Circolare 71 del 07.04.00 

MATERIA FISCALE: Iva 



OGGETTO Art. 7, comma 1, lett. b) della legge 23 dicembre 1999 n. 488 - 
Applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata. 



TESTO
                                    Alle Direzioni Regionali delle Entrate    
                                    Agli Uffici Delle Entrate                 
                                    Ai   Centri di Servizio delle Imposte     
                                         Dirette e Indirette                  
                  e, per conoscenza,                                          
                                    Alle Direzioni Centrali del Dipartimento  
                                         delle Entrate                        
                                    Al   Segretariato Generale                
                                    Al   Servizio Consultivo ed Ispettivo     
                                         Tributario                           
                                    Al   Comando Generale della Guardia di    
                                         Finanza                              
                                    Alla Confederazione Nazionale Italiana    
                                         dell'Artigianato - CNA               
                                    Alla Confederazione Generale              
                                         dell'artigianato- Confartigianato    
                                    All' Associazione Nazionale dei           
                                         Costruttori Edili- ANCE              
                                    All' Associazione fra le Societa' italiane
                                         per Azioni - ASSONIME                
                                    Alla Confederazione Cooperative Italiane  
                                    Alla Lega delle Cooperative               
                                    All' Associazione Nazionale dei Comuni    
                                         d'Italia - ANCI                      
                    -----------------------------------------                 
INDICE                                                                        
Premessa                                                                      
1.   Immobili interessati all'agevolazione                                    
2.   Tipologia degli interventi agevolati                                     
3.   Operazioni agevolate                                                     
     3.1 Prestazioni professionali                                            
     3.2 Subappalti                                                           
     3.3 Forniture di beni                                                    
4.   Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito                     
     degli interventi di recupero                                             
     4.1. Parti e pezzi staccati di beni significativi                        
     4.2 Valore dei beni significativi                                        
5.   Fatturazione delle operazioni agevolate                                  
     5.1 Modalita' di fatturazione                                            
     5.2 Modalita' di fatturazione in caso di pagamento di acconti            
                     --------------------------------------------             
        Premessa                                                              
       Dal 1  gennaio  al 31 dicembre 2000, alle prestazioni aventi ad oggetto
interventi di   recupero  del patrimonio  edilizio, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione  abitativa, si rende applicabile l'aliquota IVA del 10
per cento, ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 (d'ora in poi indicato brevemente  come art. 7, comma 1, lett. b)).    
Sulla base della citata disposizione la medesima aliquota si applica, in linea
generale, anche    ai    beni    forniti    dal prestatore del servizio per la
realizzazione dell'intervento di recupero.                                    
       In relazione a tale disposizione sono stati forniti i primi chiarimenti
con la   circolare  n. 247/E del 29 dicembre 1999. Si ritiene, tuttavia, utile
affrontare le   ulteriori problematiche interpretative  emerse in questo primo
periodo di   vigenza dell'agevolazione, introdotta, come noto, per recepire la
direttiva comunitaria    1999/85/CE  del Consiglio del 22 ottobre 1999, con la
quale e'   stata  concessa agli Stati membri la facolta'  di applicare, per un
periodo di   tempo  determinato,  una aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta
intensita' di lavoro.                                                         
       1. Immobili interessati all'agevolazione                               
       L'art. 7,   co.   1,   lett. b) fa espresso riferimento ai fabbricati a
prevalente destinazione abitativa.                                            
       Devono ritenersi tali:                                                 
a) Unita'   immobiliari  classificate nelle categorie catastali  da A1 ad A11,
   ad eccezione   di   quelle   appartenenti  alla categoria catastale A10,  a
   prescindere dal   loro   effettivo   utilizzo. L'agevolazione si applica ai
   lavori eseguiti   sulle   singole  unita' abitative indipendentemente dalla
   tipologia dell'edificio del quale esse sono parte, e quindi  anche nel caso
   in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa.                   
b) Interi   fabbricati   a  prevalente destinazione abitativa i quali assumono
   rilievo, ai   fini    dell'agevolazione   in esame, per quanto concerne gli
   interventi di   recupero   eseguiti  sulle parti comuni.  A tali interventi
   l'aliquota del   10   per   cento si applica  anche in relazione alle quote
   millesimali corrispondenti alle unita' non abitative situate nell'edificio.
