Circolare 118 del 07.06.00 

MATERIA FISCALE: Imposta comunale sugli immobili 



OGGETTO Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento 
dell'imposta dovuta per l'anno 2000. 



TESTO
                         Ai comuni                                            
       e, per conoscenza,                                                     
                         Alle Direzioni Regionali delle Entrate               
                         All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
                    ---------------------------------                         
     Con la   presente   circolare   si   offrono istruzioni per il versamento
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2000.            
     E' necessario innanzitutto richiamare l'attenzione dei contribuenti sulla
circostanza che   i comuni, nell'esercizio della loro autonomia regolamentare,
possono aver    introdotto,    con    apposite deliberazioni, modificazioni od
integrazioni alle   norme   del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che disciplina
l'ICI. Pertanto,    oltre    alle    facolta' accordate dalle disposizioni del
provvedimento normativo appena citato, le materie entro le quali l'ente locale
puo' esercitare    la    propria    autonomia regolamentare sono espressamente
stabilite dall'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e saranno di volta
in volta di seguito richiamate.                                               
     La disciplina    del    tributo   non risulta quindi uniforme sull'intero
territorio nazionale,  con la conseguenza che il contribuente per conoscere se
l'ente locale    ha    adottato    deliberazioni regolamentari modificative od
integrative del   D.Lgs. n. 504 del 1992 e quale ne sia l'esatta portata, deve
necessariamente rivolgersi al comune destinatario del versamento dell'imposta.
Non possono   al   riguardo   ritenersi sufficienti gli avvisi di adozione dei
regolamenti comunali   che   vengono  pubblicati periodicamente nella Gazzetta
Ufficiale, poiche',   per  loro stessa natura, sono estremamente sintetici nei
contenuti.                                                                    
A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO DELL'ICI. I SOGGETTI PASSIVI.              
1) IL PROPRIETARIO  DELL'IMMOBILE                                             
     Obbligato ad   effettuare   il  versamento dell'ICI, in base all'art. 10,
comma 1,   del  D.Lgs. n. 504 del 1992, e' il proprietario di fabbricati, aree
fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato.              
     A norma dell'art. 2 del citato D.lgs. n. 504 del 1992, si intende:       
       -  per  fabbricato, la  singola unita' immobiliare  iscritta o che deve
          essere iscritta    nel    catasto    edilizio  urbano, cui sia stata
          attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;        
       -    per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
          base agli  strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base
          alle possibilita'   effettive  di edificazione determinate secondo i
          criteri previsti  agli effetti dell'indennita' di espropriazione per
          pubblica utilita'.                                                  
          Si considerano  tuttavia non fabbricabili i terreni di proprieta' di
          coltivatori diretti  o di imprenditori agricoli a titolo principale,
          che siano   condotti   dagli stessi proprietari e sui quali persista
          l'utilizzazione agro-silvo-pastorale     mediante     l'esercizio di
          attivita' dirette   alla  coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
          alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.                   
          Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale
          devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446
          del 1997,    le    persone   fisiche iscritte negli appositi elenchi
          comunali previsti   dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e
          soggette al     corrispondente     obbligo    dell'assicurazione per
          invalidita', vecchiaia e malattia. La cancellazione dagli elenchi ha
          effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.             
          Detta definizione    normativa    ha   carattere interpretativo, con
          efficacia quindi   anche   per  il passato, e vale non soltanto agli
          effetti dell'applicazione  delle agevolazioni recate dall'art. 9 del
          D.Lgs. n.    504    del    1992,  ma altresi' agli effetti della non
          edificabilita' dei suoli, cui si e' fatto cenno.                    
       -  per  terreno agricolo, il  terreno, diverso  dall'area fabbricabile,
          utilizzato per l'esercizio delle attivita' agricole.                
2) IL TITOLARE DEL DIRITTO REALE DI USUFRUTTO, DI USO E DI ABITAZIONE         
SULL'IMMOBILE                                                                 
     Qualora sull'immobile   risulti costituito un diritto reale di usufrutto,
di uso    o    di    abitazione,    obbligato  al pagamento dell'ICI non e' il
proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento, che deve
calcolare l'imposta    sull'intero    valore    dell'immobile.  Resta pertanto
completamente estraneo      al     prelievo     fiscale   il nudo proprietario
dell'immobile.                                                                
     Non hanno   parimenti   alcun obbligo agli effetti dell'ICI il locatario,
l'affittuario ed il comodatario dell'immobile, poiche' detti soggetti non sono
titolari di   un   diritto   reale   di  godimento sull'immobile stesso, ma lo
utilizzano sulla base di uno specifico contratto di locazione, di affitto o di
comodato.                                                                     
     Si ricorda che tra i diritti reali rientra, se effettivamente esercitato,
il diritto   reale   di   abitazione  spettante al coniuge superstite ai sensi
dell'art. 540   del   codice civile; e' assimilabile a tale diritto quello che
spetta:                                                                       
     -  al    coniuge    divorziato,  separando  o  separato consensualmente o
        giudizialmente sulla    casa    ex  residenza coniugale, assegnata con
        provvedimento del Tribunale;                                          
     -  al  socio  della  cooperativa  edilizia, non  a  proprieta'  indivisa,
        sull'alloggio assegnatogli, ancorche' in via provvisoria;             
     -  all'assegnatario  dell'alloggio  di  edilizia  residenziale   pubblica
        concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.      
