Circolare 15 del 26.01.00

MATERIA FISCALE: Riscossione

OGGETTO Rateazione delle somme iscritte a ruolo.

TESTO
                           Alle Direzioni Regionali delle Entrate             
                           Agli Uffici delle Entrate                          
                           Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette        
                              ed Indirette                                    
                           Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette     
                           Agli Uffici IVA                                    
                           Agli Uffici del Registro                           
                           All'Ascotributi                                    
              e, per conoscenza,                                              
                            Al   Ministero del Tesoro, del Bilancio e         
                                 della Programmazione Economica,              
                                 Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
                                 Stato, I.G.F.                                
                            Alle Direzioni Centrali del Dipartimento          
                                 delle Entrate                                
                            Al   Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario  
                        ---------------------                                 
        Con circolare n. 184/E del 6 settembre 1999, in attesa dell'emanazione
di istruzioni   a  carattere definitivo, sono state impartite alcune direttive
provvisorie in materia di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo,
alla luce   delle innovazioni apportate dall'articolo 7 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n.   46,  che ha riformulato l'articolo 19 del DPR 29 settembre 1973, n.
602.                                                                          
        Al riguardo,   si  confermano preliminarmente le indicazioni contenute
nella predetta   circolare   alla determinazione dei relativi interessi e alla
verifica della  sussistenza o meno della condizione ostativa all'emissione del
provvedimento prevista    dal    comma    2  dell'art. 19 del DPR n. 602/1973,
consistente nell'avvenuto inizio della procedura esecutiva in data antecedente
alla presentazione dell'istanza di rateazione.                                
        Si confermano,    altresi',   le istruzioni dettate nella circolare n.
184/E in   ordine alle   modalita'   di   predisposizione dei provvedimenti di
dilazione, segnalando,   in aggiunta, la necessita' che in tali provvedimenti:
- siano   evidenziate   la   data   di  presentazione dell'istanza e quella di
  decorrenza del pagamento rateale;                                           
- sia   esposto  un piano di rateazione da cui risulti sia l'importo totale di
  ciascuna rata    che    la    suddivisione  della stessa in quota-capitale e
  quota-interessi;                                                            
- sia  specificato, nelle premesse, che gli accertamenti effettuati tramite il
  concessionario (cfr.   circolare n. 184/E) hanno consentito di appurare che,
  prima della   presentazione   dell'istanza,  non era stata iniziata l'azione
  esecutiva.                                                                  
        Con riferimento,   infine, alla titolarita' del potere di adozione dei
provvedimenti di   dilazione,   si   ritiene,   che, al fine di facilitare gli
adempimenti del  contribuente in materia, le istanze di rateazione concernenti
cartelle di   pagamento   relative a ruoli emessi dai centri di servizio delle
imposte dirette   ed   indirette   possano essere presentate all'ufficio delle
entrate o   delle  imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale
del debitore,  ufficio questo che provvedera' all'esame dell'istanza stessa ed
alla sua definizione.                                                         
        Cio' premesso,    si    chiarisce,    anzitutto,  che la situazione di
"temporanea obiettiva  difficolta'" - alla cui esistenza il comma 1 del citato
art. 19  subordina l'accoglimento della richiesta di rateazione - e' quella in
cui si   trova  il contribuente che e' nell'impossibilita' di pagare il debito
iscritto a   ruolo   in unica soluzione e, tuttavia, e' in grado di sopportare
l'onere finanziario   derivante  dalla ripartizione del debito in un numero di
rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.                       
       La sussistenza   di tale situazione dovra', comunque, essere dimostrata
dal debitore,   anche   al  fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame
della documentazione   prodotta,   di   effettuare  la predetta valutazione di
congruita' nella determinazione del numero di rate da accordare.              
