Circolare 77 del 17.04.00 

MATERIA FISCALE: Iva 



OGGETTO I.V.A. - Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o 
in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive 
rimaste infruttuose. Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
e successive modificazioni - Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) 
del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Art. 13-bis, commi 1 e 2, 
del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 



TESTO
                                   Alle Direzioni Regionali delle Entrate     
                                   Agli Uffici I.V.A.                         
                                   Agli Uffici delle Imposte Dirette          
                                   Agli Uffici delle Entrate                  
                                   Ai Centri di Servizi delle Imposte Dirette 
                                      e Indirette                             
                      e, p.c.:     Al Segretariato Generale                   
                                   Al Servizio Consultivo ed Ispettivo        
                                      Tributario                              
                                   Al Dipartimento delle Dogane e delle II.II.
                                   Al Comando Generale della Guardia di       
                                      Finanza                                 
                                   Al Ministero di Grazia e Giustizia         
                                   Alle Direzioni Centrali del Dipartimento   
                                      delle Entrate                           
                                   Alla Confederazione Generale dell'Industria
                                      Italiana                                
                                   Alla Associazione fra le Societa' Italiane 
                                      per Azioni - Assonime                   
                                   Alla Associazione Bancaria Italiana - Abi  
                                   Alla Associazione Nazionale fra le Imprese 
                                      Assicuratrici - Ania                    
                                   Alla Associazione Nazionale dei Costruttori
                                      Edili - Ance                            
                                   Alla Associazione Nazionale Comuni Italiani
                                      - Anci                                  
                                   Alla Confederazione Italiana Piccola e     
                                      Media Industria - Confapi               
                                   Alla Confederazione Italiana del Commercio 
                                      - Confcommercio                         
                                   Alla Confederazione Generale Artigianato - 
                                        Confartigianato                       
                                   Alla Confederazione Nazionale Artigianato -
                                        Cna                                   
                                   Alla Confederazione Generale               
                                        dell'Agricoltura Italiana             
                                   Alla Confederazione Cooperative Italiane   
                                   Alla Confederazione Nazionale Coltivatori  
                                        Diretti                               
                                   Alla Confederazione Italiana Coltivatori   
                                   Alla Confederazione Generale Italiana      
                                        Esercenti Attivita' Commerciali -     
                                        Confesercenti                         
                                   Alla Confederazione Italiana dei Servizi   
                                        Pubblici degli Enti Locali -          
                                        C.I.S.P.E.L.                          
                                   Alla Confederazione Generale Italiana del  
                                        Traffico e dei Trasporti - Confetra  
 
                 ------------------------------------------                   
1.PREMESSA                                                                    
        L'art. 2, comma 1, lett. c-bis) del decreto legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito,   con   modifiche,   dalla  legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha
modificato l'articolo   26,  secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
che consente   al  cedente del bene o al prestatore del servizio di operare la
variazione in   diminuzione   dell'imponibile e dell'imposta in conseguenza di
dichiarazioni di   nullita',  annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
simili dei   relativi   contratti   o per effetto di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente.                                                             
        Alle suddette   fattispecie,   per   effetto della modifica recata dal
citato art. 2, comma 1, lett. c-bis) della legge n. 30 del 1997 di conversione
del decreto  legge n. 669 del 1996, e' stata aggiunta anche quella relativa al
"mancato pagamento   in   tutto   o   in parte a causa dell'avvio di procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose".                    
        Successivamente, l'art.   13-bis,  comma 1, del decreto legge 28 marzo
1997, n.   79,   convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, ha soppresso la parola "dell'avvio" contenuta nel secondo comma dell'art.
26 del   D.P.R.   n.   633   del 1972 e il comma 2 del medesimo art. 13-bis ha
stabilito che   la   disposizione   correttiva   si  applica "anche a tutte le
procedure in   corso   e   a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo
1997", data di entrata in vigore della citata legge n. 30 del 1997.           