3) IL TITOLARE DEL DIRITTO REALE DI ENFITEUSI E SUPERFICIE SULL'IMMOBILE ED IL
LOCATARIO DI IMMOBILI OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA                        
     Dal 1   gennaio 1998, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 58,
comma 1,   del   D.Lgs. n. 446 del 1997, la soggettivita' passiva ICI e' stata
estesa al superficiario, all'enfiteuta ed al locatario finanziario.           
     Pertanto, obbligato al pagamento dell'imposta relativa al suolo su cui e'
costituito il   diritto di superficie o al fondo concesso in enfiteusi, non e'
il proprietario  dell'immobile ma, rispettivamente, il titolare del diritto di
superficie o di enfiteusi.                                                    
     Per l'immobile  oggetto del contratto di locazione finanziaria, tenuto al
pagamento dell'ICI   e'   il  locatario, che assume una connotazione giuridica
caratteristica e   ben   diversa dal titolare di un contratto di locazione non
finanziaria che, come gia' precisato, resta completamente estraneo al rapporto
di imposta.                                                                   
     Anche in    questi    nuovi    casi  di soggettivita' passiva sia il nudo
proprietario dell'immobile    e    sia   il locatore dell'immobile concesso in
locazione finanziaria, non hanno alcun obbligo ai fini ICI.                   
     Conseguentemente anche      il      superficiario,     l'enfiteuta  ed il
locatario finanziario    devono    calcolare    l'imposta    sul valore intero
dell'immobile.                                                                
     Per quanto   concerne   il   diritto di superficie, occorre precisare che
l'imposta gravante   sul   suolo   su  cui e' stato costituito tale diritto di
godimento e'   dovuta   dal   superficiario, anche se non ha ancora realizzato
alcuna costruzione.                                                           
     Pertanto, nel   caso   in  cui l'ente locale abbia concesso il diritto di
superficie su   aree   di  proprieta' comunale ad una cooperativa edilizia, e'
quest'ultima a   rimanere   obbligata   al pagamento dell'imposta gravante sul
suolo.                                                                        
     Per quanto   concerne l'individuazione del momento che segna il passaggio
della soggettivita' passiva dal locatore al locatario finanziario si ribadisce
quanto precisato   con   la  circolare n. 109/E del 18 maggio 1999 e cioe' che
occorre aver   riguardo   al   momento della consegna dell'immobile oggetto di
locazione finanziaria   al   locatario,  mentre nel periodo precedente a detta
consegna soggetto passivo ICI resta il locatore finanziario.                  
     E' necessario,   infine  aggiungere che a norma dell'art. 3, comma 2, del
D.Lgs. n.   504   del 1992, nel caso in cui oggetto del contratto di locazione
finanziaria sia   un   fabbricato   classificabile nel gruppo catastale D, non
iscritto in    catasto,    interamente    posseduto  da imprese, distintamente
contabilizzato, il   locatario   assume  la qualita' di soggetto passivo ICI a
decorrere dal   1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e'
avvenuta la    consegna    dell'immobile,    cosi' come precisato nella citata
circolare n. 109/E del 18 maggio 1999.                                        
IPOTESI DI CONTITOLARITA'  DI DIRITTI SULL'IMMOBILE                           
     In caso  di contitolarita' dei suddetti diritti sul medesimo immobile (ad
esempio: comproprieta';    cousufrutto;    proprieta'   piena per una quota ed
usufrutto per   la   restante   quota)    ciascun  contitolare e' obbligato ad
effettuare distintamente   il   versamento   dell'ICI limitatamente alla parte
dell'imposta corrispondente alla propria quota di titolarita'.                
    Si rammenta tuttavia che il comune, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera
i), del   D.Lgs. n. 446 del 1997, puo' adottare una disposizione regolamentare
in base    alla    quale    si  considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.                     
