Circolare 113 del 31.05.00 

MATERIA FISCALE: Accertamento 



OGGETTO Iva Risposte ai quesiti in materia di compilazione delle dichiarazioni 
da presentare nell'anno 2000 nonche' in materia di dichiarazioni e 
liquidazioni periodiche IVA. 



TESTO
                              Alle Direzioni Regionali delle Entrate          
                              Agli Uffici delle Entrate                       
                              Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette  
                              Agli Uffici IVA                                 
                              Ai   Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed
                                   Indirette                                  
                              Al   Segretariato Generale                      
            e, per conoscenza,                                                
                              Al   Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario 
                              Al   Comando Generale della Guardia di Finanza  
                              Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle  
                                   Entrate                                    
                       -----------------------                                
INDICE                                                                        
1 DICHIARAZIONE IVA ANNUALE                                                   
1.1    Esercenti attivita' di trasporto pubblico urbano di persone -          
detraibilita' dei compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di         
viaggio                                                                       
1.2     Modalita' per l'adeguamento ai parametri o agli studi di              
settore                                                                       
1.3     Quadro VF - indicazione degli acquisti con                            
esigibilita' differita…                                                       
1.4     Quadro VG - regimi speciali                                           
1.5     Quadro VK - determinazione dell'eccedenza d'imposta                   
1.6     UNICO 2000 - indicazione della partita IVA                            
Modalita' e termini per i versamenti                                          
Dichiarazione presentata dagli eredi                                          
1.9     Eredi del contribuente - indicazione della data del  decesso          
1.10    Quadro VX - compilazione del rigo VX1                                 
1.11    Quadro VX - indicazione dell'importo versato in caso di versamento    
        rateale                                                               
1.12    Ulteriori chiarimenti                                                 
DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE                                   
2.1     Risposte a quesiti concernenti le modalita' di compilazione del       
modello di dichiarazione IVA periodica approvato con decreto del 21/12/1999   
2.1.1   Errata determinazione dell'imposta - criteri per la regolarizzazione  
2.1.2   Persone fisiche - determinazione del volume d'affari al fine          
        dell'obbligo di presentazione della dichiarazione                     
2.1.3   Trasformazioni sostanziali soggettive - modalita' di presentazione    
        della dichiarazione IVA periodica                                     
2.1.4   Note di variazione - compilazione dei righi VP1, VP5 e VP6…           
2.1.5   Presentazione della dichiarazione nel caso in cui vengano meno le     
        condizioni di esonero dall'obbligo dichiarativo                       
2.2     Risposte a quesiti concernenti le annotazioni delle liquidazioni      
        periodiche sui registri IVA                                           
2.2.1   Modalita' di effettuazione delle liquidazioni periodiche e di         
        annotazione del credito IVA riportato dall'anno precedente            
2.2.2   Arrotondamenti degli importi da indicare nelle liquidazioni           
        e dichiarazioni periodiche                                            
2.2.3   Contribuenti trimestrali - liquidazione dell'ultimo trimestre         
       DICHIARAZIONI DEI REDDITI E UNIFICATA                                  
3.1     Quadro RM della dichiarazione UNICO 2000 - Persone fisiche…           
3.2     Societa' di persone con scioglimento anticipato prima del 31/12/1999  
3.3     Residenza anagrafica - residenti all'estero                           
3.4     Acconti IRPEG versati e non indicati in dichiarazione                 
3.5     Certificazione tributaria                                             
3.6     Soggetti abilitabili alla trasmissione telematica - Facolta' di fruire
        del servizio telematico da parte dei soggetti con un numero           
        considerevole di percipienti…                                         
3.7     Modello 770 - compilazione del quadro ST                              
3.8     Modello 770 - determinazione della soglia per l'invio del modello in  
        forma unificata                                                       
3.9     Modello 770 - presupposti per l'invio in forma unificata del modello  
                         ----------------                                     
        A seguito  della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei modelli di
dichiarazione IVA   annuale   e periodica nonche' dei modelli UNICO 2000, sono
pervenuti alla   scrivente alcuni quesiti in merito alla compilazione di detti
modelli, in    relazione    ai    quali  si forniscono i richiesti chiarimenti
evidenziando che  alcune precisazioni sono state gia' fornite quali istruzioni
particolari per   la compilazione della dichiarazione IVA 2000 all'interno del
modello UNICO 2000.                                                           
       Si forniscono, inoltre, alcune precisazioni in merito alle modalita' di
effettuazione delle liquidazioni periodiche nei registri IVA, al fine di avere
la necessaria   corrispondenza   con   i  dati da indicare nelle dichiarazioni
periodiche IVA.                                                               
1            DICHIARAZIONE IVA ANNUALE                                        
1.1 Esercenti attivita' di trasporto pubblico urbano - detraibilita' dei      
    compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio               
D. I   contribuenti che esercitano l'attivita' di trasporto pubblico urbano di
persone ai   sensi dell'art. 74, 1 comma, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, in
quale quadro   della   dichiarazione   IVA  2000 devono indicare l'importo dei
compensi corrisposti   ai   rivenditori di documenti di viaggio, ai fini della
detrazione dell'IVA?                                                          
R. I   soggetti esercenti l'attivita' di trasporto pubblico urbano di persone,
ai fini   della  detrazione, devono includere l'ammontare dell'imposta assolta
sulle provvigioni   liquidate   ai rivenditori dei documenti di viaggio - gia'
indicata nel   rigo  VA4 - nel quadro VF (ammontare degli acquisti effettuati)
alla corrispondente  aliquota, fermo restando che la relativa imposta a debito
non deve  essere inclusa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo VL2. (Ai fini
del diritto   alla detrazione dell'imposta, cfr. ris. min. dell'8 luglio 1999,
n. 111/E).                                                                    
1.2  Modalita' per l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore         
D. I contribuenti che scelgono di adeguare il proprio volume d'affari a quello
risultante dall'applicazione dei parametri o studi di settore sono obbligati a
farlo in sede di dichiarazione annuale, compilando il rigo VA11?              
R. I   contribuenti che intendono ai fini dell'IVA adeguare i corrispettivi al
volume d'affari   risultante  dall'applicazione dei parametri o degli studi di
settore possono   effettuare   tale adeguamento, scegliendo una delle seguenti
modalita':                                                                    
 - adeguamento fuori dichiarazione. La maggiore imposta dovuta, che ovviamente
non deve   essere   indicata   nel  rigo VA11 ne' compresa nel quadro VE della
dichiarazione, e'   versata   separatamente  entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice tributo;      
 - adeguamento  in dichiarazione. In tal caso, i soggetti interessati indicano
il maggior  imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in
base ai  parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni
registrate per   il   1999)   e la relativa imposta nel rigo VA11. Gli importi
indicati nel   citato  rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE alla
aliquota corrispondente   ovvero,   nell'ipotesi di operazioni soggette a piu'
aliquote, nel   rigo   relativo   all'aliquota   piu' prossima a quella media,
calcolata secondo   le   modalita'   illustrate   nella circolare n. 117/E del
13/5/1996. In   quest'ultima ipotesi occorre riportare nel rigo VE15, relativo
alle  variazioni   ed   arrotondamenti  d'imposta, la differenza tra l'imposta
calcolata sul   maggior   imponibile  con l'aliquota del quadro VE applicata e
l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media.               
