Circolare 99 del 18.05.00 

MATERIA FISCALE: Accertamento 



OGGETTO Interpello dei contribuenti e consulenza giuridica. Organizzazione del 
servizio. 



TESTO
                alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate        
                alle Direzioni Regionali delle Entrate                        
                agli Uffici delle Entrate                                     
                agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette                
                agli Uffici Provinciali IVA                                   
                agli Uffici del Registro                                      
                ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette       
e, per conoscenza,                                                            
                al Segretariato Generale                                      
                   Ufficio per l'Informazione del Contribuente                
                 -------------------------------------------                  
Premessa -   1)   La consulenza giuridica: attivita' interpretativa generale e
interpello -   2)   l'Interpello Ordinario - 2.1) Primo livello: Ufficio delle
entrate - 2.2) Secondo livello: Direzione regionale delle entrate - 2.3) Terzo
livello: Direzione  centrale - 2.4) Formulazione dei quesiti - 3) L'interpello
previsto dall'art.   21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - 4) L'interpello
di cui   all'art. 37-bis, comma 8, del DPR 600/73 - 5) Interpello speciale per
gli investitori   non   residenti  - 6) Pubblicazione dei pareri attraverso il
servizio telematico   di   Documentazione   Tributaria  e il sito Internet del
Ministero delle Finanze.                                                      
                 ---------------------------------------------                
Premessa                                                                      
     Con il    decreto    ministeriale    del  3 dicembre 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario  alla G.U. - serie generale n. 296 del 18 dicembre 1999,
sono stati  dettati, nell'ambito del Dipartimento delle Entrate, i criteri per
la riorganizzazione delle Direzioni centrali e delle Direzioni regionali delle
entrate.                                                                      
     Il nuovo  assetto, funzionale all'ormai prossima attivazione dell'Agenzia
delle Entrate, costituisce una tappa particolarmente significativa nell'ambito
del processo    di    rinnovamento  dell'Amministrazione finanziaria, volto ad
incrementare efficienza,  economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa
perseguendo, al  tempo stesso, la generale semplificazione e trasparenza delle
procedure.                                                                    
     In tale   contesto assume fondamentale rilievo l'attivita' di supporto al
contribuente nella   corretta  applicazione delle norme tributarie, attraverso
idonei strumenti di informazione, assistenza e consulenza giuridica.          
     Cio' consente di instaurare un circolo virtuoso in cui le risorse umane e
strumentali possono essere meglio impiegate sia sul fronte dei servizi offerti
al contribuente,    sia    sul    piano  dell'azione di contrasto all'evasione
maggiormente incisiva, selettiva e qualitativa.                               
     La necessita'   di   riorganizzare   il  servizio di consulenza giuridica
discende anche   dallo   "Statuto del contribuente", attualmente all'esame del
Parlamento, che   come e' noto prevede un generalizzato diritto di interpello,
sollecitando capacita'   e   mezzi  che gia' da ora il Dipartimento deve poter
reperire ed organizzare.                                                      
     Sulla base   di   tali considerazioni si emanano le seguenti direttive di
carattere organizzativo.                                                      
1.    La consulenza giuridica: attivita' interpretativa generale e interpello 
     Per consulenza     giuridica     in     generale   si intende l'attivita'
interpretativa finalizzata all'individuazione del corretto trattamento fiscale
di una   fattispecie:  si sostanzia, dunque, nella formazione di un patrimonio
interpretativo, piuttosto che nella divulgazione o applicazione dello stesso. 
     In questa   accezione,   la consulenza si distingue sia dall'attivita' di
informazione, caratterizzata dall'intento divulgativo - cioe' dalla diffusione
del patrimonio     conoscitivo     dell'amministrazione,    costituito da dati
normalmente consolidati - sia dall'assistenza in senso stretto, che attiene al
profilo applicativo   ed e' caratterizzata dal supporto personalizzato fornito
al contribuente in occasione del concreto adempimento di obblighi tributari.  
     Queste ultime   funzioni,   peraltro, sono assicurate attraverso un ampio
ventaglio di   iniziative,   in   sede   centrale e locale, sulle quali non e'
opportuno soffermarsi   in questa sede: basta menzionare, a titolo di esempio,
la pubblicazione   di materiale divulgativo, l'assistenza per le dichiarazioni
dei redditi o le cartelle di pagamento, l'attivita' dei call center, i servizi
offerti tramite sito internet www.finanze.it.                                 
