DECRETO 10 febbraio 2000, n.77
DECRETO 29 marzo 2000
DECRETO
23.03.2000
DECRETO 16.3.2000 e DECRETO. 17.3.2000
DECRETO 31.03.2000
ARTICOLO a cura di Antonio Iorio
ARTICOLO a cura di
Giuseppe Ripa
CIRCOLARE
5.04.2000, n. 66/E
ARTICOLO a cura di Giuseppe Ripa
ARTICOLO a cura di
Giuseppe Ripa
COMMENTO A CASSAZIONE
a cura di Saverio Fossati
CIRCOLARE 07.04.2000,
n. 71/E
DECRETO 10 febbraio 2000, n.77"Regolamento concernente le modalità di partecipazione delle regioni, delle province e dei comuni all'attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, all'attività di accertamento e di riscossione, nonché del relativo contenzioso dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446." In breve Il regolamento costituisce attuazione delle disposizioni transitorie dettate dall'articolo 25 del D.Lgs n. 446/97 in materia di accertamento dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si ricorda infatti che l'articolo da ultimo citato prevede che fino a quando non avranno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24 dello stesso decreto sull'IRAP (a titolo di esempio si veda Legge regione Lombardia commentata con le Novità del 14 febbraio 2000), le regioni, le province ed i comuni partecipano alle attività di controllo e rettifica della dichiarazione di accertamento e di riscossione, nonché a quelle che ineriscono al relativo contenzioso, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive, segnalando elementi e notizie utili e collaborando, eventualmente tramite apposite commissioni paritetiche, con osservazioni e proposte, alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'amministrazione finanziaria. Sulla base di quanto sopra ricordato, il decreto in commento istituisce le commissioni paritetiche presso ogni direzione regionale delle entrate e presso le direzioni delle entrate delle province autonome di Trento e Bolzano. Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 01-04-2000
DICHIARAZIONI - VERSAMENTI - TRASMISSIONE TELEMATICA DIRETTA DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE - regolamentoDECRETO 29 marzo 2000"Determinazione delle modalità tecniche per la trasmissione telematica via internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." In breve Si tratta del decreto che apportando modifiche al precedente D.M. 31.07.1998 da regolamentazione alla trasmissione telematica diretta delle proprie dichiarazioni, nonché all'effettuazione dei versamenti emergenti dalle dichiarazioni stesse, attraverso il più agile bonifico bancario. Delle novità apportate dal decreto in evidenza è stata data ampia illustrazione con le Novità del 3 aprile 2000, alle quali, pertanto, si rinvia. Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 03-04-2000
DECRETO
23.03.2000
"Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488" In breve Si tratta del decreto di approvazione dei coefficienti moltiplicativi da applicare alle voci del magazzino, fittizie, da cancellare secondo le previsioni indicate dall'articolo 7, commi da 9 a 14 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000). Si ricorda infatti che in base alle disposizioni da ultimo citate, i soggetti per i quali sono applicabili gli studi di settore o i parametri possono procedere alla regolarizzazione della posizione del magazzino tramite il pagamento di imposte sostitutive dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA nell'esercizio i corso al 30 settembre 1999. Per comprendere la possibilità è necessario distinguere i casi in cui si ha una differenza positiva da inserire nell'attivo del bilancio (l'ammontare totale di beni iscritti nella contabilità è inferiore a l'ammontare reale dei beni in magazzino) ovvero si deve eliminare parte dell'attivo patrimoniale (il valore dei beni iscritti nella contabilità è superiore a quello reale). E' appena il caso di specificare che, mentre nel primo caso, il più delle volte si tratta di acquisti in nero, nel secondo caso si tratta di vendite in nero. Da queste considerazioni discende un diverso modo per regolarizzare l'iscrizione di maggiori rimanenze dalla cancellazione di rimanenze contabilizzate in eccesso rispetto all'ammontare reale. La regolarizzazione Attraverso dei semplici esempi si evidenziano le aliquote di imposizione sostitutiva e la base imponibile di applicazione, in considerazione delle due fattispecie di regolarizzazione sopra messe in evidenza. Regolarizzazione tramite
eliminazione di valori (valore contabile di magazzino L. 1.000 - valore reale L.
