tre zeri prestampati?
R. I contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA "in via
autonoma" - che compilano, quindi, il frontespizio del modello IVA 2000 -
devono indicare l'ammontare dell'importo versato nella stessa valuta adottata
per gli altri righi della dichiarazione, indicando l'importo arrotondato alle
migliaia di lire (senza cioe' scrivere i tre zeri finali) ovvero all'unita' di
euro.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il versamento sia effettuato in euro,
la corrispondente casella 4 del rigo VX1 deve essere comunque barrata sia se
gli importi indicati in dichiarazione siano espressi in lire sia se espressi
in euro.
1.11 Quadro VX - indicazione dell'importo versato in caso di versamento
rateale
D. In caso di versamento rateale, chi presenta la dichiarazione IVA separata,
deve seguire la regola di indicare l'importo complessivo delle rate versate
entro la data di presentazione della dichiarazione al netto degli interessi
nel rigo VX1? L'anno scorso la circolare n. 57/E del 5 marzo 1999 prevedeva
che, in caso di versamento rateale, si dovesse indicare solo l'importo della
prima rata. Quest'anno, atteso che il termine di presentazione e' il 31
maggio, potrebbero risultare gia' versate piu' rate. Vanno, quindi, indicati
la somma e gli estremi dell'ultima rata?
R. In caso di versamento rateale, si precisa che occorre indicare, come l'anno
scorso, soltanto l'importo e gli estremi del versamento della prima rata, allo
scopo di non lasciare in sospeso la compilazione della dichiarazione fino
all'effettivo momento della sua presentazione.
1.12 Ulteriori chiarimenti
- La presentazione della dichiarazione IVA in forma non unificata e'
prevista, oltre che per le societa' di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG
con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, anche per le societa'
e le associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R., nel caso in cui il periodo
d'imposta si sia chiuso anteriormente al 31dicembre 1999.
- In caso di incorporazione nel corso dell'anno 1999 da parte di societa'
aderente alla liquidazione IVA di gruppo, l'importo da indicare al rigo VW9
del prospetto riepilogativo della societa' controllante del modello di
dichiarazione IVA 2000 deve essere aumentato dell'eventuale importo dei
rimborsi infrannuali richiesti dalle societa' incorporate desunto dal rigo VL9
dei relativi moduli (e non dal rigo VW9, come erroneamente indicato nelle
istruzioni approvate con decreto del 30 dicembre 1999).
- Nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA
2000, alla voce "determinazione del volume d'affari", le operazioni di cui
all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972,
devono essere indicate al rigo VA4 (e non al rigo VA5 come erroneamente
riportato nelle istruzioni), mentre la relativa imposta a debito al rigo VL2,
fermo restando che le medesime operazioni non devono essere comprese nel
quadro VE. Analogamente, anche gli acquisti intracomunitari di beni e delle
prestazioni di servizi menzionati alla medesima voce dell'Appendice, non
devono essere compresi nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato al rigo
VA5 (e non al rigo VA6 come erroneamente riportato nelle sopra citate
istruzioni), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL3.
2 DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE
2.1 Risposte a quesiti concernenti le modalita' di compilazione del modello
di dichiarazione IVA periodica approvato con decreto del 21/12/1999
2.1.1 Errata determinazione dell'imposta - criteri per la regolarizzazione
D. Nell'ipotesi di violazioni che si riflettono sulla liquidazione periodica
dell'imposta a quali modalita' deve attenersi il contribuente che decide di
avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso"?
R. Come gia' precisato nelle istruzioni al nuovo modello di dichiarazione IVA
periodica, i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto del
ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997,
possono scegliere in alternativa una delle seguenti modalita':
- ravvedimento nell'ambito della dichiarazione del periodo in corso: nella
ipotesi in cui il contribuente abbia commesso, in periodi precedenti dello
stesso anno solare, delle violazioni che si riflettono sulla determinazione
dell'imposta in sede di liquidazione periodica (ad esempio indebita
detrazione, omessa fatturazione, errori sulla registrazione, ecc.) il
contribuente puo' regolarizzare la violazione comprendendo la relativa imposta
a debito e gli interessi dovuti per ravvedimento nel rigo VP8, sempreche' le
suddette variazioni d'imposta non risultino gia' comprese nei righi VP5 e VP6
per effetto, ad esempio, di note di rettifica emesse ai sensi dell'art. 26 del
DPR 633/72, e provvedendo anche al versamento delle relative sanzioni in via
autonoma.