Nel caso   in   cui  il versamento venga fatto nei termini della presentazione
dell'UNICO, sulla   maggiore imposta non devono essere calcolati gli interessi
dello 0,40%   dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento
riservato, quest'ultimo, ai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione
IVA nell'ambito   della   dichiarazione unificata. Si precisa, inoltre, che le
opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni
e relativi versamenti con cadenza trimestrale gia' esercitate dal contribuente
rimangono comunque   valide anche quando il nuovo volume d'affari, per effetto
dell'adeguamento ai   parametri   o   agli  studi di settore, superi il limite
previsto per l'adozione di detti regimi.                                      
Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale
regolarizzazione confluisce  nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice
tributo di   quest'ultima.   Si   pone  in evidenza, infine, che qualora dalla
dichiarazione emerga    un    credito,    l'inclusione  dell'adeguamento nella
dichiarazione comporta   un'automatica   compensazione  della maggiore imposta
risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente.            
1.3  Quadro VF - indicazione degli acquisti con esigibilita' differita        
D. L'ammontare degli acquisti da indicare  ai righi   VF17 e  VF18 deve essere
riportato anche nei precedenti righi da VF1 a VF9?                            
R. Gli acquisti  indicati al rigo VF17 - cioe' quelli annotati nel 1999 ma per
i quali   non   si e' verificata la detraibilita' dell'imposta nel corso dello
stesso anno  - non devono essere compresi  nei righi da VF1 a VF9; invece, gli
acquisti indicati  al rigo VF18 - cioe' quelli registrati nell'anno precedente
per i   quali   si   e'   verificata la detraibilita' nel 1999 - devono essere
compresi anche   nei   righi   da   VF1 a VF9 in corrispondenza della relativa
aliquota.                                                                     
1.4  Quadro VG - regimi speciali                                              
D. Come va compilato il quadro VG nell'ipotesi in   cui il contribuente adotti
regimi  o metodi                                                              
diversi per determinare l'IVA ammessa in detrazione?                          
R. Come    gia'    precisato    nelle    istruzioni  per la compilazione della
dichiarazione IVA relativa all'anno 1999, i contribuenti che adottano metodi o
regimi diversi  per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, previsti
in piu'    sezioni    del    quadro    VG, devono utilizzare piu' moduli della
dichiarazione IVA  compilandone tutti i quadri (e non soltanto il quadro VG) e
riportando i    vari    dati    distintamente   come in caso di tenuta di piu'
contabilita' separate.                                                        
Inoltre nel   caso  di contribuente tenuto all'adozione di uno dei particolari
regimi per   il  quale e' obbligatorio compilare la corrispondente sezione del
quadro VG e che abbia, anche, effettuato operazioni esenti in via occasionale,
questi non deve compilare la sezione 4 relativa alle operazioni esenti (quindi
neanche il   rigo   VG10)   e,  pertanto, tali operazioni esenti devono essere
comprese unicamente nel rigo VE22. Inoltre, il contribuente che abbia adottato
uno dei   regimi   speciali   o  particolari metodi di determinazione dell'IVA
detraibile di cui alle sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro VG e' comunque tenuto
a barrare la corrispondente casella posta nel primo riquadro anche nel caso in
cui non   debba riportare alcun valore nella relativa sezione in quanto non ha
effettuato alcuna operazione attiva o passiva nell'anno.                      
1.5  Quadro VK - determinazione dell'eccedenza d'imposta                      
D. Nel   caso  in cui una societa' che partecipa alla liquidazione dell'IVA di
gruppo abbia incorporato, durante il 1999, una o piu' societa' appartenenti al
gruppo, quali   dati  deve indicare ai righi VK1 e VK2 del proprio modulo IVA?
R. Nella   fattispecie   descritta, la societa' incorporante - che e' tenuta a
presentare, secondo   quanto precisato nel paragrafo 3.3 delle istruzioni alla
dichiarazione IVA,    anche i moduli relativi ai dati contabili delle societa'
incorporate -   deve   aumentare  l'importo indicato nei righi VK1 (totale dei
crediti trasferiti)   e  VK2 (totale dei debiti trasferiti) del proprio modulo
IVA degli eventuali ammontari a credito o a debito, risultanti rispettivamente
dai righi   VL20   (IVA   a credito) e IVA da versare (VL21 - VL22 + VL23) dei
moduli delle societa' incorporate.                                            
1.6  UNICO 2000 - indicazione della partita IVA                               
D. E'   obbligatoria   l'indicazione   della  partita IVA sul frontespizio del
modello UNICO/2000    anche    da    parte  di un contribuente esonerato dalla
presentazione della dichiarazione IVA?                                        
R. Tutti i contribuenti, titolari di partita IVA, devono in ogni caso indicare
la propria   partita  IVA sul frontespizio del modello UNICO 2000 anche se non
tenuti alla compilazione della dichiarazione IVA.                             
1.7  Modalita' e termini per i versamenti                                     
D. In   merito all'esposizione, nel quadro RX del modello UNICO 2000, dei dati
relativi al   riepilogo IVA (ad esempio: rigo RX12 Unico-Societa' di capitali)
si chiede,   in   particolare, di conoscere se l'importo versato di colonna 2,
deve essere   indicato   sia   da coloro che hanno eventualmente effettuato il
versamento separato  dell'IVA, sia da coloro che hanno scelto di versare l'IVA
con altri  tributi dell'UNICO? Inoltre, nel caso di versamento effettuato dopo
la scadenza,   l'importo  (dovendo coincidere con quello esposto nella colonna
"importi a   debito   versati"   del   modello  F24) va esposto al lordo della
compensazione e comprensivo della maggiorazione?                              
R. In relazione alle modalita' di   compilazione del   rigo RX  concernente il
versamento annuale dell'IVA del modello UNICO 2000 e, precisamente:           
- del rigo RX12, per UNICO-Societa' di capitali                               
- del rigo RX9, per UNICO-Societa' di persone                                 
- del rigo RX12, per UNICO-Enti non commerciali                               
- del rigo RX11, per UNICO-Persone fisiche,                                   
si chiarisce   che   nella   colonna 2 dei citati righi del quadro RX, occorre
indicare l'importo   versato, separatamente o con gli altri tributi dell'UNICO
ed ancorche'   compensato   con   altri  crediti del contribuente indicati nel
modello F24,   comprensivo  della maggiorazione dello 0,40 per cento, per ogni
mese o frazione di mese nel caso di differimento del pagamento, qualora questo
sia stato   effettuato  entro il termine previsto per il pagamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione unificata.                                  
Si ricorda   che tale maggiorazione, ai fini dell'IVA, e' attualmente prevista
dall'art. 6  del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che ha di fatto sostituito il
primo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.                          
Si precisa,   inoltre,   che,  in base al recente provvedimento che ha dettato
disposizioni in   materia   di differimento dei termini di presentazione delle
dichiarazioni e   di  effettuazione dei versamenti, vale a dire il D.P.C.M. 20
aprile 2000  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000), i
soggetti obbligati  alla presentazione della dichiarazione unificata - modello
UNICO 2000   -   che   devono   comprendere il modello IVA all'interno di tale
dichiarazione, possono   fruire, anche per il conguaglio dell'IVA dovuta sulla
base della dichiarazione annuale, del maggior termine di versamento consentito
a seguito del predetto differimento.                                          
Pertanto, la   specifica maggiorazione dello 0,40 per cento, prevista per ogni
mese o   frazione   di   mese dal citato art. 6 del D.P.R. n. 542 del 1999, si
applica, per le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6
del D.P.R.   n.   600  del 1973, fino al 20 giugno 2000, ovviamente, come gia'
precisato anche  nelle istruzioni al modello UNICO 2000 sulla parte del debito
non compensato con i crediti riportati in F24.                                
