Circolare 55 del 24.03.00 
MATERIA FISCALE: Accertamento 
OGGETTO Disposizioni in materia di assistenza fiscale. 
Certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

TESTO
                                        Alle Direzioni Regionali delle Entrate
                                        Agli Uffici delle Entrate             
                                        Agli Uffici Distrettuali delle Imposte
                                        Dirette                               
                                        Agli Uffici IVA                       
                                        Ai Centri di Servizio                 
                           e, p.c.,     Al Segretariato Generale              
                                        Al Servizio Consultivo e Ispettivo    
                                        Tributario                            
                                        Al Comando Generale della Guardia     
                                        di Finanza                            
                                        Alle Direzioni Centrali del           
                                        Dipartimento                          
                                        delle Entrate                         
                                        All'Ufficio Ispettivo Centrale del    
                                        Dipartimento delle Entrate            
                                        Agli Uffici del Registro              
                           ----------------------------                       
1. Premessa                                                                   
        Con l'art.   1, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, e' stato
aggiunto nel   d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il Capo V recante disposizioni in
materia di assistenza fiscale.                                                
        Al fine   di   consentire una piu' incisiva utilizzazione di strutture
intermedie tra    contribuenti    e    Amministrazione   finanziaria, le nuove
disposizioni prevedono,   tra   l'altro, la certificazione tributaria che puo'
essere rilasciata,   su   richiesta   del contribuente, dai soggetti abilitati
individuati nell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997.                
        Il relativo   regolamento   di   attuazione,  adottato con decreto del
Ministro delle   finanze   31  maggio 1999, n. 164 - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.   135   dell'11   giugno   1999  - reca disposizioni in ordine ai
requisiti e   alle   garanzie  che i soggetti abilitati devono possedere, agli
adempimenti e alle attivita' che i medesimi devono porre in essere, nonche' ai
poteri di   vigilanza   ed alle modalita' di esecuzione dei controlli da parte
dell'Amministrazione finanziaria.                                             
        Infine, con   decreto   29   dicembre 1999 del Ministro delle finanze,
pubblicato sulla   Gazzetta   Ufficiale   n.  1 del 3 gennaio 2000, sono stati
individuati gli   adempimenti,   i   controlli  e le attivita' che il soggetto
incaricato deve   eseguire   per   rilasciare la certificazione tributaria con
riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999.            
        Con la  presente circolare si illustrano le disposizioni in materia di
certificazione tributaria,   con   particolare  riferimento alle dichiarazioni
relative al periodo d'imposta 1999.                                           
2. Soggetti che possono chiedere la certificazione tributaria.                
        Ai sensi   dell'art.   36,   comma   1, del d.lgs. n. 241 del 1997, la
certificazione tributaria   puo'   essere chiesta dai contribuenti titolari di
redditi d'impresa   in regime di contabilita' ordinaria, anche per opzione. La
certificazione tributaria,   quindi, puo' essere richiesta da tutte le imprese
in regime   di contabilita' ordinaria, comprese quelle escluse dall'assistenza
fiscale che   possono   prestare   i  Centri di assistenza fiscale, e cioe' le
imprese soggette  all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla
nomina del  collegio sindacale e le imprese alle quali non sono applicabili le
disposizioni concernenti gli studi di settore.                                
3. Soggetti che possono rilasciare la certificazione tributaria.              
        I soggetti   che   possono rilasciare la certificazione tributaria (in
seguito denominati   certificatori)   sono i revisori contabili iscritti negli
albi dei   dottori   commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei
consulenti del lavoro che:                                                    
. hanno esercitato la professione per almeno cinque anni;                     
. sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;            
. non   rivestono l'incarico di responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF
  (l'art. 12, comma 3, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, prevede infatti che il
  responsabile dell'assistenza   fiscale   di   un  CAF non puo' rilasciare la
  certificazione tributaria  nei confronti degli utenti dei CAF ne' dei propri
  clienti).                                                                   
        Per l'esercizio    della    facolta'   di rilasciare la certificazione
tributaria, i  certificatori devono comunicare preventivamente al Dipartimento
delle Entrate:                                                                
. i  dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e
  la partita IVA;                                                             
. il   domicilio   e   gli   altri  luoghi ove esercitano la propria attivita'
  professionale;                                                              
. la   denominazione   o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei
  componenti del   consiglio  di amministrazione e, ove previsto, del collegio
  sindacale, delle   societa'  di servizi delle quali il certificatore intende
  avvalersi per   lo   svolgimento   dell'attivita' di assistenza fiscale, con
  l'indicazione delle specifiche attivita' da affidare alle stesse.           