Inoltre, nel particolare caso in cui la violazione riguardi esclusivamente
l'omesso versamento di tutta o parte dell'imposta a debito gia' indicata in
precedenti dichiarazioni periodiche (nel rigo VP16) dello stesso anno solare,
l'importo di detto versamento omesso deve essere evidenziato nel rigo VP9,
comprensivo degli interessi dovuti a seguito del ravvedimento, ferma restando,
anche in tale caso, la regolarizzazione delle sanzioni in via autonoma.
In tali ipotesi il contribuente deve annotare distintamente, nei registri
delle fatture emesse o dei corrispettivi, detta variazione d'imposta in sede
di liquidazione relativa al periodo in cui esegue la regolarizzazione;
- ravvedimento in via autonoma con sostituzione della dichiarazione
originaria: qualora il contribuente intenda regolarizzare in via autonoma,
cioe' non all'interno della dichiarazione relativa al periodo in corso, deve
versare a parte l'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi,
ripresentando una dichiarazione periodica sostitutiva di quella originaria
infedele ed eventualmente anche le successive dichiarazioni, relative allo
stesso anno, risultate irregolari per effetto della violazione originaria.
Pertanto, in tale ipotesi, detto importo non deve essere compreso tra i dati
da indicare nella dichiarazione periodica concernente il periodo in cui si
esegue la regolarizzazione.
2.1.2 Persone fisiche - determinazione del volume d'affari al fine
dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica
D. Come si determina il volume d'affari di un contribuente che esercita piu'
attivita' gestite con contabilita' separate ovvero di un soggetto che svolge
anche un'attivita' rientrante nel regime speciale dell'agricoltura?
R. L'articolo 1, comma 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dal
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, dispone che sono obbligati alla presentazione
della dichiarazione IVA periodica le persone fisiche che hanno "realizzato
nell'anno precedente un volume d'affari superiore a 50 milioni di lire".
Pertanto, un soggetto che per opzione o per obbligo di legge eserciti piu'
attivita' con contabilita' separata ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n.
633/72, ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno
precedente e quindi dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA
periodica, deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a
tutte le attivita' esercitate.
Nel particolare caso in cui il soggetto eserciti, oltre che un'attivita'
commerciale anche un'attivita' agricola, per la quale nell'anno solare
precedente ha realizzato un volume d'affari inferiore a 40 milioni di lire,
questi e' esonerato dall'obbligo delle liquidazioni periodiche ai sensi
dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e conseguentemente anche dalla
presentazione della dichiarazione IVA periodica, con riferimento alla sola
attivita' agricola (la quale concorre comunque alla determinazione del volume
d'affari complessivo). Pertanto, ad esempio, se il volume d'affari complessivo
supera il limite previsto di 50 milioni di lire, il predetto contribuente
sara' tenuto alla presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche
limitatamente alle attivita' diverse da quella agricola.
2.1.3 Trasformazioni sostanziali soggettive - modalita' di presentazione della
dichiarazione
IVA periodica
D. Nel caso di fusioni, scissioni, successione ereditaria o di altre
trasformazioni qual e' il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione IVA
periodica?
R. Nelle predette ipotesi si verifica, in linea generale, una situazione di
continuita' tra i soggetti interessati alla trasformazione.
In particolare, qualora siano state effettuate scissioni, fusioni,
conferimenti d'azienda o altre trasformazioni sostanziali soggettive che
abbiano comportato la cessione del credito o del debito IVA sussistente al
momento della trasformazione, l'avente causa (cioe' il soggetto incorporante,
conferitario, beneficiario, donatario, ecc.), in applicazione del principio di
continuita', deve assolvere a tutti gli adempimenti conseguenti alla
trasformazione ed in particolare deve comprendere nella prima dichiarazione
IVA periodica, da presentare successivamente alla trasformazione, anche le
operazioni effettuate dal dante causa (soggetto incorporato, conferente,
scisso ecc.) nella frazione di mese o trimestre antecedente alla
trasformazione.
Ad esempio, nel caso di un'incorporazione con effetto dal 10 marzo 2000,
l'incorporante deve comprendere nella propria dichiarazione periodica relativa
al mese di marzo anche le operazioni effettuate dall'incorporato dal 1 al 10
marzo. Inoltre l'incorporante deve presentare un'autonoma dichiarazione
relativa al mese di febbraio, in nome e per conto dell'incorporato (indicando
quindi la partita IVA ed i dati anagrafici di quest'ultimo nel riquadro
riservato al contribuente ed i propri dati nel riquadro del dichiarante)
qualora l'incorporato alla data della trasformazione (es. 10 marzo) non abbia
gia' presentato la predetta dichiarazione. Analogo comportamento deve
osservare l'incorporante per quanto concerne gli adempimenti relativi ai
versamenti d'imposta indicando nel modello di pagamento unificato la partita
IVA del soggetto incorporato qualora effettui un versamento per suo conto.