Qualora il versamento venga, invece, effettuato entro  il piu'   ampio termine
del 20   luglio   2000,   occorre  applicare l'interesse dello 0,40 per cento,
previsto dal   richiamato   D.P.C.M. del 20 aprile 2000, sull'importo dell'IVA
dovuto gia'   aumentato  della predetta specifica maggiorazione applicata fino
alla data del 20 giugno 2000.                                                 
 1.8  Dichiarazione presentata dagli eredi                                    
D. In  caso di decesso avvenuto dopo il 31 dicembre 1999, l'erede che prosegue
l'attivita' del deceduto, deve presentare il modello UNICO a nome del de cuius
inserendo anche  i quadri relativi all'IVA, ovvero questi ultimi devono essere
inseriti nella propria dichiarazione?                                         
R. Nell'ipotesi   di   decesso   avvenuto successivamente al 31 dicembre 1999,
l'erede deve,   in ogni caso, presentare la dichiarazione unificata per l'anno
di imposta   1999,   comprensiva della dichiarazione IVA, con il modello UNICO
2000, indicando, nel riquadro anagrafico riservato al contribuente, i dati del
contribuente deceduto,   e, nell'apposito riquadro relativo alla dichiarazione
presentata da soggetto diverso dal contribuente, i propri dati.               
Per l'anno  di imposta 2000, l'erede dovra' invece presentare le dichiarazioni
dei redditi   e   dell'Irap per conto del deceduto per il periodo compreso dal
1gennaio alla   data   del   decesso,  secondo le indicazioni prima descritte;
inoltre in   caso  di prosecuzione dell'attivita' del deceduto, l'erede potra'
unificare la   dichiarazione   IVA   alla  propria dichiarazione dei redditi e
dell'IRAP. La   dichiarazione   IVA   sara'   composta di due moduli: il primo
relativo al  periodo di attivita' esercitata dal deceduto, il secondo relativo
al periodo di attivita' svolta dall'erede.                                    
1.9  Erede del contribuente - indicazione della data del decesso              
D. Il   dichiarante   erede del contribuente che presenta la dichiarazione IVA
2000 "in   via  autonoma" per conto di quest'ultimo dove deve indicare la data
del decesso?                                                                  
R. Il dichiarante erede del contribuente, deve indicare la data del decesso   
nel frontespizio del modello utilizzando gli stessi campi previsti per        
l'indicazione della data di inizio della procedura concorsuale.               
1.10  Quadro VX - compilazione del rigo VX1                                   
D. Come    va    indicato    l'importo    versato  nel rigo VX1 del modello di
dichiarazione IVA   2000   nel caso di versamento in lire ovvero in euro, data
l'assenza dei tre zeri prestampati?                                           
R. I contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA "in via
autonoma" -   che   compilano,  quindi, il frontespizio del modello IVA 2000 -
devono indicare  l'ammontare dell'importo versato nella stessa valuta adottata
per gli  altri righi della dichiarazione, indicando l'importo arrotondato alle
migliaia di lire (senza cioe' scrivere i tre zeri finali) ovvero all'unita' di
euro.                                                                         
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il versamento sia effettuato in euro,
la corrispondente casella 4 del rigo VX1 deve essere comunque barrata sia se  
gli importi indicati in dichiarazione siano espressi in lire sia se espressi  
in euro.                                                                      
 1.11  Quadro VX - indicazione dell'importo versato in caso di versamento     
rateale                                                                       
D. In  caso di versamento rateale, chi presenta la dichiarazione IVA separata,
deve seguire   la  regola di indicare l'importo complessivo delle rate versate
entro la   data  di presentazione della dichiarazione al netto degli interessi
nel rigo   VX1?  L'anno scorso la circolare n. 57/E del 5 marzo 1999 prevedeva
che, in   caso di versamento rateale, si dovesse indicare solo l'importo della
prima rata.   Quest'anno,   atteso   che  il termine di presentazione e' il 31
maggio, potrebbero   risultare gia' versate piu' rate. Vanno, quindi, indicati
la somma e gli estremi dell'ultima rata?                                      
R. In caso di versamento rateale, si precisa che occorre indicare, come l'anno
scorso, soltanto l'importo e gli estremi del versamento della prima rata, allo
scopo di   non   lasciare  in sospeso la compilazione della dichiarazione fino
all'effettivo momento della sua presentazione.                                
 1.12  Ulteriori chiarimenti                                                  
 - La   presentazione   della   dichiarazione   IVA  in forma non unificata e'
prevista, oltre   che per le societa' di capitali e gli enti soggetti ad IRPEG
con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, anche per le societa'
e le   associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R., nel caso in cui il periodo
d'imposta si sia chiuso anteriormente al 31dicembre 1999.                     
 - In   caso   di incorporazione nel corso dell'anno 1999 da parte di societa'
aderente alla   liquidazione  IVA di gruppo, l'importo da indicare al rigo VW9
del prospetto    riepilogativo    della   societa' controllante del modello di
dichiarazione IVA   2000   deve   essere  aumentato dell'eventuale importo dei
rimborsi infrannuali richiesti dalle societa' incorporate desunto dal rigo VL9
dei relativi   moduli   (e  non dal rigo VW9, come erroneamente indicato nelle
istruzioni approvate con decreto del 30 dicembre 1999).                       
 - Nell'Appendice  alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA
2000, alla   voce   "determinazione del volume d'affari", le operazioni di cui
all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972,
devono essere   indicate   al   rigo  VA4 (e non al rigo VA5 come erroneamente
riportato nelle  istruzioni), mentre la relativa imposta a debito al rigo VL2,
fermo restando   che   le   medesime operazioni non devono essere comprese nel
quadro VE.   Analogamente,  anche gli acquisti intracomunitari di beni e delle
prestazioni di   servizi   menzionati   alla medesima voce dell'Appendice, non
devono essere  compresi nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato al rigo
VA5 (e   non   al   rigo   VA6  come erroneamente riportato nelle sopra citate
istruzioni), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL3.              
2       DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE                           
2.1  Risposte a quesiti concernenti le modalita' di compilazione del modello  
di dichiarazione IVA periodica approvato con decreto del 21/12/1999           
2.1.1 Errata determinazione dell'imposta - criteri per la regolarizzazione    
 D. Nell'ipotesi  di violazioni che si riflettono sulla liquidazione periodica
dell'imposta a   quali  modalita' deve attenersi il contribuente che decide di
avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso"?                           
 R. Come gia' precisato nelle istruzioni al nuovo modello di dichiarazione IVA
periodica, i    contribuenti    che    intendono   avvalersi dell'istituto del
ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997,      
possono scegliere in alternativa una delle seguenti modalita':                
- ravvedimento   nell'ambito   della dichiarazione del periodo in corso: nella
ipotesi in   cui   il contribuente abbia commesso, in periodi precedenti dello
stesso anno   solare,  delle violazioni che si riflettono sulla determinazione
dell'imposta in    sede    di    liquidazione   periodica (ad esempio indebita
detrazione, omessa    fatturazione,    errori    sulla registrazione, ecc.) il
contribuente puo' regolarizzare la violazione comprendendo la relativa imposta
a debito   e gli interessi dovuti per ravvedimento nel rigo VP8, sempreche' le
suddette variazioni  d'imposta non risultino gia' comprese nei righi VP5 e VP6
per effetto, ad esempio, di note di rettifica emesse ai sensi dell'art. 26 del
DPR 633/72,   e provvedendo anche al versamento delle relative sanzioni in via
autonoma.                                                                     
Inoltre, nel   particolare   caso in cui la violazione riguardi esclusivamente
l'omesso versamento   di  tutta o parte dell'imposta a debito gia' indicata in
precedenti dichiarazioni  periodiche (nel rigo VP16) dello stesso anno solare,
l'importo di   detto   versamento omesso deve essere evidenziato nel rigo VP9,
comprensivo degli interessi dovuti a seguito del ravvedimento, ferma restando,
anche in tale caso, la regolarizzazione delle sanzioni in via autonoma.       
