Circolare 83 del 27.04.00 


MATERIA FISCALE: Riscossione 



OGGETTO Decreto diringenziale 31 marzo 2000 - Estensione dell'applicazione del 
sistema dei versamenti unitari con compensazione
e approvazione del nuovo modello F24. 



TESTO
                                Alle Direzioni Regionali delle Entrate        
                                Agli Uffici delle Entrate                     
                                Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette
                                Agli Uffici IVA                               
                                Ai   Centri di Servizio delle imposte dirette 
                                     ed indirette                             
                                All' Associazione Bancaria Italiana           
                                Alla Poste Italiane S.p.A.                    
                                All' Ascotributi                              
                 e, per conoscenza,                                           
                                Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle
                                     Entrate                                  
                                Al   Segretariato Generale - Ufficio per      
                                     l'informazione del contribuente          
                                Al   Servizio Consultivo ed Ispettivo         
                                     Tributario                               
                         -----------------------------                        
       Il decreto  31 marzo 2000 del Direttore Generale del Dipartimento delle
Entrate ha  esteso l'ambito di applicazione del sistema dei versamenti unitari
con compensazione ed ha approvato una nuova versione del modello F24.         
       Con tale   decreto  sono state, anzitutto, semplificate le modalita' di
versamento delle  somme dovute dai contribuenti che si avvalgono dei vari tipi
di istituti  conciliativi introdotti nell'ordinamento tributario in attuazione
delle deleghe legislative contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662.     
       In effetti,   a   seguito   dell'approvazione  del predetto decreto, il
contribuente, relativamente   alle imposte elencate nell'art. 17, comma 2, del
d.lgs. 9  luglio 1997, n. 241, non dovra' piu' utilizzare modulistiche diverse
per versare somme dovute ad uno stesso titolo.                                
       Di conseguenza, dal 1 maggio p.v. dovranno essere pagate con il modello
F24 tutte   le   somme,   ivi  comprese le sanzioni, dovute, in riferimento ad
imposte sui   redditi, IVA, relative imposte sostitutive, ritenute alla fonte,
IRAP ed imposta sugli intrattenimenti, a titolo di:                           
 - ravvedimento (art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472);                    
 - conciliazione giudiziale (art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);        
 - accertamento con adesione (art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218);          
 - definizione agevolata per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o
   di liquidazione (art. 15 d.lgs. n. 218/1997) e dell'atto  di  contestazione
   o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni (artt. 16 e 17  d.lgs. n.
   472/1997);                                                                 
 - definizione agevolata della liquidazione  e  del  controllo   formale della
   dichiarazione (articoli  2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997,
   n. 462); in tal caso,  l'estensione  del  sistema  dei  versamenti  unitari
   riguarda anche i contributi e i premi.                                     
       In secondo luogo, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 ha apportato al
modello F24    le    modifiche   necessarie alla effettiva realizzazione delle
predette innovazioni.  Il decreto, inoltre, ha approvato anche il nuovo foglio
delle avvertenze   del  modello in argomento, foglio al quale si rinvia per le
istruzioni riguardanti la compilazione del modello stesso.                    
       Cio' premesso, al fine di garantire la concreta applicazione del citato
decreto dirigenziale,  occorre procedere all'individuazione dei codici tributo
da utilizzare   nel   nuovo   modello   F24,  a partire dal 1 maggio p.v., per
avvalersi dei   sopra  elencati istituti, nonche' alla contestuale abrogazione
dei codici   che,   ai   sensi  delle disposizioni preesistenti, devono essere
impiegati fino al 30 aprile 2000.                                             
       Si fornisce,    pertanto,    in    allegato alla presente, un prospetto
contenente l'indicazione,   per ciascun istituto, sia dei vecchi che dei nuovi
codici tributo.                                                               
       Con l'occasione, si evidenzia, inoltre che:                            
1) il   modello  approvato con il menzionato decreto dirigenziale del 31 marzo
2000 deve   essere   utilizzato   anche   per corrispondere in unica soluzione
l'importo relativo    agli    accertamenti    con adesione, alle conciliazioni
giudiziali e   alle definizioni agevolate antecedenti il 1 maggio, nonche' per
pagare dopo   questa   data le rate relative ad atti precedenti per i quali il
contribuente si  e' avvalso della facolta' di rateizzare il versamento; in tal
caso, il contribuente:                                                        
   - continuera' ad utilizzare, nel  nuovo mod. F24,  i codici  tributo a  suo
     tempo previsti nel mod. F23;                                             
   - non riempira' lo spazio "codice  atto" della "sezione erario" del modello
     di pagamento, fermo restando,  comunque,  l'obbligo di indicare il codice
     ufficio;                                                                 
2) a   seguito   dell'entrata in funzione del  nuovo modello F24, e' possibile
scegliere di dilazionare le somme dovute a titolo di saldo e acconto d'imposta
in un   numero  di rate diverso per ciascuno di essi. Pertanto, i contribuenti
non sono tenuti a compilare il rigo del quadro RX del mod. UNICO 2000 dedicato
alla rateizzazione    dei    versamenti    e, qualora esso venga compilato, le
indicazioni ivi   fornite   non   saranno   prese in considerazione in sede di
liquidazione della dichiarazione;                                             
3) i   dati   relativi   alla   rateazione devono essere inseriti nello spazio
"rateazione/regione/prov." esclusivamente   se  il contribuente versa somme il
cui pagamento e' rateizzabile ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 241/1997; in
tal caso,   peraltro, questo spazio va riempito, indicando "0101", anche se il
