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Circolare 15 del 26.01.00 MATERIA FISCALE: Riscossione OGGETTO Rateazione delle somme iscritte a ruolo. TESTO
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette
ed Indirette
Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette
Agli Uffici IVA
Agli Uffici del Registro
All'Ascotributi
e, per conoscenza,
Al Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, I.G.F.
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
delle Entrate
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
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Con circolare n. 184/E del 6 settembre 1999, in attesa dell'emanazione
di istruzioni a carattere definitivo, sono state impartite alcune direttive
provvisorie in materia di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo,
alla luce delle innovazioni apportate dall'articolo 7 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, che ha riformulato l'articolo 19 del DPR 29 settembre 1973, n.
602.
Al riguardo, si confermano preliminarmente le indicazioni contenute
nella predetta circolare alla determinazione dei relativi interessi e alla
verifica della sussistenza o meno della condizione ostativa all'emissione del
provvedimento prevista dal comma 2 dell'art. 19 del DPR n. 602/1973,
consistente nell'avvenuto inizio della procedura esecutiva in data antecedente
alla presentazione dell'istanza di rateazione.
Si confermano, altresi', le istruzioni dettate nella circolare n.
184/E in ordine alle modalita' di predisposizione dei provvedimenti di
dilazione, segnalando, in aggiunta, la necessita' che in tali provvedimenti:
- siano evidenziate la data di presentazione dell'istanza e quella di
decorrenza del pagamento rateale;
- sia esposto un piano di rateazione da cui risulti sia l'importo totale di
ciascuna rata che la suddivisione della stessa in quota-capitale e
quota-interessi;
- sia specificato, nelle premesse, che gli accertamenti effettuati tramite il
concessionario (cfr. circolare n. 184/E) hanno consentito di appurare che,
prima della presentazione dell'istanza, non era stata iniziata l'azione
esecutiva.
Con riferimento, infine, alla titolarita' del potere di adozione dei
provvedimenti di dilazione, si ritiene, che, al fine di facilitare gli
adempimenti del contribuente in materia, le istanze di rateazione concernenti
cartelle di pagamento relative a ruoli emessi dai centri di servizio delle
imposte dirette ed indirette possano essere presentate all'ufficio delle
entrate o delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale
del debitore, ufficio questo che provvedera' all'esame dell'istanza stessa ed
alla sua definizione.
Cio' premesso, si chiarisce, anzitutto, che la situazione di
"temporanea obiettiva difficolta'" - alla cui esistenza il comma 1 del citato
art. 19 subordina l'accoglimento della richiesta di rateazione - e' quella in
cui si trova il contribuente che e' nell'impossibilita' di pagare il debito
iscritto a ruolo in unica soluzione e, tuttavia, e' in grado di sopportare
l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di
rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.
La sussistenza di tale situazione dovra', comunque, essere dimostrata
dal debitore, anche al fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame
della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di
congruita' nella determinazione del numero di rate da accordare.
In proposito, e' evidente che tale numero, comunque da contenere entro
il limite massimo di sessanta (cfr. art. 19, comma 1, DPR n. 602), dovra'
essere fissato in funzione dell'importo che il debitore puo' versare
mensilmente, in relazione alle sue condizioni patrimoniali; deve, pertanto,
considerarsi non piu' operante il limite delle trentasei rate provvisoriamente
fissato dalla circolare n. 184/E per le richieste di rateazione concernenti
importi fino a cinquanta milioni di lire.
Si osserva, inoltre, che, da un lato, la soppressione della cadenza
fissa dell'emissione dei ruoli (prevista dai vecchi artt. 18 e 24 del DPR n.
602/1973) e, dall'altro, l'entrata in vigore della nuova disciplina della
morosita' (nuovi artt. 25 e 30 del DPR n. 602/1973) consentono il superamento,
per i ruoli emessi successivamente al 30 settembre 1999, delle istruzioni
fornite sotto la vigenza del vecchio art. 19 del DPR n. 602/1973 circa "le
rate gia' scadute ancorche' non pagate" (cfr. circolare n. 157/E del 9 giugno
1997); percio', per i suddetti ruoli, non si dovra' piu' procedere a
scomputare dal totale delle rate da concedere quelle gia' scadute prima
dell'emanazione del provvedimento di dilazione.
