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Dal 17.04.2000 al 24.04.2000

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Sommario

ICI - BASE IMPONIBILE - COEFFICIENTI PER GLI IMMOBILI DI CLASSE D

DECRETO 21 marzo 2000

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

SANZIONI PENALI TRIBUTARIE - RIFORMA - LE ISTRUZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CIRCOLARE Comando generale G.d.F. 14.04.2000, prot. 114000

IVA - PROCEDURE CONCORSUALI - RETTIFICHE IN DIMINUZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DELLE FATTURE

CIRCOLARE 17.04.2000, N. 77/E

ACCERTAMENTO - CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA - MODULISTICA - PROVA DEL RILASCIO

ARTICOLO a cura di Paolo Meneghetti

DICHIARAZIONI - VERSAMENTI - DIFFERIMENTO DEI TERMINI

COMUNICATO del Ministero delle finanze diramato il 20.04.2000. 180

DICHIARAZIONI - TRASMISSIONE TELEMATICA DIRETTA E VERSAMENTO ON LINE DELLE IMPOSTE - ISTRUZIONI

CIRCOLARE 21.04.2000, N. 81/E

DISPOSIZIONI VARIE - FIRMA DIGITALE - ENTI CERTIFICATORI - ISTITUZIONe

ARTICOLO a cura di Maria Rosaria Zincone

ACCERTAMENTO - DIRITTI DOGANALI - PROCEDURE

CIRCOLARE 19.04.2000, 79/D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 21 marzo 2000

"Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) dovuta per l'ano 2000"

In breve

Il decreto del Ministero delle finanze ha stabilito i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

I coefficienti devono essere utilizzati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2000.

Gazzetta Ufficiale n. 94  del 21-04-2000  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

CIRCOLARE Comando generale G.d.F. 14.04.2000, prot. 114000

"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto."

In breve

La circolare della Guardia di finanze, firmata dal Generale Giovanni Mariella, denota un buon esercizio di sintesi nell'illustrazione dei principi generali indicati della riforma del sistema penale tributario attuata con il D.Lgs n. 74/2000.

Nelle prime pagine, ispirandosi alle precisazioni indicate dal legislatore nella relazione che accompagnava il decreto entrato in vigore il 15 aprile 2000, la gdf chiarisce gli ambiti applicativi delle norme sanzionatorie, le disposizioni di principio nonché le norme riguardanti gli aspetti procedimentali del nuovo sistema sanzionatorio penale..

Successivamente, vengono fornite le direttive di massima a cui i verificatori dovranno ispirarsi per individuare le fattispecie rilevanti penalmente al fine di valutare l'eventuale comunicazione dell'ipotesi di reato alla magistratura ordinaria.

La Guardia di finanza spiega che tra gli "elementi passivi fittizi" restano inclusi:

§    componenti negativi non veri;

§    non inerenti;

§    non spettanti

§    insussistenti nella realtà;

dichiarati in misura superiore a quella effettivamente sostenuta o quella ammissibile in detrazione.

Al pari viene indicato che gli elementi attivi non dichiarati sono rappresentati da tutti gli elementi attivi che sebbene rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e Iva non sono stati dichiarati.

La Guardia di finanza tiene poi a specificare che il concetto di imposta evasa, definito dalla lettera f) del D.Lgs n. 74/2000, sebbene appaia simile si disposta dal concetto di imposta dovuta previsto dal D.Lgs n. 471/1997 per l'applicazione della sanzioni amministrative tributarie. Pertanto, al fine di procedere con la comunicazione dell'ipotesi di reato sarà necessario evidenziare distintamente i due valori: d'imposta dovuta (differenza tra importo liquidato in base all'accertamento e importo liquidato ex art. 36-bis e 36.ter del D.P.R. n. 600/73) e imposta evasa (differenza tra imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto dei versamenti effettuati dal contribuente da tersi e delle ritenute versate dal sostituto ovvero da pagamenti effettuati prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine).

Il documento in fine sottolinea l'abrogazione del principio dell'ultrattività delle sanzioni penali tributarie e illustra l'applicazione del nuovo principio del favor rei.

Spunti critici

Come si è evidenziato la Guardia di finanza è dell'opinione che nel concetto di elementi negativi fittizi, rilevante per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta (articolo 2 del decreto legislativo n. 74/2000) ed infedele (articolo 4 del decreto legislativo n. 74/2000) è inclusa la deduzione o la detrazione di elementi negativi non inerenti o non spettanti.

