DECRETO
22 maggio 2000
COMMENTO a Cassazione ad opera di J.M.D
Articolo a cura di Michele Procida e Benedetto Satacroce
CIRCOLARE
Assonime 24.05.2000, n. 39
CIRCOLARE 01.06.00, n. 115/E
CIRCOLARE 31.05.2000, n. 113/E
DECRETO
22 maggio 2000
"Disciplina del pagamento mediante sportello ATM e degli effetti del conferimento della delega di pagamento con mezzi telematici, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." In breve L'articolo 1 del decreto in esame, in attuazione dell'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 241/1997, prevede il contenuto della ricevuta rilasciata dal terminale bancario con cui si è proceduto al versamento delle imposte (da autotassazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 241/1997 e da controllo formale delle dichiarazioni secondo l'articolo 2, comma 2 del D.Lgs n. 462/1997), tramite carte di debito o di credito (bancomat o carte di credito). Il secondo ed ultimo articolo di cui si compone il decreto indica inoltre che contribuenti e banca o concessionario possono, tramite appositi accordi, prevedere la trasmissione telematica dei modelli di versamento F24. In questo caso il delegato (banca o concessionario) dovrà rilasciare al contribuente un documento, anche con firma meccanografica, recante i dati dell'F24 e l'attestazione dell'avvenuto pagamento secondo quanto indicato dall'articolo 6, comma 1 del D.M. 30.03.2000. Approfondimenti Si ricorda che in proposito l'articolo 23, comma 2 del D.Lgs n. 241/1997 prevede che le modalità particolari di esecuzione dei versamenti, devono essere stabilite da apposite convenzioni tra banche e amministrazione finanziaria da approvare con apposito decreto. Inoltre è bene tenere presente sin da ora che nei casi in cui il versamento telematico non risulta essere coperto dal c/c del contribuente, il versamento si considera omesso e la delega si considera non presentata (articolo 23, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997). Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 02-06-2000
COMMENTO a Cassazione ad opera di J.M.D."Manette agli evasori - Prima sentenza post riforma dei giudici di legittimità - Cassazione: resta reato usare fatture per operazioni inesistenti." In breve L'autore espone il parere della terza sezione della Corte di Cassazione espressasi con la sentenza andata in udienza il 27.04.2000 e depositata il 29.05.2000, n. 6228, in riferimento all'applicabilità delle nuove sanzioni penali disciplinate dal D.Lgs n. 74/2000, alle violazioni di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, commesse prima dell'entrata in vigore della riforma delle sanzioni penali tributarie, in passato punite dall'articolo 4, lettera d) della legge n. 516/1982 (delitto di frode fiscale). La suprema Corte ritiene che, secondo la nuova disciplina, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesse prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia inquadrabile nell'articolo 8 del D.Lgs n. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) al pari l'utilizzo delle stesse sia punibile quale frode fiscale mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2 dello stesso decreto), a prescindere della loro evidenza nella dichiarazione annuale. Condizione, quest'ultima, essenziale per la qualificazione del nuovo delitto di dichiarazione fraudolenta. L'autore indica che secondo la suprema Corte, nell'applicazione del favor rei, qualunque criterio venga eseguito al fine di accertare una successione di leggi o di un rapporto abrogazione sostituzione fra le fattispecie previste dall'articolo 2 del D.Lgs n. 74/2000 e la frode fiscale mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il nuovo precetto è riconducibile anche alle fattispecie precedenti. Il sole 24
ore di mercoledì 31 maggio 2000, pag. 24
Articolo a cura di Michele Procida e Benedetto Satacroce"Delitto di società: la
riforma dovrà chiarire i rapporti tra comunicazioni senza fondamento e delitti
in materia di dichiarazioni - Fisco e falso in bilancio, incrocio a rischio -
finora la Cassazione ha spostato due interpretazioni alternative che fanno perno
sul concetto di fraudolenza e di