In ogni caso, il contribuente che lasci inutilmente decorrere sessanta
giorni dalla data di notifica della cartella e' tenuto a corrispondere gli
interessi di mora a partire da tale data (cfr. nuovo art. 30 del DPR n.
602/1973); ne consegue che, a fronte dell'emissione del provvedimento
agevolativo, lo stesso contribuente deve versare in unica soluzione gli
interessi di mora eventualmente maturati fino alla data di presentazione
dell'istanza di rateazione, oltre che, se ne ricorrono le condizioni, la parte
a suo carico dei compensi spettanti al concessionario.
Pertanto, il decreto di rateazione dovra' indicare chiaramente che,
unitamente alla prima rata, il contribuente e' tenuto a pagare, se maturati,
tanto gli interessi di mora quanto il compenso a suo carico spettante al
concessionario.
Secondo l'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, il debitore puo'
chiedere, in alternativa alla dilazione fino a sessanta rate, la sospensione
della riscossione per dodici mesi e la successiva ripartizione del pagamento
fino ad un massimo di quarantotto rate.
Tra le valutazioni rimesse all'apprezzamento del singolo ufficio vi e',
quindi, anche quella relativa all'opportunita' di accogliere l'eventuale
richiesta di sospensione annuale.
A questo proposito, si precisa che la sospensione della riscossione
puo' essere accordata soltanto in ipotesi eccezionali, nelle quali la
situazione di obiettiva difficolta' sia tale (a causa, ad esempio, della
necessita' di portare a termine altri pagamenti o di una rilevante esposizione
debitoria) da non permettere al debitore neppure di sopportare, per un periodo
di un anno, il pagamento rateale. Cio', fermo restando, naturalmente, che la
situazione di difficolta' non deve essere cosi' grave da comportare, anche per
l'avvenire, l'impossibilita' di assolvere, pur se ratealmente, il debito
iscritto a ruolo; in tal caso, infatti, come si e' detto, non puo' essere
accordata alcuna agevolazione.
E', inoltre, opportuno ricordare che, per il periodo per il quale
beneficia della sospensione, il debitore deve corrispondere gli stessi
interessi dovuti per la rateazione (cfr. art. 21, comma 1, del DPR n.
602/1973, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.
46/1999); tali interessi saranno addebitati al contribuente nella prima delle
rate del piano di dilazione.
Per le somme di ammontare superiore a cinquanta milioni di lire, ai
fini della concessione della rateazione e' indispensabile, ai sensi dell'art.
19, comma 1, del DPR n. 602/1973, la "prestazione di idonea garanzia mediante
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria".
In proposito, potrebbe accadere che la rateazione venga chiesta per un
carico superiore a cinquanta milioni per il quale il concessionario ha
iscritto ipoteca ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, come modificato
dall'art. 16 del d.lgs. n. 46/1999; in questa ipotesi, lo stesso
concessionario, su segnalazione dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di
rateazione, dovra' cancellare l'ipoteca; al contrario, l'ipoteca dovra' essere
mantenuta se la rateazione, avendo ad oggetto importi inferiori a cinquanta
milioni, non e' coperta da garanzia.
Relativamente alle caratteristiche delle predette garanzie, si
sottolinea che esse:
- ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, possono essere prestate
unicamente da banche o da imprese di assicurazione autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni;
- devono essere redatte in conformita' ai modelli allegati alla presente
circolare (cfr. allegati nn. 1 e 2) ed avere validita' dalla data in cui
l'ufficio ha concesso la dilazione e per l'intero periodo della dilazione
stessa, aumentato di un anno.
L'obbligo, per il contribuente, di prestare idonea garanzia per
ottenere la dilazione di somme superiori a cinquanta milioni, esonera gli
uffici dallo svolgimento di un'analisi della solvibilita' del richiedente; la
presentazione della garanzia prevista dalla legge presuppone, infatti, che
questa analisi sia stata gia' effettuata dal soggetto che ha rilasciato la
garanzia stessa e mette al riparo l'Amministrazione da un sia pur ipotetico
rischio di insolvenza del debitore.