Nel caso di deduzione di elementi negativi di reddito o, detrazione di Iva per acquisti, "non inerenti" o "non spettanti", non comporta falsificazione o distorsione della realtà economica dell'impresa. In questi casi si è in presenza di elementi negativi di reddito esistenti nella realtà ma erroneamente dedotti o detratti in dichiarazione dei redditi o dell'Iva.

Appare impossibile che si possa essere accusati di dichiarazione fraudolenta nell'ipotesi di errori di inerenza o di non spettanza. Infatti elemento fondamentale per la configurazione di tale reato è l'"utilizzo di fatture o atri documenti per operazioni inesistenti" che evidentemente manca nei casi di deduzione di elementi negativi non inerenti.

Inoltre anche nell'ipotesi di dichiarazione infedele il termine elementi passivi fittizi, non può che essere inteso nel senso proprio del termine utilizzato dal legislatore cioè quale sinonimo di finti, immaginari, non veri, ecc.

Da quanto sopra la distinzione tra le due fattispecie di reato (dichiarazione fraudolenza e dichiarazione infedele) deve essere inquadrata nell'attività posta in essere dal contribuente nella falsificazione della realtà economica. Nel caso di dichiarazione fraudolenta sarà necessario che il contribuente si sia adoperato a creare una falsa realtà economica volta a confortare la deducibilità del componente negativo dedotto.

 Nel caso di dichiarazione infedele invece il fatto, comunque privo di effettività, sarà semplicemente dedotto indebitamente in dichiarazione.

La definizione di dichiarazione infedele individuabile tra le righe della circolare della Guardia di finanza mette in risalto un'altro problema connesso con l'espletamento del ravvedimento operoso in tema di sanzioni i amministrative (articolo 13 del D.Lgs 472/1997).

Infatti come è noto in caso di dichiarazione dei redditi o dell'Iva infedele (articoli 1 e 5 del D.Lgs n. 471/1997) il contribuente può regolarizzare la propria posizione entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione (articolo 13, comma 1 lettera b) del D.Lgs 472/1997). Pertanto nei casi di superamento delle soglie di punibilità previste dall'articolo 4 del D.Lgs 74/2000, e sempre nel caso i cui sia configurabile la rilevanza penale del fatto, l'espletamento del ravvedimento operoso con la presentazione della successiva dichiarazione rettificativa regolarizzerebbe la posizione del contribuente per le sanzioni amministrative, mentre lo esporrebbe all'applicazione delle sanzioni penali.

In problema si presentava anche in vigenza della c.d legge manette agli evasori L. 516/1982, tuttavia era meno evidente dal momento che le ipotesi sanzionate, alle quale era ammesso il ravvedimento operoso erano ben circoscritte e difficilmente connaturavano degli elementi necessari per la rilevanza penale del fatto.

Dalle disposizioni negli articoli del D.Lgs n. 74/2000 si scorge che il reato di dichiarazione infedele, può essere determinato anche da errori interpretativi sull'ambito di applicazione della norma tributaria. Pertanto il confine tra dichiarazione infedele tributaria (articolo 1 e 5 del D.Lgs 471/1997) e dichiarazione infedele penale (articolo 4 del D.Lgs 74/2000), si fa sempre più labile e spesso i due concetti possono coincidere. Ovviamente al fine di individuare la rilevanza penale della violazione si devono superare le soglie di punibilità e deve sussistere il  dolo specifico delle volontà di evadere.

In vero, rispetto al dolo specifico, si deve ritenere che gli errori interpretativi, rilevanti penalmente debbano essere circoscritti a quei comportamenti volti a ridurre il carico fiscale supportati da  un'interpretazione insostenibile, utilizzata solamente allo scopo di creare uno schermo alla consapevole volontà di evadere. 

Tornando al ravvedimento operoso si fa notare che la logica di tale istituto è quella di concedere la possibilità al contribuente che, per errore o imperizia abbia erroneamente applicato norme tributarie, di regolarizzare la sua posizione prima che l'amministrazione finanziaria lo "scopra".

Appare molto difficile credere che il contribuente con l'intenzione di evadere, ottemperi al ravvedimento operoso sapendo che la violazione commessa non comporta l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa mentre lo espone alle sanzioni penali.