500) In questo caso l'impresa ha evidentemente omesso di fatturare le vendite mascherando con il magazzino. Pertanto al fine di regolarizzare la sua posizione dovrà: ¨ un'imposta sostitutiva dell'Iva applicando l'aliquota media[1] al valore eliminato maggiorato di un coefficiente in ragione delle diverse attività eliminate determinato con il decreto dirigenziale in oggetto[2]; ¨ calcolare versare un'imposta sostitutiva pari al 30% calcolata sulla differenza tra valore maggiorato e valore eliminato (in sostanza solamente sull'utile emergente dalla vendita che in precedenza non era emerso). Supponendo una ricarica del 50% corrispondente ad un coefficiente moltiplicativo di 1,5, imposte versate nel periodo 3.000 e un valore di volume di affari di L. 20.000. §
Calcolo dell'mposta sostitutiva
dell'Iva Differenza da eliminare = L. 500 (data da contabilizzato 1.000 - e reale 500) Base imponibile su cui applicare
la sostitutiva dell'Iva L. 750 (1,5 * 500) Aliquota media = 15% (3.000/20.000 *100) Iva dovuta L. 112,5 (15%*750) §
Calcolo dell'imposta sostitutiva dei
redditi e dell'IRAP Base imponibile = 250 (importo maggiorato 750 - importo eliminato 500) Aliquota 30% Imposta dovuta L. 75 Regolarizzazione del magazzino tramite iscrizione di nuovi valori (valore
contabile di magazzino L. 500 valore reale 1.000) In questo caso l'impresa ha acquistato in nero occultando parte dei valori in magazzino. L'obiettivo dell'impresa è quello di vendere in nero i beni evitando l'imposizione sul valore aggiunto conseguito con tali vendite. In questo caso al fine di regolarizzare la posizione del magazzino si dovrà versare solamente l'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP sul valore di costo dei beni iscritti contabilità. L'applicazione dell'Iva si avrà nel momento in cui, i nuovi beni iscritti in contabilità saranno venduti. In tale ipotesi l'imposta sostitutiva del 30% è dovuta per il riconoscimento del costo non iscritto. In occasione della successiva vendita sarà invece, di fatto, tassato ad aliquota ordinaria l'ammontare relativo al valore aggiunto realizzato (differenza tra ricavo di vendita e costo riconosciuto.) §
Calcolo dell'imposta sostitutiva dei
redditi e dell'IRAP Base imponibile = 500 (importo iscritto in bilancio 500) Aliquota 30% Imposta dovuta L. 150 In buona sostanza, nel caso di eliminazione di valori il costo delle giacenze di magazzino eliminate verrà tassato secondo l'aliquota ordinaria, mentre il valore aggiunto calcolato in applicazione dei coefficienti approvati dal decreto in evidenza, soggiace ad imposizione sostitutiva. Al contrario nel caso di iscrizione di nuovi valori, il costo verrà sottoposto a tassazione secondo l'imposta sostitutiva e il valore aggiunto prodotto in occasione della vendita , verrà tassato secondo le regole ordinarie. Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta. Tuttavia se questa non è versata la stessa verrà iscritta a ruolo, con applicazione di sanzioni ed interessi, e non farà venire meno la regolarizzazione. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione seguendo le modalità e termini dei versamento delle imposte emergenti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1999 ovvero rateale con le seguenti modalità: § se l'ammontare totale delle imposte dovute non supera i 10 milioni in due rate di cui la prima non inferiore al 40%; § se l'ammontare delle imposte supera i 10 milioni in 5 rate di L 5 milioni e l'ultima per la parte rimanente. E’ inoltre stabilito che l'adeguamento del magazzino non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e che i valori risultanti dalle variazioni delle giacenze sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 1999 e che, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti al predetto periodo di imposta. Infine è disposto che l'imposta sostitutiva del 30% è indeducibile e che per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'evidenza della rottamazione del magazzino nella dichiarazione La gestione della c.d. rottamazione del magazzino nella dichiarazione UNICO-2000 è gestita nel quadro RS, righi da RS20 a RS24. Mentre nel rigo 20 va utilizzato per l'iscrizione di esistenze iniziali non iscritte, i righi RS21, RS22 e RS23 sono utilizzabili per la cancellazione delle esistenza iniziali; in fine nel rigo RS24 vano tirate le somme. Per un maggiore dettaglio si rinvia alle istruzioni alla compilazione del Modello UNICO-2000 persone fisiche, pag. 50. Spunti
critici Va
messo in evidenza che, applicando anche in questo caso l'interpretazione del
Ministero delle finanze (C.M. n. 112/E
del 2000) adottata con riferimento all'imposta sostitutiva dei redditi e
dell'Irap versata in occasione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci (
art. 29 della L. 449/1997, e 13 della L. 28/1999), l'imposta sostitutiva
dei redditi e dell'IRAP del 30%, non entra a far parte delle imposte
memorizzabili nel canestro A della maggiorazione di conguaglio. Come
anche messo in evidenza da Antonio Iorio,
in Il sole 24 ore di venerdì 7 aprile 2000, pag. 21, è' da segnalare che la
norma non esclude l'applicazione delle sanzioni di natura civile prevista
dall'art. 2379 del c.c. per la nullità della delibera di approvazione del
bilancio illecito, che pertanto si devono ritenere applicabili in tutto e per
tutto. In
fatti la dottrina prevalente (Uno per tutti G.