2.1.4 Note di variazione - compilazione dei righi VP1, VP5 e VP6
D. Si chiede di conoscere come debbano essere esposti nella dichiarazione
periodica IVA gli importi nei righi VP1, VP5 e VP6, nell'ipotesi in cui nel
periodo siano state effettuate solo note di credito relative ad operazioni
attive. Gli importi devono essere esposti con il relativo segno nelle colonne
di competenza? E' corretto riportare l'importo dell'IVA in valore assoluto nel
rigo VP6?
R. Nell'ipotesi in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate
operazioni attive ma soltanto variazioni in diminuzione, con corrispondente
emissione di note di accredito relative ad operazioni attive, nella relativa
dichiarazione periodica gli importi da comprendere nei righi VP1 (relativo
all'imponibile) e VP5 (relativo all'IVA esigibile) devono essere indicati con
il segno negativo al fine di avere una corrispondenza con i dati da indicare
nel quadro VE della dichiarazione annuale IVA.
Non e', invece, corretto riportare in alternativa l'importo dell'IVA oggetto
della variazione nel rigo VP6, in quanto potrebbe alterare l'ammontare
dell'IVA spettante in detrazione.
2.1.5 Presentazione della dichiarazione nel caso in cui vengano meno le
condizioni di esonero dall'obbligo dichiarativo
D. Il contribuente che effettua esclusivamente operazioni esenti e pertanto e'
esonerato dall'obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche,
relativamente a quale periodo di liquidazione e' obbligato a presentare la
predetta dichiarazione qualora abbia effettuato operazioni imponibili?
R. Come indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA
periodica, paragrafo 2, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni
esenti rientrano nelle condizioni di esonero dall'obbligo della presentazione
della dichiarazione IVA periodica, sempreche' nel corso dello stesso anno non
vengano meno le predette condizioni. In quest'ultimo caso infatti il
contribuente e' tenuto a presentare la dichiarazione IVA periodica per la
liquidazione relativa al periodo nel corso del quale si sono verificate le
condizioni che hanno fatto venire meno l'esonero, nonche' tutte le successive
dichiarazioni relative allo stesso anno, a meno che in tali successivi periodi
il medesimo contribuente risulti esonerato dall'effettuazione delle
liquidazioni periodiche (ad es. perche' non ha effettuato nessuna operazione,
ne' attiva ne' passiva).
2.2 Risposte a quesiti concernenti le annotazioni delle liquidazioni
periodiche sui registri IVA
2.2.1 Modalita' di effettuazione delle liquidazioni periodiche e di
annotazione del credito IVA riportato dall'anno precedente
D. Come devono essere effettuate le annotazioni delle liquidazioni periodiche
sui registri IVA affinche' ci sia corrispondenza con i dati da riportare nel
modello di dichiarazione periodica?
R. Le modalita' di esecuzione delle liquidazioni periodiche IVA, i cui dati
contabili devono confluire nella dichiarazione IVA periodica, sono
disciplinate oltre che dal decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (in parte gia'
superato), dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, e successive modificazioni che ha
anche istituito l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA periodica.
Al fine di coordinare la normativa vigente e di ottenere la necessaria
corrispondenza tra i dati annotati nei registri IVA e quelli richiesti nel
modello di dichiarazione IVA periodica, si forniscono chiarimenti sulle
modalita' di annotazione delle liquidazioni periodiche nei registri di cui
agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/72.
L'articolo 1, comma 1, del citato D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come
modificato dal D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, disciplina, come sopra
accennato, le modalita' di effettuazione delle liquidazioni periodiche
prevedendo che "entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina
la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto
esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle
operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni
eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base
dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla
detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." Il citato
comma 1 del D.P.R. n. 100/98 dispone altresi' che "gli elementi necessari per
il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle
fatture o dei corrispettivi". Tale decreto prevede inoltre al comma 5 che le
citate disposizioni "si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli
artt. 33, 73, primo comma, lettera e) e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633
del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti".
Con la Circ. n. 127/E del 9 giugno 1999, la scrivente ha fornito alcuni
chiarimenti in merito ai dati da annotare sui registri IVA in sede di
liquidazione periodica e, in particolare, alle modalita' di indicazione del
credito IVA dell'anno precedente computato in detrazione agli effetti
dell'IVA.
Tuttavia, per effetto dell'emanazione del decreto dirigenziale 21 dicembre
1999, con il quale e' stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA
periodica utilizzabile a partire dalla prima liquidazione periodica relativa
al mese di gennaio o al 1 trimestre dell'anno 2000, i criteri forniti con la
citata circolare n. 127 devono ritenersi parzialmente modificati.
