patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata.
TESTO
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici Delle Entrate
Ai Centri di Servizio delle Imposte
Dirette e Indirette
e, per conoscenza,
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento
delle Entrate
Al Segretariato Generale
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo
Tributario
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Alla Confederazione Nazionale Italiana
dell'Artigianato - CNA
Alla Confederazione Generale
dell'artigianato- Confartigianato
All' Associazione Nazionale dei
Costruttori Edili- ANCE
All' Associazione fra le Societa' italiane
per Azioni - ASSONIME
Alla Confederazione Cooperative Italiane
Alla Lega delle Cooperative
All' Associazione Nazionale dei Comuni
d'Italia - ANCI
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INDICE
Premessa
1. Immobili interessati all'agevolazione
2. Tipologia degli interventi agevolati
3. Operazioni agevolate
3.1 Prestazioni professionali
3.2 Subappalti
3.3 Forniture di beni
4. Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito
degli interventi di recupero
4.1. Parti e pezzi staccati di beni significativi
4.2 Valore dei beni significativi
5. Fatturazione delle operazioni agevolate
5.1 Modalita' di fatturazione
5.2 Modalita' di fatturazione in caso di pagamento di acconti
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Premessa
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2000, alle prestazioni aventi ad oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa, si rende applicabile l'aliquota IVA del 10
per cento, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 (d'ora in poi indicato brevemente come art. 7, comma 1, lett. b)).
Sulla base della citata disposizione la medesima aliquota si applica, in linea
generale, anche ai beni forniti dal prestatore del servizio per la
realizzazione dell'intervento di recupero.
In relazione a tale disposizione sono stati forniti i primi chiarimenti
con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999. Si ritiene, tuttavia, utile
affrontare le ulteriori problematiche interpretative emerse in questo primo
periodo di vigenza dell'agevolazione, introdotta, come noto, per recepire la
direttiva comunitaria 1999/85/CE del Consiglio del 22 ottobre 1999, con la
quale e' stata concessa agli Stati membri la facolta' di applicare, per un
periodo di tempo determinato, una aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta
intensita' di lavoro.
1. Immobili interessati all'agevolazione
L'art. 7, co. 1, lett. b) fa espresso riferimento ai fabbricati a
prevalente destinazione abitativa.
Devono ritenersi tali:
a) Unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11,
ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a
prescindere dal loro effettivo utilizzo. L'agevolazione si applica ai
lavori eseguiti sulle singole unita' abitative indipendentemente dalla
tipologia dell'edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso
in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa.
b) Interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa i quali assumono
rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, per quanto concerne gli
interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni. A tali interventi
l'aliquota del 10 per cento si applica anche in relazione alle quote
millesimali corrispondenti alle unita' non abitative situate nell'edificio.
Devono considerarsi "a prevalente destinazione abitativa" i fabbricati
aventi piu' del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad
uso abitativo privato; in assenza di un espresso richiamo alla legge n. 408
del 1949 (Legge Tupini) e successive modificazioni, per classificare gli
immobili come edifici a prevalente destinazione abitativa non e' richiesta
anche l'ulteriore condizione che non possa essere adibito ai negozi piu' del
venticinque per cento della superficie non abitativa.
Se l'intervento di recupero viene realizzato, anziche' sulle parti
comuni, su una singola unita' immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si
applica solo se tale unita' ha le caratteristiche abitative descritte alla
precedente lettera a) o ne costituisce una pertinenza. Restano, pertanto,
esclusi dall'agevolazione gli interventi che sono eseguiti sulle unita'
immobiliari aventi diversa destinazione, pur se facenti parte di un fabbricato
che unitariamente considerato ha prevalente destinazione abitativa.
c) Edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della
destinazione abitativa, individuata secondo i criteri di cui alle lettere
precedenti. Tali edifici, per la cui definizione si rinvia ai chiarimenti
forniti con la circolare n. 151/E del 9 luglio 1999, rientrano nella
previsione agevolativa in esame, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), in
quanto il termine "privato", contenuto nella norma, non e' riferito alla
natura pubblica o privata del possessore dell'immobile, ma alla circostanza
che questo venga adibito a dimora di soggetti privati.
Per l'anno 2000, pertanto, l'aliquota del 10 per cento si applica
anche agli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lett. a),
della l. n. 457/1978 realizzati su tali edifici, fermo restando che per le
altre tipologie di interventi contemplate dal citato art. 31, come si dira'
al paragrafo seguente, l'aliquota del 10 per cento si applica in virtu'
delle disposizioni contenute nei n. 127-duodecies), 127-terdecies) e
127-quaterdecies) della tabella A, parte terza, allegata al DPR 26 ottobre
1972, n. 633.
d) Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art.