F. Campobasso, manuale di diritto commerciale, vol. n. 2, pagg. 415 ss -
UTET 1995) ritiene che un bilancio incompleto o comunque non conforme alle
disposizioni indicate dagli articoli 2423 ss del c.c. è illecito perché non
conforme a norme imperative di legge. Pertanto oltre alle sanzioni penali
previste dall'art.2621 c.c. la delibera di approvazione dello stesso si deve
ritenere nulla ai sensi dell'art.2379 dello stesso codice civile. In proposito
si veda anche Se3ntenza Cass., sez. V, 05-12-1995, in Cass. pen., 1996, 2780
secondo cui "In tema di false comunicazioni sociali, di cui all'art. 2621
n. 1 c.c., la nullità dell'atto che deve essere richiamato nelle relazioni e
nei bilanci non esclude la sussistenza del reato: la nullità o l'annullabilità
costituiscono infatti sanzioni civili che non fanno venire meno gli effetti
penali, sotto altro e diverso aspetto, collegati all'atto nullo o annullabile,
il quale, d'altro canto, a differenza dell'atto inesistente, è produttivo di
effetti giuridici fino al momento in cui ne viene dichiarata la nullità,
essendo anzi suscettibile di sanatoria se il vizio non viene dedotto nei modi e
nei termini di legge, con la conseguenza che, quanto meno sino a quel momento,
esso è idoneo (o lo è potenzialmente) a ledere gli interessi o i beni tutelati
dalla norma incriminatrice (nella specie, si trattava di pegno su azioni non
iscritto in bilancio sul presupposto della sua asserita nullità per violazione
dell'art.2624 c.c., in quanto concesso dalla società a garanzia di una
obbligazione personale dell'amministratore. Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 05-04-2000
DECRETO 16.3.2000 e DECRETO. 17.3.2000"Approvazione dei modelli di dichiarazione UNICO 2000 per le persone fisiche e i quadri IQ per la dichiarazione dell’IRAP 1999, con le relative istruzioni." In breve Il modello di dichiarazione "Unico 2000 - Persone fisiche" è costituito da tre fascicoli: il fascicolo 1 contiene il modello base e quindi il frontespizio e i quadri RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX, nonché il prospetto dei familiari a carico; il secondo fascicolo contiene i quadri riservati ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, e quindi i quadri RE, RH, RI, RL, RM, RR, RT, ed il modulo RW; il terzo fascicolo contiene infine i quadri per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, e quindi i quadri RD, RE, RF, RG, RJ, RQ, RR, RS, RU, RY. Inoltre è stata approvata la scheda da utilizzare per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. Ai fini IRAP invece sono stati approvati distinti modelli, con le relative istruzioni, per le Persone fisiche, per le Società di persone ed equiparate, per le Società di capitali, e gli enti commerciali ed equiparati, ed infine per gli Enti non commerciali ed equiparati. I modelli IRAP devono essere presentati dai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi contestualmente a tale dichiarazione. Negli altri casi in cui non vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi il modello deve essere presentato con il frontespizio del modello di dichiarazione di riferimento. Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 08-04-2000, S.O. n. 57
DECRETO 31.03.2000"Modello di versamento unificato a compensazione" In breve Il decreto ministeriale, non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha approvato il nuovo modello di pagamento F24 che dovrà essere utilizzato, dal 1° maggio 2000, in sostituzione della modulistica preesistente, da tutti i contribuenti per eseguire il versamento unitario di imposte e contributi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997. La principale novità di tale nuovo modello è costituita dalla possibilità di poterlo utilizzare in luogo del modello F23 anche per versare le somme dovute a seguito di: § liquidazione e controllo formale della dichiarazione; § avviso di accertamento; § avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni; § accertamento con adesione; § conciliazione giudiziale; § ravvedimento operoso. A tal fine nel nuovo modello, nella sezione riservata all’Erario, sono stati previsti dei campi per l’indicazione del “codice ufficio” e del “codice atto”. Le relative “avvertenze”, approvate insieme al modello, chiariscono che per il pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione si devono seguire le istruzioni fornite nell’apposita comunicazione dell’Ufficio. Per il pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale è invece chiarito che deve essere sempre utilizzata la sezione Erario anche per pagare l’Irap e le addizionali regionali o comunali all’Irpef, e si deve indicare: § nello spazio "ufficio", il codice dell’Ufficio che ha emesso l’atto oggetto della definizione; § nello spazio "codice atto", il codice dell’atto oggetto di definizione; § nella colonna "anno", l’anno cui si riferisce la violazione. § nella colonna "rateazione/regione/prov.", anche essa innovativa, per l’Irap e le addizionali regionali, il codice della regione destinataria della somma; per le addizionali comunali invece il codice della regione o provincia se si tratta di Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, ovvero delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, o il codice identificativo dei comuni negli altri casi. Il tributo