Novità della settimana

Dal 27.04.2000 al 03.04.2000

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Sommario

Approvazione dei modelli unico 2000 per le società di persone, le società di ca-pitali e gli  enti com-merciali ed equipara-ti e per gli enti non commerciali ed equi-parati

DD.MM. 13.3.2000

SANZIONI penali - riforma

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n.74

IMPOSTE SUI REDDITI - DUAL INCOME TAX - SAGGIO DI REMUNERAZIONE ORDINARIA 1999 - APPROVAZIONE

DECRETO 30 marzo 2000

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

IMPOSTE SUI REDDITI - STOCK OPTION - LE INDICAZIONI DELL'ASSONIME

Circolare Assonime n. 7 del 22 febbraio 2000

SANZIONI PENALI - APPLICAZIONE DEL FAVORE REI - SANZIONI NON PIù APPLICABILI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO DI RIFORMA IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

CIRCOLARE D.R.E. della Lombardia 24.04.2000, n. 9

IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE - CESSIONI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETà 

CIRCOLARE n. 60/E del 29 marzo 2000

DICHIARAZIONI - TRASMISSIONE TELEMATICA - PERSONE FISICHE - COMPILAZIONE E TRASMISSIONE ON LINE

COMUNICATO del Ministero delle finanze diramato il 29.03.2000

ACCERTAMENTO - CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA - ASPETTI SANZIONATORI

ARTICOLO a cura di Antonio Iorio

DICHIARAZIONI - TRASMISSIONE TELEMATICA - MODALITà TECNICHE - MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

DECRETO 09.03.2000

imposta di registro - conferimenti di AZIENDE beni mobili o denaro in società - imposta in misura fissa

CIRCOLARE 30.03.2000, n. 62/E

imposte sui redditi - reddito lavoro dipendente - indennità di mensa

RISOLUZIONE 30.03.2000, n. 41/E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DD.MM. 13.3.2000

"Approvazione dei modelli di dichiarazione , UNICO società di persone ed equiparate, UNICO società di capitali, enti commerciali ed equiparati, UNIVO-2000 enti non commerciali ed equiparati."

In breve

I tre decreti ministeriali hanno approvato, con le relative istruzioni i modelli:

§        UNICO 2000 - SOCIETA’ DI PERSONE ED EQUIPARATE;

§        UNICO 2000 - SOCIETA’ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUI-PARATI;

§        UNICO 2000- ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI.

Tutti e tre i modelli contengono, oltre ad un frontespizio comune, i quadri costituenti il modello relativo alla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sui redditi, i quadri costituenti il modello IVA/2000, con esclusione del quadro VX; i quadri costituenti il modello 770/2000 concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministra-tori dei condomìni nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, alle agenzie postali e agli intermediari abilitati, dei modelli 730 e delle scelte per la de-stinazione dell’otto per mille dell’IRPEF. E’ invece stabilito che saranno approvati con successivi decreti i modelli concernen-ti la dichiarazione ai fini dell’IRAP e i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di natura extracontabile rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di set-tore.

Si ricorda che tutti i modelli di dichiarazione approvati, sono stati già resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle Finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevan-doli dal sito Internet.

E’ possibile inoltre utilizzare modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano però le caratteristiche stabilite dai decreti e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del decreto di approvazione. I decreti di approvazione, anticipando le disposizioni di uno schema di decreto del presidente della  repubblica (vedi Novità del 21 febbraio 2000) hanno infatti autorizzato la "stampa in proprio" dei modelli non garantendo più la disponibilità gratuita presso gli Uffici. Per garantire comune la reperibilità dei modelli, per coloro che non sono dotati di computer o di connessione in rete, il decreto rende disponibili i modelli sempre attraverso il sito Internet del Ministero delle Finanze, in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di si-stemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

Per tutti questi modelli inoltre i decreti hanno consentito la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità dei modelli nel tempo.

Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30-03-2000 (S.O. n. 53)

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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n.74

«Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»

In breve

Si tratta del decreto legislativo che riforma il sistema sanzionatorio penale tributario. Data l'importanza delle innovazioni apportate , il commento approfondito del decreto verrà effettuato in un documento separato (per il commento dettagliato della prima bozza del decreto legislativo si rinvia alle Novità del 10 gennaio 2000)

In questa sede appare utile ricordare che, l'abolizione del principio dell'ultrattività delle norme sanzionatorie penali in favore del nuovo principio del favor rei, comporta la "retrocessione" di alcuni reati commessi prima del 15 aprile 2000 (quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in gazzetta ufficiale) a illeciti amministrativi.

Una prima analisi dei reati non più tali è stata effettuata dalla Circolare 24.04.2000, n. 9 della D.R.E. della Lombardia, commentata più avanti.

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31-03-2000  

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DECRETO 30 marzo 2000

"Determinazione della remunerazione ordinaria da applicare alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile all'imposta sul reddito nella misura ridotta indicata nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466."

In breve

Il decreto conferma anche per il 1999 al 7% il tasso di remunerazione ordinaria del capitale investito, utile per la determinazione della parte di reddito assoggettato all'aliquota ridotta del 19% ai fini dell'applicazione della DIT. Si coglie l'occasione per ricordare che di recente il regime duale d'imposizione di cui si discute, è stato innovato dal D.Lgs n. 9/2000 (Vedi Novità del 14 febbraio 2000)

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31-03-2000  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI      

Circolare Assonime n. 7 del 22 febbraio 2000

""Redditi di lavoro dipendente – Redditi diversi – Nuova disciplina delle assegnazioni di azioni ai dipendenti – Modifiche ai criteri di determinazione del capital gain da cessione – Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (articolo 10 e articolo 13, comma 1, lettera b), nn. 2 e 3) e comma 2) – Circolare 19 dicembre 1999, n. 247/E del ministero delle Finanze (par.1.13)".

In breve

La circolare affronta il problema delle modifica apportate alla leggera g) dell'articolo 48 TUIR in materia di assegnazioni di azioni ai dipendenti e di stock option.

La disciplina fiscale delle stock option è stata compiutamente illustrata in sede di commento del D.Lgs n. 505/1999 (Vedi Novità del 3 gennaio 2000) e ulteriormente approfondita in in occasione del commento delle istruzioni impartite dal Ministero delle finanze con la Circolare 25.02.2000, n.30/E (Vedi Novità del 28 febbraio 2000).

La circolare Assonime percorre tutte le varie fasi delle vicende legate: alla previsione contenuta nella lettera g) dell'artico 48 del TUIR, come sostituito dal D.Lgs n. 314/1997; alle indicazioni del Ministero delle finanze nella C.M. n. 165/1998, fino alle varie fasi della modica normativa dell'articolo 48, poi sfociata nella previsione modificativa dell'articolo 10 e articolo 13, comma 1, lettera b), nn. 2 e 3) e comma 2) del D.Lgs n. 505/1997.

L'associazione delle società per azioni evidenzia che l'assegnazione delle azioni tramite le stock option mira a fidelizzasre i dipendenti consentendo loro di acquistare le azioni in modo scaglionato nel tempo ad un prezzo definito sin dall'origine (nella sostanza si tratta di schemi contrattuali tipo molto vicini ai contratti derivati "Option call"), consentendo loro di "lucrare" sulla eventuale differenza di valore emergente tra il prezzo a pronti (stabilito all'atto dell'offerta) ed il prezzo di mercato delle azioni all'atto dell'assegnazione.

La circolare sottolinea che in applicazione della lettera g-bis dell'articolo 48 l'eventuale incremento di valore delle azioni realizzato tra la data dell'offerta e la data dell'esercizio dell'opzione costituisce Capital Gain tassato solamente nell'ipotesi in cui si realizzata la plusvalenza latente attraverso la vendita del titolo.