        Alla predetta    comunicazione,    da   inoltrare in carta libera alla
Direzione Regionale  delle Entrate territorialmente competente in relazione al
domicilio fiscale del certificatore, sono allegati:                           
. copia   della   polizza   di assicurazione della responsabilita' civile, con
  massimale non inferiore a due miliardi di lire;                             
. dichiarazione   relativa   all'insussistenza di provvedimenti di sospensione
  dell'ordine di appartenenza;                                                
. dichiarazione   relativa   alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8,
  comma 1, del D.M. n. 164 del 1999.                                          
        L'inoltro della    comunicazione    e   dei relativi allegati non deve
ovviamente essere    ripetuto    qualora    esso sia gia' stato effettuato per
l'esercizio della    facolta'    di    rilasciare    il visto di conformita' o
l'asseverazione.                                                              
        Resta comunque   fermo   l'obbligo  di comunicare, entro trenta giorni
dalla data in cui si verificano, eventuali variazioni dei dati, degli elementi
e degli atti (art. 21, comma 3, del D.M. n. 164 del 1999).                    
4. Rilascio della certificazione tributaria.                                  
        La certificazione   tributaria puo' essere rilasciata a condizione che
il certificatore:                                                             
a) abbia    predisposto    la    dichiarazione  e tenuto le relative scritture
   contabili. In   base   all'art.   24, comma 2, del D.M. n. 164 del 1999, le
   dichiarazioni e   le  scritture contabili si intendono predisposte e tenute
   dai certificatori   anche   quando   sono predisposte e tenute dallo stesso
   contribuente o   da una societa' di servizi di cui uno o piu' certificatori
   posseggono la   maggioranza   assoluta   del capitale sociale, ovvero da un
   CAF-imprese, a   condizione   che  tali attivita' siano effettuate sotto il
   diretto controllo   e    la    responsabilita'  dello stesso certificatore.
   Pertanto, la   norma   presuppone che il certificatore mantenga comunque il
   controllo di   tali   attivita',  assumendone la responsabilita' come se le
   avesse svolte direttamente;                                                
b) abbia  rilasciato nei confronti del medesimo contribuente anche il visto di
   conformita' di  cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del
   1997,  che implica i riscontri e le verifiche indicati nell'art. 2 del D.M.
   n. 164   del 1999 (al riguardo, si richiamano le indicazioni fornite con le
   circolari n. 87/E del 16 aprile 1999 e n. 134/E del 17 giugno 1999);       
c) abbia rilasciato, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli
   studi di  settore, l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b),
   del d.lgs.   n.  241 del 1997, che implica la corrispondenza degli elementi
   contabili ed   extracontabili  comunicati all'Amministrazione finanziaria a
   quelli risultanti    dalle    scritture    contabili    e   da altra idonea
   documentazione. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 164 del 1999, gli elementi
   contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi
   di settore   per le singole attivita' esercitate, oggetto di asseverazione,
   sono individuati    con    il    decreto    di  approvazione dei modelli di
   dichiarazione.                                                             
        E' di   tutta evidenza come il rilascio dell'asseverazione costituisca
   una condizione necessaria ai fini della certificazione tributaria solamente
   con riferimento  alle imprese per le quali sono applicabili le disposizioni
   in materia di studi di settore; ne consegue che nei confronti delle imprese
   in regime   di contabilita' ordinaria per le quali gli studi di settore non
   sono applicabili ovvero che operano in settori per i quali i relativi studi
   non sono ancora stati approvati, la certificazione tributaria e' rilasciata
   anche in assenza dell'asseverazione;                                       
d) abbia accertato la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali
   ed abbia   eseguito   gli  adempimenti, i controlli e le attivita' indicati
   annualmente con   decreto   del   Ministro delle finanze. Come accennato in
   premessa, con   il   decreto   29  dicembre 1999 sono stati individuati gli
   adempimenti, i controlli e le attivita' che i certificatori devono eseguire
   per rilasciare    la    certificazione    tributaria   con riferimento alle
   dichiarazioni relative  al periodo d'imposta 1999. I principali aspetti del
   predetto decreto sono illustrati nel successivo paragrafo.                 
5. Attivita'   e  controlli dei certificatori per le dichiarazioni relative al
   periodo d'imposta 1999.                                                    
        L'art. 2,  comma 1, del decreto 29 dicembre 1999, indica le componenti
del reddito    d'impresa    oggetto    della  certificazione tributaria per le
dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, e precisamente:             
. plusvalenze;                                                                
. sopravvenienze attive;                                                      
. interessi attivi;                                                           
. proventi immobiliari;                                                       
. minusvalenze;                                                               
. sopravvenienze passive;                                                     
. perdite su crediti;                                                         
. accantonamenti rischi su crediti;                                           
. ammortamenti immobilizzazioni immateriali;                                  
. ammortamenti immobilizzazioni materiali.                                    