concorso di reati. In breve Gli autori, prendendo spunto dalla disposizione contenuta nell'articolo 10 della bozza di legge delega di riforma del diritto societario elaborata dalla commissione Mirone (vedi Novità del 29 maggio 2000), ricordano gli orientamenti della Corte di Cassazione in riferimento al rapporto tra i reati di false comunicazioni sociali e i reati tributari. Le sentenze della suprema Corte n. 4128/2000, 917/1991 e 2114/80, indicano che per stabilire il rapporto tra i due reati è necessario risalire all'intenzione del reo: se l'intenzione era solamente quella di "ingannare" l'amministrazione finanziaria allora si rende applicabile unicamente la sanzione prevista dalle disposizioni tributarie se, al contrario, l'intenzione era anche quella di ingannare i soci o i creditori allora le due sanzioni si devono porre in concorso formale. All'interpretazione sopra esposta si contrappone quella, anch'essa espressa dalla suprema Corte (sent. 9567/1998), secondo cui i due reati si pongono sempre in concorso formale. Il sole 24
ore di mercoledì 31 maggio 2000, pag. 25
CIRCOLARE
Assonime 24.05.2000, n. 39
"Approvazione del modello Unico 2000, società di capitali, enti ed equiparati. - Stralcio sulla parte relativa alla "legge Visco". In breve Si tratta di uno stralcio della circolare ASSONIME, recante istruzioni alla compilazione della dichiarazione UNICO-2000 società di capitali, nella parte dedicata alla c.d. legge Visco 1 (articolo 2 commi sa 8 a 12 della legge n. 133/1999). Il documento espone in modo organico e critico la disciplina dell'agevolazione in oggetto facendo spesso riferimento ai chiarimenti indicati dal Ministero delle finanze nelle circolari n. 51/E del 2000 (vedi Novità del 27 marzo 2000 ); n. 98/E del 2000 (vedi Novità del 22 maggio 2000) e all'ultima circolare n. 101/E del 2000 (vedi Novità del 22 maggio 2000). La circolare inoltre ricorda e spiega le modifiche all'agevolazione previste dall'articolo 3 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 in corso di approvazione in Senato della Repubblica (atto S4336). beni strumentali nuovi costruiti
in economia o in appalto Nel paragrafo 5.2 della C.M: n. 51/E del 2000 è stato indicato che i beni immobili costruiti in economia o in appalto, sono considerati ai fini agevolativi, per la parte d'opera realizzata nei periodi agevolati, solamente se l'opera stessa è iniziata negli stessi due periodi interessati dall'agevolazione. Secondo L'Assonime invece, stante il tenore letterale della norma modificativa contenuta nell'articolo 3 dello schema di collegato alla legge finanziaria 2000 e la filosofia della norma stessa, l'agevolazione dovrebbe essere applicata anche per le opere iniziate prima dei due periodi agevolati e proseguite in essi, ovviamente per la parte ivi realizzata. Entrata
in funzione dei beni Nella circolare n. 51/E il Ministero delle finanze, molto probabilmente con scopi antielusivi, ha indicato che per ottenere l'agevolazione il bene strumentale nuovo, deve entrare in funzione nell'esercizio preso in considerazione per il calcolo dell'agevolazione. L'associazione delle società per azioni ricorda che in applicazione della simile agevolazione disposta dal DL 357 del 1994 (legge Tremonti), per la quale, sul punto, il Ministero delle finanze aveva assunto analoga interpretazione, ha visto successivamente cedere il posto da una norma antielusiva di carattere particolare che vedeva il ricalcolo del reddito nel caso di successiva cessione dei beni agevolati non rimpiazzati da altri. Ancora in riferimento all'entrata in funzione dei beni strumentali nuovi il Ministero delle finanze, nella stessa circolare, ebbe a ritenere che, partecipa al computo del reddito agevolato anche il bene acquisto in prossimità della fine del periodo d'imposta che per le sue caratteristiche tecniche non consente l'entrata in funzione nell'esrfcizio agevolato. In proposito l'Assonime ritiene
che tra gli impedimenti all'entrata in funzione rientri anche l'antieconomicità
dell'immediata entrata in funzione. Il caso portato ad esempio nella circolare,
si riferisce all'eventualità in cui il bene da sostituire è ancora in grado di
seguire la produzione fino al termine dell'esercizio e anche oltre, per poi
essere sostituito subito dopo. In questi casi l'entrata in funzione del bene deve avvenire comunque entro il termine di
