e approvazione del nuovo modello F24.
TESTO
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette
Agli Uffici IVA
Ai Centri di Servizio delle imposte dirette
ed indirette
All' Associazione Bancaria Italiana
Alla Poste Italiane S.p.A.
All' Ascotributi
e, per conoscenza,
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle
Entrate
Al Segretariato Generale - Ufficio per
l'informazione del contribuente
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo
Tributario
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Il decreto 31 marzo 2000 del Direttore Generale del Dipartimento delle
Entrate ha esteso l'ambito di applicazione del sistema dei versamenti unitari
con compensazione ed ha approvato una nuova versione del modello F24.
Con tale decreto sono state, anzitutto, semplificate le modalita' di
versamento delle somme dovute dai contribuenti che si avvalgono dei vari tipi
di istituti conciliativi introdotti nell'ordinamento tributario in attuazione
delle deleghe legislative contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In effetti, a seguito dell'approvazione del predetto decreto, il
contribuente, relativamente alle imposte elencate nell'art. 17, comma 2, del
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, non dovra' piu' utilizzare modulistiche diverse
per versare somme dovute ad uno stesso titolo.
Di conseguenza, dal 1 maggio p.v. dovranno essere pagate con il modello
F24 tutte le somme, ivi comprese le sanzioni, dovute, in riferimento ad
imposte sui redditi, IVA, relative imposte sostitutive, ritenute alla fonte,
IRAP ed imposta sugli intrattenimenti, a titolo di:
- ravvedimento (art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472);
- conciliazione giudiziale (art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);
- accertamento con adesione (art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218);
- definizione agevolata per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o
di liquidazione (art. 15 d.lgs. n. 218/1997) e dell'atto di contestazione
o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (artt. 16 e 17 d.lgs. n.
472/1997);
- definizione agevolata della liquidazione e del controllo formale della
dichiarazione (articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 462); in tal caso, l'estensione del sistema dei versamenti unitari
riguarda anche i contributi e i premi.
In secondo luogo, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 ha apportato al
modello F24 le modifiche necessarie alla effettiva realizzazione delle
predette innovazioni. Il decreto, inoltre, ha approvato anche il nuovo foglio
delle avvertenze del modello in argomento, foglio al quale si rinvia per le
istruzioni riguardanti la compilazione del modello stesso.
Cio' premesso, al fine di garantire la concreta applicazione del citato
decreto dirigenziale, occorre procedere all'individuazione dei codici tributo
da utilizzare nel nuovo modello F24, a partire dal 1 maggio p.v., per
avvalersi dei sopra elencati istituti, nonche' alla contestuale abrogazione
dei codici che, ai sensi delle disposizioni preesistenti, devono essere
impiegati fino al 30 aprile 2000.
Si fornisce, pertanto, in allegato alla presente, un prospetto
contenente l'indicazione, per ciascun istituto, sia dei vecchi che dei nuovi
codici tributo.
Con l'occasione, si evidenzia, inoltre che:
1) il modello approvato con il menzionato decreto dirigenziale del 31 marzo
2000 deve essere utilizzato anche per corrispondere in unica soluzione
l'importo relativo agli accertamenti con adesione, alle conciliazioni
giudiziali e alle definizioni agevolate antecedenti il 1 maggio, nonche' per
pagare dopo questa data le rate relative ad atti precedenti per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di rateizzare il versamento; in tal
caso, il contribuente:
- continuera' ad utilizzare, nel nuovo mod. F24, i codici tributo a suo
tempo previsti nel mod. F23;
- non riempira' lo spazio "codice atto" della "sezione erario" del modello
di pagamento, fermo restando, comunque, l'obbligo di indicare il codice
ufficio;
2) a seguito dell'entrata in funzione del nuovo modello F24, e' possibile
scegliere di dilazionare le somme dovute a titolo di saldo e acconto d'imposta
in un numero di rate diverso per ciascuno di essi. Pertanto, i contribuenti
non sono tenuti a compilare il rigo del quadro RX del mod. UNICO 2000 dedicato
alla rateizzazione dei versamenti e, qualora esso venga compilato, le
indicazioni ivi fornite non saranno prese in considerazione in sede di
liquidazione della dichiarazione;
3) i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio
"rateazione/regione/prov." esclusivamente se il contribuente versa somme il
cui pagamento e' rateizzabile ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 241/1997; in
tal caso, peraltro, questo spazio va riempito, indicando "0101", anche se il
versamento e' effettuato in unica soluzione. In proposito, si evidenzia,
inoltre, che nello spazio in argomento deve essere indicato "0101" anche
quando il codice tributo di un saldo viene utilizzato per esporre un credito
derivante da dichiarazione;
4) ai fini del pagamento rateizzato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo n. 241/1997, dei saldi e degli acconti dei contributi
previdenziali, diversamente da quanto avviene in ipotesi di versamento
dilazionato dei saldi e degli acconti tributari, non deve essere fornita,
nella relativa sezione del modello F24, alcuna indicazione del numero della
rata che viene pagata di volta in volta;
5) nel caso di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella colonna
"codice ente locale" della sezione "Regioni ed Enti locali", devono essere
indicati i seguenti codici:
- 03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;
- 07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia;
- 18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;
- 20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;
- 99 per i restanti comuni.