        Per cui, a seguito delle suddette modifiche, il testo definitivo della
nuova fattispecie   inserita nel primo periodo del secondo comma dell'articolo
26 del   menzionato   D.P.R.   n.   633  del 1972 e' il seguente: "per mancato
pagamento in  tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure
esecutive rimaste infruttuose".                                               
        Con l'eliminazione   delle   parole  "dell'avvio", la condizione della
infruttuosita', che    prima    sorreggeva   le sole procedure esecutive, deve
intendersi, ora, riferita anche alle procedure concorsuali.                   
        La suddetta   disposizione risponde, quindi, ad esigenze equitative ed
e' volta   a   consentire   al   cedente del bene o prestatore del servizio di
recuperare, attraverso   il   meccanismo   della  variazione in diminuzione in
conseguenza dell'insolvenza   del   debitore e dell'infruttuosita' dell'azione
esecutiva, sia   essa individuale che collettiva, esperita nei confronti dello
stesso debitore, l'imposta versata anticipatamente all'Erario.                
        Si forniscono,   pertanto,   i  chiarimenti necessari per una corretta
applicazione della disposizione in argomento.                                 
2. PRESUPPOSTI                                                                
        Occorre, preliminarmente,  sottolineare che l'operativita' della nuova
disposizione legittimante   la   variazione   in diminuzione e', innanzitutto,
condizionata, analogamente   alle altre fattispecie disciplinate dall'articolo
26, secondo   comma,   del   D.P.R.   n.  633 del 1972, al presupposto che per
l'operazione posta   in   essere   sia  stata emessa  e registrata la relativa
fattura.                                                                      
        Ne consegue   che   la   nuova  disposizione non e' applicabile per le
operazioni effettuate   senza   emissione   della  fattura dai soggetti di cui
all'articolo 22  del D.P.R. n. 633 del 1972, i cui incassi vengono globalmente
annotati nel registro dei corrispettivi.                                      
        Ove, invece,   sia   stata  emessa la fattura e si sia provveduto alla
successiva registrazione, e' necessario accertare il momento in cui le ipotesi
di insolvenza   considerate  (mancato pagamento in tutto o in parte a causa di
procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose) vengono ad
esistenza.                                                                    
2.a) Mancato pagamento, in tutto o in parte, dell'importo indicato in fattura,
a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose.                         
        Per quanto  attiene, in particolare, all'ipotesi di mancato pagamento,
in tutto   o  in parte, a causa di procedure concorsuali, rimaste infruttuose,
dell'importo fatturato,  e' da rilevare, in via generale, che tale circostanza
viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore
attraverso l'esecuzione   collettiva   sul  patrimonio dell'imprenditore viene
meno, in   tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta
ultimata la ripartizione dell'attivo.                                         
        Il verificarsi   di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da
un lato  l'acclarata insolvenza dell'importo fatturato e l'assoggettamento del
debitore a  procedura concorsuale, dall'altro la necessaria partecipazione del
creditore al concorso.                                                        
        Definito in   tal   senso   il   presupposto  che legittima in capo al
creditore, sia esso il cedente od il prestatore del servizio, la variazione in
diminuzione, una  volta verificatasi la infruttuosita' a seguito della mancata
distribuzione dei   beni   nell'ambito   di una procedura concorsuale, occorre
distinguere le    varie    tipologie    di   procedure contemplate dalla legge
fallimentare (R.D.  16 marzo 1942, n. 267) e, nell'ambito di ciascuna di esse,
individuare il momento in cui detto presupposto viene ad esistenza.           
2.a)a) Fallimento                                                             
        Il Regio    Decreto    n.    267   del 1942 individua, nell'ambito del
fallimento, quali momenti di certezza giuridica:                              
1) il decreto con cui il giudice stabilisce il piano di riparto, rendendolo   
   esecutivo  trascorso  il  termine di dieci  giorni per le  osservazioni dei
   creditori al piano di riparto presentato dal curatore (art. 110, comma 3); 
2) il  decreto  di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo (art. 119), nei
   casi di chiusura del fallimento stesso di cui all'articolo 118 del citato  
   Regio Decreto n. 267 del 1942.                                             
        Pertanto, al   fine   di  individuare l'infruttuosita' della procedura
occorre fare   riferimento   alla  scadenza del termine per le osservazioni al
piano di  riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per
il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.                      
