Circolare 132 del 28.06.00
MATERIA FISCALE: Riscossione
OGGETTO Riscossione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi
dell'art. 2, commi da 3-quater a 3-sexies, del D.lgs. n. 99 del 2000 -
Procedura in caso di sgravio parziale.
TESTO
Alle DirezioniRegionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Ai Centri di Servizio delle imposte dirette ed indirette
Agli Uffici Distrettuali delle imposte dirette
Agli Uffici I.V.A.
All'Ascotributi
e p.c. Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
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L'articolo 2, commi 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 30
marzo 2000, n. 99, prevede che le sanzioni relative a somme iscritte a ruolo a
seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal
1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono ridotte della meta' se il
contribuente provvede al pagamento delle stesse sanzioni, del tributo e degli
interessi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio al
contribuente medesimo ed a cura del concessionario di un'apposita
comunicazione (c.d. "avviso bonario").
La norma e' rivolta ad armonizzare, per quanto possibile, la procedura
di riscossione delle somme iscritte a ruolo a seguito del recupero
dell'arretrato in materia di controllo delle dichiarazioni previsto
dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con quella degli
importi risultati dovuti a seguito del controllo delle dichiarazioni
presentate a partire dal 1 gennaio 1999, per la quale, ai sensi degli artt.
36-bis, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis, comma 3, del DPR
26 ottobre 1972, n. 633, e 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, il contribuente ha la possibilita' di evitare l'iscrizione a
ruolo corrispondendo, sulla base di apposito avviso, un importo pari al
tributo, agli interessi ed alle sanzioni abbattute di due terzi.
In proposito si ritiene, preliminarmente, necessario evidenziare che le
due procedure innanzi descritte presentano un tratto differenziale di assoluto
rilievo: quella relativa al recupero dell'arretrato 1994-1998 ha alla base un
ruolo sottoscritto dall'ufficio e affidato al concessionario del servizio
nazionale della riscossione; quella di riscossione degli importi relativi alle
dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 1999, invece, e' prodromica
alla stessa iscrizione a ruolo ed e', quindi, direttamente gestita
dall'Amministrazione finanziaria. Ne derivano, come si vedra', rilevanti
implicazioni in ordine alle modalita' di effettuazione del pagamento degli
importi eventualmente rideterminati dagli uffici in sede di esercizio del
potere di autotutela espressamente richiamato in materia dal comma 3-sexies
del citato articolo 2.
Cio' premesso, al fine di eliminare talune incertezze
interpretative e supportare l'azione degli uffici chiamati a gestire la
delicata fase del rapporto con i contribuenti destinatari delle predette
comunicazioni, si ritiene necessario fornire le precisazioni che seguono.
Come gia' evidenziato, la procedura delineata dall'articolo 2,
commi da 3-quater a 3-sexies, prevede l'invio ai contribuenti, da parte del
competente concessionario del servizio nazionale della riscossione, di
apposito invito al pagamento, invito il cui contenuto e' stato concordato con
questa Direzione, e che nasce da un ruolo gia' sottoscritto e, dunque,
idoneo a determinare la notifica di una cartella di pagamento. Tale notifica,
pero', sara' effettuata solo se il contribuente non abbia provveduto
al pagamento nei termini individuati dalla norma, ovvero l'ufficio non abbia
annullato l'iscrizione a ruolo.
L'esistenza di un ruolo determina la necessita' che la riscossione delle
somme in argomento venga gestita soltanto dal sistema dei concessionari
secondo la procedura tipica della riscossione a mezzo ruolo. Ne discende la
preclusione della possibilita' di utilizzare canali di pagamento previsti per
la riscossione spontanea delle entrate tributarie, quali, ad esempio, i MODD.
F23 o da F24. In effetti, il pagamento dovra' essere effettuato soltanto:
- presso banche e poste, con il modello di pagamento allegato alla
comunicazione;
- presso le poste con il modello F35;
- direttamente presso gli sportelli del concessionario.
Il termine finale per l'effettuazione del pagamento e' fissato dal
comma 3-quinquies dell'articolo 2; esso coincide con l'ultimo giorno del mese
successivo a quello in cui l'invito al pagamento e' stato inviato. Decorso
questo momento il debitore non potra' piu' usufruire dell'abbattimento del 50%
della sanzione, e, soltanto a fronte della notifica della cartella di
pagamento potra' chiedere di effettuare ratealmente il pagamento integrale
delle somme risultanti dalla dichiarazione.
E' necessario, pero', stabilire come incida sul decorso del suddetto
termine di pagamento l'eventuale richiesta di intervento in autotutela
prodotta all'ufficio ai sensi del comma 3-sexies della disposizione in esame.
Al riguardo, considerato che l'eventuale intervento dell'ufficio sul
ruolo emesso si traduce sostanzialmente in una riliquidazione della
dichiarazione, nel caso di sgravio parziale deve ammettersi la possibilita'
che il debitore sia nuovamente ammesso alla fruizione del beneficio
consistente nell'abbattimento del 50% della sanzione che risulta dovuta sul
tributo rideterminato a seguito dello sgravio stesso.
Il relativo pagamento potra' essere effettuato entro l'ultimo giorno
del mese successivo a quello di invio di una nuova comunicazione da parte dei
concessionari, comunicazione questa che, contestualmente, informera'
dell'avvenuto sgravio parziale delle somme originariamente iscritte a ruolo e
ricalcolera' l'importo dovuto tenendo conto del citato abbattimento della
sanzione.
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