Assegnazione delle azioni alla generalità dei dipendenti; lettera g), articolo 48

Rispetto alle disposizioni previste dalla lettera g) dell'articolo 48, la circolare, prende posizione su diversi punti:

§        generalità dei dipendenti - la condizione imposta è rispettata anche qualora vengono esclusi dall'assegnazione rapporti a tempo determinato o ancora non definiti (contratti di formazione lavoro). In merito a questo punto l'Assonime precisa inoltre che, non dovrebbe essere ostativo all'esclusione dall'IRPEF, il fatto che l'offerta, benché indirizzata alla generalità dei dipendenti sia differenziata per categorie di dipendenti;

§        limite quantitativo - come è noto ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente non possono essere assegnate azioni per un valore superiore a L. 4 milioni per ciascun periodo d'imposta. L'associazione, interpreta detto limite alla stregua di una franchigia che, se superata, fa scattare la tassazione IRPEF dei valori assegnati che eccedono detto limite e non quindi l'assoggettamento ad IRPEF di tutto il valore delle azioni assegnate. Inoltre è precisato che nei casi di assegnazioni effettuate ad un prezzo inferiore a quello di mercato, il raggiungimento della franchigia deve essere valutato con riferimento allo sconto praticato rispetto al prezzo di mercato

§        Valutazione delle azioni assegnate - La valutazione delle azioni deve essere effettuata prendendo il riferimento al valore normale secondo le regole dettate dall'articolo 9, comma 4 del TUIR. Nei casi di azioni non quotate su mercati regolamentati il valore normale è stabilito in proporzione al patrimonio netto della società assegnataria. La circolare, facendo anche riferimento alla C.M. n. 112 del 1999 (si tratta della circolare di illustrazione delle assegnazioni agevolate dei beni ai soci prevista dall'articolo 29 della legge n. 449/1998) evidenzia che il calcolo del valore normale deve essere fatto con riferimento al patrimonio effettivo della società che ovviamente è ben diverso da quello che emerge dall'ultimo bilancio approvato. Dal momento che le valutazioni del patrimonio netto "effettivo" sono legate a valutazioni estimative che possono portare alla determinazione dei un ventaglio di patrimoni netti diversi i quali si possono riflettere sull'operato del sostituto, l'associazione auspica che il ministero torni sul punto dando una definizione univoca di patrimonio netto al fine di ristabilire la certezza di determinazione su un valore legato ad adempimenti.

§        Divieto di riacquisto delle azioni assegnate - le Azioni assegnate non possono essere vendute o comunque riacquistate dallo società entro 3 anni dall'essagnazione. Nel casi di vendita l'intero loro valore deve essere tassato quale reddito di lavoro dipendente, ovviamente nell'esercizio in cui avviene la vendita[1]. La circolare evidenzia che qualora le azioni vendute provengano da più assegnazioni stratificate nel tempo, si rende necessario determinare a quale delle assegnazioni effettuate nel tempo la vendita si riferisce. Il documento propone due criteri LIFO e FIFO, utilizzati per la valutazione delle rimanenze e comunque auspica un chiarimento del Ministero delle finanze. E' appena il caso di ricordare che in base alla disposizione prevista dall'articolo 48, let. g-bis) il corrispettivo dell'eventuale vendita della azioni assegnate in esclusione, ai sensi della lettera g) dello stesso articolo, sarà interamente tassato quale plusvalenza da Capital Gain.

Disposizioni riguardanti le Stock option articolo 48, comma g-bis)

Come è noto la lettera g-bis) dispone che la differenza tra il valore delle azioni all'atto dell'esercizio dell’opzione e il valore delle stesse all'atto dell'assegnazione non partecipa alla formazione del redito di lavoro dipendente, a condizione che il dipendente corrisponda un prezzo almeno pari al valore delle azioni all'atto dell'offerta. 

Senza entrare nel merito della polemica innescata dall'Assonime circa il chiarimento del Ministero delle finanze indicato nel paragrafo 1.13 della circolare 29 dicembre 1999, n. 247/E, secondo cui se il prezzo di acquisto pagato dal dipendente è inferiore al valore delle azioni alla data dell’offerta (cioè alla data di attribuzione del diritto di opzione), costituisce reddito di lavoro dipendente l’intero ammontare della differenza tra valore delle azioni al momento dell’assegnazione e prezzo pagato dal dipendente, sorge comunque il problema di stabilire a quelle data di offerta si debba fare riferimento al fine di stabilire il valore delle azioni. In merito a ciò l'associazione ritiene che ci si debba riferire alla data in cui l’offerta viene definita e formalizzata dagli organi sociali nelle sue linee essenziali che potrebbe essere individuata nella  data prevista per la delibera assembleare in cui si decide l'assegnazione.