 In tali   ipotesi   il contribuente deve annotare distintamente, nei registri
delle fatture   emesse o dei corrispettivi, detta variazione d'imposta in sede
di liquidazione   relativa   al   periodo   in cui esegue la regolarizzazione;
- ravvedimento    in    via    autonoma   con sostituzione della dichiarazione
originaria: qualora   il   contribuente intenda regolarizzare in via autonoma,
cioe' non   all'interno della dichiarazione relativa al periodo in corso, deve
versare a   parte   l'imposta   dovuta  con le relative sanzioni ed interessi,
ripresentando una   dichiarazione   periodica sostitutiva di quella originaria
infedele ed   eventualmente   anche le successive dichiarazioni, relative allo
stesso anno, risultate irregolari per effetto della violazione originaria.    
Pertanto, in   tale ipotesi, detto importo non deve essere compreso tra i dati
da indicare   nella   dichiarazione periodica concernente il periodo in cui si
esegue la regolarizzazione.                                                   
2.1.2 Persone fisiche - determinazione del volume d'affari al fine            
dell'obbligo di presentazione    della dichiarazione periodica                
D. Come   si determina il volume d'affari di un contribuente che esercita piu'
attivita' gestite   con contabilita' separate ovvero di un soggetto che svolge
anche un'attivita' rientrante nel regime speciale dell'agricoltura?           
R. L'articolo 1, comma 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dal
D.P.R. 14  ottobre 1999, n. 542, dispone che sono obbligati alla presentazione
della dichiarazione   IVA   periodica le persone fisiche che hanno "realizzato
nell'anno precedente un volume d'affari superiore a 50 milioni di lire".      
Pertanto, un   soggetto   che per opzione o per obbligo di legge eserciti piu'
attivita' con   contabilita'   separata   ai  sensi dell'art. 36 del D.P.R. n.
633/72, ai  fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno
precedente e   quindi   dell'obbligo  di presentazione della dichiarazione IVA
periodica, deve   fare   riferimento al volume d'affari complessivo relativo a
tutte le attivita' esercitate.                                                
 Nel particolare   caso   in  cui il soggetto eserciti, oltre che un'attivita'
commerciale anche    un'attivita'    agricola,   per la quale nell'anno solare
precedente ha   realizzato  un volume d'affari inferiore a 40 milioni di lire,
questi e'   esonerato    dall'obbligo   delle liquidazioni periodiche ai sensi
dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e conseguentemente anche dalla    
presentazione della   dichiarazione  IVA periodica,  con riferimento alla sola
attivita' agricola  (la quale concorre comunque alla determinazione del volume
d'affari complessivo). Pertanto, ad esempio, se il volume d'affari complessivo
supera il   limite   previsto  di 50 milioni di lire, il predetto contribuente
sara' tenuto    alla    presentazione    delle    dichiarazioni IVA periodiche
limitatamente alle  attivita' diverse da quella agricola.                     
2.1.3 Trasformazioni sostanziali soggettive - modalita' di presentazione della
dichiarazione                                                                 
IVA periodica                                                                 
D. Nel    caso    di    fusioni,  scissioni, successione ereditaria o di altre
trasformazioni qual   e'  il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione IVA
periodica?                                                                    
R. Nelle   predette  ipotesi si verifica, in linea generale, una situazione di
continuita' tra i soggetti interessati alla trasformazione.                   
In particolare,    qualora    siano    state    effettuate scissioni, fusioni,
conferimenti d'azienda   o   altre   trasformazioni sostanziali soggettive che
abbiano comportato   la   cessione del credito o del debito IVA sussistente al
momento della  trasformazione, l'avente causa (cioe' il soggetto incorporante,
conferitario, beneficiario, donatario, ecc.), in applicazione del principio di
continuita', deve    assolvere    a    tutti  gli adempimenti conseguenti alla
trasformazione ed   in  particolare deve comprendere nella prima dichiarazione
IVA periodica,   da  presentare  successivamente alla trasformazione, anche le
operazioni effettuate   dal   dante   causa (soggetto incorporato, conferente,
scisso ecc.)    nella    frazione    di    mese   o trimestre antecedente alla
trasformazione.                                                               
Ad esempio,   nel   caso   di un'incorporazione con effetto dal 10 marzo 2000,
l'incorporante deve comprendere nella propria dichiarazione periodica relativa
al mese   di marzo anche le operazioni effettuate dall'incorporato dal 1 al 10
marzo. Inoltre    l'incorporante    deve  presentare un'autonoma dichiarazione
relativa al  mese di febbraio, in nome e per conto dell'incorporato (indicando
quindi la   partita   IVA   ed  i dati anagrafici di quest'ultimo nel riquadro
riservato al   contribuente   ed   i propri dati nel riquadro del dichiarante)
qualora l'incorporato  alla data della trasformazione (es. 10 marzo) non abbia
gia' presentato    la    predetta    dichiarazione. Analogo comportamento deve
osservare l'incorporante   per   quanto   concerne gli adempimenti relativi ai
versamenti d'imposta   indicando nel modello di pagamento unificato la partita
IVA del soggetto incorporato qualora effettui un versamento per suo conto.    
2.1.4   Note di variazione - compilazione dei righi VP1, VP5 e VP6            
D. Si   chiede   di  conoscere come debbano essere esposti nella dichiarazione
periodica IVA   gli  importi nei righi VP1, VP5 e VP6, nell'ipotesi in cui nel
periodo siano   state   effettuate solo note di credito relative ad operazioni
attive. Gli  importi devono essere esposti con il relativo segno nelle colonne
di competenza? E' corretto riportare l'importo dell'IVA in valore assoluto nel
rigo VP6?                                                                     
R. Nell'ipotesi in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate
operazioni attive   ma  soltanto variazioni in diminuzione, con corrispondente
emissione di   note di accredito relative ad operazioni attive, nella relativa
dichiarazione periodica   gli   importi da comprendere nei righi VP1 (relativo
all'imponibile) e  VP5 (relativo all'IVA esigibile) devono essere indicati con
il segno   negativo al fine di avere una corrispondenza con i dati da indicare
nel quadro VE della dichiarazione annuale IVA.                                
Non e',   invece, corretto riportare in alternativa l'importo dell'IVA oggetto
della variazione   nel   rigo   VP6,   in quanto potrebbe alterare l'ammontare
dell'IVA spettante in detrazione.                                             
2.1.5  Presentazione della dichiarazione nel caso in cui vengano meno le      
condizioni di esonero dall'obbligo dichiarativo                               
D. Il contribuente che effettua esclusivamente operazioni esenti e pertanto e'
esonerato dall'obbligo   di  presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche,
relativamente a   quale   periodo di liquidazione e' obbligato a presentare la
predetta dichiarazione qualora abbia effettuato operazioni imponibili?        
