Circolare 60 del 29.03.00
MATERIA FISCALE: Registro
OGGETTO Imposta di registro. Atti pubblici e scritture private
autenticate aventi ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in societa'.
Criterio di tassazione.
TESTO
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici del Registro
Agli Uffici delle Entrate
LORO SEDI
e, per conoscenza Alle Direzioni Centrali del
Dipartimento
delle Entrate
LORO SEDI
Al Segretariato Generale
S E D E
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo
Tributario
Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Al Consiglio di Stato
All'Avvocatura Generale dello Stato
Al Consiglio Nazionale del Notariato
Al Consiglio Nazionale Forense
Al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti
All'Associazione fra le Societa'
Italiane
per Azioni
All'Associazione Bancaria Italiana
ROMA
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Da parte di alcune Direzioni Regionali delle Entrate continuano a
pervenire richieste di parere in ordine alla tassazione, ai fini dell'imposta
di registro, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate aventi
ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in societa'.
Il problema si e' posto soprattutto perche' con l'art. 1 della legge
12 agosto 1993, n. 310, e' stato modificato l'art. 2479 del codice civile
prevedendo, con la rettifica del comma 3, che l'iscrizione nel libro dei soci
del trasferimento delle quote di societa' a responsabilita' limitata avvenga
su richiesta dell'alienante o dell'acquirente previa esibizione del titolo da
cui risulti il trasferimento e il deposito nel registro delle imprese e
prescrivendo, inoltre, con l'aggiunta del comma 4, che il trasferimento delle
quote sociali con sottoscrizione autenticata deve essere depositato, a cura
del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese.
Per un puntuale esame della questione e' necessario tener conto
dell'insieme delle norme fiscali che regolano la materia.
Al riguardo si richiama l'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278,
cosi' come sostituito dall'art. 1 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378,
convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, il quale stabilisce che sono
soggetti alla tassa sui contratti di borsa anche i "contratti a titolo
oneroso aventi per oggetto (...) le quote di partecipazione in societa' di
ogni tipo conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro
modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di
registro in misura proporzionale (...)".
L'art. 11 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, comprende gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi
per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di
cui all'art. 4 della stessa tariffa fra gli atti per i quali vi e' l'obbligo
della registrazione in termine fisso.
L'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, al comma 5 stabilisce
che "per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma, e nell'art. 12, primo
comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni, le
imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa".
Considerate le disposizioni sopra riportate, e' sorto il dubbio se
alle cessioni di quote di partecipazione in societa' poste in essere per atto
pubblico o scrittura privata autenticata torni applicabile l'imposta di
registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte I,
allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nonostante gli stessi siano assoggettati
alla tassa sui contratti di borsa (art. 1 del D.L. n. 378 del 1992), ovvero se
i contratti in argomento debbano ritenersi del tutto esenti dall'imposta di
registro, in virtu' di quanto disposto dal su richiamato art. 34, comma 5, del
D.P.R. n. 601 del 1973.
Nel quadro normativo fin qui rappresentato e' intervenuto il decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 435 - "Abrogazione della tassa di taluni
contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662" - che all'art. 1, comma 8, recita: "Per gli
atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di
bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.".
Orbene, sembra evidente che con tale comma, con riferimento agli atti
di cui si tratta, viene affermata l'esenzione dall'imposta di bollo e di
registro e, con la locuzione "resta ferma" il legislatore ha inteso affermare
che tale esenzione e' gia' contenuta nel piu' volte richiamato art. 34, comma
5, del D.P.R. n. 601 del 1973 e che lo stesso regime doveva, quindi,
applicarsi anche agli atti posti in essere prima della entrata in vigore del
succitato D.Lgs. n. 435 del 1997.
La questione e' stata gia' chiarita con la circolare n. 112/E del 21
maggio 1999 in materia di applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 13
della legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente "Assegnazione agevolata di
beni ai soci e trasformazione in societa' semplice".
Al riguardo, nella parte II, concernente il trattamento ai fini delle
imposte indirette della cessione agevolata di beni ai soci, con particolare
riferimento alla cessione ai soci di partecipazioni in societa', e' stato
precisato che "... non si puo' che ritenere gli atti di cui trattasi esenti
dall'imposta di registro.".
Concludendo si puo' quindi affermare che gli atti pubblici e le
scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di
partecipazione in societa' soggetti alla tassa sui contratti di borsa sono
esenti dall'imposta di registro.
Stante il chiaro dettato della norma sopra riportata gli atti in
argomento devono ritenersi ugualmente esenti dall'imposta di registro anche
quando risultino esenti dalla tassa sui contratti di borsa in quanto di valore
non superiore a lire 400.000.
Le Direzioni Regionali delle Entrate si adopereranno affinche' i
dipendenti uffici adottino comportamenti conformi alle presenti direttive.
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