DECRETO 25.05.2000
ARTICOLO a cura di Luca Miele
COMMENTO
A CASSAZIONE a cura di Giovanni Negri
ARTICOLO a cura di Tonino Morina
FORUM sui versamenti - Stralcio
CIRCOLARE
7 giugno 2000, n. 118/E
ARTICOLO
a cura di Dario Deotto
RISOLUZIONE
.06.06.2000, n. 82/E
DECRETO 25.05.2000"Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione «Unico 2000 - Persone fisiche» e per l'effettuazione del versamento telematico Internet." In breve Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 06-06-2000
ARTICOLO a cura di Luca Miele"Nelle compensazioni non opera il tetto di 500 mln -
Irpeg e sostitutiva senza limiti in F24" In breve Il breve scritto mettere in risalto una precisazione indicata dall'Assonime nella sua recente circolare n. 39/2000. Nella circolare da ultimo citata si è detto che ai fini della costituzione del plafond compensabile di L. 500 milioni annui (articolo 25, comma 2 del D.Lgs n. 241/1997)[1] non si tiene conto della compensazione tra crediti IRPEG, ceduti nell'ambito dei gruppi societari (articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973) e debiti di imposta sostitutiva dell'IRPEG emergente da operazioni straordinarie d'impresa effettuate secondo le disposizioni del D.Lgs n. 358/1997. Dallo scritto emerge che l'associazione delle società per azioni, sebbene con toni prudenti, ritiene che tale forma di compensazione non rientri nel limite sopra indicato, stante il fatto che è ammessa da una precisa disposizione regolamentare (articolo 11 del D.P.R. n. 542/1999), la quale esula dall'applicazione dei principi generali di compensazione (in proposito, vedi anche istruzioni alla compilazione della dichiarazione UNICO-2000 alla voce compensazioni) Spunti critici E' bene
precisare che la compensabilità dei crediti IRPEG ceduti era ammessa anche
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 11 del D.P.R. n. 542/1999. Infatti in
applicazione dei principi generali della compilazione emergenti dall'articolo 17
del D.Lgs n. 241/1997 e dai chiarimenti indicati dal Ministero delle finanze in
particolare nelle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni, tali crediti
potevano essere utilizzati in compensazione dalla società cessionaria a
decorrere dall'anno successivo a quello nel quale l'eccedenza si genera in capo
al cedente. Infatti, come anche chiarito indirettamente nelle istruzioni alla
compilazione del quadro RK della dichiarazione UNICO-2000 società di capitali
(pagina 62), al rigo RK19 devono essere indicate le somme utilizzate in
compensazione secondo le regole generali dettate dal D.Lgs n. 241/1997.
Indicazione, quest'ultima, ovviamente riferita all'utilizzo ai crediti
infragruppo emergenti dalla precedente dichiarazione. La
compensazione dei crediti ceduti indicati nella dichiarazione UNICO-2000 entro
la data della presentazione della dichiarazione[2]
(in applicazione dell'articolo 11 del D.P.R. 542/1999) dovrà essere invece
riportata nel rigo RK20. Tutto
ciò premesso porta a ritenere che l'indicazione dell'articolo 11 del D.P.R. n.
542/1999 costituisce solamente una norma di carattere interpretativo
dell'applicazione dell'istituto della compensazione che non porta fuori, da tale
ambito, la compensazione dei crediti IRPEG ceduti all'interno dei gruppi. Tuttavia
si ritiene che la compensazione verticale all'interno dello stesso tributo o
ammessa da disposizioni di legge fuori dai canoni dell'F24, come appunto quella
in discussione, non debba essere considerata ai fini della costituzione del
plafond compensabile anche se rivendicata tramite il modello di versamento. Il
sole 24 ore di martedì 6 giugno 2000, pag. 21
COMMENTO A CASSAZIONE a cura di Giovanni Negri
"I proventi illeciti vanno tassati anche se devono essere sostituiti - Per la Cassazione la condanna al rimborso e risarcimento non blocca l'imposizione." In breve Dal breve commento alla sentenza della sezione tributaria della Suprema corte di Cassazione n. 7511/2000, (su Guida Normativa del 7 giugno 2000) emerge che l'imponibilità delle somme da attività illecita (articolo 14, comma 4 della legge 537/1993) non è impedita dalla condanna al risarcimento della ricchezza illecitamente generata. La suprema corte ritiene infatti che "considerato il fatto che la condanna al risarcimento non può influire sulla nascita dell’obbligazione tributaria, dal momento che, logicamente e cronologicamente, è successiva al verificarsi del presupposto d’imposta dal quale deriva l’obbligazione. In sostanza, l’arricchimento si è verificato al momento della percezione dei proventi illegali. Potrebbe invece configurarsi, e qui la sentenza apre uno spiraglio, nell’anno successivo di competenza come una perdita deducibile e documentata. Inoltre, la Cassazione corrobora la sua interpretazione sostenendo che la condanna precedente non è specificamente prevista tra i fatti estintivi o impeditivi dell’obbligazione tributaria." Il
sole 24 ore di martedì 6 giugno 2000, pag. 24