       In proposito,  e' evidente che tale numero, comunque da contenere entro
il limite   massimo   di  sessanta (cfr. art. 19, comma 1, DPR n. 602), dovra'
essere fissato    in    funzione    dell'importo  che il debitore puo' versare
mensilmente, in   relazione  alle sue condizioni patrimoniali; deve, pertanto,
considerarsi non piu' operante il limite delle trentasei rate provvisoriamente
fissato dalla   circolare  n. 184/E per le richieste di rateazione concernenti
importi fino a cinquanta milioni di lire.                                     
       Si osserva,   inoltre,   che, da un lato, la soppressione della cadenza
fissa dell'emissione   dei ruoli (prevista dai vecchi artt. 18 e 24 del DPR n.
602/1973) e,   dall'altro,   l'entrata  in vigore della nuova disciplina della
morosita' (nuovi artt. 25 e 30 del DPR n. 602/1973) consentono il superamento,
per i   ruoli   emessi  successivamente al 30 settembre 1999, delle istruzioni
fornite sotto   la   vigenza del vecchio art. 19 del DPR n. 602/1973 circa "le
rate gia'  scadute ancorche' non pagate" (cfr. circolare n. 157/E del 9 giugno
1997); percio',   per   i   suddetti   ruoli,   non si dovra' piu' procedere a
scomputare dal   totale   delle   rate  da concedere quelle gia' scadute prima
dell'emanazione del provvedimento di dilazione.                               
       In ogni  caso, il contribuente che lasci inutilmente decorrere sessanta
giorni dalla   data   di notifica della cartella e' tenuto a corrispondere gli
interessi di   mora   a   partire  da tale data (cfr. nuovo art. 30 del DPR n.
602/1973); ne    consegue    che,    a fronte dell'emissione del provvedimento
agevolativo, lo   stesso   contribuente   deve  versare in unica soluzione gli
interessi di   mora   eventualmente   maturati fino alla data di presentazione
dell'istanza di rateazione, oltre che, se ne ricorrono le condizioni, la parte
a suo carico dei compensi spettanti al concessionario.                        
       Pertanto, il   decreto   di rateazione dovra' indicare chiaramente che,
unitamente alla   prima rata, il contribuente e' tenuto a pagare, se maturati,
tanto gli   interessi   di   mora quanto il compenso a suo carico spettante al
concessionario.                                                               
       Secondo l'art.   19,   comma   1, del DPR n. 602/1973, il debitore puo'
chiedere, in   alternativa alla dilazione fino a sessanta rate, la sospensione
della riscossione   per dodici mesi e la successiva ripartizione del pagamento
fino ad un massimo di quarantotto rate.                                       
       Tra le valutazioni rimesse all'apprezzamento del singolo ufficio vi e',
quindi, anche   quella   relativa   all'opportunita' di accogliere l'eventuale
richiesta di sospensione annuale.                                             
       A questo   proposito,   si precisa che la sospensione della riscossione
puo' essere    accordata    soltanto    in ipotesi eccezionali, nelle quali la
situazione di   obiettiva   difficolta'   sia tale (a causa, ad esempio, della
necessita' di portare a termine altri pagamenti o di una rilevante esposizione
debitoria) da non permettere al debitore neppure di sopportare, per un periodo
di un   anno, il pagamento rateale. Cio', fermo restando, naturalmente, che la
situazione di difficolta' non deve essere cosi' grave da comportare, anche per
l'avvenire, l'impossibilita'   di   assolvere,   pur se ratealmente, il debito
iscritto a   ruolo;   in  tal caso, infatti, come si e' detto, non puo' essere
accordata alcuna agevolazione.                                                
       E', inoltre,   opportuno   ricordare   che, per il periodo per il quale
beneficia della    sospensione,    il   debitore deve corrispondere gli stessi
interessi dovuti   per   la   rateazione   (cfr.  art. 21, comma 1, del DPR n.
602/1973, come   modificato   dall'art.   9,  comma 1, lett. b), del d.lgs. n.