        Devono considerarsi "a prevalente destinazione abitativa" i fabbricati
aventi piu'  del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad
uso abitativo   privato; in assenza di un espresso richiamo  alla legge n. 408
del 1949   (Legge   Tupini)   e successive modificazioni, per classificare gli
immobili  come   edifici a prevalente destinazione abitativa  non e' richiesta
anche l'ulteriore   condizione che non possa essere adibito ai negozi piu' del
venticinque per cento della superficie non abitativa.                         
        Se l'intervento   di   recupero viene realizzato, anziche' sulle parti
comuni, su   una singola unita' immobiliare del fabbricato,  l'agevolazione si
applica solo   se  tale unita'  ha le caratteristiche abitative descritte alla
precedente lettera   a)   o  ne costituisce una pertinenza. Restano, pertanto,
esclusi dall'agevolazione   gli   interventi  che  sono eseguiti  sulle unita'
immobiliari aventi diversa destinazione, pur se facenti parte di un fabbricato
che unitariamente considerato ha  prevalente destinazione abitativa.          
c) Edifici di edilizia  residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della
   destinazione abitativa,  individuata secondo i criteri  di cui alle lettere
   precedenti. Tali  edifici, per la cui definizione si  rinvia ai chiarimenti
   forniti con   la   circolare   n.  151/E del 9 luglio 1999, rientrano nella
   previsione agevolativa   in esame, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), in
   quanto il   termine  "privato", contenuto nella norma, non e' riferito alla
   natura pubblica o privata del possessore dell'immobile, ma alla circostanza
   che questo venga adibito a dimora di soggetti privati.                     
        Per l'anno   2000,   pertanto,  l'aliquota del 10 per cento si applica
anche agli  interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lett. a),
della l.   n.   457/1978 realizzati su tali edifici, fermo restando che per le
altre tipologie   di  interventi contemplate dal citato art. 31, come si dira'
al paragrafo   seguente,   l'aliquota   del  10 per cento si applica in virtu'
delle disposizioni    contenute    nei    n.  127-duodecies), 127-terdecies) e
127-quaterdecies) della   tabella  A, parte terza, allegata al DPR  26 ottobre
1972, n. 633.                                                                 
d) Edifici  assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art.
   1 della   legge   19   luglio  1961, n. 659, a condizione che costituiscano
   stabile residenza di collettivita'.                                        
        Possono considerarsi  tali, ad esempio, gli orfanotrofi, gli ospizi, i
brefotrofi, i   conventi.   Per  questi edifici  non rileva la classificazione
catastale  ma   la   circostanza   oggettiva  di essere destinati a costituire
residenza stabile   delle    collettivita'  che vi alloggiano. Naturalmente se
l'edificio e'   destinato   solo   in  parte a finalita' abitative  l'aliquota
ridotta e'   applicabile   agli   interventi   che interessano le parti comuni
dell'edificio sempreche' la parte abitativa rappresenti piu' del cinquanta per
cento della   superficie  e a quelli che  vengono realizzati sulla  sola parte
abitativa, secondo quanto precisato nelle precedenti lettere a) e b).         
        Restano esclusi dall'ambito oggettivo della norma in esame, in quanto,
come gia'  chiarito con la richiamata circolare  n. 151/E, privi del carattere
di stabile residenza, gli altri edifici assimilati alle case di abitazione non
di lusso   ai sensi della citata legge n. 659 del 1961, quali scuole, caserme,
ospedali.                                                                     
e) Pertinenze   di   immobili  abitativi. Gli immobili funzionalmente connessi
   all'unita' abitativa, tali da costituirne pertinenza ai sensi dell'art. 817
   del codice   civile,  come gia' precisato con la circolare n. 247/E, devono
   ritenersi compresi  nell'ambito applicativo dell'agevolazione. Il beneficio
   compete  anche   se   gli   interventi di recupero hanno ad oggetto la sola
   pertinenza di   unita'   ad   uso abitativo ed anche nell'ipotesi in cui la
   stessa e'   situata   in   un   edificio che non ha prevalente destinazione
   abitativa.  Cio' in   quanto   l'agevolazione si  estende alle   pertinenze
   non  in ragione   della loro    classificazione   catastale   ma  in quanto
   costituiscono parte complementare dell'unita' abitativa.                   