ARTICOLO a cura di Tonino Morina
"Sugli acconti non indicati recupero senza integrativa" In breve L'autore mette in evidenza la presa di posizione del Ministero delle finanze espressa nella C.M. n 113/2000, § 3.4 (in proposito vedi Novità del 05 giugno 2000), avuto riguardo al recupero a compensazione dei maggiori crediti o minori debiti emergenti dalle dichiarazioni, ma non risultanti a causa di errori di calcolo o di riporto di valori comunque rilevabili dalla procedura di liquidazione delle dichiarazioni. L'autore ritiene che nel caso in cui l'avviso bonario previsto dall'articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 (ai fini delle imposte sui redditi) e articolo 54-bis D.P.R. 633/1972 (ai fini Iva), non dovesse pervenire entro il termine di presentazione della dichiarazione Unificata relativa al periodo d'imposta successivo, il contribuente può comunque recuperare le somme in compensazione presentando una dichiarazione integrativa secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/98. Spunti
critici Appare
utile precisare che la presentazione della dichiarazione integrativa a favore
del contribuente in questi casi si ritiene non sia preclusa, ma solamente non
necessaria. Infatti il maggior credito o il minor debito non indicato in
dichiarazione a causa di errori rilevabili in sede di liquidazione della
dichiarazione, emergente comunque dalla dichiarazione stessa, quello che manca
è solamente la sua evidenza.. Elemento, quest'ulto, sufficiente per ammettere
la compensabilità di tali crediti ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n.
241/1997, fino alla presentazione della dichiarazione unificata annuale relativa
al periodo d'imposta successivo. Il
sole 24 ore di mercoledì 7 giugno 2000, pag. 21
FORUM
sui versamenti - Stralcio
"risposta delle Finanze a un quesito sulle sanzioni per il ravvedimento, nell’ambito del Forum sui versamenti promosso in questi giorni dal ministero su Internet." In breve Nell'illustrare i modi con cui correggere gli errori di codice tributo commessi nelle deleghe di versamento F24 e F23, viene chiarito che la nuova misura della riduzione delle sanzioni per l'applicazione del ravvedimento operoso da lettera b) dell'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, modificata dal 1/6 ad 1/5 dal D.Lgs 99/2000, si applica solamente per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del citato decreto modificativo (10 maggio 2000). Il principio del favor rei (articolo 3 del D.Lgs n. 472/1997), non è limitato alle variazioni delle singole sanzioni previste per le violazioni tributarie, bensì anche alle variazioni dell'istituto del ravvedimento operoso che comportano un trattamento più sfavorevole per il contribuente (In proposito la C.M. n. 180/1998 a commento dell'articolo 25) Il
sole 24 ore di giovedì 8 giugno 2000, pag. 22
CIRCOLARE
7 giugno 2000, n. 118/E
" Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2000." In breve Come ogni anno in prossimità della scadenza del primo versamento dell’ICI, sono state illustrate le novità intervenute nella normativa dell’imposta che interessano il 2000 ed ha chiarito le relative modalità di versamento. La disciplina del tributo non è uniforme sull’intero territorio nazionale e che quindi il contribuente per conoscere se l’ente locale ha adottato deliberazioni regolamentari modificative o integrative della disciplina generale deve necessariamente rivolgersi al comune destinatario del versamento dell’imposta. E' bene ricordare che non sono da ritenere sufficienti gli avvisi di adozione dei regolamenti comunali che vengono pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale poiché gli stessi sono estremamente sintetici nei contenuti. Successivamente il documento ha individuato, come di consueto, i soggetti passivi del tributo, l’ambito oggettivo, le esclusioni e le esenzioni dal tributo ed infine ha posto attenzione alle aliquote ed alla detrazione per l’abitazione principale. In conclusione sono state dettate le modalità di versamento dell'ICI, mettendo in evidenza ancora una volta che il nuovo potere regolamentare attribuito ai Comuni ha consentito a questi ultimi di poter stabilire che l’ICI debba essere versata non più tramite il concessionario della riscossione, bensì esclusivamente sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune. Tuttavia i versamenti effettuati dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché direttamente al comune, saranno comunque considerati validamente eseguiti. Precisazioni E' appena
il caso di precisare che il versamento tempestivo ad ufficio incompetente è
visto quale esimente dallo stesso articolo 13, comma 3 del D.Lgs n. 471/1997. Il
sole 24 ore di giovedì 8 giugno 2000, pag. 24
ARTICOLO
a cura di Dario Deotto