        L'art. 2,    comma    2,    del  decreto in questione prevede che, per
l'effettuazione dei  controlli necessari ad accertare la corretta applicazione
delle norme tributarie sostanziali con riferimento alle componenti del reddito
d'impresa individuate, i certificatori tengono conto dei principi di revisione
tributaria approvati   dai  Consigli Nazionali dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e   dei   consulenti  del lavoro, riportati in allegato allo stesso
decreto.                                                                      
        Le procedure  di revisione fiscale approvate evidenziano - sotto forma
di check   list   sintetica   -   i principali punti di verifica necessari per
ciascuna delle componenti del reddito d'impresa oggetto della certificazione. 
La metodologia di costruzione delle check list e' tendenzialmente positiva, in
quanto la    risposta    affermativa    alle domande poste porta normalmente a
confermare la corretta applicazione della normativa richiamata.               
        Relativamente alle   singole   componenti di reddito, il certificatore
deve verificare il rispetto sia delle norme specifiche che le disciplinano sia
dei principi   generali   di inerenza, competenza, certezza e determinabilita'
oggettiva, previsti   dall'art.   75 del TUIR, nonche' le norme generali sulle
valutazioni contenute   nell'art.  76 e, ove richiamate, nell'art. 9 del TUIR,
con riferimento anche alle interpretazioni ufficiali ministeriali.            
        Si precisa   che,   nei   casi   in cui in sede di controllo dovessero
emergere elementi   reddituali   non  considerati nelle procedure di revisione
approvate (quali,   ad esempio, gli ammortamenti accelerati), il certificatore
e' comunque   tenuto   ad   esaminarne la correttezza sostanziale in base alla
normativa di    riferimento    ed  alle relative interpretazioni ministeriali,
svolgendo i   controlli   necessari   secondo i normali canoni della diligenza
professionale e   mediante  l'adozione delle regole contabili e delle tecniche
proprie della revisione contabile.                                            
        L'art. 2,   comma   3, del decreto prevede che "all'esito positivo dei
controlli di   cui   al  comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di
certificazione tributaria    conforme    allo  schema predisposto dai consigli
nazionali dei   dottori   commercialisti,  dei ragionieri e dei consulenti del
lavoro".                                                                      
        Dalla predetta   disposizione   si  evince, in via preliminare, che la
certificazione puo'  essere rilasciata solo se i risultati dei controlli hanno
evidenziato la  corretta osservanza delle norme tributarie relative a tutte le
componenti oggetto della certificazione.                                      
        D'altra parte    il    rilascio    della  certificazione richiesta non
rappresenta un   obbligo per il certificatore, bensi' una scelta discrezionale
esercitabile quando    sussiste    una  ragionevole convinzione della corretta
osservanza della normativa.                                                   
        Copia dell'attestazione   di   certificazione tributaria rilasciata al
contribuente, unitamente   alla  documentazione illustrativa delle prestazioni
professionali sottostanti,   sara'  conservata dal certificatore ed esibita in
caso di   richiesta  dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito dei previsti
compiti di controllo e di vigilanza.                                          
        Le certificazioni    rilasciate   sono evidenziate all'Amministrazione
finanziaria mediante   annotazione   sottoscritta sui modelli di dichiarazione
contenenti il reddito d'impresa e l'invio dell'elenco di cui all'art. 3, comma
1, del   decreto   29  dicembre 1999 nel quale, per ciascun contribuente, sono
indicati i   soggetti   che   hanno   predisposto le dichiarazioni e tenuto le
scritture contabili.   In   proposito,   si   precisa che l'elenco deve essere
inviato telematicamente al Dipartimento delle Entrate entro i termini previsti
per la    trasmissione    telematica   delle dichiarazioni relative al periodo
d'imposta 1999, e cioe' entro il 31 ottobre 2000.                             
        Per le  certificazioni relative a dichiarazioni per le quali i termini
di trasmissione  in via telematica scadono successivamente al 31 ottobre 2000,
l'elenco dei relativi contribuenti e' inviato telematicamente entro gli stessi
termini.                                                                      
        Si evidenzia   infine che il decreto 29 dicembre 1999 non individua un
numero massimo  delle certificazioni tributarie che ciascun certificatore puo'
rilasciare con   riferimento  alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta
1999.                                                                         
6. Effetti della certificazione tributaria e attivita' di controllo.          
        Il rilascio della certificazione tributaria garantisce ai contribuenti
assistiti il corretto assolvimento di taluni adempimenti tributari e rileva ai
fini della   selezione e dell'esecuzione dei controlli, formali e sostanziali,
di competenza dell'Amministrazione finanziaria.                               
        Al riguardo, in via preliminare, si richiamano le precisazioni fornite
con la  circolare n. 134/E del 1999 - paragrafo 5 - in ordine agli effetti del
visto di conformita' e attivita' di controllo.                                