     La consulenza giuridica, a sua volta, si puo' distinguere in:            
a) attivita'    interpretativa    di    carattere  generale, che si estrinseca
principalmente attraverso   circolari predisposte dalle strutture centrali del
Dipartimento e   rivolte  alla generalita' dei contribuenti, degli operatori e
degli uffici;                                                                 
b) pareri    relativi    a   specifiche fattispecie applicative sollecitati da
soggetti interessati     a     conoscere   l'orientamento dell'amministrazione
(interpello).                                                                 
        L'attivita' di   "interpello",   in   relazione  alla diversa natura e
tipologia dei   quesiti  avanzati, nonche' alla diversa rilevanza dei soggetti
interessati, e'   opportuno   che venga ripartita nelle categorie e livelli di
seguito illustrati.                                                           
2     L'Interpello ordinario                                                  
     Anche in vista dell'introduzione dello "Statuto del contribuente", di cui
si e'    fatto    cenno    in    premessa, il servizio di consulenza giuridica
ordinariamente offerto   al   contribuente (tralasciando, dunque, gli autonomi
servizi di informazione ed assistenza) verra' organizzato fin d'ora su diversi
livelli, in   ragione  della rilevanza territoriale o della complessita' delle
questioni affrontate.                                                         
2.1     Primo livello: Ufficio delle entrate                                  
     In linea    generale,    il    singolo contribuente ha la possibilita' di
rivolgere ogni   tipo   di  quesito all'Ufficio delle Entrate territorialmente
competente (o,   in  mancanza, all'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette,
all'Ufficio IVA  o all'Ufficio del Registro) il quale provvedera' al riscontro
diretto solo   per   i quesiti la cui soluzione si presenti agevole, in quanto
derivante direttamente   dal dettato normativo, da un pronunciamento ufficiale
dell'Amministrazione (circolare o risoluzione degli uffici centrali, direttiva
della Direzione  regionale). L'Ufficio inviera' alla Direzione regionale copia
dei quesiti e delle risposte fornite.                                         
     Nel caso   in   cui   l'Ufficio, per la complessita' o l'incertezza della
questione prospettata,    non    possa   rispondere direttamente, trasmettera'
tempestivamente il  quesito alla competente Direzione regionale delle entrate,
esprimendo le proprie valutazioni in merito.                                  
     In tale ultima ipotesi, con distinta comunicazione, il contribuente sara'
informato dell'inoltro del quesito alla Direzione regionale.                  
2.2     Secondo livello: Direzione regionale delle entrate                    
     Le Direzioni  regionali delle entrate forniscono risposte in relazione ai
quesiti: 1)   pervenuti   dai   dipendenti  Uffici delle entrate; 2) inoltrati
direttamente dalle   amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici o privati
che esprimono   interessi   di  rilevanza diffusa nell'ambito della regione di
competenza; 3)   presentati  direttamente dalle imprese di maggiori dimensioni
(da individuarsi  attualmente in quelle con ricavi superiori ai 50 miliardi di
lire annui).                                                                  
     A titolo    di    esempio,    tra    i soggetti abilitati ad interpellare
direttamente la  Direzione regionale si ricordano gli enti locali, la Regione,
gli ordini   professionali, le associazioni sindacali e di categoria. A questo
proposito potranno   risultare  particolarmente utili preventive intese con le
rappresentanze regionali degli organismi professionali e delle associazioni al
fine di razionalizzare e meglio coordinare le richieste, evitando duplicazioni
e concentrando l'impegno operativo sulle questioni maggiormente significative.
