Nulla da segnalare
ARTICOLO a cura di Fabrizio Carotti
CIRCOLARE 20.03.2000, N. 51/E
COMUNICATO
STAMPA diramato il 22.03.2000 dal Ministero delle finanze
ARTICOLO
a cura di Tonino Morina
CIRCOLARE del 24.04.2000, n. 55/E
NULLA DA SEGNALARE
ARTICOLO a cura di Fabrizio Carotti"Sanzioni amministrative, "favor rei"
allargato - Per la Cassazione è norma più favorevole anche l'eliminazione
dell'obbligo tributario" In breve Il breve scritto mette in evidenza l'orientamento della Corte di cassazione espresso nella sentenza n. 13046, del 24.11.1999 con riferimento all'applicazione del favor rei nell'ambito della sanzioni amministrative tributarie (articolo 3, comma 3 del D.Lgs n. 472/97). La sentenza contrasta con l'orientamento espresso dall’amministrazione finanziaria nella circolare n. 180/E del 1998. Infatti mentre nell'istruzione da ultimo indicata l'amministrazione chiariva che il del faror rei si rende applicabile solamente nei casi in cui una legge posteriore prevede una sanzione di entità diversa, ovvero elimina un obbligo strumentale prima sanzionato, la Corte di cassazione ritiene applicabile tale principio anche ai casi in cui una legge posteriore elimina il tributo in riferimento al quale si è commessa la sanzione, ovvero fa venire meno il pagamento dell'imposta nel caso concreto oggetto della sanzione.. Nel dettaglio la suprema Corte ritiene applicabile il principio del favor rei con riferimento alla Tosap, avuto riguardo alla norma di esenzione prevista dall'articolo 3, comma 67, legge 549/1995 per l'attività do raccolta firme per i referendum. Da ultimo l'autore rende evidente che tuttavia, in considerazione della disposizione prevista dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs n. 446/97, (obbligo di versamento delle imposte abolite i cui presupposti si sono verificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 446/1997) il principio fissato dalla Corte di cassazione non può essere applicato alle imposte abolite in occasione dell'introduzione dell'IRAP. Il
sole 24 ore di martedì 21 marzo 2000, pag. 19
CIRCOLARE 20.03.2000, N. 51/E"Incentivi per i nuovi investimenti alle imprese -
Art. 2, comi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, pag. 133" In breve La circolare detta istruzioni per l'applicazione dell'agevolazione agli investimenti introdotta dal D.L. n. 63/1999 (ma convertito in legge), transitata successivamente con modifiche nell'articolo 2, commi da 8 a 12 del collegato fiscale 1999. L'ambito applicativo soggettivo
ed oggettivo della norma agevolativa è stato delineato in occasione della
pubblicazione del decreto introduttivo (vedi Novità del 22
marzo 1999). Appresso si metteranno in evidenza i chiarimenti forniti
dal ministero delle finanze non già direttamente desumibili dalla norma. Per
quanto riguarda invece le problematiche inerenti alla compilazione del quadro RJ
della dichiarazione UNICO 2000 si rinvia al breve scritto di Luca Miele, in Il sole 24 ore del 23.03.2000, pag.
23. Ambito temporale di applicazioneLa circolare precisa che l'agevolazione è applicabile anche ai soggetti costituiti tra il 18 maggio 1999 e 31.12.2000.Tali soggetti tuttavia potranno usufruire dell'agevolazione solamente per il loro primo periodo d'imposta. Inoltre viene chiarito che rimane ferma l'agevolazione usufruita dai soggetti che hanno chiuso il primo periodo d'imposta nel periodo tra l'entrata in vigore del D.L. n. 63/1999 (19 marzo 1999) e il giorno prima dell'entrata in vigore della legge n. 133/1999 (17 maggio 1999). Tali soggetti avendo già avuto il loro primo periodo d'applicazione dell'agevolazione potranno usufruire solamente di un ulteriore anno. Sempre avuto riguardo all'ambito
temporale di applicazione dell'agevolazione, viene precisato che il mutamento
del regime contabile nel corso dei periodi di applicazione, ai fini dell'ambito
applicativo oggettivo della norma in esame, rileva solamente ex nunc.. Pertanto