In altre parole in tale ipotesi il soggetto, cosciente che se scoperto gli saranno applicate "solamente" sanzioni penali, si ravvede pagando in parte sanzioni che non gli verranno mai applicate, peraltro lasciandosi scoprire.

Un comportamento del genere, sebbene poco probabile, si ritiene debba essere valutato seriamente quale elemento che esclude l'animus dell'evasore del soggetto che lo compie, escludendo pertanto la rilevanza penale del fatto stesso. In sostanza vedendo la questione da altro punto di vista è fondato ritenere che lo stesso adoperarsi nell'espletamento del ravvedimento operoso possa escludere la sussistenza del dolo specifico della volontà di evadere.

Nelle disposizioni del D.P.R.  n. 322/98 è possibile scorgere una forma di "Ravvedimento penale"

Esaminando da vicino le due violazioni penalmente perseguite per la quali è possibile applicare il ravvedimento operoso: omessa dichiarazione e infedele dichiarazione, è possibile arrivare a sostenere che il compimento degli atti necessari a portare a termine il ravvedimento stesso escludono l'applicazione delle sanzioni penali.

Infatti l'articolo 2, comma 7 del D.P.R. n. 322/98 indica espressamente che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni da termine sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative (tale termine coincide con il termine previsto dall'articolo 13, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 472/97, in tema di ravvedimento operoso da omessa dichiarazione). In modo analogo il successivo comma 8 indica che "Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e la dichiarazione dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da redigere secondo le modalità stabilite per le medesime dichiarazioni e da presentare all'amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste italiane S.p.a. convenzionata."

La disposizione sopra citata è stata importata dall'ormai abrogato articolo 9, comma 7 del D.P.R. n. 600/73. Rispetto alla vecchia formulazione la disposizione non presenta più il terme di 2 anni per effettuare le correzioni e la condizione che non siano stati iniziate accessi ispezioni o verifiche. In proposito si deve considerare che la passata disposizione era calata nella logica del ravvedimento operoso del quale faceva parte integrante. La disposizione contenuta nel D.P.R.  n. 322/98, pur rimanendo essenziale ai fini del ravvedimento operoso si ritiene abbia una portata più generale. Ora le disposizioni riguardanti i termini di espletamento del ravvedimento operoso e la condizione ostativa dell'inizio degli accessi ispezioni o verifiche ora sono previste direttamente dall'articolo 13 che regola direttamente l'istituto.

Combinando le disposizioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs n. 472/97 in tema di dichiarazione infedele e la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/98, si potrebbe arrivare a sostenere che la presentazione della dichiarazione integrativa, comporti l'esclusione della rilevanza penale del fatto facendolo degenerare a mera violazione amministrativa. In questi casi, se la dichiarazione integrativa è presentata entro i termini previsti dall'articolo 13 per l'espletamento del ravvedimento operoso, è possibile pregiarsi della riduzione delle sanzioni;

mentre se la presentazione della dichiarazione integrativa è effettuata oltre tali termini comporterà solamente l'esclusione della rilevanza penale del fatto mentre comporterà l'applicazione della sanzioni amministrative in misura piena.

L'interpretazione indicata nelle righe che precedono non solo appare aderente al dettato normativo ma porta a risolvere anche i dubbi rilevati prima circa l'animus del soggetto che decide di porre in essere il ravvedimento operoso.

Italia oggi di martedì 18 aprile 2000, Inserto

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CIRCOLARE 17.04.2000, N. 77/E

" Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. Art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni - Articolo 2, comma 1, lett. c-bis) del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Art. 13-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140"

In breve

La circolare ministeriale ha finalmente fornito i necessari chiarimenti per rendere operativa la disposizione dell’articolo 26, secondo comma del DPR 633/72, che dopo le plurime modifiche normative ad esso apportate fino al maggio 1997, consente al cedente del bene o al prestatore del servizio di operare le variazioni dell’imponibile e dell’imposta “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose”.

Il documento in primo luogo ha chiarito che tale disposizione è applicabile solo ai soggetti che per l’operazione posta in essere abbiano emesso e registrato la relativa fattura. Successivamente ha individuato i momenti in cui le ipotesi di insolvenza considerate, e cioè il mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose, vengono ad esistenza nelle diverse ipotesi.