ESCLUSIONI ED ESENZIONI DALL'ICI                                              
     L'ICI  non  e' dovuta per i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni
agricoli che sono:                                                            
 - esclusi   dall'ambito   di   applicazione   dell'imposta, come accade per i
   terreni, diversi    da    quelli    edificabili, inutilizzati od adibiti ad
   attivita' non   agricole  o per i piccoli appezzamenti di terreno coltivati
   occasionalmente senza strutture organizzative;                             
 - esenti   dall'imposta   ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992. Si
   rammenta che   il   comune  puo' adottare disposizioni regolamentari con le
   quali disciplinare   piu'   compiutamente alcune ipotesi di esenzione, come
   quelle previste all'art. 59, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 446 del
   1997.                                                                      
B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA                                                
     L'ICI dovuta   per   l'anno   2000   e' determinata  applicando alla base
imponibile, e   cioe'   al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del
terreno agricolo,  l'aliquota vigente per tale anno nel comune dove e' situato
l'immobile.                                                                   
     Nel caso   in   cui l'immobile sia ubicato sul territorio di piu' comuni,
questo si   considera situato interamente nel comune sul cui territorio ricade
la prevalenza della sua superficie.                                           
1) IL  VALORE DEI FABBRICATI                                                  
a) Il  valore dei fabbricati iscritti in catasto                              
     Il  valore dei fabbricati iscritti in catasto e' costituito dalla rendita
catastale moltiplicata:                                                       
 - per   100,   se  si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali:
   A (abitazioni);   B   (collegi,   convitti, ecc.); C  (magazzini, depositi,
   laboratori, ecc.); con esclusione delle categorie A/10 e C/1;              
 - per   50,   se si tratta  di fabbricati classificati nel gruppo catastale D
   (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria  A/10 (uffici e
   studi privati);                                                            
 - per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi
   e botteghe).                                                               
b) Il   valore  dei  fabbricati  non  iscritt i in catasto o che  hanno subito
   variazioni permanenti                                                      
     Se il   fabbricato   e'   sfornito  di rendita fin dall'origine oppure lo
diventa perche'   la   rendita   a  suo tempo attribuita non e' piu' adeguata,
essendo intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche
se dovute ad accorpamenti di piu' unita' immobiliari, il contribuente deve far
riferimento alla   categoria  ed alla rendita attribuite a fabbricati similari
iscritti in catasto.                                                          
     In proposito   si   ricorda che l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del
1992, prevede    una    particolare    procedura  che comporta la liquidazione
dell'imposta sulla   base  della rendita effettiva attribuita dall'ufficio del
territorio, con  conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso
delle somme versate in eccedenza. Su tali importi, come stabilito dall'art. 5,
comma 4,  del D.Lgs. n. 504 del 1992, modificato dall'art. 30, comma 11, della
legge 23   dicembre 1999, n. 488,  ed ulteriormente precisato con la circolare
n. 23/E  dell'11 febbraio 2000, non sono dovuti interessi e sanzioni fino alla
data dell'avvenuta comunicazione della rendita al contribuente.               
     Le rendite da assumere per l'anno 2000 sono quelle  risultanti in catasto
al 1 gennaio 2000, aumentate del 5%. Si tenga presente che le rendite annotate
negli atti  catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono detto
aumento.                                                                      
     Si precisa   altresi'   che   ai  fini ICI le operazioni di calcolo vanno
effettuate sulla   rendita  catastale e non sul reddito dell'immobile, per cui
non hanno  alcuna rilevanza ne' gli aumenti o le riduzioni di rendita previsti
agli effetti   dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, ne' l'eventuale
reddito effettivo.   Cosi',   ad  esempio, se la rendita risultante in catasto
aumentata del   5%,  di una abitazione e' di L. 2.100.000, il valore sul quale
applicare  l'aliquota  per  determinare  l'IC I  e' di  L.  210.000.000  (Lire
2.100.000 x   100), sia che si tratti di dimora abituale del contribuente o di
unita' immobiliare   tenuta   a  disposizione, sia che si tratti di abitazione
sfitta o di abitazione locata.                                                
     Nella maggior   parte dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata
negli atti   catastali,   nel   corso  dell'anno 1999, una modificazione della
rendita) il   valore sul quale calcolare l'imposta dovuta per il 2000  risulta
essere pari al valore stabilito per il 1999.                                  
c) Il  valore dei fabbricati di interesse storico o artistico                 
     Per i   fabbricati   di  interesse storico o artistico di cui all'art. 6,
comma 1,   del   D.Lgs.  29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle
disposizioni legislative   in materia di beni culturali ed ambientali - che ha
abrogato la   legge 1 giugno 1939, n. 1089, che disciplinava in precedenza  la
materia -   il   valore  e' determinato in base alle disposizioni dell'art. 2,
comma 5,   del   d.l.  23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo
1993, n.   75.   Si   deve   pertanto assumere la rendita determinata mediante
l'applicazione della tariffa d'estimo - aumentata del 5% - di minore ammontare
tra quelle   previste   per  le abitazioni della zona censuaria nella quale e'
situato il fabbricato.                                                        
     Per poter calcolare il valore di detti immobili ai fini ICI, tale rendita
va moltiplicata  per 100, anche se il fabbricato catastalmente e' classificato
nella categoria   A/10   o   C/1   oppure nel gruppo D. Cio', in quanto con il
suddetto sistema   di  determinazione della rendita, il fabbricato e' stato di
fatto assimilato ad una abitazione.                                           
     Ove poi   si   tratti di fabbricati appartenenti al gruppo D, sforniti di
rendita catastale,   il  valore e' determinato in base alle modalita' indicate
nel successivo paragrafo.                                                     
d) Il  valore dei fabbricati appartenenti alle imprese.                       