Tali considerazioni, pero', valgono con esclusivo riferimento alla
verifica dei presupposti per la concessione della rateazione, poiche'
l'esigenza di individuare il numero di rate in cui ripartire il pagamento
ovvero di decidere in merito all'eventuale richiesta di sospensione impone,
comunque, all'ufficio di esaminare la situazione economico-finanziaria del
debitore, sia pure al solo scopo di soddisfare tale esigenza.
Per quanto riguarda le conseguenze dell'eventuale mancato pagamento, da
parte del contribuente, della prima rata o di due rate di un pagamento
dilazionato garantito da fidejussione o polizza fidejussoria, sara' cura del
concessionario informare immediatamente l'ufficio finanziario dell'avvenuta
decadenza del contribuente stesso dal beneficio; a sua volta, l'ufficio
provvedera' con la massima sollecitudine a notificare al fidejussore, con
raccomandata a.r., un invito a versare l'importo garantito entra trenta
giorni, comunicando successivamente al concessionario, con eguale
tempestivita', la data in cui il garante ha ricevuto tale invito.
Quanto, invece, ai criteri per il calcolo della soglia dei cinquanta
milioni, come gia' osservato con la circolare n. 184/E, occorre tenere conto
dell'importo di cui il debitore chiede la rateazione, e non di quello iscritto
a ruolo. Al fine, poi, di assicurare l'effettivo rispetto di questa soglia, e'
necessario che ogni ufficio, prima di concedere, a favore di un contribuente,
dilazioni di pagamento per un proprio ruolo (di seguito denominato "nuovo
ruolo") di ammontare che non supera tale limite, accerti se altri uffici del
Dipartimento delle Entrate abbiano emesso, a carico del medesimo contribuente,
altri ruoli (di seguito denominati "vecchi ruoli"), il cui importo non pagato,
cumulato con quello dei propri, oltrepassi la soglia dei cinquanta milioni.
L'ufficio provvedera' a tale verifica interpellando il concessionario
della riscossione cui e' stato affidato il carico per il quale e' stata
presentata istanza di rateazione e avra' cura di dar conto nelle premesse del
decreto di dilazione dell'esito della verifica stessa.
Se, a seguito dell'accertamento in parola, risulta superato il limite
complessivo di cinquanta milioni, si possono presentare, per i vecchi ruoli,
le seguenti situazioni:
a) e' ancora pendente il termine di pagamento;
b) il contribuente sta provvedendo al pagamento rateale;
c) il contribuente risulta, totalmente o parzialmente, in mora.
Nel caso sub a), il contribuente dovra' o assolvere il debito dei
vecchi ruoli in unica soluzione oppure chiedere la rateazione di tutti i
ruoli, vecchi e nuovi, prestando, per ciascuno degli uffici creditori, una
separata fidejussione o polizza fidejussoria.
Nel caso sub b) la garanzia dovra' essere prestata soltanto per la
rateazione del nuovo ruolo.
Nel caso sub c), infine, la richiesta di rateazione presentata per il
nuovo ruolo non dovra' essere accolta; l'ufficio, peraltro, dovra' respingere
l'istanza di dilazione di un proprio ruolo in qualunque ipotesi di morosita'
su altri ruoli emessi da uffici del Dipartimento delle Entrate, a prescindere
dall'ammontare globale delle somme iscritte a ruolo.
E' importante sottolineare ancora che, quando la concessione della
rateazione e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia, ai fini del
perfezionamento del beneficio, il debitore deve consegnare o trasmettere
all'ufficio la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria entro dieci
giorni dalla ricezione del decreto di dilazione, circostanza questa che dovra'
essere adeguatamente evidenziata nel decreto stesso.
In mancanza del tempestivo rispetto di tale adempimento, il
provvedimento di dilazione rimarra' privo di effetti.
