Circolare 51 del 20.03.00 
MATERIA FISCALE: Irpef 
OGGETTO Incentivi per i nuovi investimenti delle imprese. Art. 2, commi da 8 a 12, 
della legge 13 marzo 1999, n. 133. 
 
TESTO
                                Alle Direzioni Regionali                      
                                delle Entrate                                 
                                Agli Uffici delle Entrate                     
                                Agli Uffici Distrettuali                      
                                delle Imposte Dirette                         
                                Agli Uffici dell'Imposta sul                  
                                Valore Aggiunto                               
                                Ai Centri di Servizio delle                   
                                Imposte Dirette ed Indirette                  
                                Alle Direzioni Centrali del                   
                                Dipartimento delle Entrate                    
                                Alla Direzione Generale degli Affari          
                                Generali e del Personale                      
                                Al Dipartimento del Territorio                
                                All'Ufficio del Segretario Generale           
                                Al Servizio Consultivo ed Ispettivo           
                                Tributario                                    
                                Al Comando Generale della                     
                                Guardia di Finanza                            
                                LORO SEDI                                     
                     -------------------------------------                    
                                SOMMARIO                                      
1       Premessa                                                              
2       Ambito soggettivo di applicazione                                     
3       Contenuto delle disposizioni agevolative                              
3.1     Soggetti residenti in contabilita' ordinaria                          
3.2     Soggetti residenti in contabilita' semplificata                       
3.3     Soggetti non residenti                                                
4       Ambito temporale di applicazione                                      
5       Investimenti agevolabili  e momento di effettuazione dell'investimento
5.1     Beni immateriali                                                      
5.2     Impianti e investimenti immobiliari                                   
5.3     Investimenti mobiliari e immobiliari esclusi                          
5.4     Il requisito della novita'                                            
5.5     Destinazione dei beni  a strutture situate nel territorio dello Stato 
5.6     Determinazione dell'ammontare degli investimenti                      
5.7     Le cessioni, le dismissioni, gli ammortamenti                         
6       Gli incrementi di patrimonio                                          
6.1     I conferimenti in denaro                                              
6.2     Gli accantonamenti di utili a riserva                                 
6.3     Momento della rilevanza degli incrementi e determinazione del loro    
        ammontare                                                             
6.4     Incremento del fondo di dotazione per i soggetti non residenti        
7       Modalita' di calcolo dell'agevolazione. ESEMPI                        
8       Coordinamento con la applicazione della DIT                           
9       Traslazione dei benefici ai soci e partecipanti e memorizzazione nel  
        "Canestro B"                                                          
10      Cumulabilita' con l'agevolazione prevista dall'ultimo periodo         
        dell'art. 11 del DPR n.  601 del 1973                                 
11      Gli acconti                                                           
                                  * * * * *                                   
1.      PREMESSA                                                              
        La legge  13 maggio 1999, n.  133, recante "Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione   e   federalismo  fiscale" ha introdotto, tra
l'altro, una  misura agevolativa di carattere temporaneo, rivolta alle imprese
che realizzano incrementi netti del capitale investito e, negli stessi periodi
d'imposta, accrescono   l'apparato   produttivo  mediante investimenti in beni
strumentali nuovi.                                                            
        L'agevolazione, disciplinata dall'art. 2, commi da 8 a 12, della legge
in esame   ed operante per il periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore    della    stessa    legge    e    per  quello successivo, consiste
nell'assoggettamento ad   un'aliquota  d'imposta ridotta al 19 per cento della
parte di   reddito   corrispondente,  in linea di principio, all'importo degli
investimenti in    beni    strumentali   nuovi che trova corrispondenza, anche
indiretta, in conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva.     
        Analoga disciplina   era   prevista   dal decreto-legge 12 marzo 1999,
n. 63,   recante "Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione",
pubblicato nella G.U. n.   64 del 18 marzo 1999; tale provvedimento, tuttavia,
e' stato abrogato dall'art. 36 della menzionata legge n.  133 del 1999, che ha
comunque provveduto a far salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge abrogato.                                  
        La ratio   dell'intervento  normativo, espressamente individuata nella
relazione di   accompagnamento   al disegno di legge di conversione del citato
decreto-legge n.   63   del  1999, consiste nel favorire l'accrescimento ed il
rinnovamento in    qualita'    dell'apparato  produttivo aziendale, realizzato
attraverso nuovi   investimenti  e supportato dal correlativo incremento delle
dotazioni patrimoniali.                                                       
        A differenza  di provvedimenti apparentemente analoghi, adottati negli
ultimi anni    per    stimolare   la ricapitalizzazione aziendale, l'ambito di
operativita' dell'agevolazione  in esame e' rivolto unicamente agli incrementi
di capitale   proprio  destinati, anche indirettamente, al rafforzamento degli
investimenti.                                                                 
        E' percio'     opportuno     chiarire,     in  premessa, le differenze
dell'agevolazione in   esame  rispetto alla disciplina contenuta nel d.lgs. 18
dicembre 1997,   n. 466, recante "Riordino delle imposte personali sul reddito
al fine   di favorire la capitalizzazione delle imprese": diversa, infatti, e'
la funzione    economico-sociale    dei   due interventi normativi, nonostante
l'affinita' del   meccanismo di applicazione che consiste, in entrambi i casi,
nella suddivisione    del    reddito    imponibile  in due parti, di cui l'una
assoggettata ad aliquota del 19% e l'altra ad aliquota ordinaria.             
        La "DIT    -    dual    income tax", infatti, garantendo la tassazione
differenziata della     parte     di     reddito  d'impresa riconducibile alla
remunerazione ordinaria    del    capitale,    assume carattere permanente per
disincentivare, a   regime,   l'indebitamento e la sottocapitalizzazione delle
imprese.                                                                      
        L'attuale provvedimento,   pur   recando   un ulteriore impulso in tal
senso, si   caratterizza   per  la specifica finalita' di rilancio economico e
rinnovamento degli apparati produttivi, perseguita attraverso la temporaneita'
dei benefici   e la differente individuazione della quota di reddito agevolata
che, come   gia'  anticipato, e' commisurata al minore importo tra l'ammontare
degli investimenti e quello degli incrementi di capitale proprio.             
        Piu' ampio, inoltre, e' l'ambito soggettivo della nuova normativa, che
estende il   beneficio,   nel   rispetto   di particolari condizioni, anche ai
soggetti in regime di contabilita' semplificata di cui all'articolo 18 del DPR
25 settembre    1973    n.     600,    i quali determinano il reddito ai sensi
dell'art. 79 del TUIR.                                                        
        Sul piano    dell'impulso    agli    investimenti,    infine, il nuovo
provvedimento agevolativo   richiama   la disciplina contenuta nell'art. 3 del
decreto-legge 10   giugno   1994   n.  357, convertito in legge 8 agosto 1994,
n. 489;   se   ne   distingue,  tuttavia, per l'estensione alle banche ed alle
imprese di  assicurazioni, per le diverse condizioni di fruizione dei benefici
oltre che, sul piano operativo, per il peculiare meccanismo applicativo.      
        Con la   presente   circolare   si forniscono istruzioni relative alla
disciplina introdotta  dal menzionato art. 2, commi da 8 a 12, della legge 133
del 1999.   Per   facilitarne la lettura, le disposizioni contenute nel citato
art. 2 verranno indicate facendo riferimento soltanto al numero di comma.     
2.      AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE                                     
        Ai sensi   dei commi 8 ed 11, e' interessata all'agevolazione un'ampia
platea di    soggetti.    E'    percio'   opportuno, prima di proseguire nella
trattazione, fornire   uno   schema   sinottico  (tabella 1) che identifichi i
soggetti destinatari della norma agevolativa (distinguendo tra residenti e non
residenti) e, di conseguenza, i soggetti esclusi.                             