Pertanto, considerato che il nuovo modello di dichiarazione periodica e' stato
integrato al fine di comprendere tutti i dati necessari per la determinazione
dell'IVA dovuta (o a credito) in sede di liquidazione periodica nonche' per
una migliore gestione del credito IVA compensabile, si forniscono ulteriori
chiarimenti in merito alle modalita' da adottare per l'effettuazione delle
liquidazioni periodiche nei registri IVA.
Si precisa, come regola generale, che in sede di liquidazione periodica devono
essere annotati tutti i dati necessari per il calcolo dell'IVA dovuta o
dell'IVA a credito concernenti il periodo di riferimento.
Inoltre, all'inizio dell'anno deve essere annotato, ai sensi dell'art. 30,
comma 2 del D.P.R. n. 633/72, nel registro degli acquisti di cui all'art. 25
del predetto decreto, l'ammontare complessivo dell'eccedenza d'imposta
detraibile (c.d. credito IVA compensabile), risultante dalla dichiarazione
annuale dell'anno precedente e computato in detrazione e/o in compensazione
nell'anno successivo (rispettivamente, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.
633/72 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97).
In particolare, tenendo conto delle disposizioni contenute nel
richiamato D.M. 24 gennaio 1977, nell'apposita sezione del registro delle
fatture emesse o dei corrispettivi, devono essere evidenziati i seguenti dati:
1) Ammontare complessivo dell'imposta relativa a tutte le operazioni
effettuate nel periodo di riferimento per le quali si e' verificata
l'esigibilita', aumentato eventualmente dell'ammontare complessivo
dell'imposta relativa alle operazioni effettuate in periodi precedenti, per le
quali l'imposta stessa sia divenuta esigibile nel periodo cui si riferisce la
liquidazione.
Nell'ambito di tale dato occorre comprendere anche l'ammontare dell'imposta
dovuta relativamente agli acquisti intracomunitari e agli acquisti da soggetti
non residenti effettuati nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 17, 3
comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' agli acquisti ed
importazioni di oro e degli altri materiali di cui alla legge n. 7 del 17
gennaio 2000, annotati ai sensi dell'art. 17, 5 comma, introdotto dall'art. 3,
comma 4, della citata legge.
Il dato relativo alle operazioni di cui sopra deve essere desunto dalle
annotazioni eseguite (o da eseguire) nei registri delle fatture emesse o dei
corrispettivi, tenendo conto anche delle variazioni ai sensi dell'art. 26 e
delle rettifiche della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del predetto D.P.R.
n. 633/72.
L'importo come sopra determinato dovra' trovare corrispondente indicazione nel
rigo VP5 del relativo modello di dichiarazione periodica.
2) Ammontare complessivo dell'imposta relativa agli acquisti ed alle
importazioni risultanti dalle fatture di acquisto e/o dalle bollette doganali,
annotate nel periodo di riferimento nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R.
n. 633/72, per la quale viene esercitato il diritto alla detrazione ai sensi
dell'art. 19 del predetto decreto ovvero ammontare dell'imposta detraibile
risultante dall'applicazione dei regimi speciali di detrazione forfettaria
dell'imposta.
Anche relativamente agli acquisti si deve altresi' tenere conto delle
variazioni di cui all'art. 26 nonche' delle rettifiche della detrazione
operate ai sensi dell'art. 19-bis2 del citato D.P.R. n. 633/72.
L'importo come sopra determinato dovra' trovare corrispondente indicazione nel
modello di dichiarazione IVA periodica al rigo VP6.
3) Ammontare delle eventuali regolarizzazioni effettuate nel periodo, relative
a violazioni commesse in periodi precedenti dello stesso anno solare, da
indicare secondo i criteri descritti al precedente punto 2.1.1. nei righi VP8
e VP9 della corrispondente dichiarazione periodica.
4) Ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta, risultante dalla
liquidazione del mese o del trimestre precedente dello stesso anno solare,
ovvero dell'importo a debito non versato per il periodo precedente in quanto
non superiore a L. 50.000 (comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti
trimestrali); ovviamente per la prima liquidazione dell'anno (relativa al mese
di gennaio o al primo trimestre) tale importo sara' pari a zero. Il dato
dovra' essere riportato al rigo VP10 della corrispondente dichiarazione
periodica.
5) Ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta dell'anno precedente (c.d.
credito IVA compensabile) che il contribuente decide di computare in
detrazione, in sede di liquidazione periodica.
Al riguardo si precisa, come gia' chiarito nelle istruzioni al modello di
dichiarazione IVA periodica, che il contribuente e' libero di computare in
detrazione, in sede di liquidazione periodica, l'intero ammontare del credito
risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente ovvero soltanto una parte
di esso, al fine di azzerare o ridurre l'IVA a debito del periodo.