La decorrenza delle nuove disposizioni ed il regime transitorio

Il documento ricorda che le nuove disposizioni previste dalle lettere g) e g-bis) dell'articolo 48 decorrono dal 1.1.2000 e dal comma 5 dell'articolo 82 del TUIR si applicano ai piani di assegnazione di azioni deliberati dopo il 1.1.2000. In proposito l'Assonime precisa che sebbene per le assegnazioni deliberate prima di tale data l'intero valore delle azioni assegnate è escluso dalla determinazione del redito da lavoro dipendente, in caso di successiva venduta l'intero controvalore deve essere assoggettato comunque ad imposta sostitutiva sul Capital Gain in applicazione del richiamato comma 5 dell'articolo 82, TUIR.

L'associazione ritiene inoltre che il regime di neutralità delle modifiche disposto dalla norma transitoria sia applicabile solamente per le assegnazioni di azioni di nuova emissione. 

L'idea sostenuta dalla circolare si fonda sulla considerazione che nella previsione della vecchi lettera g) dell'articolo 48 erano ammesse solamente le assegnazioni di nuove azioni mentre non era possibile assegnare azioni già sul mercato. Non si deve dimenticare che l'obbiettivo della norma transitoria è quello di evitare che, ad operazioni effettuate anche in considerazione del particolare regime d'imposizione, si applicasse retroattivamente un regime fiscale più penalizzate. Cosa quest'ultima che non accade nei casi di azioni di vecchia emissione, per i quali le nuove disposizioni risultano sicuramente più vantaggiose.

Il sole 24 ore di martedì 28 marzo 2000, pag. 23

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CIRCOLARE D.R.E. della Lombardia 24.04.2000, n. 9

"Riforma dei reati tributari - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - Chiarimenti e istruzioni

In breve

La circolare della direzione regionale della Lombardia anticipa l'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio penale tributario (si ricorda che l'analisi della prima versione del decreto legislativo è stata commentata con le Novità del 10 gennaio 2000, mentre l'approvazione definitiva è stata resa nota con le Novità del 6 marzo 2000), chiarendo in particolare l'ambito applicativo del principio di legalità (favor rei) ora applicabile anche alle sanzioni penali.

Nel documento sono elencate le sanzioni non più applicabili alle violazioni commesse prima dell'entra in vigere del decreto legislativo (15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).per l'espressa abrogazione delle norme di riferimento operata nell'articolo 25 del decreto legislativo in corso di pubblicazione.

Nella tabella appresso esemplificata si elencano i reati per i quali non si può più essere perseguiti

Violazione non più perseguita

Norma abrogata

Note

 

Omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie

Articolo 1, comma 6 del D.L. n. 429/1982

 

Omesso versamento di ritenute

Articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. n. 429/1982

 

Stampa e fornitura di ricevute fiscali o documenti di accompagnamento dei beni viaggianti in mancanza delle prescritte autorizzazioni

Articolo 3, comma 1 del D.L. n. 429/1982

 

Acquisto utilizzazione o detenzione di ricevute fiscali o documenti di accompagnamento di beni viaggianti fornite da tipografie o rivenditori non autorizzati o privi della prescritta numerazione.

Articolo 3, comma 1, let. b) del D.L. n. 429/1982

 

Stampa e fornitura acquisto o detenzione di stampati per la compilazione di documento di accompagnamento dei beni viaggianti e delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni

Articolo 3, comma 2 del D.L. n. 429/1982

 

 

Formazione o alterazione, facendone uso, di ricevute fiscali

Articolo 8, comma 11 della legge n. 249/1976

 

Falsa indicazione nella dichiarazione dei redditi di persone a carico nonché rilascio o utilizzo di false attestazioni rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi per la fruizione di detrazioni indebite

Articolo 3, comma 4 della legge n. 649/1983

 

Falsa attestazione di sussistenza delle condizioni per l'acquisto e l'impostazione di beni e servizi senza il pagamento dell'Iva

Articolo 2 del D.L. n. 786/1983 convertito dalla legge n. 17/1984

 

Falsa indicazione degli elementi contenuti nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi relativo alle obbligazioni pubbliche esenti da imposta