------------------------------------------------------------------------------
                                  Tabella 1                                   
                    SOGGETTI COMPRESI NELL'AGEVOLAZIONE                       
a) residenti                                                                  
   . Societa' per azioni;                                                     
   . Societa' in accomandita per azioni;                                      
   . Societa' a responsabilita' limitata;                                     
   . Societa' cooperative;                                                    
   . Societa' di mutua assicurazione;                                         
   . Enti   pubblici   e   privati, diversi dalle societa', aventi per oggetto
     esclusivo o    principale    l'esercizio   di una attivita' commerciale e
     soggetti equiparati;                                                     
   . Persone   fisiche   esercenti  attivita' commerciale ancorche' gestita in
     forma di impresa familiare comprese le aziende coniugali;                
   . Societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice;          
   . Societa' di armamento;                                                   
   . Societa' di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'       
     commerciale;                                                             
   . Societa' consortili a rilevanza sia interna che esterna                  
b) non residenti                                                              
   . Societa', enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio
     dello Stato,    relativamente    alle  stabili organizzazioni situate nel
     territorio stesso.                                                       
------------------------------------------------------------------------------
                              SOGGETTI ESCLUSI                                
   . persone fisiche esercenti attivita' di lavoro autonomo;                  
   . persone   fisiche   esercenti  attivita' agricola entro i limiti previsti
     dall'art. 29 del TUIR;                                                   
   . enti non commerciali;                                                    
   . persone   fisiche esercenti attivita' commerciali non tenute, neppure per
     opzione, agli    adempimenti    relativi    alla contabilita' ordinaria o
     semplificata.                                                            
------------------------------------------------------------------------------
        Come anticipato   in  premessa, la disposizione in commento estende la
sua portata   ai soggetti in contabilita' semplificata, di cui all'articolo 18
del DPR   25   settembre 1973 n.  600. Non possono fruire dell'agevolazione in
esame, invece, le persone fisiche esercenti imprese che si avvalgono di regimi
contabili speciali  e determinano il reddito in misura forfetaria. Ad esempio,
restano esclusi  i soggetti che, svolgendo attivita' di allevamento di animali
in regime   di   contabilita'   speciale di cui all'art. 18-bis del citato DPR
n. 600,   determinano  il reddito ai sensi dell'art. 78 TUIR; restano esclusi,
altresi', gli   imprenditori   in regime forfetario ai fini dell'art. 3, commi
n. 171-180, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.                            
        Per contro,   i  benefici in argomento sono applicabili ai soggetti di
cui all'art.   3,   commi  da 165 a 170, della citata legge n. 662/96, i quali
determinano il    reddito    in    via  analitica, purche' siano rispettate le
condizioni previste per i soggetti in contabilita' semplificata.              
3.      CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE                              
        Il meccanismo    agevolativo    opera    mediante l'assoggettamento ad
un'aliquota d'imposta  ridotta (pari al 19 per cento) di una parte del reddito
d'impresa, determinata   sulla   base  di due parametri che variano in ragione
della natura del soggetto.                                                    
        In generale, e' possibile distinguere tre categorie:                  
a) soggetti residenti in contabilita' ordinaria;                              
b) soggetti residenti in contabilita' semplificata;                           
c) stabili organizzazioni di soggetti non residenti.                          
3.1     Soggetti residenti in contabilita' ordinaria                          
        Per i soggetti in contabilita' ordinaria, il reddito complessivo netto
(dichiarato dalle   societa'  ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1,
lett. a)  b) e d) del TUIR) e il reddito d'impresa (dichiarato da imprenditori
individuali, societa'   in   nome  collettivo ed in accomandita semplice) sono
assoggettati all'aliquota   del   19   per  cento, limitatamente alla parte di
reddito che corrisponde al minore tra i due parametri seguenti:               
. l'ammontare   degli   investimenti   effettuati (anche mediante contratti di
  locazione finanziaria)   in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68
  del TUIR, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e diversi
  da quelli   indicati nel secondo periodo della lett. a) del comma 9,  per la
  parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti;     
. l'ammontare   dei   conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a
  riserva.                                                                    
3.2     Soggetti residenti in contabilita' semplificata                       
        In base   al comma 11, per le imprese individuali, le societa' in nome
collettivo e   in accomandita semplice in regime di contabilita' semplificata,
la quota di reddito d'impresa assoggettata all'aliquota del 19 per cento viene
a coincidere con il primo dei due parametri indicati al paragrafo precedente. 
Per tali   le   imprese,   infatti,   in assenza dell'obbligo di redazione del
bilancio, non  assumono rilevanza gli incrementi patrimoniali (conferimenti di
denaro e accantonamenti di utili).                                            
        La quota  di reddito agevolata, pertanto, e' data dall'ammontare degli
investimenti effettuati (anche mediante contratti di locazione finanziaria) in
beni strumentali   nuovi   di   cui   agli artt. 67 e 68 del TUIR, destinati a
strutture situate  nel territorio dello Stato e diversi da quelli indicati nel
secondo periodo   della   lett.   a)   del  comma 9, per la parte eccedente le
cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti.                          
        Per i  soggetti in contabilita' semplificata, tuttavia, secondo quanto
previsto dallo   stesso   comma   11, l'agevolazione spetta a condizione che i
ricavi dichiarati   non   siano inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
degli studi   di   settore  di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n.    331,   convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427,   se  approvati per il settore di appartenenza, con riguardo ai ricavi
puntuali di riferimento.                                                      
        In mancanza   degli   studi  di settore, occorrera' far riferimento ai
parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.  549.
        La condizione non opera - e l'agevolazione puo' dunque essere fruita -
nei confronti    dei    soggetti    per   i quali a qualunque titolo non siano
applicabili le  disposizioni relative alla determinazione minima dei ricavi in
base ai parametri o agli studi settore.                                       
3.3     Soggetti non residenti                                                
        Per le   societa',  gli enti commerciali e le persone fisiche, che non
hanno la   residenza  nel territorio dello Stato, l'aliquota ridotta al 19 per
cento si   applica  soltanto al reddito imputabile alla stabile organizzazione
nel territorio   dello Stato, per la parte che corrisponde al minore tra i due
parametri seguenti:                                                           
. l'ammontare   degli   investimenti   effettuati (anche mediante contratti di
  locazione finanziaria)   in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68
  del TUIR, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e diversi
  da quelli   indicati  nel secondo periodo della lett. a) del comma 9, per la
  parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti;     
. l'ammontare    dell'incremento    del    fondo    di dotazione della stabile
  organizzazione stessa.                                                      
4.      AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE                                      
        Ai sensi   del  comma 8, la disposizione agevolativa si applica per il
periodo d'imposta  in corso al 18 maggio 1999 (data di entrata in vigore della
legge in   esame) e per il successivo; ossia, per i soggetti aventi il periodo
d'imposta coincidente con l'anno solare, per gli anni 1999 e 2000.            
        Per i   soggetti   costituitisi   dopo  il 18 maggio 1999, cioe' in un
periodo d'imposta   diverso ed ovviamente  successivo a quello considerato dal
legislatore come    il    primo    dei   due periodi d'imposta di riferimento,
l'agevolazione  si applica esclusivamente per il loro primo periodo d'imposta.
Non rientrano nell'ambito temporale di applicazione della norma i soggetti che
si costituiranno dopo il 31 dicembre 2000.                                    