presentazione della dichiarazione in cui si determina l'agevolazione, del resto,
analogamente a quanto si era detto all'epoca della c.d. decreto Tremonti D.L:
357/1994. Rilevanza dei decrementi Riguardo ai decrementi dello stock di capitale e degli ammortamenti da sottrarre agli incrementi di beni strumentali nuovi, il documento in esame, ricordando che il ministero ha esplicatamente affermato (C.M. n. 51/E del 2000 e C.M. n. 101/E del 2000) che le quote di ammortamento relative ai beni rientranti nell'agevolazione non devono essere presi in considerazione in nessuno dei due periodi compresi nell'agevolazione, ritiene che dal computo dei decrementi devono essere esclusi gli ammortamenti e le vendite e le dismissioni dei beni acquistati usati nei periodi di applicazione dell'agevolazione stessa. In proposito l'associazione auspica un ulteriore intervento ministeriale chiarificatore. Il documento conclude esponendo l'applicazione dell'agevolazione nei casi di fusione per incorporazione, scissione e conferimento d'azienda in neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 358. Aspetti, questi ultimi, non ancora chiariti dall'amministrazione finanziaria. Fusione non retroattiva Nei casi di fusione non retroattiva sia la società incorporata che la società incorporante hanno due autonomi periodi d'imposta. Pertanto l'agevolazione, con riferimento a tali periodi, dovrà essere applicata in modo autonomo. Tuttavia considerando la possibilità di riporto in avanti dei valori nel tempo indicata dall'articolo 3 dello schema di collegato alla legge finanziaria in corso di approvazione, se per in capienza di reddito o per in capienza di uno dei due parametri parte del valore degli investimenti o dell'incremento di patrimonio netto non sono stati utilizzati dalla società incorporata, tali valori possono essere utilizzati dalla società incorporante per il suo eventuale secondo periodo d'applicazione dell'agevolazione. Fusione retroattiva In questo caso, i periodi d'imposta della società incorporata e della società incorporante, si annullano fondendosi in uno. Pertanto in questo caso i valori di patrimonio netto e di investimenti in beni strumentali nuovi evidenziati dai bilanci delle due società fuse dovranno essere sommati. Scissione totale non retroattiva In caso di scissione non retroattiva valgono le stesse considerazioni illustrate in tema di fusione sia in riferimento alla divisione dei periodi d'imposta delle due società sia per quanto riguarda il riporto dei valori di beni strumentali nuovi e di patrimonio netto non "utilizzati" dalla società scissa, al secondo dei due periodi d'imposta agevolati della società risultante dall'operazione straordinaria. Per quanto attiene alla ripartizione di detti valori (incremento di patrimonio netto e di investimenti in beni strumentali nuovi) non utilizzati dalla società scissa in capo alle società beneficiarie l'Associazione delle società per azioni ritiene che: § gli incrementi di patrimonio netto debbano essere trasferiti in proporzione al patrimonio netto trasferito dalla società scissa ad ognuna dello società beneficiarie; § gli incrementi e decrementi in beni strumentali nuovi, di più immediata percezione, dovranno essere ripartiti in base all'ammontare di investimenti nuovi agevolati allocati presso ciascuna società beneficiarie. Scissione parziale Nel caso di scissione parziale la società scissa continua a vivere anche dopo la scissione. In questo caso quindi, fermo restando che sia la società scissa che le società beneficiarie potranno godere dell'agevolazione autonomamente ognuna in riferimento ai suoi periodi d'imposta, si pongono dei problemi per determinare la sorte di incrementi di patrimonio netto che ragionevolmente si possono ritenere trasferiti alle società beneficiarie, ovvero stabilire quali sono gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dalla società ascissa trasferiti alle società beneficiarie. Il documento in esame affermando il principio appena espresso, chiarisce che i beni strumentali acquistati e trasferiti alle società beneficiarie permangono del requisito della novità anche se entrati in funzione quando di proprietà della società scissa. Per quanto attiene ai decrementi, costituti da ammortamenti e da cessioni e dismissioni di beni agevolati, la circolare indica che: § gli ammortamenti relativi ai beni trasferiti debbano gravare interamente in capo alle società beneficiarie; § le cessioni e le dismissioni effettuate prima della scissione devono essere ripartite in proporzione ai costi dei beni agevolabili trasferiti alle società beneficiarie e rimasti nella società scissa. Scissione totale con effetti
