Circolare 62 del 30.03.00 


MATERIA FISCALE: Registro 

OGGETTO Art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
Conferimenti societari. Chiarimenti. 



TESTO
                                        Alle Direzioni Regionali delle Entrate
                                        Agli Uffici delle Entrate             
                                        Agli Uffici del Registro              
                        e, p.c.,        Alle Direzioni Centrali del           
                                        Dipartimento delle Entrate            
                                        Al Segretariato Generale              
                                        LORO SEDI                             
                                        Al Servizio Consultivo ed Ispettivo   
                                        Tributario                            
                                        ROMA                                  
                                        Al Comando Generale della Guardia di  
                                        Finanza                               
                                        ROMA                                  
                                        Al Consiglio di Stato                 
                                        ROMA                                  
                                        All'Avvocatura Generale dello Stato   
                                        ROMA                                  
                                        Al Consiglio Nazionale del Notariato  
                                        ROMA                                  
                                        Al Consiglio Nazionale dei Dottori    
                                        Commercialisti                        
                                        ROMA                                  
                                        Al Consiglio Nazionale Forense        
                                        ROMA                                  
                                        Al Consiglio Nazionale dei Ragionieri 
                                        e Periti Commerciali                  
                                        ROMA                                  
                                        All'Associazione fra le Societa'      
                                        Italiane                              
                                        per Azioni                            
                                        ROMA                                  
                                        Alla Confederazione Generale della    
                                        Agricoltura Italiana                  
                                        ROMA                                  
                                        Alla Confederazione Italiana          
                                        Agricoltori                           
                                        ROMA                                  
                                        Alla Confederazione Nazionale         
                                        Coltivatori                           
                                        Diretti                               
                                        ROMA                                  
                                        All'Associazione Bancaria Italiana    
                                        ROMA                                  
                      -------------------------------                         
         Come e'   noto,   l'art.   10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha
radicalmente innovato    il    regime    fiscale    dei conferimenti societari
intervenendo sul   testo   unico   delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.                                                                       
        In particolare,   e'   stato  modificato l'art. 4 della tariffa, parte
prima, allegata   al   suddetto   testo  unico nella parte in cui prevedeva il
pagamento dell'imposta   di   registro   con aliquota proporzionale dell'1 per
cento per   il  conferimento di beni diversi dagli immobili e da quelli di cui
all'art. 7 della stessa tariffa.                                              
        Attualmente, pertanto,   i  conferimenti di beni immobili continuano a
scontare l'imposta   proporzionale nelle diverse misure previste, in relazione
alla natura   dei  beni conferiti, dall'art. 4 della tariffa allegata al testo
unico dell'imposta   di   registro,   approvato  con D.P.R. n. 131 del 1986; i
conferimenti di aziende o complessi aziendali, di denaro e beni mobili diversi
dalle unita'  da diporto scontano, invece, l'imposta fissa di registro di lire
250.000; per   le   unita'   da   diporto  l'imposta in misura fissa e' quella
stabilita dall'art. 7 della succitata tariffa.                                
        Naturalmente, per conferimenti si intendono non solo quelli effettuati
in occasione  della costituzione di  societa', ma anche quelli che danno luogo
ad  aumenti del capitale sociale.                                             
        Conseguentemente alle   modifiche   sopra ricordate, il citato art. 10
della l.   488  del 1999 ha abrogato il comma tre dell'art. 19 del testo unico
dell'imposta di   registro   approvato   con   D.P.R. n. 131 del 1986 il quale
prevedeva che   la   denuncia relativa agli aumenti di capitale a pagamento di
societa' per   azioni,  in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata
(il riferimento   e'   al   comma   sei dell'art. 27 dello stesso testo unico,
anch'esso abrogato  dalle disposizioni in commento) dovesse essere presentata,
