Novità della settimana

Dal 27.06.2000 al 03.07.2000

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Sommario

DISPOSIZIONI VARIE - CONTRIBUTI ISVAP - NUOVA MISURA

DECRETO 26 giugno 2000

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - MISURATORI FISCALI O BIGLIETTERIE AUTOMATIZZATE - PROROGA

D.P.R. 19 giugno 2000, n. 177

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

IVA - DETRAZIONE - mancato inizio di attività - PARERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

ARTICOLO  a cura di Franco Ricca

IMPOSTE SUI REDDITI - CONTROLLED FOREIGHN CORPORATION (cfc) - MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

ARTICOLO  a cura di Gianluca Cristofori

imposte sui REDDITi - operazioni fuori bilancio - rilevanti per tutte le attività

ARTICOLO a cura di Feanco Roscini Vitali

sanzioni - liquidazioni delle dichiarazioni - riduzione al 50% - articolo 2 D.Lgs n. 99/2000. 

CIRCOLARE 28 giugno 2000, n. 132/E

IMPOSTE SUI REDDITI - LEASE BACK - CONTENZIOSO - LE ULTIME PRECISAZIONI DELLA D.R.E. DELLA LOMBARDIA 

ARTICOLO  a cura di Giovanni Zangrilli

TRASMISSIONE TELEMATICA delle dichiarazioni - proroga

ARTICOLO a cura di Giorgio Renghetenau e Elio Silva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 26 giugno 2000.

"Misura e modalità di versamento all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2000 dalle imprese esercenti attività assicurative e riassicurative."

In breve

In ottemperanza al secondo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576 (comma sostituito dall'art.4, comma 26 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373),[1]  il decreto fissa, per l'anno 2000, la misura del contributo che le aziende di assicurazione e riassicurazione devono versare all'ISVAP.

Il contributo è dovuto:

-         dalle imprese, di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica - nella misura del 0,54% dei premi riscossi nel 1999 al netto degli dell'aliquota per gli oneri di gestione, fissata con provvedimento dell'ISVAP del 21 dicembre 1998, in misura pari al 9% dei predetti premi;

-         dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione - nella misura del 0.15% dei premi riscossi nel 1999 al netto degli dell'aliquota per gli oneri di gestione, fissata con provvedimento dell'ISVAP del 21 dicembre 1998, in misura pari al 9% dei predetti premi.

Il versamento dei premi di cui sopra dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2000 al netto degli acconti già versati.

Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 151 di Venerdì, 30 giugno 2000  

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D.P.R. 19 giugno 2000, n. 177.

"Regolamento recante proroga del termine di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti."

In breve

Il decreto proroga il termine del 30 giugno 2000, previsto per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate idonee all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, al 1° gennaio 2001.

Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 152 di Sabato, 1 luglio 2000  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO  a cura di Franco Ricca

"Un principio dalla Corte di giustizia Ue sul beneficio legato al sostenimento di spese d'investimento. - la detrazione scatta purché non ci siano frodi o abusi.

In breve

Lo scritto evidenzia che la Corte di giustizia europea nella sentenza datata 08/06/2000 (chiamata ad interpretare la VI direttiva comunitaria) afferma che il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, compete anche nelle ipotesi in cui all'atto dell'esercizio della detrazione, il contribuente è consapevole che non potrà mai iniziare l'attività. 

Ovviamente rimangono a carico degli uffici fiscali la verifica di eventuali abusi o frodi, alle quali consegue il recupero dell'imposta abusivamente detratta.

Italia oggi di mercoledì 27 giugno 2000, pag. 31  

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ARTICOLO  a cura di Gianluca Cristofori

" Il prelievo trasferito ai residenti prende di mira chi ha il controllo"

In breve

Lo scritto riporta le ultime modifiche che il Senato ha apportato all'articolo 1 dello schema di collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 in tema di Cfc.

Le disposizioni, già affrontate nell'esame preliminare della prima versione del Collegato (Vedi Novità del 22 novembre 1999) e successivamente approfondite nelle Novità del 24 gennaio 2000 e nelle Novità del 20 marzo 2000, prevedono una sorta di tassazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalle società figlie residenti in paesi a fiscalità privilegiata (c. d. paradisi fiscali.

Dalla lettura dell'articolo emerge che il nuovo articolo 1 dello schema di collegato riproduce in pieno le modifiche suggerite dalla maggioranza nell'emendamento presentato in senato il 14.03.2000 (Vedi Novità del 20 marzo 2000).