     Per i   fabbricati   interamente   posseduti  da impresa e  distintamente
contabilizzati, classificabili    nel    gruppo    catastale  D e sforniti fin
dall'origine di   rendita   catastale, il valore e' determinato sulla base dei
costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati  mediante
l'applicazione dei    coefficienti    fissati,    per l'anno 2000, dal Decreto
Direttoriale del  21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del
21 aprile 2000.                                                               
     In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:  
 - il    criterio    di    determinazione    del   valore sulla base dei costi
   contabilizzati si   applica   anche nel caso in cui il fabbricato posseduto
   dall'impresa, classificabile   nel   gruppo D e sfornito di rendita, sia di
   interesse storico   o artistico ai sensi all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29
   ottobre 1999, n. 490.                                                      
   Questo perche'   la   disposizione   del d.l. n. 16 del 1993 innanzi citata
   risulta di   fatto inapplicabile nel caso di specie, poiche' presuppone una
   modalita' di   calcolo   commisurata  alla rendita catastale di cui pero' i
   fabbricati in questione sono sprovvisti;                                   
 - per   i   fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno
   2000, il   valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 2000 continua
   ad essere    quello    ottenuto    attraverso   l'attualizzazione dei costi
   contabilizzati;                                                            
 - i costi  incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati
   nel corso dell'anno 1999, influiscono sull'ammontare  del valore soltanto a
   decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 2000;                                 
 - i costi incrementativi aggiuntivi a  quello di acquisizione, contabilizzati
   nel corso  dell'anno  2000, non  influiscono sull'ammontare  del valore sul
   quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 2000;                              
 - per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione  bisogna assumere il
   coefficiente relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione
   od i costi incrementativi sono stati contabilizzati.                       
     Si sottolinea   infine   che   se   ai  fabbricati in questione sia stata
attribuita la  rendita nel corso dell'anno 1999, il valore sul quale calcolare
l'ICI dovuta   per   l'anno  2000 e' dato dalla rendita risultante in catasto,
aumentata del 5%, e poi moltiplicata per 50.                                  
     Non possono essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati
in discorso   per  i quali, a seguito dell'espletamento della procedura DOC-FA
prevista nel    regolamento    recante   norme per l'automazione degli archivi
catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con il D.M.
del 19   aprile   1994,   n.  701, risulta annotata negli atti catastali, al 1
gennaio dell'anno   di  imposizione, la rendita proposta.  Pertanto, per detti
fabbricati il valore deve essere determinato sulla base dei criteri catastali,
moltiplicando per 50 la rendita proposta, aumentata del 5%.                   
     A norma dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, sia il locatore
che il   locatario  finanziario possono esperire la procedura di cui al citato
D.M. n.   701 del 1994 per la proposizione della rendita dell'immobile oggetto
del contratto di locazione. In mancanza della rendita proposta, il valore deve
essere quantificato   sulla   base  delle scritture contabili del locatore, il
quale e'   obbligato  a fornire tempestivamente al locatario, soggetto passivo
ICI, tutti i dati necessari per il calcolo.                                   
     Si precisa   che   anche   in   caso  di "rendita proposta" si applica la
procedura prevista nell'art. 11, comma  1, del D.Lgs. n. 504 del 1992, per cui
il comune    procedera'    alla   liquidazione dell'imposta qualora la rendita
catastale definitiva   determinata  dall'ufficio del territorio si discosti da
quella "proposta".                                                            
2) IL  VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.                                        
     Il valore   delle   aree  fabbricabili e' costituito dal valore venale in
comune commercio    determinato    avendo   riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all'indice  di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita,
agli oneri   per  eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione, ai  prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.                                                     
     Si rammenta    che    il    comune,   al fine di ridurre l'insorgenza del
contenzioso, potrebbe    aver    stabilito,    con proprio regolamento a norma
dell'art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 446 del 1997, i valori venali
delle aree   fabbricabili,  cosi' da ritenere congruo il valore dichiarato dal
contribuente in misura non inferiore a quella fissata nel regolamento.        
3) IL  VALORE DEI TERRENI AGRICOLI.                                           
     Il valore   dei   terreni   agricoli e' costituito dal reddito dominicale
moltiplicato per 75.                                                          
     Il reddito dominicale da assumere per l'anno 2000 e' quello risultante in
catasto al   1  gennaio 2000, aumentato del 25%. Si tenga presente che anche i
redditi dominicali negli atti catastali non comprendono detto aumento.        
     Si rammenta   che   sono esenti dal pagamento dell'ICI i terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della
Legge 27   dicembre  1977, n. 984, come precisato con la Circolare n. 9 del 14
giugno 1993.                                                                  
     E' opportuno aggiungere che, come di recente ribadito con la circolare n.
50/E del   20   marzo   2000,   il  reddito dominicale dei terreni agricoli e'
comprensivo anche  della redditivita' delle costruzioni rurali sovrastanti che
presentano le caratteristiche dell'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139.   
4)  LE ALIQUOTE                                                               
     Diverse disposizioni di legge consentono al comune di deliberare aliquote
differenziate che   variano  da un minimo del 4 per mille, ad un massimo del 7
per mille.                                                                    
     I comuni  ad alta tensione abitativa, a norma dell'art. 2, comma 4, della
legge 9   dicembre   1998, n. 431, possono deliberare l'aliquota fino al 9 per
mille limitatamente  agli immobili non locati per i quali non risultino essere
stati registrati   contratti  di locazione da almeno due anni. La stessa norma
consente anche   di deliberare aliquote piu' favorevoli che deroghino anche al
limite minimo   del 4 per mille per i proprietari che concedono in locazione a
titolo di abitazione principale immobili in base a determinati accordi.       
