Circolare 132 del 28.06.00 

MATERIA FISCALE: Riscossione 



OGGETTO Riscossione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi 
dell'art. 2, commi da 3-quater a 3-sexies, del D.lgs. n. 99 del 2000 - 
Procedura in caso di sgravio parziale. 



TESTO
                    Alle DirezioniRegionali delle Entrate                     
                    Agli Uffici delle Entrate                                 
                    Ai Centri di Servizio delle imposte dirette ed indirette  
                    Agli Uffici Distrettuali delle imposte dirette            
                    Agli Uffici I.V.A.                                        
                    All'Ascotributi                                           
             e p.c. Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle  Entrate   
                    Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario            
             ----------------------------------------------------------       
      L'articolo 2,   commi 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 30
marzo 2000, n. 99, prevede che le sanzioni relative a somme iscritte a ruolo a
seguito del   controllo  formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal
1994 al   1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998
ai fini   dell'imposta   sul   valore aggiunto, sono ridotte della meta' se il
contribuente provvede  al pagamento delle stesse sanzioni, del tributo e degli
interessi entro   l'ultimo   giorno   del mese successivo a quello di invio al
contribuente medesimo    ed    a    cura    del  concessionario di un'apposita
comunicazione (c.d. "avviso bonario").                                        
      La norma   e' rivolta ad armonizzare, per quanto possibile, la procedura
di riscossione    delle    somme    iscritte    a ruolo a seguito del recupero
dell'arretrato in    materia    di    controllo   delle dichiarazioni previsto
dall'articolo 9   della   legge   23  dicembre 1998,  n. 448, con quella degli
importi risultati    dovuti    a    seguito  del controllo delle dichiarazioni
presentate a   partire  dal 1 gennaio 1999, per la quale, ai sensi degli artt.
36-bis, comma   3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis, comma 3, del DPR
26 ottobre   1972,   n. 633, e 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.   462,   il contribuente ha la possibilita' di evitare l'iscrizione a
ruolo corrispondendo,   sulla   base   di apposito avviso,  un importo pari al
tributo, agli interessi ed alle sanzioni abbattute di due terzi.              
      In proposito  si ritiene, preliminarmente, necessario evidenziare che le
due procedure innanzi descritte presentano un tratto differenziale di assoluto
rilievo: quella  relativa al recupero dell'arretrato 1994-1998 ha alla base un
ruolo sottoscritto   dall'ufficio   e  affidato al concessionario del servizio
nazionale della riscossione; quella di riscossione degli importi relativi alle
dichiarazioni presentate   a partire dal 1 gennaio 1999, invece, e' prodromica
alla stessa    iscrizione    a    ruolo    ed e', quindi, direttamente gestita
dall'Amministrazione finanziaria.   Ne   derivano,   come si vedra', rilevanti
implicazioni in   ordine   alle modalita' di effettuazione del pagamento degli
importi eventualmente   rideterminati   dagli  uffici in sede di esercizio del
potere di   autotutela  espressamente richiamato in materia dal comma 3-sexies
del citato articolo 2.                                                        
      Cio' premesso,      al      fine      di     eliminare talune incertezze
interpretative e  supportare l'azione   degli   uffici   chiamati a gestire la
delicata fase del rapporto con   i   contribuenti   destinatari delle predette
comunicazioni, si ritiene necessario fornire le precisazioni che seguono.     
      Come gia'     evidenziato,    la   procedura  delineata dall'articolo 2,
commi da   3-quater a  3-sexies, prevede l'invio ai contribuenti, da parte del
competente concessionario    del    servizio   nazionale della riscossione, di
apposito invito  al pagamento, invito il cui contenuto e' stato concordato con
questa Direzione,   e   che nasce   da   un ruolo gia' sottoscritto e, dunque,
idoneo a determinare la notifica di  una cartella di pagamento. Tale notifica,
pero', sara'  effettuata solo se   il   contribuente   non   abbia  provveduto
al pagamento nei termini individuati dalla   norma, ovvero l'ufficio non abbia
annullato l'iscrizione a ruolo.                                               
      L'esistenza di un ruolo determina la necessita' che la riscossione delle
somme in   argomento   venga   gestita  soltanto dal sistema dei concessionari
secondo la   procedura  tipica della riscossione a mezzo ruolo. Ne discende la
preclusione della  possibilita' di utilizzare canali di pagamento previsti per
la riscossione spontanea delle entrate tributarie, quali, ad esempio, i MODD. 
F23 o   da   F24.  In effetti, il pagamento dovra' essere effettuato soltanto:
 - presso    banche    e    poste,   con il modello di pagamento allegato alla
   comunicazione;                                                             
 - presso le poste con il modello F35;                                        
 - direttamente presso gli sportelli del concessionario.                      
      Il termine   finale   per  l'effettuazione del pagamento e' fissato  dal
comma 3-quinquies  dell'articolo 2; esso coincide con l'ultimo giorno del mese
successivo a   quello   in cui l'invito al pagamento e' stato inviato. Decorso
questo momento il debitore non potra' piu' usufruire dell'abbattimento del 50%
della sanzione,   e,   soltanto   a   fronte  della notifica della cartella di
pagamento potra'   chiedere   di effettuare ratealmente il pagamento integrale
delle somme risultanti dalla dichiarazione.                                   
      E' necessario,   pero',   stabilire come incida sul decorso del suddetto
termine di    pagamento    l'eventuale   richiesta di intervento in autotutela
prodotta all'ufficio ai sensi del comma 3-sexies della disposizione in esame. 
      Al riguardo,   considerato   che l'eventuale intervento dell'ufficio sul
ruolo emesso    si    traduce    sostanzialmente   in una riliquidazione della
dichiarazione, nel   caso  di sgravio parziale deve ammettersi la possibilita'
che il    debitore    sia    nuovamente   ammesso alla fruizione del beneficio
consistente nell'abbattimento   del  50% della sanzione che risulta dovuta sul
tributo rideterminato a seguito dello sgravio stesso.                         
       Il relativo   pagamento  potra' essere effettuato entro l'ultimo giorno
del mese  successivo a quello di invio di una nuova comunicazione da parte dei
concessionari, comunicazione     questa     che,   contestualmente, informera'
dell'avvenuto sgravio  parziale delle somme originariamente iscritte a ruolo e
ricalcolera' l'importo   dovuto   tenendo  conto del citato abbattimento della
sanzione.                                                                     
 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 03 agosto 2000