Circolare 60 del 29.03.00 

MATERIA FISCALE: Registro 


OGGETTO Imposta di registro. Atti pubblici e scritture private 
autenticate aventi ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in societa'. 
Criterio di tassazione. 



TESTO
                                        Alle Direzioni Regionali delle Entrate
                                        Agli Uffici del Registro              
                                        Agli Uffici delle Entrate             
                                        LORO SEDI                             
                e, per conoscenza       Alle Direzioni Centrali del           
                                        Dipartimento                          
                                        delle Entrate                         
                                        LORO SEDI                             
                                        Al Segretariato Generale              
                                        S E D E                               
                                        Al Servizio Consultivo ed Ispettivo   
                                        Tributario                            
                                        Al Comando Generale della Guardia     
                                        di Finanza                            
                                        Al Consiglio di Stato                 
                                        All'Avvocatura Generale dello Stato   
                                        Al Consiglio Nazionale del Notariato  
                                        Al Consiglio Nazionale Forense        
                                        Al Consiglio Nazionale dei Dottori    
                                        Commercialisti                        
                                        All'Associazione fra le Societa'      
                                        Italiane                              
                                        per Azioni                            
                                        All'Associazione Bancaria Italiana    
                                        ROMA                                  
                       -----------------------------                          
        Da parte   di   alcune  Direzioni Regionali delle Entrate continuano a
pervenire richieste  di parere in ordine alla tassazione, ai fini dell'imposta
di registro,  degli atti pubblici e delle scritture private autenticate aventi
ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in societa'.                   
        Il problema   si e' posto soprattutto perche' con l'art. 1 della legge
12 agosto   1993,   n.  310, e' stato modificato l'art. 2479 del codice civile
prevedendo, con  la rettifica del comma 3, che l'iscrizione nel libro dei soci
del trasferimento   delle quote di societa' a responsabilita' limitata avvenga
su richiesta  dell'alienante o dell'acquirente previa esibizione del titolo da
cui risulti   il   trasferimento   e  il deposito nel registro delle imprese e
prescrivendo, inoltre,  con l'aggiunta del comma 4, che il trasferimento delle
quote sociali   con  sottoscrizione autenticata deve essere depositato, a cura
del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese.         
        Per un   puntuale   esame   della  questione e' necessario tener conto
dell'insieme delle norme fiscali che regolano la materia.                     
        Al riguardo   si richiama l'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278,
cosi' come   sostituito   dall'art.   1   del  D.L. 17 settembre 1992, n. 378,
convertito dalla  legge 14 novembre 1992, n. 437, il quale stabilisce che sono
soggetti alla   tassa   sui   contratti  di borsa  anche i "contratti a titolo
oneroso aventi   per oggetto (...) le quote di partecipazione in societa'   di
ogni tipo   conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro
modo non   conforme   agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di
registro in misura proporzionale (...)".                                      
        L'art. 11   della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131,  comprende gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi
per oggetto   la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di
cui all'art.   4 della stessa tariffa fra gli atti per i quali vi e' l'obbligo
della registrazione in termine fisso.                                         
        L'art. 34  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, al comma 5 stabilisce
che "per   gli  atti indicati nell'art. 7, ultimo comma, e nell'art. 12, primo
comma, del   R.D.   30   dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni, le
imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa".
        Considerate le   disposizioni   sopra riportate, e' sorto il dubbio se
alle cessioni  di quote di partecipazione in societa' poste in essere per atto
pubblico o   scrittura   privata   autenticata  torni applicabile l'imposta di
registro in   misura   fissa,   ai  sensi dell'art. 11 della tariffa, parte I,
allegata al   D.P.R. n. 131 del 1986, nonostante gli stessi siano assoggettati
alla tassa sui contratti di borsa (art. 1 del D.L. n. 378 del 1992), ovvero se
i contratti   in  argomento debbano ritenersi del tutto esenti dall'imposta di
registro, in virtu' di quanto disposto dal su richiamato art. 34, comma 5, del
D.P.R. n. 601 del 1973.                                                       
        Nel quadro   normativo fin qui rappresentato e' intervenuto il decreto
legislativo 21   novembre   1997,  n. 435 - "Abrogazione della tassa di taluni
contratti di   borsa,   a  norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della
legge 23   dicembre 1996, n. 662" -  che all'art. 1, comma 8, recita: "Per gli
atti e   i  documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio
decreto 30   dicembre   1923, n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di
bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.".                                       
        Orbene, sembra  evidente che con tale comma, con riferimento agli atti
di cui   si   tratta,   viene affermata l'esenzione dall'imposta di bollo e di
registro e,  con la locuzione "resta ferma" il legislatore ha inteso affermare
che tale  esenzione e' gia' contenuta nel piu' volte richiamato art. 34, comma
5, del   D.P.R.   n.   601   del   1973 e che lo stesso regime doveva, quindi,
applicarsi anche   agli atti posti in essere prima della entrata in vigore del
succitato D.Lgs. n. 435 del 1997.                                             
        La questione   e' stata gia' chiarita con la circolare n. 112/E del 21
maggio 1999    in    materia    di   applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 13
della legge   18   febbraio 1999, n. 28 concernente "Assegnazione agevolata di
beni ai soci e trasformazione in societa' semplice".                          
        Al riguardo,  nella parte II, concernente il trattamento ai fini delle
imposte indirette   della  cessione agevolata di beni ai soci, con particolare
riferimento alla   cessione   ai  soci di partecipazioni in societa', e' stato
precisato che   "...  non si puo' che ritenere gli atti di cui trattasi esenti
dall'imposta di registro.".                                                   
        Concludendo si   puo'   quindi   affermare  che gli atti pubblici e le
scritture private   autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di
partecipazione in   societa'   soggetti alla tassa sui contratti di borsa sono
esenti dall'imposta di registro.                                              
        Stante il   chiaro   dettato   della norma sopra riportata gli atti in
argomento devono   ritenersi  ugualmente esenti dall'imposta di registro anche
quando risultino esenti dalla tassa sui contratti di borsa in quanto di valore
non superiore a lire 400.000.                                                 
        Le Direzioni   Regionali   delle   Entrate si adopereranno affinche' i
dipendenti uffici adottino comportamenti conformi alle presenti direttive.    
 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 09 aprile 2000