Novità della settimana

Dal 25.04.2000 al 01.05.2000

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Sommario

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE - RAVVEDIMENTO OPEROSO - SANZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE PERIODICA - MORATORIA - DECRETO CORRETTIVO

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2000, n. 99

DICHIARAZIONI - DIFFUSIONE DEL MODELLI DI DICHIARAZIONE - TRASMISSIONE DIRETTA DELLA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA

DECRETO del presidente delle repubblica 10 marzo 2000, n. 100

DICHIARAZIONI - VERSAMENTI - DIFFERIMENTO DEI TERMINI

D.P.C.M. 28 aprile 2000

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

SANZIONI PENALI - EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - - DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA 

ARTICOLO a cura di Luigi Domenico Cerqua

DICHIARAZIONI - SOGGETTI IRPEG - TERMINI DI PRESENTAZIONE

ARTICOLO a cura di Duilio Liburdì

RISCOSSIONE - MODELLO DI VERSAMENTO F4 - PRIMI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLE FINANZE 

CIRCOLARE 27.04.2000, n. 83/E

SANZIONI PENALI - RISARCIMENTO DEL DANNO - ATTENUANTI

ARTICOLO  di commento a CASSAZIONE a cura di Stefano Corbetta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2000, n. 99

"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472, 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie"

In breve

Il decreto legislativo, che entrerà in vigore il 11.05.2000, definisce le sanzioni in materia di dichiarazione periodica Iva ed inoltre modifica parzialmente gli istituti del ravvedimento operoso (arti. 13 del D.Lgs 472/1997) e continuazione e progressione nell'applicazione della sanzioni amministrative tributarie (art. 12 del D.Lgs n. 472/1997). 

Il decreto prevede la sanatoria delle sanzioni previste per gli errori formali commessi in sede di predisposizione delle dichiarazioni UNICO-99 e la riduzione della sanzioni al 50% applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni i cui termini di liquidazione scadono il 31.12.2000 (si tratta delle dichiarazioni relative agli anni 1994 - 1998).

Sempre il caso di puntualizzare che le sanzioni oggetto della riduzione, sono quelle previste per l'omesso versamento e per gli errori formali che incidono sulla determinazione del tributo commessi nelle predette dichiarazioni

Del decreto correttivo si è dato ampio risalto in occasione della sua approvazione definitiva con le Novità del 20 marzo 2000, alle quali pertanto si rinvia.

Gazzetta Ufficiale n. 96  del 26-04-2000  

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DECRETO del presidente delle repubblica 10 marzo 2000, n. 100

"Regolamento recante modifiche al decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente i modelli di dichiarazione tributaria."

In breve

Il decreto completa le modifiche effettuate al D.P.R. n. 322/98 dal recente D.P.R. n. 542/1999 inserendo delle previsioni volte a:

- limitare la stampa e la diffusione dei modelli di dichiarazione alle sole dichiarazioni delle persone fisiche non titolari di partita Iva 

- legittimare a livello normativo l'utilizzo dei modelli diffusi su Internet. 

- prevedere anche per le dichiarazioni Iva autonome la trasmissione diretta tramite internet..

In proposito si veda anche le Novità del 21 febbraio 2000, di commento del decreto approdato sui quotidiani, in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, in attesa di pubblicazione in G.U.

Precisazioni

Appare il caso di sottolineare che sebbene dopo la modifica sopra evidenziata il D.P.R. n. 332/1998 preveda la norma di principio che rende possibile la trasmissione diretta della dichiarazione Iva, prima della sua concreta attuazione è necessario che questa sia disciplinata e consentita dal D.M. 31.07.1998 di regolamentazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per l'anno in corso la facoltà di trasmissione diretta della dichiarazione è limitata alle persone fisiche e per il Modello UNICO-00 di dichiarazione  (per approfondire Novità del 03 aprile 2000 predisposte in sede di commento del D.M. 09.04.2000 di regolamentazione della trasmissione diretta delle dichiarazioni.

Gazzetta Ufficiale n. 97  del 27-04-2000

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D.P.C.M. 28 aprile 2000.