2.a)b)  Liquidazione coatta amministrativa                                    
        Per quanto   attiene alla liquidazione coatta amministrativa si rileva
che la     procedura     ha     un     suo  preciso termine di formalizzazione
nell'autorizzazione da  parte dell'autorita' preposta al deposito del piano di
riparto, che  s'intende approvato decorsi i termini indicati nell'art. 213 del
citato Regio    Decreto    n.    267   del 1942. Per cui, per l'individuazione
dell'infruttuosita' in   detta  procedura occorre aver riguardo al decorso dei
termini indicati nello stesso articolo 213 del ripetuto Regio Decreto.        
2.a)c)  Concordato fallimentare                                               
         Nel caso   di  concordato fallimentare, ai fini che qui' interessano,
occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del
concordato stesso (art. 130 e 131), atteso che solo da tale momento discendono
in modo definitivo gli effetti sia sostanziali che processuali del concordato.
        Le suesposte considerazioni possono estendersi anche alla procedura di
concordato a seguito di liquidazione coatta amministrativa, pur prendendo atto
delle specifiche peculiarita' di detta procedura.                             
2.a)d)  Concordato preventivo                                                 
        Relativamente al   concordato   preventivo,   si  ritiene che si possa
parlare di    infruttuosita'    della    procedura   solamente per i creditori
chirografari per    la    parte    percentuale  del loro credito che non trova
accoglimento con la chiusura del concordato.                                  
        Per accertare   la predetta infruttuosita' occorre aver riguardo oltre
che alla   sentenza   di omologazione (art. 181) divenuta definitiva, anche al
momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede
di concordato.                                                                
        Infine, nell'ipotesi   di  dichiarazione di fallimento nel corso della
procedura in  argomento, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi
assunti o    alla    luce    di    comportamenti  dolosi da parte del debitore
concordatario, la    rettifica    in  diminuzione, ricadendosi nell'ipotesi di
procedura fallimentare,    va    operata    solo  dopo che il piano di riparto
dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura
della procedura fallimentare.                                                 
2.a)e)  Amministrazione controllata                                           
        Nell'ipotesi di   procedura   di amministrazione controllata si reputa
che la  nuova disposizione legittimante la variazione in diminuzione non possa
trovare applicazione.                                                         
        Tale procedura   esclude, infatti, l'insolvenza del debitore, il quale
chiede, invece, di superare la momentanea difficolta' attraverso una dilazione
dei pagamenti.                                                                
        In altri termini l'amministrazione controllata non puo' legittimare la
variazione in   diminuzione   ex art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del
1972, per carenza dei presupposti previsti nella medesima disposizione.       
2.a)f)  Amministrazione    straordinaria    delle    grandi   imprese in crisi
        Relativamente, poi,   all'amministrazione   straordinaria delle grandi
imprese in   crisi,  si ritiene, in via generale, che anche tale procedura non
rientri nell'ambito applicativo della nuova disposizione normativa.           
        Cio' in  considerazione che in detta procedura non vi e' dubbio che la
posizione dei   creditori   e   il soddisfacimento dei loro crediti degrada ad
elemento di secondo piano a fronte del compito specifico assegnato agli organi
della procedura    che    e'    quello   della continuazione e del risanamento
dell'impresa.                                                                 
2.b) Mancato   pagamento,  in tutto o in parte, a causa di procedure esecutive
rimaste infruttuose.                                                          
        Nell'ipotesi di   mancato   pagamento   in tutto o in parte a causa di
procedure esecutive  rimaste infruttuose, si osserva, in tesi generale, che il
presupposto legittimante   la   variazione   in diminuzione viene ad esistenza
quando il   credito   del cedente del bene o prestatore del servizio non trova
soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita
dei beni  dell'esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli
organi della procedura l'insussistenza di beni da assoggettare all'esecuzione.
