Circolare 115 del 01.06.00 

MATERIA FISCALE: Irpef 


OGGETTO Articolo 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
Adeguamento,relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, 
delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del TUIR. 



TESTO
                            Alle Direzioni Regionali delle Entrate            
                            Agli Uffici delle Entrate                         
                            Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette    
                            Agli Uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto      
                            Ai Centri di Servizio delle Imposte               
                               dirette e Indirette                            
                   e, p. c.                                                   
                            Al Segretariato Generale                          
                            Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario    
                            Al Comando Generale della Guardia di Finanza      
                            Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle    
                                 Entrate                                      
                            All'Ufficio Ispettivo Centrale del Dipartimento   
                                delle Entrate                                 
                 ---------------------------------------                      
1. Premessa                                                                   
     L'articolo 7,   commi   da  9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
prevede per   i   contribuenti esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei
quali trovano   applicazione   gli studi di settore approvati entro il mese di
marzo 2000   o,   in  mancanza degli stessi, i parametri di cui al D.P.C.M. 29
gennaio 1996,    e    successive   modificazioni, la possibilita' di procedere
all'adeguamento delle   esistenze   iniziali   dei beni di cui all'art. 59 del
T.U.I.R., relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999.   
     L'esigenza di    consentire    l'adeguamento   delle richiamate esistenze
iniziali trova   giustificazione   dal   riscontro  di "incoerenze" nel valore
dell'indice "rotazione  di magazzino" che, in molti casi, possono essere fatte
risalire a   comportamenti  fiscali anomali. Tali "incoerenze" sono, peraltro,
evidenziate dallo   stesso  software per il calcolo dei ricavi stimati in base
agli studi  di settore (GE.RI.CO) che, tra l'altro, fornisce indicazioni anche
in ordine alla coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano
l'attivita' svolta   dal   contribuente,   rispetto ai valori minimi e massimi
assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore
che svolgono  l'attivita' con analoghe caratteristiche. Si sottolinea che come
gia' precisato   nella   circolare   n. 110/E del 1999, le anomalie riscontate
nell'indice di   rotazione   di   magazzino   possono essere utilizzate per la
selezione delle  posizioni da sottoporre a controllo pur in presenza di ricavi
congrui rispetto a quelli presunti sulla base degli studi di settore.         
2. Ambito soggettivo di applicazione                                          
     I soggetti che possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali
dei beni  di cui all'art. 59  del TUIR sono gli esercenti  attivita' d'impresa
nei confronti dei quali trovano applicazione:                                 
•- gli  studi  di  settore  approvati  con decreti del  Ministro delle finanze
   entro il mese di marzo 2000;                                               
•- i   parametri di cui al DPCM 29 gennaio 1996 e successive modificazioni, in
   mancanza di   studi   di settore approvati entro la predetta data ovvero in
   presenza di cause di inapplicabilita' degli studi stessi.                  
     Non possono,   pertanto, effettuare la adeguamento in commento i soggetti
nei confronti   dei  quali, per il periodo di imposta in corso al 30 settembre
1999, non trovano applicazione ne' gli studi di settore ne' i parametri. E' il
caso, ad  esempio, della sussistenza di cause di esclusione previste dall'art.
10, comma   4,   della   legge   8 maggio 1998, n. 146 ovvero di condizioni di
inapplicabilita' previste   dai decreti di approvazione degli studi di settore
relativamente ad    attivita'    per    le quali non risultano, eventualmente,
approvati i parametri.                                                        
2.1 Cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei        
parametri                                                                     
     Si ricorda  che, in base all'articolo 10, comma 4, della legge n. 146 del
1998 gli   accertamenti   basati   sugli   studi di settore non possono essere
effettuati nei confronti dei contribuenti che:                                
•- hanno  dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di
   cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito per
   ciascuno studio   di   settore   dal relativo decreto di approvazione. Tale
   limite non   puo',   comunque,   essere superiore a 10 miliardi di lire. Si
   precisa, al  riguardo, che i decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio
   2000 e 25 febbraio 2000 - di approvazione degli 86 studi di settore sino ad
   oggi pubblicati  - non hanno stabilito limiti diversi dai dieci miliardi di
   lire; •                                                                    
 - hanno iniziato o cessato l'attivita' nel corso del periodo d'imposta; •    
 - hanno un periodo di non normale svolgimento dell'attivita'.                