Disposizioni per il differimento, per l'anno d'imposta 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti"

In breve

Si tratta del decreto con cui viene disposto ilo differimento della presentazione delle dichiarazioni e dei versamenti per l'anno d'imposta 2000. Al decreto si è dato ampio risalto in sede di commento del comunicato stampa diramato dal Ministero delle finanze il 20.04.2000 che ne anticipava l'emanazione (vedi Novità del 24 aprile 2000).

In questa sede occorre precisare che, a differenza si quanto si pensava nelle novità da ultimo citate, il decreto non ripropone il differimento previsto per l'anno 1999 dal D.P.C.M. 1.4.1999. Infatti l'articolo 2 secondo comma del decreto, a differenza di quanto stabilito dal dall'analoga disposizione prevista dal D.P.C.M. 1-4.1999, indica chiaramente che le dichiarazioni oggetto del differimento sono solamente quelle "redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000"

Pertanto, ad integrazione di quanto si è indicato nelle novità della settimana scorsa si sottolinea, in particolare, l'effetto del provvedimento in commento sulle dichiarazioni per l'anno 2000 da redigersi sui vecchi modelli di dichiarazione UNICO-99.

Si ricorda infatti che, il Ministero delle finanze nel COMUNICATO stampa diramato il 01.02.2000  disponendo un'apertura ha chiarito che, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione UNICO-2000 sui modelli approvati l'anno precedente entro il la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 542/1999 già decreto "fantasma" (prevista per il 3.03.2000), possono beneficiare del differimento al 31 maggio a regime disposto dall'articolo 2, comma 4  del D.P.R.  n. 322/98. Al contrario gli altri soggetti, obbligati a presentare la dichiarazione in data successiva all'entrata in vigore del decreto. modificativo del D.P.R. 322/98 (03.03.2000), non possono beneficiare del differimento "ordinario" di presentazione della dichiarazione. (in proposito Novità del 7 febbraio 2000)

Tale precisazione ha effetti sia sui termini di presentazione delle dichiarazioni, sia sui termini previsti per l'effettuazione dei versamenti e sull'applicazione della maggiorazione nel differimento dei termini di versamento delle imposte emergenti dalla dichiarazione.

Avuto riguardo ai termini di presentazione delle dichiarazioni il risultato dell'inserimento della frase nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto è semplice: i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione sui vecchi modelli non godono della proroga.

Avuto riguardo invece ai termini per la predisposizione del versamento occorre ricordare preliminarmente che, l'articolo 8 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che, i soggetti IRPEG devono versare le imposte emergenti dalla dichiarazione entro la data di presentazione della dichiarazione stessa. Pertanto sulla base di quanto indicato nelle righe che precedono i termini ordinari dei soggetti che presentano la dichiarazione sui vecchi modelli varia in relazione al termine in cui cadeva l'obbligo di presentazione della dichiarazione in considerazione della possibilità di differire o meno la presentazione della dichiarazione al mese di maggio come disposto dall'articolo 2 comma 4 del D.P.R. n. 322/98.

Infatti per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione sui vecchi modelli in una data successiva al 03.03.2000, ad esempio il 10 maggio, il versamento ordinario scade a tale data, al contrario per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione prima del 03.03.2000 i termini ordinari di versamento scadono il 31.05.2000.

Sulla base delle considerazioni che precedono, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione prima del 03.03.2000, devono predisporre il versamento entro il 31.05.2000, mentre i soggetti che si trovano il termine ordinario di versamento dopo il 03.03.2000, devono predisporre il versamento entro lo stesso termine, nell'esempio fatto in precedenza, dal 10 maggio 2000. In proposito anche Dario Deotto, "Sui vecchi modelli giungla di scadenze", in il sole 24 ore del 29.04.2000, pag. 16

Sulla base delle precisazioni appena effettuate si ripropone la tabella dei termini di presentazione delle dichiarazioni previste per i soggetti con termine di presentazione delle dichiarazioni stesse includendovi anche alcuni casi particolari riferiti ai soggetti in liquidazione, trasformati o fusi.

Le tabelle prenderanno inoltre in considerazione casi particolari di applicazione della proroga riferite:

§        Alle liquidazioni formali e non;

§        Alle trasformazioni;

§        Alle fusioni e scissioni 

Tabella riassuntiva delle proroghe riferite alle persone fisiche e società di persone.
 