versamento e'   effettuato   in   unica soluzione. In proposito, si evidenzia,
inoltre, che   nello   spazio   in argomento deve essere indicato "0101" anche
quando il codice tributo di un saldo viene utilizzato  per esporre  un credito
derivante da dichiarazione;                                                   
4) ai   fini  del pagamento rateizzato, ai sensi dell'articolo  20 del decreto
legislativo  n.    241/1997,    dei    saldi    e degli acconti dei contributi
previdenziali, diversamente    da    quanto   avviene in ipotesi di versamento
dilazionato dei   saldi   e  degli acconti tributari, non deve essere fornita,
nella relativa   sezione  del modello F24, alcuna indicazione del numero della
rata che viene pagata di volta in volta;                                      
5) nel   caso di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella colonna
"codice ente   locale"   della sezione "Regioni ed Enti locali", devono essere
indicati i seguenti codici:                                                   
      -  03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;                 
      -  07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia;                 
      -  18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;                  
      -  20 per i comuni della regione Valle d'Aosta;                         
      -  99 per i restanti comuni.                                            
       Di conseguenza, per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF  
dovranno essere utilizzati unicamente i codici tributo 3816, 3817 e 3818.     
Sono, invece, abrogati i codici tributo 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830,   
3831, 3832, 3833, 3834, 3835 e 3836;                                          
6) la   casella   "anno d'imposta non coincidente con anno solare" deve essere
riempita in   tutti   i   casi  in cui il periodo d'imposta interessa due anni
solari;                                                                       
7) ad integrazione di quanto precisato nelle avvertenze del nuovo modello F24,
per quanto concerne la compilazione della colonna "anno di riferimento" della 
"sezione erario", si precisa che:                                             
   -  non deve piu'  essere  fornita  alcuna  indicazione  circa  il  mese di 
      riferimento;                                                            
   -  il   periodo   di   riferimento deve essere sempre indicato nella "forma
      anno", con quattro cifre; pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta
      non coincidente   con l'anno solare, la colonna "periodo di riferimento"
      va riempita   con   le   quattro   cifre   del primo dei due anni solari
      interessati.                                                            
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 1                                                                    
                      ACCERTAMENTO CON ADESIONE                               
                --------------------------------------------                  
  TRIBUTO                            VECCHIO CODICE          NUOVO CODICE     
Irpef einteressi                            4453                     9401     
Sanzioni Irpef                              4456                     9402     
Addizionale regionale Irpef e interessi     3806                     9403     
Sanzioniaddizionale regionale Irpef         3809                     9404     
Irpeg e interessi                           2453                     9405     
Sanzioni Irpeg                              2454                     9406     
Altre II.DD. e sostitutive                  1115                     9407     
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive         1116                     9408     
Ritenute e interessi                        1117                     9409     
Sanzioni ritenute                           1118                     9410     
Ilor e interessi                            3453                     9411     
Sanzioni Ilor                               3454                     9412     
IVA e interessi                             6316                     9413     
Sanzioni IVA                                6317                     9414     
Irap e interessi                                                     9415     
Sanzioni Irap                                                        9416     
Addizionale comunale Irpef e interessi                               9417     
Sanzioni addizionale comunale Irpef                                  9418     
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 2                                                                    
            CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 48 D.LGS. N. 546/1992)             
                   -------------------------------------------                
TRIBUTO                                  VECCHIO CODICE        NUOVO CODICE   
Irpef e interessi                           4452                     9501     
Sanzioni Irpef                              1652                     9502     
Addizionale regionale Irpef e interessi     3807                     9503     
Sanzioni addizionale regionale Irpef        3809                     9504     
Irpeg e interessi                           2452                     9505     
Sanzioni Irpeg                              1652                     9502     
Altre II.DD. e sostitutive                  1114                     9506     
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive         1652                     9502     
Ritenute e interessi                        1074                     9507     
Sanzioni ritenute                           1652                     9502     
Ilor e interessi                            3452                     9508     
Sanzioni Ilor                               1652                     9502     
IVA                                         100T                     9509     
Interessi IVA                               140T                     9510     
Sanzioni IVA                                421T                     9511     
Irap e interessi                                                     9512     
Sanzioni Irap                                                        9513     
Addizionale comunale Irpef e interessi                               9514     
Sanzioni addizionale comunale Irpef                                  9515     
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 3                                                                    
   DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE O 
       DEL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (ARTT. 16 E 17 D.LGS.  