     Premesso che   i quesiti pervenuti alla Direzione regionale ma rientranti
nella competenza   degli   Uffici delle entrate, come sopra definita, verranno
restituiti agli   Uffici stessi (dandone comunicazione anche in questo caso al
richiedente), e'    possibile    distinguere,   in linea generale, la seguente
casistica di comportamenti.                                                   
a) Riscontro  diretto. Di regola, le Direzioni regionali elaborano le risposte
per tutti   i quesiti in relazione ai quali, come chiarito al successivo punto
b), non    si    ritiene    necessario   interessare le strutture centrali del
Dipartimento. Le  risposte saranno inviate direttamente al contribuente e, per
notizia, al competente Ufficio delle entrate.                                 
b) Inoltro   alla   Direzione   centrale. I quesiti che presentano particolari
difficolta' o   riguardano  problematiche di carattere generale, devono essere
trasmessi, dandone   notizia   al richiedente, alla Direzione centrale per gli
affari giuridici   e per il contenzioso tributario. I quesiti inoltrati devono
essere corredati   da motivato parere, in cui la Direzione regionale prospetta
la soluzione ritenuta corretta.                                               
2.3     Terzo livello: Direzione centrale                                     
     In sede   centrale,   la  consulenza giuridica e' prestata in relazione a
quesiti: 1)   inoltrati  dalle Direzioni regionali delle entrate; 2) pervenuti
direttamente da  amministrazioni pubbliche centrali, da associazioni sindacali
e di   categoria,  ordini professionali, enti pubblici o privati che esprimono
interessi di rilevanza generale.                                              
     In sostanza,   in   sede   centrale   la consulenza giuridica deve essere
limitata alle  questioni che non trovano soluzione nell'ambito delle strutture
periferiche. Pertanto,    i    quesiti   inoltrati direttamente alla Direzione
centrale, al   di   fuori   dei casi sopra individuati - tutti riconducibili a
problematiche di   carattere   generale   che   presentano un elevato grado di
complessita' -   verranno rimessi alle Direzioni regionali o agli Uffici delle
entrate competenti, dandone notizia al richiedente.                           
     In materia di consulenza giuridica a livello centrale, e' bene richiamare
l'attenzione sulle  particolari attribuzioni conferite alla Direzione centrale
per gli   affari giuridici e per il contenzioso tributario, come riorganizzata
dal richiamato decreto del 3 dicembre 1999. Alla citata direzione, infatti, e'
stata attribuita  in via generale la funzione di consulenza giuridica relativa
ai tributi erariali.                                                          
     Si evidenzia, in proposito, che la suddetta Direzione e' stata articolata
in undici   Uffici,  le cui competenze sono state ripartite in ragione non dei
diversi tributi (Iva, Irpeg, Irpef, etc.), bensi' dei diversi soggetti o della
diversa tipologia   di  operazioni. Sono percio' previsti, oltre ad un Ufficio
che svolge attivita' di supporto tecnico-amministrativo al Direttore Centrale,
i seguenti    Uffici:    Contenzioso    Tributario;  Persone Fisiche; Imprese;
Ristrutturazioni Aziendali;    Enti    non    Commerciali  e ONLUS; Fiscalita'
Finanziaria; Sostituti d'Imposta; Fiscalita' Internazionale; Registro ed Altri
Tributi Indiretti;    Procedure    Fiscali. Nell'ottica della semplificazione,
infatti, la   struttura  e' stata organizzata facendo corrispondere a ciascuna
tipologia di   contribuente   un  unico referente funzionale nell'ambito della
Direzione, a prescindere dai tributi interessati.                             
     Le attribuzioni    di    quasi    tutti    gli   Uffici sopra elencati si
caratterizzano per la "consulenza giuridica, soluzione di quesiti e risposte a
istanze di   interpello";   risulta  cosi' accentrata nella predetta Direzione
centrale la peculiare funzione di interpretazione delle norme che disciplinano
i tributi   erariali,  unitamente ad alcune fattispecie organizzative connesse
alla gestione del contenzioso tributario.                                     
     L'elemento discriminante,  ai fini della nuova ripartizione di competenze
tra le Direzioni centrali, non e' tanto la materia (riscossione, accertamento,
dichiarazioni, etc.),   bensi'   il   tipo  di attivita' richiesta (consulenza
giuridica, nel senso sopra chiarito, in contrapposizione ad altre attivita' di
carattere gestionale, organizzativo, specialistico, tecnico ed operativo).    
2.4     Formulazione dei quesiti                                              
     Nella formulazione   dei   quesiti,   i  contribuenti dovranno esporre la
questione in   maniera   succinta ma esauriente, con riferimento a fattispecie
concrete; i  quesiti dovranno essere sottoscritti e contenere l'indicazione di
tutti gli   elementi di fatto nonche', se possibile, delle norme o degli altri
dati (giurisprudenza, circolari, risoluzioni) ritenuti rilevanti o applicabili
al caso specifico.                                                            
     Le istanze   di  interpello ordinario dei contribuenti saranno redatte in
carta semplice, non essendo soggette all'imposta di bollo.                    