per le  quantita' sottoscritte fino al decorso di un trimestre dalla delibera,
entro 20 giorni dalla scadenza del trimestre ed entro 20 giorni dal decorso di
ogni successivo trimestre per quelle sottoscritte in tali periodi (cfr. a tale
proposito la circolare n. 66 del 18 ottobre 1986).                            
        Ai sensi dell'art. 71, comma 3, della citata l. n. 488 del 1999, nella
circolare n.  247/E del 29 dicembre 1999 e' stato specificato che le modifiche
introdotte al testo unico dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131
del 1986  dall'art. 10 in commento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000
e quindi   agli   atti  pubblici formati, alle scritture private autenticate a
partire da tale data nonche' alle scritture private non autenticate presentate
per la registrazione dal 1 gennaio 2000.                                      
        Tuttavia, il  comma due dell'art. 10 in esame stabilisce espressamente
che  "per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma
1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31
dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data". 
        La norma che prevede un regime fiscale piu' favorevole, dunque, ha una
efficacia parzialmente   retroattiva e si applica a condizione che gli aumenti
di capitale,   in   qualunque   tempo deliberati, siano stati sottoscritti nel
trimestre in corso al 31 dicembre 1999.                                       
        Va da   se'   che   se la sottoscrizione e' stata effettuata prima del
trimestre in  corso al 31 dicembre 1999 continuera' ad applicarsi la normativa
precedentemente in   vigore;   piu'  precisamente, sono assoggettati al regime
introdotto dalla   legge   n.   488   del   1999 tutti gli aumenti di capitale
sottoscritti a partire dal 1 ottobre 1999.                                    
        In relazione   a   tali  aumenti, pertanto, come precisato anche nella
circolare n.  247/E del 1999 gia' citata, non deve piu' essere eseguito nessun
adempimento ed   in  particolare non deve essere presentata la denuncia di cui
all'abrogato art. 19, comma tre.                                              
        Il comma   due  dell'art. 10 (cosi' come l'art. 19, comma tre, in esso
richiamato), con   riferimento   alla decorrenza, usa la locuzione "aumenti di
capitale"  e   questo  ha fatto sorgere il dubbio circa l'applicabilita' delle
nuove disposizioni   anche   ai versamenti in conto capitale o a fondo perduto
effettuati nel   trimestre in corso al 31 dicembre 1999.    Considerato che la
nota I   all'art.   4   della   tariffa,  parte prima, allegata al testo unico
dell'imposta di  registro, approvato con D.P.R. n. 131/86 - anch'essa abrogata
dall'art. 10   della   l.   n.   488  del 1999 - assimilava tali versamenti ai
conferimenti,  stabilendo   che    "in tal caso l'imposta si applica in base a
denuncia dei   versamenti   fatti   in  ciascun trimestre da presentarsi dalla
societa' o   ente   entro   i primi venti giorni del mese successivo", possono
ritenersi superabili   le   rappresentate  perplessita': l'assimilazione, gia'
valida anche  per quanto riguarda le modalita' di denuncia, porta ad affermare
l'applicabilita' del   regime   precedentemente precisato con riferimento agli
aumenti di   capitale  anche ai versamenti in conto capitale o a fondo perduto
effettuati nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999.                        
        Un chiarimento   sembra  opportuno  in relazione agli atti soggetti ad
omologazione ed   in particolare a quelli recanti conferimenti stipulati entro
il 31 dicembre 1999 ma omologati dopo il 1 gennaio 2000.                      
        A tale  proposito giova ricordare che, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 14  e dell'art. 27 del piu' volte citato testo unico dell'imposta di
registro, per   tali   atti   il  termine di venti giorni per la registrazione
decorre dal   giorno  in cui il soggetto tenuto a chiedere la registrazione ha
avuto notizia   del   provvedimento di omologazione e l'imposta applicabile e'
quella vigente  a tale momento. I suddetti atti, inoltre, se presentati per la
registrazione prima    che    sia    intervenuta l'omologazione, devono essere
assoggettati all'imposta   di   registro in misura fissa qualunque sia il loro
contenuto in quanto gli stessi non sono idonei a produrre alcun effetto.      
        Da  quanto   sopra    precisato   consegue  che le disposizioni di cui
all'art. 10  della l. n. 488 del 1999 si applicano anche agli atti formati (ed
eventualmente registrati)   entro  il 31 dicembre 1999  ma omologati dopo tale
data.                                                                         
        L'art. 10   della   l.  n. 488 del 1999 piu' volte richiamato ha anche
sostituito l'art.   50  del testo unico dell'imposta di registro approvato con
D.P.R. n.   131   del   1986  per adeguare le disposizioni riguardanti la base
imponibile al   nuovo  regime previsto per i conferimenti  societari; infatti,
considerato che   per i conferimenti effettuati in contanti o con l'apporto di
beni mobili  e' ormai prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa, il
nuovo testo  dell'art. 50 individua la base imponibile solo per i conferimenti
di beni immobili o diritti reali immobiliari.                                 
        In proposito   si   rimanda   a quanto gia' precisato nella  circolare
n. 247/E del 29 dicembre 1999.                                                
        Le Direzioni   Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.                                                          
 
 
Inviare a Claudio Carpentieri un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.
Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 09 aprile 2000