1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano
stabile residenza di collettivita'.
Possono considerarsi tali, ad esempio, gli orfanotrofi, gli ospizi, i
brefotrofi, i conventi. Per questi edifici non rileva la classificazione
catastale ma la circostanza oggettiva di essere destinati a costituire
residenza stabile delle collettivita' che vi alloggiano. Naturalmente se
l'edificio e' destinato solo in parte a finalita' abitative l'aliquota
ridotta e' applicabile agli interventi che interessano le parti comuni
dell'edificio sempreche' la parte abitativa rappresenti piu' del cinquanta per
cento della superficie e a quelli che vengono realizzati sulla sola parte
abitativa, secondo quanto precisato nelle precedenti lettere a) e b).
Restano esclusi dall'ambito oggettivo della norma in esame, in quanto,
come gia' chiarito con la richiamata circolare n. 151/E, privi del carattere
di stabile residenza, gli altri edifici assimilati alle case di abitazione non
di lusso ai sensi della citata legge n. 659 del 1961, quali scuole, caserme,
ospedali.
e) Pertinenze di immobili abitativi. Gli immobili funzionalmente connessi
all'unita' abitativa, tali da costituirne pertinenza ai sensi dell'art. 817
del codice civile, come gia' precisato con la circolare n. 247/E, devono
ritenersi compresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione. Il beneficio
compete anche se gli interventi di recupero hanno ad oggetto la sola
pertinenza di unita' ad uso abitativo ed anche nell'ipotesi in cui la
stessa e' situata in un edificio che non ha prevalente destinazione
abitativa. Cio' in quanto l'agevolazione si estende alle pertinenze
non in ragione della loro classificazione catastale ma in quanto
costituiscono parte complementare dell'unita' abitativa.
2. Tipologia degli interventi agevolati
L'art. 7, comma 1, lett. b), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA
del 10 per cento agli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma,
lettere a), b), c), e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, consistenti,
rispettivamente, in interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione
straordinaria, di recupero e restauro conservativo e di ristrutturazione
edilizia. Non vengono tuttavia abrogate le disposizioni che gia' prevedono, in
materia di aliquote IVA, un trattamento agevolato per gli interventi di
recupero edilizio, le quali, in quanto piu' favorevoli, vengono espressamente
fatte salve.
Continuano quindi ad applicarsi, anche per l'anno 2000, le
disposizioni recate dai n. 127-quaterdecies) e 127 terdecies) della tabella A,
parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 le quali prevedono, tra l'altro,
in via non transitoria e senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili,
l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di servizi
dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi
di cui all'art. 31, lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978, nonche'
alle cessioni di beni, escluse le materie prime e smilavorate, forniti per la
relativa realizzazione. Resta, inoltre, salva l'applicazione del n.
127-duodecies) della Tab. A, parte terza, che prevede l'applicazione
dell'aliquota del 10 per cento agli interventi di manutenzione ordinaria
realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica.
La portata innovativa della norma resta sostanzialmente circoscritta
agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In ordine alla
individuazione di tali interventi sono stati forniti chiarimenti con la
circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, paragrafo 3.4, emanata d'intesa con il
Ministero dei Lavori Pubblici. In tale occasione e' stato precisato che
caratteristica della manutenzione ordinaria e' il mantenimento degli elementi
di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di
riparazione dell'esistente.
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese,
a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui
relativi impianti tecnologici.
Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di
manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli
di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della
funzionalita', compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es.
porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle
quali vengono corrisposti canoni annui. Resta inteso che, ove in base al
contratto di manutenzione vengano rese anche altre prestazioni, che non
consistono nella realizzazione degli interventi di recupero, per le quali non
sia indicato un distinto corrispettivo (quali ad esempio la copertura
assicurativa della responsabilita' civile verso terzi), l'agevolazione in
questione non si rende applicabile poiche' l'oggetto del contratto e'
costituito da una prestazione complessa a fronte di un corrispettivo unitario.
Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi, sempre
a titolo esemplificativo, la sostituzione di infissi interni e serramenti con
modifica di materiale o tipologia di infisso, gli interventi finalizzati al
risparmio energetico, la realizzazione e l'adeguamento di centrali termiche e
di impianti di ascensori.
3. Operazioni agevolate
L'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la
realizzazione degli interventi suddetti. Non viene fatto esplicito
riferimento al contratto di appalto per cui la prestazione puo' essere
oggetto anche di un contratto d'opera o di altri accordi negoziali.