TERMINI PER I VERSAMENTI

Saldo imposte e contributi 1999, primo acconto 2000 e l'eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo

20 giugno 2000 - senza maggiorazione dello 0,40% prevista dall'art. 12, D.Lgs. 241/1997

Saldo imposte e contributi 1999, primo acconto 2000 e l'eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo. 

20 luglio 2000 con maggiorazione dello 0,40% prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 241/1997

Saldo e primo acconto IRAP 2000 delle società di persone, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare in occasione di liquidazione (articolo 5, commi 1 e 2 del D.P.R. 322/1998), fusione e trasformazione.(articolo 11 del D.P.R. 600/1973) tenute a predisporre la dichiarazione sui modelli approvati nel corso del 1999 (vecchi modelli) [1]

31 maggio 2000, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1 n. 3  del D.P.R. n. 602/1973

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

Presentazione della dichiarazione UNICO-2000 cartacea alla posta, banca o a soggetto abilitato 

31 luglio 2000

Trasmissione/presentazione  telematica della dichiarazione UNICO-2000 persone fisiche, da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione diretta della propria dichiarazione via Internet

31 luglio 2000

Dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati l'anno 1999 (vecchi modelli), in caso di liquidazione (articolo 5, comma 1 del D.P.R. n. 322/98),

fusione e trasformazione (articolo 11 del D.P.R. 600/1973)

Termini ordinari di presentazione

Entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione da parte del liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria ovvero entro 4 mesi dalla data in cui ha effetto la fusione o la trasformazione-

Dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati l'anno 1999 (vecchi modelli), in caso di liquidazione formale con nomina del liquidatore (articolo 5, comma 2 del D.P.R. n. 322/98). In questo caso infatti la dichiarazione relativa al periodo post liquidazione deve essere presentate negli stessi  termini della dichiarazione relativa al periodo successivo che al 31.12 è in corso (in proposito anche appendice alle istruzioni ad UNICO società di persone e di capitali)

 

Entro il 31 luglio 2000,

usufruendo della proroga.

Trasmissione telematica della dichiarazione UNICO-2000, da parte dei soggetti abilitati ala trasmissione, diversi dalle poste e banche e da quelli che trasmettono direttamente la propria dichiarazione via Internet.

 

31 ottobre 2000

Il termine rimane quello previsto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 322/1998.

Trasmissione telematica della dichiarazione UNICO-2000 contenente: la dichiarazione Iva e/o i modelli per la trasmissione dei dati rilevanti per gli studi di settore, effettuata dai soggetti abilitati alla trasmissione diversi dalle poste e banche e da quelli che trasmettono direttamente la propria dichiarazione via internet.

15 novembre 2000

 

Tabella riassuntiva delle proroghe riferite ai soggetti Irpeg
 

TERMINI DI VERSAMENTO 

Saldo imposte e contributi 1999, primo acconto 2000 ed eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo) emergente dalle dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati nell'anno 2000 (nuovi modelli) in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2000

 

20 giugno 2000  senza maggiorazione dello 0,40% prevista dall'art. 12 D.Lgs. 241/1997

20 luglio 2000, con la maggiorazione dello 0,40% prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 241/1997

Saldo imposte e contributi 1999, primo acconto 2000 ed eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo) emergente dalle dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati nell'anno 2000 (nuovi modelli) in scadenza tra il 1° e il 30 giugno 2000

Entro 20 giorni dal termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione senza maggiorazione;

Oltre tale termine e fino al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%

Saldo imposte e contributi 1999, primo acconto 2000 ed eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo) emergente dalle dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati nell'anno 2000 (nuovi modelli) in scadenza tra il 1° e il 20 luglio 2000

20 luglio 1999 senza maggiorazione dello 0,40% prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 241/1997

Saldo imposte e contributi 1999, primo acconto 2000 ed eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo) emergente dalle dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati nell'anno 1999 (vecchi modelli) in scadenza tra il 1° gennaio e 03.03.2000

31 maggio 2000 (differimento a regime previsto dall'articolo 2, comma 4 del D.P.R. n. 322/98).

