Novità della settimana

Dal 24.01.2000 al 31.01.2000

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Sommario

DICHIARAZIONI - MODELLO 730 - APPROVAZIONE

DECRETO 17 gennaio 2000

tributario internazionale - armonizzazione U.E. – legge comuniTARIA - accertamenti comunitari

LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

DICHIARAZIONE unico SOCIETà DI CAPITALI - ESERCIZIO A CAVALLO D'ANNO - TERMINI DI PRESENTAZIONE

ARTICOLO a cura di D.D. (Dario Deotto)

iMPOSTE SUI REDDITI - DUAL INCOME TAX - AGEVOLAZIONE VISCO - INTERPRETAZIONE

ARTICOLO A cura di Maurizio Leo

riscossione - cartelle esattoriali - rateizzazione e sospensione dei pagamenti

CIRCOLARE 26.01.2000, n. 15/E

RISCOSSIONE - IMPOSTE SOSTITUTIVE - OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINI E RIPORTO SU TITOLI E VALUTE - RITENUTE - MODALITà DI VERSAMENTO

RISOLUZIONE  26.01.2000, n. 7/E

IRAP - CONTRIBUTI EROGATI A NORMA DI LEGGE - IMPONIBILITà

RISOLUZIONE 28.01.2000, n. 8/E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 17 gennaio 2000

"Approvazione con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo e la busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2000 da parte dei soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale."

In breve

Il decreto ministeriale ha approvato, con le relative istruzioni, il modello 730/2000 che dovrà essere utilizzato per dichiarare ai fini IRPEF i redditi del 1999 da parte dei soggetti che intendono avvalersi dell’assistenza fiscale.

Oltre al modello base, ovviamente, il provvedimento ha approvato la scheda per la destinazione dell’8 per mille Mod. 730-1, le ricevute di avvenuta consegna dei modelli per il sostituto d’imposta e per il CAAF Modd. 730-2, il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, e le comunicazioni dei risultati contabili, compresa quella integrativa, Modd. 730-4.

Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24- 01- 2000 (Suppl. Ordinario n.17) 

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LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999."

In breve

L’articolo 1, comma 1 della  legge comunitaria concede al Governo un anno di tempo per l’approvazione dei decreti legislativi e provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie elencate negli allegati A e B alla legge in parola, tra le quali, nessuna è in materia tributaria.

Merita invece di essere segnalato l'articolo 30 dove si dispone che "i militari della guardia di finanza per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno all'Unione europea e di quelle lesive del bilancio dello stato" si avvalgono delle disposizioni sull'accertamento dettate ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

In altre parole la Gdf, sulla base delle segnalazioni ed indicazioni di altri paesi membri della UE, può procedere ad accertamenti di maggiore imposta dovuta in altri stati membri, nei confronti di soggetti residenti in Italia.

Gazzetta Ufficiale n. 13, 18 gennaio 2000, Serie Generale, Suppl. Ord. n. 15/L).  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO a cura di D.D. (Dario Deotto)

"Dichiarazioni a scadenza incerta - In caso di bilancio approvato nel dicembre '99 presentazione nel mese di maggio"

In breve

Lo scritto mette in evidenza un apparente problema connesso all'entrata in vigore del famigerato decreto fantasma[1]. L'autore infatti fa rilevare che  "L’articolo 2, comma 4, del Dpr 322, nella formulazione precedente le modifiche, stabilisce, infatti, che qualora il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scada tra il 1º gennaio e il 30 aprile, la presentazione è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno."

Mente invece la nuova formulazione dello stesso articolo dopo le modifiche apportate dallo schema di decreto correttivo subordina la possibilità di prorogare il termine di presentazione delle dichiarazioni solamente nel caso in cui si devono utilizzare i nuovi modelli. I quali, nel caso di soggetti con periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, potranno essere utilizzati solamente nel caso in cui era in corso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente all'anno di approvazione dei modelli. Pertanto, conclude l'autore, nel caso in cui il soggetto ha concluso il periodo d'imposta nel mese di ottobre e il relativo bilancio fosse approvato nel mese di dicembre 1999, se il decreto fantasma fosse approvato, si troverebbe a dovere presentare la dichiarazione nel mese di gennaio 2000, mente invece, in assenza di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrebbe prorogare tale termine nel mese di aprile 2000.

