DECRETO 17 gennaio 2000
LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526
ARTICOLO a cura di D.D. (Dario Deotto)
ARTICOLO
A cura di Maurizio Leo
CIRCOLARE 26.01.2000, n. 15/E
RISOLUZIONE 26.01.2000, n. 7/E
RISOLUZIONE 28.01.2000, n. 8/E
DECRETO 17 gennaio 2000"Approvazione con le
relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto
d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo e la busta per
la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2000 da
parte dei soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale." In breve Il decreto ministeriale ha approvato, con le relative istruzioni, il modello 730/2000 che dovrà essere utilizzato per dichiarare ai fini IRPEF i redditi del 1999 da parte dei soggetti che intendono avvalersi dell’assistenza fiscale. Oltre al modello base, ovviamente, il provvedimento ha approvato la scheda per la destinazione dell’8 per mille Mod. 730-1, le ricevute di avvenuta consegna dei modelli per il sostituto d’imposta e per il CAAF Modd. 730-2, il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, e le comunicazioni dei risultati contabili, compresa quella integrativa, Modd. 730-4. Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24- 01- 2000 (Suppl. Ordinario n.17)
LEGGE
21 dicembre 1999, n. 526
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
1999." In breve L’articolo
1, comma 1 della legge comunitaria
concede al Governo un anno di tempo per l’approvazione dei decreti legislativi
e provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie elencate negli
allegati A e B alla legge in parola, tra le quali, nessuna è in materia
tributaria. Merita invece di essere segnalato l'articolo 30 dove si dispone che "i militari della guardia di finanza per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno all'Unione europea e di quelle lesive del bilancio dello stato" si avvalgono delle disposizioni sull'accertamento dettate ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In altre parole la Gdf,
sulla base delle segnalazioni ed indicazioni di altri paesi membri della UE, può
procedere ad accertamenti di maggiore imposta dovuta in altri stati membri, nei
confronti di soggetti residenti in Italia. Gazzetta
Ufficiale n. 13, 18 gennaio 2000, Serie Generale, Suppl. Ord. n. 15/L).
ARTICOLO
a cura di D.D. (Dario Deotto)
"Dichiarazioni a scadenza incerta - In caso di
bilancio approvato nel dicembre '99 presentazione nel mese di maggio" In breve Lo scritto mette in evidenza un apparente problema connesso all'entrata in vigore del famigerato decreto fantasma[1]. L'autore infatti fa rilevare che "L’articolo 2, comma 4, del Dpr 322, nella formulazione precedente le modifiche, stabilisce, infatti, che qualora il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scada tra il 1º gennaio e il 30 aprile, la presentazione è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno." Mente invece la nuova
formulazione dello stesso articolo dopo le modifiche apportate dallo schema di
decreto correttivo subordina la possibilità di prorogare il termine di
presentazione delle dichiarazioni solamente nel caso in cui si devono utilizzare
i nuovi modelli. I quali, nel caso di soggetti con periodi d'imposta non
coincidenti con l'anno solare, potranno essere utilizzati solamente nel caso in
cui era in corso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente all'anno di
approvazione dei modelli. Pertanto, conclude l'autore, nel caso in cui il
soggetto ha concluso il periodo d'imposta nel mese di ottobre e il relativo
bilancio fosse approvato nel mese di dicembre 1999, se il decreto fantasma fosse
approvato, si troverebbe a dovere presentare la dichiarazione nel mese di
gennaio 2000, mente invece, in assenza di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
potrebbe prorogare tale termine nel mese di aprile 2000. Spunti critici Si fa
rilevare che l'interpretazione effettuata da D.D. non appare aderente al dettato
normativo attuale. Infatti che
l'articolo 2 comma 4 del D.P.R. n. 322/98 (attualmente in vigore) dispone che,
le dichiarazioni "da presentare sui
modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere
utilizzati", scadenti tra il 1 gennaio e il 30 aprile si presentano
entro il mese di maggio e si
trasmettono telematicamente entro il mese di giugno. La possibilità di usufruire di
questa "proroga" a regime dipende quindi da due elementi: ¨
dal termine in cui cade l'obbligo di
presentazione della dichiarazione; ¨
dai modelli che si devono utilizzare Al fine
di stabilire la tipologia di modello che si deve utilizzare per dichiarare i
propri redditi, in assenza di una norma di rango superiore, ci si deve attenere
alle indicazioni del Ministero delle finanze indicate nelle istruzioni alla
compilazione delle dichiarazioni che sul punto si ritiene abbiano autorità di