Saldo imposte e contributi 1999, primo acconto 2000 ed eventuale saldo Iva maggiorato dello 0,40% mensile per i soggetti tenuti ad Unico che non hanno effettuato il versamento entro il 16 marzo) emergente dalle dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati nell'anno 1999 (vecchi modelli) in scadenza successivamente al 03.03.2000

Data ordinariamente prevista senza alcuna possibilità di differimento

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI

Dichiarazioni con termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati l'anno 2000 (nuovi modelli),i in scadenza tra il 1° gennaio e 30 maggio 2000. 

20 luglio 2000

Dichiarazioni con termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati l'anno 2000 (nuovi modelli), in scadenza tra il 1° giugno e 19 luglio 2000

20 luglio 2000

Dichiarazioni con termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati l'anno 1999 (vecchi modelli), in scadenza tra il 1° gennaio e 02 marzo 2000. 

31 maggio 2000 (differimento a regime previsto dall'articolo 2, comma 4 del D.P.R. n. 322/98).

Dichiarazioni con termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni da redigersi sui modelli approvati l'anno 1999 (vecchi modelli),i in scadenza successivamente al 03° marzo 2000. 

Data ordinariamente prevista senza alcuna possibilità di differimento.

Trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte di soggetti che la effettuano direttamente o dei soggetti abilitati alla trasmissione di cui all'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 322/1998 diversi da banche e poste.  tenuti a presentare la dichiarazione

Sui modelli approvati nel corso del 2000 (nuovi modelli)

31 ottobre 2000[2]

Trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte di soggetti che la effettuano direttamente o dei soggetti abilitati alla trasmissione di cui all'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 322/1998 diversi da banche e poste.  tenuti a presentare la dichiarazione

Sui modelli approvati nel corso del 1999  (vecchi modelli)

Termini ordinari senza possibilità di alcun differimento cioè  entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio ovvero entro 7 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta

Trasmissione telematica della dichiarazione UNICO-2000 contenente: la dichiarazione Iva e/o i modelli per la trasmissione dei dati rilevanti per gli studi di settore, effettuata dai soggetti abilitati alla trasmissione diversi dalle poste e banche e da quelli che trasmettono direttamente la propria dichiarazione via Internet.

15 novembre 2000

Gazzetta Ufficiale n. 98  del 28-04-2000  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

ARTICOLO a cura di Luigi Domenico Cerqua

"Operazioni fittizie, per il reato non basta emettere la fattura"

In breve

Il breve scritto mette in evidenza la relazione tra le sanzioni disposte dall'articolo 4, lettera d): emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e lettera f): delitto di frode fiscale della legge n. 516/1982, con il nuovo reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'articolo 2 del D.Lgs n. 741/2000.

In particolare viene sottolineato che, mentre l'emissione di fatture per operazioni inesistenti resta sanzionata dall'articolo 8 del D.Lgs n. 74/2000, l'inserimento in contabilità di fatture materialmente false costituisce reato solamente se comportate falsa dichiarazione quale reato di dichiarazione fraudolenta (articolo 2 del D.Lgs 74/2000)..

In quest'ultimo caso l'autore ritiene che, "la predisposizione di una falsa dichiarazione da vita ad un fatto "nuovo" successivo all'inserimento in contabilità delle fatture per operazioni inesistenti". Pertanto, continua lo scritto, il P.M. sarà obbligato, a norma dell'articolo 518 del c.p.p., a procedere ordinariamente per il reato di frode fiscale; salvo che, nella medesima udienza, non richieda al giudice di autorizzare la nuova contestazione di dichiarazione fraudolenta con il consenso dell'imputato e salvo che no arrechi pregiudizio alla speditezza del procedimento.

