Circolare n. 14/E del 21 gennaio 2000

"Ruoli emessi dal Centro di servizio — Proposizione di ricorso ai sensi dell’articolo 10 del Dpr n. 787 del 1980 — Istanza di sospensione — Articoli 20 e 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 — Sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 24 luglio 1998."

 

L’introduzione dell’istituto della sospensione cautelare nel processo tributario, per effetto dell’articolo 47 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, ha suscitato dubbi interpretativi in merito alla sua applicabilità alle iscrizioni a ruolo effettuate dai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette, impugnate ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 28 novembre 1980, n. 787.

In particolare, mentre il regime giuridico previsto dal citato articolo 10 prevede il deposito della copia del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell’originale al Centro di servizio, l’articolo 47 del Dlgs n. 546 del 1992 dispone che il procedimento cautelare può essere instaurato "sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’articolo 22", cioè che la costituzione sia venuta entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

È stata, pertanto, ravvisata da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito un’insanabile violazione dell’articolo 3 della Costituzione laddove il combinato disposto degli articoli sopra citati non consentirebbe al ricorrente di avvalersi della tutela cautelare per tutto il periodo di pendenza del termine semestrale.

Sulla questione si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 336 del 24 luglio 1998 nella quale, dopo aver affermato che l’entrata in vigore della nuova disciplina del processo tributario induce a una nuova e diversa interpretazione delle norme preesistenti, che assicuri il rispetto dei principi costituzionali, ha osservato che la confermata vigenza dell’articolo 10 del Dpr n. 787 del 1980 non consente di trarre alcun argomento a favore dell’esclusione della facoltà del ricorrente di attivare la tutela cautelare giurisdizionale durante il termine dilatorio semestrale.

Alla luce di tale interpretazione si rende, pertanto, necessario modificare le istruzioni contenute nella circolare n. 291/E del 13 dicembre 1996, in commento all’articolo 47 del Dlgs n. 546 del 1992.

Va preliminarmente chiarito che l’istanza di sospensione, anche nel caso di ricorso avverso i ruoli emessi dai Centri di servizio, può essere proposta nel ricorso stesso o con atto separato e deve essere notificata alle altre parti.

La presentazione dell’istanza di sospensione consente al ricorrente di depositare presso la segreteria della Commissione tributaria l’altro esemplare del ricorso prima del decorso del termine semestrale più volte citato, ma non gli impone di procedere a tale deposito entro il termine previsto dall’articolo 22 del Dlgs n. 546 del 1992, ai sensi del quale il ricorrente deve costituirsi in giudizio, a pena d’inammissibilità del ricorso, entro trenta giorni dalla proposizione del gravame.

La peculiarità dell’ipotesi in esame, che deve comunque essere ricondotta nell’ambito delle disposizioni recate dall’articolo 10 del Dpr n. 787 del 1980, induce, infatti, a ritenere che conservi efficacia il termine decadenziale di due anni, previsto dal più volte citato articolo 10, entro il quale deve avvenire il deposito degli atti presso la segreteria della Commissione adita. In conclusione, il ricorrente che abbia presentato istanza di sospensione, può procedere al deposito dell’altro esemplare del ricorso e del proprio fascicolo dal momento di spedizione del ricorso sino al compimento dei due anni successivi.

È chiaro, peraltro, che il ricorrente può depositare istanza di sospensione o unitamente all’altro esemplare del ricorso o successivamente, ma non in un momento precedente al deposito del ricorso, in quanto distanza di sospensione può essere portata a conoscenza del giudice solo in relazione a una controversia già instaurata.

Ciò premesso, considerato che, in applicazione dell’articolo 47, comma 2, del Dlgs n. 546 del 1992, il Presidente deve fissare la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima, si richiama l’attenzione sull’esigenza di coordinare i rapporti tra Centro di servizio e Ufficio delle entrate (in quanto parte del giudizio ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs n. 546 del 1992) e di assicurare il tempestivo adempimento delle reciproche incombenze al fine di tutelare compiutamente gli interessi erariali già nella fase cautelare.

Si fa presente che, in ordine alla presentazione dell’istanza di sospensione possono, alternativamente, verificarsi due fattispecie:

a) il ricorrente può presentare l’istanza unitamente al ricorso che invia al Centro di servizio tramite posta, adempiendo in tal modo all’onere della notifica dell’istanza, oppure può presentare istanza separata notificandola al medesimo Centro di servizio;

b) il ricorrente può notificare istanza separata all’Ufficio delle entrate, in quanto parte del giudizio ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs n. 546 del 1992 (secondo cui se l’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto è un Centro di servizio, parte del giudizio è l’Ufficio delle entrate del ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso).

Nella prima ipotesi, il Centro di servizio dovrà immediatamente inviare all’Ufficio il fascicolo con le proprie deduzioni. È possibile, peraltro che l’Ufficio delle entrate (o l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette) riceva la comunicazione della trattazione dell’istanza di sospensione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 del Dlgs n. 546 del 1992, senza aver avuto precedentemente notizia dell’istanza di sospensione; in questo caso sarà l’Ufficio a richiedere tempestivamente il fascicolo al Centro di servizio affinché proceda sollecitamente all’invio degli atti. Nella seconda ipotesi l’Ufficio delle entrate si comporterà analogamente, provvedendo a richiedere gli atti al Centro di servizio.

Si sottolinea la necessità che, in ogni caso, il Centro di servizio proceda previamente a valutare, con la massima tempestività, la fondatezza del ricorso, come previsto dal secondo comma del citato articolo 10 del Dpr n. 787 del 1980, provvedendo a disporre, qualora ritenga il ricorso ammissibile e in tutto o in parte fondato, il rimborso totale o parziale di quanto iscritto a ruolo. Diversamente risulterebbe vanificata la ratio della norma nella parte in cui posticipa di un semestre la costituzione del rapporto processuale proprio al fine di consentire, ove possibile, la soluzione della controversia in via amministrativa.

 
 
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Aggiornato il: 29 gennaio 2000