Articolo 1, comma 4 del D.L. n. 791/1984 convertito dalla legge n. 60/1985

 

Falsa attestazione nelle dichiarazione annuale Iva di esercitare esclusivamente o prevalentemente le attività imprenditoriali indixate nella tabella c) allegata al DL n. 853/1984 convertito dalla legge n. 17/1985

Articolo 2, comma 27 del D.L. n. 853/1984 convertito dalla legge n. 17/1985

 

False attestazioni ai fini della imputazione del reddito ai partecipanti dell'impresa famigliare ai sensi dell'articolo 54, lettere b) e c) del D.P.R. 597/1973

Articolo 3, comma 14 del DL n. 853/1984 convertito  dalla legge n. 17/1985

Si ricorda che le disposizioni indicate nell'articolo 5 del D.P.R. sono transitate nell'attuale articolo 5 del TUIR

False attestazioni ai fini delle deduzioni Ilor di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 599/1973 e articolo 13 della legge n. 72/1983

Articolo 3, comma 14 DL n. 853/1984 convertito dalla legge n. 17/1985

Anche se l'imposta è stata soppressa con l'introduzione dell'IRAP in virtù dell'abrogato principio di ultrattività, le violazioni commesse in vigenza di tale imposta rimanevano comunque punibili.

Violazione agli obblighi di documentazione fiscale di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 413/1991

Articolo 12, comma 13 della legge n. 413/1991

 

Manomissione o alterazione di apparecchi misuratori fiscali nonché l'uso o il consenso d'uso da parte di altri soggetti di misuratori manomessi o alterati

Articolo 2, primo periodo della legge n. 18/1983

La circolare precisa che in queste ipotesi potrebbe configurarsi il reato previsto e punito dall'articolo 24 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Formazione o alterazione di stampati, documenti o registri afferenti l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale e loro uso o connesso uso da parte di altri soggetti

Articolo 2, secondo periodo, della legge n. 18/1983

Anche qui la circolare precisa che in queste ipotesi potrebbe configurarsi il reato previsto e punito dall'articolo 24 del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Utilizzazione di falsi stampati, documenti, o registri afferenti l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale  da parte dei soggetti che non hanno concorso alla falsificazione

Articolo 2, ultimo periodo, della legge n. 18/1983

Anche qui la circolare precisa che in queste ipotesi potrebbe configurarsi il reato previsto e punito dall'articolo 24 del D.Lgs 10 marzo 2000, n.74

Il documento conclude indicando che, data l'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, gli uffici sin da ora sono invitati ad evitare di trasmettere le comunicazioni di reato per le ipotesi indicate nella tabella sopra esemplificata.

Il sole 24 ore di martedì 28 marzo 2000, pag. 23

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CIRCOLARE n. 60/E del 29 marzo 2000

"Imposta di registro. Atti pubblici e scritture private autenticate aventi ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in società. Criterio di tassazione"

In breve

La circolare del Ministero delle finanze ha fornito una importante precisazione in ordine all’imposta di registro dovuta sugli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in società già soggetti alla tassa sui contratti di Borsa ai sensi dell’art. 1 del D.L. 378/92.

Il documento ha precisato che agli atti sopra detti di cessione quote di partecipazione in società non è applicabile l’imposta di registro in misura fissa ma l’esenzione totale dalla predetta imposta, in virtù di quanto disposto dall’art. 34, comma 5, del DPR 601/73 laddove stabilisce che per alcuni atti le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di Borsa.

A conforto di tale interpretazione la circolare ha citato il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, il quale abrogando la tassa sui contratti di borsa per alcuni atti, aveva precisato che “Per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa sui contratti di borsa, “resta ferma” l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro prevista dall’articolo 34 del DPR 601/73, e quindi aveva implicitamente affermato che l’esenzione dall’imposta di registro era già contenuta nel richiamato art. 34, comma 5, del D.P.R. n.601 del 1973. 

Ovviamente la circolare ha anche affermato che, “stante il chiaro dettato della norma sopra riportata gli atti in argomento devono ritenersi ugualmente esenti dall’imposta di registro anche quando risultino esenti dalla tassa sui contratti di borsa in quanto di valore non superiore a lire 400.000

Il sole 24 ore di giovedì 30 marzo 2000, pag.22

Italia oggi di giovedì 30 marzo 2000, pag. 29.

