Circolare 62 del 30.03.00
MATERIA FISCALE: Registro
OGGETTO Art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Conferimenti societari. Chiarimenti.
TESTO
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici del Registro
e, p.c., Alle Direzioni Centrali del
Dipartimento delle Entrate
Al Segretariato Generale
LORO SEDI
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo
Tributario
ROMA
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
ROMA
Al Consiglio di Stato
ROMA
All'Avvocatura Generale dello Stato
ROMA
Al Consiglio Nazionale del Notariato
ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti
ROMA
Al Consiglio Nazionale Forense
ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Ragionieri
e Periti Commerciali
ROMA
All'Associazione fra le Societa'
Italiane
per Azioni
ROMA
Alla Confederazione Generale della
Agricoltura Italiana
ROMA
Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
ROMA
Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori
Diretti
ROMA
All'Associazione Bancaria Italiana
ROMA
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Come e' noto, l'art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha
radicalmente innovato il regime fiscale dei conferimenti societari
intervenendo sul testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
In particolare, e' stato modificato l'art. 4 della tariffa, parte
prima, allegata al suddetto testo unico nella parte in cui prevedeva il
pagamento dell'imposta di registro con aliquota proporzionale dell'1 per
cento per il conferimento di beni diversi dagli immobili e da quelli di cui
all'art. 7 della stessa tariffa.
Attualmente, pertanto, i conferimenti di beni immobili continuano a
scontare l'imposta proporzionale nelle diverse misure previste, in relazione
alla natura dei beni conferiti, dall'art. 4 della tariffa allegata al testo
unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131 del 1986; i
conferimenti di aziende o complessi aziendali, di denaro e beni mobili diversi
dalle unita' da diporto scontano, invece, l'imposta fissa di registro di lire
250.000; per le unita' da diporto l'imposta in misura fissa e' quella
stabilita dall'art. 7 della succitata tariffa.
Naturalmente, per conferimenti si intendono non solo quelli effettuati
in occasione della costituzione di societa', ma anche quelli che danno luogo
ad aumenti del capitale sociale.
Conseguentemente alle modifiche sopra ricordate, il citato art. 10
della l. 488 del 1999 ha abrogato il comma tre dell'art. 19 del testo unico
dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 1986 il quale
prevedeva che la denuncia relativa agli aumenti di capitale a pagamento di
societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata
(il riferimento e' al comma sei dell'art. 27 dello stesso testo unico,
anch'esso abrogato dalle disposizioni in commento) dovesse essere presentata,
per le quantita' sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera,
entro 20 giorni dalla scadenza del trimestre ed entro 20 giorni dal decorso di
ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte in tali periodi (cfr. a tale
proposito la circolare n. 66 del 18 ottobre 1986).
Ai sensi dell'art. 71, comma 3, della citata l. n. 488 del 1999, nella
circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999 e' stato specificato che le modifiche
introdotte al testo unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131
del 1986 dall'art. 10 in commento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000
e quindi agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate a
partire da tale data nonche' alle scritture private non autenticate presentate
per la registrazione dal 1 gennaio 2000.
Tuttavia, il comma due dell'art. 10 in esame stabilisce espressamente
che "per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma
1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31
dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data".
La norma che prevede un regime fiscale piu' favorevole, dunque, ha una
efficacia parzialmente retroattiva e si applica a condizione che gli aumenti
di capitale, in qualunque tempo deliberati, siano stati sottoscritti nel
trimestre in corso al 31 dicembre 1999.
Va da se' che se la sottoscrizione e' stata effettuata prima del
trimestre in corso al 31 dicembre 1999 continuera' ad applicarsi la normativa
precedentemente in vigore; piu' precisamente, sono assoggettati al regime
introdotto dalla legge n. 488 del 1999 tutti gli aumenti di capitale
sottoscritti a partire dal 1 ottobre 1999.
In relazione a tali aumenti, pertanto, come precisato anche nella
circolare n. 247/E del 1999 gia' citata, non deve piu' essere eseguito nessun
adempimento ed in particolare non deve essere presentata la denuncia di cui
all'abrogato art. 19, comma tre.
Il comma due dell'art. 10 (cosi' come l'art. 19, comma tre, in esso
richiamato), con riferimento alla decorrenza, usa la locuzione "aumenti di
capitale" e questo ha fatto sorgere il dubbio circa l'applicabilita' delle
nuove disposizioni anche ai versamenti in conto capitale o a fondo perduto
effettuati nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999. Considerato che la
nota I all'art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/86 - anch'essa abrogata
dall'art. 10 della l. n. 488 del 1999 - assimilava tali versamenti ai
conferimenti, stabilendo che "in tal caso l'imposta si applica in base a
denuncia dei versamenti fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla
societa' o ente entro i primi venti giorni del mese successivo", possono
ritenersi superabili le rappresentate perplessita': l'assimilazione, gia'
valida anche per quanto riguarda le modalita' di denuncia, porta ad affermare
l'applicabilita' del regime precedentemente precisato con riferimento agli
aumenti di capitale anche ai versamenti in conto capitale o a fondo perduto
effettuati nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999.
Un chiarimento sembra opportuno in relazione agli atti soggetti ad
omologazione ed in particolare a quelli recanti conferimenti stipulati entro
il 31 dicembre 1999 ma omologati dopo il 1 gennaio 2000.
A tale proposito giova ricordare che, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 14 e dell'art. 27 del piu' volte citato testo unico dell'imposta di
registro, per tali atti il termine di venti giorni per la registrazione
decorre dal giorno in cui il soggetto tenuto a chiedere la registrazione ha
avuto notizia del provvedimento di omologazione e l'imposta applicabile e'
quella vigente a tale momento. I suddetti atti, inoltre, se presentati per la
registrazione prima che sia intervenuta l'omologazione, devono essere
assoggettati all'imposta di registro in misura fissa qualunque sia il loro
contenuto in quanto gli stessi non sono idonei a produrre alcun effetto.
Da quanto sopra precisato consegue che le disposizioni di cui
all'art. 10 della l. n. 488 del 1999 si applicano anche agli atti formati (ed
eventualmente registrati) entro il 31 dicembre 1999 ma omologati dopo tale
data.
L'art. 10 della l. n. 488 del 1999 piu' volte richiamato ha anche
sostituito l'art. 50 del testo unico dell'imposta di registro approvato con
D.P.R. n. 131 del 1986 per adeguare le disposizioni riguardanti la base
imponibile al nuovo regime previsto per i conferimenti societari; infatti,
considerato che per i conferimenti effettuati in contanti o con l'apporto di
beni mobili e' ormai prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa, il
nuovo testo dell'art. 50 individua la base imponibile solo per i conferimenti
di beni immobili o diritti reali immobiliari.
In proposito si rimanda a quanto gia' precisato nella circolare
n. 247/E del 29 dicembre 1999.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.
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