

Circolare n. 14/E del 21 gennaio 2000
"Ruoli
emessi dal Centro di servizio — Proposizione di ricorso ai sensi
dell’articolo 10 del Dpr n. 787 del 1980 — Istanza di sospensione —
Articoli 20 e 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 — Sentenza della
Corte costituzionale n. 336 del 24 luglio 1998."
L’introduzione
dell’istituto della sospensione cautelare nel processo tributario, per effetto
dell’articolo 47 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, ha suscitato dubbi
interpretativi in merito alla sua applicabilità alle iscrizioni a ruolo
effettuate dai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette, impugnate
ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 28 novembre 1980, n. 787.
In particolare, mentre il regime giuridico previsto dal citato articolo 10
prevede il deposito della copia del ricorso presso la segreteria della
Commissione tributaria decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data
di invio dell’originale al Centro di servizio, l’articolo 47 del Dlgs n. 546
del 1992 dispone che il procedimento cautelare può essere instaurato
"sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’articolo 22",
cioè che la costituzione sia venuta entro trenta giorni dalla proposizione del
ricorso.
È stata, pertanto, ravvisata da una parte della dottrina e della giurisprudenza
di merito un’insanabile violazione dell’articolo 3 della Costituzione
laddove il combinato disposto degli articoli sopra citati non consentirebbe al
ricorrente di avvalersi della tutela cautelare per tutto il periodo di pendenza
del termine semestrale.
Sulla questione si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 336
del 24 luglio 1998 nella quale, dopo aver affermato che l’entrata in vigore
della nuova disciplina del processo tributario induce a una nuova e diversa
interpretazione delle norme preesistenti, che assicuri il rispetto dei principi
costituzionali, ha osservato che la confermata vigenza dell’articolo 10 del
Dpr n. 787 del 1980 non consente di trarre alcun argomento a favore
dell’esclusione della facoltà del ricorrente di attivare la tutela cautelare
giurisdizionale durante il termine dilatorio semestrale.
Alla luce di tale interpretazione si rende, pertanto, necessario modificare le
istruzioni contenute nella circolare n. 291/E del 13 dicembre 1996, in commento
all’articolo 47 del Dlgs n. 546 del 1992.
Va preliminarmente chiarito che l’istanza di sospensione, anche nel caso di
ricorso avverso i ruoli emessi dai Centri di servizio, può essere proposta nel
ricorso stesso o con atto separato e deve essere notificata alle altre parti.
La presentazione dell’istanza di sospensione consente al ricorrente di
depositare presso la segreteria della Commissione tributaria l’altro esemplare
del ricorso prima del decorso del termine semestrale più volte citato, ma non
gli impone di procedere a tale deposito entro il termine previsto
dall’articolo 22 del Dlgs n. 546 del 1992, ai sensi del quale il ricorrente
deve costituirsi in giudizio, a pena d’inammissibilità del ricorso, entro
trenta giorni dalla proposizione del gravame.
La peculiarità dell’ipotesi in esame, che deve comunque essere ricondotta
nell’ambito delle disposizioni recate dall’articolo 10 del Dpr n. 787 del
1980, induce, infatti, a ritenere che conservi efficacia il termine decadenziale
di due anni, previsto dal più volte citato articolo 10, entro il quale deve
avvenire il deposito degli atti presso la segreteria della Commissione adita. In
conclusione, il ricorrente che abbia presentato istanza di sospensione, può
procedere al deposito dell’altro esemplare del ricorso e del proprio fascicolo
dal momento di spedizione del ricorso sino al compimento dei due anni
successivi.
È chiaro, peraltro, che il ricorrente può depositare istanza di sospensione o
unitamente all’altro esemplare del ricorso o successivamente, ma non in un
momento precedente al deposito del ricorso, in quanto distanza di sospensione può
essere portata a conoscenza del giudice solo in relazione a una controversia già
instaurata.
Ciò premesso, considerato che, in applicazione dell’articolo 47, comma 2, del
Dlgs n. 546 del 1992, il Presidente deve fissare la trattazione dell’istanza
di sospensione per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia
data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima, si richiama
l’attenzione sull’esigenza di coordinare i rapporti tra Centro di servizio e
Ufficio delle entrate (in quanto parte del giudizio ai sensi dell’articolo 10
del Dlgs n. 546 del 1992) e di assicurare il tempestivo adempimento delle
reciproche incombenze al fine di tutelare compiutamente gli interessi erariali
già nella fase cautelare.
Si fa presente che, in ordine alla presentazione dell’istanza di sospensione
possono, alternativamente, verificarsi due fattispecie:
a) il ricorrente può presentare l’istanza unitamente al ricorso che invia al
Centro di servizio tramite posta, adempiendo in tal modo all’onere della
notifica dell’istanza, oppure può presentare istanza separata notificandola
al medesimo Centro di servizio;
b) il ricorrente può notificare istanza separata all’Ufficio delle entrate,
in quanto parte del giudizio ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs n. 546 del
1992 (secondo cui se l’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato o non ha
emanato l’atto richiesto è un Centro di servizio, parte del giudizio è
l’Ufficio delle entrate del ministero delle Finanze al quale spettano le
attribuzioni sul rapporto controverso).
Nella prima ipotesi, il Centro di servizio dovrà immediatamente inviare
all’Ufficio il fascicolo con le proprie deduzioni. È possibile, peraltro che
l’Ufficio delle entrate (o l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette)
riceva la comunicazione della trattazione dell’istanza di sospensione, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 47 del Dlgs n. 546 del 1992, senza aver avuto
precedentemente notizia dell’istanza di sospensione; in questo caso sarà
l’Ufficio a richiedere tempestivamente il fascicolo al Centro di servizio
affinché proceda sollecitamente all’invio degli atti. Nella seconda ipotesi
l’Ufficio delle entrate si comporterà analogamente, provvedendo a richiedere
gli atti al Centro di servizio.
Si sottolinea la necessità che, in ogni caso, il Centro di servizio proceda
previamente a valutare, con la massima tempestività, la fondatezza del ricorso,
come previsto dal secondo comma del citato articolo 10 del Dpr n. 787 del 1980,
provvedendo a disporre, qualora ritenga il ricorso ammissibile e in tutto o in
parte fondato, il rimborso totale o parziale di quanto iscritto a ruolo.
Diversamente risulterebbe vanificata la ratio della norma nella parte in cui
posticipa di un semestre la costituzione del rapporto processuale proprio al
fine di consentire, ove possibile, la soluzione della controversia in via
amministrativa.