46/1999); tali  interessi saranno addebitati al contribuente nella prima delle
rate del piano di dilazione.                                                  
       Per le   somme   di ammontare superiore a cinquanta milioni di lire, ai
fini della  concessione della rateazione e' indispensabile, ai sensi dell'art.
19, comma  1, del DPR n. 602/1973, la "prestazione di idonea garanzia mediante
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria".                                
       In proposito,  potrebbe accadere che la rateazione venga chiesta per un
carico superiore   a   cinquanta   milioni   per il quale il concessionario ha
iscritto ipoteca   ai  sensi dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, come modificato
dall'art. 16    del    d.lgs.    n.    46/1999;   in questa ipotesi, lo stesso
concessionario, su segnalazione dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di
rateazione, dovra' cancellare l'ipoteca; al contrario, l'ipoteca dovra' essere
mantenuta se   la  rateazione, avendo ad oggetto importi inferiori a cinquanta
milioni, non e' coperta da garanzia.                                          
       Relativamente alle    caratteristiche    delle    predette garanzie, si
sottolinea che esse:                                                          
- ai   sensi   della   legge   10 giugno 1982, n. 348, possono essere prestate
  unicamente da    banche    o    da    imprese   di assicurazione autorizzate
  all'esercizio del ramo cauzioni;                                            
- devono   essere   redatte   in conformita' ai modelli allegati alla presente
  circolare (cfr.   allegati   nn. 1 e 2) ed avere validita' dalla data in cui
  l'ufficio ha   concesso  la dilazione e per l'intero periodo della dilazione
  stessa, aumentato di un anno.                                               
       L'obbligo, per    il    contribuente,   di prestare idonea garanzia per
ottenere la   dilazione   di  somme superiori a cinquanta milioni, esonera gli
uffici dallo  svolgimento di un'analisi della solvibilita' del richiedente; la
presentazione della   garanzia   prevista dalla legge presuppone, infatti, che
questa analisi   sia   stata gia' effettuata dal soggetto che ha rilasciato la
garanzia stessa   e  mette al riparo l'Amministrazione da un sia pur ipotetico
rischio di insolvenza del debitore.                                           
       Tali considerazioni,   pero',   valgono  con esclusivo riferimento alla
verifica dei    presupposti    per    la concessione della rateazione, poiche'
l'esigenza di   individuare   il  numero di rate in cui ripartire il pagamento
ovvero di   decidere  in merito all'eventuale richiesta di sospensione impone,
comunque, all'ufficio   di   esaminare la situazione economico-finanziaria del
debitore, sia pure al solo scopo di soddisfare tale esigenza.                 
       Per quanto riguarda le conseguenze dell'eventuale mancato pagamento, da
parte del   contribuente,   della   prima   rata o di due rate di un pagamento
dilazionato garantito   da fidejussione o polizza fidejussoria, sara' cura del
concessionario informare   immediatamente  l'ufficio finanziario dell'avvenuta
decadenza del   contribuente   stesso   dal  beneficio; a sua volta, l'ufficio
provvedera' con   la   massima  sollecitudine a notificare al fidejussore, con
raccomandata a.r.,   un   invito   a  versare l'importo garantito entra trenta
giorni, comunicando     successivamente     al     concessionario,  con eguale
tempestivita', la data in cui il garante ha ricevuto tale invito.             
       Quanto, invece,   ai  criteri per il calcolo della soglia dei cinquanta
milioni, come   gia' osservato con la circolare n. 184/E, occorre tenere conto
dell'importo di cui il debitore chiede la rateazione, e non di quello iscritto
a ruolo. Al fine, poi, di assicurare l'effettivo rispetto di questa soglia, e'
necessario che  ogni ufficio, prima di concedere, a favore di un contribuente,
dilazioni di   pagamento   per  un proprio ruolo (di seguito denominato "nuovo
ruolo") di   ammontare che non supera tale limite, accerti se altri uffici del
Dipartimento delle Entrate abbiano emesso, a carico del medesimo contribuente,
altri ruoli (di seguito denominati "vecchi ruoli"), il cui importo non pagato,
cumulato con quello dei propri, oltrepassi la soglia dei cinquanta milioni.   