retroattivi Nella scissione totale con effetti retroattivi vengono riproposte le stesse considerazioni effettuate in tema di scissione totale senza effetti retroattivi. Pertanto gli incrementi di patrimonio netto rilevanti ai fini agevolativi devono essere calcolati in proporzione al patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie. Gli incrementi di beni strumentali, cosi come le quote di ammortamento rilevano quindi per il relativo ammontare trasferito a ciascuna società beneficiaria. Per quanto riguarda i disinvestimenti, in proporzione alla quota di costo dei beni strumentali trasferiti in ciascuna società beneficiaria. Il
sole 24 ore di venerdì 2 giugno 2000, pagg. 22, 23
CIRCOLARE
01.06.00, n. 115/E
"Articolo 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Adeguamento, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del TUIR. In breve Sono stati chiariti gli ambiti applicativi dell’articolo 7 della legge 488/1999 con la quale è stato consentito agli esercenti attività d’impresa, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti ministeriali entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza, i parametri, di poter regolarizzare il proprio magazzino per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 1999. Il documento, dopo aver individuato l’ambito soggettivo di applicazione della predetta regolarizzazione, ha chiarito che possono essere oggetto di regolarizzazione solo i magazzini dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili. Sono invece escluse dalla possibilità di adeguamento le rimanenze finali relative ai servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio ed alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale. L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione di esistenze iniziali di qualità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse e che, ovviamente, può riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali. L'eliminazione delle esistenze iniziali può essere effettuato eliminando le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero riducendo i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino in quanto superiori a quelli effettivi. L’eliminazione provoca, direttamente o indirettamente, una diminuzione del netto patrimoniale, senza peraltro generare un onere fiscalmente deducibile e che pertanto, l’importo derivante dall’eliminazione delle esistenze iniziali, se imputato a conto economico, deve essere indicato tra le variazioni in aumento del risultato d’esercizio in sede di dichiarazione dei redditi. Oltre a ciò sono chiarite i criteri di determinazione dell’Iva e dell’imposta sostitutiva del 30% dovute in caso di eliminazione. L'iscrizione di esistenze iniziali la circolare è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse. Mentre non è quindi consentita l’iscrizione di valori precedentemente sotto stimati poiché tale operazione configura una mera rivalutazione. Nelle ipotesi di iscrizione di nuovi valori l’imposta sostitutiva dell’Iva non è dovuta in quanto l'imposta sul valore aggiunto sarà corrisposta all'atto della vendita del nuovo bene contabilizzato. Inoltre è stata posta particolare attenzione alle modalità di versamento delle somme dovute per effetto della regolarizzazione, per l'effettuazione del quali sono stati istituiti i seguenti due codici tributo: 1708 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’IRAP. Regolarizzazione magazzino. Art. 7, commi 11, lettera b) e 12, legge 488/1999; 6495 – IVA. Regolarizzazione magazzino. Art. 7, comma 11, lettera a), legge 488/1999. Infine il documento ha fornito ulteriori precisazioni in ordine agli effetti premiali che sono stati previsti per tale regolarizzazione come:
Il sole 24
ore di venerdì 2 giugno, pag. 24 Italia oggi
di venerdì 2 giugno 2000, pag. 27
CIRCOLARE
31.05.2000, n.