        2. Tipologia degli interventi agevolati                               
        L'art. 7,  comma 1, lett. b), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA
del 10  per cento agli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma,
lettere a),   b),   c),   e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, consistenti,
rispettivamente, in   interventi   di  manutenzione ordinaria, di manutenzione
straordinaria, di   recupero   e   restauro conservativo e di ristrutturazione
edilizia. Non vengono tuttavia abrogate le disposizioni che gia' prevedono, in
materia di   aliquote   IVA,   un  trattamento agevolato per gli interventi di
recupero edilizio,  le quali, in quanto piu' favorevoli, vengono espressamente
fatte salve.                                                                  
        Continuano quindi    ad    applicarsi,    anche    per l'anno 2000, le
disposizioni recate dai n. 127-quaterdecies) e 127 terdecies) della tabella A,
parte III,   allegata  al DPR n. 633 del 1972 le quali prevedono, tra l'altro,
in via non transitoria e senza limiti attinenti alla tipologia degli immobili,
l'applicazione dell'aliquota  IVA del 10 per cento alle prestazioni di servizi
dipendenti da contratti d'appalto relativi alla realizzazione degli interventi
di  cui   all'art.   31, lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978, nonche'
alle cessioni di beni, escluse le materie prime e smilavorate, forniti  per la
relativa realizzazione.    Resta,    inoltre,    salva   l'applicazione del n.
127-duodecies) della    Tab.    A,    parte terza,  che prevede l'applicazione
dell'aliquota del   10   per  cento  agli interventi di manutenzione ordinaria
realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica.                      
        La portata   innovativa della norma resta sostanzialmente circoscritta
agli interventi   di   manutenzione  ordinaria e straordinaria. In ordine alla
individuazione di   tali   interventi    sono stati forniti chiarimenti con la
circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, paragrafo 3.4, emanata d'intesa con il
Ministero dei   Lavori   Pubblici.   In  tale occasione e' stato precisato che
caratteristica della manutenzione ordinaria  e' il mantenimento degli elementi
di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere  sostanzialmente di
riparazione dell'esistente.                                                   
        Tra gli  interventi di manutenzione ordinaria possono essere comprese,
a titolo esemplificativo, le piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui
relativi impianti tecnologici.                                                
        Il beneficio    si    rende   inoltre applicabile alle  prestazioni di
manutenzione obbligatoria,    previste per gli impianti elevatori e per quelli
di riscaldamento,  consistenti  in verifiche periodiche e nel ripristino della
funzionalita', compresa la sostituzione  delle parti di ricambio (ad es.      
porte, pannelli,   serrature,   funi  etc.)  in caso  di usura, a fronte delle
quali vengono   corrisposti   canoni  annui.  Resta inteso che, ove in base al
contratto di   manutenzione   vengano   rese  anche altre prestazioni, che non
consistono nella  realizzazione degli interventi di recupero, per le quali non
sia indicato    un    distinto    corrispettivo (quali ad esempio la copertura
assicurativa della   responsabilita'   civile  verso terzi), l'agevolazione in
questione non    si    rende    applicabile poiche' l'oggetto del contratto e'
costituito da una prestazione complessa a fronte di un corrispettivo unitario.
        Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi, sempre
a titolo  esemplificativo, la sostituzione di infissi interni e serramenti con
modifica di   materiale  o tipologia di infisso, gli interventi finalizzati al
risparmio energetico, la realizzazione e  l'adeguamento di centrali termiche e
di impianti di ascensori.                                                     
        3. Operazioni agevolate                                               
        L'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la
realizzazione degli    interventi    suddetti.     Non   viene fatto esplicito
riferimento al   contratto   di   appalto  per cui  la prestazione puo' essere
oggetto anche di un contratto d'opera o di altri accordi negoziali.           
        3.1 Prestazioni professionali                                         
        Non rientrano  nell'agevolazione le prestazioni rese da professionisti
in quanto esse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento
ma risultano  a questo collegate solo in maniera indiretta. Va tenuto presente
del resto che tali prestazioni esulano dalla ratio agevolativa della direttiva
comunitaria, tesa   ad   incentivare   l'impiego  di manodopera in determinati
settori ad   alta intensita' di lavoro, e che il legislatore nazionale, quando
ha voluto  estendere il beneficio di aliquota previsto per il settore edilizio
anche alle prestazioni professionali, le ha espressamente richiamate.         
