Circolare 66 del 05.04.00
MATERIA FISCALE: Iva
OGGETTO Articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56.
Istruzioni e chiarimenti in ordine ai criteri di solvibilita' richiesti
per la prestazione di garanzia fideiussoria.
TESTO
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici I.V.A.
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette
ed Indirette
e p.c. Al Segretariato Generale
Al Servizio Consultivo e Ispettivo
Tributario
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
delle Entrate
All'Ufficio Ispettivo Centrale
Alla Scuola Centrale Tributaria
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Al fine di chiarire le numerose problematiche rappresentate dagli uffici,
per l'esecuzione dei rimborsi IVA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633
del 1972, circa il rilascio di garanzie fideiussorie da parte di societa'
finanziarie, si precisa quanto segue.
L'articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972 ha, com'e' noto,
condizionato l'esecuzione del rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore
aggiunto alla prestazione di garanzia fideiussoria rilasciata da banche, da
istituti o imprese di assicurazione e da imprese commerciali, richiedendo, per
queste ultime, adeguate garanzie di solvibilita'.
Al riguardo, con circolare n. 146/E del 10 giugno 1998, si e' previsto
che le predette imprese commerciali devono, per ogni singolo rimborso, essere
autorizzate alla prestazione della garanzia, previa valutazione dei requisiti
di solvibilita'.
In proposito si forniscono con la presente circolare ulteriori istruzioni
in merito al rilascio delle fideiussioni prestate dalle imprese commerciali.
Ravvisata l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di poter godere,
nell'effettuazione dei rimborsi dei crediti d'imposta, di adeguate garanzie,
riconosciute tali sulla base di criteri di uniformita' ed obiettivita', si
ritiene di poter individuare i soggetti abilitati al rilascio di fideiussioni
a favore dell'Amministrazione finanziaria, tenendo conto anche della
disciplina in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario).
Si rammenta che relativamente ai soggetti cui e' consentito rilasciare
garanzia fideiussoria "in tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di
una cauzione in favore dello Stato", la normativa generale recata dalla legge
10 giugno 1982, n. 348, tuttora vigente in quanto non abrogata ne'
espressamente ne' implicitamente dal decreto legislativo n. 385 del 1993,
individua nelle banche e assicurazioni i soli soggetti abilitati.
L'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, che si configura come
disciplina specifica, estende l'ambito soggettivo all'impresa commerciale,
prescrivendo, tuttavia, come si e' gia' detto, la prestazione di "adeguate
garanzie di solvibilita'" rimesse alla valutazione dell'Amministrazione
finanziaria.
Al riguardo si precisa che il concetto di impresa commerciale di cui al
citato art. 38-bis, deve oggi essere rivisto alla luce delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 385 del 1993 che ha disciplinato le
imprese operanti nel campo finanziario.
Il citato decreto legislativo n. 385 del 1993, infatti individua i
soggetti che possono operare nel settore finanziario (riprendendo i principi
dettati dagli artt. 6 e 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197 c.d. legge
antiriciclaggio), con gli artt. 106 e 107, che definiscono due specifiche
categorie di intermediari finanziari:
a) (art. 106) intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco generale
tenuto dal Ministero del tesoro che si avvale dell'Ufficio italiano cambi,
soggetti soltanto ai controlli relativi ai requisiti formali richiesti per
l'iscrizione nel registro stesso;
b) (art. 107) intermediari finanziari iscritti, oltre che nell'elenco generale
di cui all'art. 106, nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (art.
107), individuati, previa determinazione da parte del Ministero del tesoro,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, mediante criteri oggettivi riferibili
all'attivita', alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio.
In particolare si rileva che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (art. 107), sono soggetti a
vigilanza, da parte di tale organo, assicurando in tal modo una corretta
valutazione degli elementi necessari inerenti l'adempimento dell'obbligazione
assunta dall'impresa commerciale nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria.