Il sole 24 ore di martedì 25 aprile pag. 17  

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ARTICOLO a cura di Duilio Liburdì

"Spa in panne sulla proroga di UNICO" lo slittamento scatta per chi deve presentare il modello '99"

In breve

Lo scritto evidenzia una disparità di trattamento tra coloro che, essendo obbligati a presentare la dichiarazione UNICO-2000 sui modelli approvati l'anno precedente entro il 2.03.2000, i quali, si ricorda, possono beneficiare del differimento a regime disposto dall'articolo 2, comma 4  del D.P.R.  n. 322/98 (in proposito vedi COMUNICATO stampa diramato il 01.02.2000 dal Ministero delle finanze   commentato con le Novità del 7 febbraio 2000) dagli altri soggetti che, essendo obbligati a presentare la dichiarazione in data successiva all'entrata in vigore del D.P.R.  n. 322/98 (03.03.2000) non possono beneficiare del sopra ricordato differimento "ordinario".

L'autore evidenzia che mentre entrambi i soggetti sopra indicati possono differire il termine di presentazione delle dichiarazione al 20 luglio, il differimento previsto per i versamento è applicabile solamente a coloro i cui termini ordinari di presentazione scadono prima del 2.03.2000 per i quali i termini ordinari di presentazione della dichiarazione scadono nel mese di maggio 2000. 

Spunti critici

Si fa rilevare che sebbene è vero ci sia un diverso trattamento tra i due soggetti (i soggetti a cui è applicabile il differimento da quelli a cui non è applicabile il differimento), le conclusioni a cui giunge l'autore non appaio corrette. Infatti il differimento dei termini previsti dal D.P.C.M.20.04.2000 si applica solamente per i soggetti tenuti a predisporre la dichiarazione sui nuovi modelli. Pertanto, sia coloro i cui obblighi di presentazione scadono prima del 03.03.2000 che successivamente a tale data non potranno godere sia del differimento previsto per le dichiarazioni sia per quello previsto per i versamenti.

Italia oggi di martedì 25 aprile 2000, pag. 25

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CIRCOLARE 27.04.2000, n. 83/E

"Decreto dirigenziale 31 marzo 2000 - Estensione dell’applicazione del sistema dei versamenti unitari con compensazione e approvazione del nuovo modello F24"

In breve

La circolare delle finanze fornisce gli ultimi chiarimenti necessari per la corretta compilazione del nuovo modello di versamento unificato a compensazione, approvato con il recente dal D.M. 31.03.2000 (in proposito Novità del 10 aprile 2000).

Si ricorda preliminarmente che lo stesso decreto, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 maggio 2000, oltre  a riformulare la grafica del modello di versamento ed a risolvere alcuni problemi connessi con i versamenti rateali, prevede che il modello possa essere utilizzato per il versamento di:

§        liquidazione e controllo formale della dichiarazione;

§        avviso di accertamento;

§        avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni;

§        accertamento con adesione;

§        conciliazione giudiziale;

§        ravvedimento operoso,

con la conseguente possibilità di predisporre il versamento mediate l'utilizzo di crediti tributari e contributivi.

In particolare la circolare chiarisce che il modello deve essere utilizzato per tutti i versamenti da effettuarsi dopo il 1 maggio 2000 anche se riferiti a accertamenti con adesione a conciliazioni giudiziali o definizioni agevolate definite prima del 1 maggio per i quali ci si è avvalsi della rateazione  In tal caso per il versamento delle somme che in precedenza transitavano nel modello di versamento F23 dovranno essere utilizzati i medesimi codici tributo. Al pari non si dovrà compilare lo spazio "codice atto" della "sezione erario" del modello di versamento.

Relativamente ai versamenti rateali, il Ministero delle finanze conferma quanto indicato nelle avvertenze al modello di versamento indicando l'ampia libertà nell'effettuazione delle rateizzazioni delle somme a saldo ed in acconto emergenti dalle dichiarazioni. In più viene precisato che l'indicazione della rata in versamento e del totale delle rate da versare dovrà essere indicata anche nei casi di versamento in unica soluzione; in qual caso nel campo "rateizazione/regione/prov" nella forma 0101. Ovviamente l'indicazione è dovuta se si tratta di versamenti potenzialmente rateizzabili. Sempre avuto riguardo alle rateizzazioni è poi precisato che nel quadro RX della dichiarazione UNICO il campo dedicato all'indicazione del numero di rate delle altre somme rateizzabili non dovrà essere compilato e se compilato non verrà preso in considerazione in sede di liquidazione della dichiarazione. In fine per quanto riguarda i versamenti rateai di contributi viene indicato che non deve essere indicato il numero di rate e la rate in scadenza.