     Sono,  inoltre, esclusi  dall'applicazione  degli  studi di settore e dei
parametri i contribuenti:                                                     
•- che hanno  un  periodo d'imposta  di durata  superiore o inferiore a dodici
   mesi;                                                                      
•- che determinano il reddito con criteri di tipo forfetario;                 
•- incaricati alle vendite a domicilio.                                       
     Ulteriori precisazioni   concernenti   fattispecie configurabili cause di
esclusione (donazioni,    trasformazioni,    ecc.)   sono stati fornite con le
circolari 21   maggio   1999,   n.   110/E  e 5 luglio 1999, n. 148/E e con le
istruzioni alla   compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore.                             
     Si ricorda,   inoltre, che, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 31 maggio
1999, n.   195,   le   cause  di esclusione sopra elencate previste dal citato
articolo 10   della   legge   n.  146 del 1998 operano anche nei confronti dei
soggetti esercenti attivita' per le quali trovano applicazione i parametri.   
2.2 Cause di inapplicabilita' degli studi di settore                          
     Nei decreti  ministeriali di approvazione degli studi di settore relativi
ad attivita'    svolte    nel    settore  delle manifatture, dei servizi e del
commercio, sono individuate le cause ("multipunto", "multiattivita'", ecc.) al
verificarsi delle quali gli studi di settore risultano inapplicabili anche nei
confronti dei contribuenti che esercitano una delle attivita' per le quali gli
studi stessi   sono stati elaborati e per i quali non sussiste alcuna causa di
esclusione prevista dall'art. 10 della legge n. 146 del 1998.                 
     Le imprese   per   le quali operano le predette cause di inapplicabilita'
degli studi di settore possono adeguare le esistenze iniziali dei beni se, per
l'attivita' esercitata,   sono   stati elaborati i parametri di cui al DPCM 29
gennaio 1996.   L'adeguamento   in   argomento   non e', invece, consentito se
l'attivita' esercitata e' compresa tra quelle indicate nell'allegato 2 al DPCM
29 gennaio   1996,   per   le  quali i parametri non sono stati determinati in
considerazione delle   particolari   caratteristiche del processo produttivo o
della scarsa numerosita' dei contribuenti presenti nel campione da elaborare. 
3. Ambito oggettivo di applicazione                                           
     L'adeguamento puo'   essere effettuato soltanto in riferimento ai beni di
cui all'art.   59 del T.U.I.R.. Si tratta dei beni di cui alle lettere a) e b)
del comma  1 dell'art. 53 del T.U.I.R. e cioe' i beni alla cui produzione o al
cui scambio    e'    diretta    l'attivita'   dell'impresa, le materie prime e
sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili.                          
     E'  esclusa  la  possibilita'  di  adeguamento  delle  rimanenze   finali
relative:                                                                     
• - ai servizi  in corso di esecuzione  al termine dell'esercizio, valutate in
    base alle disposizioni contenute nell'art. 59, comma 5 del T.U.I.R;       
• - alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo
    di esecuzione  ultrannuale, valutate  in base alle  disposizioni contenute
    nell'art. 60 del T.U.I.R..                                                
4. Modalita' di effettuazione dell'adeguamento e determinazione delle imposte 
dovute.                                                                       
     Ai sensi   del   comma 10 dell'articolo 7 in commento, l'adeguamento puo'
essere effettuato mediante l'eliminazione di esistenze iniziali di quantita' o
valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione di esistenze
iniziali in precedenza omesse.                                                
     L'adeguamento in commento puo', ovviamente, riguardare contemporaneamente
ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali.                