Analogo potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille e' riconosciuto
dall'art. 1,  comma 5, della legge  27 dicembre 1997, n. 449, per gli immobili
inagibili o   inabitabili o per gli immobili di interesse storico, localizzati
nei centri   storici sui quali vengono eseguiti interventi di recupero, ovvero
volti alla   realizzazione   di  autorimesse o posti auto. In tal caso, pero',
l'aliquota agevolata  non puo' essere applicata per un periodo superiore a tre
anni, decorrenti dall'inizio dei lavori.                                      
     Per l'anno   2000   possono, quindi, essere in vigore sul territorio dove
sono ubicati gli immobili o una o piu' aliquote di imposta.                   
     Tutto cio' comporta che per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate
ed a quali fattispecie queste ultime possono essere applicate, il contribuente
deve interpellare il comune dove e' situato l'immobile.                       
     Le deliberazioni  comunali concernenti la determinazione delle aliquote e
delle detrazioni   di   imposta,   sono  anche pubblicate, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale.   Un   primo   elenco   e' stato riportato sul Supplemento
ordinario n.   78   alla   Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000. Detta
pubblicazione, peraltro, ha mera funzione di comunicazione e quindi la mancata
pubblicazione in   Gazzetta   Ufficiale   non   significa che il comune non ha
adottato al   riguardo   alcuna deliberazione, potendo cio' dipendere anche da
altre cause,   tra   cui   l'omissione  di richiesta di pubblicazione da parte
dell'ente locale.                                                             
5) LA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE                                  
     All'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del  contribuente che la
possieda a   titolo   di   proprieta'   o che sia titolare di diritto reale di
usufrutto, di uso o di abitazione sulla stessa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del
1992, riconosce  una detrazione dall'imposta dovuta pari a L. 200.000 annue da
rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione.            
     Condizione essenziale affinche' possa essere riconosciuta tale detrazione
e', quindi,   che   ci   sia  identita' tra il soggetto obbligato al pagamento
dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.                
     La detrazione,  oltre che rapportata ai mesi di destinazione (L. 200.000:
12 mesi  = L. 16.666 al mese), deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano
piu' contribuenti   che   dimorano   nell'immobile,  in parti uguali tra loro,
prescindendo, quindi,    dalle   quote   di   proprieta' o di diritto reale di
godimento.                                                                    
     Si ricorda   che   per  i cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato    si    considera   direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare   posseduta   a   titolo  di proprieta' o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata.                                  
     Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche
per ogni    unita'    immobiliare,    appartenente alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa,  adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario,
entro il  limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna
unita'.                                                                       
     Alla detrazione   di   L.  200.000 annue hanno diritto anche gli Istituti
autonomi per  le case popolari (IACP) per ogni alloggio regolarmente assegnato
dagli Istituti   stessi.   Il   beneficio e' stabilito in favore dell'Istituto
nella sua   veste  di soggetto passivo ICI, per cui la detrazione compete solo
per gli alloggi, regolarmente assegnati in locazione, per i quali obbligato al
pagamento dell'ICI e' l'Istituto stesso.                                      
     Laddove, invece, si sia in presenza di alloggi assegnati in locazione con
patto di futura vendita e riscatto, essendo obbligato al pagamento dell'ICI il
locatario dell'immobile,   all'Istituto   non competera' alcuna detrazione per
tali alloggi.  La detrazione spettera' al locatario qualora destini l'alloggio
assegnato, sul quale vanta un diritto reale di abitazione, ad abituale dimora.
     Il comune, con propria deliberazione, puo':                              
 - assimilare   all'abitazione   principale  l'unita' immobiliare posseduta, a
   titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono
   la residenza   in   istituti   di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
   permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;                 
 - stabilire   l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in
   uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di
   parentela, accordando     pertanto     a     detti  immobili l'applicazione
   dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;                            
 - elevare l'importo  della  detrazione fino a  L. 500.000 in alternativa alla
   riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita
   ad abitazione principale;                                                  
 - aumentare   detta   detrazione   anche  oltre L. 500.000 fino a concorrenza
   dell'intera imposta   dovuta per l'abitazione principale. In tal caso pero'
   il comune   non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per
   le unita' immobiliari tenute a disposizione del contribuente.              