        In tema   di  individuazione dei periodi agevolati, deve tenersi conto
anche della disposizione, recata all'art. 36 della legge n.  133 del 1999, che
ha fatto   salvi gli effetti prodottisi sulla base dell'abrogato decreto-legge
n.  63    del    1999;    di    conseguenza,  i soggetti Irpeg che, in sede di
dichiarazione dei   redditi,  avessero fruito dell'agevolazione per il periodo
d'imposta chiuso  tra il 19 marzo 1999 (data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge) ed il 17 maggio 1999 (giorno precedente alla data di entrata in
vigore della   citata   legge   n.    133), mantengono l'agevolazione per tale
periodo, che   viene   cosi'  a costituire, per essi, il primo dei due periodi
d'imposta agevolati.                                                          
        Con riferimento   all'ambito   temporale,  si precisa inoltre che, per
usufruire dell'agevolazione,   e'  necessario che i due presupposti oggettivi,
costituiti dagli incrementi di patrimonio e dagli investimenti, si manifestino
congiuntamente  nel medesimo periodo d'imposta.                               
        Per ciascun   periodo devono quindi essere determinati i due parametri
rilevanti, il    minore    dei    quali costituira' l'ammontare di riferimento
dell'agevolazione, da   assumere   fino   a  concorrenza del reddito d'impresa
dichiarato.                                                                   
        Al riguardo,   si   evidenzia   che  lo schema di legge collegato alla
"finanziaria 2000",    attualmente    all'esame    del  Parlamento, prevede la
possibilita' di   computare, nel secondo dei suddetti periodi d'imposta, anche
l'importo degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili
relativi al   periodo   precedente   che, tuttavia, non hanno rilevato ai fini
dell'agevolazione in quel periodo.                                            
        Si precisa,    tuttavia,    che    il   mutamento di regime contabile,
intervenuto nel    corso    del    biennio,  comporta un mutamento ex nunc nel
meccanismo applicativo dell'agevolazione. Pertanto, gli eventuali conferimenti
in denaro   di   un   soggetto  in contabilita' semplificata che, nel medesimo
periodo di  imposta, non abbia potuto godere dell'agevolazione per mancanza di
investimenti, in   quanto   privi   di evidenza contabile, non potranno essere
comunque riportati  nel successivo esercizio, pur nell'ipotesi di passaggio al
regime di contabilita' ordinaria.                                             
5.      INVESTIMENTI AGEVOLABILI  E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO
        Come gia'    anticipato,     il    comma    8 commisura l'agevolazione
all'ammontare degli   investimenti,   effettuati   anche mediante contratti di
locazione finanziaria,   in beni strumentali nuovi di cui all'art. 67 e 68 del
TUIR, compresi   quelli   gratuitamente  devolvibili indicati nell'art. 69 del
Tuir,  destinati   a strutture situate nel territorio dello Stato e diversi da
quelli indicati nel secondo periodo della lett. a) del comma 9.               
        In primo   luogo,   si osserva che l'espressione "investimento in beni
strumentali nuovi"   comprende non soltanto l'acquisto a titolo derivativo, ma
anche la   realizzazione   degli  stessi in appalto o in economia da parte del
soggetto destinatario dell'agevolazione.                                      
        Sono inoltre   agevolabili  i beni concessi a terzi in comodato d'uso,
purche' strumentali   ed inerenti; si ricorda, al riguardo, che l'inerenza del
bene sussiste   nella   circostanza  in cui lo stesso ceda le proprie utilita'
all'impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato (cfr. risoluzione
ministeriale del 5 gennaio 1981 n. 9/2320).                                   
        Gli investimenti   in  beni immobili, invece, stante il disposto della
lettera a)    del    comma    9,    non    sono  di regola computabili ai fini
dall'agevolazione, salvo    alcune    categorie    che saranno specificate nel
prosieguo.                                                                    
        In secondo  luogo, occorre individuare il periodo d'imposta in cui gli
investimenti rilevano ai fini dell'agevolazione. In proposito, la norma di cui
al comma   8  richiama "gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli
articoli 67   e  68 del citato testo unico ... effettuati negli stessi periodi
...".                                                                         
        Cio' induce   a   ritenere   che la fruizione del beneficio fiscale e'
subordinata non   solo   all'acquisizione   del bene nel periodo d'imposta, da
assumere secondo   i criteri stabiliti all'articolo 75 del TUIR, ma anche alla
circostanza che   nello   stesso   periodo   d'imposta  il bene sia entrato in
funzione.                                                                     
        In altri   termini, l'investimento si computa nell'esercizio a partire
dal quale  il bene stesso, inserito nel processo produttivo, e' ammortizzabile
ai fini fiscali.                                                              
        Tale conclusione   trae   argomento  dalla interpretazione sistematica
oltre che dal  tenore letterale della norma in esame.                         
        Il riferimento  ai "beni strumentali ... di cui agli articoli 67 e 68"
attribuisce senza   equivoci   una   precisa  qualificazione giuridica ai beni
oggetto di   investimento. Questi devono essere strumentali ed ammortizzabili,
possedere cioe' caratteristiche che, ai sensi del richiamato art. 67, comma 1,
del TUIR, sono ad essi riconosciute nell'"esercizio di entrata in funzione".  
        La tesi   trova   conferma,  sul piano semantico, nello stesso termine
utilizzato dal   legislatore  per definire gli investimenti, che devono essere
"effettuati", ossia mandati ad effetto, messi in opera, realizzati.           
        Sotto altro  profilo, si osserva che il requisito della strumentalita'
o entrata in funzione costituisce l'unico riferimento utile per riscontrare la
destinazione del bene a strutture situate nel territorio dello Stato. In piu',
consente di   annoverare tra gli investimenti agevolabili, come sara' detto in
avanti, anche   i beni acquistati da un soggetto che non sia ne' il produttore
ne' il   rivenditore.   Gli   stessi,  infatti, in tanto potranno considerarsi
"nuovi" in   quanto   non siano mai entrati in funzione, cioe' non siano stati
utilizzati dal cedente.                                                       
        Puo' presentarsi   il   caso   che   un determinato bene, acquisito in
prossimita' della    fine    del   periodo d'imposta, presenti caratteristiche
tecniche e   strutturali che ne impediscano l'entrata in funzione nello stesso
periodo. Dovendosi    evitare    applicazioni    aberranti della norma che, in
contrasto con  le finalita' perseguite dal legislatore,  potrebbero vanificare
lo sforzo   degli  operatori commerciali al rilancio degli investimenti, e' da
ritenere che nelle circoscritte ipotesi appena richiamate l'investimento possa
ritenersi effettuato   nel   periodo   d'imposta   di acquisizione del bene, a
condizione che    il    soggetto    interessato   possa dimostrare l'oggettivo
impedimento ad utilizzarlo entro lo stesso periodo.                           
        Per quanto    riguarda,    invece,    gli investimenti in immobili che
costituiscono impianti  o in immobili di categoria D/1,  realizzati in appalto
o in economia, si rinvia ai paragrafi successivi.                             
        E' opportuno   precisare,   inoltre,  che ai fini dell'agevolazione in
questione rilevano anche gli investimenti effettuati prima del 18 maggio 1999,
purche' ricadenti nel periodo d'imposta in corso a tale data.                 