4.1 Eliminazione delle esistenze iniziali.                                    
     L'eliminazione delle    esistenze    iniziali  puo' essere effettuata con
riferimento sia  alle quantita' che ai valori. E' possibile, quindi, eliminare
le quantita'    fisiche    dei    beni risultanti dalla contabilita' in misura
superiore a quelle effettive ovvero ridurre i costi unitari di valutazione dei
beni effettivamente   esistenti   in   magazzino  in quanto superiori a quelli
effettivi.                                                                    
     L'eliminazione totale    o    parziale    di  esistenze iniziali provoca,
direttamente o   indirettamente, una diminuzione del netto patrimoniale, senza
peraltro generare    un    onere   fiscalmente deducibile. Pertanto, l'importo
derivante dall'eliminazione   delle   esistenze  iniziali, se imputato a conto
economico, va  indicato tra le variazioni in aumento del risultato d'esercizio
in sede   di   dichiarazione  dei redditi. La rappresentazione contabile della
predetta eliminazione   e'  libera da un punto di vista fiscale, fatti salvi i
vincoli civilistici   in  relazione alla veste giuridica del soggetto operante
(imprenditore individuale, societa' di persone, societa' di capitali).        
     In caso  di eliminazione, l'adeguamento delle esistenze iniziali comporta
il pagamento   sia   dell'IVA non assolta che di una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell'IRAP non pagate. Per la determinazione dell'importo
da pagare occorre tenere presente che:                                        
a) l'imponibile   sul   quale si applica l'IVA e' determinato moltiplicando il
   valore eliminato    per    il    coefficiente di maggiorazione stabilito in
   relazione alle   diverse   attivita',  tenendo conto delle risultanze degli
   studi di   settore   e  dei parametri, con il decreto dirigenziale 23 marzo
   2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2000.         
   L'aliquota IVA    applicabile    e'   quella media propria del contribuente
   riferita al   1999,   risultante   dal rapporto tra l'imposta relativa alle
   operazioni, diminuita    di    quella    relativa    alle  cessioni di beni
   ammortizzabili, e   il   volume   d'affari  dichiarato, tenendo conto della
   esistenza di   operazioni  non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
   speciali. Per   ulteriori   approfondimenti  relativi ai criteri di computo
   dell'aliquota media,   si   rinvia a quanto gia' precisato con circolare 13
   maggio 1996,   n.   117/E. L'imposta sul valore aggiunto dovuta per effetto
   dell'adeguamento e' indeducibile.                                          
b) l'imposta  sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e' determinata
   applicando l'aliquota     del     30%     alla   differenza tra l'ammontare
   dell'imponibile ai   fini  dell'IVA di cui alla precedente lettera a) ed il
   valore eliminato.                                                          
   L'imposta sostitutiva  non concorre a formare l'ammontare di cui alla lett.
   a) del comma 1 dell'art. 105 del TUIR (c.d. Canestro A). Infatti, l'imposta
   sostitutiva che   concorre   alla   determinazione dell'ammontare di cui al
   citato art.   105   e'   solo   quella "sostitutiva" dell'Irpeg e non anche
   dell'IRAP come   quella   in   argomento.   Analoga soluzione e' stata gia'
   adottata, nella   circolare   n.  112/E del 21 maggio 1999, con riferimento
   all'imposta sostituiva   delle imposte sui redditi e dell'Irap prevista per
   l'assegnazione e  cessione agevolata di taluni beni ai soci di cui all'art.
   29 della   legge 23 dicembre 1997, n. 449 e art. 13 della legge 18 febbraio
   1999, n. 28.                                                               
   Si evidenzia,   inoltre,   che,   ai  sensi del comma 14 dell'articolo 7 in
   commento, l'imposta sostitutiva e' indeducibile.                           
4.2. Iscrizione di esistenze iniziali.                                        
     L'iscrizione di    esistenze    iniziali    e'  consentita unicamente con
riferimento alle   quantita'   dei  beni in precedenza omesse. Non e', invece,
consentita l'iscrizione   (correzione   in  aumento) di valori precedentemente
sottostimati, che configura una mera rivalutazione.                           