Il relativo importo dovra' essere indicato nel rigo VP11 della corrispondente
dichiarazione IVA periodica del periodo.
6) Differenza tra l'ammontare dell'imposta esigibile (indicata al punto 1) e
l'ammontare dell'imposta computata in detrazione per lo stesso periodo (di cui
al punto 2), aumentata dell'eventuale importo del credito di riporto del
periodo precedente (di cui al punto 4) nonche' dell'eventuale credito
compensabile computato in detrazione (di cui al punto 5), tenendo conto delle
regolarizzazioni (di cui al punto 3).
Tale dato, che determina l'importo dell'imposta a credito o a debito per il
periodo, dovra' essere riportato al rigo VP12 della corrispondente
dichiarazione periodica.
7) Ammontare dell'imposta da versare per il periodo, costituito dall'importo
di cui al punto 6 maggiorato della quota parte degli interessi dovuti dai
contribuenti trimestrali minori e diminuito dell'eventuale credito speciale
d'imposta utilizzato da particolari categorie di contribuenti (es:
imprenditoria femminile, imprese che abbiano effettuato nuove assunzioni,
ecc.).
Tali dati dovranno trovare corrispondenza nella dichiarazione periodica,
rispettivamente nel rigo VP14, relativamente agli interessi trimestrali, nel
rigo VP13 relativamente ai crediti speciali d'imposta e nel rigo VP16
relativamente all'importo da versare.
8) Importo versato, cosi' come risulta indicato nel modello F24 (modello di
pagamento unificato) nella colonna "importi a debito versati" ed estremi del
relativo versamento. Si precisa al riguardo che tale importo deve comunque
essere annotato, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno compensato
con i crediti derivanti da altri tributi, contributi o premi, ai sensi del
D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.
Tale dato dovra' trovare corrispondenza nel rigo VP17 della dichiarazione IVA
periodica.
In relazione alla valuta utilizzata per il versamento restano validi i
chiarimenti forniti al precedente punto 1.10.
9) Ammontare dell'importo del credito infrannuale d'imposta relativo a
ciascuno dei primi tre trimestri solari chiesto a rimborso, ai sensi dell'art.
38 bis, comma 2 del citato D.P.R. n. 633/72, ovvero destinato, in tutto o in
parte, in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, dai soggetti che sono
in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a) o b)
dello stesso D.P.R. n. 633/72.
Si ricorda al riguardo che detto importo puo' non coincidere con l'eccedenza
d'imposta detraibile del periodo, in quanto non deve comprendere il credito
riportato dal periodo precedente (vedi al riguardo la Circolare n. 92/E del 26
aprile 1999, punto 2.3).
Tale dato dovra' trovare corrispondenza nel rigo VP19 della dichiarazione IVA
periodica.
Si precisa, inoltre, che l'importo del credito infrannuale, inizialmente
destinato in compensazione ex D.Lgs n. 241 del 1997 (riportato al rigo VP19,
campo 5), puo' eventualmente essere utilizzato in detrazione agli effetti
dell'IVA, in un periodo successivo, ed in tal caso il relativo ammontare va
indicato nel rigo VP11 della dichiarazione relativa al periodo in cui viene
computato in detrazione.
2.2.2 Arrotondamenti degli importi da indicare nelle liquidazioni e
dichiarazioni periodiche.
D. Come devono essere arrotondati gli importi annotati nei registri IVA in
sede di liquidazione periodica?
R. Al fine di evitare differenze d'imposta determinate dai diversi criteri di
arrotondamento applicati all'imposta risultante dal registro delle fatture
emesse o dei corrispettivi in sede di liquidazione periodica e a quella
emergente dal modello di dichiarazione periodica, e' necessario arrotondare i
relativi importi con i medesimi criteri al fine di ottenere un'esatta
corrispondenza. In particolare, se il contribuente decide di indicare i dati
in:
- migliaia di lire, deve arrotondare ciascun importo alle mille lire
superiori, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o a quelle
inferiori in caso contrario;
- unita' di Euro, deve arrotondare ciascun importo per eccesso se la frazione
decimale e' uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se
inferiore a detto limite.
2.2.3 Contribuenti trimestrali - liquidazione dell'ultimo trimestre
D. I contribuenti con liquidazioni trimestrali con quali modalita' ed entro
quali termini devono effettuare le annotazioni sui registri contabili IVA
relativamente all'ultimo trimestre solare?
