

Circolare
n.30/E del 25 febbraio del ministero delle Finanze
«Determinazione
del valore delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti».
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in merito alle modalità di
determinazione del valore delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti ai
fini dell’applicazione dell’articolo 48, comma 2, lettere g) e g-bis), del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n.
917, si forniscono i seguenti chiarimenti.
L’articolo 13, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 23
dicembre 1999, n. 505, ha sostituito la lettera g) del comma 2 dell’articolo
48 del Tuir, con la lettera g) e la lettera g-bis), modificando il previgente
trattamento fiscale delle azioni assegnate ai lavoratori dipendenti.
La lettera g) disciplina il vero e proprio «azionariato popolare ai
dipendenti» prevedendo che non concorre a formare il reddito di lavoro
dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per
un importo che non può superare complessivamente nel periodo d’imposta lire
4 milioni. Ai fini dell’applicazione di tale norma è richiesto che le
azioni non siano riacquistate da parte della società emittente o dal datore
di lavoro o comunque cedute per almeno tre anni. Nel caso in cui non venga
rispettata la condizione del mantenimento delle azioni nel periodo
considerato, l’importo non assoggettato è assunto a tassazione, quale
reddito di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta in cui si verifica la
cessione delle azioni stesse.
Con la successiva lettera g-bis) è stata disciplinata la fattispecie dei
piani di azionariato che hanno l’obiettivo di fidelizzare categorie di
dipendenti o singoli dipendenti. È infatti previsto che in caso di
assegnazione di azioni a un dipendente, l’importo che non concorre a formare
il reddito è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al
momento dell’assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente. Perché
ricorrano i presupposti agevolativi della disposizione, l’ammontare
corrisposto dal dipendente per l’acquisto delle azioni deve essere almeno
pari al valore delle azioni stesse al momento dell’offerta. Qualora tale
condizione non sia verificata, ossia nei casi in cui il prezzo pagato dal
dipendente è inferiore al valore delle azioni al momento dell’offerta, come
precisato nella circolare del ministero delle Finanze n. 247/E del 29 dicembre
1999, l’agevolazione non spetta. In tal caso, devono applicarsi le
disposizioni di carattere generale insite nella disciplina del reddito di
lavoro dipendente, in base alla quale i compensi in natura, tra i quali
rientrano senza dubbio le assegnazioni di titoli o diritti, devono essere
assoggettati a tassazione al netto di quanto corrisposto dal lavoratore
dipendente a fronte dell’assegnazione stessa. Pertanto, costituisce reddito
di lavoro dipendente la differenza tra il valore delle azioni al momento
dell’assegnazione e il corrispettivo pagato.
La non imponibilità è espressamente esclusa nei casi in cui il dipendente
sia titolare di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di
partecipazioni al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento. La
verifica del rispetto del predetto limite va effettuata con riferimento al
periodo d’imposta in cui l’assegnazione viene eseguita tenendo conto anche
dei titoli acquisiti per effetto dell’esercizio del diritto di opzione.
Inoltre, considerato che la norma disciplina esclusivamente l’ipotesi in cui
il dipendente mantenga il diritto di opzione fino alla data di esercizio dello
stesso, rimane fermo che l’assegnazione di un diritto di opzione cedibile
deve essere assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente fin
dal momento della medesima assegnazione. Qualora, invece, il diritto di
opzione non sia cedibile l’assegnazione dello stesso non è di per sé
tassabile, essendo, invece, assoggettabili a tassazione i titoli e i valori
acquistati con l’esercizio dell’opzione (salvo la sussistenza delle
condizioni che in base alla disposizione in esame ne escludono l’imponibilità).
Tuttavia, qualora un diritto non cedibile perda successivamente tale
requisito, nel periodo d’imposta in cui è reso trasferibile il relativo
importo è assoggettato a tassazione.
Per espressa previsione normativa, l’intera disciplina agevolativa relativa
alle azioni offerte ai dipendenti si applica alle azioni emesse dalla società
in cui il dipendente presta la propria attività, ma anche a quelle emesse da
società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l’impresa.