        Si ritiene,   inoltre,  che possono essere ricomprese nella previsione
normativa in argomento anche le procedure esecutive degli obblighi di consegna
o rilascio,    ad    eccezione    dei  casi di prestazione sostitutiva (quindi
configurabile come una prestazione resa), cosi' come nell'ipotesi di "datio in
solutum", previa   accettazione del creditore, prevista dall'art. 1197 c.c., o
nel caso   di   "novazione oggettiva" ex art. 1230 c.c., o di "conversione del
negozio nullo" ex  art. 1424 c.c..                                            
        Anche per    le    suddette    procedure  esecutive in forma specifica
l'infruttuosita', derivante dalla mancata consegna o rilascio del bene, dovra'
essere accertata e documentata dall'autorita' preposta alla procedura.        
3. ADEMPIMENTI                                                                
        In presenza  dei presupposti  come sopra individuati, sorge in capo al
cedente del bene o prestatore del  servizio un diritto potestativo per operare
la rettifica in diminuzione.                                                  
        Si ritiene   che   il   cedente   del  bene o prestatore del servizio,
nell'ipotesi di     procedura     fallimentare     o    di liquidazione coatta
amministrativa, possa   esercitare    tale   facolta'  solo dopo la conseguita
certezza della   rilevata   infruttuosita'   del credito, ritenendosi che tale
comportamento debba  essere successivo alla definitivita' del piano di riparto
dell'attivo predisposto dal curatore o dal commissario liquidatore, poiche' e'
solo in   tale   momento   che   il   creditore ha la certezza giuridica della
quantificazione del proprio credito.                                          
        In ordine  alle modalita' di effettuazione della variazione si osserva
che essa   deve   eseguirsi nel rispetto delle istruzioni impartite in passato
dalla soppressa   Direzione  Generale delle Tasse e delle II.II. sugli affari,
con le  circolari n. 27 del 21 novembre 1972, n. 3 del 10 gennaio 1974 e n. 27
del 9 agosto 1975.                                                            
        In particolare,   si   precisa   che   la variazione in diminuzione in
rassegna deve   essere   operata sia riguardo all'imponibile che alla relativa
imposta.                                                                      
        Cio' discende   oltre che dalla formulazione dell'articolo 26, secondo
comma, del  D.P.R. n. 633 del 1972, anche dalla ulteriore considerazione che i
due presupposti   (mancato  pagamento in tutto o in parte a causa di procedure
concorsuali o     di     procedure     esecutive     rimaste infruttuose) sono
inscindibilmente legati alla cessione del bene o alla prestazione del servizio
gia' eseguite   e il loro verificarsi importa l'effetto di far venire meno, in
tutto o in parte, ai soli fini dell'IVA, l'originaria operazione imponibile.  
        E' il   caso   di far presente che mentre la variazione in diminuzione
costituisce esercizio   di   una   facolta'   per  il cedente o prestatore del
servizio, tuttavia,   una   volta   che  questi abbia esercitato tale diritto,
provvedendo alla rettifica, con l'emissione della nota di variazione, sorge in
capo alla   controparte   (curatore,  commissario liquidatore, esecutato ecc.)
l'obbligo di   provvedere   alla registrazione della variazione in aumento nel
registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.                            
        Qualora successivamente    alla    procedura   esecutiva, collettiva o
individuale, il  cedente del bene o prestatore del servizio recuperi, in tutto
o in    parte,    il    credito  in precedenza insoddisfatto, lo stesso dovra'
provvedere ad  effettuare, in relazione all'importo recuperato, una variazione
in aumento in rettifica di quella in diminuzione a suo tempo operata.         
4. LIMITI TEMPORALI                                                           
        E' da ritenersi non applicabile alla nuova disposizione, ai fini della
variazione, il   limite  temporale di un anno previsto dal citato articolo 26,
terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.                                      