5.1     Beni immateriali                                                      
        Le immobilizzazioni  immateriali, come identificate dall'art. 2424 del
codice civile,    sono    caratterizzate   dalla mancanza di "tangibilita'" ed
esprimono costi  dai quali l'impresa trae un'utilita' che non si  esaurisce in
un solo   periodo,  ma che si protrae, quale beneficio economico, lungo l'arco
temporale di piu' esercizi.                                                   
        Il riferimento  normativo ai "beni" porta a ritenere che costituiscono
oggetto di agevolazione non tutte le immobilizzazioni immateriali, ma soltanto
quelle che danno luogo a beni immateriali, in se' precisamente identificabili,
che conservano   una  propria individualita', essendo rappresentati da diritti
che conferiscono    all'imprenditore    la   potesta' di sfruttare determinati
benefici futuri.                                                              
        Sono annoverabili tra i beni immateriali, ad esempio:                 
. diritti di brevetto industriale;                                            
. diritti di concessione, licenze e marchi;                                   
. diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;                          
. know-how.                                                                   
        In particolare,   per   quanto   riguarda  i costi di acquisizione del
software, rientra tra gli investimenti agevolabili l'acquisizione del software
applicativo, anche   mediante il cosiddetto "contratto di sviluppo", ancorche'
acquistato a   titolo di licenza d'uso a tempo determinato o indeterminato. E'
escluso, per   contro,   quello utilizzato a fronte di canoni periodici, posto
che, in tal caso, i costi esauriscono la loro utilita' in un solo esercizio.  
Al pari   dei   beni materiali, anche per quelli immateriali l'agevolazione e'
fruibile sia in caso di acquisizione esterna che di produzione interna.       
        Per quanto    si    e'    detto,    sono esclusi dall'agevolazione gli
investimenti in  immobilizzazioni immateriali che costituiscono dei meri costi
come, ad   esempio,   l'avviamento,   i   costi  di pubblicita' e di ricerca e
sviluppo.                                                                     
5.2     Impianti e investimenti immobiliari                                   
        In linea   generale,   come gia' accennato, gli investimenti di natura
immobiliare sono esclusi dall'agevolazione.                                   
        Il comma  9, lett. a), secondo periodo, infatti, limita l'applicazione
dell'agevolazione soltanto   agli   immobili   che costituiscono impianti ed a
quelli classificati in categoria catastale D/1 (opifici).                     
        Tra gli   impianti   appena richiamati rientrano, siccome chiarito con
circolare 181/E   del 27 ottobre 1994, le aree su cui insistono i fabbricati e
quelle accessorie   nonche' i manufatti stabilmente incorporati nel suolo e le
relative attrezzature.                                                        
        Tali investimenti   sono   agevolabili   a condizione che i beni siano
utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa e
non siano dati in godimento a terzi (ad esempio, tramite locazione o comodato)
e a   condizione   che   l'investimento   sia  iniziato in uno dei due periodi
d'imposta agevolati.                                                          
        Secondo le   modifiche normative attualmente all'esame del Parlamento,
infatti, i benefici sono concessi anche quando i beni immobili e gli impianti,
realizzati in   economia  o in appalto, sono in corso di esecuzione. In questo
caso, l'investimento   rilevante   e' rappresentato dal costo di realizzazione
delle opere   eseguite   in ciascuno dei due periodi di imposta agevolati, ivi
compreso il costo di acquisizione dell'area fabbricabile.                     
        Si precisa,    in    chiusura,   che l'effettiva destinazione dei beni
all'esercizio proprio    dell'impresa    deve   essere verificabile non appena
l'investimento e' completato.                                                 
5.3     Investimenti mobiliari e immobiliari esclusi                          
        In base   al   comma   9, lett. a), secondo periodo, sono in ogni caso
esclusi dall'agevolazione gli investimenti relativi a:                        
. beni   di  cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n.  1), del TUIR, ossia:
  aeromobili da   turismo,   navi   e   imbarcazioni da diporto, autovetture e
  autocaravan di   cui  alle lettere a) e m) dell'art. 54 del d.lgs. 30 aprile
  1992, n.   285 (codice della strada), ciclomotori e motocicli, tranne quelli
  destinati ad    essere    utilizzati    esclusivamente come beni strumentali
  nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico;              
. beni   immobili   diversi   dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla
  categoria catastale    D/1,    utilizzati  esclusivamente dal possessore per
  l'esercizio dell'impresa;                                                   
. beni    non    destinati    a   strutture situate nel territorio dello stato
        Per quanto   riguarda   i   beni  indicati nell'art. 121-bis, comma 1,
lett. a),   n.  1) del TUIR e, in particolare, la nozione di "beni strumentali
utilizzati nell'attivita'  propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico", si
rinvia a quanto precisato con circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998.         
5.4     Il requisito della novita'                                            
        Gli investimenti  agevolabili si caratterizzano anche per il requisito
della novita'   del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti
beni a qualunque titolo gia' utilizzati.                                      
        Il requisito   della novita' sussiste anche nel caso in cui l'acquisto
del bene   avvenga   presso   un soggetto che non sia ne' il produttore ne' il
rivenditore, a   condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o
dato ad altri in uso) da parte del cedente.                                   
        Nella fattispecie   dei   beni   complessi autoprodotti, ove alla loro
realizzazione abbia   concorso anche un bene usato, il requisito della novita'
sussiste in relazione all'intero conferimento, purche' il costo del bene usato
non sia di rilevante entita' rispetto al costo complessivamente sostenuto. Nel
caso in   cui  il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato
acquistato a  titolo derivativo, il cedente dovra' attestare che l'impiego del
bene usato non e' di rilevante entita' rispetto al costo complessivo.         
        In assenza   di  espressa previsione normativa, inoltre, devono infine
ritenersi esclusi    dall'agevolazione    il   completamento di opere sospese,
l'ampliamento, la   riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti. Si
precisa, tuttavia,   che,   qualora   nelle parti strutturali dell'impianto si
collochino elementi  oggettivamente autonomi, che costituiscono di per se beni
strumentali ammortizzabili, i relativi investimenti sono comunque agevolabili.
        Relativamente ai diversi diritti di utilizzazione connessi ad un'opera
dell'ingegno il requisito della novita' e' riferibile distintamente a ciascuno
dei possibili  diritti di utilizzazione dell'opera stessa, purche' esattamente
individuabile ed   indipendente   dagli altri, a condizione che l'acquisto sia
effettuato direttamente   dall'autore.  Ad esempio, il requisito della novita'
puo' essere   ritenuto  sussistente nell'acquisto dei diritti di traduzione in
lingua italiana   di un'opera letteraria, anche se il diritto di traduzione in
altra lingua e' gia' stato ceduto a terzi dall'autore.                        
5.5     Destinazione dei beni  a strutture situate nel territorio dello Stato 
        Considerato che    l'agevolazione    riguarda    solo gli investimenti
"destinati a   strutture situate nel territorio dello Stato", ne consegue che,
per i   soggetti  residenti, il bene oggetto dell'investimento non deve essere
destinato ad   una   stabile   organizzazione o diversa struttura (ad esempio,
ufficio di rappresentanza) situata all'estero.                                
        Viceversa, per i soggetti non residenti, il bene deve essere destinato
ad una stabile organizzazione ubicata nel territorio dello Stato italiano.    
        Si precisa    che    l'effettiva    destinazione del bene deve trovare
riscontro in   elementi oggettivi, non essendo di per se' sufficiente, ai fini
dell'agevolazione, la   mera  iscrizione contabile del bene nel bilancio della
societa' residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente. 