3.1 Prestazioni professionali
Non rientrano nell'agevolazione le prestazioni rese da professionisti
in quanto esse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento
ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta. Va tenuto presente
del resto che tali prestazioni esulano dalla ratio agevolativa della direttiva
comunitaria, tesa ad incentivare l'impiego di manodopera in determinati
settori ad alta intensita' di lavoro, e che il legislatore nazionale, quando
ha voluto estendere il beneficio di aliquota previsto per il settore edilizio
anche alle prestazioni professionali, le ha espressamente richiamate.
Pertanto, le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri,
architetti, ecc.), anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio,
restano assoggettate alla aliquota ordinaria del 20 per cento.
3.2 Subappalti
Particolari problemi interpretativi si sono posti in relazione
all'applicabilita' dell'aliquota ridotta alle prestazioni di servizi rese in
esecuzione di subappalti. In passato l'Amministrazione Finanziaria ha
affermato (Circ. 21 febbraio 1973, n. 20, emanata dalla soppressa Direzione
Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari) che ai subappalti
si applica lo stesso trattamento tributario previsto per gli appalti,
considerato che essi concorrono alla realizzazione dell'opera finale. Nel caso
in esame tuttavia si ritiene che tale orientamento non possa essere seguito in
quanto la norma agevolativa introdotta dalla legge "finanziaria 2000"
considera la prestazione avente ad oggetto l'intervento di recupero nella sua
unitarieta'. Cio' si evince in particolare dall'espresso riferimento,
contenuto nell'ultima parte della disposizione, al "valore complessivo della
prestazione", valore con il quale deve essere raffrontato quello dei beni
significativi forniti per l'esecuzione dell'intervento, al fine di
determinare il limite entro cui a tali beni puo' essere applicata l'aliquota
del 10 per cento.
Nel rapporto tra l'impresa appaltatrice ed il subappaltatore, non e'
evidentemente possibile realizzare il raffronto tra il valore dei beni forniti
nell'ambito del complessivo intervento di recupero ed il valore di questo
ultimo.
In considerazione dei meccanismi applicativi previsti dalla norma di
cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e tenuto conto delle disposizioni
comunitarie in attuazione delle quali essa e' stata emanata, si deve ritenere
che l'agevolazione sia diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di
recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della
prestazione. Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi intermedie
nella realizzazione dell'intervento, e cioe' alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore
d'opera, l'IVA resta applicabile con l'aliquota per esse prevista. Tali beni e
servizi verranno, naturalmente, assoggettati all'aliquota del 10 per cento
nella successiva fase di riaddebito al committente, in quanto confluiranno nel
corrispettivo globale dell'intervento di recupero agevolato.
3.3 Fornitura di beni
Come detto in premessa, i beni finiti e le materie prime e
semilavorate, utilizzati per la realizzazione dell'intervento di recupero,
rientrano nella previsione agevolativa, salve le limitazioni previste per i
beni di valore significativo (per le quali si rinvia al paragrafo 4) quando
vengano forniti dal soggetto che esegue l'intervento. L'articolo 7, comma 1,
lettera b), infatti, non agevola le cessioni di beni in quanto tali, ma in
quanto la realizzazione dell'intervento, che e' il vero oggetto della
agevolazione, comporta anche la fornitura dei beni.
In considerazione della ratio dell'agevolazione deve ritenersi che
l'aliquota IVA ridotta competa anche nell'ipotesi in cui l'intervento di
recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiche'
l'apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della
qualificazione dell'operazione. L'oggetto della norma agevolativa e' infatti
costituito dalla realizzazione dell'intervento di recupero, a prescindere
dalle modalita' utilizzate per raggiungere tale risultato.
L'applicazione dell'aliquota agevolata non e' preclusa dalla
circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a
quello della prestazione. Cio' si evince dal fatto che lo stesso legislatore,
disciplinando l'applicazione dell'agevolazione in relazione ad alcuni beni
cosiddetti di valore "significativo", ha contemplato l'ipotesi in cui il
valore dei beni forniti nell'ambito dell'intervento sia prevalente rispetto a
quello della prestazione. La circostanza, inoltre, che soltanto in relazione
ad alcuni di tali beni la legge ponga dei limiti per l'applicazione
dell'agevolazione, comporta che l'aliquota del 10 per cento si applica agli
altri beni forniti dal prestatore (dovendosi ritenere tale, ai fini della
agevolazione in esame, anche colui che effettua la semplice posa in opera), a
prescindere dal loro valore.