e gli interessi devono essere pagati insieme, con il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l’apposito codice. Le stesse modalità valgono per il pagamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso ma in tal caso non si dovrà compilare lo spazio relativo al "codice ufficio". Una ulteriore novità del modello riguarda infine la rateizzazione, per la quale come si è anticipato è stato previsto un apposito campo per ciascun rigo delle sezioni “Erario” e “Regioni ed enti locali” del modello. Le avvertenze precisano che la rateazione con il nuovo modello non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. E’ chiarito che “ad esempio, è possibile rateizzare l’Irpef e versare in unica soluzione l’Irap, ovvero rateizzare l’acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo Irpef.” Negli appositi righi si dovrà indicare, in occasione del pagamento di ciascuna rata, per ogni tributo, la rata che si sta pagando e il numero di rate prescelto. Spunti
critici Da
testo del decreto non è chiaro se per il versamento rateale di altri tributi,
sia possibile scegliere un numero di rate diverse. In altre parole non è chiaro
se il nuovo modello ammette che il saldo IRPEF sia rateizzato in n. 3 rate
mentre il saldo IRAP in 5. Nel caso di risposta affermativa si fa notare che si
produrrebbero delle incertezze nella compilazione della dichiarazione iva
annuale. Infatti il quadro RX, ormai approdato in Gazzetta Ufficiale, prevede
solamente l'indicazione delle rate del debito Iva e quella relativa agli altri
tributi complessivamente considerati. Si fa notare inoltre che la nuova grafica risolve il problema connesso all'esistenza di un solo campo per l'indicazione del numero di rate. Si ricorda infatti che il Ministero delle finanze in passato aveva chiarito che l'indicazione numero di rate del modello di versamento F24 era comunque obbligatoria anche nei casi di versamento in unica soluzione. Da questa precisazione discendeva l'impossibilità di effettuare con il medesimo modello un versamento rateale di una somma ed un altro versamento in unica soluzione per imposte o contributi entrambi potenzialmente rateizzabili (in proposito Comunicato stampa diramato il 21.5.1999, commentato con le Novità del 31 maggio1999). Si ritiene che il nuovo modello, prevedendo diversi campi per l'indicazione del numero di rate, consenta di superare questo limite. Il
sole 24 ore di mercoledì 5 aprile 2000, pag. 23
ARTICOLO a cura di Antonio Iorio"Manette agli evasori - Reati fiscali, primo effetto sui processi - In arrivo una raffica di archiviazioni per comportamenti non più punibili in base al D.Lgs . n. 74/2000 - Necessaria una complessa opera interpretativa per omesse e infedeli dichiarazioni. In breve IL breve scritto mette in che l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio penale, ancorato al principio del favor rei (D.Lgs n. 74 del 2000, vedi Novità del 03 aprile 2000), comporta una serie di archiviazioni d'ufficio di molti reati puniti in precedenza dalla legge n. 516/1982 (c.d legge manette agli evasori), non più tali (per una tabella completa delle disposizioni abrogate che prevedevano sanzioni penali si rinvia alle Novità del 03 aprile 2000, nella parte in cui si illustra la circolare D.R.E. della Lombardia 24.04.2000, n. 9.) La seconda parte dello scritto chiarisce che dal 15 aprile 2000, per le violazioni di messa o infedele dichiarazione, i giudici ordinari dovranno valutare (o rivalutare in relazione alle violazioni commesse prima del 15 aprile 2000) se l'imposta evasa sia inferiore o superiore alle soglie di L. 150 milioni per l'omessa dichiarazione e L. 200 milioni per le ipotesi di infedele dichiarazione. Perché sia configurabile il reato di infedele dichiarazione si deve inoltre verificare che l'ammontare di elementi attivi sottratti ad imposizione (anche tramite l'indicazione di elementi passivi fittizi) sia di importo superiore al 10% del totale degli elementi attivi,o comunque superiore a L. 4 miliardi. Nei casi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, prima puniti con la reclusione fino a sei mesi o multa fino a L 5 milioni, per importi superiori a L. 50 milioni, la valutazione dei giudici, finalizzata all'individuazione delle sanzione più favorevoli al contribuente sarà ancora più ardua. Infatti attualmente il fatto costituisce reato punito con la reclusione da sei mesi a due anni, per imponibili superiori a L. 50 milioni ma inferiori a L. 300 milioni, mentre per imponibili superiori a L. 300 milioni è prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni e la multa da L: 5 milioni a L. 10 milioni. Spunti
critici Come è
noto i rati per i quali è prevista l'alternatività tra arresto e multa
consentono la soluzione della controversia penale tramite oblazione articolo
162-bis del c.p. Secondo il comma 6 dell'articolo da ultimo citato. L'oblazione
estingue il reato (articolo 162-bis, comma 6, del quale quindi non si ha
menzione nella fedina penale del trasgressore. Appare evidente che se nella
valutazione della disposizione più favorevole ai fini dell'applicazione del
favor rei si ritiene applicabile, come sembra di condividere, anche
l'oblazionabilità dei reati contravvenzionali, nella violazione prevista per
l'emissione di documenti fittizi dall'articolo 4, comma 2 della legge n.