     Il valore   di   iscrizione  dei beni in precedenza omessi e' determinato
secondo i   criteri   indicati  nell'articolo 59 del TUIR e nel rispetto delle
regole dettate  dall'articolo 2426 del codice civile in tema di valutazioni di
bilancio.                                                                     
     In questa  situazione, l'adeguamento delle esistenze iniziali comporta il
pagamento della    sola    imposta    sostitutiva  delle imposte sui redditi e
dell'IRAP. L'imposta   dovuta   e'   pari  al 30% del valore iscritto. Non e',
invece, dovuta  l'imposta sul valore aggiunto e non assume alcuna rilevanza il
coefficiente di maggiorazione.                                                
5. Modalita' di versamento delle imposte dovute.                              
     L'adeguamento si  perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro
i termini    previsti    per    il   versamento delle imposte risultanti dalla
dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso alla data del 30
settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi.                    
     I versamenti rateali possono essere effettuati con le seguenti modalita':
•  -   se  le imposte complessivamente dovute (imposta sostitutiva ed IVA) non
     superano i  dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in
     due rate, la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento
     delle somme complessivamente dovute;                                     
•  -   per  importi complessivi superiori a dieci milioni di lire e' possibile
     effettuare per   il  primo anno un versamento di cinque milioni di lire e
     versare la   rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari
     importo non   inferiori,   ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di
     lire. Qualora   risulti,  ad esempio, dovuto un importo complessivo di 22
     milioni di   lire il contribuente potra' versare: 5 milioni di lire entro
     il termine   previsto   per  il versamento delle imposte risultanti dalla
     dichiarazione da   presentare   per  il periodo di imposta in corso al 30
     settembre 1999   e  17 milioni di lire in 4 rate (tre da cinque milioni e
     l'ultima di  2 milione di lire). Nel caso, invece, di importo complessivo
     di 31   milioni di lire il contribuente potra' versare: 5 milioni di lire
     entro il   termine   previsto  per il versamento delle imposte risultanti
     dalla dichiarazione   da presentare per il periodo di imposta in corso al
     30 settembre 1999 e i residui 26 milioni in cinque rate di ammontare pari
     a 5.200.000.                                                             
     Gli importi   delle singole rate devono essere maggiorati degli interessi
legali a   decorrere   dal   primo giorno successivo alla scadenza del termine
previsto per il primo versamento.                                             
     Il versamento,   comprensivo degli interessi dovuti, va effettuato con il
modello di pagamento F24, utilizzando i seguenti codici tributo:              
• 1708    -    imposta    sostitutiva    dell'IRPEF,   dell'IRPEG e dell'IRAP,
regolarizzazione magazzino.   Art.   7,   commi 11, lettera b), e 12, legge n.
488/1999                                                                      
• 6495 - IVA. Regolarizzazione  magazzino. Art. 7, comma 11, lettera a), legge
n. 488/1999.                                                                  
     Il  periodo  di riferimento da indicare per tali codici e', in ogni caso,
l'anno nel quale si esegue il versamento.                                     
     Il   contribuente  puo'   ripartire  l'importo di ciascuna rata tra i due
predetti codici tributo nel modo  che ritiene  piu' opportuno a condizione che
al termine dei versamenti gli importi versati risultino correttamente         
ripartiti. In  riferimento  all' esempio  precedente, supponendo che l'importo
complessivo di 22  milioni sia composto da 11 milioni di imposta sostitutiva e
11  milioni di  imposta sul valore aggiunto, in occasione del primo versamento
il contribuente potrebbe indifferentemente versare, ad esempio:               
- 5 milioni di lire a titolo di imposta sostitutiva con il codice tributo 1708
  e nulla a titolo di imposta sul valore aggiunto;                            
- 5  milioni  di  lire  a  titolo  di  imposta sul  valore  aggiunto   con  il
  codice tributo 6495 e nulla a titolo di imposta sostitutiva;                
- 3,5   milioni  di lire a titolo di imposta sostitutiva con il codice tributo
  1708 e   1,5  milioni di lire a titolo di imposta sul valore aggiunto con il
  codice tributo 6495.                                                        
6. Mancato pagamento delle somme dovute nei termini prescritti.               
     Il comma 13 dell'articolo 7 in commento prevede che al mancato pagamento 
nei termini prescritti delle somme dovute consegue l'iscrizione a ruolo delle 
somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi,       
nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.                
     Qualora il contribuente scelga di non rateizzare le somme dovute, in caso
di mancata effettuazione del versamento in unica soluzione verranno iscritte a
ruolo le imposte non pagate maggiorate degli interessi nonche' la sanzione del
30% prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.        