Rispetto al testo originario le modifiche prevedono:

¨      percentuale di partecipazione detenuta - Nella versione precedente dell'articolo 1 l'applicazione dell'introducendo art. 127.bis scattava solamente in caso di possesso di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale o comunque di importo superiore a L. 15 miliardi, l'emendamento proposto dalla maggioranza non indica più nessun limite;

¨      partecipazioni indirette, gruppi a catena - la nuova formulazione del primo comma "dell'articolo 127-bis" include nel suo ambito di applicazione anche i controlli indiretti  delle Holding a catena;

¨      dalla residenza alla localizzazione - nella versione in commento dell'articolo 127-bis, ai fini dell'applicazione della norma antielusiva, prevede che sia sufficiente che l'impresa controllata sia localizzata nel paese a fiscalità privilegiata, prescindendo quindi dalla residenza; 

Appare evidente, che la localizzazione debba essere valutata con lo spirito della norma. Nel senso cioè che la localizzazione comporti la tassazione nello Stato in cui è localizzata e non in altro Stato.

¨      Prova contraria - Il comma 6 della precedente versione dell'articolo 127-bis indicava che i contribuenti potevano disapplicare la norma dando prova che la società estera svolgeva effettivamente attività industriale. La disposizione contenuta nell'artico 127-bis proposto dalla maggioranza (ora comma 5) affianca a tale disposizione anche la detenzione delle partecipazioni per motivi, per così dire, strategici di assetto operativo. Infatti è disposto che la norma antielusiva non si applica nei casi in cui venga dimostrato che la detenzione della partecipazione non è finalizzata alla localizzazione di parte dei redditi in paesi a fiscalità privilegiata. In entrambe le ipotesi: svolgimento di effettiva attività industriale, per motivi di assetto operativo, è ora previsto il ricorso al diritto di interpello (articolo 21 della legge n. 413/1991).

¨      I redditi attribuiti vanno a tassazione separata - Secondo la vecchia formulazione dell'introducendo articolo 127-bis era previsto che i redditi prodotti dalla società estera venissero tassati in Italia alla stregua dei redditi d'impresa, sommando quindi le relative componenti positive e negative di reddito ai componenti conseguiti e sostenuti in Italia, senza peraltro la possibilità di scomputare le perdite prodotte negli esercizi precedenti. 

Dal momento che questa poteva creare dei problemi di determinazione dell'imposta la nuova versione prevede, al contrario, che i redditi attributi alla società italiana siano tassati separatamente con l'aliquota media applicata dal soggetto residente che, tuttavia, non può essere inferiore al 27%.

La base imponibile è determinata secondo le regole del reddito d'impresa dettate dal titolo IV del TUIR, ad esclusione viene della tassazione frazionata delle plusvalenze (articolo 54, comma 4) e degli ammortamenti anticipati, accellerati e decellerati (articolo 67, comma 3). E' ammesso il riporto delle perdite (articolo 102 del TUIR), ed inoltre viene disposta l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 96 e nell'articolo 96-bis del TUIR.

Si fa notare che l'applicabilità delle disposizioni previste per le società madri figlie aventi le caratteristiche indicate dallo stesso articolo 96-bis TUIR e nel rispetto dei limiti di entità e tempo ivi previsti (partecipazione del 25% per più di un anno) comporta l'esenzione del 95% del reddito attribuito al soggetto residente, determinato nei modi sopra indicati. Mentre l'applicabilità dell'articolo 96 TUIR, applicabile a tutte le altre società collegate che non siano extra UE con regime fiscale privilegiato, comporta che il reddito attribuito alla società controllante ai sensi dell'articolo 127-bis sia tassato solamente al 40%.

Determinazione della base imponibile - nella prima formulazione dell'articolo 127-bis era indicato che gli utili distribuiti dalle società controllate, erano assoggettati a tassazione solamente per la parte eccedente quella già assoggettata ad imposizione quale reddito d'impresa attribuito. Per effettuare un esempio se il reddito d'impresa attribuito alla controllante italiana è di L. 1000 mentre l'utile distribuito è di L. 1200, gli utili distribuiti concorrono solamente per L. 200.