5.6     Determinazione dell'ammontare degli investimenti                      
        Gli investimenti   agevolabili   rilevano per un importo pari al costo
fiscalmente riconosciuto   del   bene  oggetto di investimento, determinato ai
sensi dell'art. 76, comma 1, del TUIR, ossia al costo di acquisto o produzione
al netto di eventuali contributi.                                             
        Nell'ipotesi in   cui  il bene sia utilizzato promiscuamente ovvero si
tratti di    investimento    in    apparecchiature   terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di cui all'art. 67, comma 10-bis, del TUIR, gli
investimenti rilevano   nella   misura   del 50 per cento. Fanno eccezione gli
apparecchi telefonici    installati,    in    maniera  fissa, su mezzi adibiti
all'attivita' di  trasporto merci su strada, i quali rilevano nella misura del
100 per   cento, ai sensi dell'art. 6, comma 21, della legge 29 dicembre 1999,
n.  488.                                                                      
        Per quanto concerne i beni acquisiti in leasing, l'importo agevolabile
e' pari al costo sostenuto dal concedente per l'acquisto; il predetto costo e'
da assumere   al  lordo dell'Iva, laddove questa sia indetraibile. Non rileva,
invece, il prezzo di riscatto.                                                
        Per i lavori eseguiti in economia vanno assunti i costi dei beni e dei
servizi utilizzati   per la realizzazione del bene, avendo riguardo ai criteri
stabiliti dall'art. 75 del TUIR.                                              
        I costi    interni    dovranno    risultare da apposite schede in cui,
analogamente a   quanto   chiarito   con circolare n.  40 del 26 novembre 1981
(relativa alla normativa sulla tenuta della contabilita' di magazzino), devono
essere riportati:                                                             
. i   materiali  acquistati ovvero prelevati dal magazzino, qualora l'acquisto
  degli stessi non sia avvenuto specificamente per la realizzazione del bene; 
. la mano d'opera diretta utilizzata per la realizzazione del bene;           
. gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene
  oggetto dell'agevolazione;                                                  
. i  costi industriali imputabili all'impianto (stipendi dei tecnici, spese di
  mano d'opera,   energia   elettrica   degli   impianti, materiale e spese di
  manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc.).                    
        Per i lavori eseguiti mediante contratto di appalto, invece, l'importo
dell'investimento che   rileva   in   ciascun periodo agevolato e' commisurato
all'ammontare dei   corrispettivi  liquidati in base allo stato di avanzamento
lavori.                                                                       
5.7     Le cessioni, le dismissioni, gli ammortamenti                         
        Secondo quanto   previsto nel primo periodo della lettera a) del comma
9, gli   investimenti   rilevano,  in ciascun periodo di imposta, per la parte
eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti.             
        La norma   precisa,   al   riguardo,  che non rilevano le cessioni, le
dismissioni e gli ammortamenti relativi a:                                    
. beni  di cui all'art. 121, comma 1, lett. a), n. 1), del TUIR, tranne quelli
  destinati ad    essere    utilizzati    esclusivamente come beni strumentali
  nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico;              
. tutti i beni immobili diversi da quelli agevolati.                          
        Ai beni  sopra menzionati, inoltre, devono aggiungersi quelli relativi
a strutture situate all'estero  i quali, cosi' come non rilevano ai fini della
determinazione dell'investimento   agevolabile, non devono rilevare neppure in
diminuzione del   medesimo.   Dalla   norma,  infatti (comma 9, lett. a, primo
periodo), emerge  una netta distinzione tra beni destinati a strutture situate
nel territorio  dello Stato - i quali soltanto vengono presi in considerazione
per il calcolo dell'importo agevolato - e quelli destinati a strutture estere,
che non   assumono   alcun   rilievo  (ne' in aumento, ne' in diminuzione) nel
calcolo del predetto ammontare.                                               
        E' chiaro,  altresi', che non deve essere computata, a diminuzione del
valore degli investimenti agevolati, la quota di ammortamento relativa ai beni
nuovi che formano oggetto degli investimenti stessi.                          
        Nel caso contrario, infatti, si introdurrebbe una evidente distorsione
nel mercato,  avvantaggiando notevolmente le imprese che  utilizzano i beni in
leasing rispetto a quelle che li acquistano in proprieta', in palese contrasto
con il principio generale di neutralita' piu' volte espresso dal legislatore. 
Si veda,   ad   esempio,  la relazione accompagnatoria del disegno di legge di
conversione del  decreto-legge n.  414 del 1989 (recante modifiche all'art. 67
del TUIR),   in   cui si sottolinea la necessita' "di assicurare nel tempo, in
relazione alle   mutevoli   condizioni   di mercato, la necessaria neutralita'
fiscale della   scelta  aziendale tra acquisizione dei beni in proprieta' o in
leasing".                                                                     
        Deve tenersi   presente,  inoltre, la ratio del particolare sistema di
calcolo disciplinato  dal citato comma 9, lett. a), il quale, facendo rilevare
solo la parte di investimenti che eccede cessioni, dismissioni e ammortamenti,
impone un   confronto   tra due entita': quella che rappresenta gli incrementi
della struttura   produttiva (investimenti) e quella che, al contrario, indica
il depauperamento   dell'apparato   produttivo stesso (ammortamenti, cessioni,
dismissioni).                                                                 
        Il meccanismo,   come   strutturato,   induce le imprese ad effettuare
investimenti "aggiuntivi",   che costituiscono un reale ampliamento (piuttosto
che un   mero   mantenimento) del suddetto apparato. Pertanto, anche in questa
prospettiva, appare   illogico computare, in diminuzione dell'investimento, la
quota di   ammortamento relativa al bene investito, il cui importo deve invece
rilevare interamente ed unitariamente tra gli incrementi.                     
        Gli ammortamenti    relativi    ai  beni oggetto dell'investimento non
rilevano neppure nel successivo periodo d'imposta oggetto dell'agevolazione.  
        Gli ammortamenti   da valutare ai fini della determinazione del valore
degli investimenti  sono quelli rilevanti ai fini fiscali, cioe' "dedotti" dal
reddito di esercizio anche a titolo di ammortamento anticipato.               
        Occorre sottolineare   che,  per fruire del beneficio in commento, gli
ammortamenti anticipati   rilevano   anche   qualora non vengano rappresentati
contabilmente con   la   rettifica  del valore dei beni stessi, bensi' vengano
dedotti extra-contabilmente,   utilizzando   l'apposita riserva del patrimonio
netto.                                                                        
        Le cessioni   riducono   gli  investimenti in misura corrispondente al
corrispettivo conseguito.   In   caso di beni destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore   o   assegnati   ai  soci o destinati a finalita'
estranee all'esercizio    dell'impresa,    rileva   il valore normale del bene
destinato o assegnato.                                                        
        Le dismissioni, che si sostanziano nella esclusione a qualunque titolo
dei beni   strumentali   dal   ciclo  produttivo, sono computate per il valore
residuo fiscalmente riconosciuto del bene estromesso.                         
        Nel caso   di   beni   concessi   in locazione finanziaria, i relativi
ammortamenti dedotti   dal concedente non vanno computati in diminuzione degli
investimenti agevolabili, in quanto relativi a beni che, ai sensi del comma 8,
non configurano investimento per il concedente bensi' per l'utilizzatore.     
        Ai fini   in   esame, l'ammontare delle cessioni rileva nel periodo di
imposta individuato   applicando   i  criteri stabiliti dall'art. 75 del TUIR,
mentre l'ammontare   delle dismissioni rileva nel periodo di imposta in cui il
bene viene estromesso dal processo produttivo.                                
6.      GLI INCREMENTI DI PATRIMONIO                                          
        In base   alla  lettera b) del comma 9, i conferimenti in denaro e gli
utili accantonati   a   riserva sono computati, in ciascun periodo di imposta,
secondo i  criteri   previsti  dall'articolo 1, commi 4 e 5, del citato d.lgs.
n. 466 del 1997, riguardante la c.d. DIT.                                     
        Pertanto si   richiamano,   in  quanto compatibili, le istruzioni gia'
fornite con la Circ. n. 76/E del 6 marzo 1998, a commento del D.lgs. 466/97.  