     Ai fini   di   una migliore comprensione dell'ordine dei problemi e della
rilevanza pratica   del  quesito, e' preferibile che il contribuente, a fronte
della fattispecie esposta, metta in evidenza la soluzione ritenuta corretta.  
     Dovranno inoltre   essere   indicate   le generalita' del richiedente (se
diverso, anche del soggetto cui il quesito si riferisce) e, in particolare, il
nome o   la   ragione   sociale,  il domicilio fiscale, il codice fiscale o la
partita iva, il recapito postale e telefonico e di posta elettronica.         
     Le stesse indicazioni valgono, in quanto compatibili, anche per i quesiti
formulati dagli   enti pubblici, dalle associazioni di categoria, dagli ordini
professionali e, in generale, da ogni tipologia di soggetto istante.          
     Non puo'   sfuggire,  infine, come l'efficacia del servizio di consulenza
giuridica dipende  dalla tempestivita' con cui l'Amministrazione risponde alle
richieste di    parere.    E'    pertanto  fondamentale che tutte le strutture
interpellate si   impegnino   a   rispondere  entro un termine normalmente non
superiore a novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.           
3.     L'interpello previsto dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
     Una forma   particolarmente  significativa di interpello, visti anche gli
effetti che   ne   discendono, e' stata introdotta dall'art. 21 della legge 30
dicembre 1991,   n. 413 e regolamentata con decreti del Ministro delle finanze
del 13   giugno  1997, nn. 194 e 195 (pubblicati in G.U. del 2 luglio 1997, n.
152).                                                                         
     Questo interpello   permette al contribuente di conoscere preventivamente
il parere (e dunque di ottenere l'assenso dell'Amministrazione finanziaria) in
merito ad   alcune   specifiche   operazioni che potrebbero essere considerate
elusive.                                                                      
     In materia, la scrivente ha fornito istruzioni con circolare 135/E del 28
maggio 1998, cui si rinvia, salvo le seguenti innovazioni procedimentali.     
     L'art. 1,   comma   7,  del citato regolamento n. 195 del 13 giugno 1997,
stabilisce che   le richieste di parere in esame siano inviate dalla Direzione
regionale delle    entrate    alla   Direzione generale del Dipartimento delle
entrate, entro quindici giorni dalla richiesta del contribuente.              
     La menzionata   circolare   135/E, al punto 3) prevedeva che la Direzione
regionale, a   seguito  dell'istruttoria, trasmettesse l'istanza presentata ai
sensi del   comma   9   dell'art.   21   ed il proprio parere con posta celere
all'Ufficio del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate.            
     In considerazione   dei  ristretti tempi a disposizione e nell'intento di
assicurare al   contribuente   una   risposta   tempestiva, d'ora in avanti la
suddetta documentazione   dovra' essere spedita, mediante il nuovo servizio di
posta prioritaria,    al    seguente    indirizzo:  "Ministero delle finanze -
Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale per gli Affari Giuridici e per
il Contenzioso Tributario - Ufficio del Direttore Centrale - Torre B - piano 8
- viale  Europa 242 - 00144 ROMA", evidenziando che si tratta di interpello ai
sensi del citato art. 21, comma 9, della legge 413/91.                        
     Per quanto   concerne le ulteriori istanze rivolte, ai sensi del comma 10
dello stesso   art.  21, al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive, si precisa che le stesse, da inviarsi anch'esse a mezzo del nuovo
servizio di  posta prioritaria, continueranno ad essere inviate - a cura delle
Direzioni regionali   -   al Ministero delle Finanze - Segretariato Generale -
Ufficio per    l'Informazione    del    Contribuente - Segreteria del Comitato
consultivo per   l'applicazione   delle  norme antielusive. Copia dell'istanza
rivolta al   Comitato consultivo sara' inviata contestualmente dalla Direzione
Regionale a questa Direzione Centrale.                                        
     Si segnala,   infine,   che l'interpello in esame ha acquisito un effetto
ulteriore, di carattere penalistico, aggiuntivo rispetto a quello di carattere
tributario previsto dal comma 3 del menzionato art. 21.                       