Ad esempio, la sostituzione degli infissi interni ed esterni consiste
in un lavoro edile che, a seconda che venga o meno mutato il materiale
rispetto a quello degli infissi preesistenti, configura una prestazione di
manutenzione straordinaria o ordinaria e quindi un intervento di recupero
agevolato. Conseguentemente, gli infissi che vengano forniti dal soggetto che
esegue la relativa prestazione di sostituzione rientrano nell'ambito della
previsione agevolativa entro i limiti previsti per i beni di valore cosiddetto
"significativo" di cui si dira' al paragrafo successivo. L'aliquota del 10 per
cento, invece, non si rende applicabile se i beni, anche se finalizzati ad
essere impiegati in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria,
vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, o
vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori. In tali ipotesi
alle cessioni dei beni dovra' essere applicata l'aliquota del 20 per cento.
In proposito si precisa che in base alla previsione recata dall'art.
7, comma 1, che fa salve le norme di maggior favore gia' vigenti, continua ad
applicarsi il n. 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n.
633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento ai
beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione
degli interventi di recupero e risanamento conservativo e di quelli di
ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, legge n.
457 del 1978. Pertanto, le cessioni di beni finiti, utilizzati per realizzare
tali tipologie di lavori edilizi, restano assoggettate all'aliquota ridotta
anche se acquistate direttamente dal committente dei lavori. Per la
individuazione dei beni finiti si rimanda ai chiarimenti forniti con la
circolare n. 1/E del 1 marzo 1994.
4. Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito degli
interventi di recupero
Come gia' chiarito l'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 1,
lett. b), per le prestazioni relative agli interventi di recupero si estende,
in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni
necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. Detti
beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende
necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A
tale regola fanno eccezione i beni cosiddetti di "valore significativo", la
individuazione dei quali e' stata effettuata, con decreto del Ministro delle
Finanze 29 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie
generale), emanato in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7,
comma 1, lett. b) della legge finanziaria.
Trattasi di:
- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetteria da bagno;
- impianti di sicurezza;
L'elenco deve ritenersi tassativo, nel senso che la limitazione del
beneficio puo' venire in causa soltanto in relazione ai beni ivi indicati. I
termini utilizzati per l'individuazione dei beni suddetti vanno intesi nel
loro significato generico e non in senso tecnico, riferendosi anche ai beni
che hanno la stessa funzionalita' di quelli espressamente menzionati ma che
per specifiche caratteristiche o esigenze commerciali assumono una diversa
denominazione (ad esempio tra le apparecchiature di condizionamento e riciclo
dell'aria devono comprendersi anche gli apparecchi per la climatizzazione).
Per tutti i beni diversi da quelli sopra elencati vale il principio
generale che li considera parte indistinta della prestazione di servizi.
Ai beni elencati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in
via normativa e' stata posta la presunzione che il loro valore assuma una
certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazione agevolate), invece, l'aliquota ridotta si applica solo fino a
concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei
predetti beni.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo
complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto
dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle
materie prime e semilavorate, nonche' degli altri beni necessari per
l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non
deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della
manodopera.
In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della
prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti
nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La
differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla
fornitura del bene significativo e' applicabile l'aliquota del 10 per cento.
Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria
del 20 per cento.
Puo' affermarsi, per semplicita', che il "bene significativo" fornito
nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10
per cento se il suo valore non supera la meta' di quello dell'intera
prestazione Per i beni aventi un valore superiore l'agevolazione si applica
entro il limite sopra precisato.
4.1 Parti e pezzi staccati di beni significativi
Il limite di applicabilita' dell'agevolazione previsto per i beni
significativi concerne i beni, indicati nel decreto Ministeriale, considerati
nella loro interezza e non e' riferibile alle singole parti o pezzi staccati
che li compongono.
Le componenti staccate (ad esempio il bruciatore di una caldaia)
quando vengono fornite nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad
oggetto un intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma
ma, al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel decreto
ministeriale come beni significativi, confluiscono nel trattamento fiscale
previsto per la prestazione.
Cio' sia che trattisi di parti aventi notevole rilevanza rispetto
alla struttura ed alla funzionalita' del bene sia che trattisi di parti di
scarso valore.
4.2 Valore dei beni significativi
La norma agevolativa non contiene alcuna previsione in ordine alla
quantificazione dell'imponibile, relativo alla fornitura dei beni di valore
significativo, da assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento. Il valore
dei suddetti beni deve quindi essere individuato in base ai principi di
carattere generale che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto.
In particolare assume rilievo l'art. 13 del DPR n. 633 del 1972 in
base al quale la base imponibile all'IVA e' costituita dall'ammontare dei
corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni
contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29
dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall'accordo
contrattuale stipulato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia
privata.
