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Sommario

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

SANZIONI AMMINISTRATIVE - FAVOR REI - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRIMI CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

ARTICOLO a cura di Fabrizio Carotti

AGEVOLAZIONI - "LEGGE VISCO" - I CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 20.03.2000, N. 51/E

COLLEGATO FISCALE ALLA FINANZIARIA 2000 - EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA MAGGIORANZA . IL COMUNICATO DEL ministero delle finanze

COMUNICATO STAMPA diramato il 22.03.2000 dal Ministero delle finanze

RISCOSSIONE - VERSAMENTI UNIFICATI A COMPENSAZIONI - NUOVA DELEGA DI VERSAMENTO F24

ARTICOLO a cura di Tonino Morina

ACCERTAMENTO - CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA - I PRIMI CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE  del 24.04.2000, n. 55/E

 

 

 

NULLA DA SEGNALARE

 

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO a cura di Fabrizio Carotti

"Sanzioni amministrative, "favor rei" allargato - Per la Cassazione è norma più favorevole anche l'eliminazione dell'obbligo tributario" 

In breve

Il breve scritto mette in evidenza l'orientamento della Corte di cassazione espresso nella sentenza n. 13046, del 24.11.1999 con riferimento all'applicazione del favor rei nell'ambito della sanzioni amministrative tributarie (articolo 3, comma 3 del D.Lgs n. 472/97). La sentenza contrasta con l'orientamento espresso dall’amministrazione finanziaria nella circolare n. 180/E del 1998. Infatti mentre nell'istruzione da ultimo indicata l'amministrazione chiariva che il del faror rei si rende applicabile solamente nei casi in cui una legge posteriore prevede una sanzione di entità diversa, ovvero elimina un obbligo strumentale prima sanzionato, la Corte di cassazione ritiene applicabile tale principio anche ai casi in cui una legge posteriore elimina il tributo in riferimento al quale si è commessa la sanzione, ovvero fa venire meno il pagamento dell'imposta nel caso concreto oggetto della sanzione..

Nel dettaglio la suprema Corte ritiene applicabile il principio del favor rei con riferimento alla Tosap, avuto riguardo alla norma di esenzione prevista dall'articolo 3, comma 67, legge 549/1995 per l'attività do raccolta firme per i referendum.

Da ultimo l'autore  rende evidente che tuttavia, in considerazione della disposizione prevista dell'articolo 36, comma 2 del D.Lgs n. 446/97, (obbligo di versamento delle imposte abolite i cui presupposti si sono verificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 446/1997) il principio fissato dalla Corte di cassazione non può essere applicato alle imposte abolite in occasione dell'introduzione dell'IRAP.  

Il sole 24 ore di martedì 21 marzo 2000, pag. 19

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CIRCOLARE 20.03.2000, N. 51/E

"Incentivi per i nuovi investimenti alle imprese - Art. 2, comi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, pag. 133"

In breve

La circolare detta istruzioni per l'applicazione dell'agevolazione agli investimenti introdotta dal D.L. n. 63/1999 (ma convertito in legge), transitata successivamente con modifiche nell'articolo 2, commi da 8 a 12 del collegato fiscale 1999.

L'ambito applicativo soggettivo ed oggettivo della norma agevolativa è stato delineato in occasione della pubblicazione del decreto introduttivo (vedi Novità del 22 marzo 1999). Appresso si metteranno in evidenza i chiarimenti forniti dal ministero delle finanze non già direttamente desumibili dalla norma. Per quanto riguarda invece le problematiche inerenti alla compilazione del quadro RJ della dichiarazione UNICO 2000 si rinvia al breve scritto di  Luca Miele, in Il sole 24 ore del 23.03.2000, pag. 23.

Ambito temporale di applicazione

La circolare precisa che l'agevolazione è applicabile anche ai soggetti costituiti tra il 18 maggio 1999 e 31.12.2000.Tali soggetti tuttavia potranno usufruire dell'agevolazione solamente per il loro primo periodo d'imposta.

Inoltre viene chiarito che rimane ferma l'agevolazione usufruita dai soggetti che hanno chiuso il primo periodo d'imposta nel periodo tra l'entrata in vigore del D.L. n. 63/1999 (19 marzo 1999) e il giorno prima dell'entrata in vigore della legge n. 133/1999 (17 maggio 1999). Tali soggetti avendo già avuto il loro primo periodo d'applicazione dell'agevolazione potranno usufruire solamente di un ulteriore anno.

Sempre avuto riguardo all'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione, viene precisato che il mutamento del regime contabile nel corso dei periodi di applicazione, ai fini dell'ambito applicativo oggettivo della norma in esame, rileva solamente ex nunc.. Pertanto gli eventuali passaggi dalla contabilità semplificata a contabilità ordinaria non consentono di portare avanti nel tempo i conferimenti fatti nei periodi di applicazione della contabilità semplificata.