La versione attuale conferma la disposizione sopra indicata (senza peraltro indicare alcun limite temporale di applicazione della disposizione, prima indicato nell'esercizio in corso al 31.10.1999),

Scomputo delle imposte pagate nello stato estero  - La nuova versione dell'introducendo articolo 127-bis,a differenza della prima bozza di articolo, prevede che dalle imposte determinate nei modi sopra indicati debbano essere sottratte:

-         le imposte pagate a titolo definitivo dal soggetto estero nel proprio stato;

-         le imposte pagate dal soggetto italiano nello stato in cui è localizzata la società controllata per il rimpatrio dei dividendi;

¨      L'articolo 127-bis applicabile anche alle banche e assicurazioni - si fa rilevare inoltre che il richiamo delle disposizioni previste dagli articoli 103, e 103-bis del TUIR determina l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 127-bis anche alle imprese di assicurazione e imprese bancarie.

¨      Disciplina delle società madri figlie in paesi extra UE  e credito d'imposta limitato per le imposte pagate all'estero. - Oltre alle modifiche inerenti "cfc" l'articolo 1 del collegato fiscale proposto dalla maggioranza propone due altre modifiche al TUIR .La prima modifica inserisce il comma 4-bis all'articolo 96-bis prevedendo che la disciplina dei redditi conseguiti dalle società madri figlie, possa esse applicata anche nei casi di partecipazioni in società domiciliate in paesi non appartenenti alla UE che prevedono un regime di imposizione non privilegiato, da individuarsi tramite decreto ministeriale, Ovviamente rimane fermo che presupposto per l'applicazione delle disciplina è la detenzione della partecipazione al capitale sociale superiore al 25% da più di un anno. La seconda modifica riscrive completamente l'articolo 106-bis del TUIR. la modifica in sostanza indica che il credito d'imposta per imposte pagate all'estero indicato nell'articolo 15 del TUIR può essere memorizzato nel canestro B della maggiorazione di conguaglio.

¨      Entrata in vigore - Mentre la vecchia formulazione prevedeva l'entrata in vigore dal 31.12.1999 la nuova versione lega l'entrata in vigore delle nuove disposizioni all'emanazione dei decreti di attuazione che individuano i paesi a fiscalità privilegiata; si presume dal 2001.

Spunti critici e considerazioni

Si segnale che le novità evidenziate nell'emendamento ora riproposte nell'attuale formulazione dello schema di collegato fiscale 2000, sono state commentate in prima battuta da Marco Piazza in "Il sole 24 ore" del 15.03.2000 e Jean Marie Del Bo, in il Il sole 24 ore" del 15.03.2000. Sebbene l'emendamento risolve alcuni problemi presenti nella vecchia versione (si vedano le novità del Novità del 22 novembre 1999) altri ne rimangono ancora aperti. Uno tra tutti è la definizione di controllo da adottare ai fini dell'applicabilità della norma.

Appare evidente che in assenza di parametri indicati dalla norma fiscale l'unica definizione di controllo è quella dettata dal codice civile. Nella definizione di controllo il codice civile include anche la c.d. influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali, che non necessariamente consenta il controllo del pacchetto azionario di maggioranza (anche relativa). L'influenza dominante prescinde da qualsiasi partecipazione azionaria, essa si esplica attraverso particolari rapporti contrattuali che pongono la società controllata in una dipendenza economica con la società controllante. Appare evidente che questo tipo di controllo non debba avere rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'articolo 127-bis. Infatti nel caso dell'influenza dominante non si evidenzia il presupposto di applicazione della norma costitutivo dall'intento elusivo. .

Altro problema non risolto dalla norma presentata dalla maggioranza è l'asimmetria dei criteri di determinazione del reddito tra impresa controllata, che ovviamente determina il reddito secondo le regole vigenti nel Paese in cui è localizzata, e impresa controllante, che invece deve determinare il reddito secondo le regole dettate dal titolo IV del TUIR.

Dall'esame trasversale della norma concepita dalla maggioranza emerge che nei casi in cui risultano applicabili gli articoli 96 e 96-bis del TUIR, il reddito della società controllata attribuito alla società controllante per effetto dell'articolo 127-bis, nel primo caso rileva solamente per il 40%, nel secondo caso è esente per il 95%.[2]

La norma così interpretata ha una sua logicità. Infatti l'obbiettivo è quello di tassare secondo il medesimo regime sia gli utili distribuiti dalle predette società sia i redditi prodotti dalle stesse attribuiti alla società controllante residente in Italia per trasparenza in applicazione dell'articolo 127-bis.