       L'ufficio provvedera'   a tale verifica interpellando il concessionario
della riscossione   cui   e'   stato  affidato il carico per il quale e' stata
presentata istanza  di rateazione e avra' cura di dar conto nelle premesse del
decreto di dilazione dell'esito della verifica stessa.                        
       Se, a   seguito dell'accertamento in parola, risulta superato il limite
complessivo di   cinquanta milioni, si possono presentare, per i vecchi ruoli,
le seguenti situazioni:                                                       
a) e' ancora pendente il termine di pagamento;                                
b) il contribuente sta provvedendo al pagamento rateale;                      
c) il contribuente risulta, totalmente o parzialmente, in mora.               
       Nel caso   sub   a),   il contribuente dovra' o assolvere il debito dei
vecchi ruoli   in   unica   soluzione oppure chiedere la rateazione di tutti i
ruoli, vecchi   e   nuovi, prestando, per ciascuno degli uffici creditori, una
separata fidejussione o polizza fidejussoria.                                 
       Nel caso   sub   b)  la garanzia dovra' essere prestata soltanto per la
rateazione del nuovo ruolo.                                                   
       Nel caso   sub c), infine, la richiesta di rateazione presentata per il
nuovo ruolo  non dovra' essere accolta; l'ufficio, peraltro, dovra' respingere
l'istanza di   dilazione di un proprio ruolo in qualunque ipotesi di morosita'
su altri  ruoli emessi da uffici del Dipartimento delle Entrate, a prescindere
dall'ammontare globale delle somme iscritte a ruolo.                          
       E' importante   sottolineare   ancora  che, quando la concessione della
rateazione e'   subordinata   alla prestazione di idonea garanzia, ai fini del
perfezionamento del   beneficio,   il   debitore deve consegnare o trasmettere
all'ufficio la   polizza   fidejussoria o la fidejussione bancaria entro dieci
giorni dalla ricezione del decreto di dilazione, circostanza questa che dovra'
essere adeguatamente evidenziata nel decreto stesso.                          
      In mancanza    del    tempestivo    rispetto    di  tale adempimento, il
provvedimento di dilazione rimarra' privo di effetti.                         
      Passando all'esame   delle  situazioni che si pongono, per cosi' dire, a
meta' strada   tra   vecchia   e nuova normativa, si deve ritenere che, per le
dilazioni gia'   concesse   antecedentemente   al  1 luglio 1999, il debitore,
purche' non    sia    decaduto    dal beneficio, possa chiedere l'applicazione
dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, nel testo riformulato dall'art. 7 del d.lgs.
n. 46/1999;   in   tal caso, se l'importo rimasto da pagare non e' superiore a
cinquanta milioni   di  lire, non e', ovviamente, necessaria la prestazione di
garanzia, ma,   qualora   l'ufficio avesse a suo tempo richiesto una garanzia,
quest'ultima dovra' essere mantenuta fino all'estinzione del debito.          
      Se, poi,   la  richiesta di riesame, alla luce del nuovo art. 19 del DPR
n. 602/1973,   di una rateazione concessa entro il 30 giugno 1999 si riferisce
ad importi   superiori   a   cinquanta milioni, l'accoglimento della richiesta
stessa non   potra'   che  essere subordinato alla prestazione di una garanzia
conforme alle   previsioni   del citato art. 19 e della presente circolare. Ne
deriva, tra  l'altro, che l'eventuale garanzia precedentemente prestata dovra'
essere adeguatamente   integrata   o,  se rilasciata da un soggetto diverso da
quelli di   cui alla citata legge n. 348/1982, sostituita con altra rilasciata
da una   banca o da un'impresa assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo
cauzioni.                                                                     
      Sempre in   relazione   alle problematiche di disciplina transitoria, si
rileva che   l'avvenuto  inizio degli atti esecutivi anteriormente al 1 luglio
1999 non   osta   all'emanazione   di un provvedimento di rateazione ex art. 7
d.lgs. n. 46/1999, poiche' fino al 30 giugno 1999 la presenza di un'esecuzione
gia' avviata non incideva sulla proponibilita'  dell'istanza di rateazione.   