Per quanto riguarda il versamento dell'addizionali comunali all'IRPEF sono sta modificati i codici tributo. In particolare sono previsti dei codici distinti per comune da indicare nella colonna "codice ente locali" della sezione "Regione ed enti locali" del modello:

§    03 per i comuni della provincia autonoma di Bolzano;

 

§    07 per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia;

 

§    18 per i comuni della provincia autonoma di Trento;

 

§    20 per i comuni della regione Valle d’Aosta;

 

§    99 per i restanti comuni.

 

Per quanto riguardai codici da utilizzare saranno 3816, 3817, 3818; gli altri codici attualmente previsti sono invece soppressi.

Il precisa inoltre che nei versamento non dovrà in nessun caso essere indicato il mese di riferimento del versamento e, per quanto riguarda i versamenti relativi a periodi d'imposta a cavallo dell'anno, si dovrà indicare solamente il primo anno dei due anni interessati.

Da ultimo si sottolinea che la circolare, in cinque allegati differenti riferiti ai nuovi istituti per i quali è utilizzabile il nuovo modello unificato di versamento, ha riassunto i nuovi codici tributo previsti per i versamenti da effettuarsi nel nuovo F24 che in precedenza venivano effettuati attraverso il modello di versamento F23.

Da precisare inoltre che in alcuni casi sono previsti dei nuovi codici in altri casi vengono appositamente istituiti.

Il sole 24 ore di venerdì 28 aprile 2000, pag 19

Italia oggi di sabato 9 aprile 2000, pag. 28

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ARTICOLO  di commento a CASSAZIONE a cura di Stefano Corbetta

"Rati tributari, attenuanti per chi risarcisce il danno" 

In breve

Il breve scritto riporta il contenuto della recente sentenza della Corte di cassazione n. 536 depositata il 5 aprile 2000. La suprema Corte sembrerebbe sia dell'opinione che l'articolo 62, n. 6 del c.p [3]., con riferimento alle circostanze attenuanti previste per coloro che si adoperano alla riparazione del danno cagionato con la violazione penalmente rilevante, sia applicabile anche con riferimento alle sanzioni penali tributarie. In passato sorgevano dei dubbi in relazione al fatto che in materia tributaria si tratta di "reati che non incidono, se non indirettamente, sul patrimonio dello Stato, ma ledono il suo diritto costituzionalmente sancito dall'imposizione dei tributi, alla loro riscossione ed allo loro successiva distribuzione per le esigenze della collettività" (Cosi Cass. pen, sezi. III, 18 gennaio 1994, Bignami)

L'autore pone l'attenzione sul fatto che il D.Lgs n. 74/2000, di disciplina dei nuovi reati tributari, all'articolo 13 prevede la riduzione fino alla metà delle sanzioni previste e la non applicazione delle sanzioni accessorie indicate nell'articolo 12 dello stesso decreto legislativo.

Da ultimo viene evidenziato che, tuttavia, in applicazione del favor rei, per le violazioni commesse in data posteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 74/2000 (15 aprile 2000), restano applicabili le circostanze attenuanti previste dall'articolo 13 del decreto legislativo sui reati tributari, in quanto più favorevoli.

Italia oggi di sabato 29 aprile 2000, pag. 30

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[1]Sembra il caso di precisare che dalle società di persone non può mai emergere debito IRPEF, mentre si determina debito IRAP. L'eventuale Iva a debito emergente dalla dichiarazione Iva da presentasi in via autonoma non potrà godere del differimento, pertanto doveva  essere presentata entro il 16 marzo 2000.

[2] Si deve tuttavia ritenere che se il termine ordinario di trasmissione, cade successivamente al termine del 31.10.2000, la norma di differimento non si ritiene sia applicabile. Pertanto la trasmisione delle dichiarazioni dovrà essere effettuata entro il termini ordinariamente stabiliti.

[3] Si riporta integralmente il numero 6 del dell'articolo 62 del c.p. "6) l' avere, prima del giudizio [ 484, 492 c.p.p. ], riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni [ 185 c.p. ]; o l' essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell' articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato" .

 
 
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Aggiornato il: 14 maggio 2000