     Per conoscere   se,   quali  condizioni ed in che misura sia stabilita la
suddetta detrazione,  il contribuente deve interpellare il comune destinatario
del versamento dell'imposta.                                                  
6) LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE                                   
     Per il  trattamento delle pertinenze dell'abitazione principale, sia agli
effetti dell'aliquota   che   della   detrazione di imposta, si fa rinvio alla
circolare n.  23/E dell'11 febbraio 2000 con la quale sono state illustrate le
modificazioni apportate in materia dall'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23
dicembre 1999,   n.   488   (legge finanziaria per l'anno 2000). E' necessario
comunque ribadire che dal 1 gennaio 2000 alle pertinenze deve essere riservato
lo stesso   trattamento  fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente
dal fatto   che il comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione
dell'aliquota anche alle pertinenze.                                          
     Riguardo poi   all'ammontare   della  detrazione stabilita dal comune per
l'unita' immobiliare  adibita ad abitazione principale, occorre rammentare che
se detto    ammontare    non    trova  totale capienza nell'imposta dovuta per
l'abitazione principale    deve    essere    computato,  per la parte residua,
sull'imposta dovuta per le pertinenze.                                        
7) IL PERIODO DI POSSESSO DELL'IMMOBILE                                       
     L'ICI e'   dovuta   proporzionalmente  ai mesi dell'anno solare durante i
quali si   e'   protratta  la titolarita' dei diritti indicati nell'art. 3 del
D.Lgs. n. 504 del 1992.                                                       
     Il mese   nel   quale   la   titolarita' si e' protratta solo in parte e'
computato per   intero   in   capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per
almeno 15   giorni,   mentre   non  e' computato in capo al soggetto che lo ha
posseduto per meno di 15 giorni.                                              
     La quantificazione   dell'imposta  in ragione di mesi va effettuata anche
con riferimento    alla    situazione    oggettiva dell'immobile, all'aliquota
applicabile ed   al   diritto   o   meno ad ottenere detrazioni o riduzioni di
imposta. Nel   caso  in cui si verifichino a tal riguardo variazioni nel corso
del mese,  bisogna prendere in considerazione per l'intero mese  la situazione
che si e' prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.             
C) COME SI PAGA L'ICI                                                         
1) IL VERSAMENTO IN DUE RATE                                                  
     L'ICI va   versata   in  due rate. La prima rata, in acconto, deve essere
versata dal   1  al 30 giugno 2000, ed e' pari al 90% dell'imposta relativa al
primo semestre   del   2000;   detta  rata corrisponde, nella sostanza, al 45%
dell'ammontare dell'ICI dovuta per l'intero anno.                             
     La seconda  rata, che deve essere versata dal 1 al 20 dicembre 2000, e' a
saldo dell'imposta relativa all'intero anno 2000.                             
     Per la    quantificazione    dell'importo    della prima rata, quindi, il
contribuente deve  verificare la propria situazione imponibile in relazione ai
primi 6   mesi dell'anno 2000. Per la seconda rata, invece, deve verificare la
situazione imponibile   in  relazione all'intero anno 2000 e versare l'imposta
dovuta, previa   deduzione   di   quanto eventualmente gia' pagato a titolo di
acconto.                                                                      
2) IL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE                                           
     Il versamento   dell'imposta   dovuta  per l'intero anno 2000 puo' essere
effettuato, anziche' in due rate, in unica soluzione dal 1 al 30 giugno 2000. 
     Si richiama   l'attenzione sulla circostanza che il  comune potrebbe aver
stabilito, con propria disposizione regolamentare, un diverso termine entro il
quale il contribuente puo' effettuare il versamento in unica soluzione.       
     Le persone   fisiche   non   residenti nel territorio dello Stato possono
avvalersi dell'ulteriore  facolta', loro riconosciuta dall'art. 1, comma 4-bis
del d.l.   23  gennaio 1993, 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24
marzo 1993,   n.  75, di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica
soluzione dal 1 al 20 dicembre 2000, con applicazione degli interessi del 3%. 
ESEMPI DI CALCOLO DELL'ICI                                                    
Esempio n. 1:                                                                 
     Un ufficio  (ctg. A/10) con valore catastale, previo l'aumento del 5%, di
L. 200.000.000,    di proprieta' di un soggetto al 1 gennaio 2000, nel mese di
giugno risulta essere ancora di proprieta' dello stesso soggetto.             
     Nel comune   dove   e'   ubicato   l'ufficio e' in vigore per l'anno 2000
l'aliquota nella misura unica del 5 per mille.                                
     La prima rata dell'ICI da versare e' pari a L. 450.000                   
     (200.000.000 x 5 per mille  = imposta su base annua di lire 1.000.000;   
     1.000.000: 12 = imposta di lire 83.333 al mese;                          
     83.333 x 6 mesi di possesso = 500.000;                                   
     500.000 al 90% =  450.000).                                              
     L'ufficio viene  venduto il 17 ottobre 2000.                             
     La seconda rata dell'ICI che il venditore deve versare a saldo, e'  pari 
a L. 383.000                                                                  
     (83.333 x 10 mesi di possesso nel corso dell'anno = 833.333;             
     833.333 - 450.000 gia' versate = 383.000).                               
     Il compratore,   che   ha   continuato  a possedere per la restante parte
dell'anno 2000,   deve   versare,   entro   il  20 dicembre 2000, lire 167.000
     (83.333 x 2 mesi di possesso = 166.666).                                 