      Si precisa,   infine, che le direttive fornite con la presente circolare
riguardano tutte  le componenti dei crediti inseriti in ruoli emessi da uffici
del Dipartimento  delle Entrate, comprese le sanzioni, in quanto l'art. 19 del
DPR n.  602/1973 si applica anche alle sanzioni iscritte a ruolo, per le quali
sono da   considerarsi  implicitamente abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 24 del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.                                              
                             -----------------------                          
        L'Ascotributi e'   pregata  di invitare i suoi associati a riscontrare
con la   dovuta   tempestivita'   le richieste di informazioni formulate dagli
uffici di questo Dipartimento in base alle istruzioni contenute nella presente
circolare.                                                                    
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ALLEGATI:                                                                     
------------------------------------------------------------------------------
Allegato n. 1                                                                 
                      MODELLO DI POLIZZA FIDEJUSSORIA                         
          POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL PAGAMENTO DI SOMME              
                        ISCRITTE A RUOLO RATEIZZATE                           
           (art. 19, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)               
                                  PREMESSO                                    
che _____________________________, con sede in ____________, codice fiscale n.
_________________, partita IVA________ ________________ (in seguito denominata
"Contraente"),  a seguito  di iscrizione a  ruolo e' debitrice   nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria di L. __________________ (lire______________ 
__________________________) (euro ______________________);                    
- che,   ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
  gli uffici  finanziari, su richiesta del Contraente possono concedere, nelle
  ipotesi di   temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la
  dilazione del   pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di
  60 rate   mensili   ovvero   la  sospensione della riscossione per 1 anno e,
  successivamente, la   dilazione  del pagamento fino ad un massimo di 48 rate
  mensili, purche'    non    sia    ancora    iniziata la procedura esecutiva;
- che  spetta all'ufficio finanziario la valutazione discrezionale dello stato
  di "temporanea situazione di obiettiva difficolta'" del Contraente;         
- che la scadenza di ogni singola rata deve   essere fissata all'ultimo giorno
  di ciascun mese;                                                            
- che sull'importo delle singole rate sono  dovuti gli interessi al saggio del
  _____ annuo, da applicarsi:                                                 
   a) dalla data di scadenza del  termine  di pagamento prevista dal ruolo, se
      l'istanza di rateazione e' stata presentata prima di tale data;         
   b) ovvero   dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, in caso
      contrario; in  tale seconda ipotesi devono essere aggiunti gli interessi
      di mora   tra   la data di scadenza del termine di pagamento e quella di
      presentazione dell'istanza di rateazione;                               
- che,   trattandosi   di  istanza di rateazione per importi superiori a L. 50
  milioni, il  Contraente e' tenuto a prestare garanzia, anche a mezzo polizza
  fidejussoria, per l'intero periodo di rateazione del detto importo aumentato
  di un anno;                                                                 
                               CIO' PREMESSO                                  
La Societa' _______________________________(in seguito denominata "Societa'"),
autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto/provvedimento (*)  del
_______________, pubblicato nella G.U. n. ____ del ______________, e quindi in
regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, domiciliata in_____
____________, con la presente polizza                                         
                   si costituisce fidejussore del Contraente                  
il quale   accetta   per   se'   e   per  i propri successori ed aventi causa,
dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal
presente contratto    -    a   favore  dell'Amministrazione finanziaria - alle
condizioni che seguono, per il pagamento degli importi sotto specificati e per