6.1     I conferimenti in denaro                                              
        Per i   conferimenti,   la   norma dispone che rilevano esclusivamente
quelli effettuati in denaro, tra i quali vanno compresi, ad esempio:          
. i   versamenti   eseguiti  a fronte di ricostituzione o aumento del capitale
  sociale o del fondo di dotazione;                                           
. i   versamenti   a  fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci, con
  esclusione quindi   dei finanziamenti erogati dagli stessi che costituiscono
  debiti per la societa';                                                     
. i  versamenti dei soci per sovrapprezzo di azioni o quote e i versamenti per
  interessi di   conguaglio   effettuati  dai sottoscrittori di nuove azioni o
  quote.                                                                      
        Occorre tuttavia precisare che, a differenza di quanto previsto per la
DIT, ai   fini   dell'agevolazione in esame gli incrementi di patrimonio netto
rilevano solo nel periodo di imposta in cui si manifestano.                   
        Poiche' - per espressa previsione normativa - il richiamo all'articolo
1, commi   4   e 5, del d.lgs. 466/1997 e' preordinato alla individuazione dei
criteri di  determinazione dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti a
riserva, si ritiene che la norma contemplata nell'ultimo comma dell'art. 4 del
citato d.lgs.   n.   466 del 1997, riguardante l'irrilevanza ai fini DIT della
variazione in   aumento   del   capitale   investito per la parte eccedente il
patrimonio netto   esistente   alla  chiusura dell'esercizio (c.d. "limite del
patrimonio netto"),   non  sia operante ai fini dell'agevolazione in esame. Ai
fini di   che   trattasi,   l'unico   limite  di rilevanza degli incrementi di
patrimonio netto   e'   costituito   dall'ammontare degli investimenti in beni
strumentali nuovi.                                                            
        In applicazione    del    principio    piu'  volte richiamato, per cui
l'agevolazione compete     solo     se     l'ammontare  dei conferimenti trova
corrispondenza negli investimenti effettuati, deve concludersi che non operano
le esclusioni previste dagli articoli 2 e 3 del citato d.lgs. n. 466 del 1997,
peraltro neppure richiamate dal comma 9 dell'art. 2 della L.133/99.           
        Siccome puntualizzato   nella   circolare n. 76/E del 6 marzo 1998, si
conferma che   anche   ai   fini dei conferimenti in argomento non rilevano le
rinunce ai crediti effettuate dai soci.                                       
6.2     Gli accantonamenti di utili a riserva                                 
        Gli accantonamenti   rilevanti  sono quelli che hanno ad oggetto utili
realizzati nell'esercizio   precedente.   Ne consegue che per l'impresa avente
periodo d'imposta   coincidente   con l'anno solare, l'accantonamento di utili
ammissibile per   l'anno   1999 si riferisce agli utili realizzati nel periodo
d'imposta 1998.                                                               
        In virtu'   del   richiamo   al  comma 4 del d.lgs. 466 del 1997, sono
esclusi dal  computo gli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a
fronte di  plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il
metodo del   patrimonio   netto   (cosiddetto "equity method") in applicazione
dell'art. 2426, commi 1 e 4, del codice civile.                               
        Pertanto, nel   caso   in   cui alla formazione dell'utile d'esercizio
accantonato a riserva abbiano concorso plusvalenze derivanti dalla valutazione
delle partecipazioni   con  il predetto metodo, la quota di utile derivante da
tale plusvalenza,   ancorche'  accantonata a riserva, non rileva ai fini della
variazione in aumento del capitale investito.                                 
        Fatta eccezione    per    tale    ipotesi,    rilevano tutti gli altri
accantonamenti a    riserva,    sia  disponibile che indisponibile, dell'utile
d'esercizio effettuati in sede assembleare.                                   
        Nel caso   di   imprese individuali, rilevano gli utili dell'esercizio
precedente non  prelevati dall'imprenditore.                                  
6.3     Momento   della   rilevanza degli incrementi e determinazione del loro
        ammontare                                                             
        Quanto al   momento di rilevanza ed alla determinazione dell'ammontare
degli incrementi, si precisa che:                                             
. i   conferimenti  in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; ne
  consegue che   gli   stessi   sono   computati  in proporzione ai giorni che
  intercorrono tra  la data del versamento e quella di chiusura del periodo di
  imposta in cui sono stati effettuati;                                       
. gli   accantonamenti   di   utili a riserva rilevano a partire dalla data di
  inizio dell'esercizio nel corso del quale tali riserve si sono formate, vale
  a dire   dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera
  di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile dell'esercizio;        
. i   conferimenti   e  gli utili accantonati rileveranno comunque per la sola
  parte che   eccede   i  decrementi patrimoniali come individuati ai fini dei
  commi 4 e 5 del D.lgs. n. 466 del 1997.                                     
Tra i decrementi, per contro, si comprendono:                                 
. la   distribuzione  di dividendi ai soci o partecipanti mediante utilizzo di
  riserve comunque costituite;                                                
. la   riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione con conseguente
  attribuzione dello stesso ai soci o ai partecipanti;                        
. la   riduzione,   con contestuale attribuzione ai soci o partecipanti, delle
  voci di   patrimonio   netto assimilate al capitale o al fondo di dotazione,
  quali ad esempio:                                                           
  . la riserva sovrapprezzo azioni o quote.                                   
  . la riserva per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove
    azioni o quote;                                                           
  . la   riserva  per versamenti di denaro a fondo perduto o in conto capitale
    eseguiti da soci o dai partecipanti.                                      
        Si fa   presente,   al riguardo, che devono essere considerati tutti i
decrementi, sia se effettuati mediante versamenti di denaro, sia se effettuati
mediante l'assegnazione    di    beni.    Essi  rilevano a partire dall'inizio
dell'esercizio in   cui   si   sono  verificati e pertanto vanno computati, in
diminuzione dei conferimenti, per l'intero ammontare.                         
6.4     Incremento del fondo di dotazione per i soggetti non residenti        
        Come gia'   accennato,   per  le stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato   rilevano gli "incrementi del fondo di dotazione". Si precisa, al
riguardo, che   l'espressione   va   intesa  come "incrementi netti" del fondo
esistente alla   data   di chiusura dell'esercizio rispetto a quello esistente
all'inizio del  medesimo periodo. Ai fini della determinazione degli stessi si
applicano, in   quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1,
commi 4   e   5,   del   d.lgs.  n.  466 del 1997. Rilevano, pertanto, ai fini
dell'incremento i   soli  conferimenti in denaro che il soggetto non residente
effettua presso   le stabili organizzazioni nello stato italiano, ragguagliati
ad anno.   I   decrementi   del   fondo  di dotazione rilevano, invece, sia se
effettuati in denaro che in natura.                                           
7.      MODALITA' DI CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE - ESEMPI                       
        Puo' essere   utile,  a questo punto, fornire alcuni esempi di calcolo
dell'agevolazione.                                                            
        Si ipotizzi   il  caso di una societa' che abbia il periodo di imposta
coincidente con   l'anno   solare   e   che  presenti le situazioni di seguito
descritte:                                                                    
Esempio n. 1                                                                  
------------------------------------------------------------------------------
Investimenti agevolabili "lordi":                               L. 1.000.000  
Ammortamenti, cessioni e dismissioni:                           L.   200.000  
        Investimenti agevolabili "netti"                        L.   800.000  
        Incrementi di patrimonio al netto dei decrementi        L.   900.000  
        (Lit. 1.800.000 di conferimenti in denaro effettuati                  
        il 1 luglio 1999)                                                     
                Importo massimo agevolabile                     L.   800.000  
                Reddito d'impresa                               L.   700.000  
                        Importo agevolato                       L.   700.000  
------------------------------------------------------------------------------
        La quota di reddito agevolato, ai fini di cui trattasi, per il 1999 e'
pari all'intero reddito imponibile dichiarato (L. 700.000), anche se l'importo
potenzialmente  agevolabile    e' pari a L. 800.000, ossia al minor valore tra
quello degli   investimenti (L. 800.000) e quello dell'incremento patrimoniale
(L. 900.000).                                                                 
        Secondo le   disposizioni   contenute nel disegno di legge "collegato"
all'esame del   Parlamento,   la  parte degli investimenti agevolabili netti e
degli incrementi     netti     del     patrimonio      non   computati ai fini
dell'agevolazione, pari  rispettivamente a L. 100.000 e a L. 200.000, potranno
essere considerati ai fini dell'agevolazione nell'esercizio successivo.       