516/1982 risulta sempre più favorevole. Il
sole 24 ore di martedì 4 aprile 2000, pag. 23
ARTICOLO a cura di Giuseppe Ripa"L'elusione rischia sanzioni penali - L'articolo 16 del decreto legislativo n. 74 del 2000 è pleonastico o pericoloso per i contribuenti - Pericoloso il mancato adeguamento al parere del comitato." In breve L'autore evidenzia i rischi che si potrebbero annidare in errate interpretazioni di alcune disposizioni previste del nuovo sistema sanzionatorio penale tributario contraddittorie e di fatto ritenute prive di significato. In particolare pone l'accento sulla disposizioni contenuta nell'articolo 16 del D.Lgs n. 74/2000[3]. Si ricorda che la norma da ultimo citata esclude l'applicabilità delle sanzioni penali nei casi in cui, per predisporre un'attività rientrante tra quelle previste dall'articolo 37-bis (attività potenzialmente elusiva), o un'attività che potrebbe configurare interposizione ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/73, è stato chiesto e dato parere favorevole al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (articolo 21 della legge n. 413/1991 - c.d. diritto d'interpelo). Giuseppe Ripa evidenzia che presupposto fondamentale per la configurabilità del reato fiscale è il dolo specifico della volontà di evasione. Volontà che si discosta notevolmente dalla volontà di eludere, connessa alle violazioni degli articoli 37-bis e 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/73. Pertanto, conclude l'autore, la richiesta o il rilascio o meno del parere del comitato consultivo, beninteso per le ipotesi elusive, non potrà mai portare costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni penali. Spunti critici La
disposizione potrebbe essere letta in senso positivo. In altre parole si
consideri quale punto fermo l'esistenza di una violazione che costituisce reato
secondo le norme del D.Lgs n. 74/2000, connessa al parere favorevole del
comitato consultivo. In tale ipotesi l'applicazione dell'articolo 16
comporterebbe che se per errore il comitato consultivo non si accorge del reato
insito nell'attività di cui si è chiesto il vaglio, il comportamento non causa
reato. Considerando
che nelle nuove fattispecie di violazioni sanzionate è compresa anche la
dichiarazione infedele emergente da strumentalizzazione di interpretazioni di
norme sostanziali palesemente infondate, tali da non rendere applicabili le
circostanze esimenti dettate dall'articolo 15 dello stesso decreto legislativo,
l'eventuale approvazione del comitato consultivo espressa o tacita potrebbe
essere letta quale "esimente" particolare che evidenzia la buona fede
del trasgressore. Sposando tale interpretazione si conferisce al comitato
consultivo il ruolo di interprete delle disposizioni sostanziali ai fini della
configurabilità delle sanzioni penali tributarie non emergenti da delitti di
frode fiscale. Italia oggi
di mercoledì 5 aprile 2000, pag. 28
CIRCOLARE 5.04.2000, n. 66/E" Articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56. Istruzioni e chiarimenti in ordine ai criteri di solvibilita' richiesti per la prestazione di garanzia fideiussoria" In breve Com'è noto al fine di ottenere il rimborso dell'iva a credito, sia emergente dal trimestre (rimborsi infrannuali) che dalla dichiarazione annuale, l'impresa deve prestare apposite garanzie fidejussorie, Il documento del Ministero delle finanze considerando i requisiti di solvibilità necessari per il rilascio di tale garanzie, ammette tra i soggetti abilitati al rilascio delle garanzie per l'erogazione del rimborso iva gli intermediari finanziari indicati negli articolo 106 e 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993: § (articolo 106) intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dal ministero del Tesoro che si avvale dell’Ufficio italiano cambi, soggetti soltanto ai controlli relativi ai requisiti formali richiesti per l’iscrizione nel registro stesso; § (articolo 107) intermediari finanziari iscritti, oltre che nell’elenco generale di cui all’articolo 106, nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia (articolo 107), individuati, previa determinazione da parte del ministero del Tesoro, sentite la Banca d’Italia e la Consob, mediante criteri oggettivi riferibili all’attività, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio. Le imprese di intermediazione finanziaria operanti nell'ambito della Comunità economica europea, possono prestare garanzie in discorso solamente se possiedono una stabile organizzazione o un rappresentate fiscale in Italia, producendo la documentazione richiesta dall'Isvap. Le Banche comunitarie sono invece equiparate alle banche italiane. Spunti critici Come
messo in evidenza da Renato
portale, in
il sole 24 ore del 6.04.2000, pag, 21 la circolare commentata, nei
riguardi degli
istituti di credito comunitari, si presenta meno rigorosa rispetto alle
indicazioni fornite dallo stesso ministero delle finanze con la precedente R.M.