il periodo di rateazione aumentato di un anno:                                
a) somme dovute dal Contraente                     L._____________(euro______)
b) interessi complessivi di rateazione             L._____________(euro______)
c) interessi di mora tra scadenza e istanza        L._____________(euro______)
d) totale (importo massimo complessivo garantito)  L._____________(euro______)
da versare in n. ___ rate mensili, con scadenza la prima il__________________ 
e l'ultima il ____________.                                                   
                          LIQUIDAZIONE DEL PREMIO                             
             Premio                                 Totale                    
           _________    __________   __________    __________                 
Fatto in quattro esemplari ad                                                 
un solo effetto, in ___________ il __________________                         
Il pagamento dell'importo di L. _____________________ dovuto  alla firma della
presente polizza, e' stato effettuato per mani del sottoscritto oggi__________
______________ alle ore _______ in _______________                            
                                                         L'AGENTE O ESATTORE  
                             --------------------------                       
(*) Decreto   del   Ministro  dell'Industria, del Commercio e edll'Artigianato
ovvero provvedimento    dell'Istituto    per  la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)                                     
------------------------------------------------------------------------------
                         CONDIZIONI GENERALI                                  
A) Condizioni che  regolano il  rapporto  tra la Societa' e l'Amministrazione 
   finanziaria                                                                
Art. 1  - Oggetto della garanzia - La Societa' garantisce  all'Amministrazione
finanziaria, per   il   periodo   di   tempo   indicato all'art. 2 e fino alla
concorrenza dell'importo   massimo   complessivo  garantito, il pagamento alle
singole scadenze  delle rate dovute dal Contraente ai sensi di quanto indicato
in premessa, comprensive degli interessi previsti nella premessa stessa.      
Art. 2  - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza
a favore   dell'Amministrazione   finanziaria   ha validita' dalla data in cui
l'ufficio finanziario   ha   concesso   la dilazione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo e per l'intero periodo della dilazione stessa aumentato di un
anno, e cioe' dal _______ al ________.                                        
Decorso il    termine    di    cui    al   comma precedente, la garanzia cessa
automaticamente ad ogni effetto.                                              
Art. 3   -   Avviso  di sinistro - Pagamento - Qualora il Contraente non abbia
effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria,
con lettera   raccomandata   a.r., inviata per conoscenza anche al Contraente,
puo' richiedere alla Societa' il versamento di tutta la residua somma dovuta -
previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati
- e   la   Societa'   provvedera', senza eccezioni, al pagamento al competente
concessionario della    riscossione    entro   30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa,   salvo   che   il   Contraente non abbia gia' provveduto ad
effettuare tale pagamento.                                                    
Art. 4    -    Rinuncia    alla   preventiva escussione - La Societa' rinuncia
espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente prevista
dall'art. 1944 cod. civ.                                                      
Art. 5   -   Surrogazione   - La Societa' e' surrogata, nei limiti delle somme
pagate, all'Amministrazione finanziaria  in tutti i diritti, ragioni ed azioni
di questa   verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo.                                                                       
Art. 6   - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente
polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge
in materia   di   contratti  di assicurazione e di fidejussione, alle quali le
parti integralmente si riportano.                                             
Art. 7   -    Forma delle comunicazioni alla Societa' - Tutte le comunicazioni
alla Societa'   in  dipendenza della presente polizza devono essere notificate
per mezzo   di  lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della
Societa' od alla Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.                  
