Circolare 13 del 19.01.00

MATERIA FISCALE: Pubblicita' e affissioni

OGGETTO Occupazione aree pubbliche Articolo 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di pagamento concernenti l'imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni (Icp) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap).

TESTO
                               Ai Comuni                                    
                               Alle Province                                 
                  per conoscenza,                                             
                               Alle Direzioni Regionali delle Entrate        
                               All'Associazione Nazionale dei Comuni Italian
                                   (ANCI)                                     
                               All'Unione Nazionale delle Province Italiane   
                                   (UPI)                                      
                        -----------------------------                         
        Sul supplemento ordinario n. 227/L del 27 dicembre 1999 della Gazzetta
Ufficiale e'   stata   pubblicata   la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria    2000)",  con la quale sono state apportate significative
modificazioni in materia di tributi locali.                                   
In particolare, l'art. 30, comma 14, della legge finanziaria ha stabilito che,
per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di
imposta per    i    tributi    locali    e   per i servizi locali, nonche' per
l'approvazione dei   regolamenti,   e'  stabilito contestualmente alla data di
approvazione del bilancio.                                                    
        Quest'ultima data e' stata fissata per l'anno 2000 al 29 febbraio, dal
decreto 15   dicembre 1999, n. 3162/E3 del Ministro dell'interno di intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (G.U. n.
299 del 22 dicembre 1999).                                                    
        Lo stesso   art.  30, comma 14, ha inoltre stabilito che i regolamenti
approvati entro tale termine hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000; per
gli anni   successivi   invece   i  termini per le deliberazioni concernenti 
tributi locali scadono il 31 dicembre.                                       
        Nulla e'   invece   stabilito in merito al differimento dei termini d
pagamento di   quei   tributi che hanno di norma scadenza nel mese di gennaio,
vale a   dire   l'imposta   sulla pubblicita' annuale e la Tosap permanente, o
comunque prima della definizione delle nuove tariffe.                         
        Si puo'   quindi   verificare   il  caso in cui il pagamento di questI
tributi, effettuato     nei     termini     ordinari,  non risulti esattamente
corrispondente alle   variazioni  regolamentari o tariffarie intervenute in un
momento successivo.                                                           
        Per evitare    questa    situazione,   l'ente locale, sulla base della
potesta' regolamentare generale prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15
dicembre 1997,   dovra'   stabilire  un'adeguata proroga per il versamento dei
tributi in   questione,   alla   quale deve essere data massima diffusione per
permettere ai    contribuenti    il    corretto adempimento delle obbligazioni
tributarie.                                                                   
        La deliberazione   contenente il differimento dei termini di pagamento
non e'   di   regola   necessaria   nel  caso in cui l'ente locale non intenda
apportare modifiche   regolamentari   che   incidono sulla quantificazione dei
tributi. Anche   in   questo   caso  sarebbe comunque opportuno diffondere con
adeguati mezzi   la   notizia   che   gli  ordinari termini di scadenza per il
pagamento dei tributi in esame non hanno subito alcuna variazione.            
        Occorre tuttavia    soffermarsi    su   quanto stabilito dal comma 18,
dell'art. 10   della    legge   13   maggio   1999, n. 133, che ha abrogato la
disposizione contenuta   nel comma 5, dell'art. 3 del d.lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, che, in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni, consentiva   l'applicazione delle tariffe vigenti anche per l'anno
successivo in mancanza di una deliberazione modificativa delle stesse.        
        L'abrogazione di   tale   automatismo   comporta  che se il comune non
conferma esplicitamente,   entro il 29 febbraio 2000, le tariffe in vigore per
l'anno 1999,   ovvero ne delibera di nuove, dovranno  applicarsi le tariffe di
base stabilite nel capo I del d.                                              
lgs. n.   507  del 1993. Particolare attenzione deve essere quindi posta dagli
enti locali   su questa circostanza, al fine di evitare eventuali richieste di
rimborso di importi non dovuti a causa del ripristino delle tariffe di base.  
        Si deve   inoltre   aggiungere  che, come gia' indicato nel comunicato
stampa del   12  febbraio 1999, intervenuto per risolvere l'analoga situazione
verificatasi nell'anno  passato, se le modificazioni regolamentari dei tributi
in oggetto   intervengono   successivamente  al 31 gennaio 2000, senza che sia
stata stabilita   al contempo la proroga dei pagamenti, l'ente dovra' comunque
rimettere in   termini   i contribuenti per il versamento della differenza del
tributo con    esclusione,    in    ogni  caso, di applicazione di sanzioni ed
interessi.                                                                    
        A questo  proposito si precisa che l'eventuale differimento di termini
predisposto limitatamente    all'anno    1999    dall'ente  locale non produce
automaticamente effetti per l'anno in corso. Infatti, a detta deliberazione di
proroga deve   riconoscersi   efficacia limitata all'anno 1999, a meno che, in
quell'occasione, l'ente non abbia espressamente modificato in via definitiva i
termini ordinari   per   il   pagamento dell'imposta sulla pubblicita' e della
Tosap, previsti rispettivamente dagli artt. 8 e 50 del d.lgs. n. 507 del 1993.
In questo  caso si applicheranno automaticamente i nuovi termini senza bisogno
di alcun ulteriore accorgimento da parte dell'ente locale.                    
        Resta infine da accennare al caso in cui venga deliberato il passaggio
dalla Tosap     o     dall'imposta     sulla    pubblicita' ai canoni previsti
rispettivamente dagli artt. 63 e 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, o viceversa.  
Anche in   questa   ipotesi, l'esercizio della potesta' regolamentare consente
all'ente di  deliberare il differimento dei termini per i pagamenti o anche di
disporre le eventuali compensazioni tra gli importi dovuti a titolo di tributo
o di   canone,   senza   naturalmente alcun aggravio di interessi e sanzioni a
carico del contribuente.                                                      
 
 
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Aggiornato il: 29 gennaio 2000