R. I contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali, ai sensi
dell'articolo 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 - nel quale sono state
trasfuse con alcune modifiche le disposizioni gia' contenute nel soppresso
art. 33 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 - devono effettuare anche la
liquidazione periodica relativa al quarto trimestre, entro il 16 febbraio di
ogni anno, fermo restando che il versamento dell'imposta dovuta va effettuato
entro il successivo 16 marzo, quale conguaglio annuale determinato in sede di
dichiarazione annuale, ovvero, per i soli contribuenti obbligati alla
presentazione della dichiarazione unificata, entro il termine finale previsto
per la presentazione di detta dichiarazione, con la maggiorazione degli
interessi secondo le indicazioni fornite al quesito 1.7.
3 DICHIARAZIONE DEI REDDITI E UNIFICATA
3.1 Quadro RM della dichiarazione UNICO 2000 - Persone fisiche
D. Nella sezione IX del modello UNICO 2000 - Persone Fisiche - in caso di
reddito percepito dall'erede, nel rigo RM17, colonne 2 e 3, deve essere
indicato il reddito del contribuente deceduto o direttamente la quota di
spettanza dell'erede?
R. Nel rigo RM17, della citata sezione IX del Modello UNICO 2000 - Persone
Fisiche - devono essere indicate le somme percepite a titolo di trattamento di
fine rapporto e le altre indennita' di lavoro dipendente di cui all'art. 16,
comma 1 lett. a) del TUIR, corrisposte da soggetti non obbligati per legge
all'effettuazione delle ritenute d'acconto; i redditi percepiti dagli eredi o
dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della
categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a
tassazione separata.
Nel rigo RM17, colonne 2 e 3, devono essere indicati rispettivamente l'intero
importo percepito nell'anno da tutti gli aventi diritto e l'ammontare totale
del reddito determinato in capo al deceduto, mentre nella colonna 7, la
percentuale del reddito spettante all'erede e nella colonna 8, il codice
fiscale del defunto.
In tal modo, l'Amministrazione potra' effettuare il calcolo dell'imposta con
riferimento alla situazione del defunto ed imputare la quota di imposta dovuta
dall'erede tramite cartella di pagamento.
3.2 Societa' di persone con scioglimento anticipato prima del 31-12-1999
D. Sono pervenuti ulteriori quesiti concernenti modalita' e termini di
presentazione delle dichiarazioni da parte di societa' di persone che,
antecedentemente al 31.12.1999, abbiano cessato l'attivita' o siano state
poste in liquidazione senza un provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Viene
chiesto inoltre di conoscere se quanto previsto per le societa' di persone si
estende anche alle Associazioni professionali ed inoltre se e' possibile
presentare i vecchi modelli di dichiarazione in copia fotostatica.
R. Si ribadisce innanzitutto che nei casi prospettati, le societa' non possono
presentare le dichiarazioni in forma unificata.
Per la dichiarazione IVA e il Mod. 770, le societa' devono utilizzare i nuovi
modelli IVA/2000 e 770/2000 da presentare entro il 31 maggio c.a.; le
dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP dovranno invece essere presentate
utilizzando i vecchi modelli entro gli ordinari termini di cui all'art. 2,
comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni. In tal caso, la
proroga dei termini di presentazione al 31 luglio prevista dal DPCM 20 aprile
2000, recante "Disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini
di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di
effettuazione dei versamenti", non si applica, in quanto il DPCM citato ha
stabilito il differimento dei termini di presentazione e di versamento solo
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP, compresa la
dichiarazione unificata, da presentare con i modelli approvati nell'anno 2000.
Quanto sopra si applica anche alle associazioni professionali, in virtu'
dell'art. 6 del DPR 29 ottobre 1973 n. 600 e successive modifiche.
Si precisa infine che i vecchi modelli possono essere utilizzati anche in
copia, purche' conformi.
3.3 Residenza anagrafica - Residenti all'estero
D. Secondo quale criterio deve essere compilata la casella "Residenza
Anagrafica" nel frontespizio dell'UNICO 2000, facendo riferimento alla
situazione in essere nel periodo di imposta della dichiarazione dei redditi
ovvero a quella della data di presentazione della dichiarazione stessa? E la
casella "Residenti all'estero"?
R. In riferimento al riquadro relativo alla residenza anagrafica posto nel
frontespizio occorre indicare la residenza anagrafica al momento della
presentazione della dichiarazione; se la residenza e' variata da meno di 60
giorni deve essere barrata la casella 1, come specificato nella voce in
appendice "Domicilio Fiscale. Variazione del comune di residenza da meno di 60
giorni".
Anche lo status dei residenti all'estero da indicare nell'apposito riquadro
posto nel frontespizio del modello e' quello risultante al momento della
presentazione della dichiarazione.