                          N. 472/1997)                                        
                       -------------------------------------                  
    TRIBUTO                              VECCHIO CODICE        NUOVO CODICE   
Sanzione pecuniaria Irpef                   650T                     9601     
Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta     658T                     9602     
Sanzione pecuniaria addizionale regionale   659T                     9603     
all'Irpef                                                                     
Sanzione pecuniaria addizionale comunale                             9604     
all'Irpef                                                                     
Sanzione pecuniaria Ilor                    651T                     9605     
Sanzione pecuniaria Irpeg                   652T                     9606     
Sanzione pecuniaria Irap                    660T                     9607     
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive     653T                     9608     
Sanzione pecuniaria prestazioni servizio    657T                     9609     
sanitario nazionale                                                           
Sanzione pecuniaria imposta patrimonio      654T                     9610     
netto imprese                                                                 
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette   655T                     9611     
Sanzione pecuniaria contributo              656T                     9612     
straordinario per l'Europa                                                    
Sanzione pecuniaria IVA                     421T                     9613     
Sanzione pecuniaria per atti emessi         422T                     9614     
dalla Guardia di Finanza                                                      
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 4                                                                    
DEFINIZIONE AGEVOLATA PER OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI
                   LIQUIDAZIONE (ART. 15 D.LGS. N. 218/1997)                  
              -----------------------------------------------------           
      TRIBUTO                            VECCHIO CODICE        NUOVO CODICE   
Irpef e interessi                           4455                    9451      
Sanzioni Irpef                              4456                    9452      
Addizionale regionale Irpef e interessi     3808                    9453      
Sanzioni addizionale regionaleIrpef         3809                    9454      
Irpeg e interessi                           2455                    9455      
Sanzioni Irpeg                              2456                    9456      
Altre II.DD. e sostitutive                  1661                    9457      
Sanzioni altre II.DD. e sostitutive         1662                    9458      
Ritenute e interessi                        1072                    9459      
Sanzioni ritenute                           1073                    9460      
Ilor e interessi                            3455                    9461      
Sanzioni Ilor                               3456                    9462      
IVA                                         100T                    9463      
Interessi IVA                               140T                    9464      
Sanzioni IVA                                671T                    9465      
Irap e interessi                                                    9466      
Sanzioni Irap                                                       9467      
Addizionale comunale Irpef e interessi                              9468      
Sanzioni addizionale comunale Irpef                                 9469      
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 5                                                                    
                             RAVVEDIMENTO                                     
                     ---------------------------------                        
     TRIBUTO                             VECCHIO CODICE        NUOVO CODICE   
Sanzionepecuniaria Irpef                    684T                    8901      
Sanzione pecuniaria addizionale regionale   693T                    8902      
Irpef                                                                         
Sanzione pecuniaria addizionale comunale                            8903      
Irpef                                                                         
Sanzione pecuniaria IVA                     684T                    8904      
Sanzione pecuniaria Irpeg                   686T                    8905      
Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta     692T                    8906      
Sanzione pecuniaria Irap                    694T                    8907      
Sanzione pecuniaria altre II.DD.            689T                    8908      
Sanzione pecuniaria imposta sugli                                   8909      
intrattenimenti                                                               
Sanzione pecuniaria IVA forfetaria                                            
connessa ad imposta sugli intrattenimenti                           8910      
Sanzione pecuniaria altre violazioni        695T                    8911      
tributarie                                                                    
Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe                                     
tributaria e al codice fiscale              683T                    8912      
 
 
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Aggiornato il: 14 maggio 2000