        Pertanto, le  prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri,
architetti, ecc.),   anche   se inerenti agli interventi di recupero edilizio,
restano assoggettate alla aliquota ordinaria del 20 per cento.                
        3.2 Subappalti                                                        
        Particolari problemi    interpretativi     si  sono posti in relazione
all'applicabilita' dell'aliquota   ridotta alle prestazioni di servizi rese in
esecuzione di    subappalti.     In   passato l'Amministrazione Finanziaria ha
affermato  (Circ.   21 febbraio 1973, n. 20, emanata dalla soppressa Direzione
Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari) che ai subappalti
si applica    lo    stesso    trattamento tributario previsto per gli appalti,
considerato che essi concorrono alla realizzazione dell'opera finale. Nel caso
in esame tuttavia si ritiene che tale orientamento non possa essere seguito in
quanto la    norma    agevolativa   introdotta dalla legge  "finanziaria 2000"
considera la  prestazione avente ad oggetto l'intervento di recupero nella sua
unitarieta'. Cio'    si    evince    in particolare dall'espresso riferimento,
contenuto nell'ultima   parte della disposizione, al "valore complessivo della
prestazione", valore   con    il quale deve essere raffrontato quello dei beni
significativi  forniti     per    l'esecuzione    dell'intervento,  al fine di
determinare il  limite entro cui  a tali beni puo' essere applicata l'aliquota
del 10 per cento.                                                             
        Nel rapporto   tra l'impresa appaltatrice ed il subappaltatore, non e'
evidentemente possibile realizzare il raffronto tra il valore dei beni forniti
nell'ambito del   complessivo   intervento di recupero  ed il valore di questo
ultimo.                                                                       
        In considerazione  dei meccanismi applicativi  previsti dalla norma di
cui all'art.   7,   comma   1,   lett.   b) e tenuto conto  delle disposizioni
comunitarie in attuazione delle quali essa e' stata emanata, si  deve ritenere
che l'agevolazione   sia   diretta  ai soggetti beneficiari dell'intervento di
recupero, identificabili    ordinariamente    con   i consumatori finali della
prestazione. Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi intermedie
nella realizzazione   dell'intervento,  e cioe' alle cessioni  di beni ed alle
prestazioni di   servizi  rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore
d'opera, l'IVA resta applicabile con l'aliquota per esse prevista. Tali beni e
servizi verranno,   naturalmente,   assoggettati all'aliquota del 10 per cento
nella successiva fase di riaddebito al committente, in quanto confluiranno nel
corrispettivo globale dell'intervento di recupero agevolato.                  
        3.3 Fornitura di beni                                                 
        Come detto    in    premessa,    i    beni finiti e le materie prime e
semilavorate, utilizzati   per   la realizzazione dell'intervento di recupero,
rientrano nella   previsione  agevolativa, salve le limitazioni previste per i
beni di   valore  significativo (per le quali si rinvia al paragrafo 4) quando
vengano forniti   dal soggetto che esegue l'intervento. L'articolo 7, comma 1,
lettera  b),   infatti,  non agevola le cessioni di beni in quanto tali, ma in
quanto la    realizzazione    dell'intervento,    che e' il vero oggetto della
agevolazione, comporta anche la fornitura dei beni.                           
        In considerazione   della   ratio dell'agevolazione deve ritenersi che
l'aliquota IVA   ridotta   competa   anche nell'ipotesi in cui l'intervento di
recupero si   realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiche'
l'apporto della   manodopera   assume   un   particolare rilievo ai fini della
qualificazione dell'operazione.   L'oggetto della norma agevolativa e' infatti
costituito dalla   realizzazione   dell'intervento  di recupero, a prescindere
dalle modalita' utilizzate per raggiungere tale risultato.                    