gli eventuali passaggi dalla contabilità semplificata a contabilità ordinaria
non consentono di portare avanti nel tempo i conferimenti fatti nei periodi di
applicazione della contabilità semplificata. Precisazioni Tale
ultima precisazione è stata effettuata in considerazione della norma contenuta
nella bozza di collegato alla legge finanziaria 2000 (vedi Novità del 22 novembre 1999)
dove viene concessa la possibilità di riportare in avanti i valori dei
conferimenti ed investimenti in beni strumentali nuovi di cui non si è potuto
beneficiare.. Investimenti agevolabiliIl Ministero delle finanze lega in modo stretto il riferimento fatto dalla norma agli articoli 67 e 68 del TUIR, all'applicazione dell'agevolazione sia con riferimento all'individuazione dei beni agevolabili (ovviamente rimangono ferme le esclusioni dei beni immobili e autoveicoli indicati dall'articolo 121-bis) sia con riferimento al momento d'effettuazione dell'investimento. Infatti è precisato che rientrano nell'agevolazione: ¨ gli investimenti realizzati in appalto o economia, compresi i beni immobili di categoria catastale D/1; ¨ gli investimenti in beni strumentali dati i comodato se tale opera rientra nella normale attività effettuata dall'impresa; ¨ acquisti di beni effettuati prima del 18.maggio1999 purchè rientranti nel periodo d'imposta in corso a tale data; ¨ gli acquisti di beni strumentali da un'altra impresa anche diversa dal produttore o dal rivenditore a patto che non siano stati ancora utilizzati. L'ultimo punto trattato trae origine dall'interpretazione, sempre chiarita dal Ministero delle finanze, secondo cui l'investimento rileva ai fini dell'agevolazione solamente se nei periodi d'imposta interessati dall'agevolazione in cui l'investimento entra in funzione. In proposito viene chiarito
altresì che, nei casi in cui l'acquisto del bene strumentale agevolato avviene
in prossimità della chiusura dell'esercizio e, per problemi non dipendenti
dalla volontà dell'imprenditore, non sia possibile farlo entrar in funzione in
tale periodo, la rilevanza dell'investimento si sposta all'esercizio di
acquisizione. Ovviamente in caso di verifica si dovrà dimostrare che la mancata
entrata i funzione è dipesa da fatti indipendenti dalla volontà dell'imprenditore. Il Ministro delle finanze riguardo ai beni immateriali precisa che sono inclusi gli acquisti di software applicativo nonché i c.d. "contratti di sviluppo" mentre sono esclusi i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo e l'avviamento. La circolare ricorda che i beni agevolabili sono solamente quelli nuovi (cioè quelli che non sono ancora entrati in funzione), tuttavia, chiarisce che tra i beni nuovi devono essere inclusi anche: ¨ i beni prodotti tramite l'utilizzazione dei beni usati se il costo di tali beni sia irrilevante rispetto alle parti costituite da parti nuove; ¨ parti nuove e autonome di impianti già esistenti; ¨ per le opere d'ingegno il requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione dell'opera stessa a patto che l'acquisto avviene direttamente dall'autore dell'opera. Avuto riguardo alla determinazione dell'ammontare di investimenti agevolabile la circolare chiarisce che l'ammontare dell'investimento rileva nei limite del costo fiscalmente deducibile indicato dalle nome del TUIR al netto dei contributi riconosciuti. Nel caso dei beni acquistati in leasing, rileva solamente il costo sopportato dal concedente per l'acquisto che sarà al lordo del'iva se non detraibile. Non è invece incluso nell'agevolazione il prezzo di riscatto. Per i beni costruiti in economia
l'ammontare d'investimento realizzato, rilevante ai fini dell'applicazione
dell'aliquota agevolata, è determinato con riferimento ai criteri indicati
dall'articolo 75 del TUIR. In tal caso si dovrà predisporre la contabilità di
magazzino nei modi indicati dalla C.M.