Precisazioni

Tale ultima precisazione è stata effettuata in considerazione della norma contenuta nella bozza di collegato alla legge finanziaria 2000 (vedi Novità del 22 novembre 1999) dove viene concessa la possibilità di riportare in avanti i valori dei conferimenti ed investimenti in beni strumentali nuovi di cui non si è potuto beneficiare..

Investimenti agevolabili

Il Ministero delle finanze lega in modo stretto il riferimento fatto dalla norma agli articoli 67 e 68 del TUIR, all'applicazione dell'agevolazione sia con riferimento all'individuazione dei beni agevolabili (ovviamente rimangono ferme le esclusioni dei beni immobili e autoveicoli indicati dall'articolo 121-bis) sia con riferimento al momento d'effettuazione dell'investimento.

Infatti è precisato che rientrano nell'agevolazione:

¨      gli investimenti realizzati in appalto o economia, compresi i beni immobili di categoria catastale D/1;

¨      gli investimenti in beni strumentali dati i comodato se tale opera rientra nella normale attività effettuata dall'impresa;

¨      acquisti di beni effettuati prima del 18.maggio1999 purchè rientranti nel periodo d'imposta in corso a tale data;

¨      gli acquisti di beni strumentali da un'altra impresa anche diversa dal produttore o dal rivenditore a patto che non siano stati ancora utilizzati.

L'ultimo punto trattato trae origine dall'interpretazione, sempre chiarita dal Ministero delle finanze, secondo cui l'investimento rileva ai fini dell'agevolazione solamente se nei periodi d'imposta interessati dall'agevolazione in cui l'investimento entra in funzione.

In proposito viene chiarito altresì che, nei casi in cui l'acquisto del bene strumentale agevolato avviene in prossimità della chiusura dell'esercizio e, per problemi non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore, non sia possibile farlo entrar in funzione in tale periodo, la rilevanza dell'investimento si sposta all'esercizio di acquisizione. Ovviamente in caso di verifica si dovrà dimostrare che la mancata entrata i funzione è dipesa da fatti indipendenti dalla volontà dell'imprenditore.

Il Ministro delle finanze riguardo ai beni immateriali precisa che sono inclusi gli acquisti di software applicativo nonché i c.d. "contratti di sviluppo" mentre sono esclusi i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo e l'avviamento.

La circolare ricorda che i beni agevolabili sono solamente quelli nuovi (cioè quelli che non sono ancora entrati in funzione), tuttavia, chiarisce che tra i beni nuovi devono essere inclusi anche:

¨      i beni prodotti tramite l'utilizzazione dei beni usati se il costo di tali beni sia irrilevante rispetto alle parti costituite da parti nuove;

¨       parti nuove e autonome di impianti già esistenti;

¨      per le opere d'ingegno il requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione dell'opera stessa a patto che l'acquisto avviene direttamente dall'autore dell'opera.

Avuto riguardo alla determinazione dell'ammontare di investimenti agevolabile la circolare chiarisce che l'ammontare dell'investimento rileva nei limite del costo fiscalmente deducibile indicato dalle nome del TUIR al netto dei contributi riconosciuti. Nel caso dei beni acquistati in leasing, rileva solamente il costo sopportato dal concedente per l'acquisto che sarà al lordo del'iva se non detraibile. Non è invece incluso nell'agevolazione il prezzo di riscatto.

Per i beni costruiti in economia l'ammontare d'investimento realizzato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, è determinato con riferimento ai criteri indicati dall'articolo 75 del TUIR. In tal caso si dovrà predisporre la contabilità di magazzino nei modi indicati dalla C.M. 26.11.1981, n. 40. Per quanto riguarda le opere costruite i appalto rilevano i corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Determinazione delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti.

La circolare  ricorda che per determinare l'ammontare di reddito a cui applicare l'aliquota ridotta è necessario sottrarre dalla massa di investimenti effettuati tutte le dismissioni e le quote di ammortamento dedotte relative alle stesse tipologie di beni "agevolati". Pertanto da tale computo  restano esclude tutte le cessioni e gli ammortamenti dei beni esclusi dall'agevolazione. La circolare chiarisce che il termine dedotte utilizzato nella norma dal legislatore porta a ritenere che tra gli ammortamenti da durre rientrano anche gli anticipati accelerati e decelerati.

Non devono essere sottratti gli ammortamenti calcolati sui beni nuovi rilevanti per l'applicazione dell'agevolazione anche in riferimento al secondo periodo di applicazione dell'agevolazione. In caso contrario, evidenzia la circolare, "si introdurrebbe una evidente distorsione nel mercato, avvantaggiando notevolmente le imprese che utilizzano i beni in leasing rispetto a quelle che li acquistano in proprietà…"

Le dismissioni rilevano per il corrispettivo percepito mentre i beni agevolati:

¨      destinati all'uso personale dell'imprenditore;

¨       assegnati ai soci;

¨      destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa

rilevano per loro valore normale

Gli incrementi di patrimonio: ammessi anche gli incrementi di patrimonio a fronte della ricostituzione del capitale sociale.