Si ritiene, pertanto, che la predetta disciplina e gli strumenti di
controllo ivi previsti, possano assicurare pienamente l'adeguatezza delle
garanzie che vengono prestate per l'esecuzione di rimborsi di imposte.
Dall'esame quindi delle disposizioni contenute nella legge n. 348/82 e di
quelle contenute nei citati artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 385/93, si puo'
evincere che i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107,
sottoposti a costante vigilanza, presentano le caratteristiche necessarie per
poter considerare adeguate le garanzie di solvibilita' di cui all'art. 38-bis
del D.P.R. n. 633 del 1972 per le fideiussioni dagli stessi rilasciate.
Gli Uffici richiederanno, al fine della concreta verifica sopra
descritti, della sussistenza dei requisiti sopra descritti, la certificazione
attestante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al citato art. 107 del
decreto legislativo n. 385/93.
Quanto ai soggetti iscritti nel predetto art. 106, che intendono prestare
garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria, al fine di consentire
l'individuazione degli intermediari in possesso dei requisiti di solvibilita'
diversi da quelli formali, gli stessi dovranno produrre apposita istanza
all'Ufficio competente per ogni singola garanzia da rilasciare. Gli Uffici
predisporranno, di volta in volta, le relative istruttorie.
Fra gli elementi che andranno esaminati, oltre al preventivo controllo
relativo agli adempimenti tributari e contributivi, dovranno essere richiesti
inderogabilmente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi da cui risulti un
patrimonio che costituisca sufficiente garanzia per l'Erario, lo statuto, che
deve prevedere l'esercizio dell'attivita' di rilascio di fideiussioni, nonche'
un prospetto da cui risultino analiticamente i rimborsi d'imposta gia'
garantiti.
Ulteriori controlli potranno essere attivati secondo la procedura
prevista dagli artt. 63 del D.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 3, del D.P.R. n.
600/1973, con riferimento all'acquisizione di dati e informazioni in possesso
dei Comandi regionali o provinciali della Guardia di Finanza.
L'impresa sara' autorizzata al rilascio della garanzia dietro
prestazione, per ogni singola fideiussione, di apposita cauzione in titoli di
Stato, per un importo pari al 50% di quello della stessa fideiussione, ai
sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a), della legge n. 348 del 1982,
vincolata a favore dell'Ufficio competente.
Con l'occasione si richiama l'attenzione degli Uffici sulla puntuale
osservanza delle disposizioni impartite con circolare n. 146/E del 10/06/1998
circa i controlli relativi al documento fideiussorio.
IMPRESE COMUNITARIE
Per quanto riguarda le imprese comunitarie, aventi sede stabile in Italia
o che abbiano un rappresentante residente nel territorio dello Stato e
operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, si ritiene che la
garanzia di solvibilita' potra' essere rappresentata dalla certificazione
prodotta dalla casa madre ed attestante la rispondenza ai controlli degli
organi di vigilanza del settore creditizio dei rispettivi paesi,
corrispondente al controllo attuato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.
107 del decreto legislativo n. 385/93.
Per le imprese di assicurazioni l'autorizzazione al rilascio di polizze
fideiussorie e' condizionata al rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 che recepisce la direttiva 92/49/CEE
in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione
sulla vita. Le stesse dovranno essere in regola con le norme che disciplinano
la vigilanza ed i controlli sul settore assicurativo da parte dell'ISVAP.
Pertanto, le imprese di assicurazione dovranno produrre tutti i documenti
di volta in volta richiesti dall'ISVAP sempre corredati dalla traduzione in
lingua italiana autenticata, al fine di agevolare la vigilanza ed il controllo
da parte dei competenti organi italiani.
Va infine rilevato che le banche, operanti nella Comunita' europea, sono
abilitate ad esercitare prestazioni di fideiussioni in Italia, in base alle
disposizioni di libera prestazione di servizi di cui al Titolo II, Capo II,
del decreto legislativo n. 385/1993, essendo le stesse sottoposte a vigilanza
da parte delle corrispondenti autorita' del paese di origine ai sensi della
citata normativa.
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