286/E del 22.12.1995 Il
sole 24 ore di giovedì 6 aprile 2000, pag. 21 Italia
oggi di giovedì 6 aprile 2000, pag. 29
ARTICOLO a cura di Giuseppe Ripa"IL D.Lgs che accoglie la delega della riforma dei reati previsti in materia di imposte sui redditi e Iva - Specialità penale a ranghi ridotti Per le società resta applicabile la sanzione amministrativa." In breve Lo scritto mette i chiaro il
nuovo principio di specialità nell'applicazione delle sanzioni penali
tributarie sancito dall'articolo 19 del D.Lgs n. 74 del 2000, nonché della
disposizione prevista dal secondo comma dello stesso articolo 19 secondo cui "Permane,
in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti
indicati nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato". Pertanto in tutti i casi in cui ad una persona sia imputabile sia un sanzione penale che una amministrativa si rende applicabile solamente la sanzione penale. Elemento che non si rende applicabile nel caso di concorso nelle violazioni amministrative tra società e dipendente amministratore, rappresentante legale o negoziale. Infatti in tali ipotesi, in applicazione del comma 2 del citato articolo 19, mentre la società rimane responsabile per la sanzione amministrativa l'autore materiale della violazione soggiace alla sanzione penale. Come messo in evidenza dall'autore, la relazione di accompagnamento al decreto legislativo di cui si discute chiarisce che il secondo comma dell'articolo 19 risponde all'esigenza di evitare che i vertici della società attraverso prestanome trasformino una sanzione amministrativa di importo elevato in una sanzione penale che, di fatto, non verrà loro mai applicata. Italia
oggi di giovedì 6 aprile 2000, pag. 30
ARTICOLO a cura di Giuseppe Ripa"Il decreto legislativo n. 74 del 2000 cerca di risolvere le possibili interferenze tra procedimenti . Illeciti tributari, procedure distinte - Rapporti fra le sanzioni amministrative e quelle penali." In breve L'autore spiega che gli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 74/2000 (nuovo sistema sanzionatorio penale tributario) prevedono che il procedimento amministrativo (notifica avviso di accertamento irrogazione delle sanzioni ed eventuale contenzioso) e procedimento penale siano gestiti parallelamente. In altre parole l'esistenza di un procedimento penale in corso non comporta la sospensione del procedimento amministrativo, ed ovviamente viceversa. La conciliazione tra l'accennato parallelismo dei due procedimenti e il principio di specialità dettato dall'articolo 19 dello stesso decreto legislativo deve essere ricollegata alla disposizione prevista nel secondo inciso del comma 2 dell'articolo 21, secondo cui le sanzioni amministrative non sono eseguibili (tranne per le società) "salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto." Dalla combinazione delle due disposizioni la relazione di accompagnamento al decreto legislativo spiega, che nel caso in cui il procedimento amministrativo arriva alla sua conclusione mentre è ancora in corso quello penale, il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative rimane sospeso fino a quando non si risolve il procedimento penale indicando l'irrilevanza penale del fatto[4]. Nel caso di assoluzione si renderanno applicabili le sanzioni amministrative, nel caso di condanna sarà eseguita la sola sentenza penale. L'autore appare critico nei confronti della disposizione prevista dall'articolo 21, secondo comma, la dove non prevede le altre ipotesi di assoluzione prevista dall'articolo 530 del c.p. (assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non sia stato commesso dall'imputato). In tali altre occasioni di assoluzione, continua l'autore, l'esito del processo penale avrà sicuramente delle influenze nella sfera del procedimento amministrativo non ancora concluso. Spunti
critici Si fa
notare che all'atto pratico è molto raro che il procedimento amministrativo si
concluda dopo il processo penale, almeno per due ordini di ragioni. La prima
attiene alla relativa lentezza del secondo rispetto al al procedimento
amministrativo e inoltre al numero dei gradi di giudizio da superare. Il secondo
riguarda in modo particolare la materia del contendere. Infatti affinché si
possa parlare di rilevanza penale del fatto la minore imposta versata o il
maggio credito d'imposta preteso, deve essere riconducibile al dolo specifico di
evadere. Sul piano amministrativo è sufficiente dimostrare il minor versamento