        Per quanto    concerne    specificamente  le dichiarazioni relative al
periodo d'imposta   1999   per le quali e' stata rilasciata una certificazione
tributaria regolare, si riepilogano gli effetti previsti:                     
a) non   sono   applicabili   le disposizioni di cui agli articoli 39, secondo
   comma, del DPR n. 600 del 1973, e 55 del DPR n. 633 del 1972, in materia di
   accertamenti induttivi.   Quindi, la determinazione del reddito d'impresa e
   dell'imponibile complessivo   ai  fini IVA non puo' avvenire sulla base dei
   dati e   delle   notizie  comunque raccolti, con facolta' di prescindere in
   tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili,
   e di presunzioni che non siano gravi, precise e concordanti;               
b) gli   accertamenti basati sugli studi di settore sono notificati, a pena di
   decadenza, entro  il 31 dicembre 2003 anziche' il 31 dicembre 2004 previsto
   in via generale; ovviamente, tali accertamenti sono esperibili se ricorrono
   le condizioni   fissate   nell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 ed
   illustrate con la circolare n. 110/E del 1999;                             
c) in   caso di ricorso contro l'atto di accertamento notificato, le imposte o
   le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono
   iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 546 del
   1992 e   dell'art.  19 del d.lgs. n. 472 del 1997; pertanto, la riscossione
   provvisoria delle somme relative ad accertamenti non definitivi inizia dopo
   la sentenza  della Commissione Provinciale Tributaria, nella misura dei due
   terzi quando   la   sentenza   respinge   il ricorso ovvero per l'ammontare
   risultante dalla   sentenza, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa
   accoglie parzialmente il ricorso.                                          
        Restano comunque  fermi i criteri indicati nell'art. 15 del DPR n. 602
   del 1973   (iscrizione   a   titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica
   dell'atto di   accertamento,   per meta' dell'ammontare delle imposte e dei
   relativi interessi  corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili
   accertati), se   la   rettifica  riguarda esclusivamente redditi diversi da
   quello d'impresa, oggetto della certificazione tributaria.;                
d) l'attivita'  di controllo e di verifica dell'Amministrazione finanziaria e'
   riferita di   regola   alle  componenti di reddito che non hanno costituito
   oggetto  di certificazione (art. 4, comma 1, del decreto 29 dicembre 1999).
   Per le   dichiarazioni   relative al periodo d'imposta 1999, l'attivita' di
   controllo e   di  verifica sara' quindi indirizzata verso le componenti del
   reddito d'impresa   non  oggetto di certificazione tributaria; nei riguardi
   delle dieci   componenti   del   reddito  d'impresa indicate nel decreto 29
   dicembre 1999, l'attivita' di controllo sara' invece esercitata in presenza
   di indizi di irregolarita' o di elementi di riscontro.                     
        Restano peraltro fermi i controlli previsti dall'art. 26, comma 2, del
decreto 31   maggio 1999, n. 164, da effettuare sulla base di appositi criteri
selettivi al    fine    di    riscontrare  la correttezza delle certificazioni
rilasciate.                                                                   
        Come previsto   dall'art. 26, comma 3, del decreto n. 164 del 1999, in
caso di    controllo    o    di    richiesta  di documenti e di chiarimenti al
contribuente, sara'   contestualmente   informato anche il certificatore. Tale
informazione consentira'   al   certificatore di assistere il contribuente nei
rapporti con    l'Amministrazione    finanziaria    e  di conoscere l'avvio di
un'attivita' istruttoria   dalla  quale potrebbe scaturire la contestazione di
violazioni allo stesso imputabili.                                            
7. Sanzioni.                                                                  
        L'art. 39,   comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 241 del 1997, prevede,
salvo che   il   fatto  costituisca reato e ferme restando l'irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di norme tributarie, l'applicazione di una sanzione
amministrativa da   lire   un   milione a lire dieci milioni nei confronti del
certificatore che rilascia una certificazione tributaria infedele.            
        La predetta    violazione    e'    configurabile nei casi in cui venga
riscontrata la   non  corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali
relative a   talune delle dieci componenti del reddito d'impresa oggetto della
certificazione e  il certificatore nell'effettuazione dei controlli non si sia
attenuto ai  principi di revisione tributaria approvati e ai normali canoni di
diligenza professionale.                                                      
        La disposizione in esame prevede inoltre la sospensione dalla facolta'
di rilasciare   la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni,
in caso di accertamento:                                                      
. di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio;                
. di   ulteriori   violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si
  considera violazione    particolarmente    grave  il mancato pagamento della
  sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.                                
        Ai sensi   del  comma 2 dello stesso art. 39, le sanzioni in argomento
sono irrogate   con   provvedimento   della  Direzione Regionale delle Entrate
competente in    ragione    del    domicilio   fiscale del certificatore. Tali
provvedimenti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei certificatori che
hanno commesso    la    violazione    per    l'eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.                                                                
 
 
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Aggiornato il: 09 aprile 2000