R. Come  indicato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA
periodica, paragrafo   2,  i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni
esenti rientrano  nelle condizioni di esonero dall'obbligo della presentazione
della dichiarazione  IVA periodica, sempreche' nel corso dello stesso anno non
vengano meno    le    predette    condizioni.  In quest'ultimo caso infatti il
contribuente e'   tenuto   a  presentare la dichiarazione IVA periodica per la
liquidazione relativa   al   periodo nel corso del quale si sono verificate le
condizioni che  hanno fatto venire meno l'esonero, nonche' tutte le successive
dichiarazioni relative allo stesso anno, a meno che in tali successivi periodi
il medesimo     contribuente     risulti    esonerato dall'effettuazione delle
liquidazioni periodiche  (ad es. perche' non ha effettuato nessuna operazione,
ne' attiva ne' passiva).                                                      
2.2     Risposte a quesiti concernenti le annotazioni delle liquidazioni      
periodiche sui registri IVA                                                   
2.2.1   Modalita' di effettuazione delle liquidazioni periodiche e di         
annotazione del credito IVA riportato dall'anno precedente                    
D. Come  devono essere effettuate le annotazioni delle liquidazioni periodiche
sui registri   IVA affinche' ci sia corrispondenza con i dati da riportare nel
modello di dichiarazione periodica?                                           
R. Le   modalita'  di esecuzione delle liquidazioni periodiche IVA, i cui dati
contabili devono     confluire    nella    dichiarazione   IVA periodica, sono
disciplinate oltre che dal decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (in parte gia'
superato), dal  D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, e successive modificazioni che ha
anche istituito l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA periodica. 
Al fine   di   coordinare   la   normativa vigente e di ottenere la necessaria
corrispondenza tra   i   dati annotati nei registri IVA e quelli richiesti nel
modello di   dichiarazione   IVA   periodica, si  forniscono chiarimenti sulle
modalita' di   annotazione   delle liquidazioni periodiche nei registri di cui
agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/72.                                      
L'articolo 1,   comma   1,   del   citato   D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, come
modificato dal   D.P.R.   14   ottobre   1999,  n. 542, disciplina, come sopra
accennato, le    modalita'    di   effettuazione delle liquidazioni periodiche
prevedendo che  "entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina
la differenza   tra   l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto
esigibile nel   mese   precedente,  risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei   registri  relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle
operazioni imponibili,   e   quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni
eseguite nei   registri  relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base
dei documenti  di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla
detrazione viene   esercitato  nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del   Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." Il citato
comma 1  del D.P.R. n. 100/98 dispone altresi' che "gli elementi necessari per
il calcolo   dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle
fatture o dei corrispettivi". Tale decreto prevede inoltre  al comma 5  che le
citate disposizioni "si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli
artt. 33,   73,  primo comma, lettera e) e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633
del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti".                          
Con la   Circ.   n.   127/E del 9 giugno 1999, la scrivente ha fornito  alcuni
chiarimenti in   merito   ai   dati   da  annotare sui registri IVA in sede di
liquidazione periodica   e,  in particolare, alle modalita' di indicazione del
credito IVA    dell'anno    precedente    computato in detrazione agli effetti
dell'IVA.                                                                     
Tuttavia, per   effetto   dell'emanazione del decreto dirigenziale 21 dicembre
1999, con   il  quale e' stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA
periodica utilizzabile   a partire dalla prima liquidazione periodica relativa
al mese   di gennaio o al 1 trimestre dell'anno 2000, i criteri forniti con la
citata circolare n. 127 devono ritenersi parzialmente modificati.             
Pertanto, considerato che il nuovo modello di dichiarazione periodica e' stato
integrato al  fine di comprendere tutti i dati necessari per la determinazione
dell'IVA dovuta   (o  a credito) in sede di liquidazione periodica nonche' per
una migliore   gestione  del credito IVA compensabile, si forniscono ulteriori
chiarimenti in   merito   alle modalita' da adottare per l'effettuazione delle
liquidazioni periodiche nei registri IVA.                                     
Si precisa, come regola generale, che in sede di liquidazione periodica devono
essere annotati   tutti   i   dati  necessari per il calcolo dell'IVA dovuta o
dell'IVA a credito concernenti il periodo di riferimento.                     
Inoltre, all'inizio   dell'anno   deve essere annotato, ai sensi dell'art. 30,
comma 2   del D.P.R. n. 633/72, nel registro degli acquisti di cui all'art. 25
del predetto    decreto,    l'ammontare   complessivo dell'eccedenza d'imposta
detraibile (c.d.   credito   IVA compensabile), risultante dalla dichiarazione
annuale dell'anno   precedente  e computato in detrazione e/o in compensazione
nell'anno successivo   (rispettivamente,   ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.
633/72 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97).                                  
         In particolare, tenendo conto delle disposizioni contenute nel       
richiamato D.M. 24 gennaio 1977, nell'apposita sezione del registro delle     
fatture emesse o dei corrispettivi, devono essere evidenziati i seguenti dati:
1) Ammontare    complessivo    dell'imposta    relativa  a tutte le operazioni
effettuate nel    periodo    di    riferimento   per le quali si e' verificata
l'esigibilita', aumentato      eventualmente      dell'ammontare   complessivo
dell'imposta relativa alle operazioni effettuate in periodi precedenti, per le
quali l'imposta  stessa sia divenuta esigibile nel periodo cui si riferisce la
liquidazione.                                                                 
Nell'ambito di   tale  dato occorre comprendere anche l'ammontare dell'imposta
dovuta relativamente agli acquisti intracomunitari e agli acquisti da soggetti
non residenti  effettuati nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 17, 3
comma del    D.P.R.    26    ottobre    1972, n. 633, nonche' agli acquisti ed
importazioni di   oro   e  degli altri materiali di cui alla legge n. 7 del 17
gennaio 2000, annotati ai sensi dell'art. 17, 5 comma, introdotto dall'art. 3,
comma 4, della citata legge.                                                  
Il dato   relativo   alle   operazioni  di cui sopra deve essere desunto dalle
annotazioni eseguite   (o da eseguire) nei registri delle fatture emesse o dei
corrispettivi, tenendo   conto  anche delle variazioni ai sensi dell'art. 26 e
delle rettifiche della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del predetto D.P.R. 
n. 633/72.                                                                    
L'importo come sopra determinato dovra' trovare corrispondente indicazione nel
rigo VP5 del relativo modello di dichiarazione periodica.                     
2) Ammontare    complessivo    dell'imposta    relativa  agli acquisti ed alle
importazioni risultanti dalle fatture di acquisto e/o dalle bollette doganali,
annotate nel periodo di riferimento nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R.
n. 633/72,   per la quale viene esercitato il diritto alla detrazione ai sensi
dell'art. 19   del   predetto decreto ovvero ammontare dell'imposta detraibile
risultante dall'applicazione   dei   regimi speciali di detrazione forfettaria
dell'imposta.                                                                 
Anche relativamente    agli    acquisti    si deve altresi' tenere conto delle
variazioni di   cui   all'art.   26  nonche' delle rettifiche della detrazione
operate ai sensi dell'art. 19-bis2 del citato D.P.R. n. 633/72.               
L'importo come sopra determinato dovra' trovare corrispondente indicazione nel
modello di dichiarazione IVA periodica al rigo VP6.                           