Gli investimenti in beni strumentali nuovi devono essere confrontati con i conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva effettuati in ciascuno dei periodi agevolati. L'ammontare degli incrementi patrimoniali è individuato dalla norma agevolativa tramite il rinvio ai commi 4 e 5 dell'artico 1 del D.Lgs n. 466/1997. Il Ministero delle finanze interpreta tale rinvio quale strumentale alla fissazione dei criteri temporali di determinazione degli ammontari di incremento patrimoniale rilevanti ai fini agevolativi. Di conseguenza la norma prevista dall'ultimo periodo del comma 4 secondo cui gli incrementi rilevano solamente nel limite del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, non ritiene sia applicabile.

Avuto riguardo agli accantonamenti di utili è precisato che nel caso in cui in conseguenza della valutazione della partecipazioni con il metodo del patrimonio nello (equity method) si siano iscritte plusvalenza a fronte della costituzione di riserve indisponibili, l'utile d'esercizio accantonato, ai fini della determinazione della variazione di patrimonio netto "agevolato" deve essere ridotto dell'ammontare ti tali plusvalenze..

D'altro canto rilevano invece gli altri accantonamenti di utili ancorché effettuati a riserve indisponibili (riserva legale o statutaria).

Non è possibile cumulare i benefici dell'agevolazione con le disposizioni previste dall'articolo 11 del D.P.R. 601/1973 per le società cooperative di produzione e lavoro

Ad opera dell'articolo richiamato in epigrafe le società cooperative di produzione e lavoro se corrispondono retribuzioni ai loro soci tra il 60% e il 40% dell'ammontare complessivo degli altri costi, l'aliquota IRPEG si riduce della metà, passando quindi dal 37% al 18,5%.

Il Ministero delle finanze ritiene che i benefici previsti dalla c.d. agevolazione Visco di cui si discute non possono essere cumulate con quella prevista nelle righe che precedono. Non è possibile quanti ridurre alla metà l'aliquota del 19% prevista per l'agevolazione in discorso.

Pertanto, in teoria, si dovrebbe dividere comunque il reddito in due parti. La prima parte di reddito sarà tassata al 19% (agevolazione Visco ) la seconda parte invece al 18,5% (articolo 11 del D.P.R. n. 601/1973).

Spunti critici

Ovviamente nessuna cooperativa di produzione e lavoro  applicherà mai l'agevolazione, potendo applicare su tutto il reddito il 18,5%

Il sole 24 ore di martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2000 (inserti)

Italia oggi di martedì 22 e mercoledì 23 marzo 2000, pagg. 19 e 32

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COMUNICATO STAMPA diramato il 22.03.2000 dal Ministero delle finanze

"Emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge collegato alla Finanziaria"

In breve

Il comunicato illustra gli Emendamenti presentati dalla maggioranza (vedi il sole 24 ore del 23.03.2000, pag. 21) allo schema di legge collegato fiscale 2000. Si ricorda che l'emendamento all'aticolo 1 in materia di Cfc (Controlled Foreighn Corporation) è stato già illustrato con le Novità della settimana precedente (Novità del 20 marzo 2000)

Gli emendamenti prevedono:

¨      Medico di famiglia . la restituzione dell'80% della tassa sul medico di famiglia prevista per il 1993 dall'articolo 6, comma 2 del D.L. 19.9.1992, convertito dalla Legge 14.11.1992, n. 438;

¨      Collaborazioni coordinate e continuative - L'emendamento prevede il passaggio dei redditi conseguiti dagli amministratori di società ed in generale conseguiti nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative (i c.d. "Co. Co. Co"), da redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo (articolo 49, comma 1, lett. a) a quelli assimilati al lavoro dipendente (futuro articolo 47, comma 1, lett. c-bis). Mauro Meazza, in Il sole 23 ore del 25.03.2000, pag. 17, evidenzia che tale modifica normativa comporta indirettamente l'applicabilità alle collaborazioni coordinate e continuative della recente disciplina  prevista dall'articolo 48, lett. g e g-bis per le assegnazioni di azioni ai dipendenti.;

¨      Deducibilità dei contributi per le colf - viene introdotta la deducibilità dei contributi versati per i collaboratori domestici;

¨       Detraibilità delle spese si assistenza sanitaria - tra gli oneri detraibili indicati nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), secondo periodo,  vengono incluse le spese di assistenza sanitaria specifica, quali le spese di assistenza infermieristica, fisioterapica ed in generale altre forme di assistenza paramedica oggi escluse dagli oneri detraibili;