5. Fatturazione delle operazioni agevolate
L'agevolazione in esame si applica a tutte le operazioni effettuate
nell'anno 2000. Ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633 le prestazioni di servizi
si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e, se
antecedente, al momento di emissione della fattura. Per le prestazioni
effettuate nei confronti degli enti indicati nell'art. 6, quinto comma, del
DPR n. 633 del 1972 l'effettuazione e' comunque da considerarsi avvenuta al
momento di emissione della fattura anche se l'esigibilita' dell'imposta e'
differita al momento successivo in cui verra' pagato il corrispettivo (vedi
cir. n. 328/E del 24 dicembre 1997).
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, prevista
dall'art. 7, comma 1, lett. b) rileva, quindi, la data di emissione della
fattura, che deve essere compresa tra il primo gennaio 2000 ed il 31 dicembre
di tale anno, a prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro
conclusione. Per i lavori che sono iniziati anteriormente al 2000 o che
termineranno successivamente a tale anno, il beneficio si rende applicabile
alle rate o agli acconti fatturati nell'anno.
Per le prestazioni per le quali ai sensi dell'art. 22, n. 4, del DPR n.
633, l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal
cliente al momento di effettuazione dell'operazione, occorre fare riferimento,
ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, al
pagamento del corrispettivo ed all'assolvimento dell'obbligo di certificazione
fiscale stabilito dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, secondo
le modalita' stabilite dal DPR 21 dicembre 1996, n. 696 concernente il
regolamento per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi.
5.1 Modalita' di fatturazione
La fattura emessa ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972 dal
prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare,
oltre al servizio formante l'oggetto della prestazione, anche i beni di
valore significativo (individuati con il decreto del Ministro delle Finanze
del 29 dicembre 1999), che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.
Tale distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti
beni sono suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella
del 10 per cento entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo
della prestazione complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 20
per cento per la parte di valore residua.
Al fine di evidenziare la corretta applicazione del beneficio occorre
che in fattura sia indicato sia il corrispettivo complessivo dell'operazione,
comprensivo del valore dei suddetti beni, che il valore di questi ultimi. La
base imponibile da assoggettare all'aliquota del dieci per cento risulta
costituita dalla differenza tra i due importi e dalla parte di valore del bene
significativo corrispondente a tale differenza. L'ammontare che residua deve,
invece, essere assoggettato all'aliquota del venti per cento.
I suddetti dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in
cui dal calcolo risulti che l'intero valore del bene significativo deve essere
assoggettata all'aliquota ridotta.
Nella ipotesi in cui l'emissione della fattura non risulti
obbligatoria, il documento di certificazione fiscale emesso in luogo della
stessa deve recare comunque le indicazioni sopra menzionate, idonee a
costituire strumento di supporto per la verifica della corretta applicazione
dell'aliquota del 10 per cento.
5.2. Modalita' di fatturazione in caso di pagamento di acconti
Le modalita' di fatturazione sopra descritte, comportano la necessita'
di particolari aggiustamenti nel caso in cui il pagamento del corrispettivo
avvenga in piu' soluzioni.
Rispetto a tale ipotesi si precisa che se la realizzazione dello
intervento di recupero comporta anche la fornitura di beni significativi, il
limite di valore entro cui applicare l'aliquota del 10 per cento ai suddetti
beni, dovra' essere calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto
dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del
bene significativo dovra' poi essere riportato, nella quota percentuale
corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al
singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da
assoggettare all'aliquota del 10 per cento sia quella da assoggettare
all'aliquota ordinaria.
In proposito si precisa che, ove per gli interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria, agevolati nell'anno 2000 ai sensi dell'7, comma 1,
lett. b), siano gia' stati pagati degli acconti nell'anno 1999, a tali somme
non si applica l'aliquota IVA del 10 per cento (salva come sopra detto
l'applicazione del n. 127-duodecies della Tabella A, parte III, allegata al
DPR n. 633 del 1972, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria
realizzati su immobili di edilizia residenziale pubblica per i quali si rinvia
al paragrafo 1) in quanto la norma agevolativa entra in vigore a partire dal
primo gennaio 2000.
Riprendendo l'ipotesi in cui l'intervento di recupero comporti anche
la fornitura di beni significativi, si fa presente che assume rilevanza, ai
fini dell'applicazione della norma agevolativa, soltanto la parte di valore
del bene corrispondente alla percentuale di pagamenti che verranno effettuati
nell'anno di vigenza dell'agevolazione. Il limite entro cui applicare
l'aliquota del dieci per cento alla parte di valore del bene significativo
cosi' individuata, deve essere poi calcolata in relazione alla sola parte di
corrispettivo che verra' fatturata in tale periodo.