di imposta o il maggior credito vantato. Pertanto
di fatto, l'attesa del processo penale sul procedimento amministrativo
appare utile solamente per decidere quale sanzione applicare, in ottemperanza
del principio di specialità previsto dall'articolo 19 del D.Lgs n. 74/2000. Italia
oggi di venerdì 7 aprile 2000, pag. 33
COMMENTO A CASSAZIONE a cura di Saverio Fossati"Le operazioni erano ammissibili fino alla nuova disciplina del 1992 - Per il dividend wasching assoluzione in Cassazione" In breve L'autore mette in evidenza che, la pronuncia n. 3979 della sezione tributaria della Corte di Cassazione dopo le decisioni della C.T.P: di Torino (sent. 311/16/97 del 18 dicembre 1997) e C.T.P: di Milano (sent. 85/34/99 del 20 luglio 1999, conferma la legalità delle operazioni di dividend washing operate prima del 10 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 429/1992. La sentenza della suprema corte infatti si esprime chiarendo che l'operazione può essere fatta valere "indipendentemente dall'eventualità che l'operazione, in relazione al distinto trattamento fiscale cui sono sottoposti i fondi d'investimento, si traduca nell'amministrazione finanziaria in un incasso inferiore a quello che avrebbe assicurato la persistenza dei titoli in capo all'originario intestatario" Il
sole 24 ore di venerdì 7 aprile 2000, pag. 25
CIRCOLARE 07.04.2000, n. 71/E"Articolo 7, comma 1
lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Applicazione dell'aliquota del
10% agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente
destinazione abitativa privata In breve La circolare spiega l'ambito applicativo oggettivo e soggettivo delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1 lettera b) della legge finanziaria 2000, in materia di applicazione dell'aliquota del 10% sulle prestazioni di manutenzione ordinaria straordinaria recupero e ristrutturazione indicate dalle lettere a) b) c) e d), primo comma dell'articolo 31 della legge 5.8.1978, n. 457. Si ricorda infatti che la lettera b) da ultimo citata, confermando le disposizioni prevista dall'art.10 del D.P.R. 633/1972 (esenzione) e delle tabelle allegate allo stesso D.P.R. n. 633/1972 se più favorevoli, dispone l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% per le prestazioni aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio di cui all'er.31. primo comma lettere a), b), c), d) della legge 5.8.1978, n. 457. L'applicazione dell'aliquota agevolata è estesa anche ai beni utilizzati nell'ambito della prestazione, della di manutenzione (ordinario o straordinaria), restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione. Tuttavia per i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture, individuati con il D.M. 29 dicembre 1999 (si veda Novità del 10 gennaio 2000) l'applicazione dell'aliquota ridotta sia ha solamente in riferimento al valore della prestazione al netto dei beni acquistati per predisporre l'opera (in sostanza devono essere commisurati al valore del servizio prestato. Così ad esempio dato L. 3500 il valore della prestazione e L. 2500 il valore dei beni: § il valore del servizio (L. 1000 = 3500 - 2500) dovrà essere sottoposto all'aliquota del 10%; § il valore dei beni significativi sconteranno l'aliquota del 10% limitatamente al valore della prestazione L. 1000 § la restante valore dei bene sarà assoggettato all'aliquota ordinario del 20% L. 1500. I principali
chiarimenti della circolare Prestazioni complesse a fronte di un corrispettivo unitario La circolare nel ricordare che il concetto di manutenzione ordinaria resta quello insito nella definizione data nella precedente C.M. n. 57/E del 1998, chiarisce che la prestazione deve avere ad oggetto la riparazione dell'esistente, restano pertanto escluse le installazioni di elementi nuovi non già presenti. Inoltre viene precisato che qualora l'opera è considerata complessa a fronte di un corrispettivo unitario, per l'eventuale presenza addebito di oneri relativi a contratti di assicurazione per la responsabilità civile, l'aliquota ridotta non può essere applicata. Escluse dall'agevolazione le prestazioni professionali rese da
