Circolare 66 del 05.04.00 

MATERIA FISCALE: Iva 


OGGETTO Articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato 
dall'art. 1 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56. 
Istruzioni e chiarimenti in ordine ai criteri di solvibilita' richiesti 
per la prestazione di garanzia  fideiussoria. 



TESTO
                                   Alle Direzioni Regionali delle Entrate     
                                   Agli Uffici delle Entrate                  
                                   Agli Uffici I.V.A.                         
                                   Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette
                                     ed Indirette                             
                         e p.c.    Al Segretariato Generale                   
                                   Al Servizio Consultivo e Ispettivo         
                                     Tributario                               
                                   Al Comando Generale della Guardia di       
                                     Finanza                                  
                                   Alle Direzioni Centrali del Dipartimento   
                                     delle Entrate                            
                                   All'Ufficio Ispettivo Centrale             
                                   Alla Scuola Centrale Tributaria            
                      ---------------------------------                       
     Al fine di chiarire le numerose problematiche rappresentate dagli uffici,
per l'esecuzione dei rimborsi IVA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633
del 1972,   circa   il  rilascio di garanzie fideiussorie da parte di societa'
finanziarie, si precisa quanto segue.                                         
     L'articolo 38-bis   del   citato  D.P.R. n. 633 del 1972 ha, com'e' noto,
condizionato l'esecuzione   del  rimborso dell'eccedenza di imposta sul valore
aggiunto alla   prestazione  di garanzia fideiussoria rilasciata da banche, da
istituti o imprese di assicurazione e da imprese commerciali, richiedendo, per
queste ultime, adeguate garanzie di solvibilita'.                             
     Al riguardo,   con  circolare n. 146/E del 10 giugno 1998, si e' previsto
che le  predette imprese commerciali devono, per ogni singolo rimborso, essere
autorizzate alla  prestazione della garanzia, previa valutazione dei requisiti
di solvibilita'.                                                              
     In proposito si forniscono con la presente circolare ulteriori istruzioni
in merito al rilascio delle fideiussioni prestate dalle imprese commerciali.  
     Ravvisata l'esigenza   dell'Amministrazione  finanziaria di poter godere,
nell'effettuazione dei   rimborsi dei crediti d'imposta, di adeguate garanzie,
riconosciute tali   sulla   base di criteri di uniformita' ed obiettivita', si
ritiene di  poter individuare i soggetti abilitati al rilascio di fideiussioni
a favore    dell'Amministrazione    finanziaria,    tenendo  conto anche della
disciplina in   materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario).                                
     Si rammenta   che  relativamente ai soggetti cui e' consentito rilasciare
garanzia fideiussoria   "in tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di
una cauzione  in favore dello Stato", la normativa generale recata dalla legge
10 giugno    1982,    n.    348,    tuttora vigente in quanto non abrogata ne'
espressamente ne'   implicitamente   dal  decreto legislativo n. 385 del 1993,
individua nelle banche e assicurazioni i soli soggetti abilitati.             
     L'art. 38-bis   del   D.P.R.   n.   633   del 1972, che si configura come
disciplina specifica,   estende   l'ambito soggettivo all'impresa commerciale,
prescrivendo, tuttavia,   come   si e' gia' detto, la prestazione di "adeguate
garanzie di    solvibilita'"    rimesse  alla valutazione dell'Amministrazione
finanziaria.                                                                  
     Al riguardo   si precisa che il concetto di impresa commerciale di cui al
citato art.   38-bis,   deve  oggi essere rivisto alla luce delle disposizioni
contenute nel   decreto   legislativo   n. 385 del 1993 che ha disciplinato le
imprese operanti nel campo finanziario.                                       
     Il citato   decreto   legislativo   n.  385 del 1993, infatti individua i
soggetti che   possono operare nel settore finanziario (riprendendo i principi
dettati dagli   artt.   6   e   7 della legge 5 luglio 1991, n. 197 c.d. legge
antiriciclaggio), con   gli   artt.  106 e 107, che definiscono due specifiche
categorie di intermediari finanziari:                                         
a) (art.  106) intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco generale
  tenuto dal   Ministero del tesoro che si avvale dell'Ufficio italiano cambi,
  soggetti soltanto   ai controlli relativi ai requisiti formali richiesti per
  l'iscrizione nel registro stesso;                                           
b) (art. 107) intermediari finanziari iscritti, oltre che nell'elenco generale
  di cui  all'art. 106, nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia (art.
  107), individuati,  previa determinazione da parte del Ministero del tesoro,
  sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, mediante criteri oggettivi riferibili
  all'attivita', alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio.