decreto ministeriale. Il sole 24 ore di martedì 25 gennaio 2000, pag. 21
ARTICOLO A cura di
Maurizio Leo
"Il nuovo moltiplicatore non agevola la Visco." In breve L'autore si interroga sulle modalità di applicazione del moltiplicatore DIT disposto dallo schema di decreto legislativo definitivamente approvato dal Consiglio dei ministeri del 13 gennaio 2000 (vedi Novità del 17 gennaio 2000). In particolare afferma che sebbene dal tenore letterale della norma sembrerebbe che i moltiplicatori del 1,2, per il primo anno e 1,4 dal secondo anno e per i successivi, debbano essere applicati solamente agli incrementi di patrimonio DIT (accantonamenti di utili a riserva e conferimenti in denaro), la logica della norma vuole che siano applicati anche alle variazioni in diminuzione. L'autore è dell'idea che i moltiplicatori devono essere applicati sull'itera base DIT su cui applicare l'aliquota di remunerazione ordinaria del capitale investito (incrementi - decrementi del capitale netto) che, si ricorda, è stabilita con decreto ogni anno. Altro punto su cui lo scrittore
si sofferma riguarda l'applicabilità dei moltiplicatori, all'incremento di
patrimonio netto rilevante per l'applicazione della c.d. agevolazione Visco. Si
ricorda preliminarmente che tale
agevolazione prevede che una parte di reddito, corrispondente al minore tra
incremento di patrimonio netto derivante da conferimenti in denaro ed utili
accantonati a riserva e, investimenti in beni strumentali nuovi, sia
assoggettato all'aliquota ridotta del 19%. L'autore in primis osserva che nel
caso in cui non vengono effettuati investimenti o quantomeno vengono effettuati
in misura inferiore all'incremento base di patrimonio netto, dell'eventuale
incremento del patrimonio netto derivante dall'applicazione dei moltiplicatori
non rileva(infatti i tal caso deve comunque come base di riferimento deve essere
preso il valore degli investimenti, di ammontare inferiore). In secondo luogo
spiega che l'applicazione del moltiplicate sarebbe fuori dallo logica di
un'agevolazione temporanea volta ad incentivare la capitalizzazione delle
imprese non vincolata, come accade per la DIT, ad un aliquota tendenziale. Spunti critici L'interpretazione sulla correlazione tra moltiplicatori e agevolazione "Visco", sebbene corretta sul piano logico, si ritiene sia sterile in merito alla spiegazione delle conclusioni a cui perviene.. Infatti come si è sopra ricordato i parametro a cui far riferimento per l'applicazione della DIT sono gli investimenti in beni strumentali nuovi e incremento del patrimonio netto. Appare evidente che fermo restando le altre parti del passivo, il denaro per effettuare gli investimenti, non può che derivare dall'autofinanziamento (utili non distribuiti) ovvero da conferimenti di denaro fresco (conferimenti in denaro). Investimenti per importi superiori all'incremento di patrimonio netto non possono che essere bilanciati dall'incremento dell'indebitamento nel passivo. Pertanto, indicare l'applicabilità dei moltiplicatori per incrementare la base dell'agevolazione disposta dalla legge n. 133/99 vuol dire ammettere all'agevolazione gli investimenti finanziati con capitale di debito, assolutamente contraria allo spirito della c.d. Visco. Il
sole 24 ore di giovedì 27 gennaio 2000, pag. 21
CIRCOLARE
26.01.2000, n. 15/E
"Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo" In breve Si ricorda preliminarmente che l'articolo 19 del DPR n. 602/1973 concede, su apposita istanza, ai contribuenti la possibilità di versare le somme iscritte a ruolo fino in 60 rate mensili. Tale possibilità è subordinata a tre condizioni: · che il contribuenti versi in obbiettiva difficoltà ad adempiere; · che non sia iniziata la procedura esecutiva sui suo beni; · il rilascio di una apposita garanzia in caso di rateazione di debiti superiori a L. 50 milioni. La circolare oltre ha confermare alcuni dei chiarimenti già effettuati con la precedente C.M. 184/E del 1999 (in proposito Novità del 13 settembre 1999), ha illustrato altri termini di applicazione dell'articolo 19. In particolare viene chiarito che nei casi di iscrizione a ruolo disposte dai Centri di servizio imposte dirette ed indirette, al fine di facilitare gli adempimenti dei contribuenti, le richieste di rateazione possono essere inoltrate agli uffici delle entrate o ufficio delle imposte dirette in ragione del domicilio fiscale del contribuente, il quale provvede alla verifica delle condizioni richieste dall'articolo 19, comma 1 del DPR n. 602/1973 e alla definizione del numero di rate in cui suddividere il pagamento. Viene chiarito inoltre che gli
uffici competenti dovranno valutare se ed in quante rate suddividere il
pagamento del debito in ragione delle condizioni patrimoniali del contribuente.