3.4 Acconti IRPEG versati e non indicati in dichiarazione
D. Una societa' di capitali ha chiuso il bilancio al 31-12-1998 in perdita
(anche ai fini IRPEG). In sede di dichiarazione dei redditi ha omesso di
indicare gli acconti IRPEG versati. E' ora possibile presentare una
dichiarazione integrativa per indicare i predetti acconti e utilizzare quindi
il credito conseguente eventualmente tramite compensazione con Mod. F24?
R. La dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
472 del 1997 e successive modifiche, consente di regolarizzare mediante il
ravvedimento le violazioni commesse in sede di predisposizione e di
presentazione della dichiarazione, nonche' in occasione del pagamento delle
somme dovute; per il riconoscimento di situazioni favorevoli al contribuente
e' invece possibile presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 2, c. 8,
del DPR n. 322 del 1998 e successive modifiche.
Cio' premesso, sulla base delle recenti procedure automatizzate predisposte
dall'amministrazione finanziaria, non si rende necessario presentare la
dichiarazione integrativa in quanto, nel caso prospettato, la societa'
ricevera' una comunicazione di irregolarita' a seguito della liquidazione
della dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del
1973, come modificato dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 241 del 1997, nella
quale si evidenziera' la presenza di versamenti in acconto non riportati in
dichiarazione, sempreche' i medesimi risultino correttamente eseguiti.
Considerato che il bilancio si e' chiuso in perdita, dal controllo
automatizzato risulteranno pertanto crediti maggiori di quelli dichiarati pari
ai versamenti in acconto eseguiti.
Tale importo verra' automaticamente considerato credito da utilizzare in
compensazione che la societa' dovra' indicare nella dichiarazione UNICO 2000,
quale credito risultante dalla precedente dichiarazione.
3.5 Certificazione tributaria
D. E' possibile per i consulenti del lavoro iscritti al relativo albo e con
esercizio della professione da almeno cinque anni, avendo il titolo per
l'iscrizione all'albo dei revisori contabili ex art. 13 della L.132/97 e in
attesa del parere della commissione centrale relativo alla domanda presentata,
effettuare la certificazione tributaria sino alla relativa iscrizione al
registro o alla data di rigetto della domanda?
R. Per rilasciare la certificazione tributaria, come stabilito dall'art. 36,
comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i consulenti del lavoro, iscritti
nel relativo Albo ed esercitanti la professione da almeno cinque anni, devono
essere necessariamente iscritti nel Registro del revisori contabili.
3.6 Soggetti abilitabili alla trasmissione telematica - Facolta' di fruire
del servizio telematico da parte dei soggetti con un numero considerevole di
percipienti
D. I liberi professionisti Geometri sono abilitati alla presentazione
telematica del Mod. UNICO? E inoltre e' possibile la presentazione del modello
su supporto cartaceo, stampato con stampante laser?
R. Si considerano incaricati della trasmissione telematica ai sensi dell'art.
3, c.3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modifiche e del decreto 18
febbraio 1999, che ha individuato altri soggetti incaricati, i seguenti
soggetti:
- Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro;
- Iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti
tenuti dalle C.C.I.A.A.;
- Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- Centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori
dipendenti;
- Associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a
minoranze etnico linguistiche;
- Altri soggetti, emanazione dei soggetti sopra indicati, individuati dal DM
del 18 febbraio 1999.
Ai sensi dell'art 3, comma 2 del citato DPR n. 322, sono altresi' obbligati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite gli
incaricati sopra elencati:
- Le societa' di cui alla lett. a) e gli enti di cui alla lett. b) del comma
1 dell'art. 87 del Tuir, con rispettivamente capitale sociale e patrimonio
netto superiore a 5 miliardi di lire;
- I soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50.
Sulla base di quanto sopra precisato, i liberi professionisti geometri non
rientrano tra i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni.
In merito alla possibilita' di presentare le dichiarazioni con il modello
cartaceo stampato con stampanti laser, se ne ribadisce l'ammissibilita', cosi'
come esplicitato nei decreti di approvazione della modulistica.
D. E' stato chiesto di conoscere se sono obbligati ad utilizzare il servizio
di trasmissione telematica i contribuenti che, pur non raggiungendo i 50
dipendenti, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
e/o a contributi previdenziali ed assistenziali ad un numero di percipienti
non inferiore a tale limite.