Spunti critici

Si fa rilevare che l'interpretazione effettuata da D.D. non appare aderente al dettato normativo attuale. Infatti  che l'articolo 2 comma 4 del D.P.R. n. 322/98 (attualmente in vigore) dispone che, le dichiarazioni "da presentare sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati", scadenti tra il 1 gennaio e il 30 aprile si presentano entro il  mese di maggio e si trasmettono telematicamente entro il mese di giugno.  

La possibilità di usufruire di questa "proroga" a regime dipende quindi da due elementi:

¨      dal termine in cui cade l'obbligo di presentazione della dichiarazione;

¨      dai modelli che si devono utilizzare

Al fine di stabilire la tipologia di modello che si deve utilizzare per dichiarare i propri redditi, in assenza di una norma di rango superiore, ci si deve attenere alle indicazioni del Ministero delle finanze indicate nelle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni che sul punto si ritiene abbiano autorità di decreto ministeriale. A riguardo le istruzioni di presentazione del modello di dichiarazione UNICO Società di capitali, paragrafo n. 3, pag. 2, chiariscono che il modello deve essere utilizzato per "dichiarare i redditi relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.1998." Pertanto per gli esercizi a cavallo d'anno chiusi prima quindi del 31.12.1999 e con bilancio approvato nel mese di dicembre, il termine di presentazione della dichiarazione e dei relativi versamenti scade entro il mese di gennaio senza alcuna possibilità di proroga, indipendentemente dall'effettiva entrata in vigore del decreto correttivo c.d. fantasma.

Il sole 24 ore di martedì 25 gennaio 2000, pag. 21

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ARTICOLO A cura di Maurizio Leo

"Il nuovo moltiplicatore non agevola la Visco."

In breve

L'autore si interroga sulle modalità di applicazione del moltiplicatore DIT disposto dallo schema di decreto legislativo definitivamente approvato dal Consiglio dei ministeri del 13 gennaio 2000 (vedi Novità del 17 gennaio 2000). In particolare afferma che sebbene dal tenore letterale della norma sembrerebbe che i moltiplicatori del 1,2, per il primo anno e 1,4 dal secondo anno e per i successivi, debbano essere applicati solamente agli incrementi di patrimonio DIT (accantonamenti di utili a riserva e conferimenti in denaro), la logica della norma vuole che siano applicati anche alle variazioni in diminuzione. L'autore è dell'idea che i moltiplicatori devono essere applicati sull'itera base DIT su cui applicare l'aliquota di remunerazione ordinaria del capitale investito (incrementi - decrementi del capitale netto) che, si ricorda, è stabilita con decreto ogni anno.

Altro punto su cui lo scrittore si sofferma riguarda l'applicabilità dei moltiplicatori, all'incremento di patrimonio netto rilevante per l'applicazione della c.d. agevolazione Visco. Si ricorda  preliminarmente che tale agevolazione prevede che una parte di reddito, corrispondente al minore tra incremento di patrimonio netto derivante da conferimenti in denaro ed utili accantonati a riserva e, investimenti in beni strumentali nuovi, sia assoggettato all'aliquota ridotta del 19%. L'autore in primis osserva che nel caso in cui non vengono effettuati investimenti o quantomeno vengono effettuati in misura inferiore all'incremento base di patrimonio netto, dell'eventuale incremento del patrimonio netto derivante dall'applicazione dei moltiplicatori non rileva(infatti i tal caso deve comunque come base di riferimento deve essere preso il valore degli investimenti, di ammontare inferiore). In secondo luogo spiega che l'applicazione del moltiplicate sarebbe fuori dallo logica di un'agevolazione temporanea volta ad incentivare la capitalizzazione delle imprese non vincolata, come accade per la DIT, ad un aliquota tendenziale.