Il numero di rate, stabilito provvisoriamente in n. di 36 dalla C.M. 184/E cit.,
è indicato ora in n. di 60, come del resto si scorge dall'articolo 19 stesso.
Gli stessi uffici dovranno inoltre valutare le istanze di sospensione della
riscossione per i 12 mesi e la successiva rateazione del debito in 48 rate, con
riferimento ad una più grave difficoltà ad adempiere del contribuente, ma che
non deve lasciare presupporre che neanche in futuro egli possa adempiere al
debito se pur ratealmente. In questo caso, ricorda il ministero, non è
possibile concedere la dilazione del debito. Garanzie
fidejussorie per importi superiori a L., 50 In merito alle garanzie da prestare in caso di richieste di rateazione di debiti superiori a L. 50 milioni, il ministero ha fornito una serie di precisazioni. In particolare viene spiegato che se la richiesta di rateazione sia superiore a L. 50 milioni per il quale il concessionario abbia già iscritto ipoteca sui beni del debitore in quanto trascorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella (art.77 del DPR n. 602/1973) la garanzia fidejussoria rilasciata dal contribuente in occasione della richiesta di rateazione già fornisce adeguata garanzia, pertanto l'ipoteca dovrà essere cancellata. Al contrario nei casi i cui la richiesta di rateazione è di importo inferiore a L. 50 milioni, dalla l'assenza della garanzia bancaria, l'ipoteca dovrà essere mantenuta. La circolare precisa che le garanzie dovranno: · essere prestate da banche o da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348; · essere redatte in conformità ai modelli allegati alla circolare stessa ed avere validità dalla data in cui l'ufficio ha concesso la dilazione e per l'intero periodo della dilazione stessa, aumentato di un anno In merito ai criteri di determinazione della soglia dei 50 milioni la circolare precisa che deve essere fatto in relazione all'ammontare di debito chiesto a rateizzazione e non all'intero debito iscritto a ruolo. La circolare inoltre istruisce gli uffici sui controlli da fare per accertare se il contribuente non ha qualche altro ruolo emesso dagli altri uffici, per il quale il termine di 60 giorni per adempiere sia ancora pendente, per il quale ha gia richiesto la rateizzazione o che per lo stesso siano scaduti i termini di versamento. In particolare è chiarito che nel caso in cui il termine è ancora pendente il contribuente può: - adempiere al vecchio ruolo e prestare la garanzia per richiede la rateizzazione del il nuovo; - rateizzare entrambi prestando separante garanzie nei confronti degli uffici creditori. Nel secondo caso invece il contribuente dovrà prestare la garanzia solamente per il secondo dei ruoli, mentre, nella terza ipotesi la dilazione non potrà essere concessa. La Circolare ricorda che dalla
data di concessione della dilezione di pagamento (da effettuarsi con decreto) il
contribuente ha solamente 10 giorni di tempo per trasmettere all'ufficio
competente le garanzia richieste ed evitare quindi la decadenza dal beneficio
dilatorio. Disciplina
transitoria L'istruzione precisa che le
richieste di rateizzazione rilasciate prima del 1.7.1999 (entrata in vigore
delle modifiche all'articolo 19, apportate dal D.Lg 46/1999), possono essere
riformulate in aderenza alla nuova disciplina per il debito residuo. Pertanto se
il debito residuo è inferiore a L. 50, la garanzia non è dovuta, tuttavia, se
l'ufficio secondo le vecchie regole l'aveva richiesta, dovrà essere mantenuta.
Nel caso invece che il debito residuo superi L. 50 si dovrà corrispondere
garanzia fidejussoria nei modi e termini indicati dall'articolo 19 del DPR n.
602/1973 e illustrati con la circolare in commento; se in relazione alla
dilazione ottenuta prima del 30.6.1999 era stata rilasciata garanzia la stessa
dovrà essere adeguata alle nuove disposizioni. Come si è indicato in premessa
la possibilità di richiedere la rateizzazione del ruolo è subordinata al fatto
che non sia iniziata la procedura esecutiva sui beni. Dal momento che tale
requisito non era richiesto prima del 1.7.1999 la circolare precisa che se gli
atti esecutivi sono iniziati prima della data di entrata in vigore della nova
riscossione non impediscono la richiesta di rateazione ai sensi della nuova
normativa. Norme abrogate
tacitamente Il nuovo testo dell'articolo 19
del DPR n. 602/1972 tra gli importi rateizzabili include anche le sanzioni.