     Sul piano    tributario,    infatti,    la  norma citata prevede soltanto
l'inversione dell'onere   della   prova,   a  carico della parte che non si e'
uniformata al parere.                                                         
     Sul piano   penale, invece, questa forma di interpello ha assunto rilievo
ai sensi   dell'art.  16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante
nuova disciplina   dei   reati  in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.        
     Il citato  art. 16, infatti, prevede la non punibilita' dei soggetti che,
avvalendosi della  procedura di interpello di cui all'art. 21 della menzionata
legge 413 del 1991, si sono uniformati al parere del Ministero delle Finanze o
del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.           
4.      L'interpello di cui all'art. 37-bis, comma 8, del DPR 600/73          
     Altra forma  di interpello tipizzata dal legislatore e' quella introdotta
dal decreto   legislativo   8   ottobre 1997, n. 358, attraverso l'inserimento
dell'art. 37-bis nel DPR 29 settembre 1973, n. 600.                           
     Tale norma  attribuisce al Direttore Regionale delle Entrate il potere di
disapplicare, con proprio decreto, disposizioni di carattere tributario che, a
scopo antielusivo,   limitano  deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta; cio'
nel presupposto    che    il    contribuente   dimostri che, nella fattispecie
prospettata, gli effetti elusivi non possono verificarsi.                     
     L'istituto ha trovato regolamentazione nel decreto ministeriale 19 giugno
1998, n. 259.                                                                 
     Al riguardo si formulano le seguenti indicazioni operative.              
     Copia di   tutte   le   decisioni  adottate dai Direttori Regionale sara'
tempestivamente trasmessa alla scrivente.                                     
     Per le questioni di particolare complessita' e delicatezza, anche al fine
di garantire   la necessaria uniformita' di indirizzi operativi, si suggerisce
di acquisire il preventivo parere di questa Direzione Centrale.               
5.      Interpello speciale per gli investitori non residenti                 
     In considerazione   dell'esigenza  di favorire gli investimenti in Italia
appare opportuno   introdurre   una   procedura   speciale di interpello per i
soggetti non   residenti   che intendono effettuare operazioni di investimento
nell'ambito del   territorio   nazionale,  allo scopo di fornire ogni forma di
qualificata e     tempestiva     consulenza     giuridica  anche attraverso la
prospettazione delle connesse agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento. 
     I soggetti   in   questione,   pertanto,   anche per il tramite di propri
rappresentanti o    incaricati,    potranno    indirizzare  i suddetti quesiti
direttamente a    questa    Direzione    Centrale,   che provvedera' a fornire
tempestivamente i chiarimenti richiesti.                                      
6. Pubblicazione   dei   pareri   attraverso   il   servizio   telematico   di
   Documentazione Tributaria e il sito Internet del Ministero delle Finanze.  
     Come e'   noto,  tutta l'attivita' di consulenza giuridica espressa dalle
strutture centrali    del    Dipartimento    (sotto    forma di circolare o di
risoluzione), trova gia' da tempo immediata pubblicita' attraverso il servizio
telematico di   Documentazione   Tributaria,  per il momento riservato ai soli
uffici dell'Amministrazione,   e   attraverso   il sito Internet del Ministero
(www.finanze.it).                                                             
     Nel medesimo   servizio   di  Documentazione Tributaria vengono, inoltre,
inseriti i  pareri resi dal Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme
antielusive.                                                                  
     Tale banca  dati costituisce, sia per gli uffici sia per gli operatori in
genere, l'univoco   archivio   documentale  cui dovra' farsi riferimento nella
pratica applicativa.                                                          
     Allo scopo   di  dare completezza alla banca dati, le Direzioni Regionali
trasmetteranno copia  dei piu' significativi pareri resi nelle materie oggetto
di interpello (che saranno denominati "risoluzioni"), nonche' copia di tutti i
provvedimenti di   disapplicazione   delle norme antielusive adottati ai sensi
dell'art. 37-bis,   comma   8,   del   DPR n. 600 del 1973, a questa Direzione
Centrale che   ne   richiedera' l'inserimento in Documentazione Tributaria (in
forma di massima, nel caso dei provvedimenti ex art. 37-bis).                 
 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 03 agosto 2000