Art. 8   -    Foro   competente   -  In caso di controversia fra la Societa' e
l'Amministrazione finanziaria    e'    competente   esclusivamente l'Autorita'
giudiziaria del   luogo   ove ha sede l'ufficio finanziario che ha concesso la
rateazione.                                                                   
B)  Condizioni che regolano il rapporto tra la Societa' e il Contraente       
Art. 9 - Premio - Il premio indicato in polizza e' dovuto in via anticipata ed
in unica    soluzione.    In    caso   di minor durata il premio versato resta
integralmente acquisito alla Societa'.                                        
Art. 10   -   Rivalsa   - Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si
obbligano a   rimborsare   alla   Societa', a semplice richiesta, quanto dalla
stessa pagato    all'Amministrazione    finanziaria,  oltre alle tasse, bolli,
diritti di   quietanza  ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale
eccezione in   ordine   all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui
all'art. 1952 cod. civ.                                                       
Art. 11  - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che
la Societa'   dovra'  sostenere per il recupero delle somme versate o comunque
derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.                
Art. 12   -   Controgaranzia  - Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la
Societa' puo'   pretendere   che  il Contraente provveda a costituire in pegno
contanti o   titoli   ovvero   presti   altra  garanzia idonea a consentire il
soddisfacimento dell'azione di regresso.                                      
Art. 13   -  Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli
oneri stabiliti   per   legge,   presenti   e futuri, relativi al premio, agli
accessori, alla   polizza   ed  agli atti da essa dipendenti sono a carico del
Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Societa'.      
Art. 14  - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente
polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge
in materia   di   contratti  di assicurazione e di fidejussione, alle quali le
parti integralmente si riportano.                                             
Art. 15   -   Forma   delle   comunicazioni  alla Societa' - Tutti gli avvisi,
comunicazioni e   notificazioni   alla   Societa' in dipendenza della presente
polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla
Direzione della Societa' od alla Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.  
Art. 16   -   Foro  competente - In caso di controversia fra la Societa' ed il
Contraente e'  competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria del luogo ove
ha sede la Direzione della Societa'.                                          
        IL CONTRAENTE                                       LA  SOCIETA'      
       __________________                                 _________________   
____________________________________________________________________          
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di
approvare  specificamente  le  disposizioni  degli   articoli  seguenti  delle
Condizioni generali:                                                          
Art. 10 - (Rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952
cod. civ.)                                                                    
Art. 12 - (Facolta' della Societa' di chiedere una controgaranzia)            
Art. 16 - (Deroga alla competenza territoriale)                               
                                                          IL CONTRAENTE       
                                                       ____________________   
______________________________________________________________________________
Allegato n. 2                                                                 
                          MODELLO DI FIDEJUSSIONE                             
         BANCARIAATTO DI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DI SOMME       
                         ISCRITTE A RUOLO RATEIZZATE                          
              (Art. 19, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)            
                                PREMESSO                                      
- che  _____________________________, con sede in ____________, codice fiscale
n. _________________, partita IVA ________________ , a seguito di iscrizione a
ruolo  e'  debitrice   nei   confronti  dell'Amministrazione   finanziaria  di
L___________ (lire ____________________________) (euro _________________);    
- che,   ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
gli uffici finanziari, su richiesta del contribuente, possono concedere, nelle
ipotesi di   temporanea   situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la
dilazione del  pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60
rate mensili    ovvero    la    sospensione    della riscossione per 1 anno e,
successivamente, la   dilazione   del  pagamento fino ad un massimo di 48 rate
mensili, purche' non sia ancora iniziata la procedura esecutiva;              
- che spetta all'ufficio finanziario la valutazione discrezionale  dello stato
di "temporanea situazione di obiettiva difficolta'" del contribuente;         
- che la scadenza  di ogni  singola rata deve essere fissata all'ultimo giorno
di ciascun mese;                                                              