Per quanto attiene alle procedure concorsuali rimaste infruttuose la circolare ha precisato che in via generale il momento in cui possono essere effettuate le variazioni di imponibile e di imposta “viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo” e ha poi ha chiarito che nelle ipotesi di:

-                Fallimento: l’infruttuosità della procedura si determina alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso;

-                Liquidazione coatta amministrativa: l’infruttuosità si ha al decorso dei termini previsti dall’art. 213 della legge fallimentare dopo i quali si intende approvato il piano di riparto;

-                 Concordato fallimentare: l’infruttuosità si determina dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso;

-                 Concordato preventivo: l’infruttuosità si ha solo nei confronti dei creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato e decorre dopo che la sentenza di omologazione è divenuta definitiva e dal momento in cui il debitore concordatario adempie agli obblighi assunti in sede di concordato.

Il documento non ha invece ritenuto applicabili le variazioni nelle ipotesi di Amministrazione controllata e di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In ordine alle procedure esecutive rimaste infruttuose, la circolare ha precisato che “il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene ad esistenza quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione”.

Dopo tali chiarimenti il documento ha precisato in che modo devono essere effettuate le variazioni in diminuzione ed in aumento facendo presente che non è applicabile nei casi di specie il limite temporale di un anno previsto dal terzo comma dell’articolo 26 del DPR 633/72.

Infine, la circolare, ha dettato alcune istruzioni riferite ai soggetti che avevano operato variazioni nel periodo di vigenza della disposizione che consentiva ciò dal momento dell’avvio della procedura stabilendo che tali soggetti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni ripristinando le situazioni ante variazione.

Il sole 24 ore di martedì 18 aprile 2000, pag. 21

Italia oggi di mercoledì 19 aprile 2000, pag. 31

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ARTICOLO a cura di Paolo Meneghetti

" Dichiarazioni - Accordo raggiunto tra dottori commercialisti, ragionieri e consulenti «Visto», pronto l’attestato Al contribuente sarà dato un modulo che proverà il rilascio della certificazione tributaria." 

In breve

Il breve scritto rende noto che i dottori e ragionieri commercialisti hanno predisposto il modulo che il certificatore, dopo aver accertato la corretta applicazione delle norme sostanziali dei componenti di reddito indicati nel D.M 29 dicembre 1999, deve rilasciare al contribuente "vistato" al fine di consentirgli di provare il rilascio della certificazione tributaria (artt.35 e 36 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241).

A margine dell'articolo viene proposto il Modello di dichiarazione approvato.

Approfondimenti

Appare utile ricordare in questa sede che, l’articolo 2, comma 2 del decreto afferma che i certificatori "tengono conto" dei principi elaborati dai Consigli nazionali degli ordini professionali. Tali principi sono stati enunciati in uno documento specifico predisposto in formato check list, (vedi Novità del 10 gennaio 2000) congiuntamente dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro. Si ricorda che il testo integrale della check listi utile per il rilascio della certificazione tributaria è stata pubblicata sul quotidiano "Italia Oggi" del 4.1.2000 (inserto).

Il sole 24 ore di mercoledì 19 aprile 2000, pag. 24

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COMUNICATO del Ministero delle finanze diramato il 20.04.2000

"Proroga per il 2000 dei termini di dichiarazioni e versamenti delle imposte" 

In breve

Il comunicato stampa del Ministero delle finanze ha annunciato, ufficialmente, la proroga delle  prossime scadenze di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni, anticipando quello che sarà il contenuto di alcuni provvedimenti governativi di proroga in corso di predisposizione.

Si premette che le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze, a parte piccole differenze avuto riguardo ai termini di trasmissione telematica, sembrano in linea con la proroga disposta per l'anno passato dal D.P.C.M. 01.04.1999.

Il comunicato prevede due diversi criteri per differire i versamenti e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi: un criterio fisso, per le persone fisiche e le società di persone; uno "mobile" per le società di capitali.

Di seguito, si riporta il nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni per i relativi versamenti e per la trasmissione telematica.

Persone fisiche e società di persone.

Per le persone fisiche e le società di persone è prevista una proroga a termine fisso, le dichiarazioni dei redditi dell'Irap e Unico '00 devono essere presentate entro il 31 luglio 2000.
I versamenti afferenti alle predette dichiarazioni devono essere effettuati entro il 20 luglio 2000. Tuttavia se i versamenti emergenti dalle dichiarazioni vengono effettuati entro il 20 giugno 2000 non sarà dovuta nessuna maggiorazione, mentre se il versamento è effettuato oltre tale data ma entro il 20 luglio è dovuta una maggiorazione pari allo 0,40% delle somme da versare.