     In particolare    si    rileva   che gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale   tenuto dalla Banca d'Italia (art. 107), sono soggetti a
vigilanza, da   parte   di   tale organo, assicurando in tal modo una corretta
valutazione degli  elementi necessari inerenti l'adempimento dell'obbligazione
assunta dall'impresa     commerciale     nei    confronti dell'Amministrazione
finanziaria.                                                                  
     Si ritiene,    pertanto,   che  la predetta disciplina e gli strumenti di
controllo ivi   previsti,   possano  assicurare pienamente l'adeguatezza delle
garanzie che vengono prestate per l'esecuzione di rimborsi di imposte.        
     Dall'esame quindi delle disposizioni contenute nella legge n. 348/82 e di
quelle contenute   nei   citati  artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 385/93, si puo'
evincere che   i   soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107,
sottoposti a  costante vigilanza, presentano le caratteristiche necessarie per
poter considerare  adeguate le garanzie di solvibilita' di cui all'art. 38-bis
del D.P.R. n. 633 del 1972 per le fideiussioni dagli stessi rilasciate.       
     Gli Uffici    richiederanno,    al    fine  della concreta verifica sopra
descritti, della  sussistenza dei requisiti sopra descritti, la certificazione
attestante l'iscrizione   nell'elenco   speciale di cui al citato art. 107 del
decreto legislativo n. 385/93.                                                
     Quanto ai soggetti iscritti nel predetto art. 106, che intendono prestare
garanzie a   favore   dell'Amministrazione  finanziaria, al fine di consentire
l'individuazione degli  intermediari in possesso dei requisiti di solvibilita'
diversi da   quelli   formali,   gli stessi dovranno produrre apposita istanza
all'Ufficio competente   per   ogni singola garanzia da rilasciare. Gli Uffici
predisporranno, di volta in volta, le relative istruttorie.                   
     Fra gli   elementi  che andranno esaminati, oltre al preventivo controllo
relativo agli  adempimenti tributari e contributivi, dovranno essere richiesti
inderogabilmente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi da cui risulti un
patrimonio che  costituisca sufficiente garanzia per l'Erario, lo statuto, che
deve prevedere l'esercizio dell'attivita' di rilascio di fideiussioni, nonche'
un prospetto   da   cui   risultino   analiticamente i rimborsi d'imposta gia'
garantiti.                                                                    
     Ulteriori controlli    potranno    essere   attivati secondo la procedura
prevista dagli   artt.  63 del D.P.R. n. 633/1972 e 33, comma 3, del D.P.R. n.
600/1973, con  riferimento all'acquisizione di dati e informazioni in possesso
dei Comandi regionali o provinciali della Guardia di Finanza.                 
     L'impresa sara'    autorizzata    al    rilascio    della garanzia dietro
prestazione, per  ogni singola fideiussione, di apposita cauzione in titoli di
Stato, per   un   importo  pari al 50% di quello della stessa fideiussione, ai
sensi dell'art.   1,   primo   comma,   lett. a), della legge n. 348 del 1982,
vincolata a favore dell'Ufficio competente.                                   
     Con l'occasione   si   richiama  l'attenzione degli Uffici sulla puntuale
osservanza delle disposizioni impartite con circolare n. 146/E  del 10/06/1998
circa i controlli relativi al documento fideiussorio.                         
IMPRESE COMUNITARIE                                                           
     Per quanto riguarda le imprese comunitarie, aventi sede stabile in Italia
o che   abbiano   un   rappresentante   residente nel territorio dello Stato e
operanti nel   settore   dell'intermediazione   finanziaria, si ritiene che la
garanzia di   solvibilita'   potra'  essere rappresentata dalla certificazione
prodotta dalla   casa   madre  ed attestante la rispondenza ai controlli degli
organi di    vigilanza    del    settore    creditizio   dei rispettivi paesi,
corrispondente al   controllo  attuato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.
107 del decreto legislativo n. 385/93.                                        
     Per le   imprese di assicurazioni l'autorizzazione al rilascio di polizze
fideiussorie e'   condizionata   al  rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 che recepisce la direttiva 92/49/CEE
in materia      di     assicurazione      diretta  diversa  dall'assicurazione
sulla vita.  Le stesse dovranno essere in regola con le norme che disciplinano
la vigilanza ed i controlli sul settore assicurativo da parte dell'ISVAP.     
     Pertanto, le imprese di assicurazione dovranno produrre tutti i documenti
di volta   in  volta richiesti dall'ISVAP sempre corredati dalla traduzione in
lingua italiana autenticata, al fine di agevolare la vigilanza ed il controllo
da parte dei competenti organi italiani.                                      
     Va infine  rilevato che le banche, operanti nella Comunita' europea, sono
abilitate ad   esercitare  prestazioni di fideiussioni in Italia, in base alle
disposizioni di   libera  prestazione di servizi di cui al Titolo II, Capo II,
del decreto  legislativo n. 385/1993, essendo le stesse sottoposte a vigilanza
da parte   delle  corrispondenti autorita' del paese di origine ai sensi della
citata normativa.                                                             
 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 15 aprile 2000