- che sull'importo delle singole rate sono dovuti gli  interessi al saggio del
_____ annuo, da applicarsi:                                                   
  a) dalla data di scadenza del termine di   pagamento  prevista dal ruolo, se
     l'istanza di rateazione e' stata presentata prima di tale data;          
  b) ovvero   dalla  data di presentazione dell'istanza di rateazione, in caso
     contrario; in   tale seconda ipotesi devono essere aggiunti gli interessi
     di mora   (tasso ____) tra la data di scadenza del termine di pagamento e
     quella di presentazione dell'istanza di rateazione;                      
- che,   trattandosi   di  istanza di rateazione per importi superiori a L. 50
milioni, il   contribuente   e'   tenuto   a  prestare garanzia, anche a mezzo
fidejussione bancaria,   per  l'intero periodo di rateazione del detto importo
aumentato di un anno;                                                         
                              CIO' PREMESSO                                   
la sottoscritta _____________________________ (in seguito denominata "Banca"),
Filiale di ____________, con sede in _______________________, in regola con il
disposto della legge  10 giugno  1982, n. 348, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, domiciliata in ___________________________, con il presente atto
                          si costituisce fidejussore                          
del contribuente  per il  pagamento degli importi sotto specificati e  per  il
periodo di rateazione aumentato di un anno:                                   
a) somme dovute dal contribuente                  L. ____________(euro_______)
b) interessi complessivi di rateazione            L. ____________(euro_______)
c) interessi di mora tra scadenza e istanza       L. ____________(euro_______)
d) totale (importo massimo complessivo garantito) L. ____________(euro_______)
da versare in n. ___ rate mensili, con scadenza la prima il __________________
e l'ultima il ____________.                                                   
CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA BANCA E L'AMMINISTRAZIONE           
FINANZIARIA                                                                   
Art. 1    -    Delimitazione    della    garanzia   - La Banca garantisce alla
Amministrazione finanziaria,   per   il periodo di tempo indicato all'art. 2 e
fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento
alle singole   scadenze  delle rate dovute dal contribuente ai sensi di quanto
indicato in   premessa,   comprensive  degli interessi previsti nella premessa
stessa.                                                                       
Art. 2   -   Durata   della   garanzia  - La garanzia prestata con la presente
fidejussione ha  validita' dalla data in cui l'ufficio finanziario ha concesso
la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e per l'intero periodo
della rateazione aumentato di un anno, e cioe' dal ________ al _______.       
Decorso il    termine    di    cui    al   comma precedente, la garanzia cessa
automaticamente ad ogni effetto.                                              
Art.  3   -   Escussione   della  garanzia - Qualora il contribuente non abbia
effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria,
con lettera   raccomandata a.r., inviata per conoscenza anche al contribuente,
puo' richiedere   alla  Banca il versamento di tutta la residua somma dovuta -
previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati
- e   la   Banca   provvedera',   senza  eccezioni, al pagamento al competente
concessionario della    riscossione    entro   30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa,   salvo   che   il contribuente non abbia gia' provveduto ad
effettuare tale pagamento.                                                    
Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Banca rinuncia espressamente
al beneficio   della preventiva escussione del contribuente prevista dall'art.
1944 cod. civ.                                                                
Art. 5  - Surrogazione - La Banca e' surrogata, nei limiti delle somme pagate,
all'Amministrazione finanziaria   in   tutti   i diritti, ragioni ed azioni di
questa verso   il  contribuente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo.                                                                       
      Per tutto     quanto     non     espressamente   regolato dalla presente
fidejussione, si applicano le disposizioni di legge.                          
Art. 6   - Forma delle comunicazioni alla Banca -  Tutte le comunicazioni alla
Banca in   dipendenza della presente fidejussione devono essere notificate per
mezzo di   lettera  raccomandata indirizzata alla filiale che ha rilasciato la
stessa fidejussione.                                                          
Art. 7   -    Foro   competente   -   In   caso di controversia fra la Banca e
l'Amministrazione finanziaria    e'    competente   esclusivamente l'Autorita'
giudiziaria del   luogo   ove ha sede l'ufficio finanziario che ha concesso la
rateazione.                                                                   
                                                         LA BANCA             
                                                      _______________         
 
 
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Aggiornato il: 05 febbraio 2000