        Quanto sopra  in considerazione del fatto che i nuovi eventi, connessi
alle menzionate procedure,  legittimanti  la  variazione  in  diminuzione  non
trovano collocazione   tra   le situazioni espressamente previste dal medesimo
terzo comma.                                                                  
5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE                                                   
        Come accennato  in premessa, l'art. 13-bis, comma 1, del decreto legge
28 marzo   1997,   n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n.  140, ha soppresso la parola "dell'avvio" contenuta nel secondo comma
dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, e il comma 2 del medesimo art. 13-bis
ha stabilito   che  tale disposizione correttiva si applica "anche" a tutte le
procedure in   corso  e a quelle avviate a decorrere dal 2 marzo 1997, data di
entrata in vigore della legge n. 30 del 1997.                                 
        Pertanto, i    soggetti    che    hanno  gia' operato la variazione in
diminuzione sulla   base dell'originaria condizione dell'avvio della procedura
concorsuale, devono   adeguarsi   al   contenuto  della nuova disposizione che
stabilisce, invece,     quale     condizione     per     operare la rettifica,
l'infruttuosita' della procedura concorsuale. Cio' comporta l'obbligo per tali
soggetti di   ripristinare  la situazione contabile, provvedendo ad operare la
variazione in   diminuzione   soltanto  quando venga definitivamente accertata
l'infruttuosita' della procedura concorsuale.                                 
        Si ritiene, inoltre, che restano escluse dall'ambito applicativo della
norma le   sole   procedure  esecutive, collettive o individuali, che si siano
definitivamente chiuse   alla data del 1 marzo 1997 con il compimento del loro
atto finale.                                                                  
        Cosi', a   titolo  esemplificativo, la nuova norma non si applica alle
ipotesi:                                                                      
 - di  procedure  fallimentari  per  le  quali  alla  data del 1 marzo 1997 il
   tribunale  abbia  dichiarato  con  decreto  motivato divenuto definitivo la
   chiusura della procedura;                                                  
 - di concordato fallimentare quando questo si sia definitivamente chiuso alla
   data del 1 marzo 1997.                                                     
        Quanto sopra    nella    considerazione    che le procedure esecutive,
individuali o   collettive,  costituiscono fattispecie a formazione successiva
caratterizzate da un loro atto conclusivo.                                    
        Per quanto   attiene   alle  procedure "avviate" alla data del 2 marzo
1997, ricomprese   nell'ambito   applicativo   della disposizione in esame, si
ritiene che   per   l'esatta definizione della condizione temporale dell'avvio
della procedura occorre fare riferimento all'atto iniziale tipico con il quale
si instaura e si producono gli effetti della procedura medesima.              
        Cosi', a titolo esemplificativo:                                      
 - la procedura  fallimentare e' da ritenersi avviata con l'emissione da parte
   del tribunale della sentenza dichiarativa di fallimento;                   
 - il  concordato  preventivo e' da  reputarsi  avviato   con  il  decreto del
   tribunale che ne riconosce l'ammissibilita', ecc..                         
        Relativamente, poi,   alle   procedure esecutive individuali, in forma
generica, si  ritiene che la notifica del titolo, la formazione del precetto e
la sua notificazione siano fuori dal processo esecutivo vero e proprio, e cio'
in conformita'    alla    norma    dell'art.   491 del c.p.c. secondo la quale
l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento.                       
        Pertanto, nell'ipotesi   di  procedure esecutive in forma generica, la
condizione dell'avvio   viene  a determinarsi con la fase del pignoramento del
bene dell'esecutato.                                                          
        Per quanto   attiene,  infine, all'esecuzione per consegna o rilascio,
per poter stabilire il momento iniziale dell'esecuzione e' necessario, invece,
aver riguardo al tempo in cui viene compiuto il primo atto dell'esecuzione che
si ritiene   coincidere con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo ove
si trovano le cose oggetto della procedura.                                   
        Gli Uffici    in    indirizzo    sono pregati di assicurare la massima
diffusione della presente circolare.                                          
 
 
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Aggiornato il: 27 aprile 2000