Spunti critici

L'interpretazione sulla correlazione tra moltiplicatori e agevolazione "Visco", sebbene corretta sul piano logico, si ritiene sia sterile in merito alla spiegazione delle conclusioni a cui perviene.. Infatti come si è sopra ricordato i parametro a cui far riferimento per l'applicazione della DIT sono gli investimenti in beni strumentali nuovi e incremento del patrimonio netto. Appare evidente che fermo restando le altre parti del passivo, il denaro per effettuare gli investimenti, non può che derivare dall'autofinanziamento (utili non distribuiti) ovvero da conferimenti di denaro fresco (conferimenti in denaro). Investimenti per importi superiori all'incremento di patrimonio netto non possono che essere bilanciati dall'incremento dell'indebitamento nel passivo. Pertanto, indicare l'applicabilità dei moltiplicatori per incrementare la base dell'agevolazione disposta dalla legge n. 133/99 vuol dire ammettere all'agevolazione gli investimenti finanziati con capitale di debito, assolutamente contraria allo spirito della c.d. Visco.

Il sole 24 ore di giovedì 27 gennaio 2000, pag. 21

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CIRCOLARE 26.01.2000, n. 15/E

"Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo"

In breve

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 19 del DPR n. 602/1973 concede, su apposita istanza, ai contribuenti la possibilità di versare le somme iscritte a ruolo fino in 60 rate mensili. Tale possibilità è subordinata a tre condizioni:

·   che il contribuenti versi in obbiettiva difficoltà ad adempiere;

·   che non sia iniziata la procedura esecutiva sui suo beni;

·   il rilascio di una apposita garanzia in caso di rateazione di debiti superiori a L. 50 milioni. 

La circolare oltre ha confermare alcuni dei chiarimenti già effettuati con la precedente C.M. 184/E del 1999 (in proposito Novità del 13 settembre 1999), ha illustrato altri termini di applicazione dell'articolo 19.

In particolare viene chiarito che nei casi di iscrizione a ruolo disposte dai Centri di servizio imposte dirette ed indirette, al fine di facilitare gli adempimenti dei contribuenti, le richieste di rateazione possono essere inoltrate agli uffici delle entrate o ufficio delle imposte dirette in ragione del domicilio fiscale del contribuente, il quale provvede alla verifica delle condizioni richieste dall'articolo 19, comma 1  del DPR n. 602/1973 e alla definizione del numero di rate in cui suddividere il pagamento.

Viene chiarito inoltre che gli uffici competenti dovranno valutare se ed in quante rate suddividere il pagamento del debito in ragione delle condizioni patrimoniali del contribuente. Il numero di rate, stabilito provvisoriamente in n. di 36 dalla C.M. 184/E cit., è indicato ora in n. di 60, come del resto si scorge dall'articolo 19 stesso. Gli stessi uffici dovranno inoltre valutare le istanze di sospensione della riscossione per i 12 mesi e la successiva rateazione del debito in 48 rate, con riferimento ad una più grave difficoltà ad adempiere del contribuente, ma che non deve lasciare presupporre che neanche in futuro egli possa adempiere al debito se pur ratealmente. In questo caso, ricorda il ministero, non è possibile concedere la dilazione del debito.

Garanzie fidejussorie per importi superiori a L., 50

In merito alle garanzie da prestare in caso di richieste di rateazione di debiti superiori a L. 50 milioni, il ministero ha fornito una serie di precisazioni. In particolare viene spiegato che se la richiesta di rateazione sia superiore a L. 50 milioni per il quale il concessionario abbia già iscritto ipoteca sui beni del debitore in quanto trascorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella (art.77 del DPR n. 602/1973) la garanzia  fidejussoria rilasciata dal contribuente in occasione della richiesta di rateazione già fornisce adeguata garanzia, pertanto l'ipoteca dovrà essere cancellata. Al contrario nei casi i cui la richiesta di rateazione è di importo inferiore a L. 50 milioni, dalla l'assenza della garanzia bancaria, l'ipoteca dovrà essere mantenuta.