     In presenza della  richiesta  di rateazione, qualora non venga effettuato
il versamento di una delle rate verra' iscritto a ruolo:                      
1) la rata non versata e le successive;                                       
2) gli interessi calcolati sull'importo complessivo indicato al punto 1;      
3) la sanzione del 30%, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n.  
   471 del 1997, calcolata sull'importo della rata non versata.               
     La liquidazione   delle  imposte dovute ed il riscontro della regolarita'
dei versamenti   sono  effettuati ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR n. 600
del 1973  per l'imposta sostitutiva e ai sensi dell'articolo 54 bis del DPR n.
633 del   1972   per l'imposta sul valore aggiunto. Si applicano, pertanto, le
disposizioni contenute   nell'art.   2,   comma  2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, in base alle quali l'iscrizione a ruolo non e' eseguita
se il   contribuente   provvede,   entro   trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione relativa    all'esito    della    liquidazione, ad effettuare il
versamento delle    somme    non    pagate e dei relativi interessi unitamente
all'ammontare della   sanzione  ridotta ad un terzo (10 per cento). In caso di
pagamento rateale,   per   evitare l'iscrizione a ruolo il contribuente dovra'
versare anche le somme rateizzate ancora da pagare.                           
     Prima del ricevimento della predetta comunicazione e' possibile avvalersi
delle disposizioni   contenute   nell'art.   13 del decreto legislativo del 18
dicembre 1997,  n. 472, concernenti il ravvedimento operoso in caso di mancato
pagamento, in    tutto    o    in  parte, alle prescritte scadenze delle somme
risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2000.                            
     In tali   ipotesi  gli importi dovuti si calcolano assumendo come base di
riferimento la rata maggiorata degli interessi dovuti fino alla scadenza della
stessa.                                                                       
     La sanzione del 30 per cento e' ridotta al 3,75 per cento se il pagamento
viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che
venga contestualmente   eseguito   anche il pagamento della sanzione ridotta e
degli interessi  moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno.                                                                       
     Alle medesime condizioni, la stessa sanzione e' ridotta, invece, al 6 per
cento se   il   pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione.                                                                   
7. Dichiarazione dei redditi                                                  
Gli elementi  posti a base della regolarizzazione devono essere indicati nelle
apposite sezioni  del quadro RS contenuto nel modello UNICO 2000. La sezione I
va utilizzata   in  caso di iscrizione di esistenze iniziali; nella sezione II
va, invece,   indicata   l'avvenuta eliminazione delle esistenze stesse. Nella
sezione III    e'    richiesta    l'indicazione dell'imposta totale risultante
dall'adeguamento e l'eventuale rateazione.                                    
Ai fini della compilazione delle predette sezioni del quadro RS si formulano i
seguenti esempi.                                                              
a) Eliminazione di esistenze iniziali                                         
Esercente attivita' di commercio al dettaglio di elettrodomestici, radio e    
televisori                                                                    
Valore contabile delle rimanenze = 40.000.000                                 
Valore effettivo delle rimanenze = 30.000.000                                 
Importo dell'adeguamento = 10.000.000                                         
Coefficiente di maggiorazione = 1,20                                          
Aliquota IVA = 20%                                                            
Ricavi presunti = 12.000.000 (10.000.000 x 1,20)                              
IVA dovuta = 2.400.000                                                        
Imposta sostitutiva = 600.000  [(12.000.000-10.000.000) x 30%]                
Imposta totale = 3.000.000                                                    
Il quadro RS va compilato con le seguenti modalita'                           
                          --------------------------                          
                                 omissis                                      
                          --------------------------                          
b) Iscrizione di esistenze iniziali                                           
Esercente attivita' di commercio al dettaglio di elettrodomestici, radio e    
televisori                                                                    
Valore contabile delle rimanenze = 40.000.000                                 
Valore effettivo delle rimanenze = 80.000.000                                 
Importo dell'adeguamento = 40.000.000                                         
Imposta sostitutiva = 12.000.000  (40.000.000 x 30%)                          
Il quadro RS va compilato con le seguenti modalita'                           
                         ----------------------                               
                             omissis                                          
                         ----------------------                               
8. Effetti dell'adeguamento                                                   
       Il comma   14   dell'articolo  7 in commento disciplina gli effetti che
l'adeguamento delle  esistenze iniziali comporta. In proposito si osserva che:
a.l'adeguamento non  rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. Ne consegue,
  innanzitutto che   il   minor   o   maggior valore indicato per le esistenze
  iniziali relative   al  periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999 non
  determina l'applicabilita'   delle sanzioni amministrative per violazioni di
  norme tributarie   (quali,   ad esempio, l'irregolare tenuta delle scritture
  contabili, la presentazione di dichiarazione infedele, l'omessa fatturazione
  o registrazione di operazioni imponibili).                                  