Riguardo ai termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni si rammenta che, l'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 322/1998 dispone che le dichiarazioni delle persone fisiche e le società di persone devono essere trasmesse telematicamente entro il 31 ottobre 2000. Si ricorda inoltre che per l'anno in corso il Ministero delle finanze (Comunicato stampa diramato il 29.03.2000) ha disposto, limitatamente alle persone fisiche, la trasmissione telematica diretta on-line (via Internet) della proprie dichiarazioni entro il 31 luglio 2000 (vedi Novità del 3 aprile 2000). Il comunicato precisa che tali termini di presentazione-tramissione rimangono tali.

Inoltre, lo stesso comunicato, in questo distinguendosi da quanto previsto dal DPCM del 1 aprile 1999, prevede che nelle ipotesi in cui la dichiarazione UNICO-2000 contiene anche il modello di dichiarazione IVA e/o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la trasmissione telematica slitta al 15 novembre 2000.

Tabella riassuntiva delle proroghe riferite alle persone fisiche e società di persone.

TERMINI PER I VERSAMENTI

Saldo imposte e contributi 1999, primo acconto 2000 e l'eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo

20 giugno 2000 - senza maggiorazione dello 0,40% prevista dall'art. 12, D.Lgs. 241/1997

Saldo imposte e contributi 1998, primo acconto 1999 e l'eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo. 

20 luglio 2000 con maggiorazione dello 0,40% prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 241/1997

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

Presentazione della dichiarazione UNICO-2000 cartacea alla posta, banca o soggetto abilitato 

31 luglio 2000

Presentazione della dichiarazione UNICO-2000 cartacea in posta, banca o soggetto abilitato.

31 luglio 2000

Trasmissione telematica della dichiarazione UNICO-2000 persone fisiche, da parte dei soggetti abilitati ala trasmissione diretta della propria dichiarazione via Internet

31 luglio 2000

Trasmissione telematica della dichiarazione UNICO-2000, da parte dei soggetti abilitati ala trasmissione, diversi dalle poste e banche e da quelli che trasmettono direttamente la propria dichiarazione via internet.

Il termine rimane quello previsto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 322/1998.

31 ottobre 2000

Trasmissione telematica della dichiarazione UNICO-2000 contenente: la dichiarazione Iva e/o i modelli per la trasmissione dei dati rilevanti per gli studi di settore, effettuata dai soggetti abilitati alla trasmissione diversi dalle poste e banche e da quelli che trasmettono direttamente la propria dichiarazione via internet.

15 novembre 2000

Soggetti Irpeg

Come è noto i soggetti Irpeg (art. 87 del Tuir) sono sottoposti a dei termini mobili di presentazione delle dichiarazioni. In particolare, l'art. 2 del D.Lgs 322/1998 dispone che i soggetti tenuti all'applicazione del bilancio devono presentare la dichiarazioni dei redditi e dell'Irap compresa l'unificata annuale entro un mese dall'approvazione del bilancio ovvero entro un mese dalla scadenza del termini per la sua approvazione; i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio devono presentare le dichiarazioni di cui sopra entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta. Al fine di abbracciare tutte le fattispecie in il comunicato dispone che se i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irap ed Unico 2000, scadono entro il 19 luglio 1999 la dichiarazione deve essere presentata entro il 20 luglio 2000.
Relativamente ai termini per la trasmissione telematica il comunicato indica che, anche a prescindere della coincidenza o meno del periodo d'imposta con l'anno solare, le dichiarazioni devono essere trasmesse telematicamente entro il 31 ottobre 2000.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 322/1997, i soggetti Irpeg, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, sono tenuti in via ordinaria a presentare la dichiarazione in via telematica entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio ovvero dalla scadenza del termine per approvarlo; i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio devono invece provvedere alla trasmissione telematica entro 7 mesi dalla fine del periodo d'imposta (D.P.R. 322/1998, art. 2). Quindi se per effetto delle disposizioni appena richiamate il termine ordinario di trasmissione ricade in una data qualsiasi tra il 1° gennaio e 31 ottobre 2000 la trasmissione deve essere comunque effettuata entro il 31 ottobre.