Di conseguenza, per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF
dovranno essere utilizzati unicamente i codici tributo 3816, 3817 e 3818.
Sono, invece, abrogati i codici tributo 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830,
3831, 3832, 3833, 3834, 3835 e 3836;
6) la casella "anno d'imposta non coincidente con anno solare" deve essere
riempita in tutti i casi in cui il periodo d'imposta interessa due anni
solari;
7) ad integrazione di quanto precisato nelle avvertenze del nuovo modello F24,
per quanto concerne la compilazione della colonna "anno di riferimento" della
"sezione erario", si precisa che:
- non deve piu' essere fornita alcuna indicazione circa il mese di
riferimento;
- il periodo di riferimento deve essere sempre indicato nella "forma
anno", con quattro cifre; pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta
non coincidente con l'anno solare, la colonna "periodo di riferimento"
va riempita con le quattro cifre del primo dei due anni solari
interessati.
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ALLEGATO 1
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
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TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Irpef einteressi 4453 9401
Sanzioni Irpef 4456 9402
Addizionale regionale Irpef e interessi 3806 9403
Sanzioniaddizionale regionale Irpef 3809 9404
Irpeg e interessi 2453 9405
Sanzioni Irpeg 2454 9406
Altre II.DD. e sostitutive 1115 9407
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1116 9408
Ritenute e interessi 1117 9409
Sanzioni ritenute 1118 9410
Ilor e interessi 3453 9411
Sanzioni Ilor 3454 9412
IVA e interessi 6316 9413
Sanzioni IVA 6317 9414
Irap e interessi 9415
Sanzioni Irap 9416
Addizionale comunale Irpef e interessi 9417
Sanzioni addizionale comunale Irpef 9418
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ALLEGATO 2
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D.LGS. N. 546/1992)
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TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Irpef e interessi 4452 9501
Sanzioni Irpef 1652 9502
Addizionale regionale Irpef e interessi 3807 9503
Sanzioni addizionale regionale Irpef 3809 9504
Irpeg e interessi 2452 9505
Sanzioni Irpeg 1652 9502
Altre II.DD. e sostitutive 1114 9506
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1652 9502
Ritenute e interessi 1074 9507
Sanzioni ritenute 1652 9502
Ilor e interessi 3452 9508
Sanzioni Ilor 1652 9502
IVA 100T 9509
Interessi IVA 140T 9510
Sanzioni IVA 421T 9511
Irap e interessi 9512
Sanzioni Irap 9513
Addizionale comunale Irpef e interessi 9514
Sanzioni addizionale comunale Irpef 9515
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ALLEGATO 3
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE O
DEL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (ARTT. 16 E 17 D.LGS.
N. 472/1997)
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TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Sanzione pecuniaria Irpef 650T 9601
Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta 658T 9602
Sanzione pecuniaria addizionale regionale 659T 9603
all'Irpef
Sanzione pecuniaria addizionale comunale 9604
all'Irpef
Sanzione pecuniaria Ilor 651T 9605
Sanzione pecuniaria Irpeg 652T 9606
Sanzione pecuniaria Irap 660T 9607
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive 653T 9608
Sanzione pecuniaria prestazioni servizio 657T 9609
sanitario nazionale
Sanzione pecuniaria imposta patrimonio 654T 9610
netto imprese
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette 655T 9611
Sanzione pecuniaria contributo 656T 9612
straordinario per l'Europa
Sanzione pecuniaria IVA 421T 9613
Sanzione pecuniaria per atti emessi 422T 9614
dalla Guardia di Finanza
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ALLEGATO 4
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI
LIQUIDAZIONE (ART. 15 D.LGS. N. 218/1997)
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TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Irpef e interessi 4455 9451
Sanzioni Irpef 4456 9452
Addizionale regionale Irpef e interessi 3808 9453
Sanzioni addizionale regionaleIrpef 3809 9454
Irpeg e interessi 2455 9455
Sanzioni Irpeg 2456 9456
Altre II.DD. e sostitutive 1661 9457
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive 1662 9458
Ritenute e interessi 1072 9459
Sanzioni ritenute 1073 9460
Ilor e interessi 3455 9461
Sanzioni Ilor 3456 9462
IVA 100T 9463
Interessi IVA 140T 9464
Sanzioni IVA 671T 9465
Irap e interessi 9466
Sanzioni Irap 9467
Addizionale comunale Irpef e interessi 9468
Sanzioni addizionale comunale Irpef 9469
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ALLEGATO 5
RAVVEDIMENTO
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TRIBUTO VECCHIO CODICE NUOVO CODICE
Sanzionepecuniaria Irpef 684T 8901
Sanzione pecuniaria addizionale regionale 693T 8902
Irpef
Sanzione pecuniaria addizionale comunale 8903
Irpef
Sanzione pecuniaria IVA 684T 8904
Sanzione pecuniaria Irpeg 686T 8905
Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta 692T 8906
Sanzione pecuniaria Irap 694T 8907
Sanzione pecuniaria altre II.DD. 689T 8908
Sanzione pecuniaria imposta sugli 8909
intrattenimenti
Sanzione pecuniaria IVA forfetaria
connessa ad imposta sugli intrattenimenti 8910
Sanzione pecuniaria altre violazioni 695T 8911
tributarie
Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale 683T 8912