3) Ammontare delle eventuali regolarizzazioni effettuate nel periodo, relative
a violazioni   commesse   in   periodi precedenti dello stesso anno solare, da
indicare secondo  i criteri descritti al precedente punto 2.1.1. nei righi VP8
e VP9 della corrispondente dichiarazione periodica.                           
4) Ammontare     dell'eccedenza     detraibile     d'imposta, risultante dalla
liquidazione del   mese   o del trimestre precedente dello stesso anno solare,
ovvero dell'importo a debito non versato per il   periodo precedente in quanto
non superiore a L. 50.000 (comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti
trimestrali); ovviamente per la prima liquidazione dell'anno (relativa al mese
di gennaio   o   al   primo trimestre) tale importo sara' pari a zero. Il dato
dovra' essere   riportato   al   rigo  VP10 della corrispondente dichiarazione
periodica.                                                                    
5) Ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta dell'anno precedente (c.d.   
credito IVA compensabile) che il contribuente decide di computare in          
detrazione, in sede di liquidazione periodica.                                
Al riguardo si precisa, come gia' chiarito nelle istruzioni al modello di     
dichiarazione IVA periodica, che il contribuente e' libero di computare in    
detrazione, in sede di liquidazione periodica, l'intero ammontare del credito 
risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente ovvero soltanto una parte 
di esso, al fine di azzerare o ridurre l'IVA a debito del periodo.            
Il relativo importo dovra' essere indicato nel rigo VP11 della corrispondente 
dichiarazione IVA periodica del periodo.                                      
6) Differenza tra l'ammontare dell'imposta esigibile (indicata al punto 1) e  
l'ammontare dell'imposta computata in detrazione per lo stesso periodo (di cui
al punto 2), aumentata dell'eventuale importo del credito di riporto del      
periodo precedente (di cui al punto 4) nonche' dell'eventuale credito         
compensabile computato in detrazione (di cui al punto 5), tenendo conto delle 
regolarizzazioni (di cui al punto 3).                                         
Tale dato,   che  determina l'importo dell'imposta a credito o a debito per il
periodo, dovra'    essere    riportato    al    rigo VP12 della corrispondente
dichiarazione periodica.                                                      
7) Ammontare   dell'imposta da versare per il periodo, costituito dall'importo
di cui   al   punto  6 maggiorato della quota parte degli interessi dovuti dai
contribuenti trimestrali   minori  e diminuito dell'eventuale credito speciale
d'imposta utilizzato    da    particolari    categorie    di contribuenti (es:
imprenditoria femminile,   imprese   che  abbiano effettuato nuove assunzioni,
ecc.).                                                                        
Tali dati   dovranno   trovare   corrispondenza nella dichiarazione periodica,
rispettivamente nel   rigo VP14, relativamente agli interessi trimestrali, nel
rigo VP13   relativamente   ai   crediti   speciali  d'imposta e nel rigo VP16
relativamente all'importo da versare.                                         
8) Importo   versato,  cosi' come risulta indicato nel modello F24 (modello di
pagamento unificato)   nella colonna "importi a debito versati" ed estremi del
relativo versamento.   Si   precisa al riguardo che tale importo deve comunque
essere annotato,   indipendentemente dal fatto che sia stato o meno compensato
con i   crediti   derivanti da altri tributi, contributi o premi, ai sensi del
D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.                                                  
Tale dato  dovra' trovare corrispondenza nel rigo VP17 della dichiarazione IVA
periodica.                                                                    
In relazione   alla   valuta   utilizzata   per il versamento restano validi i
chiarimenti forniti al precedente punto 1.10.                                 
9) Ammontare    dell'importo    del   credito infrannuale d'imposta relativo a
ciascuno dei primi tre trimestri solari chiesto a rimborso, ai sensi dell'art.
38 bis,   comma 2 del citato D.P.R. n. 633/72, ovvero destinato, in tutto o in
parte, in  compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, dai soggetti che sono
in possesso   dei   requisiti di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a) o b)
dello stesso D.P.R. n. 633/72.                                                
Si ricorda   al riguardo che detto importo puo' non coincidere con l'eccedenza
d'imposta detraibile   del  periodo, in quanto non deve comprendere il credito
riportato dal periodo precedente (vedi al riguardo la Circolare n. 92/E del 26
aprile 1999, punto 2.3).                                                      
Tale dato  dovra' trovare corrispondenza nel rigo VP19 della dichiarazione IVA
periodica.                                                                    
Si precisa,   inoltre,   che   l'importo del credito infrannuale, inizialmente
destinato in   compensazione ex D.Lgs n. 241 del 1997 (riportato al rigo VP19,
campo 5),   puo'   eventualmente  essere utilizzato in detrazione agli effetti
dell'IVA, in   un  periodo successivo, ed in tal caso il relativo ammontare va
indicato nel   rigo  VP11 della dichiarazione relativa al periodo in cui viene
computato in detrazione.                                                      
2.2.2 Arrotondamenti degli importi da indicare nelle liquidazioni e           
dichiarazioni periodiche.                                                     
D. Come devono  essere  arrotondati  gli importi annotati nei registri IVA in 
sede di liquidazione periodica?                                               
R. Al  fine di evitare differenze d'imposta determinate dai diversi criteri di
arrotondamento applicati    all'imposta  risultante dal registro delle fatture
emesse o   dei   corrispettivi   in  sede di liquidazione periodica e a quella
emergente dal  modello di dichiarazione periodica, e' necessario arrotondare i
relativi importi   con   i   medesimi   criteri  al fine di ottenere un'esatta
corrispondenza. In   particolare, se il contribuente decide di indicare i dati
in:                                                                           
 - migliaia di lire, deve arrotondare ciascun importo alle mille lire         
superiori, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o a quelle    
inferiori in caso contrario;                                                  
 - unita' di Euro, deve arrotondare ciascun importo per eccesso se la frazione
decimale e' uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se 
inferiore a detto limite.                                                     
2.2.3 Contribuenti trimestrali - liquidazione dell'ultimo trimestre           
D. I   contribuenti  con liquidazioni trimestrali con quali modalita' ed entro
quali termini   devono   effettuare  le annotazioni sui registri contabili IVA
relativamente all'ultimo trimestre solare?                                    
R. I    contribuenti    che    eseguono  le liquidazioni trimestrali, ai sensi
dell'articolo 7   del   D.P.R.  14 ottobre 1999, n. 542 - nel quale sono state
trasfuse con   alcune   modifiche le disposizioni gia' contenute nel soppresso
art. 33   del   citato   D.P.R.  n. 633 del 1972 -  devono effettuare anche la
liquidazione periodica   relativa al quarto trimestre, entro il 16 febbraio di
ogni anno,  fermo restando che il versamento dell'imposta dovuta va effettuato
entro il  successivo 16 marzo, quale conguaglio annuale determinato in sede di
dichiarazione annuale,    ovvero,    per    i soli contribuenti obbligati alla
presentazione della  dichiarazione unificata, entro il termine finale previsto
per la   presentazione   di   detta  dichiarazione, con la maggiorazione degli
interessi secondo le indicazioni fornite al quesito 1.7.                      