Esempio n. 2                                                                  
------------------------------------------------------------------------------
Investimenti agevolabili "lordi"                                L. 1.500.000  
Ammortamenti, cessioni e dismissioni                            L.   400.000  
        Investimenti agevolabili "netti"                        L. 1.100.000  
        Incrementi di patrimonio al netto dei decrementi        L.   900.000  
        (Lit. 1.800.000 di conferimenti in denaro effettuati                  
        il 1 luglio 1999)                                                     
                Importo massimo agevolabile                     L.   900.000  
                Reddito d'impresa                               L. 2.000.000  
                        Importo agevolato                       L.   900.000  
------------------------------------------------------------------------------
        In questa   ipotesi,  il reddito agevolato ammonta a L. 900.000, cioe'
alla quota   corrispondente   al   minor  valore tra quello degli investimenti
(L. 1.100.000)   e   quello degli incrementi (L. 900.000). In tal caso, sempre
sulla base    delle    disposizioni   all'esame del Parlamento, l'eccedenza di
L. 200.000, relativa agli investimenti rispetto al limite massimo agevolabile,
potra' essere utilizzata nell'esercizio successivo.                           
        Del pari,   qualora   l'impresa  nel primo periodo agevolato non abbia
dichiarato alcun   reddito   imponibile,  gli importi degli investimenti netti
realizzati e   degli   incrementi del patrimonio netto effettuati nel medesimo
periodo d'imposta    potranno    essere    computati nel loro intero ammontare
nell'esercizio successivo.                                                    
Esempio n. 3                                                                  
Modalita' di calcolo dell'agevolazione per le societa' di persone commerciali 
        Come e'   noto,   le   societa'   di persone non sono soggetti passivi
dell'imposta personale   sul reddito. Esse dichiarano unitariamente il reddito
prodotto, ai   fini  dell'imputazione "per trasparenza" ai soci esistenti alla
data di   chiusura  dell'esercizio, secondo i criteri previsti dall'art. 5 del
TUIR. La   parte di reddito agevolato, pertanto, va attribuita ai soci con gli
stessi criteri.                                                               
        Si precisa,   tuttavia,  che la quota di reddito agevolabile derivante
dalla partecipazione   in una societa' puo' essere utilizzata solo per ridurre
la tassazione del reddito prodotto dalla medesima societa'.                   
        Si ipotizzi,    pertanto,    una    persona    fisica che possegga due
partecipazioni in societa' di persone: nella societa' A e nella societa' B.   
Anno 1999 - Societa' A                                                        
------------------------------------------------------------------------------
   Reddito                Quota           Reddito tassato       Tassazione    
partecipazione         agevolazione           al 19%            ordinaria     
     150                   20                   20                 130        
------------------------------------------------------------------------------
Anno 1999 - Societa' B                                                        
------------------------------------------------------------------------------
   Perdita                Quota           Reddito tassato       Tassazione    
partecipazione         agevolabile            al 19%            ordinaria     
     -50                   100                  /                   /         
------------------------------------------------------------------------------
        L'importo agevolabile   di B (astrattamente pari a 100, cioe' al minor
valore tra   incrementi   ed  investimenti) non puo' essere utilizzato ne' per
abbattere il reddito di B, che e' negativo, ne' per abbattere il reddito di A.
        Il reddito di A, pari a 150, va invece ridotto delle perdite di B pari
a 50.                                                                         
        Pertanto, il   reddito  di partecipazione da assoggettare a tassazione
ordinaria sara' pari ad 80 e quello agevolato sara' pari a 20.                
8.      COORDINAMENTO CON LA APPLICAZIONE DELLA DIT.                          
        Per espressa previsione del comma 10, la nuova agevolazione non riduce
la portata  dei   benefici  gia' riconosciuti dal piu' volte menzionato d.lgs.
n. 466  del 1997 (relativo alla DIT). Il provvedimento, infatti, come chiarito
nella relazione   di accompagnamento al decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63, si
muove nella   stessa   direzione   della Dual Income Tax (DIT), determinandone
senz'altro un rafforzamento, ma senza interferire sul suo funzionamento.      
        Infatti, la parte di reddito assoggettato ad aliquota del 19 per cento
va calcolata autonomamente e prioritariamente rispetto al regime della DIT, di
cui l'impresa   potra'  continuare a fruire, ricorrendone i presupposti, sulla
restante parte del reddito conseguito.                                        
        Il reddito   assoggettato  ad aliquota ridotta per effetto della legge
n. 133,   peraltro,   non   deve  essere considerato ai fini del calcolo della
aliquota media   minima prevista dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 6, comma 1,
del citato d.lgs. n. 466 del 1997.                                            
        Ne consegue   che  occorrera' determinare prioritariamente la quota di
reddito da    assoggettare    ad    aliquota ridotta in base alle disposizioni
dell'art. 2   della   legge n.  133 del 1999. Sulla restante parte del reddito
dichiarato andra'   poi   determinata   la quota di reddito da assoggettare ad
aliquota ridotta in base alle disposizioni concernenti la DIT.                
        In assenza   di  previsioni analoghe a quelle recate dal d.lgs. n. 466
del 1997, e' da ritenere che il reddito d'impresa tassato con aliquota del 19%
ai sensi   dell'art. 2, comma 8, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in capo a
persone fisiche   o   a   societa'   commerciali di persone, non concorre alla
formazione del   reddito  complessivo IRPEF del titolare o dei partecipanti ai
fini della individuazione dell'aliquota d'imposta.                            
9.      TRASLAZIONE   DEI BENEFICI AI SOCI E PARTECIPANTI E MEMORIZZAZIONE NEL
        "CANESTRO B".                                                         
        Per consentire   la   traslazione  ai soci e partecipanti dei benefici
accordati dalla legge, i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del
TUIR, oltre   a memorizzare nel canestro A l'importo dell'IRPEG effettivamente
pagata (cui    corrispondera'    l'attribuzione  del credito d'imposta pieno),
potranno imputare al canestro B l'imposta figurativa corrispondente al reddito
non assoggettato   a   tassazione,   a   fronte  del quale il comma 10 dispone
l'attribuzione del credito d'imposta limitato.                                
        A tal  fine, concorrono a formare l'ammontare di cui alla lett. b) del
comma 1 dell'art. 105 del TUIR le imposte virtuali corrispondenti al 58,73% di
quella parte  del reddito che si considera non assoggettata a tassazione e che
e' pari al 48,65% del totale.                                                 
        Infatti, come   gia'   chiarito a commento del d.lgs. n. 466 del 1997,
l'imposizione con   l'aliquota  ridotta al 19 per cento di un reddito pari, ad
esempio, a   L.  100, equivale a tassazione di L. 51,35 con aliquota ordinaria
del 37 per cento mentre la differenza di L. 48,65 (cioe' L. 100 - L. 51,35) si
assume come reddito non tassato. Tale impostazione consente di memorizzare tra
le imposte   di   cui   all'art. 105, comma 1 lett. b) del TUIR, il 58,73% dei
proventi che  si considerano non tassati. In tal modo e' possibile distribuire
gli utili   corrispondenti a tali proventi, attribuendo agli stessi un credito
d'imposta limitato    che    consente    di    trasferire ai soci il beneficio
riconosciuto alla societa'.                                                   
        Naturalmente, per   effetto   di quanto previsto al comma 4 del citato
art. 105,   occorre   confrontare   l'importo che si considera non tassato con
quello dell'utile di esercizio, assumendo il minore dei due.                  