Passando all'esame delle situazioni che si pongono, per cosi' dire, a
meta' strada tra vecchia e nuova normativa, si deve ritenere che, per le
dilazioni gia' concesse antecedentemente al 1 luglio 1999, il debitore,
purche' non sia decaduto dal beneficio, possa chiedere l'applicazione
dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, nel testo riformulato dall'art. 7 del d.lgs.
n. 46/1999; in tal caso, se l'importo rimasto da pagare non e' superiore a
cinquanta milioni di lire, non e', ovviamente, necessaria la prestazione di
garanzia, ma, qualora l'ufficio avesse a suo tempo richiesto una garanzia,
quest'ultima dovra' essere mantenuta fino all'estinzione del debito.
Se, poi, la richiesta di riesame, alla luce del nuovo art. 19 del DPR
n. 602/1973, di una rateazione concessa entro il 30 giugno 1999 si riferisce
ad importi superiori a cinquanta milioni, l'accoglimento della richiesta
stessa non potra' che essere subordinato alla prestazione di una garanzia
conforme alle previsioni del citato art. 19 e della presente circolare. Ne
deriva, tra l'altro, che l'eventuale garanzia precedentemente prestata dovra'
essere adeguatamente integrata o, se rilasciata da un soggetto diverso da
quelli di cui alla citata legge n. 348/1982, sostituita con altra rilasciata
da una banca o da un'impresa assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo
cauzioni.
Sempre in relazione alle problematiche di disciplina transitoria, si
rileva che l'avvenuto inizio degli atti esecutivi anteriormente al 1 luglio
1999 non osta all'emanazione di un provvedimento di rateazione ex art. 7
d.lgs. n. 46/1999, poiche' fino al 30 giugno 1999 la presenza di un'esecuzione
gia' avviata non incideva sulla proponibilita' dell'istanza di rateazione.
Si precisa, infine, che le direttive fornite con la presente circolare
riguardano tutte le componenti dei crediti inseriti in ruoli emessi da uffici
del Dipartimento delle Entrate, comprese le sanzioni, in quanto l'art. 19 del
DPR n. 602/1973 si applica anche alle sanzioni iscritte a ruolo, per le quali
sono da considerarsi implicitamente abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 24 del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
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L'Ascotributi e' pregata di invitare i suoi associati a riscontrare
con la dovuta tempestivita' le richieste di informazioni formulate dagli
uffici di questo Dipartimento in base alle istruzioni contenute nella presente
circolare.
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ALLEGATI:
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Allegato n. 1
MODELLO DI POLIZZA FIDEJUSSORIA
POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL PAGAMENTO DI SOMME
ISCRITTE A RUOLO RATEIZZATE
(art. 19, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)
PREMESSO
che _____________________________, con sede in ____________, codice fiscale n.
_________________, partita IVA________ ________________ (in seguito denominata
"Contraente"), a seguito di iscrizione a ruolo e' debitrice nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria di L. __________________ (lire______________
__________________________) (euro ______________________);
- che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
gli uffici finanziari, su richiesta del Contraente possono concedere, nelle
ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la
dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di
60 rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per 1 anno e,
successivamente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate
mensili, purche' non sia ancora iniziata la procedura esecutiva;
- che spetta all'ufficio finanziario la valutazione discrezionale dello stato
di "temporanea situazione di obiettiva difficolta'" del Contraente;
- che la scadenza di ogni singola rata deve essere fissata all'ultimo giorno
di ciascun mese;
- che sull'importo delle singole rate sono dovuti gli interessi al saggio del
_____ annuo, da applicarsi:
a) dalla data di scadenza del termine di pagamento prevista dal ruolo, se
l'istanza di rateazione e' stata presentata prima di tale data;
b) ovvero dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, in caso
contrario; in tale seconda ipotesi devono essere aggiunti gli interessi
di mora tra la data di scadenza del termine di pagamento e quella di
presentazione dell'istanza di rateazione;
- che, trattandosi di istanza di rateazione per importi superiori a L. 50
milioni, il Contraente e' tenuto a prestare garanzia, anche a mezzo polizza
fidejussoria, per l'intero periodo di rateazione del detto importo aumentato
di un anno;
CIO' PREMESSO
La Societa' _______________________________(in seguito denominata "Societa'"),
autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto/provvedimento (*) del
_______________, pubblicato nella G.U. n. ____ del ______________, e quindi in
regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, domiciliata in_____
____________, con la presente polizza
si costituisce fidejussore del Contraente
il quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa,
dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal
presente contratto - a favore dell'Amministrazione finanziaria - alle
condizioni che seguono, per il pagamento degli importi sotto specificati e per
il periodo di rateazione aumentato di un anno:
a) somme dovute dal Contraente L._____________(euro______)
b) interessi complessivi di rateazione L._____________(euro______)
c) interessi di mora tra scadenza e istanza L._____________(euro______)
d) totale (importo massimo complessivo garantito) L._____________(euro______)
da versare in n. ___ rate mensili, con scadenza la prima il__________________
e l'ultima il ____________.