26.11.1981, n. 40. Per quanto riguarda le opere costruite i appalto
rilevano i corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori. Determinazione delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti.La circolare ricorda che per determinare l'ammontare di reddito a cui applicare l'aliquota ridotta è necessario sottrarre dalla massa di investimenti effettuati tutte le dismissioni e le quote di ammortamento dedotte relative alle stesse tipologie di beni "agevolati". Pertanto da tale computo restano esclude tutte le cessioni e gli ammortamenti dei beni esclusi dall'agevolazione. La circolare chiarisce che il termine dedotte utilizzato nella norma dal legislatore porta a ritenere che tra gli ammortamenti da durre rientrano anche gli anticipati accelerati e decelerati. Non devono essere sottratti gli ammortamenti calcolati sui beni nuovi rilevanti per l'applicazione dell'agevolazione anche in riferimento al secondo periodo di applicazione dell'agevolazione. In caso contrario, evidenzia la circolare, "si introdurrebbe una evidente distorsione nel mercato, avvantaggiando notevolmente le imprese che utilizzano i beni in leasing rispetto a quelle che li acquistano in proprietà…" Le dismissioni rilevano per il corrispettivo percepito mentre i beni agevolati: ¨ destinati all'uso personale dell'imprenditore; ¨ assegnati ai soci; ¨ destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa rilevano per loro valore normale Gli incrementi di patrimonio: ammessi anche gli incrementi di patrimonio a fronte della ricostituzione del capitale sociale.Gli investimenti in beni strumentali nuovi devono essere confrontati con i conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva effettuati in ciascuno dei periodi agevolati. L'ammontare degli incrementi patrimoniali è individuato dalla norma agevolativa tramite il rinvio ai commi 4 e 5 dell'artico 1 del D.Lgs n. 466/1997. Il Ministero delle finanze interpreta tale rinvio quale strumentale alla fissazione dei criteri temporali di determinazione degli ammontari di incremento patrimoniale rilevanti ai fini agevolativi. Di conseguenza la norma prevista dall'ultimo periodo del comma 4 secondo cui gli incrementi rilevano solamente nel limite del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, non ritiene sia applicabile. Avuto riguardo agli accantonamenti di utili è precisato che nel caso in cui in conseguenza della valutazione della partecipazioni con il metodo del patrimonio nello (equity method) si siano iscritte plusvalenza a fronte della costituzione di riserve indisponibili, l'utile d'esercizio accantonato, ai fini della determinazione della variazione di patrimonio netto "agevolato" deve essere ridotto dell'ammontare ti tali plusvalenze.. D'altro canto rilevano invece
gli altri accantonamenti di utili ancorché effettuati a riserve indisponibili
(riserva legale o statutaria). Non è possibile cumulare i benefici dell'agevolazione con le disposizioni previste dall'articolo 11 del D.P.R. 601/1973 per le società cooperative di produzione e lavoroAd opera dell'articolo richiamato in epigrafe le società cooperative di produzione e lavoro se corrispondono retribuzioni ai loro soci tra il 60% e il 40% dell'ammontare complessivo degli altri costi, l'aliquota IRPEG si riduce della metà, passando quindi dal 37% al 18,5%. Il Ministero delle finanze ritiene che i benefici previsti dalla c.d. agevolazione Visco di cui si discute non possono essere cumulate con quella prevista nelle righe che precedono. Non è possibile quanti ridurre alla metà l'aliquota del 19% prevista per l'agevolazione in discorso. Pertanto, in teoria, si dovrebbe
dividere comunque il reddito in due parti. La prima parte di reddito sarà
tassata al 19% (agevolazione Visco ) la seconda parte invece al 18,5% (articolo
11 del D.P.R. n. 601/1973). Spunti critici Ovviamente
nessuna cooperativa di produzione e lavoro applicherà mai l'agevolazione, potendo applicare su tutto il
reddito il 18,5% Il
sole 24 ore di martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2000 (inserti) Italia
oggi di martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2000, pagg. 19 e 32
COMUNICATO STAMPA diramato il 22.03.2000 dal Ministero delle finanze"Emendamenti presentati dal Governo al disegno di
legge collegato alla Finanziaria" In breve Il comunicato illustra gli Emendamenti presentati dalla maggioranza (vedi il sole 24 ore del 23.03.2000, pag. 21) allo schema di legge collegato fiscale 2000. Si ricorda che l'emendamento all'aticolo 1 in materia di Cfc (Controlled Foreighn Corporation) è stato già illustrato con le Novità della settimana precedente (Novità del 20 marzo 2000) Gli emendamenti prevedono: ¨ Medico di famiglia . la restituzione dell'80% della tassa sul medico di famiglia prevista per il 1993 dall'articolo 6, comma 2 del D.L. 19.9.1992, convertito dalla Legge 14.11.1992, n. 438; ¨ Collaborazioni coordinate e continuative - L'emendamento prevede il passaggio dei redditi conseguiti dagli amministratori di società ed in generale conseguiti nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative (i c.d. "Co. Co. Co"), da redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo (articolo 49, comma 1, lett. a) a quelli assimilati al lavoro dipendente (futuro articolo 47, comma 1, lett. c-bis). Mauro Meazza, in Il sole 23 ore del 25.03.2000, pag. 17, evidenzia che tale modifica normativa comporta indirettamente l'applicabilità alle collaborazioni coordinate e continuative della recente disciplina prevista dall'articolo 48, lett. g e g-bis per le assegnazioni di azioni ai dipendenti.; ¨ Deducibilità dei contributi per le colf - viene introdotta la deducibilità dei contributi versati per i collaboratori domestici; ¨ Detraibilità delle spese si assistenza sanitaria - tra gli oneri detraibili indicati nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), secondo periodo, vengono incluse le spese di assistenza sanitaria specifica, quali le spese di assistenza infermieristica, fisioterapica ed in generale altre forme di assistenza paramedica oggi escluse dagli oneri detraibili; ¨
Rivalutazione dei beni
d'impresa - Viene data la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni
materia e immateriali anche in deroga alle norme civilistiche mediante il
versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 19% per i
beni ammortizzabili e del 15% sui beni non ammortizzabili. Rientrano
nell'agevolazione i soggetti IRPEG le società di persone, le persone fisiche,
gli enti commerciali, gli enti non
commerciali le società ed enti commerciali non residenti. Marco Piazza, in Il sole 24 ore del 24.03.2000, pag. 21, vede
la disposizioni quale analoga a quella precedentemente prevista dalla legge n.