113/E
"Iva Risposte ai quesiti in materia di compilazione delle dichiarazioni da presentare nell'anno 2000 nonché in materia di dichiarazioni e liquidazioni periodiche IVA." In breve Modalità e termini di versamento(
§ 1.7 ) Nel caso in cui il versamento del saldo iva annuale avviene entro il termine del 20 luglio, o dopo i primi 20 giorni di differimento previsto dal DPCM 20 aprile 2000 (vedi Novità del 1 maggio 2000) la maggiorazione dello 0,40 % per mese o frazione di mese stabilita dall'articolo 6 del D.P.R. n. 542/1999 (già articolo 30 del D.P.R. 633/1972) deve essere applicata fino al 20 giugno 2000 e non quindi fino al termine di versamento ordinariamente previsto del 31 maggio 2000. Spunti critici Si fa
presene che contrariamente a quanto indicato dalla circolare in commento, la
relazione di accompagnamento al D.P.C.M. 20 aprile 2000 (Italia oggi del
29.04.2000) ha indicato che la maggiorazione dello 0,40 stabilita per il
differimento del saldo Iva, deve essere applicata solamente fino al termine di
versamento ordinario del 31 maggio 2000. Correzione di errori nelle
istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni - La dichiarazione Iva in forma autonoma deve essere presentata sia dai soggetti IRPEG che dalle società di persone ed equiparati indicati nell'articolo 5 del T.U.I.R, in tutti i casi in cui il periodo d'imposta sia chiuso in data anteriore al 31.12.1999. La risposta , apparentemente banale, esprime un principio di carattere generale. Secondo il Ministero delle finanze, le società di persone ed equiparate, contrariamente a quanto indicato nell'articolo 7, primo comma dello stesso TUIR, se cessano l'attività prima del 31 dicembre hanno un periodo d'imposta diverso dall'anno solare. Spunti critici Si
ritiene che le società di persone, tranne ipotesi straordinarie quali,
trasformazione (articolo 122 TUIR); fusione (articolo 123 TUIR); liquidazione
ordinaria (articolo 124 TUIR), hanno un periodo d'imposta sempre coincidente con
l'anno solare come chiaramente indicato dall'articolo 7, comma 1 del TUIR e
chiarito dall'amministrazione finanziaria con la R.M. 3.07.1975, n. 2, da
ritenersi ancora attuale sul punto. - A correzione delle istruzioni alla dichiarazione annuale Iva (D.M. 30 dicembre 2000) viene chiarito che la società incorporante nel suo rigo vW9 deve indicare anche i rimborsi infrannuali richieste dall'incorporata desumibile dal rigo VL9 e non quindi dal rigo VW9 (che non sarà compilato) - E' stata chiarita una contraddizione tra, quanto indicato nell'appendice alle istruzioni di compilazione della dichiarazione annuale Iva alla voce "Volume d'affari" e le istruzioni alla compilazione dei righi VA4 e VA5. In particolare, in linea con quanto indicato nell'appendice: § nei rigo VA4 della dichiarazione devono essere indicate le somme dichiarate dagli acquirenti di residenti all'estero e senza una stabile organizzazione in Italia (articolo 17, comma 3) nonché le somme dichiarate dai rivenditori di biglietti di viaggio pubblico urbano di cui all'aricolo 74, comma 1 lettera e) del D.P.R. 633/1972; § le operazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni o di servizi devono essere invece indicate nel rigo VA5. Ravvedimento operoso per
"infedele" dichiarazione periodica. (§ 2.1) Al fine di ottemperare al ravvedimento operoso per dichiarazione periodica infedele per effetto di violazioni prodromiche (indebita detrazione o omessa fatturazione e/o registrazione), si può procedere in due modi differenti: § inserire i maggiori ammontari di imponibile o d'imposta in una dichiarazione periodica successiva relativa però allo stesso anno di quella infedele; § presentare una seconda dichiarazione periodica Iva sostitutiva di quella errata e tutte le eventuali successive dichiarazioni periodiche risultate errate per effetto dell'infedeltà della prima. In entrambi i casi, si dovranno versare le sanzioni ridotte tramite il nuovo modello F24. Spunti critici Sul