Ovviamente anche per i soggetti IRPEG vale la regola indicata dal comunicato secondo cui, nelle ipotesi in cui la dichiarazione UNICO-2000 contiene anche il modello di dichiarazione IVA e/o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la trasmissione telematica slitta al 15 novembre 2000.


Come per le persone fisiche e le società di persone, anche i soggetti Irpeg sono tenuti ad effettuare i versamenti emergenti dalla dichiarazione entro il 20 luglio 2000 e si rendono applicabili le norme previste dall'art. 12 del D.Lgs. 241/1997 riguardanti il differimento dei versamenti delle dichiarazioni. È appena il caso di specificare che in questo caso l'art. 12, deve essere letto insieme alle disposizioni contenute dell'art. 8 del D.P.R. 602/1973, secondo cui i soggetti Irpeg devono versare le somme emergenti dalla dichiarazione entro il termine di presentazione di quest'ultima, ed alla disposizione dell'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 322/1998, secondo la quale, se il termine di presentazione scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la dichiarazione deve essere presentata entro il mese di maggio. Da quanto precede ne discende quindi che nei casi in cui i termini di versamento ordinari scadono entro il 31 maggio, applicando il predetto art. 12, i soggetti Irpeg potranno effettuare i versamenti senza applicazione della maggiorazione entro il 20 giugno 2000 ovvero entro il 20 luglio 2000 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%. Mentre, nei casi in cui l'obbligo ordinario di presentazione della dichiarazione scade tra il 1° giugno ed il 20 luglio, il versamento potrà essere effettuato entro 20 giorni dalla scadenza ordinaria senza maggiorazione ed oltre tale data con la maggiorazione dello 0,40%.

Tabella riassuntiva delle proroghe riferite ai soggetti Irpeg
 

TERMINI DI VERSAMENTO 

Saldo imposte e contributi 1999, prima rata di acconto 2000 (ed eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo), per i contribuenti con termine di presentazione in scadenza tra il 1° gennaio ed il 30 maggio 2000

21 giugno 2000  senza maggiorazione dello 0,40% prevista dall'art. 12 D.Lgs. 241/1997

 

20 luglio 2000, con la maggiorazione dello 0,40% prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 241/1997

Saldo imposte e contributi 1999, primo acconto 2000 (ed eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo), dei contribuenti con termine di presentazione in scadenza tra il 1° e il 30 giugno 2000.

·    Entro 20 giorni dal termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione senza maggiorazione;

·    Oltre tale termine e fino al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%

Saldo imposte e contributi 1999, primo acconto 2000 (ed eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo), dei contribuenti con termine di presentazione in scadenza tra il 1° luglio e il 20 luglio 1999.

20 luglio 1999 senza maggiorazione dello 0,40% prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 241/1997

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

Dichiarazioni con termine ordinario di presentazione in scadenza tra il 1° gennaio e 30 maggio 2000. 

20 luglio 2000

Dichiarazioni con termine ordinario di presentazione in scadenza tra il 1° giugno e 19 luglio 2000

20 luglio 2000

Trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte di soggetti che la effettuano direttamente o dei soggetti abilitati alla trasmissione di cui all'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 322/1998 diversi da banche e poste. 

31 ottobre 2000

Trasmissione telematica della dichiarazione UNICO-2000 contenente: la dichiarazione Iva e/o i modelli per la trasmissione dei dati rilevanti per gli studi di settore, effettuata dai soggetti abilitati alla trasmissione diversi dalle poste e banche e da quelli che trasmettono direttamente la propria dichiarazione via internet.

 

15 novembre 2000

Approfondimenti

E' appena il caso di precisare che, se il D.P.C.M. anticipato dal comunicato stampa ha lo stesso tenore di quello previsto per il 1999, il differimento al 20 luglio, in deroga alla nuova disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 2 del DPR n. 322/1998 (dopo le modifiche apportate dall'articolo 1 del DPR n. 542/1999), opera anche nelle ipotesi in cui, la dichiarazione debba essere presentata sui vecchi modelli di dichiarazione. Si ritiene infatti che, per l'anno 2000, le modalità di presentazione continuano ad essere dettate dal DPR n. 322/1998 mentre i termini di presentazione delle dichiarazione sono dettate dal D.P.C.M. di prossima emanazione, come del resto è accaduto l'anno passato.

Italia oggi di venerdì 21 aprile 2000, pag. 25

Il sole 24 ore di venerdì 21 aprile 2000, pag. 19

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CIRCOLARE 21.04.2000, N. 81/E

"Servizio di presentazione della dichiarazione modello Unico persone fisiche e pagamento dei tributi tramite Internet. Rilascio del Pincode. Attività degli Uffici."