Pertanto, afferma il ministero, i commi 2 e 3 dell'articolo 24 del D.Lgs n.
472/97, di disciplina della rateizzazione delle sanzioni iscritte a ruolo, si
devono considerare tacitamente abrogati. Il
sole 24 ore di giovedì 27 gennaio 2000, pag. 22
RISOLUZIONE
26.01.2000, n. 7/E "Modalità di versamento di imposte sostitutive o
ritenute" In breve La risoluzione istruisce sulle modalità di adempiere agli obblighi di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive previste dalla disciplina transitoria del D.Lgs n. 259/1999 (in proposito Novità del 7 settembre 1999). Si ricorda infatti che il decreto appena citato apportando modifiche al D.Lgs n. 461/1997, tra le altre disposizioni, prevedeva che: · ai fini della determinazione del reddito di capitale, nelle operazioni di pronti contro termine e di riporto, i corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. · l'imponibilità, quali redditi diversi, delle differenze di cambio realizzate mediante rimborso o chiusura di particolari operazioni. Dal momento che le modifiche disposte dal decreto si rendevano o applicabili sin dal 1° gennaio 1999, al fine di regolare le imposte relative alle plusvalenze e agli altri redditi di capitale divenuti esigibili anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, il decreto prevedeva una disposizione (articolo 2, comma 4) la quale concedeva ai contribuenti due strade alternative: · le somme o i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle nuove disposizioni dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi, con versamento di quanto dovuto entro i termini per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi; ·
in regime del risparmio amministrato e in
risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs 461/1997), invece, gli intermediari
dovranno liquidare le imposte sostitutive e le ritenute su opzione del
contribuente da esercitare entro il mese di novembre 1999. A tal fine tali
soggetti preleveranno le somme necessarie entro il mese di dicembre e ne
effettueranno il versamento entro lo stesso termine previsto per il versamento
delle imposte applicate in tale mese. La risoluzione spiega che per
effettuare tali versamenti i contribuenti persone fisiche possono ottemperare al
versamento utilizzando il codice tributo
n. 1240, mentre gli intermediari sostituti utilizzano i codici tributo istituiti
per effettuare i versamenti che egli stessi normalmente effettuano. Italia
oggi di giovedì 27 gennaio 2000, pag. 31
RISOLUZIONE 28.01.2000, n. 8/E"Trattamento ai fini Irap dei contributi in conto esercizio correlati a componenti
negativi che non concorrono alla determinazione della base imponibile" In breve La risoluzione chiarisce l’ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 11 del D.Lgs n. 446/97 come modificato dal D.Lgs 176/1999, in base alla quale i contributi erogati in base a legge concorrono alla formazione della base imponibile se non imputabili a componenti IRAP indeducibili.In particolare il ministero chiarisce come comportarsi nei casi in cui il contributo è erogato in parte a copertura di costi deducibili e parte dedicato alla copertura di elementi indeducibili dalla base IRAP. In proposito viene indicato che,
la correlazione tra contributo e costo indeducibile deve
essere stabilita dalla stessa legge istitutiva del contributo in modo "tale
da individuare e vincolare in modo preciso e inequivocabile la destinazione del
contributo erogato" Da tale definizione di correlazione rimangono esclusi: · i contributi destinati dagli enti erogatori alla copertura di elementi indeducibili; · i contributi solamente commisurati, dalla legge istitutiva, ad elementi indeducibili senza vincolo di destinazione. La risoluzione conclude precisando che, qualora la legge istitutiva del contributi individui con precisione (anche in forma percentuale) la quota parte del contributo a copertura di costi indeducibili (quali ad esempio costi del personale o per interessi passivi) ovviamente il contributo dovrà essere tassato per la sola parte riferibile alla parte di costi deducibili. Italia oggi
sabato 29 gennaio 2000, pag. 33
[1]
Si tratta dello schema di decreto del presidente della repubblica approvato
definitivamente dal Consiglio del Ministri il 03.09.1999 che apporta
correzioni a parecchi adempimenti tra i quali quelli previsti dall'articolo
2 del D.P.R. n. 322/98 in
materia di termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni.
Gli articoli del decreto "fantasma" sono illustrati e commentati
nella sezione Novità del presente Sito Internet. - |
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