punto il Ministero delle finanze non dice nulla di nuovo rispetto a quello che
ha già indicato in precedenza, nelle istruzioni alla dichiarazione periodica
Iva (D.M. 21.12.1999 vedi Novità
del 03. Gennaio 2000). Infatti i dubbi
ancora irrisolti riguardo alla regolarizzazione delle dichiarazioni periodiche
infedel,i attengono agli aspetti
sanzionatori della vicenda, non ancora affrontati in organico.. Data l'inapplicabilità del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs n. 472/1997)
in caso di ravvedimento operoso (in proposito vedi C,M, n. 180/E del 2000 e C.M.
n. 192/E del 2000), si devono individuare tutte le sanzioni inquadrabili nella
fattispecie per poi applicare le riduzioni previste dall'articolo 13 dello
stesso D.Lgs n. 472/1997. Nel
caso in cui l'infedeltà della dichiarazione periodica emerge da una omessa
fatturazione si ritiene che le sanzioni applicabili siano: §
nella sanzione prevista per l'omessa
fatturazione dal 100% al 200% dell'imposta (articolo 6 del D.Lgs n. 471/1997; §
nella sanzione per infedele dichiarazione
periodica da L. 500 mila a l. 4 milioni (articolo 5 comma 3 come da ultimo
modificato dal D.Lgs n. 99/2000) §
nella sanzione per omesso versamento del
30% dell'imposta (articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997) Obbligo di presentazione della
dichiarazione periodica Iva in caso di trasformazioni sostanziali soggettive In caso di scissioni fusioni conferimento d'azienda o qualsiasi trasformazione sostanziale soggettiva effettuata in corso d'anno il soggetto risultante dall'operazione (società incorporante, società scissionaria o società conferitaria) dovrà presentare la propria successiva dichiarazione periodica includendovi anche le operazioni del dante causa effettuate in periodi di liquidazione non ancora conclusi. Le dichiarazioni periodiche relativi a periodi di liquidazione d'imposta conclusi quando ancora il dante causa esisteva, dovranno essere sempre presentate dal soggetto risultante ma indicando la partita Iva e i dati anagrafici del soggetto estinto, nella parte riservata al contribuente, mentre i propri dati nella parte riservata al dichiarante. Evidenza nella dichiarazione periodica Iva delle note di credito per operazioni attive Nel caso in cui nel periodo di liquidazione si effettuano solamente delle note credito per operazioni attive, l'imponibile emergente dalle note stesse deve essere indicato nel rigo VP1 mentre l'imposta deve essere indicata nel rigo VP6, entrambi con segno negativo Condizioni d'esonero dalla
presentazione della dichiarazione periodica Iva (§ 2.1.5) Condizioni d'esonero dalla presentazione della dichiarazione periodica Iva è l'aver effettuato solamente operazioni esenti. Tuttavia se nel corso dell'anno solare viene meno tale condizione, il soggetto sarà tenuto alla presentazione di tutte le successive dichiarazioni periodiche, sempre che non si verifiche qualche altra condizione d'esonero (in proposito punto 2 delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione periodica Iva). . Spunti critici E'
appena il caso di precisare che nello stesso punto 2 delle istruzioni alla compilazione della
dichiarazione periodica Iva, ultimo inciso, viene indicato che se il
soggetto che svolge solamente operazioni esenti ha optato per la dispensa degli
adempimenti effettuando qualche operazione con applicazione dell'imposta,
sebbene in un sia obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale,
resta esonerato dalla presentazione della dichiarazione periodica Iva per