"Nella circolare 100/E prese in esame le varie tipologie di comunicazioni per i contribuenti «Avvisi», Fisco comprensivo Niente ravvedimento operoso per correggere gli errori nelle deleghe rilevati con le verifiche formali" In breve L'articolo prende in esame particolari questioni desumibili, direttamente ed indirettamente, dalla C.M. n. 100/E del 2000 (In proposito vedi Novità del 22 maggio 2000). Applicabilità delle sanzioni in
casi di errori di codice tributo Gli errori di codice tributo effettuati in sede di versamento delle somme risultanti dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972), non comportano l'applicazione della sanzione stabilità dall'articolo 15 del D.Lgs n. 471/1997. Il Ministero delle finanze indica infatti che tali errori vengono corretti nell'ambito del contraddittorio direttamente dall'ufficio. Spunti critici Su
piano strettamente giuridico si ritiene che tale affermazione non sia supportata
da alcuna norma o interpretazione sostenibile. Infatti l'articolo 15 del D.Lgs
n. 471/1997 punisce l'errore che non consente nella
delega di versamento l'imputazione della somma versata. Pertanto, sebbene
limitatamente ai versamenti che transitano nelle dichiarazioni tali errori non
comportano, di fatto, il risultato non voluto dalla norma sanzionatoria:
imputazione della somma versata in un capitolo del bilancio dello Stato diverso
da quello previsto, si ritiene che il comportamento sanzionato si sia comunque
configurato. Compensabilità
dei maggiori crediti emergenti dal controllo formale delle dichiarazioni. Tra i prospetti di comunicazione bonaria dell'esito della liquidazione delle dichiarazioni, rilasciati ai sensi dei commi 3 degli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, compare anche una comunicazione di liquidazione della dichiarazione si chiude a credito per il contribuente. Nella comunicazione viene in fine indicato che "In assenza di suoi rilievi o chiarimenti i dati risultanti dalla presente comunicazione si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati.". Secondo l'autore tale affermazione consente di computare in compensazione i maggiori crediti emergenti dalla dichiarazione ma non in essa evidenziati per l'errore di compilazione o di riporto di valori. (in proposito si veda anche C.M. n. 113/E del 2000, commendata con le Novità del 05 giugno 2000). Spunti critici L'autore
commenta in modo negativo l'altra l'atra precisazione indicata dal Ministero
delle finanze al punto 8.1.2 della circolare n. 98/E del 2000, in base alla
quale, la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente comporta
l'applicazione della sanzione per tardiva dichiarazione (per maggiori
approfondimenti critici si rinvia alle Novità
del 22 maggio 2000) Il
sole 24 ore di sabato 10 giugno 2000, pag. 19
RISOLUZIONE
.06.06.2000, n. 82/E
"Quesito in ordine al trattamento fiscale delle riserve in sospensione d'imposta ex art. 4 D.Lgs. 358/97." In breve La riserva formatasi in conseguenza di conferimento di azienda effettuato in base all’articolo 4 del D.Lgs. 358/1997 , non costituisce fiscalmente, un fondo in sospensione di imposta, bensì una libera posta del patrimonio netto di natura esclusivamente civilistica quale riserva di capitale che, come tale, liberamente utilizzabile per la copertura di perdite di esercizio e altrettanto liberamente distribuibile ai soci senza alcun onere impositivo per la società. Approfondimenti Si
ricorda che l'articolo 4 del D.Lgs 358/1997 disciplina le ipotesi di
conferimento d'azienda effettuato tra soggetti IRPEG senza emersione di
plusvalenza o con emersione di plusvalenza, tassabile con l'imposta sostitutiva
del 27% da versare in 5 rate. Nelle
ipotesi in cui il conferimento d'azienda è effettuato senza emersione di
plusvalenza il valore delle partecipazioni ricevute in cambio non deve superare
il patrimonio netto dell'azienda conferita; le differenze tra i valori degli
elementi del passivo e dell'attivo dell'azienda conferita, assunti ai fini
civilistici e ai fini fiscali, devono emergere da un prospetto di raccordo. Nell'effettuare dette operazioni , al fine di considerare il valore economico (di solito più alto di quello contabile) dell'azienda conferita nello stabilire i rapporti di proprietà tra i vari soci, gli altri soci sono, di solito, chiamati a versamenti aggiuntivi da memorizzare in apposita riserva avente natura di riserva di capitale (Riserva da conferimenti). La risoluzione del
Ministero delle finanze si riferisce appunto a tale riserva. La
risoluzione non è stata oggetto di pubblicazione [1] Appare utile precisare che
il limite di L. 500 milioni è indicato solamente fino al periodo d'imposta
2000. Pertanto in assenza di proroghe o altre disposizioni, a decorrere dal
2001 la compensazione dei crediti tributari è libera. [2] Si ricorda infatti che
tali crediti possono essere utilizzati in compensazione sin dal 1 gennaio
2000. Questo rende possibile il loro utilizzo già prima della data di
presentazione della dichiarazione stessa. |
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