In breve

La circolare istruisce sulle modalità di attivazione e svolgimento del servizio di presentazione-trasmissione diretta tramite Internet delle dichiarazioni UNICO-2000, per l'anno in corso limitato alle sole persone fisiche. In particolare viene spiegato come ricevere i primi quattro caratteri del codice PIN e richiedere automaticamente le altre cifre del codice nonché la password necessaria per l'invio delle dichiarazioni.

Appare utile ricordare che tale possibilità è stata introdotta dal DPR n. 542/1999, quanto a fonte normativa, mentre è stata regolamentata dal titolo IV del D.M. 31.07.1998 di regolamentazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni, inserito dal D.M. 09.03.2000 (per maggiori dettagli si rinvia alle Novità del 3 aprile 2000.

In questa sede si ricorda che questa tipologia di trasmissione dichiarazioni non rientra nella proroga annunciata dal Ministero delle finanze nel comunicato 20.04.2000, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Italia oggi di sabato 22 aprile 2000, pag. 27

Il sole 24 ore di sabato 22 aprile 2000, pag. 21

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ARTICOLO a cura di Maria Rosaria Zincone

"Accordo raggiunto per la piena operatività delle comunicazioni La «firma elettronica» trova l’ultimo tassello"

In breve

Si tratta di un breve scritto in cui si da notizia della soluzione all'ultimo problema che rallentava la diffusione della firma digitale.

Infatti i soggetti certificatori delle firme digitali si erano accorti che, a causa della elasticità degli standard europei, non era loro consentito leggere le firme digitali certificate da altri enti.

Tramite il coordinamento dall’Autorità per l’informatica nella Pubblica amministrazione (Aipa), gli enti verificatori hanno finalmente trovato un accordo sul formato del certificato della firma, sulle estensioni del certificato, sulle modalità di "imbustamento" del messaggio firmato, sulle le liste di revoca con l’informazione sulla validità temporale del certificato

Approfondimenti

La firma digitale è un sistema di criptagio decriptaggio (simmetrico o asimmetrico) di informazioni elettroniche. Mediante tale sistema un documento, con appressa firma digitale, può essere letto solamente da un soggetto che sia dotato del corrispondente codice di decriptagio.

I sistemi di firma elettronica simmetrici utilizzano lo stesso codice sia per apporre la firma che per la lettura delle informazioni arrivate a destinazione;.la firma digitale asimmetrica, invece, è composta da due chiavi, una privata ed una c.d. chiave pubblica. La chiave pubblica è quella che si rende nota, mentre la chiave privata rimane segreta. La lettura delle informazioni criptate con chiave privata, possono essere lette solamente dai soggetti dotati di chiave pubblica o viceversa.

Il sole 24 ore di sabato 22 aprile 2000, pag. 22

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CIRCOLARE 19.04.2000, 79/D

"Servizi doganali Istruzioni di servizio. Azioni di recupero dei diritti doganali: modalità Rettifiche dell'accertamento: modalità e mezzi di tutela offerti al contribuente"

In breve

La circolare del dipartimento delle dogane chiarisce che, a seguito al decreto legislativo n. 46/1999 di riforma della riscossione coattiva delle imposte (articoli 17 e 21), il recupero dei diritti doganali deve avvenire tramite avviso di accertamento e la conseguente iscrizione a ruolo e non più, quindi, tramite l'ingiunzione di pagamento. La modifica consente ai contribuenti di ricorrere avverso gli avvisi di accertamento attraverso il ricorso amministrativo, in luogo della magistratura ordinaria, come invece avveniva in passato.

Avuto riguardo alla forma di ricordo amministrativo da esperire (gerarchico previsto dal DPR n. 1199/1971, ricorso in duplice grado previsto dall'articolo 11, comma 7 del D.Lgs 374/1990) L'amministrazione finanziaria chiarisce che:

§    nella fase di predisposizione dell'accertamento la forma di ricorso idoneo è quella prevista dall'articolo 65 del Tuld;

§    nei casi di accertamento in rettifica dei diritti doganali si applica invece il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 11 del D.Lgs 374/1990.

Italia oggi di sabato 22 aprile 2000, pag. 29

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Aggiornato il: 27 aprile 2000