3  DICHIARAZIONE DEI REDDITI E UNIFICATA                                      
3.1  Quadro RM della dichiarazione UNICO 2000 - Persone fisiche               
D. Nella   sezione   IX del modello UNICO 2000 - Persone Fisiche -  in caso di
reddito percepito   dall'erede,   nel   rigo  RM17, colonne 2 e 3, deve essere
indicato il   reddito   del   contribuente deceduto o direttamente la quota di
spettanza dell'erede?                                                         
R. Nel   rigo   RM17, della citata sezione IX del Modello UNICO 2000 - Persone
Fisiche - devono essere indicate le somme percepite a titolo di trattamento di
fine rapporto   e le altre indennita' di lavoro dipendente di cui all'art. 16,
comma 1   lett.  a) del TUIR, corrisposte da soggetti non  obbligati per legge
all'effettuazione delle  ritenute d'acconto; i redditi percepiti dagli eredi o
dai legatari   devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della
categoria di   appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a
tassazione separata.                                                          
Nel rigo  RM17, colonne 2 e 3, devono essere indicati rispettivamente l'intero
importo percepito   nell'anno da tutti gli aventi diritto e l'ammontare totale
del reddito   determinato   in   capo  al deceduto, mentre nella colonna 7, la
percentuale del   reddito   spettante   all'erede e nella colonna 8, il codice
fiscale del defunto.                                                          
In tal   modo, l'Amministrazione potra' effettuare il calcolo dell'imposta con
riferimento alla situazione del defunto ed imputare la quota di imposta dovuta
dall'erede tramite cartella di pagamento.                                     
3.2  Societa' di persone con scioglimento anticipato prima del 31-12-1999     
D. Sono   pervenuti   ulteriori   quesiti   concernenti modalita' e termini di
presentazione delle   dichiarazioni   da   parte   di societa' di persone che,
antecedentemente al   31.12.1999,   abbiano  cessato l'attivita' o siano state
poste in liquidazione senza un provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Viene
chiesto inoltre  di conoscere se quanto previsto per le societa' di persone si
estende anche   alle   Associazioni   professionali ed inoltre se e' possibile
presentare i vecchi modelli di dichiarazione in copia fotostatica.            
R. Si ribadisce innanzitutto che nei casi prospettati, le societa' non possono
presentare le dichiarazioni in forma unificata.                               
Per la  dichiarazione IVA e il Mod. 770, le societa' devono utilizzare i nuovi
modelli IVA/2000   e   770/2000   da   presentare  entro il 31 maggio c.a.; le
dichiarazioni dei   redditi   e   dell'IRAP  dovranno invece essere presentate
utilizzando i   vecchi   modelli entro gli ordinari termini di cui all'art. 2,
comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni. In tal caso, la  
proroga dei  termini di presentazione al 31 luglio prevista dal DPCM 20 aprile
2000, recante  "Disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini
di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di
effettuazione dei   versamenti",   non si applica, in quanto il DPCM citato ha
stabilito il   differimento  dei termini di presentazione e di versamento solo
con riferimento   alle   dichiarazioni   dei  redditi e dell'IRAP, compresa la
dichiarazione unificata, da presentare con i modelli approvati nell'anno 2000.
Quanto sopra   si   applica   anche alle associazioni professionali, in virtu'
dell'art. 6 del DPR 29 ottobre 1973 n. 600 e successive modifiche.            
Si precisa   infine   che  i vecchi modelli possono essere utilizzati anche in
copia, purche' conformi.                                                      
3.3   Residenza anagrafica - Residenti all'estero                             
D. Secondo    quale    criterio    deve essere compilata la casella "Residenza
Anagrafica" nel    frontespizio    dell'UNICO   2000, facendo riferimento alla
situazione in   essere  nel periodo di imposta della dichiarazione dei redditi
ovvero a   quella della data di presentazione della dichiarazione stessa? E la
casella "Residenti all'estero"?                                               
R. In   riferimento   al riquadro relativo alla residenza anagrafica posto nel
frontespizio occorre    indicare    la   residenza anagrafica al momento della
presentazione della   dichiarazione;  se la residenza e' variata da meno di 60
giorni deve   essere   barrata   la  casella 1, come specificato nella voce in
appendice "Domicilio Fiscale. Variazione del comune di residenza da meno di 60
giorni".                                                                      
Anche lo   status  dei residenti all'estero da indicare nell'apposito riquadro
posto nel   frontespizio   del   modello e' quello risultante al momento della
presentazione della dichiarazione.                                            
3.4  Acconti IRPEG versati e non indicati in dichiarazione                    
D. Una   societa'   di capitali ha chiuso il bilancio al 31-12-1998 in perdita
(anche ai   fini   IRPEG).   In sede di dichiarazione dei redditi ha omesso di
indicare gli    acconti    IRPEG    versati.   E' ora possibile presentare una
dichiarazione integrativa  per indicare i predetti acconti e utilizzare quindi
il credito conseguente eventualmente tramite compensazione con Mod. F24?      
R. La dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
472 del   1997   e successive modifiche, consente di regolarizzare mediante il
ravvedimento le    violazioni    commesse    in   sede di predisposizione e di
presentazione della   dichiarazione,  nonche' in occasione del pagamento delle
somme dovute;   per il riconoscimento di situazioni favorevoli al contribuente
e' invece   possibile presentare una dichiarazione ai sensi dell'art. 2, c. 8,
del DPR n. 322 del 1998 e successive modifiche.                               
Cio' premesso,   sulla  base delle recenti procedure automatizzate predisposte
dall'amministrazione finanziaria,    non    si  rende necessario presentare la
dichiarazione integrativa    in    quanto,   nel caso prospettato, la societa'
ricevera' una   comunicazione   di  irregolarita' a seguito della liquidazione
della dichiarazione   effettuata  ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del
1973, come   modificato  dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 241 del 1997, nella
quale si   evidenziera'  la presenza di versamenti in acconto non riportati in
dichiarazione, sempreche' i medesimi risultino correttamente eseguiti.        
Considerato che    il    bilancio    si    e' chiuso in perdita, dal controllo
automatizzato risulteranno pertanto crediti maggiori di quelli dichiarati pari
ai versamenti in acconto eseguiti.                                            
Tale importo   verra'   automaticamente   considerato credito da utilizzare in
compensazione che  la societa' dovra' indicare nella dichiarazione UNICO 2000,
quale credito risultante dalla precedente dichiarazione.                      
3.5  Certificazione tributaria                                                
D. E'   possibile  per i consulenti del lavoro iscritti al relativo albo e con
esercizio della   professione   da   almeno  cinque anni, avendo il titolo per
l'iscrizione all'albo   dei  revisori contabili ex art. 13 della L.132/97 e in
attesa del parere della commissione centrale relativo alla domanda presentata,
effettuare la   certificazione   tributaria   sino alla relativa iscrizione al
registro o alla data di rigetto della domanda?                                
R. Per   rilasciare la certificazione tributaria, come stabilito dall'art. 36,
comma 1,   del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i consulenti del lavoro, iscritti
nel relativo  Albo ed esercitanti la professione da almeno cinque anni, devono
essere necessariamente iscritti nel Registro del revisori contabili.          
3.6  Soggetti   abilitabili  alla trasmissione telematica - Facolta' di fruire
del servizio   telematico da parte dei soggetti con un numero considerevole di
percipienti                                                                   
D. I    liberi    professionisti    Geometri sono abilitati alla presentazione
telematica del Mod. UNICO? E inoltre e' possibile la presentazione del modello
su supporto cartaceo, stampato con stampante laser?                           