R. Si precisa al riguardo che non possono essere considerati obbligati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni i soggetti che pur avendo un
numero di dipendenti inferiore a 50, hanno tuttavia corrisposto nel periodo
d'imposta compensi ad un numero considerevole di percipienti, comunque non
inferiore al tetto dei 50 previsti dall'art. 3, comma 2, del DPR 22 luglio
1998, n. 322 e successive modificazioni. In effetti, il tenore letterale
della norma citata non consente di ritenere obbligati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni coloro che non hanno almeno 50 dipendenti;
tuttavia, atteso che costoro, pur non avendo detto numero di dipendenti,
possono avere un numero di percipienti di compensi superiore o pari a detto
limite e pertanto trovarsi in condizioni sostanzialmente analoghe a quella
degli obbligati, si ritiene che gli stessi possano chiedere l'abilitazione
alla trasmissione telematica per fruire direttamente di tale servizio ovvero
rivolgersi ai soggetti incaricati della trasmissione, di cui all'art. 3, comma
3, del citato DPR n. 322 del 1998 per l'invio dei dati contenuti nelle
dichiarazioni, nei termini previsti per tale modalita' di trasmissione dallo
stesso DPR n. 322 del 1998.
Resta inteso che gli Uffici finanziari competenti provvederanno
tempestivamente ad abilitare i soggetti di cui trattasi qualora intendano
avvalersi di tale facolta'.
3.7 Modello 770 - Compilazione del quadro ST
D. Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alle modalita' di compilazione
dei righi da ST22 a ST36 del quadro ST del modello 770/2000, nel caso di
operazioni straordinarie di trasformazione che comportano l'estinzione di uno
o piu' soggetti e la prosecuzione dell'attivita' da parte di un altro
soggetto.
In particolare, si chiede di conoscere se i suddetti righi da ST22 a ST36
debbano essere compilati dal solo soggetto che subentra a seguito delle citate
operazioni, o anche dai soggetti estinti.
R. Le istruzioni al modello 770/2000, al paragrafo S5, precisano che, in caso
di operazione straordinaria avvenuta nel corso del 1999, il dichiarante deve
procedere a compilare i quadri del modello 770 con esclusione dei quadri SS e
SY, per esporre in modo separato la situazione riferibile sia al dichiarante
che ai soggetti estinti.
Per quanto riguarda i soggetti estinti, il dichiarante e' tenuto ad indicare
tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso dal 1 gennaio alla data di
cessazione dell'attivita' o a quella in cui si e' verificato l'evento (pag. 10
delle istruzioni); a tal fine, nello spazio in alto a destra di ciascun
quadro, in corrispondenza alla dicitura "codice fiscale", inserira' il proprio
codice fiscale, mentre nel rigo "codice fiscale del sostituto d'imposta"
inserira' il codice fiscale del soggetto estinto.
Con particolare riferimento alla compilazione del quadro ST, come chiarito
nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione, il dichiarante
provvedera' a compilare per ciascun soggetto estinto detto quadro con
esclusione dei righi da ST22 a ST36, utilizzando, qualora i righi a
disposizione non fossero sufficienti, altri quadri ST.
I predetti righi da ST22 a ST36 del citato quadro ST, dovranno essere quindi
esclusivamente compilati dal dichiarante quando compilera' il proprio quadro
ST, atteso che solo quest'ultimo, nell'esposizione dei dati relativi al
riepilogo delle compensazioni, e' legittimato ad operare la scelta tra riporto
o rimborso dell'eventuale eccedenza determinatasi ai sensi dell'art. 1 del
D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dall'art. 3 del D.P.R. n.
542 del 14 ottobre 1999.
3.8 Modello 770 - determinazione della soglia per l'invio del modello in
forma unificata
D. Al fine di determinare la soglia dei venti percipienti, discriminante
dell'invio del modello 770 in forma unificata, si debbono contare o no i
soggetti che sono stati indicati nel quadro SA soltanto ai fini INPS e che,
pertanto, non hanno percepito somme imponibili ai fini IRPEF?
R. Ai fini della determinazione della soglia dei venti soggetti, discriminante
dell'invio del modello 770 in forma unificata, non rilevano i soggetti che
sono stati indicati nel quadro SA, ai soli fini INPS. Cio' in quanto l'art. 3,
comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni prevede
l'obbligo di comprendere la dichiarazione dei sostituti di imposta nell'ambito
della dichiarazione unificata solo qualora il sostituto abbia effettuato
ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di venti soggetti.
3.9 Modello 770 - Presupposti per l'invio in forma unificata del modello
D. Ai fini della determinazione dei venti percipienti, vanno computati anche
gli eredi indicati nel quadro SB?
R. Ai fini della discriminante dell'invio del modello 770 in forma unificata,
non rilevano gli eredi eventualmente indicati nel quadro SB, in quanto gli
elementi identificativi degli eredi da indicare in detto quadro rilevano ai
soli fini dell'imputazione della quota di reddito spettante, restando
determinato in capo al deceduto l'ammontare delle ritenute operate.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.
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