successivi periodi di liquidazione in cui effettua solamente operazioni esenti. Modalità
di effettuazione sui registri delle liquidazioni periodiche Iva (§ 2.2.1) Sono state modificate le indicazioni dalla C.M. n. 127/E del 1999 (vedi Novità del 14 giugno 1999) per l'annotazione sui registri Iva delle liquidazioni periodiche, tendo conto in particolare delle novità apportate all'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998 dal D.P.R. n. 542/1999 (c.d. decreto fantasma) e da D.M. 21 dicembre 1999 di approvazione del modello di dichiarazione periodica Iva. Nel registro delle fatture messe dovrà essere indicato: § l'ammontare dell'imposta esigibile nel periodo - voce corrispondente al rigo VP5 della dichiarazione periodica Iva; § L'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione - voce corrispondente al rigo VP6 della dichiarazione periodica Iva; § l'ammontare delle regolarizzazioni da ravvedimento operoso effettuate all'interno di una dichiarazione periodica successiva a quella irregolare - voci corrispondenti ai righi VP8 e VP9 della dichiarazione periodica Iva; § ammontare dell'eccedenza detraibile o del debito non versato perché inferiore a L. 50 mila - voce corrispondente al rigo VP10 della dichiarazione periodica Iva; § ammontare dell'eccedenza detraibile emergente dalla precedente dichiarazione, non utilizzata i compensazione che si decide di utilizzare per ridurre il debito Iva di periodo.- voce corrispondente al rigo VP11 della dichiarazione periodica Iva; § ammontare del debito Iva di periodo - voce corrispondente al rigo VP12 della dichiarazione periodica Iva; § ammontare di Iva da versare comprensiva degli interessi per i soggetti trimestrali e dei speciali credito d'imposta riconosciuti - voce corrispondente al rigo VP16 della dichiarazione periodica § ammontare versato con indicazione degli estremi del versamento indicati nell'F24 voce corrispondente al rigo VP17 della dichiarazione periodica Iva § ammontare di credito Iva infrannuale ammesso in compensazione o chiesto a rimborso ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 - voce corrispondente al rigo VP19 della dichiarazione periodica Iva. compensazione del maggiori crediti emergenti dal controllo formale delle dichiarazioni (§ 3.4) Nel caso in cui a seguito di errori rilevabili attraverso la liquidazione delle dichiarazioni ex articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 emerge un minor debito o un maggior credito (nel caso esaminato si trattava di omessa indicazione di acconti in una dichiarazione UNICO società di capitali che evidenziava una perdita d'esercizio) lo stesso verrà automaticamente considerato credito da utilizzare in compensazione che la società dovrà indicare nella dichiarazione UNICO 2000, quale credito risultante dalla precedente dichiarazione. Trasmissione
diretta delle dichiarazioni per soggetti con un numero di sostituiti superiore a
50. La norma contenuta nell'articolo 33 comma 2 del D.P.R. n. 322/98 prevede per i soggetti con un numero di dipendenti superiore a 50 sono obbligati a trasmettere le dichiarazioni tramite il servizio telematico: direttamente ovvero attraverso un soggetto abilitato. In proposito viene chiarito che
sebbene la norma faccia espresso riferimento solamente ai dipendenti e non ai
soggetti sostituiti, il Ministero delle finanze, effettuando un'apertura, concede
la possibilità di richiedere l'abilitazione anche ai soggetti con un numero di
sostituiti superi a 50 anche se con dipendenti inferiori a tale misura. Il
sole 24 ore di sabato 3 e domenica 4 giugno 2000, pagg. 22 e 9 Italia
oggi di venerdì 2 sabato 3 e …giugno 2000, pagg. 31, 31 |
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