La circolare precisa che le garanzie dovranno:

·   essere prestate da    banche    o    da    imprese   di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai   sensi   della   legge   10 giugno 1982, n. 348;                                           

·   essere   redatte   in conformità ai modelli allegati alla circolare stessa ed avere validità dalla data in cui  l'ufficio ha   concesso  la dilazione e per l'intero periodo della dilazione stessa, aumentato di un anno

In merito ai criteri di determinazione della soglia dei 50 milioni la circolare precisa che deve essere fatto in relazione all'ammontare di debito chiesto a rateizzazione e non all'intero debito iscritto a ruolo.

La circolare inoltre istruisce gli uffici sui controlli da fare per accertare se il contribuente non ha qualche altro ruolo emesso dagli altri uffici, per il quale il termine di 60 giorni per adempiere sia ancora pendente, per il quale ha gia richiesto la rateizzazione o che per lo stesso siano scaduti i termini di versamento. In particolare è chiarito che nel caso in cui il termine è ancora pendente il contribuente può:

- adempiere al vecchio ruolo e prestare la garanzia per richiede la rateizzazione del il nuovo;

- rateizzare entrambi prestando separante garanzie nei confronti degli uffici creditori.

Nel secondo caso invece il contribuente dovrà prestare la garanzia solamente per il secondo dei ruoli, mentre, nella terza ipotesi la dilazione non potrà essere concessa.

La Circolare ricorda che dalla data di concessione della dilezione di pagamento (da effettuarsi con decreto) il contribuente ha solamente 10 giorni di tempo per trasmettere all'ufficio competente le garanzia richieste ed evitare quindi la decadenza dal beneficio dilatorio.

Disciplina transitoria

L'istruzione precisa che le richieste di rateizzazione rilasciate prima del 1.7.1999 (entrata in vigore delle modifiche all'articolo 19, apportate dal D.Lg 46/1999), possono essere riformulate in aderenza alla nuova disciplina per il debito residuo. Pertanto se il debito residuo è inferiore a L. 50, la garanzia non è dovuta, tuttavia, se l'ufficio secondo le vecchie regole l'aveva richiesta, dovrà essere mantenuta. Nel caso invece che il debito residuo superi L. 50 si dovrà corrispondere garanzia fidejussoria nei modi e termini indicati dall'articolo 19 del DPR n. 602/1973 e illustrati con la circolare in commento; se in relazione alla dilazione ottenuta prima del 30.6.1999 era stata rilasciata garanzia la stessa dovrà essere adeguata alle nuove disposizioni.

Come si è indicato in premessa la possibilità di richiedere la rateizzazione del ruolo è subordinata al fatto che non sia iniziata la procedura esecutiva sui beni. Dal momento che tale requisito non era richiesto prima del 1.7.1999 la circolare precisa che se gli atti esecutivi sono iniziati prima della data di entrata in vigore della nova riscossione non impediscono la richiesta di rateazione ai sensi della nuova normativa.

Norme abrogate tacitamente

Il nuovo testo dell'articolo 19 del DPR n. 602/1972 tra gli importi rateizzabili include anche le sanzioni. Pertanto, afferma il ministero, i commi 2 e 3 dell'articolo 24 del D.Lgs n. 472/97, di disciplina della rateizzazione delle sanzioni iscritte a ruolo, si devono considerare tacitamente abrogati.

Il sole 24 ore di giovedì 27 gennaio 2000, pag. 22

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RISOLUZIONE  26.01.2000, n. 7/E

"Modalità di versamento di imposte sostitutive o ritenute"

In breve

La risoluzione istruisce sulle modalità di adempiere agli obblighi di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive previste dalla disciplina transitoria del D.Lgs n. 259/1999 (in proposito Novità del 7 settembre 1999).