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
Premio Totale
_________ __________ __________ __________
Fatto in quattro esemplari ad
un solo effetto, in ___________ il __________________
Il pagamento dell'importo di L. _____________________ dovuto alla firma della
presente polizza, e' stato effettuato per mani del sottoscritto oggi__________
______________ alle ore _______ in _______________
L'AGENTE O ESATTORE
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(*) Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e edll'Artigianato
ovvero provvedimento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Private e di Interesse Collettivo (ISVAP)
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CONDIZIONI GENERALI
A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Societa' e l'Amministrazione
finanziaria
Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Societa' garantisce all'Amministrazione
finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla
concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento alle
singole scadenze delle rate dovute dal Contraente ai sensi di quanto indicato
in premessa, comprensive degli interessi previsti nella premessa stessa.
Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza
a favore dell'Amministrazione finanziaria ha validita' dalla data in cui
l'ufficio finanziario ha concesso la dilazione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo e per l'intero periodo della dilazione stessa aumentato di un
anno, e cioe' dal _______ al ________.
Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa
automaticamente ad ogni effetto.
Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora il Contraente non abbia
effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria,
con lettera raccomandata a.r., inviata per conoscenza anche al Contraente,
puo' richiedere alla Societa' il versamento di tutta la residua somma dovuta -
previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati
- e la Societa' provvedera', senza eccezioni, al pagamento al competente
concessionario della riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa, salvo che il Contraente non abbia gia' provveduto ad
effettuare tale pagamento.
Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Societa' rinuncia
espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente prevista
dall'art. 1944 cod. civ.
Art. 5 - Surrogazione - La Societa' e' surrogata, nei limiti delle somme
pagate, all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni
di questa verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo.
Art. 6 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente
polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge
in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le
parti integralmente si riportano.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Tutte le comunicazioni
alla Societa' in dipendenza della presente polizza devono essere notificate
per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della
Societa' od alla Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.
Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra la Societa' e
l'Amministrazione finanziaria e' competente esclusivamente l'Autorita'
giudiziaria del luogo ove ha sede l'ufficio finanziario che ha concesso la
rateazione.
B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Societa' e il Contraente
Art. 9 - Premio - Il premio indicato in polizza e' dovuto in via anticipata ed
in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta
integralmente acquisito alla Societa'.
Art. 10 - Rivalsa - Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si
obbligano a rimborsare alla Societa', a semplice richiesta, quanto dalla
stessa pagato all'Amministrazione finanziaria, oltre alle tasse, bolli,
diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale
eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui
all'art. 1952 cod. civ.
Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che
la Societa' dovra' sostenere per il recupero delle somme versate o comunque
derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
Art. 12 - Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la
Societa' puo' pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno
contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il
soddisfacimento dell'azione di regresso.
Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli
oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli
accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del
Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Societa'.
Art. 14 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente
polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge
in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, alle quali le
parti integralmente si riportano.
Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Societa' - Tutti gli avvisi,
comunicazioni e notificazioni alla Societa' in dipendenza della presente
polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla
Direzione della Societa' od alla Agenzia alla quale e' assegnata la polizza.
Art. 16 - Foro competente - In caso di controversia fra la Societa' ed il
Contraente e' competente esclusivamente l'Autorita' giudiziaria del luogo ove
ha sede la Direzione della Societa'.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA'
__________________ _________________
____________________________________________________________________
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di
approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle
Condizioni generali:
Art. 10 - (Rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952
cod. civ.)