Esempio n. 2:                                                                 
     Area fabbricabile,    con    valore    venale in comune commercio di Lire
2.400.000.000, sulla quale, nel giugno del 2000, e' in corso di costruzione un
edificio.                                                                     
     Nel comune   di   ubicazione   dell'immobile   vigono per l'anno 2000 due
aliquote, di   cui    una   ordinaria,   del   5  per mille e una, per le aree
fabbricabili, del 6 per mille.                                                
     La prima rata da versare e' pari a L.  6.480.000                         
     (2.400.000.000 x 6 per mille = imposta su base annua di lire 14.400.000; 
14.400.000:12 = imposta di lire 1.200.000 al mese;                            
1.200.000 x 6 mesi di possesso = 7.200.000;                                   
7.200.000 al 90% = 6.480.000).                                                
     Alla fine   del   mese   di   settembre 2000 vengono ultimati i lavori di
costruzione dell'edificio,   il cui valore catastale, previo l'aumento del 5%,
e' di 20 miliardi di lire.                                                    
     La seconda    rata    da    versare    e' pari a L.  4.320.000 per l'area
fabbricabile                                                                  
     (1.200.000 imposta mensile x 9 mesi di possesso dell'area fabbricabile = 
10.800.000;                                                                   
     10.800.000 - 6.480.000 gia' versata = 4.320.000).                        
     E', invece, pari a L. 25.000.000 per l'edificio                          
     (20 miliardi x 5 per mille = 100.000.000;                                
     100.000.000: 12 = imposta di lire 8.333.333 al mese;                     
     8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'edificio  = 25.000.000).             
     Complessivamente la seconda rata sara' pari a L. 29.320.000 (e cioe' L.  
     4.320.000+L. 25.000.000).                                                
Esempio n. 3:                                                                 
     Un fabbricato,   con   valore catastale, previo l'aumento del 5%, di Lire
300.000.000, e' adibito ad abitazione principale di un soggetto residente fino
al 20 aprile 2000 e successivamente tenuto sfitto.                            
     Nel comune   di   ubicazione   del  fabbricato vigono per l'anno 2000 tre
aliquote, di   cui   una,   ordinaria, del 5 per mille; una, per le abitazioni
principali dei   residenti,   del   4  per mille e una, per gli alloggi tenuti
sfitti, del 6 per mille.                                                      
     La detrazione per abitazione principale e' stabilita in L. 200.000.      
     La prima rata da versare e' pari a L. 570.000                            
     (300.000.000 x 4 per mille = imposta su base annua di 1.200.000;         
     1.200.000: 12 = imposta di lire 100.000 al mese;                         
     100.000 x 4 mesi di abitazione principale = 400.000).                    
     La detrazione di L. 200.000 deve essere calcolata per soli 4 mesi ed e'  
dunque pari a:                                                                
     L. 66.666 (200.000:12= 16.666,6 x 4 mesi). Pertanto:                     
     400.000 - 66.666 di detrazione per 4 mesi = 333.334;                     
     333.334 al 90% = 300.000 come abitazione principale.                     
     300.000.000 x 6 per mille = imposta su base annua di 1.800.000;          
     1.800.000: 12 = imposta di lire 150.000 al mese;                         
     150.000 x 2 mesi  in cui l'immobile e' sfitto = 300.000;                 
     300.000 al 90% = 270.000 come immobile non affittato.                    
     Il fabbricato continua ad essere tenuto sfitto per la restante parte     
dell'anno 2000.                                                               
     La seconda rata da versare e' quindi pari a L. 963.000                   
     (100.000 x 4 mesi di abitazione principale = 400.000;                    
     400.000 - 66.666 di detrazione = 333.334;                                
     333.334 - 300.000 gia' versate = 33.334 come abitazione principale;      
     150.000 x 8 mesi in cui l'immobile e' sfitto = 1.200.000;                
     1.200.000 - 270.000 gia' versate = 930.000 come immobile non affittato)  
Esempio n. 4:                                                                 
     Appartamento per    il    quale   l'imposta annua dovuta per l'abitazione
principale, al lordo della detrazione, e' pari a L. 1.800.000.                
     L'abitazione e'    di    proprieta'    di  tre fratelli: il fratello A e'
proprietario per   il 50%; il fratello  B, per il 46%;  il fratello  C, per il
4%, ma   soltanto   i  fratelli B e C dimorano nell'immobile per l'intero anno
2000.                                                                         
     L'imposta da versare per l'intero anno e' pari a:                        
     L. 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete  
la detrazione in quanto non dimorante);                                       
     L. 728.000, da parte di  B: 46% di 1.800.000 = 828.000;                  
     828.000 - 100.000 (pari alla meta' della detrazione di L. 200.000)  =    
728.000;                                                                      
     nessuna imposta da parte di  C  (4% di 1.800.000 = 72.000;               
     72.000 - 72.000 =  0. Infatti, l'ammontare della detrazione spettante,   
pari a L. 100.000,  non supera  l'importo d ell' imposta, per  cui C non deve 
versare nulla).                                                               
3) MODALITA''  DI VERSAMENTO DELL'ICI.                                        
     Per quanto   concerne   le  modalita' di versamento si fa rinvio a quanto
precisato con    la    circolare    n.    96/E del 29 aprile 1999 in ordine ai
suggerimenti offerti    per    rendere   piu' agevole al contribuente l'esatto
adempimento dell'obbligazione    tributaria.    E'  opportuno, in particolare,
ribadire che  a norma dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 446 del
1997, i   comuni   possono stabilire, con proprio regolamento, che l'ICI debba
essere versata   dai   contribuenti   non piu' tramite il concessionario della
riscossione, bensi'   esclusivamente sul conto corrente postale intestato alla
tesoreria del   comune,  presso gli sportelli della tesoreria comunale o anche
tramite il sistema bancario. Il comune puo' anche stabilire che tali modalita'
siano aggiuntive  e non sostitutive del normale metodo di pagamento tramite il
concessionario della  riscossione. In tal caso il contribuente puo' optare per
l'una o    l'altra    modalita'    di   pagamento. E' quindi necessario che il
contribuente acquisisca notizie in merito alle forme di pagamento adottate dal
comune.                                                                       
     E' opportuno    comunque    precisare    che  i versamenti effettuati dai
contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o
presso i   suoi   sportelli,   anziche'  direttamente al comune, devono essere
assunti come validamente eseguiti, a norma  dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs.