Si ricorda infatti che il decreto appena citato apportando modifiche al D.Lgs n. 461/1997, tra le altre disposizioni, prevedeva che:

·        ai fini della determinazione del reddito di capitale, nelle operazioni di pronti contro termine e di riporto, i corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati.

·        l'imponibilità, quali redditi diversi, delle differenze di cambio realizzate mediante rimborso o chiusura di particolari operazioni.

Dal momento che le modifiche disposte dal decreto si rendevano o applicabili sin dal 1° gennaio 1999, al fine di regolare le imposte relative alle plusvalenze e agli altri redditi di capitale divenuti esigibili anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, il decreto prevedeva una disposizione (articolo 2, comma 4) la quale  concedeva ai contribuenti due strade alternative:

·        le somme o i valori assunti a riferimento per l'applicazione delle imposte sostitutive o per le ritenute dovute per effetto delle nuove disposizioni dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi, con versamento di quanto dovuto entro i termini per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;

·      in regime del risparmio amministrato e in risparmio gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs 461/1997), invece, gli intermediari dovranno liquidare le imposte sostitutive e le ritenute su opzione del contribuente da esercitare entro il mese di novembre 1999. A tal fine tali soggetti preleveranno le somme necessarie entro il mese di dicembre e ne effettueranno il versamento entro lo stesso termine previsto per il versamento delle imposte applicate in tale mese.

La risoluzione spiega che per effettuare tali versamenti i contribuenti persone fisiche possono ottemperare al versamento utilizzando il codice tributo n. 1240, mentre gli intermediari sostituti utilizzano i codici tributo istituiti per effettuare i versamenti che egli stessi normalmente effettuano.

Italia oggi di giovedì 27 gennaio 2000, pag. 31

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RISOLUZIONE 28.01.2000, n. 8/E

"Trattamento ai fini Irap  dei contributi in conto esercizio correlati a componenti negativi che non concorrono alla determinazione della base imponibile"

In breve

La risoluzione chiarisce l’ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 11 del D.Lgs  n. 446/97 come modificato dal D.Lgs 176/1999, in base alla quale i contributi erogati in base a legge concorrono alla formazione della base imponibile se non imputabili a componenti IRAP indeducibili.In particolare il ministero chiarisce come comportarsi nei casi in cui il contributo è erogato in parte a copertura di costi deducibili e parte dedicato alla copertura di elementi indeducibili dalla base IRAP. 

In proposito viene indicato che, la correlazione tra contributo e costo indeducibile deve essere stabilita dalla stessa legge istitutiva del contributo in modo "tale da individuare e vincolare in modo preciso e inequivocabile la destinazione del contributo erogato"

Da tale definizione di correlazione rimangono esclusi:

·   i contributi destinati dagli enti erogatori alla copertura di elementi indeducibili;

·   i contributi solamente commisurati, dalla legge istitutiva, ad elementi indeducibili senza vincolo di destinazione.

La risoluzione conclude precisando che, qualora la legge istitutiva del contributi individui con precisione (anche in forma percentuale) la quota parte del contributo a copertura di costi indeducibili (quali ad esempio costi del personale o per interessi passivi) ovviamente il contributo dovrà essere tassato per la sola parte riferibile alla parte di costi deducibili.

Italia oggi sabato 29 gennaio 2000, pag. 33

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[1] Si tratta dello schema di decreto del presidente della repubblica approvato definitivamente dal Consiglio del Ministri il 03.09.1999 che apporta correzioni a parecchi adempimenti tra i quali quelli previsti dall'articolo 2 del  D.P.R. n. 322/98 in  materia di termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni. Gli articoli del decreto "fantasma" sono illustrati e commentati nella sezione Novità del presente Sito Internet. -

 
 
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Aggiornato il: 05 febbraio 2000