Esempio:                                                                      
        Si ipotizzi, in proposito, che nel periodo d'imposta 1999 una societa'
di capitale,  non quotata in borsa, proceda ad effettuare in data 1 gennaio un
conferimento in   denaro   pari   a L. 1.000.000 e che nello stesso periodo la
medesima societa'   effettui   investimenti   agevolabili per L. 1.500.000. Le
cessioni, le   dismissioni   e   gli  ammortamenti dedotti nell'esercizio sono
complessivamente pari  a L. 700.000. Il reddito imponibile complessivo e' pari
a L. 900.000. In questo caso avremo:                                          
        Investimenti agevolabili "lordi"        L. 1.500.000 -                
        Cessioni e ammortamenti                 L.   700.000 =                
                                                ------------                  
        Importo investimenti agevolabili        L.   800.000                  
        Essendo l'ammontare dei conferimenti in denaro pari a L. 1.000.000, la
quota di   reddito   cui   va applicata l'aliquota agevolata e' determinata in
L. 800.000.                                                                   
        Cio' premesso,    il    reddito    imponibile   della societa', pari a
L. 900.000,    dovra'    essere    assoggettato   a tassazione con le seguenti
modalita':                                                                    
. L.   800.000   con  aliquota IRPEG del 19 per cento (per effetto della legge
  n. 133 del 1999) e quindi con imposta pari a L. 152.000                     
. L. 100.000 come dal conteggio che di seguito si riporta.                    
        Ove il  reddito agevolato DIT ammonti a L. 70.000, pari alla quota dei
conferimenti in    denaro    di    L.    1.000.000  per il coefficiente del 7%
(ipotizzando un   tasso   di  remunerazione del capitale investito), l'importo
dovrebbe essere cosi' ripartito tra l'aliquota ordinaria e quella ridotta:    
        L 70.000 x 19% =        L.   13.330                                   
        L 30.000 x 37% =        L.   11.100                                   
                Totale          L.   24.430                                   
        Ai sensi   dell'art.  1, comma 3, del d.lgs. n.  466 del 1997, poiche'
l'aliquota media   non   puo'   essere   inferiore al 27 per cento, l'IRPEG da
liquidare con   riferimento   all'importo  considerato di L.100.000 non potra'
essere inferiore   a  L. 27.000. Ne deriva che la ripartizione dell'importo di
L.100.000  tra l'aliquota agevolata del 19 per cento e quella ordinaria del 37
per cento dovra' essere calcolata come segue:                                 
         L.  55.560        assoggettate al 19%     =  L. 10.557               
         L.  44.440        assoggettate al 37%     =  L. 16.443               
         ----------                                   ---------               
Totale:  L. 100.000        aliquota media del 27%  =  L. 27.000               
        La differenza   tra l'agevolazione massima DIT spettante (L 70.000) ed
il reddito   effettivamente assoggettato all'aliquota ridotta del 19 per cento
(L. 55.560)   ammonta a L. 14.444. Quest'ultimo importo, pertanto, rappresenta
la quota   di  reddito agevolato DIT che e' possibile riportare negli esercizi
successivi.                                                                   
        Conseguentemente, al   fine  di trasferire al socio l'agevolazione, la
societa' avra'  la possibilita' di procedere alla memorizzazione delle imposte
di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del TUIR (canestro "B"), oltre a quelle
di cui alla lett. a) (canestro "A"), con le seguenti modalita':               
. Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del TUIR (Canestro "A")      
  Confluiscono in   questo   canestro  le imposte effettivamente versate dalla
  societa' e cioe':                                                           
        Imposta liquidata        (L. 152.000 + L. 27.000) = L. 179.000        
. Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del TUIR (Canestro "B")      
  Confluiscono in questo canestro le imposte figurative commisurate alla quota
  di reddito   agevolato. In particolare, l'imposta da inserire nel canestro B
  e' pari   al   58,73 per cento calcolato sulla quota del 48,65 per cento del
  reddito agevolato.                                                          
  Nell'esempio riportato,   il reddito assoggettato ad aliquota ridotta del 19
  per cento   ammonta   a L. 800.000 (in base alla legge n. 133 del 1999) ed a
  L. 55.560 (in base al d.lgs. n. 466 del 1997), per cui:                     
        il 58,73% del 48,65% di L. 800.000 =    L. 228.576 +                  
        il 58,73% del 48,65% di L.   55.560 =   L.  15.875 =                  
                                                ----------                    
                                                L. 244.451                    
        In sostanza, in occasione della distribuzione degli utili, la societa'
potra' attribuire   ai   soci credito d'imposta limitato fino a concorrenza di
L. 244.451   (canestro  B) e credito d'imposta ordinario fino a concorrenza di
L. 179.000 (canestro A).                                                      
        E' bene  precisare, infine, che per effetto dell'art. 105 del TUIR, ai
fini della   memorizzazione   del   c.d. canestro "B", l'ammontare del reddito
considerato esente   (48,65 per cento del reddito agevolato) non puo' superare
il valore   dell'utile di bilancio; qualora cio' avvenisse, la societa' potra'
computare ai fini del canestro B soltanto il 58,73% di quest'ultimo importo.  
10.     CUMULABILITA'    CON    L'AGEVOLAZIONE    PREVISTA DALL'ULTIMO PERIODO
        DELL'ART. 11 DEL DPR N.  601 DEL 1973.                                
        Ai sensi   dell'ultimo  periodo dell'art. 11 del DPR 29 novembre 1973,
n. 601,   l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalle societa'
cooperative di   produzione  e lavoro e loro consorzi e' ridotta alla meta' se
l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano
la loro  opera con carattere di continuita' e' inferiore al sessanta per cento
ma non al quaranta per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi.    
        Tenuto conto   del   fatto   che  le norme agevolative sono di stretta
interpretazione e  che le disposizioni in esame nulla prevedono in ordine alla
riduzione dell'aliquota    agevolata    del    19    per cento, si ritiene che
l'agevolazione disciplinata   dall'ultimo   periodo  del citato art. 11 non si
cumuli con   quella in commento, nel senso che l'imposta dovuta dalle societa'
cooperative di   produzione   e   lavoro   e  loro consorzi, pur ricorrendo le
condizioni necessarie   per  usufruire di entrambe le agevolazioni menzionate,
non possa   essere  determinata riducendo alla meta' la citata aliquota del 19
per cento.  Per tali categorie di cooperative l'agevolazione di cui all'ultimo
periodo dell'art.   11   del   DPR  n. 601 del 1973 comporta, anche in caso di
applicazione dell'agevolazione   in  esame, l'applicazione di un'aliquota pari
alla meta' dell'aliquota IRPEG ordinaria del 37 per cento.                    
11.     GLI ACCONTI                                                           
        Il comma   12 stabilisce che, per i periodi di imposta di applicazione
dell'agevolazione, l'acconto   dell'IRPEF   e dell'IRPEG e' calcolato nei modi
ordinari, assumendo   come   imposta del periodo precedente e come imposta del
periodo per   il  quale e' dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in
assenza della disciplina agevolativa in esame.                                
        In base  a tale previsione, le imprese che fruiscono dell'agevolazione
in esame   sono   comunque tenute a calcolare gli acconti, relativi ai periodi
d'imposta 1999,  2000 e 2001, sulla base dell'aliquota non agevolata, ossia al
lordo dell'agevolazione.                                                      
        Gli uffici  in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.                                           
 
 
 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 09 aprile 2000