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COMUNICATO del Ministero delle finanze diramato il 29.03.2000

"Trasmissione via Internet delle dichiarazioni"

In breve

Il comunicato rende noto che nel sito del Ministero delle finanze dal prossimo 3 aprile le persone fisiche potranno chiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica della propria dichiarazione o dei propri famigliari disabili. La richiesta è effettuata tramite la compilazione di un Form di invio dati, presente in una pagina del sito http://uniconline.finanze.it/. Dalla richiesta l'amministrazione finanziaria invierà tramite posta elettronica le prime 4 cifre del pin code di identificazione, le altre 6 cifre più la password saranno invece inviate tramite servizio postale "entro 1 settimana" dalla richiesta. I contribuenti che si avvalgono di questo metodo di presentazione e trasmissione, è consentito presentare la dichiarazione nel più ampio termine del 31 luglio 2000 (si ricorda che il termine ordinario è del 30 giugno 2000).

L'amministrazione finanziaria rende noto inoltre che, sempre nei prossimi giorni, sarà reso disponibile il software utile per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche, necessario per l'invio telematico delle dichiarazioni.

Spunti critici

Il comunicato nell'indicazione delle dichiarazioni che possono essere trasmesse autonomamente risulta alquanto criptico. In particolare non è chiaro se nella trasmissione telematica sono incluse sono inclusi solamente i quadri base o anche i quadri aggiuntivi quali ad esempio quelli necessari per dichiarare il reddito d'impresa di lavoro autonomo redditi di capitale etc.

Il sole 24 ore di Giovedì 30 marzo 2000, pag. 23

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ARTICOLO a cura di Antonio Iorio

"Il ministero non chiarisce gli effetti penali della certificazione tributaria infedele Visto pesante ancora senza rete sulle sanzioni ai professionisti"

In breve

Il breve scritto sottolinea che la recente C.M. 24.03.2000, n. 55/E (vedi Novità del 27 marzo 2000) ricordando che nei casi di falsa certificazione della dichiarazione operata dal professionista (rilascio del c.d. visto pesante infedele) risulta applicabile la sanzione da L. 1 milione a lire 10 milioni disposta dall'articolo 39, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 241/1997, non si esprime invece con riferimento alle sanzioni penali, viste applicabili dallo stesso articolo 39 del D.Lgs 241/1997. Si ricorda infatti che l'articolo da ultimo citato prevede  la sanzione amministrativa sopra indicata premettendo "salvo che il fatto costituisce reato".

L'autore sul fronte del "nuovo" sistema sanzionatorio penale tributario ritiene applicabile la sanzione prevista  dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 74/2000 per le dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di altri artifici, a titolo di concorso. [i]

Lo stesso autore ritiene inoltre configurabile l'ipotesi di falsa attestazione di fatti nei certificati che devono provare la verità, prevista dall'articolo 481 del c.p.

Il sole 24 ore di mercoledì 29 marzo 2000, pag. 25

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DECRETO 09.03.2000

"Determinazione delle modalità tecniche per la trasmissione telematica via Internet delle dichiarazioni e per l’effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"

In breve

Il decreto apporta modifiche al precedente D.M. 31.07.1998 (di regolamentazione delle procedure di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modifiche inseriscono nel decreto regole proprie per la procedura di trasmissione dei contratti di locazione, possibilità introdotta dal D.Lgs n. 9 del 2000,[2], e delle modalità tecniche previste per la trasmissione telematica diretta delle proprie dichiarazione, possibilità introdotta dal D.Lgs n. 542/1999 (vedi Novità del 21 febbraio 2000) e sta per essere completata dallo schema di decreto del presidente della repubblica approvato il 18.02.2000 dal Consiglio dei ministri (vedi Novità del 21 febbraio 2000)

Tra le disposizioni correttive ed integrative il decreto introduce il capo IV al decreto 31.07.1998 in cui si da ordinamento all'intera procedura di trasmissione delle dichiarazioni: dalla richiesta dell'abilitazione alla trasmissione della ricevuta di avvenuta ricezione della dichiarazione.