ingegneri, architetti geometri, ecc Il Ministero delle finanze ritiene che le prestazioni professionali non attengono all'opera stessa ma sono solamente collegate ad essa in maniera indiretta. L'esclusione dei professionisti è anche operata con riferimento alla direttiva comunitaria 1999/85/Ce del Consiglio del 22 ottobre 1999, origine della disposizione, la quale si ricorda, ha come obiettivo quello di incentivare l'impiego della manodopera in alcuni settori ad alta intensità di lavoro. L'applicazione dell'aliquota ridotta nei subappalti Il Ministero delle finanze, sebbene come indicato in precedenza con la C.M. 21.02.1973, n. 20, ai subappalti resta applicabile lo stesso trattamento tributario previsto per gli appalti, nel caso specifico dell'agevolazione in discussione, ritiene che l'aliquota ridotta non sia applicabile. Il dicastero è infatti dell'opinione che l'agevolazione e riferita solamente ai consumatori finali del servizio e non anche ai passaggi intermedi. Resta comunque inteso che i servizi compresi nei subappalti restano assoggettati all'aliquota del 10% nella fase di addebito al committente in quanto confluiranno nel corrispettivo totale dell'intervento di recupero agevolato. Fornitura di beni E' precisato che rientrano nell'agevolazione anche le forniture con posa in opera di beni diversi da quelli definiti significativi da decreto. Si tratta delle forniture di prestazioni di servizi finalizzate alla produzione di beni, cosi definite dall'articolo 16 del D.P.R. 633/1972,.Ovviamente nel caso di fornitura di beni significativi l'applicazione .dell'aliquota del 10% resta applicabile solamente se è possibile individuare una prestazione di servizio nel montaggio del bene definito significativo Beni significativi Per quanto attiene ai beni significativi, la circolare, oltre a precisare che l’elencazione del decreto ministeriale che li ha individuati è tassativa, ha ricordato che tali beni non sono agevolabili nei limiti del valore complessivo della prestazione, comprendendo in tale valore anche gli altri beni forniti, e quindi ha esemplificato che se il bene significativo non supera la metà del valore dell’intera prestazione questo sconta interamente l’aliquota del 10% altrimenti il 10% è applicabile nel predetto limite. Tale limitazione non è comunque applicabile alle parti o pezzi staccati che compongono il bene significativo. Per quanto attiene al valore da attribuire ai bei significativi infine il documento ha precisato che si deve avere riguardo ai corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Fatturazione L'elemento rilevante per l'applicazione dell'aliquota agevolata sulle manutenzione ordinarie (la sola ad essere limitata per l'anno 2000) è la prestazione del servizio che si reputa effettuata al pagamento del corrispettivo o dell'emissione della fattura se precedente (articolo 6 del D.P.R. 633/1972). Pertanto ai fini di individuare delle prestazioni agevolate si deve osservare la data della fattura. In altre parole ai fini temporali di applicazione dell'agevolazione si deve osservare la data di fatturazione. Pertanto per i lavori iniziati prima del 1.1.2000 restano inclusi nella agevolazione solamente per le successiva rate fatturate nel corso del 2000. Fatturazione degli acconti Nella fatturazione degli acconti gli importi da assoggettare alle diverse aliquote d'imposta devono essere calcolati in proporzione al rapporto tra prestazione di manutenzione e beni significativi emergenti dai preventivi, distinguendo la prte di beni significativi assoggettata al 10% e quella al 20%. Italia oggi di sabato 6 aprile 2000, pag. 29 [1] L'aliquota media è calcolata dal rapporto tra:
l'imposta relative alle operazioni poste in essere (diminuita dall'iva
dovuta sulle cessioni di beni ammortizzabili) ed il volume di affari
dichiarato. [2]La maggiorazione è finalizzata alla determinazione
del ricarico (valore aggiunto) sul costo d'a [3]
Si riporta il testo dell'articolo 16 - "1.Non
dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi,
avvalendosi della procedura stabilita dall’articolo 21, commi 9 e 10,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del
ministero delle Finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle
norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto
le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è formato il
silenzio-assenso" - [4]
L'espio è effettuato avuto riguardo al non superamento delle soglie di
punibilità nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione
annuale. Appare evidente che in queste ipotesi è indiscutibile la rilevanza
amministrativa della violazione, mentre è esclusa la rilevanza penale per
mancanza di un elemento che completa la fattispecie delittuosa. |
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