R. Si  considerano incaricati della trasmissione telematica ai sensi dell'art.
3, c.3,   del   DPR   n.  322 del 1998 e successive modifiche e del decreto 18
febbraio 1999,   che   ha   individuato  altri soggetti incaricati, i seguenti
soggetti:                                                                     
- Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti 
  commerciali e dei consulenti del lavoro;                                    
- Iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti    
  tenuti dalle C.C.I.A.A.;                                                    
- Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;                       
- Centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori  
  dipendenti;                                                                 
- Associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a        
  minoranze etnico linguistiche;                                              
- Altri soggetti, emanazione dei soggetti sopra indicati, individuati dal DM  
  del 18 febbraio 1999.                                                       
Ai sensi   dell'art  3, comma 2 del citato DPR n. 322, sono altresi' obbligati
alla trasmissione   telematica delle dichiarazioni, direttamente o tramite gli
incaricati sopra elencati:                                                    
- Le societa' di cui alla lett. a) e gli enti di cui alla lett.  b)  del comma
  1 dell'art. 87 del Tuir, con rispettivamente capitale sociale e patrimonio  
  netto superiore a 5 miliardi di lire;                                       
- I soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50.                  
Sulla base   di   quanto sopra precisato, i liberi professionisti geometri non
rientrano tra   i   soggetti   abilitabili  alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni.                                                                
In merito   alla   possibilita'  di presentare le dichiarazioni con il modello
cartaceo stampato con stampanti laser, se ne ribadisce l'ammissibilita', cosi'
come esplicitato nei decreti di approvazione della modulistica.               
D. E'   stato chiesto di conoscere se sono obbligati ad utilizzare il servizio
di trasmissione   telematica   i   contribuenti che, pur non raggiungendo i 50
dipendenti, hanno corrisposto somme o valori soggetti  a  ritenuta  alla fonte
e/o a contributi previdenziali ed assistenziali  ad un  numero  di percipienti
non inferiore a tale limite.                                                  
R. Si   precisa  al riguardo che non possono essere considerati obbligati alla
trasmissione telematica   delle   dichiarazioni   i soggetti che pur avendo un
numero di   dipendenti  inferiore a 50, hanno tuttavia corrisposto nel periodo
d'imposta compensi   ad   un numero considerevole di percipienti, comunque non
inferiore al   tetto   dei 50 previsti dall'art. 3, comma 2, del DPR 22 luglio
1998, n.   322   e successive modificazioni.   In effetti, il tenore letterale
della norma   citata   non   consente  di ritenere obbligati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni  coloro  che  non  hanno  almeno 50 dipendenti;
tuttavia, atteso che costoro, pur non avendo detto numero di dipendenti,      
possono avere   un  numero di percipienti di compensi superiore o pari a detto
limite e   pertanto   trovarsi in condizioni sostanzialmente analoghe a quella
degli obbligati,   si   ritiene che gli stessi possano chiedere l'abilitazione
alla trasmissione   telematica per fruire direttamente di tale servizio ovvero
rivolgersi ai soggetti incaricati della trasmissione, di cui all'art. 3, comma
3, del   citato   DPR   n.   322 del 1998 per l'invio dei dati contenuti nelle
dichiarazioni, nei   termini previsti per tale modalita' di trasmissione dallo
stesso DPR n. 322 del 1998.                                                   
Resta inteso     che     gli     Uffici    finanziari competenti provvederanno
tempestivamente ad   abilitare   i  soggetti di cui trattasi qualora intendano
avvalersi di tale facolta'.                                                   
3.7  Modello 770 - Compilazione del quadro ST                                 
D. Sono   pervenuti  numerosi quesiti in ordine alle modalita' di compilazione
dei righi   da   ST22   a ST36 del quadro ST del modello 770/2000, nel caso di
operazioni straordinarie  di trasformazione che comportano l'estinzione di uno
o piu'   soggetti   e   la   prosecuzione  dell'attivita' da parte di un altro
soggetto.                                                                     
In particolare,   si   chiede  di conoscere se i suddetti righi da ST22 a ST36
debbano essere compilati dal solo soggetto che subentra a seguito delle citate
operazioni, o anche dai soggetti estinti.                                     
R. Le  istruzioni al modello 770/2000, al paragrafo S5, precisano che, in caso
di operazione   straordinaria avvenuta nel corso del 1999, il dichiarante deve
procedere a  compilare i quadri del modello 770 con esclusione dei quadri SS e
SY, per   esporre in modo separato la situazione riferibile sia al dichiarante
che ai soggetti estinti.                                                      
Per quanto   riguarda i soggetti estinti, il dichiarante e' tenuto ad indicare
tutti gli  elementi riguardanti il periodo compreso dal 1 gennaio alla data di
cessazione dell'attivita' o a quella in cui si e' verificato l'evento (pag. 10
delle istruzioni);   a   tal   fine,  nello spazio in alto a destra di ciascun
quadro, in corrispondenza alla dicitura "codice fiscale", inserira' il proprio
codice fiscale,   mentre   nel   rigo "codice fiscale del sostituto d'imposta"
inserira' il codice fiscale del soggetto estinto.                             
Con particolare   riferimento   alla compilazione del quadro ST, come chiarito
nelle istruzioni    alla    compilazione   della dichiarazione, il dichiarante
provvedera' a   compilare    per   ciascun   soggetto estinto detto quadro con
esclusione dei    righi    da    ST22   a ST36, utilizzando, qualora i righi a
disposizione non  fossero sufficienti, altri quadri ST.                       
I predetti   righi da ST22 a ST36 del citato quadro ST, dovranno essere quindi
esclusivamente compilati   dal dichiarante quando compilera' il proprio quadro
ST, atteso   che   solo   quest'ultimo,  nell'esposizione dei dati relativi al
riepilogo delle compensazioni, e' legittimato ad operare la scelta tra riporto
o rimborso   dell'eventuale   eccedenza determinatasi ai sensi dell'art. 1 del
D.P.R. n.  445 del 10 novembre 1997, come modificato dall'art. 3 del D.P.R. n.
542 del 14 ottobre 1999.                                                      
3.8  Modello 770 - determinazione della soglia per l'invio del modello in     
forma unificata                                                               
D. Al   fine   di   determinare la soglia dei venti percipienti, discriminante
dell'invio del   modello   770   in forma unificata, si debbono contare o no i
soggetti che   sono  stati indicati nel quadro SA soltanto ai fini INPS e che,
pertanto, non hanno percepito somme imponibili ai fini IRPEF?                 
R. Ai fini della determinazione della soglia dei venti soggetti, discriminante
dell'invio del   modello   770 in forma unificata, non rilevano i soggetti che
sono stati indicati nel quadro SA, ai soli fini INPS. Cio' in quanto l'art. 3,
comma 1,   del   DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni prevede
l'obbligo di comprendere la dichiarazione dei sostituti di imposta nell'ambito
della dichiarazione   unificata   solo   qualora il sostituto abbia effettuato
ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di venti soggetti.               
3.9  Modello 770 - Presupposti per l'invio in forma unificata del modello     
D. Ai fini della determinazione dei venti percipienti, vanno computati anche  
gli eredi indicati nel quadro SB?                                             
R. Ai  fini della discriminante dell'invio del modello 770 in forma unificata,
non rilevano   gli   eredi eventualmente indicati nel quadro SB, in quanto gli
elementi identificativi   degli  eredi da indicare in detto quadro rilevano ai
soli fini    dell'imputazione    della    quota di reddito spettante, restando
determinato in capo al deceduto l'ammontare delle ritenute operate.           
       Le Direzioni Regionali  vigileranno sulla corretta  applicazione  delle
presenti istruzioni.                                                          
 
 
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Aggiornato il: 16 luglio 2000