 In particolare non esistono più termini da rispettare per richiede l'abilitazione; ovviamente l'abilitabile dovrà premunirsi in tempo della chiave per la trasmissione delle dichiarazioni (vedi anche Comunicato del Ministero delle finanze 8.3.2000 in Novità del 13 marzo 2000). L'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni scade il 31.12 dell'anno in cui si utilizza per l'ultima volta.

L'articolo 25, comma 5 del decreto in commento indica che i soggetti dotati di conto corrente presso una delle banche convenzionate con il Ministero delle finanze possono effettuare i versamenti unificati a compensazione (articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997) attraverso procedure telematiche.

L'articolo 27, comma 3  del decreto indica che il contribuente che ha trasmesso autonomamente la propria dichiarazione attraverso procedura telematica, deve conservarne copia debitamente sottoscritta come indicato dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L'articolo 28 disciplina i controlli necessari per garantire l'effettiva trasmissione telematica delle dichiarazioni e l'associazione tra dichiarazione presentata e contribuente obbligato. L'associazione è effettuata tramite un c.d. codice di riscontro generato automaticamente dalla procedura informatica rilasciata dall'amministrazione finanziaria, il quale sarà poi indicato nella ricevuta di trasmissione di cui all'articolo 29 dello stesso decreto in trattazione.

La dichiarazioni trasmessa si considera presentata e i versamenti effettuati al termine della ricezione del file contenete la dichiarazione. Dal canto suo il contribuente, a prova della presentazione della dichiarazione è rilasciata, sempre tramite invio telematico, una ricevuta tra il giorno alla trasmissione della dichiarazione e 30 giorni dalla stessa data. Successivamente la ricevuta potrà essere ritirata presso l'ufficio finanziario competente (SOGEI ?).

Il comma 4, dello stesso articolo 29 indica che le dichiarazioni si considerano non presentate e i versamenti non effettuati qualora:

§        mancato riconoscimento del codice di riscontro del file, in base alle modalità descritte al paragrafo 3.2 dell’allegato tecnico ter al presente decreto;

§        codice di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

§        file non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Amministrazione finanziaria;

§         contribuente disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1, e 26;

§         indicazione, ai fini del versamento telematico Internet, delle coordinate di una banca non convenzionata.

Il comma 6 dell'aticolo 29 indica che in tutti i casi in cui non è possibile effettuare l'addebito in conto correte delle somme a emergenti dalla dichiarazione l'ammontare non liquidato verrà iscritto a ruolo ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973. L'applicazione della disposizioni appena  richiamata comporta l'applicazione della sanzione prevista per l'omesso versamento delle imposte (articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997)  e gli interessi moratori.

L'articolo 32 del decreto in commento prevede, in via transitoria che, per l'anno 2000 possono trasmettere direttamente la dichiarazione solamente le persone fisiche ed inoltre che fino al 31.10.2000 i versamenti delle imposte on-line possono essere effettuati solamente in relazione alle somme a debito emergenti dalla dichiarazione UNICO-2000 (appare evidente che si tratta di un esperimento che per gli anni futuri potrà essere esteso

Il decreto poi inserisce l’allegato tecnico ter al fine di illustrare le modalità tecniche per la presentazione delle dichiarazioni e per l’effettuazione dei versamenti telematici Internet

Spunti critici

Dalla lettura della norma transitoria prevista dall'articolo 32 del decreto in trattazione emerge che, la trasmissione diretta delle dichiarazioni contenute in UNICO-2000 è prevista solamente per le persone fisiche. L'indicazione della limitazione con riferimento al soggetto e non della tipologia di redditi che si possono dichiarare tramite tale procedura porta a ritenere che sia possibile presentare tramite Internet non solo il modello base di dichiarazione ma a anche gli eventuali quadri aggiuntivi.


Il sole 24 ore di giovedì 30 marzo 2000, pag. 23

Italia oggi gi giovedì 30 marzo 2000, pag. 25  

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CIRCOLARE 30.03.2000, n. 62/E

"Art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conferimenti societari. Chiarimenti."