Il sole 24 ore di venerdì 30 giugno 2000, pag. 21  

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ARTICOLO a cura di Feanco Roscini Vitali

"Operazioni fuori bilancio estese a tutte le attività"

In breve

L'autore ricorda che l'articolo 2 del collegato alla legge finanziaria 2000 estende l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 dell'art.103-bis del TUIR anche agli altri soggetti diversi dagli enti creditizi al fine di dare adeguata disciplina alla c.d. operazioni fuori bilancio poste in essere dagli enti diversi da quelli creditizi (Vedi anche Novità del 22 novembre 1999).

Le "operazioni fuori bilancio" possono essere definite quali operazioni aventi ad oggetto contratti il cui valore è legato ad un evento futuro incerto che non consente loro l'effettiva iscrizione in  bilancio fino al termine previsto dal contratto che restituisce certezza al loro valore.

In sostanza si tratta di:

a) contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o termine) di titoli e di valute;

b) contratti cosiddetti derivati perché il loro valore deriva da quello di attività sottostanti effettive, come titoli (futures e options su titoli, contratti a premio su titoli) ovvero da quello di sottostanti nozionali come tassi di interesse o indici finanziari (futures su tassi o indici, interest rate options, forward rate agreements, interest rate, swap domestic currency swaps, currency options, ecc.).

Gli enti finanziari, prima, e ove venisse approvato il collegato nella sua versione attuale, anche gli altri soggetti per le operazioni «fuori bilancio», sono tenuti a rilevare pro rata temporis (in base alla maturazione degli interessi derivanti dalle attività o passività coperte, se trattasi di copertura specifica; in base alla durata del contratto, se trattasi di copertura generica), tra i «proventi ed oneri assimilati agli interessi», i differenziali «calcolati sulla base della differenza tra prezzo o tasso contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell' esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi».

In altre parole, alla fine dell'esercizio, si dovrà confrontare il valore del contratto alla data della stipula o all'inizio dell'esercizio, con il suo valore alla fine del periodo d'imposta; la differenze positive o negative parteciperanno alla formazione del reddito d'esercizio e della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Spunti critici

Si rileva che il neo comma 2-bis dell'art.103-bis TUIR non costituisce un'innovazione. Infatti già attualmente i componenti positivi e negativi di reddito emergenti dai contratti derivati esistenti alla fine del periodo d'imposta, devono essere inseriti nel conto economico secondo le disposizioni del codice civile ed inoltre si deve ritenere che tali componenti abbiano dei requisiti previsti dall'art.75 del TUIR ai fini della loro deducibilità o imponibilità dal reddito d'impresa in quanto determinabili in misura certa alla fine di ogni periodo d'imposta. Pertanto si ritiene che la norma renda solamente esplicito ciò che era già insito nelle regole generali.

Il sole 24 ore di venerdì 30 giugno 2000, pag. 21

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CIRCOLARE 28 giugno 2000, n. 132/E

"Riscossione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 2, commi da 3-quater a 3-sexsies, del D.Lgs n. 99 del 2000. Procedura in caso di sgravio parziale."

In breve

La circolare chiarisce gli ambiti applicativi dell'artico 2 del D.Lgs n. 99/2000 secondo cui le sanzioni emergenti dal controllo formale delle dichiarazione dei redditi presentate negli anni 1994 - 1998 e, delle dichiarazioni Iva, presentate negli anni 1995 - 1998 sono ridotte al 50%.

La circolare evidenzia inoltre che, a differenza degli avvisi bonari (comunicazioni  di liquidazione ex artt. 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis  DPR n. 633/1972) inviati in relazione alle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999, i quali costituiscono atti prodromici all'iscrizione a ruolo, gli atti di liquidazione delle dichiarazioni i cui termini di liquidazione sono prorogati a norma dell'articolo 9 della L: 448/98, presuppongono un iscrizione a ruolo già sottoscritta che sarà inviata solamente nel caso in cui il contribuente non effettua il pagamento emergente dall'avviso bonario entro i termini previsti.

Pertanto mentre il debito d'imposta, sanzioni ed interessi, emergente dagli avvisi bonari (articoli 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/73 e articolo 54-bis, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 seguendo anche quanto indicato dall'articolo 2, comma 2 del D.Lgs 462/1997 - riduzione delle sanzioni ad 1/3), saranno versati tramite il normale modello di versamento F24, le somme a debito evidenziate dall'avviso bonario relative alle dichiarazioni sottoposte alla proroga disposta dall'articolo 9 della legge finanziaria 1999 dovranno essere versate con il bollettino allegato o con un apposito modello F35, ovvero direttamente presso gli sportelli del concessionario.