        L'applicazione dell'aliquota    agevolata    non    e'  preclusa dalla
circostanza che   la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a
quello della  prestazione. Cio' si evince dal fatto che lo stesso legislatore,
disciplinando l'applicazione   dell'agevolazione   in relazione ad alcuni beni
cosiddetti di   valore    "significativo",  ha contemplato l'ipotesi in cui il
valore dei  beni forniti nell'ambito dell'intervento sia prevalente rispetto a
quello della   prestazione. La circostanza, inoltre, che soltanto in relazione
ad alcuni    di    tali    beni   la legge ponga dei limiti per l'applicazione
dell'agevolazione, comporta   che  l'aliquota del 10 per cento si applica agli
altri beni   forniti   dal  prestatore (dovendosi ritenere tale, ai fini della
agevolazione in  esame, anche colui che effettua la semplice posa in opera), a
prescindere dal loro valore.                                                  
        Ad esempio,  la sostituzione degli infissi interni ed esterni consiste
in un   lavoro   edile   che,   a seconda che venga o meno mutato il materiale
rispetto a   quello  degli infissi preesistenti, configura  una prestazione di
manutenzione straordinaria   o   ordinaria  e quindi un intervento di recupero
agevolato. Conseguentemente, gli infissi che vengano forniti dal soggetto  che
esegue la   relativa  prestazione di sostituzione  rientrano nell'ambito della
previsione agevolativa entro i limiti previsti per i beni di valore cosiddetto
"significativo" di cui si dira' al paragrafo successivo. L'aliquota del 10 per
cento, invece,   non   si rende applicabile se i beni, anche se finalizzati ad
essere impiegati   in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria,
vengono forniti  da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, o
vengano acquistati   direttamente  dal committente dei lavori. In tali ipotesi
alle cessioni dei beni dovra' essere applicata l'aliquota del 20 per cento.   
        In proposito   si precisa che in base alla previsione recata dall'art.
7, comma  1, che fa salve le norme di maggior favore gia' vigenti, continua ad
applicarsi il n. 127 terdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR n.
633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento ai
beni, escluse   le  materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione
degli interventi   di    recupero   e  risanamento conservativo e di quelli di
ristrutturazione edilizia   di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, legge n.
457 del 1978. Pertanto, le cessioni di beni finiti,  utilizzati per realizzare
tali tipologie   di  lavori edilizi, restano assoggettate all'aliquota ridotta
anche se    acquistate    direttamente    dal   committente dei lavori. Per la
individuazione  dei   beni   finiti   si rimanda ai chiarimenti forniti con la
circolare n. 1/E del 1 marzo 1994.                                            
        4.  Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito degli        
           interventi di recupero                                             
        Come gia'   chiarito   l'agevolazione   prevista dall'art. 7, comma 1,
lett. b),  per le prestazioni relative agli interventi di recupero si estende,
in linea generale,  anche alle materie prime e semilavorate ed agli altri beni
necessari per   i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. Detti
beni, infatti,   confluiscono    nel   valore della prestazione e non si rende
necessaria una   loro  distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A
tale regola   fanno eccezione i beni cosiddetti di  "valore significativo", la
individuazione dei   quali e' stata effettuata, con decreto del Ministro delle
Finanze 29   dicembre   1999   (pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie
generale), emanato    in   attuazione  della previsione contenuta nell'art. 7,
comma 1, lett. b) della legge finanziaria.                                    
       Trattasi di:                                                           
 - ascensori e montacarichi;                                                  
 - infissi interni ed esterni;                                                
 - caldaie;                                                                   
 - videocitofoni;                                                             
 - apparecchiature  di condizionamento e riciclo dell'aria;                   
 - sanitari e rubinetteria da bagno;                                          
 - impianti di sicurezza;                                                     
        L'elenco deve   ritenersi  tassativo, nel senso che la limitazione del
beneficio puo'   venire in causa soltanto in relazione ai beni ivi indicati. I
termini utilizzati   per   l'individuazione dei beni suddetti vanno intesi nel
loro significato   generico e non in senso tecnico, riferendosi anche ai  beni
che hanno   la stessa funzionalita' di quelli espressamente menzionati  ma che
per specifiche   caratteristiche   o esigenze commerciali assumono una diversa
denominazione (ad  esempio tra le apparecchiature di condizionamento e riciclo
dell'aria devono comprendersi anche gli apparecchi per la climatizzazione).   
        Per tutti   i beni diversi da quelli sopra elencati vale  il principio
generale che li considera parte indistinta della prestazione di servizi.      