Ciò premesso, occorre chiarire che, ai fini della determinazione del compenso
in natura il valore delle azioni è stabilito in base al comma 3
dell’articolo 48 del Tuir applicando le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale contenute nell’articolo 9 dello stesso
Tuir. In particolare, il citato articolo 9, al comma 4, lettere a), b) e c),
del Tuir detta i seguenti criteri con riferimento ai titoli e alle quote di
partecipazione societarie. La lettera a) stabilisce che per le azioni,
obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri, il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell’ultimo mese. La lettera b) prevede che per le altre
azioni, le quote di società non azionarie e i titoli o quote di
partecipazione al capitale di enti diversi dalle società il valore normale è
fissato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente
ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, in proporzione
all’ammontare complessivo dei conferimenti. Infine, per le obbligazioni e
gli altri titoli diversi da quelli compresi nelle precedenti lettere a) e b),
il valore normale è determinato, ai sensi della lettera c), comparativamente
al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri
elementi determinabili in modo obiettivo. Al riguardo, si precisa che la
locuzione «ultimo mese» utilizzata nella lettera a) del comma 4
dell’articolo 9 del Tuir non fa riferimento al mese solare precedente, ma al
periodo che va dal giorno di riferimento (quello dell’assegnazione dei
titoli al dipendente) allo stesso giorno del mese solare precedente, poiché
una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio
del periodo preso a base per la rilevazione della media aritmetica dei prezzi
dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi,
la fissazione di un «valore normale» che potrebbe già essere non adeguato a
quello in atto al momento della valutazione.
Si ribadisce, inoltre, quanto già affermato a proposito della valutazione dei
titoli con riferimento alle disposizioni transitorie contenute nel Dlgs n. 461
del 1997 e cioè che ai fini del calcolo della media occorre assumere, quale
divisore, soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo, cioè quelli
cui si riferiscono le quotazioni prese a base del calcolo. Pertanto, se nel
periodo considerato, cioè quello che va dal primo giorno di riferimento allo
stesso giorno del mese solare precedente, non sono state effettuate
rilevazioni dei prezzi, si deve fare riferimento al primo mese solare
antecedente (inteso nel senso sopra chiarito) nel corso del quale risulta
effettuata la suddetta rilevazione.
Per quanto riguarda infine, la modalità di determinazione del valore normale
dei diritti di opzione assegnati, si ritiene che debbano essere applicate le
disposizioni di carattere generale contenute nel comma 3 dell’articolo 9 del
Tuir, considerato che il comma 4, come abbiamo visto, detta le regole per i
veri e propri "titoli" e pertanto si rende applicabile soltanto per
le opzioni cartolarizzate. Al fine di evitare che la nuova disposizione possa
arrecare effetti penalizzanti con riferimento ai piani di azionariato già
deliberati tenendo conto della disposizione contenuta nella previgente
formulazione dell’articolo 48, comma 2, lettera g), del Tuir, l’articolo
13, comma 2, del decreto legislativo n. 505 del 1999 ha stabilito che i nuovi
criteri di tassazione non si applicano alle assegnazioni già effettuate
anteriormente al 1° gennaio 2000, nonché alle assegnazioni derivanti
dall’esercizio di opzione che sono state già attribuite nel periodo che va
dal 1° gennaio 1998 al 15 gennaio 2000 (data di entrata in vigore del
provvedimento), alle quali continua ad applicarsi la previgente disciplina,
sempreché più favorevole.
Occorre, infine, evidenziare che per effetto della modifica apportata
dall’articolo 10 del Dlgs n. 505 del 1999 all’articolo 82 del Tuir, in
caso di successiva cessione a titolo oneroso delle azioni ricevute, la
plusvalenza si determina confrontando il corrispettivo percepito e il valore
normale delle azioni al momento dell’assegnazione a condizione che detto
valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente.
Pertanto, il valore normale delle azioni non assoggettato a tassazione al
momento dell’assegnazione non può essere scomputato dal corrispettivo di
cessione. In sostanza, qualora l’attività finanziaria sia stata
assoggettata a tassazione con le regole di deteminazione del reddito di lavoro
dipendente, allorché l’attività stessa venga ceduta, la plusvalenza deve
essere determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il valore
normale assunto come riferimento per la determinazione del compenso in natura.
Qualora, invece, l’acquisizione di titoli o diritti non abbia concorso alla
formazione del reddito, l’intero importo del corrispettivo percepito
costituisce plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva. Naturalmente,
si deve in ogni caso tener conto delle eventuali somme corrisposte dal
dipendente a fronte dell’assegnazione delle azioni. Tale disposizione si
rende applicabile alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio
2000, anche se derivanti dalla cessione di azioni assegnate e assoggettate al
trattamento tributario di cui alla previgente lettera g), comma 2,
dell’articolo 48 del Tuir.