Viene inoltre chiarito che se a seguito di applicazione dell'autotutela viene riconosciuto uno sgravio parziale delle somme precocemente iscritte a ruolo ,sarà emesso un ulteriore avviso di liquidazione ex articolo 25, comma 3 del DPR 472/1997, contenente una seconda liquidazione della dichiarazione in considerazione dello sgravio; il contribuente potrà versare le somme emergenti da questa seconda liquidazione entro la fine del messe successivo a quello in cui è stata inviato il secondo avviso bonario.

Il sole 24 ore di venerdì 30 giugno 2000, pag. 24

Italia oggi di venerdì 30 giugno 2000, pag. 25  

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ARTICOLO  a cura di Giovanni Zangrilli

"La D.R.E. della Lombardia indica i casi in cui il contenzioso non va abbandonato - Lease-back, sulle vertenze il fisco torna all'attacco"

In breve

L'autore mette in evidenza che la D.R.E. della Lombardia (Circolare n. 20/2000) ha indicato agli uffici fiscali di seguire le indicazioni della Corte di Cassazione (Sent. n. 11267/1995 e n. 4612/98), seguite poi dalla delibera Secit n. 55/1999, in materia dI Lease-back. Si ricorda brevemente che gli orientamenti sopra richiamati espressi dalla giurisprudenza e dal Secit, indicano che il contratto di lease-back è un contratto atipico che non concretizza nessuna attività fiscalmente o civilisticamente fraudolenta.

Tuttavia, sempre secondo la circolare della direzione regionale della Lombardia, gli uffici fiscali prima di abbandonare il contenzioso devono osservare se dietro tale pratica non si nasconda un "patto commissorio"[3] ovvero una vendita finalizzata a garanzia anziché al successivo leasing.

Il breve scritto conclude riportando una serie di "anomalie contrattuali" (clausole) che, secondo la direzione regionale delle entrate lombarda, dovrebbero nascondere un possibile patto commissorio o vendita a scopo di garanzia.

Italia oggi di sabato 1 luglio 2000, 29  

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ARTICOLO a cura di Giorgio Renghetenau e Elio Silva

"Dichiarazioni telematiche[]Categorie all’attacco dopo il black out di venerdì Il Fisco rassicura i professionisti: "Una settimana senza sanzioni"

In breve

Il breve scritto evidenzia che il Ministero delle finanze, nella persona del Ministro Ottaviano Del Turco ha dichiarato, presumibilmente anticipando un "comunicato stampa" che, la trasmissione tardiva delle dichiarazioni i cui termini scadevano il 30.06.2000 (si tratta delle dichiarazioni Iva autonome, delle dichiarazioni periodiche del primo trimestre o del mese di maggio ovvero dichiarazioni dei sostituti d'imposta per coloro che hanno più di 20 dipendenti), da parte degli abilitati è ammessa senza applicazione delle sanzioni ancora per una settimana-dieci giorni (pertanto fino al lunedì 10 luglio).

Si ricorda che la sanzione per l'omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni varia da L. 1 milione a L. 10 milioni (articolo 7-bis del D.Lgs n. 241/1997, in proposito Novità del 20 settembre 1999 e Novità del 18 ottobre 1999)

Il sole 24 ore di domenica 2 luglio 2000, pag. 9

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[1] La norma citata prevede che il contributo è versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, il quale è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP. -

[2] Si ricorda che l'articolo 96 non si applica nei casi di copllegamento in società non UE con regime fiscale privilegiato individuate con il D.M. 24.04.1992. Dal canto suo, l'articolo 96-bis si applica invece solamente alle condizioni delineate dal comma 2 del predetto articolo e, dopo le modifiche proposte dallo stesso articolo 1 dello schema di legge collegato fiscale 2000 in commento, anche avuto riguardo alle società extra UE con regime fiscale non privilegiato.

[3] Si ricorda che il patto commissorio, vietato dall'articolo 1963 del c.c., si concretizza allorquando in un contratto di finanziamento si prevede il passaggio di proprietà dell'immobile (garanzia) al creditore, in caso di mancato pagamento del debito. -

 
 
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Aggiornato il: 03 agosto 2000