        Ai beni   elencati nel predetto  decreto ministeriale (per i quali  in
via normativa   e'   stata  posta la presunzione che il loro valore assuma una
certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazione  agevolate),   invece,   l'aliquota ridotta si applica solo fino a
concorrenza del  valore della prestazione, considerato al netto del valore dei
predetti beni.                                                                
        Tale limite  di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo
complessivo della  prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto
dal committente,   soltanto  il valore dei beni significativi. Il valore delle
materie prime    e    semilavorate,     nonche' degli altri beni necessari per
l'esecuzione dei  lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non
deve essere   individuato   autonomamente in quanto confluisce in quello della
manodopera.                                                                   
        In sostanza,    occorre    considerare    il  valore complessivo della
prestazione, individuare   il valore del bene o dei beni significativi forniti
nell'ambito della   prestazione   medesima   e sottrarlo dal corrispettivo. La
differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla
fornitura del bene significativo e' applicabile l'aliquota del 10 per cento.  
Il valore   residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota  ordinaria
del 20 per cento.                                                             
        Puo' affermarsi, per semplicita',  che il "bene significativo" fornito
nell'ambito della  prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10
per cento   se   il   suo   valore   non supera la meta' di quello dell'intera
prestazione Per   i beni aventi un valore superiore  l'agevolazione si applica
entro il limite sopra precisato.                                              
        4.1 Parti e pezzi staccati di beni significativi                      
        Il limite   di   applicabilita'  dell'agevolazione previsto per i beni
significativi concerne  i beni, indicati nel decreto Ministeriale, considerati
nella loro   interezza e non e' riferibile alle singole parti o pezzi staccati
che li compongono.                                                            
        Le componenti   staccate   (ad   esempio il bruciatore di una caldaia)
quando vengono   fornite   nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad
oggetto un   intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma
ma, al    pari    degli    altri   beni diversi da quelli indicati nel decreto
ministeriale come   beni   significativi, confluiscono nel trattamento fiscale
previsto per la prestazione.                                                  
        Cio' sia che trattisi di parti  aventi notevole rilevanza rispetto    
alla struttura ed alla funzionalita' del bene sia che trattisi  di parti di   
scarso valore.                                                                
        4.2 Valore dei beni significativi                                     
        La norma   agevolativa   non contiene alcuna previsione in ordine alla
quantificazione dell'imponibile,   relativo  alla fornitura dei beni di valore
significativo,  da   assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento. Il valore
dei suddetti   beni   deve   quindi  essere individuato in base ai principi di
carattere generale che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto.            
       In particolare   assume   rilievo  l'art. 13 del DPR n. 633 del 1972 in
base al   quale   la base imponibile all'IVA e' costituita dall'ammontare  dei
corrispettivi dovuti    al    cedente    o al prestatore secondo le condizioni
contrattuali. Come   valore   dei   beni  elencati nel decreto ministeriale 29
dicembre 1999   deve   quindi   essere  assunto quello risultante dall'accordo
contrattuale  stipulato   dalle    parti   nell'esercizio della loro autonomia
privata.                                                                      
       5.  Fatturazione delle operazioni agevolate                            
       L'agevolazione in   esame   si applica a tutte le operazioni effettuate
nell'anno 2000.  Ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 633 le prestazioni di servizi
si considerano   effettuate   al momento del pagamento del corrispettivo e, se
antecedente, al   momento   di    emissione  della fattura. Per le prestazioni
effettuate nei   confronti  degli enti indicati nell'art. 6, quinto comma, del
DPR n.   633  del 1972 l'effettuazione e' comunque da considerarsi avvenuta al
momento  di   emissione  della fattura anche se l'esigibilita' dell'imposta e'
differita al   momento  successivo in cui verra' pagato il corrispettivo (vedi
cir. n. 328/E del 24 dicembre 1997).                                          
       Ai fini  dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, prevista
dall'art. 7,   comma   1,  lett. b) rileva, quindi, la data di emissione della
fattura, che deve essere compresa tra il primo gennaio 2000  ed il 31 dicembre
di tale   anno,   a   prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro
conclusione. Per   i   lavori   che  sono iniziati anteriormente al 2000 o che
termineranno successivamente   a  tale anno, il beneficio si rende applicabile
alle rate o agli acconti fatturati  nell'anno.                                
       Per le prestazioni per le quali ai sensi dell'art. 22, n. 4, del DPR n.