  L'ampia formulazione   della  norma fa ritenere che l'adeguamento non rileva
  neppure ai   fini  delle sanzioni di natura civile e penale. Pertanto, fermo
  restando l'ordinario   potere   dell'autorita'   giudiziaria, si ritiene che
  l'adeguamento non   costituisca  notizia di reato ai sensi dell'articolo 331
  del codice  di procedura penale, ne' ammissione di eventuale responsabilita'
  penale da parte del contribuente o del suo rappresentante legale;           
b.i  valori  risultanti  dall'adeguamento  delle  esistenze   iniziali    sono
  riconosciuti ai   fini   civilistici   e  fiscali a decorrere dal periodo di
  imposta in   corso  al 30 settembre 1999. Pertanto il valore delle esistenze
  iniziali da   indicare   nella  dichiarazione dei redditi modello Unico 2000
  (righi RG11   e  RF60 nella dichiarazione delle persone fisiche) deve tenere
  conto dell'adeguamento    effettuato.    Detti   nuovi valori sono, inoltre,
  considerati dalla   applicazione   GERICO   2000  nel calcolo dell'indice di
  rotazione del   magazzino.  Il corretto adeguamento delle esistenze iniziali
  consente, quindi,  di eliminare anomalie del predetto indice di coerenza che
  e' utilizzato   dalla   Amministrazione   finanziaria per la selezione delle
  posizioni da controllare;                                                   
c.il minor   o   il  maggior valore derivante dall'adeguamento delle esistenze
  iniziali non   puo' essere utilizzato ai fini dell'attivita' di accertamento
  riguardante i  periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del
  30 settembre   1999.   Ne   consegue  che il valore eliminato o iscritto per
  effetto dell'adeguamento   delle  esistenze iniziali non puo' essere assunto
  per accertare   maggiori   redditi   di  impresa ovvero presumere acquisti o
  cessioni di   beni   senza  l'applicazione dell'IVA. In sostanza, nei limiti
  dell'adeguamento, la   disposizione in commento prevede una "franchigia" per
  gli eventuali  accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti a quello
  in corso    al    30    settembre  1999. Tale "franchigia" rileva, peraltro,
  unicamente per   gli   accertamenti fondati su rilievi fiscali riferibili ai
  beni di   cui   all'articolo   59 del Tuir, mentre nessuna rilevanza potra',
  invece, assumere se i rilievi formulati dagli uffici si riferiranno ad altre
  componenti positive e negative non oggetto dell'adeguamento in commento;    
d.l'adeguamento, ancorche'   possibile, non ha effetto sui processi verbali di
  constatazione redatti   nonche'   sugli   accertamenti  notificati fino al 1
  gennaio 2000  (data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1999), anche
  relativamente a   periodi   di   imposta   diversi  da quello in corso al 30
  settembre 1999.                                                             
  L'adeguamento delle  esistenze iniziali non rileva pertanto relativamente ai
  periodi d'imposta   per i quali fino al 1 gennaio 2000 sono stati notificati
  avvisi di    accertamento    o    redatti  processi verbali di constatazione
  contenenti rilievi fiscali relativi ai beni di cui all'art. 59 del TUIR.    
  Si precisa che a tal fine assumono rilevanza tutti i processi verbali (anche
  quelli giornalieri)  relativi ad operazioni di verifica consegnati fino al 1
  gennaio 2000 al contribuente o a persona abilitata a sottoscriverli.        
 
 
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Aggiornato il: 16 luglio 2000