Art. 12 - (Facolta' della Societa' di chiedere una controgaranzia)
Art. 16 - (Deroga alla competenza territoriale)
IL CONTRAENTE
____________________
______________________________________________________________________________
Allegato n. 2
MODELLO DI FIDEJUSSIONE
BANCARIAATTO DI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DI SOMME
ISCRITTE A RUOLO RATEIZZATE
(Art. 19, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)
PREMESSO
- che _____________________________, con sede in ____________, codice fiscale
n. _________________, partita IVA ________________ , a seguito di iscrizione a
ruolo e' debitrice nei confronti dell'Amministrazione finanziaria di
L___________ (lire ____________________________) (euro _________________);
- che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
gli uffici finanziari, su richiesta del contribuente, possono concedere, nelle
ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la
dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60
rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per 1 anno e,
successivamente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate
mensili, purche' non sia ancora iniziata la procedura esecutiva;
- che spetta all'ufficio finanziario la valutazione discrezionale dello stato
di "temporanea situazione di obiettiva difficolta'" del contribuente;
- che la scadenza di ogni singola rata deve essere fissata all'ultimo giorno
di ciascun mese;
- che sull'importo delle singole rate sono dovuti gli interessi al saggio del
_____ annuo, da applicarsi:
a) dalla data di scadenza del termine di pagamento prevista dal ruolo, se
l'istanza di rateazione e' stata presentata prima di tale data;
b) ovvero dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, in caso
contrario; in tale seconda ipotesi devono essere aggiunti gli interessi
di mora (tasso ____) tra la data di scadenza del termine di pagamento e
quella di presentazione dell'istanza di rateazione;
- che, trattandosi di istanza di rateazione per importi superiori a L. 50
milioni, il contribuente e' tenuto a prestare garanzia, anche a mezzo
fidejussione bancaria, per l'intero periodo di rateazione del detto importo
aumentato di un anno;
CIO' PREMESSO
la sottoscritta _____________________________ (in seguito denominata "Banca"),
Filiale di ____________, con sede in _______________________, in regola con il
disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e
integrazioni, domiciliata in ___________________________, con il presente atto
si costituisce fidejussore
del contribuente per il pagamento degli importi sotto specificati e per il
periodo di rateazione aumentato di un anno:
a) somme dovute dal contribuente L. ____________(euro_______)
b) interessi complessivi di rateazione L. ____________(euro_______)
c) interessi di mora tra scadenza e istanza L. ____________(euro_______)
d) totale (importo massimo complessivo garantito) L. ____________(euro_______)
da versare in n. ___ rate mensili, con scadenza la prima il __________________
e l'ultima il ____________.
CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA BANCA E L'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA
Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Banca garantisce alla
Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e
fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento
alle singole scadenze delle rate dovute dal contribuente ai sensi di quanto
indicato in premessa, comprensive degli interessi previsti nella premessa
stessa.
Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente
fidejussione ha validita' dalla data in cui l'ufficio finanziario ha concesso
la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e per l'intero periodo
della rateazione aumentato di un anno, e cioe' dal ________ al _______.
Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa
automaticamente ad ogni effetto.
Art. 3 - Escussione della garanzia - Qualora il contribuente non abbia
effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria,
con lettera raccomandata a.r., inviata per conoscenza anche al contribuente,
puo' richiedere alla Banca il versamento di tutta la residua somma dovuta -
previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati
- e la Banca provvedera', senza eccezioni, al pagamento al competente
concessionario della riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa, salvo che il contribuente non abbia gia' provveduto ad
effettuare tale pagamento.
Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Banca rinuncia espressamente
al beneficio della preventiva escussione del contribuente prevista dall'art.
1944 cod. civ.
Art. 5 - Surrogazione - La Banca e' surrogata, nei limiti delle somme pagate,
all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di
questa verso il contribuente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi
titolo.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente
fidejussione, si applicano le disposizioni di legge.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Banca - Tutte le comunicazioni alla
Banca in dipendenza della presente fidejussione devono essere notificate per
mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla filiale che ha rilasciato la
stessa fidejussione.
Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra la Banca e
l'Amministrazione finanziaria e' competente esclusivamente l'Autorita'
giudiziaria del luogo ove ha sede l'ufficio finanziario che ha concesso la
rateazione.
LA BANCA
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