633, l'emissione   della   fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal
cliente al momento di effettuazione dell'operazione, occorre fare riferimento,
ai fini   dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, al
pagamento del corrispettivo ed all'assolvimento dell'obbligo di certificazione
fiscale stabilito   dall'art. 12 della legge  30 dicembre 1991 n. 413, secondo
le modalita'   stabilite   dal   DPR   21 dicembre 1996, n. 696 concernente il
regolamento per   la   semplificazione   degli  obblighi di certificazione dei
corrispettivi.                                                                
         5.1 Modalita' di fatturazione                                        
         La fattura   emessa ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972 dal
prestatore che   realizza   l'intervento  di recupero agevolato deve indicare,
oltre al   servizio    formante   l'oggetto della prestazione, anche i beni di
valore significativo   (individuati  con il decreto del Ministro delle Finanze
del 29 dicembre 1999), che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.
         Tale distinta   indicazione  si rende necessaria in quanto i suddetti
beni sono  suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella
del 10 per cento  entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo
della prestazione   complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 20
per cento per la parte di valore residua.                                     
         Al fine di evidenziare la corretta applicazione del beneficio occorre
che in  fattura sia indicato sia il corrispettivo complessivo dell'operazione,
comprensivo del   valore dei suddetti beni, che il valore di questi ultimi. La
base imponibile   da   assoggettare   all'aliquota del dieci per cento risulta
costituita dalla differenza tra i due importi e dalla parte di valore del bene
significativo corrispondente a tale differenza. L'ammontare  che residua deve,
invece,  essere assoggettato all'aliquota del venti per cento.                
        I suddetti dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in
cui dal calcolo risulti che l'intero valore del bene significativo deve essere
assoggettata all'aliquota ridotta.                                            
        Nella ipotesi    in    cui    l'emissione    della fattura non risulti
obbligatoria, il   documento   di certificazione fiscale emesso in luogo della
stessa deve    recare    comunque    le indicazioni sopra menzionate, idonee a
costituire strumento   di supporto per la verifica della corretta applicazione
dell'aliquota del 10 per cento.                                               
        5.2. Modalita' di fatturazione in caso di pagamento di acconti        
        Le modalita' di fatturazione sopra descritte, comportano la necessita'
di particolari   aggiustamenti  nel caso in cui il pagamento del corrispettivo
avvenga in piu' soluzioni.                                                    
        Rispetto a   tale   ipotesi   si precisa che se la realizzazione dello
intervento di   recupero comporta anche la fornitura di beni significativi, il
limite di   valore entro cui applicare l'aliquota del 10 per cento ai suddetti
beni, dovra'   essere  calcolato  in relazione all'intero corrispettivo dovuto
dal committente   e   non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del
bene significativo   dovra'   poi   essere  riportato, nella quota percentuale
corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al
singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo  da
assoggettare all'aliquota    del    10    per cento sia quella da assoggettare
all'aliquota  ordinaria.                                                      
        In proposito   si  precisa che, ove per gli interventi di manutenzione
ordinaria o  straordinaria, agevolati nell'anno 2000 ai sensi dell'7, comma 1,
lett. b),   siano gia' stati pagati degli acconti nell'anno 1999, a tali somme
non si   applica   l'aliquota   IVA   del 10 per cento (salva come sopra detto
l'applicazione del   n.  127-duodecies della Tabella A, parte III, allegata al
DPR n.   633  del 1972, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria
realizzati su immobili di edilizia residenziale pubblica per i quali si rinvia
al paragrafo   1) in quanto la norma agevolativa entra in vigore a partire dal
primo gennaio 2000.                                                           
        Riprendendo l'ipotesi   in cui l'intervento di recupero comporti anche
la fornitura   di  beni significativi, si fa presente che assume rilevanza, ai
fini dell'applicazione   della  norma agevolativa, soltanto la parte di valore
del bene  corrispondente alla percentuale di pagamenti che verranno effettuati
nell'anno di    vigenza    dell'agevolazione.    Il limite entro cui applicare
l'aliquota del   dieci   per cento alla parte di valore del bene significativo
cosi' individuata,   deve essere poi calcolata in relazione alla sola parte di
corrispettivo  che verra' fatturata in tale periodo.                          
 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 15 aprile 2000