408/1990 attuata poi con il D.M. 14.02.19991 ed interpretato con le successive
C.M. 10.04.1991, n. 9, circolare ASSONIME del 4.04.1991, n. 34 e circolare ABI
del 8.04.1991, n. 24. ¨
Svalutazione dei crediti e
accantonamenti per rischi su crediti per gli enti creditizzi- viene elevato
dallo 0,5 al 0,6 la misura dell'accantonamento al fondo rischi su crediti
prevista dall'articolo 71, comma 3 del TUIR per gli enti creditizi. Inoltre
sempre per gli stessi enti è prevista la deducibilità degli ammontari non
dedotti nei successivi 9 anni; attualmente la deduzione è possibile nel limite
dei 7 anni; ¨
Affrancamento dei fondi i
sospensione d'imposta in occasione dei conferimenti disciplinati dalla L.
218/1990 - L'emendamento prevede la possibilità di affrancare le riserve
costituite a fronte delle rivalutazioni di beni, effettuate in ottemperanza
delle disposizioni contenute nelle legge 218/1990, tramite il pagamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 19%. L'imposta dovrà
essere versata in tre rate di pari importo su cui maturano interessi del 6%
annuo; ¨
Riduzione dell'aliquota
dell'imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni societarie - Viene ridotta
dal 27% al 19%, l'aliquota prevista
dal D.Lgs n. 358/1997 da applicare sulle plusvalenze emerse in occasione
dell'effettuazione delle operazioni straordinari d'impresa (cessioni d'azienda,
conferimenti, fusioni, scissioni etc). L'imposta che prima si poteva versare in
5 rate annuali, sarà invece versata in unica soluzione. In proposito Marco
Piazza (in Il sole 24 ore del 24.03.2000, pag. 21) ha calcolato che
al fine di rendere equivalente il 27% in 5 anni al 19% subito è necessario
applicare un tasso di attualizzazione del 13%. Pertanto, conclude l'autore, la
convenienza del nuovo regime rispetto al precedente si ha solamente nei casi di
ROE inferiore al 13%. Italia oggi
di giovedì 23 marzo 2000, pag. 31
ARTICOLO
a cura di Tonino Morina
"Messa a punto dalle Finanze la nuova versione della
delega unificata - L'F24 riscalda i motori " In breve Il breve scritto da notizia
della prossima pubblicazione in G.U. del decreto che approva il nuovo modello di
versamento F24. L'autore evidenzia le principali novità del modello e delle
nuove modalità di compilazione. Tra le innovazioni, la più interessante
riguarda le possibilità di versamento e quindi di compensazione delle somme
dovute: ¨ per la liquidazione e il controllo della dichiarazione, ¨ in caso di avviso di accertamento, ¨ in caso di accertamento con adesione (concordato), ¨ in caso conciliazione giudiziale ¨ in caso di ravvedimento operoso; Il
sole 24 ore di sabato 25 marzo 2000, pag. 19
CIRCOLARE
del 24.04.2000, n. 55/E
"Disposizioni in materia di assistenza fiscale. Certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." In breve La circolare illustra le modalità applicative della certificazione tributaria (c.d. visto pesante) disciplinata dall'articolo 36 del D.Lgs n. 241/1997 e regolamentata dal D.M. 31.05.1999, n. 164 (vedi Novità del 14 giugno 1999), per la quale il D.M. 29.12.1999 ha individuato gli adempimenti, i controlli e i componenti positivi e negativi di reddito soggette a certificazione tributaria (vedi i particolare le Novità del 10 gennaio 2000). In linea generale si ricorda che la certificazione tributaria consiste nel controllo operato da un soggetto abilitato, certificatore (dottori o ragionieri commercialisti) dell'applicazione delle norme sostanziali tributarie con riferimento ad alcuni elementi positivi e negativi di reddito. Appositamente individuati con decreto. Il Ministero si sofferma sulle problematiche inerenti le dichiarazioni UNICO-2000 chiarendo in particolare:
Italia oggi
di sabato 25 marzo 2000, pag. 29
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