del 18  dicembre 1997, n. 471. A tal fine deve prendersi, come riferimento, la
data apposta   sul   bollettino   dall'ufficio postale ovvero dall'ufficio del
concessionario.                                                               
4) MODALITA'' DI COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO DI VERSAMENTO.                   
     Con il   decreto   interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale   n.   116  del successivo 20 maggio, e' stato approvato un
apposito bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'ICI, che,
pur con i necessari adattamenti, costituisce la modalita' di riferimento per i
comuni per   quel  che riguarda il contenuto e le caratteristiche tecniche che
ogni bollettino deve presentare.                                              
     Si deve    pertanto,    ancora    una  volta, richiamare l'attenzione dei
contribuenti sulla    necessita'    di    assumere informazioni in ordine alle
modalita' di   pagamento   del   tributo   e,  nella specie, sul bollettino da
utilizzare.                                                                   
     Per  quanto  riguarda  le  modalita'  di  compilazione  del bollettino si
evidenzia quanto segue:                                                       
     -    gli   importi,   che  vanno arrotondati a L. 1.000 per difetto se la
frazione non   e'   superiore   a L. 500 o per eccesso se e' superiore, devono
continuare ad essere espressi in lire;                                        
     -    nelle   caselle   dedicate  alla "abitazione principale" va indicato
soltanto l'importo   dovuto   per   l'immobile   adibito a dimora abituale del
contribuente, titolare   del   diritto   di   proprieta' o di diritto reale di
godimento sullo stesso;                                                       
     -    gli   importi   dovuti   per le eventuali pertinenze dell'abitazione
principale, nonche'   quelli   che   si versano per i fabbricati ai quali, per
disposizione di   legge o a seguito di deliberazione comunale, e' riconosciuto
un trattamento   di  favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno
indicati nelle caselle dedicate agli "altri fabbricati";                      
     -    nelle caselle dedicate alla "detrazione per l'abitazione principale"
va indicato   l'importo complessivo delle detrazioni di imposta, (anche se non
riguardante o  riguardante solo in parte la dimora abituale del contribuente),
computato, agli   effetti della determinazione della somma versata, sulla base
delle disposizioni   di legge o delle deliberazioni del comune che riconoscono
tale agevolazione;                                                            
     -    nelle   caselline dedicate al "numero dei fabbricati" va indicato il
numero delle   unita'   immobiliari   per  le quali si effettua il versamento,
intendendosi per   tali  quelle che sono iscritte o devono essere iscritte nel
catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale;   
     -    se   il   versamento e' effettuato in unica soluzione, vanno barrate
entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.              
5) IMPORTI MINIMI                                                             
     Non si   fa   luogo   al  versamento se l'imposta da versare e' uguale od
inferiore a L. 4000.                                                          
     Se l'importo   da  versare supera le quattromila lire, il versamento deve
essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.                              
Esempio:                                                                      
     se l'imposta   dovuta   per l'intero anno e' pari a L. 10.000, in sede di
acconto bisognerebbe  versare L. 4.000, vale a dire il 90% di 5.000= 4.500 che
diventano L.   4.000 per effetto dell'arrotondamento; poiche' detto importo e'
uguale a   L. 4.000, il versamento dell'acconto non deve essere effettuato. Al
momento del   pagamento del saldo bisognera' invece versare L. 10.000 (imposta
dovuta per l'intero anno meno l'acconto che e' pari a zero).                  
     Si rammenta    che    il    comune   puo' deliberare un importo minimo di
versamento superiore   a L. 4.000, per cui, anche riguardo a tale fattispecie,
il contribuente deve interpellare il comune destinatario del versamento.      
6) DIVIETO DI COMPENSAZIONE                                                   
     E' necessario   infine   ribadire   che   nel  caso in cui per annualita'
precedenti siano   stati   effettuati   indebiti versamenti, non e' consentito
procedere autonomamente  alla compensazione con le somme da versare per l'anno
2000.                                                                         
 
 
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Aggiornato il: 16 luglio 2000