In breve

La circolare ministeriale ha fornito alcuni chiarimenti relativi al regime fiscale dei conferimenti societari alla luce delle modifiche apportate in materia di imposta di registro dall’articolo 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali si è determinato che i conferimenti di beni immobili continuano a scontare l’imposta proporzionale nelle diverse misure previste in relazione alla natura dei beni conferiti, mentre i conferimenti di aziende o complessi aziendali, di denaro e beni mobili scontano, invece, l’imposta fissa di registro di lire 250.000.

La circolare in primo luogo ha evidenziato che per conferimenti si devono intendere non solo quelli effettuati in occasione della costituzione di società, ma anche quelli che danno luogo ad  aumenti del capitale sociale. Successivamente il documento ha chiarito che le suddette novità normative, pur applicandosi agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate a partire dal 1° gennaio 2000 nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registra-zione dalla predetta data, trovano applicazione anche per gli aumenti di capitale sociale, in qualunque momento deliberati, sottoscritti nel trimestre in corso al 31 di-cembre 1999 e quindi a partire dal 1° ottobre 1999 e che pertanto in relazione a tali aumenti non deve più essere presentata la apposita denuncia, prevista dall’articolo 19, comma 3 del DPR 131/86 e abrogata dal richiamato articolo 10 della legge 488/99. Fra l’altro il documento ha precisato che, le stesse regole valgono anche per i versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati nel trimestre in corso al 31 di-cembre 1999.

Infine la circolare ha chiarito che il nuovo regime di favore trova applicazione anche in relazione agli atti recanti conferimenti stipulati ed eventualmente registrati entro il 31 dicembre 1999, ma omologati dopo il 1° gennaio 2000.

Il sole 24 ore di venerdì 31 marzo 2000, pag. 22

Italia oggi di venerdì 31 marzo 2000, pag. 33

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RISOLUZIONE 30.03.2000, n. 41/E

"Trattamento tributario dell'indennità sostitutiva di mensa"

In breve

La risoluzione ministeriale ha affrontato per la prima volta la problematica relativa al trattamento tributario delle indennità sostitutive di mensa, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 48 del TUIR dopo le modifiche ad essa apportate dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e per effetto delle quali è ora stabilito che le predette indennità di mensa sono non imponibili fino ad un importo giornalie-ro di 10.240 lire soltanto se attribuite agli addetti ai cantieri edili, agli addetti ad al-tre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Il documento dopo aver precisato che non è possibile individuare criteri di carattere generale per stabilire la sussistenza di “unità produttive ubicate in zone ove manchi-no strutture o servizi di ristorazione” essendo necessaria una verifica dei singoli casi concreti, ha comunque chiarito che l’esclusione dal reddito delle indennità in argomento può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:-       

§        avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto. Sono esclusi, quindi, tutti i dipendenti  ai quali, proprio in funzione della particolare  articolazione dell’orario di lavoro che non consente di fruire della pausa pasto, viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa;-

§        essere addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;-                                                       

§        ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di tra-sporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.

Ciò chiarito, il documento ha ritenuto, rispondendo al quesito postogli da una società di autostrade, che possa esclusa dal reddito l’indennità sostituiva di mensa di lire 5.000 giornaliere corrisposta ad alcuni addetti a servizi autostradali impiegati in strutture periferiche che non gli consentono, anche utilizzando veicoli propri, di raggiungere un qualsiasi posto di ristoro in tempi compatibili con la pausa di lavoro.

Italia oggi di venerdì 31 marzo 2000, pag. 35

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[1] Come anche precisato dalla circolare, ad essere tassato quale reddito da lavoro dipendente, è solamente il valore delle azioni all'atto dell'assegnazione. IL minore o maggiore valore di mercato all'atto della vendita, costituisce minusvalenza  o plusvalenza rilevante per la determinazione del Capital Gain.

[2] E' bene precisare che almeno per ora la possibilità di registrare in via telematica le dichiarazioni di fatto è ammessa solamente per le c.d. società di gestione immobiliare che devono gestire più di 100 contratti di locazione contemporaneamente.

[i] Si ricorda che la fattispecie sanzionata si completa se contemporaneamente l'imposta evasa risulta superiore a L. 150 milioni e gli elementi attivi non dichiarati sono superiori al 5% del totale di quelli dichiarati.

 
 
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Aggiornato il: 09 aprile 2000