¨      Rivalutazione dei beni d'impresa - Viene data la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni materia e immateriali anche in deroga alle norme civilistiche mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 19% per i beni ammortizzabili e del 15% sui beni non ammortizzabili. Rientrano nell'agevolazione i soggetti IRPEG le società di persone, le persone fisiche, gli enti commerciali, gli  enti non commerciali le società ed enti commerciali non residenti. Marco Piazza, in Il sole 24 ore del 24.03.2000, pag. 21, vede la disposizioni quale analoga a quella precedentemente prevista dalla legge n. 408/1990 attuata poi con il D.M. 14.02.19991 ed interpretato con le successive C.M. 10.04.1991, n. 9, circolare ASSONIME del 4.04.1991, n. 34 e circolare ABI del 8.04.1991, n. 24.

¨      Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti per gli enti creditizzi- viene elevato dallo 0,5 al 0,6 la misura dell'accantonamento al fondo rischi su crediti prevista dall'articolo 71, comma 3 del TUIR per gli enti creditizi. Inoltre sempre per gli stessi enti è prevista la deducibilità degli ammontari non dedotti nei successivi 9 anni; attualmente la deduzione è possibile nel limite dei 7 anni;

¨      Affrancamento dei fondi i sospensione d'imposta in occasione dei conferimenti disciplinati dalla L. 218/1990 - L'emendamento prevede la possibilità di affrancare le riserve costituite a fronte delle rivalutazioni di beni, effettuate in ottemperanza delle disposizioni contenute nelle legge 218/1990, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 19%. L'imposta dovrà essere versata in tre rate di pari importo su cui maturano interessi del 6% annuo;

¨      Riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni societarie - Viene ridotta dal 27% al 19%, l'aliquota  prevista dal D.Lgs n. 358/1997 da applicare sulle plusvalenze emerse in occasione dell'effettuazione delle operazioni straordinari d'impresa (cessioni d'azienda, conferimenti, fusioni, scissioni etc). L'imposta che prima si poteva versare in 5 rate annuali, sarà invece versata in unica soluzione. In proposito Marco Piazza (in Il sole 24 ore del 24.03.2000, pag. 21) ha calcolato che al fine di rendere equivalente il 27% in 5 anni al 19% subito è necessario applicare un tasso di attualizzazione del 13%. Pertanto, conclude l'autore, la convenienza del nuovo regime rispetto al precedente si ha solamente nei casi di ROE inferiore al 13%.

Italia oggi di giovedì 23 marzo 2000, pag. 31  

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ARTICOLO a cura di Tonino Morina

"Messa a punto dalle Finanze la nuova versione della delega unificata - L'F24 riscalda i motori "

In breve

Il breve scritto da notizia della prossima pubblicazione in G.U. del decreto che approva il nuovo modello di versamento F24. L'autore evidenzia le principali novità del modello e delle nuove modalità di compilazione. Tra le innovazioni, la più interessante riguarda le possibilità di versamento e quindi di compensazione delle somme dovute:

¨      per la liquidazione e il controllo della dichiarazione,

¨      in caso di avviso di accertamento,

¨      in caso di accertamento con adesione (concordato),

¨      in caso conciliazione giudiziale

¨      in caso di ravvedimento operoso;

Il sole 24 ore di sabato 25 marzo 2000, pag. 19

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CIRCOLARE  del 24.04.2000, n. 55/E

"Disposizioni in materia di assistenza fiscale. Certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

In breve

La circolare illustra le modalità applicative della certificazione tributaria (c.d. visto pesante) disciplinata dall'articolo 36 del D.Lgs n. 241/1997 e regolamentata dal D.M. 31.05.1999, n. 164 (vedi Novità del 14 giugno 1999), per la quale il D.M. 29.12.1999 ha individuato gli adempimenti, i controlli e i  componenti positivi e negativi di reddito soggette a certificazione tributaria (vedi i particolare le Novità del 10 gennaio 2000). 

In linea generale si ricorda che la certificazione tributaria consiste nel controllo operato da un soggetto abilitato, certificatore (dottori o ragionieri commercialisti) dell'applicazione  delle norme sostanziali tributarie con riferimento ad alcuni elementi positivi e negativi di reddito. Appositamente individuati con decreto.

Il Ministero si sofferma sulle problematiche inerenti le dichiarazioni UNICO-2000 chiarendo in particolare:

quali sono i soggetti che possono rilasciare la certificazione;

e condizioni previste per il rilascio della certificazione;

le attività e controlli dei certificatori per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999;

gli effetti della certificazione tributaria e attività di controllo;

le sanzioni applicabili.

Italia oggi di sabato 25 marzo 2000, pag. 29

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Aggiornato il: 09 aprile 2000